3 febbraio. Decreto università
Università, sanità e finanza pubblica: le norme contenute nel decreto legge sull’università (Dl 250/2005), convertito in legge

Testo coordinato del Decreto-Legge 5 dicembre 2006, n.250
Testo del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 6 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita'.». (GU n. 29 del 4-2-2006)


Nel testo, passato da 6 a 23 articoli, trova spazio l’adeguamento della disciplina sulle scuole non statali alle disposizioni sulla parità scolastica, l’inquadramento degli insegnanti di religione, l'incremento di 32,4 milioni di euro per il 2005 al Fondo per il sostegno ai giovani e per favorire la mobilità per la corresponsione di assegni di ricerca. Fra le novità più discusse l’equipollenza della laurea in Scienze motorie a quella in Fisioterapia, legata al conseguimento di un attestato di frequenza a un «corso su paziente» che sarà istituito presso le Università con decreto ministeriale. Sempre sul fronte dell’equipollenza si potrà diventare enologi anche con la laurea triennale di primo livello nel settore vitivinicolo. Sul fonte della sanità viene riconosciuto un indennizzo aggiuntivo alle persone affette da emofilia, danneggiate dalla somministrazione di emoderivati. Sciolti, inoltre, i dubbi interpretativi sulla rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti locali. Il provvedimento dispone anche un finanziamento per il Museo della Shoah di Ferrara, il potenziamento dell’organico dei Carabinieri per la tutela della salute, proroga fino alla fine del 2006 i contratti a tempo determinato dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

Accademia nazionale di Santa Cecilia (articolo 1-decies). Modificata composizione e nomina del Consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia. La norma eleva da 9 a 13 i componenti, portando da 3 a 5 i membri eletti dal corpo accademico e, di conseguenza, da 2 a 4 il numero dei componenti per i quali la nomina è rimessa allo statuto.

Accesso alle profesioni sanitarie (articolo 4-quater). La norma specifica che la formazione necessaria per l’accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario.

Alta formazione artistica e musicale (articolo 1-quater). Per l’anno accademico 2006-2007 le istituzioni di alta formazione artistica e musicale hanno la facoltà di assumere personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato per il profilo professionale di coadiutore. Il contingente non può superare le 716 unità. Possibile bandire procedure concorsuali di reclutamento di personale tecnico e amministrativo di altri profili professionali, per un massimo di 200 unità a copertura dei posti vacanti in organico.

Assegni di ricerca (articolo 1). Il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti è incrementato di 32,4 milioni di euro per il 2005, per la corresponsione degli assegni di ricerca annuali previsti dalla legge 449/1997.

Centro San Raffaele del Monte Tabor (articolo 4-ter). La norma stanzia in favore del Centro San Raffele del Monte Tabor ulteriori 15 milioni di euro per l’anno in corso, in aggiunta al finanziamento disposto dalla legge 248/2005 (prevede un milione di euro per ogni anno dal 2006 al 2008).

Cinematografia (articolo 5-bis). L’articolo estende la programmazione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche anche alla programmazione stagionale e alla co-distribuzione e realizzazione di mostre e festival di rilevanza nazionale e internazionale, alla pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e opere di cinematografia. Viene rafforzato il ruolo della Conferenza Stato-Regioni nella scelta di due membri della Commissione per la cinematografia.

Comando Carabinieri per la tutela della salute (articolo 5-quinquies). L’articolo autorizza il ministero della Difesa a bandire un concorso straordinario per esami e titoli per il reclutamento di sottotenenti (fino a 20 unità), per potenziare l’organico del Comando Carabinieri per la tutela della salute. Il concorso è riservato a ufficiali in servizio nel Ruolo speciale in ferma prefissata dell’Arma, che alla data di scadenza del bando abbiano prestato senza demerito servizio per almeno 24 mesi.

Conservatori della Toscana (articolo 1-sexies). L’articolo prevede la trasformazione degli istituti di educazione femminile denominati Conservatori della Toscana in fondazioni private.

Deputazioni e società di storia patria (articolo 5). Deputazioni e società di storia patria sono state escluse dalle misure di razionalizzazione di enti pubblici previste dal Dlgs 419/1999 (privatizzazione degli enti, trasformazione in strutture scientifiche universitarie, fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività).

Emofilia (articolo 4). Riconosciuto un indennizzo aggiuntivo alle persone affette da emofilia, danneggiate da somministrazione di emoderivati, per le quali non si sia conclusa entro il 31 ottobre 2005, la procedura transattiva prevista dal decreto legge 89/2003. L’importo dell’indennizzo è equivalente a quello attribuito ai soggetti per i quali la procedura transattiva è stata conclusa. La corresponsione dell’indennizzo è, però, subordinata alla formale rinuncia a ulteriori pretese, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale e all’estinzione a spese compensate dei giudizi in atto. La copertura prevista è di 55 milioni di euro.

