Ancora ai ciclomotori sono dedicate
le modifiche degli articoli 97 e 116. Nel primo caso viene specificato che la
targa di un ciclomotore, sebbene a carattere personale, può essere abbinata
solo a un veicolo. Mentre l'articolo 116 riguarda la circolazione. Viene infatti
stabilito che:
dal 1 ottobre 2005 i maggiorenni, che non possiedono la patente di guida, devono
conseguire il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (cosiddetto
patentino);
coloro che raggiungono la maggiore età entro il 30 settembre 2005 possono
ottenere il patentino frequentando solo un corso di aggiornamento. Per gli altri
invece è previsto, dopo il corso, la necessità di superare un
esame.
Per tutti è stato introdotto l'obbligo di possedere i requisiti psico-fisici
che sono richiesti anche per la patente A.
Il patentino ha una scadenza di validità e può essere sospeso
o revocato per mancanza dei requisiti psico-fisici.
Chi ha la patente di guida sospesa non può guidare neanche il ciclomotore
a meno che la sospensione non sia relativa ad eccesso di velocità (art.
142, comma 9, CdS);
Sono state confermate le sanzioni già in vigore dall1 luglio per coloro che affidano il proprio ciclomotore a persone che non abbiano conseguito la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida. La sanzione amministrativa prevista per l'affidamento incauto va da 357 euro a 1.433 euro (art.116, c.12 vedi circolare).
Altre novità riguardano l'articolo 130-bis codice della strada, aggiunto appositamente per introdurre una nuova ipotesi di revoca della patente di guida e anche del patentino: se qualcuno, guidando sotto effetto di sostanze stupefacenti o sotto ebbrezza da alcol, provoca la morte di un'altra persona è soggetto, secondo le nuove sanzioni, alla revoca della patente di guida dopo la sentenza di condanna del giudice per il reato previsto dall'articolo 589 del codice penale.
Fonte: Polizia della strada