In data 22 dicembre 2005 il Senato ha approvato in via definitiva il bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
Si ricorda che la manovra di bilancio rappresenta un documento contabile contenente l'indicazione delle entrate e delle spese dello Stato durante l'anno finanziario successivo.
In base alla Costituzione, la legge di approvazione del bilancio non può stabilire nuovi tributi e nuove spese; di conseguenza, in ciascun esercizio vengono presentati al Parlamento il disegno di legge di bilancio, che riporta le spese e le entrate a legislazione vigente, e il disegno di legge finanziaria, che introduce le correzioni desiderate alla legislazione vigente.
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
3614B
Attesto che il Senato della Repubblica, il 22 dicembre 2005, ha approvato il
seguente disegno di legge, diniziativa del Governo, già approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:
Bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008
Art. 1.
(Stato di previsione dellentrata e disposizioni relative)
1. Lammontare delle entrate previste per lanno finanziario 2006, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dallannesso stato di previsione dellentrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per lanno 2006 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative allattività di controllo della predetta gestione sono esercitate dallUfficio centrale del bilancio presso il Ministero delleconomia e delle finanze.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli
stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire
iscritti nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle
finanze per lanno finanziario 2006. Il Ministro delleconomia e delle
finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti,
ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni
di cui al presente comma.
3. Limporto massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e allestero,
al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è
stabilito in 60.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui allarticolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. Servizi Assicurativi
del Commercio Estero, sono fissati per lanno finanziario 2006, rispettivamente,
in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi
e in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per lanno finanziario
2006, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività
di cui allarticolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro
una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma
4.
6. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno finanziario 2006 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nellambito
della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito
pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità
«Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità
previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine»
e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la
riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale»
(investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.600
milioni di euro, 500 milioni di euro, 600 milioni di euro e 10.000 milioni di
euro.
8. Per gli effetti di cui allarticolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e dordine
quelle descritte nellelenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare in
applicazione del disposto dellarticolo 12, commi primo e secondo, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nellambito delle unità
previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle
amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi
nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista
dallarticolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nellelenco
n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero delleconomia e delle
finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati
membri dellUnione europea sono versati nellambito dellunità
previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti»
(Entrate derivanti dallattività di accertamento e controllo) dello
stato di previsione dellentrata. Corrispondentemente la spesa per contributi
da corrispondere allUnione europea in applicazione del regime delle «risorse
proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile
1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è imputata
nellambito dellunità previsionale di base «Risorse
proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006,
sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro FEOGA,
Sezione garanzia».
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e
dicembre 2005 sono riferiti alla competenza dellanno 2006 ai fini della
correlativa spesa da imputare nellambito dellunità previsionale
di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi)
di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e di coesione»
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno finanziario 2006, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate
al termine dellesercizio sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nellesercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione
dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente
da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche
ed in enti pubblici non economici, iscritti nellambito dellunità
previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale»
(oneri comuni); Fondo occorrente per lattuazione dellordinamento
regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nellambito dellunità
previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale»
(interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale, iscritto nellambito dellunità previsionale di
base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi
per le aree sottoutilizzate, iscritto nellunità previsionale di
base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per
la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nellunità
previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli
investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro delleconomia e
delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità
previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti,
le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dellattuazione dellarticolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, lutilizzazione dello stanziamento dellunità
previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno finanziario 2006 è stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere
alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro delleconomia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
15. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione allunità previsionale di
base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro
di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno
finanziario 2006 delle somme affluite allentrata per essere destinate
ad alimentare il fondo di cui allarticolo 24 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157. Il Ministro delleconomia e delle finanze è, altresì,
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto
fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del
1992.
16. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla assegnazione allunità previsionale di
base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno
finanziario 2006 delle somme affluite allentrata del bilancio dello Stato
per essere destinate ad alimentare il fondo di cui allarticolo 18, comma
3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro
delleconomia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo
articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione allunità previsionale di
base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di
responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero
delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006 delle somme
affluite allentrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare
il fondo per lammortamento dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria
in attuazione dellarticolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione allunità previsionale di base «Fondo sanitario
nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006
delle somme versate allentrata del bilancio dello Stato dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
19. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad effettuare
il riparto tra le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive
variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra
le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti
decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui allarticolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto
in termini di competenza e di cassa nellambito dellunità
previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo
e di coesione» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui allarticolo 36 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione
tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nellunità
previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche
di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui allarticolo 2 della
legge 2 maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dellarticolo 5
della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nellambito della unità
previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni,
rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità
«Tesoro» (Ministero delleconomia e delle finanze) dello stato
di previsione dellentrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte,
in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro delleconomia
e delle finanze, nellambito dellunità previsionale di base
«Presidenza del Consiglio dei ministri Editoria» (oneri comuni)
di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
22. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nellambito dellunità
previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro»
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze,
per lanno finanziario 2006, delle somme affluite allentrata del
bilancio dello Stato per contributi destinati dallUnione europea alle
attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità
e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con lUnione europea.
23. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per leffettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per lattuazione
dei referendum dallunità previsionale di base «Spese elettorali»
(oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno finanziario 2006 alle competenti unità
previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero delleconomia
e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dellinterno
per lo stesso anno finanziario, per leffettuazione di spese relative a
competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti
di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei allamministrazione,
a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia,
a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni
di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche,
a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dalleffettuazione
delle predette consultazioni elettorali.
24. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, a trasferire per lanno 2006 alle unità previsionali
di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza
e cassa, nellambito dellunità previsionale di base «Rimborsi
anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro
di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi
alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere
a totale o parziale carico dello Stato.
25. Nellelenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per
lanno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui
allarticolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto
nellambito dellunità previsionale di base «Spese generali
di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
«Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
26. Per lanno 2006 lAmministrazione dei monopoli di Stato è
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè a impegnare e
a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli
stati di previsione annessi a quello del Ministero delleconomia e delle
finanze (Appendice n. 1).
27. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a riassegnare,
con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze le somme
affluite allentrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni
su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in relazione allarticolo 86 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
28. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa,
tra lunità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario
nazionale» e lunità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo
fiscale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e
delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dellarticolo 39, comma
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
29. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire,
alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione
del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono
il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
30. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad assegnare
alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione,
le somme iscritte nellambito dellunità previsionale di base
3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità
«Tesoro» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze ai fini dellutilizzazione dei fondi relativi al rimborso
degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente
disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche
nonchè per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni
legislative.
31. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione
di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in società per azioni, prevista dallarticolo 5 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni.
32. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per lattuazione dellarticolo
127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni.
33. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione
negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate
in entrata dal Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA) per essere destinate al cofinanziamento di progetti strategici nel settore
informatico e di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel
Paese, approvati dal Comitato dei ministri per la società dellinformazione
ai sensi dellarticolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e dellarticolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e la cui realizzazione
sia demandata al CNIPA dintesa con le amministrazioni medesime.
34. Per lanno 2006, una quota delle entrate, nel limite di 100 milioni
di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad
uffici pubblici dismessi ai sensi dellarticolo 29 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili
stessi.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati
con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di
finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossioni di crediti»
di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello
stato di previsione dellentrata sono correlativamente iscritti in termini
di competenza e di cassa, con decreti del Ministro delleconomia e delle
finanze, nello specifico fondo nellambito dellunità previsionale
di base «Fondo investimenti incentivi alle imprese» (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello
stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione
al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per linnovazione
tecnologica.