Enologi (articolo 1-undecies). L’articolo prescrive l’equipollenza della laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo con il diploma universitario di primo livello relativo allo stesso settore che è attualmente necessario per l’acquisizione del titolo di enologo.

Fisioterapisti (articolo 1-septies). L’articolo dispone l’equipollenza della laurea in Scienze motorie alla laurea in Fisioterapia, subordinata al conseguimento di un attestato di frequenza ad un corso su paziente che sarà istituito con decreto ministeriale presso le università.

Insegnanti di religione cattolica (articolo 1-ter). Disposizioni sull’inquadramento degli insegnanti di religione cattolica. Nel caso in cui il trattamento economico goduto dagli insegnanti di religione cattolica al momento dell’inquadramento nei ruoli regionali sia maggiore rispetto a quello spettante in seguito all’inquadramento si ha diritto alla conservazione dell’eventuale differenza sotto forma di un assegno personale riassorbibile da futuri miglioramenti economici e di carriera.

Interventi degli enti locali per il risanamento e il recupero dell’ambiente (articolo 5-quater). La norma sopprime i definanziamenti, disposti dalla tabella E della legge 266/2005 (Finanziaria per il 2006) relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento e il recupero dell’ambiente, per la tutela dei beni culturali e per lo sviluppo economico e sociale del territorio autorizzati a norma dell’articolo 1, comma 28, della legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005) e dall’articolo 2-bis, comma 1, del Dl 7/2005, convertito con modifiche dalla legge 43/2005. Si tratta di 59,5 milioni di euro per il 2006 e 21 milioni per il 2007.

Istituto internazionale di studi Garibaldi (articolo 5-ter). L’Istituto internazionale di studi Garibaldi è stato incluso fra gli enti ammessi ai benefici previsti dalla legge 390/1986. La legge n. 390 prevede che l’Amministrazione finanziaria possa dare in concessione o in locazione, per non oltre 19 anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato a enti, istituti, fondazioni o associazioni con fini di rilevante interesse culturale.

Istituto italiano di studi germanici (articolo 1-quinquies). Riordino dell’Istituto italiano di studi germanici finalizzato alla sua trasformazione in ente pubblico di ricerca nazionale a carattere non strumentale.

Istituto superiore di sanità e Istituto Spallanzani (articolo 4-bis). L’Istituto superiore di sanità e l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, con oneri a carico dei relativi enti.

Museo della Shoah (articolo 1-novies). L’articolo destina un finanziamento di 250mila euro al Museo della Shoah di Ferrara.

Rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti territoriali (articolo 2). L’articolo integra il comma 71 dell’articolo 1 della legge 311/2005 (Finanziaria per il 2005) in materia di rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti territoriali, con oneri di ammortamento a totale o parziale carico dello Stato. La norma dispone che qualora si tratti di mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, le operazioni di rinegoziazione sono effettuate direttamente dal ministero dell’Economia.

Scuole non statali (articolo 1-bis). Adeguamento della disciplina sulle scuole non statali alle norme sulla parità scolastica introdotte dalla legge 62/2000, ricondotte a due tipologie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Definite le caratteristiche delle scuole paritarie nelle quali la frequenza costituisce assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione. La parità è riconosciuta da un provvedimento del dirigente dell’ufficio scolastico regionale, previo accertamento dei requisiti. Il riconoscimento decorre dall’anno successivo ed è subordinato, nel caso di istituzione delle prime classi, al completamento del corso di studi. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un’attività organizzata di insegnamento con un progetto educativo conforme alla Costituzione, hanno disponibilità di locali, arredi e attrezzature, impiegano personale docente e un coordinatore con adeguati titoli professionali. Non possono rilasciare titoli aventi valore legale. La disciplina della fase transitoria prevede la risoluzione delle convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie al termine dell’anno scolastico in cui si completano i corsi programmati dalle convenzioni e la riduzione progressiva dei contributi statali in base alle classi e agli alunni effettivamente frequentanti.

Servizio sociale professionale (articolo 1-octies). L’articolo si occupa della disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Le aziende sanitarie sono autorizzate a istituire, a fianco del già previsto servizio dell’assistenza infermieristica e ostetrica, il servizio sociale professionale.

Sindrome da talidomide (articolo 3). La sindrome da talidomide viene inserita tra le patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le conseguenti prestazioni sanitarie. Il ministero della Salute inserirà con decreto entro due mesi la sindrome tra le patologie individuate dal Dm Salute 329/1999 (Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche invalidanti).