Il Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali
Circolare n. 5 del 22/02/2006 (Protocollo n.14/0002184 del 22/02/2006)
OGGETTO: Decadenza dai trattamenti nelle ipotesi di cui
all' articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
I. Premessa
L'articolo 1-quinquies, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nel dettare disposizioni
in materia di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre indennità
o sussidi, stabilisce obblighi nei confronti dei lavoratori beneficiari di interventi
per il sostegno al reddito, sancendo la perdita dei trattamenti nei casi in cui
i lavoratori medesimi rifiutino il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro
o di adeguamento formativo.
E' evidente che l'obbligo lavorativo, come descritto nel paragrafo successivo,
alla lettera B), è stato sancito dalla norma per tutte quelle ipotesi in
cui la condizione giuridica è quella di lavoratore disoccupato o inoccupato
beneficiario di sussidi o trattamenti previdenziali, ovvero quella di lavoratore
sospeso in CIGS derivante da cessazione di attività o da provvedimenti
in deroga alla vigente normativa. In buona sostanza l'obbligo lavorativo per i
lavoratori in CIGS è contemplato quando la sospensione del lavoratore deriva
da uno stato particolare dell'impresa di appartenenza tale da non consentire più
alcuna stabile ripresa dell'attività lavorativa, ma solo l'accompagnamento
ad un percorso di ricollocazione.
II. Disposizioni Sostanziali
Gli obblighi previsti dal sopra citato articolo 1-quinquies sono quelli di seguito
indicati.
A. obbligo di adesione ad un'offerta formativa o di riqualificazione. Tale
obbligo vincola tutte le categorie di lavoratori in cassa integrazione, a qualsiasi
titolo concessa, in mobilità, in disoccupazione speciale o percettori di
un sussidio legato allo stato di disoccupazione ed inoccupazione. Si precisa che
il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso nella misura minima dell'80%
della durata complessiva, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza
in funzione dell'applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali
o maternità;
B. obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza. Nei casi
in cui non sia possibile fare riferimento ad un livello retributivo precedente,
non si applica il limite del 20%. Si fa presente che detto rifiuto deve riferirsi
ad una proposta formale e documentabile formulata da un datore di lavoro privato,
da un'agenzia di somministrazione o da un ente pubblico, ed ovviamente anche nei
casi azioni di complessive di ricollocamento lavorativo del soggetto. A tale obbligo
sono sottoposte le seguenti categorie di personale dipendente:
- i lavoratori in mobilità - anche concessa ai sensi di normative speciali
in deroga alla vigente legislazione - la cui iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego;
- i lavoratori destinatari di sussidio connesso allo stato di disoccupazione o
inoccupazione;
- i lavoratori destinatari della disoccupazione speciale, anche concessa ai sensi
di normative speciali in deroga alla vigente legislazione;
- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 5.10.2004, n.249, convertito con
modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 per cessazione di attività
dell'impresa di appartenenza;
- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai
sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione.
Per l'anno 2006 la possibilità di concedere trattamenti di CIGS, di mobilità
e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente legislazione, è prevista
dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
C. obbligo di avviamento ad un percorso di reinserimento o inserimento nel
mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 276/2003,
e successive modificazioni.
Il vincolo della congruità, presente nel disposto normativo dell'art. 13
del decreto legislativo n. 276/03, anche se non espressamente richiamato nell'art.
1-quinquies, può ritenersi applicabile anche alle fattispecie richiamate
dall'ultima norma. Pertanto l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro si applica
nei casi in cui la medesima sia congrua con le competenze e le qualifiche possedute
dal lavoratore.
Gli obblighi di cui alle lettere A), B) e C) sussistono nel momento in cui l'attività
formativa o lavorativa si svolga in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti
con i mezzi pubblici e/o distante non più di 50 km dal luogo di residenza
del lavoratore. Con riguardo al conteggio delle distanze e degli orari dei mezzi
di trasporto pubblici potranno essere assunti, quali attendibili parametri di
riferimento, i dati disponili presso i servizi pubblici di linea e le ferrovie
dello Stato. Si specifica inoltre che gli obblighi di cui sopra vengono meno nei
casi di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi
parentali, maternità.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legge n. 86/1988,
convertito con la legge n. 160/1988 in materia di obbligo di comunicazione all'INPS
da parte dei lavoratori in caso di prestazione di lavoro in costanza di periodo
di integrazione salariale.
E' necessario, inoltre, sottolineare che, da un punto di vista sostanziale, l'art.
13 del citato d.lgs. n. 276/2003 si applica alle ipotesi di attuazione di misure
volte a garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori svantaggiati da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro, mentre l'art. 1- quinquies detta una disciplina generale che si applica
in tutte le ipotesi in cui il lavoratore destinatario di trattamenti previdenziali
o di sussidi legati allo stato di disoccupazione o inoccupazione venga coinvolto
in un percorso lavorativo o di formazione o riqualificazione. Inoltre, l'art.
1-quinquies dispone espressamente che le norme in esso contenute si applicano
anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con
decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 249/2004.
Al fine di evitare possibili danni erariali e per un corretto utilizzo delle risorse
pubbliche, si richiama la necessità di una leale collaborazione delle Pubbliche
Amministrazioni e degli Enti affinché vengano comunicati all'INPS e - per
i lavoratori in mobilità - al servizio per l'impiego territorialmente competente
i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato un'offerta formativa, di lavoro o
un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro. Su tale dovere di leale cooperazione
si richiama, in particolare, l'attenzione delle agenzie accreditate o comunque
autorizzate allo svolgimento dell'attività di somministrazione, proprio
in ragione del particolare regime di vigilanza cui sono soggette e tenuto conto
del principio generale desumibile dall'art. 13 del d.lgs. n. 276/2003. Norma che,
nel disciplinare fattispecie analoghe, espressamente prevede un obbligo di comunicazione
all'INPS per i responsabili dell'attività formativa e per le agenzie accreditate.
Infine, si evidenzia che ove si verifichino le ipotesi di decadenza dai
trattamenti previste dalla disposizione in oggetto - l'INPS, cui compete la funzione
di ente erogatore dei trattamenti e sussidi soggetti al regime di decadenza, valutate
le necessarie comunicazioni da parte dei soggetti pubblici e privati sopra richiamati,
sospende l'erogazione del trattamento, dandone comunicazione agli interessati.
Roberto Maroni