3. Per lattuazione dellarticolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni allentrata del bilancio dello Stato ed allo stato
di previsione del Ministero delle attività produttive per lanno
finanziario 2006.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
delle attività produttive per lanno finanziario 2006 delle somme
affluite allentrata in relazione alle spese da sostenere per lattuazione
della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro
delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività
produttive per lanno finanziario 2006 delle somme affluite allentrata
del bilancio dello Stato in relazione allarticolo 2, comma 3, della legge
28 dicembre 1991, n. 421, nonchè allarticolo 9, comma 5, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui allarticolo
1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre
1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno delloccupazione nelle
aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di
revoca, sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, allo stato di previsione
del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo
1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi
notarili, per lanno finanziario 2006, sono stabilite in conformità
degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice
n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,
è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base
«Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione
della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale
di base, nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali
di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono
comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri
enti pubblici e privati allentrata del bilancio dello Stato, in termini
di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per
lassistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonchè
per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria
e dei detenuti e internati nellambito delle unità previsionali
di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti»
(interventi) e «Funzionamento» di pertinenza dei centri di responsabilità
«Amministrazione penitenziaria» e «Giustizia minorile»
dello stato di previsione del Ministero della giustizia per lanno finanziario
2006.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. È approvato, in termini
di competenza e di cassa, il bilancio dellIstituto agronomico per loltremare,
per lanno finanziario 2006, annesso allo stato di previsione del Ministero
degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite allentrata del bilancio dello Stato
per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE
del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro delleconomia e delle finanze
è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle
somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri per lanno finanziario 2006
per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite allentrata del bilancio dellIstituto
agronomico per loltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto
di terzi, nonchè di organismi internazionali o della Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro delleconomia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
allentrata e alla spesa del suddetto bilancio per lanno finanziario
2006.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe
intese con il Ministero delleconomia e delle finanze, operazioni in valuta
estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti
valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari, ai sensi dellarticolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15,
e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme
o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito allentrata
del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle
indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per lanno
finanziario 2006, per leffettuazione di spese relative a fitto di locali
e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche
e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane allestero, ad
acquisto di mobili, suppellettili e macchine dufficio e funzionamento
degli uffici allestero, nonchè alla sicurezza ed allacquisto
dei mezzi di trasporto. Il Ministero degli affari esteri è altresì
autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta
estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro
in valute inconvertibili e/o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti
operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente direzione
generale del Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini
di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali
di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di
sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri,
relativamente agli stanziamenti per laiuto pubblico allo sviluppo determinati
nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero dellistru-zione, delluniversità e della ricerca, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi
iscritti nellambito delle unità previsionali di base «Fondi
da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per loperatività
scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro
di responsabilità «Programmazione ministeriale, gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dellinformazione» e dellunità
previsionale di base «Ricercatori università, enti ed istituzioni
di ricerca» del centro di responsabilità «Università,
alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica»
dello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca.
3. Lassegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche,
per lanno finanziario 2006, è comprensiva delle somme per il finanziamento
degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già
approvati dal CIPE, nonchè della somma determinata nella misura massima
di 2.582.284 euro a favore dellIstituto di biologia cellulare per attività
internazionale afferente allarea di Monterotondo.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, allunità previsionale
di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità
«Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e
ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero
dellistruzione, delluniversità e della ricerca, delle somme
affluite allentrata del bilancio dello Stato in relazione allarticolo
9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività
produttive.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini
di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri
interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento
di progetti per la ricerca.
6. In relazione allandamento gestionale delle spese per competenze fisse
e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli
uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati allerogazione
delle suddette competenze.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dellinterno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero dellinterno, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nellambito
dellunità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi
e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di
responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile»
dello stato di previsione dellentrata per lanno 2006 sono riassegnate,
con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, per le spese relative
alleducazione fisica, allattività sportiva e alla costruzione,
completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese
generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili
del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione
del Ministero dellinterno per lanno finanziario 2006.
3. Nellelenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dellinterno,
sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica
sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per lanno finanziario
2006, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui allarticolo 1 della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nellunità previsionale
di base «Spese generali di funzionamento».
