Ciclomotori: le novità della legge 168/2005

Sanzioni più severe per chi guida moto e motorini. Circolare con disposizioni operative

Sanzioni più severe per chi guida moto e motocicli e nuove regole della strada. Sono ormai in vigore dalla fine di agosto dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 168/2005. Legge che con gli articoli 5 e 5bis introduce alcune importanti novità modificando gli articoli 97, 116, 208, 213, 214 del codice della strada e introducendo una nuova ipotesi di revoca della patente con l'articolo 130-bis.
Per quanto riguarda le due ruote, aumentano i casi di confisca del veicolo (ciclomotore, motociclo o motoveicolo) che secondo l'articolo 213 può avvenire quando:
si viaggia in numero di persone superiore a quello previsto;
si guida senza casco o con un caso non allacciato o non omologato;
si trasportano animali non in gabbia o oggetti non solidamente assicurati;
non si è seduti in posizione corretta e con entrambe le mani sul manubrio;
il conducente traina o si fa trainare da un altro veicolo;
si solleva la ruota anteriore;
si circola con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo;
si guida in stato di ebbrezza da alcol o da sostanze stupefacenti;
si fugge dal luogo di un incidente dopo aver cagionato danni a persone;
si circola con un veicolo che è servito a commettere un qualsiasi altro reato.

Ancora ai ciclomotori sono dedicate le modifiche degli articoli 97 e 116. Nel primo caso viene specificato che la targa di un ciclomotore, sebbene a carattere personale, può essere abbinata solo a un veicolo. Mentre l'articolo 116 riguarda la circolazione. Viene infatti stabilito che:
dal 1 ottobre 2005 i maggiorenni, che non possiedono la patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (cosiddetto patentino);
coloro che raggiungono la maggiore età entro il 30 settembre 2005 possono ottenere il patentino frequentando solo un corso di aggiornamento. Per gli altri invece è previsto, dopo il corso, la necessità di superare un esame.
Per tutti è stato introdotto l'obbligo di possedere i requisiti psico-fisici che sono richiesti anche per la patente A.
Il patentino ha una scadenza di validità e può essere sospeso o revocato per mancanza dei requisiti psico-fisici.
Chi ha la patente di guida sospesa non può guidare neanche il ciclomotore a meno che la sospensione non sia relativa ad eccesso di velocità (art. 142, comma 9, CdS);

Sono state confermate le sanzioni già in vigore dall’1 luglio per coloro che affidano il proprio ciclomotore a persone che non abbiano conseguito la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida. La sanzione amministrativa prevista per l'affidamento incauto va da 357 euro a 1.433 euro (art.116, c.12 vedi circolare).

Altre novità riguardano l'articolo 130-bis codice della strada, aggiunto appositamente per introdurre una nuova ipotesi di revoca della patente di guida e anche del patentino: se qualcuno, guidando sotto effetto di sostanze stupefacenti o sotto ebbrezza da alcol, provoca la morte di un'altra persona è soggetto, secondo le nuove sanzioni, alla revoca della patente di guida dopo la sentenza di condanna del giudice per il reato previsto dall'articolo 589 del codice penale.

Fonte: Polizia della strada