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli
della spesa dello stato di previsione del Ministero dellinterno, occorrenti
per lattuazione delle disposizioni recate dallarticolo 61 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dallarticolo
10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni,
e dallarticolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative
ai trasferimenti erariali agli enti locali.
5. Sono autorizzati laccertamento e la riscossione, secondo le leggi in
vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè limpegno
e il pagamento delle spese, relative allanno finanziario 2006, in conformità
degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dellinterno (Appendice
n. 1).
6. Per gli effetti di cui allarticolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e dordine
del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nellelenco n.
1, annesso al bilancio predetto.
7. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro
dellinterno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione
dellentrata e della spesa del Fondo edifici di culto per lanno finanziario
2006, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria
intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dallattuazione
degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero dellambiente e della tutela del territorio, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza
e di cassa nello stato di previsione dellentrata ed in quello del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge
6 giugno 1974, n. 298, nonchè dallarticolo 10 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente
la disciplina dellutenza del servizio di informatica del centro elaborazione
dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi
e statistici.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere in servizio come forza media nellanno 2006, ai sensi
dellarticolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
e successive modificazioni, è stabilito come segue: 250 ufficiali ausiliari
di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dellarticolo 21 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215; 55 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1 dellarticolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere
alla frequenza dei corsi presso lAccademia navale e le Scuole sottufficiali
della Marina militare, per lanno 2006, è fissato in 134 unità.
5. Nellelenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte
le spese per le quali possono effettuarsi, per lanno finanziario 2006,
i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti lamministrazione e la
contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nellunità previsionale
di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza
del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo
stato di previsione.
6. Ai sensi dellarticolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità
delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391,
i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale
dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero
della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di
pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto»
in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione
ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche,
materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza
dei porti e delle caserme, di cui allunità previsionale di base
«Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano,
per lanno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma
dellarticolo 36 e nellarticolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale
dello Stato.
8. Ai fini dellattuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro
delleconomia e delle finanze, dintesa con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre
unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità
del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nellambito dellunità
previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture stradali,
edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nellanno 2006, ai sensi dellarticolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle
lettere a) e c) del comma 1 dellarticolo 21 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 134;
2) Marina n. 645;
3) Aeronautica n. 157;
4) Carabinieri n. 410;
b) ufficiali ausiliari piloti di
complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 21 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 225;
3) Aeronautica n. 90;
c) ufficiali ausiliari delle forze
di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dellarticolo 21 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 49;
2) Marina n. 12;
3) Aeronautica n. 15.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dellAccademia dellArma dei carabinieri, di cui allarticolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per lanno 2006, in n. 102 unità.
4. La forza organica dei graduati
e militari di truppa dellEsercito in ferma volontaria a norma dellarticolo
9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per lanno
2006, in n. 1.290 unità.
5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari
marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dellarticolo 2
del regio decreto-legge 1º luglio 1938, n. 1368, come sostituito dallarticolo
18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per lanno 2006,
in n. 802 unità.
6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dellAeronautica
in ferma volontaria a norma dellarticolo 27, ultimo comma, della legge
10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per lanno
2006, in n. 440 unità.
7. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi ed
organismi internazio-nali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture
multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento)
dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per lanno
finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dellarticolo
36 e nellarticolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico
delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali»
(interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano
le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure
di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge
13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non
si applicano le disposizioni dellarticolo 2 del decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 496.
9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della
difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per lanno
finanziario 2006, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui
agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
lamministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti
militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed allarticolo
7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nellunità previsionale
di base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari»
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio
e affari finanziari» e nellunità previsionale di base «Spese
generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilità «Arma dei Carabinieri».
10. Ai fini dellattuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sullorganizzazione
ed il funzionamento dellAgenzia industrie difesa, il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con listituzione
e il funzionamento dellAgenzia medesima.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui,
competenza e cassa, ai sensi dellarticolo 31 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e successive modificazioni, dellarticolo 77 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonchè per lattuazione del decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dellAmministrazione
centrale.
3. Per lattuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro delleconomia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nellambito
della parte corrente e nellambito del conto capitale dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali, per lanno finanziario
2006, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori
dintervento del Programma nazionale della pesca e dellacquacoltura.
4. Per lanno finanziario 2006 il Ministro delleconomia e delle finanze
è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle
competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali per lanno medesimo delle somme iscritte
nellambito dellunità previsionale di base «Interventi
diversi» capitolo 2827 di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale
indicata allarticolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, alle pertinenti unità previsionali di base di conto
capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nellunità
previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale»
di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle
politiche di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente
razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agro-industriale
e forestale.
6. Ai fini dellattuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
recante norme per lorientamento e la modernizzazione del settore agricolo,
il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
7. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, le somme iscritte nellambito dellunità previsionale
di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro
di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Per lanno 2006, il Ministro delleconomia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità
previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo
forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali delle somme versate in entrata dallAgenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello
Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della
Commissione, del 7 luglio 1995.
9. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali
di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
e forestali per lanno finanziario 2006 delle somme versate allentrata
del bilancio dello Stato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per essere
destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma,
convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia
di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dellambiente,
tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.
10. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali
di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
e forestali per lanno finanziario 2006 delle somme versate allentrata
del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati destinate
alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nellunità previsionale di base 5.1.2.2 «Fondo unico per lo spettacolo» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli stanziamenti destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche e alle attività musicali in Italia e allestero.
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui allunità
previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione»
dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per lanno
finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dellarticolo
36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero della salute per lanno
finanziario 2006 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali
degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro
della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
salute, per lanno finanziario 2006, i fondi per il finanziamento delle
attività di ricerca e sperimentazione delle unità previsionali
di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di
previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dallarticolo
12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a riassegnare
per lanno finanziario 2006, con propri decreti, le entrate di cui allarticolo
5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per
le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione
sanitaria del Ministero stesso, nonchè per le finalità di cui
allarticolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Ai fini dellattuazione dellarticolo 4-bis del decreto-legge 29
dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 27, il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta dei
Ministri della salute, dellinterno e della difesa, è autorizzato
a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali
di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dellinterno
e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna
di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati
nellarea Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonchè per il controllo delle
sostanze alimentari importate dalla predetta area» dellunità
previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza
del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di
previsione del Ministero della salute per lanno finanziario 2006.
7. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro
della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni
di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della salute per lanno finanziario 2006, occorrenti
per lattuazione delle norme contenute nellarticolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni.
Art. 16.
(Totale generale della spesa)
1. È approvato, in euro 651.341.047.879 in termini di competenza ed in euro 666.232.918.235 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per lanno finanziario 2006.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per lanno finanziario 2006, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse)
1. Per lanno finanziario 2006, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per lanno finanziario 2006,
le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli
stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto
e nel settimo comma dellarticolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione allaccertamento dei residui di entrata e di spesa per
i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nellambito
delle unità previsionali di base, il Ministro delleconomia e delle
finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti
unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti
da comunicare alla Corte dei conti.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a trasferire,
con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dallunità
previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche
di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno finanziario 2006 alle pertinenti unità
previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle
regioni a statuto speciale, ai sensi dellultimo comma dellarticolo
126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative
di bilancio occorrenti per lattuazione di quanto disposto dallarticolo
13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per leditoria.
6. Ai fini dellattuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente
collaborazione con i Paesi dellEuropa centrale e orientale, il Ministro
delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità
finanziarie per settori e strumenti dintervento.
7. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta dei Ministri
interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di
cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità
previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti
a favore di apposite unità previsionali di base destinate allattuazione
di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonchè di quelli connessi
alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
8. Per lattuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale,
delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi
30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati
alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini
di residui, competenza e cassa, ivi comprese lindividuazione dei centri
di responsabilità amministrativa, listituzione, la modifica e la
soppressione di unità previsionali di base.
9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro delleconomia
e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli
stati di previsione della spesa che nellesercizio 2005 ed in quello in
corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma
8, nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle
unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità
amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria,
per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente
regolate con legge, nonchè tra capitoli di unità previsionali
di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi
con la operatività delle amministrazioni.
10. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio
occorrenti per lattuazione dellarticolo 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle
somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
11. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con lattuazione
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle
Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dellarticolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè
degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dellarticolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale interessato.
12. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per lesercizio 2006, relativamente
ai fondi destinati allincentivazione del personale civile dello Stato,
delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di
polizia, nonchè quelli per la corresponsione del trattamento economico
accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dellesercizio
sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nellesercizio
successivo. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per lutilizzazione
dei predetti fondi conservati.
13. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni
statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese
sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità
previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di
rotazione di cui allarticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate allentrata del bilancio dello Stato.
14. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle
amministrazioni statali, il Ministro delleconomia e delle finanze, su
proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento»,
per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità
delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lacquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria.
Per lacquisto di immobili allestero, di competenza del Ministero
degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni
compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti
unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
15. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, occorrenti per lattuazione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri emanati in relazione allarticolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo
1997, n. 59.
16. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche
di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate,
le variazioni di bilancio occorrenti per lapplicazione del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dellarticolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni.
17. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro delleconomia
e delle finanze, dintesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica
delle risorse di cui allarticolo 24, comma 8, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico
accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
18. In relazione alle disposizioni di cui allarticolo 4, comma 12, del
contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente
lassegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione
di comando, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti
unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti
per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato
a carico dellamministrazione di destinazione.
19. Ai fini dellattuazione dellarticolo 46 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti,
il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e
alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione
tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base
di conto capitale degli stati di previsione interessati delle dotazioni dei
fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.
20. Per lanno finanziario 2006, al fine di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione,
possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità
previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per
le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità
e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
21. Ai fini dellattuazione dellarticolo 72 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, concernente i fondi rotativi per le
imprese, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli
stati di previsione delle amministrazioni interessate.
22. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, per lanno finanziario 2006, delle somme versate allentrata
a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti
presso le amministrazioni statali ai sensi dellarticolo 70, comma 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23. Per lanno finanziario 2006, le unità previsionali di base e
le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1
e n. 2 alla presente legge.
Art. 19.
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato ai sensi e per gli effetti dellarticolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2006-2008, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
IL PRESIDENTE
Tabella A
Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per
lanno 2006 per le quali il Ministro delleconomia e delle finanze
è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.
Stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze:
Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico»
(cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e
BEI» (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247);
3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263).
Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale»
(cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746);
4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751 e 2752);
4.1.7.1 «Interessi conti di tesoreria» (cap. 3100).
Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte»
(cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015).
Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte»
(cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia
di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti»
(cap. 7211 e 7212).
Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio»
(cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321
e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap.
7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione allopera del Ministro:
1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0
«Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica:
3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero
e degli uffici allestero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201);
Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi,
bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa
e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica,
comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione
allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e
cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401);
Italiani allestero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap.
3901); Paesi dellEuropa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003);
Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi
del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap.
4201); Paesi dellAfrica Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 4301); Paesi dellAsia, dellOceania, del Pacifico e lAntartide:
19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0
«Funzionamento» (cap. 4501).
Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici allestero»
(cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni
scolastiche e culturali allestero» (cap. 2502 e 2503).
Tabella B
Unità previsionali di base
per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma
dellarticolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze:
Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo»
(cap. 7415).
Stato di previsione del Ministero
dellambiente e della tutela del territorio:
Difesa del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici»
(cap. 8582).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Trasporti terrestri: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap.
8054 e 8055).
Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime
e portuali» (cap. 7841).
Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici:
3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341).
Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici:
3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
Segretariato generale: 3.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap.
7101).
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione allopera del Ministro:
1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire investimenti università
e ricerca» (cap. 7000).