LE DISPOSIZIONI FISCALI PER LE AUTO CONTENUTE NEL D.L.
COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007 E IN ALTRI PROVVEDIMENTI

Auto aziendali e rimborso dell’IVA non detratta

il giorno 11.10.2006 il Senato ha apportato alcune rilevanti modifiche al testo del D.L. n. 258/2006, con il quale il Governo ha regolato i rimborsi IVA sulle auto, dopo la sentenza CEE sulle auto. In particolare, ha previsto:

• lo spostamento dal 15 dicembre al 15 aprile 2007, del termine entro il quale il contribuente deve presentare l’istanza di rimborso;

• la possibilità per il contribuente di optare:

- per un rimborso a forfait, preferibile nei casi in cui il contribuente non possieda tutta la documentazione relativa ai veicoli;

- per un rimborso analitico, che consente l’individuazione del valore derivante dall’applicazione, al caso specifico, del principio di inerenza cui consegue la più adeguata detrazione.


D.L. N. 262 DEL 03.10.2006 MISURE COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007


DISPOSIZIONI VARIE A FAVORE DELLO SVILUPPO, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, NONCHÉ DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (ARTICOLO 7)


Esenzione del bollo auto per le autovetture immatricolate come "euro 4" o "euro 5" per incentivare la sostituzione di vecchie autovetture (immatricolate “euro o” – “euro 1”)

Nel co. 1 si dispone che in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro o" o "euro 1", con autovetture immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono meno di 140 grammi di CO2 al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due anni. Tale esenzione viene estesa per un altro anno per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1.300CC.

Le agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2.600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

Contributo di € 1.000 a veicolo per il rinnovo del parco autocarri

Mentre il co. 2, stabilisce che per favorire il rinnovo del parco autocarri circolante con la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, viene concesso un contributo di € 1.000 per ogni veicolo di cui all'art. 54, co. 1, lettera d), del D.Lgs. n. 285/1992, di portata inferiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5".

Il beneficio spetta purché venga sostituito un veicolo con la medesima categoria e portata e immatricolato come "euro o" o "euro 1".

Contributo per l’acquisto di autovetture omologate per circolare anche a gas metano

Il successivo co 3. si occupa dell'acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano. Si prevede la concessione di un contributo pari a € 1.500, incrementato di ulteriori € 500 nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di C02 inferiori a 120 grammi per chilometro.

Le agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2.600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

Decorrenza delle agevolazioni

Il co. 4. indica che le suddette agevolazioni spettano per i veicoli acquistati ed immatricolati dal 03.10.2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006) e fino al 31.12.2007.

Modalità operative

Si prevede che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di debiti di imposte e contributi (con modello F24), dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà.

Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 96 del TUIR.

Inoltre, il contributo non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio e diretta l'attività dell'impresa (cioè per le aziende che commercializzano i veicoli).

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro.

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dal 03.10.2006 saranno stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti. Mentre con decreto da emanare entro 90 giorni dal 03.10.2006 saranno effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni ed alle Province autonome.

Aliquota Accisa su gas

L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburante, di cui all'allegato I del Testo unico approvato con il Dlgs n. 504/1995, è ridotta a € 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è aumentata a € 416,00 per mille litri di prodotto.

Le Regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della entrata in vigore della presente legge conformi alla direttiva 1994/12/Ce, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a Gpl o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Auto ad uso promiscuo si assume il 50% in luogo del 30%

Nell'art. 51, co. 4, lettera a), relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, le parole: 30% sono sostituite dalle seguenti: 50%.

Quindi, per l’autovettura aziendale data in uso promiscuo al dipendente per la maggiore parte del periodo di imposta si prevede che sia deducibile il valore che costituisce reddito di lavoro dipendente per il dipendente stesso (fringe benefit). Pertanto, aumenta il valore dell’auto assegnata al dipendente.


Deducibilità autovetture art. 164 del TUIR

Nell'art. 164 del TUIR, sono arrecate le seguenti modifiche:

Nella lettera a), numero 2, le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse.

Alla luce di ciò, per le aziende, non sono più interamente deducibili le spese per le autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggiore parte del periodo d'imposta.


Nella lettera b) del medesimo art. 164 sono avvenute ulteriori modifiche.

Per i professionisti la deducibilità per le spese (acquisto e gestione) dell’unica l’autovettura consentita è ora scesa al 25%, prima, invece, prevista nella misura del 50%.

Mentre per le autovetture (non strumentali per l’esercizio dell’attività) degli imprenditori la deduzione per le spese (acquisto e gestione) è ora pari a zero (prima era, invece, del 50%).

Solo per gli agenti e i rappresentanti la misura attuale di deduzione delle auto aziendali dell’80% è rimasta immutata.


Infine, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro.».

Pertanto, per tali mezzi la deduzione è ammessa per l’importo che costituisce reddito di lavoro dipendente.

Decorrenza novità deduzione auto

In deroga alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) le neo disposizioni hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo e quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le precedenti disposizioni.

Le principali novità introdotte dal decreto sono le seguenti:

Veicoli

Vecchie deduzioni

Nuove Deduzioni

Utilizzati come beni strumentali nell’esercizio d’impresa

Deducibilità al 100% di tutti i costi

Deducibilità al 100% di tutti i costi

Ad uso pubblico

Deducibilità al 100% di tutti i costi

Deducibilità al 100% di tutti i costi

In uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta

Deducibilità al 100% di tutti i costi

Deduzione della parte di costo che ha concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente

Utilizzati dagli agenti

Deducibilità all’80% di tutti i costi fino ad un massimo di € 25.822.84

Deducibilità all’80% di tutti i costi fino ad un massimo di € 25.822.84

Utilizzati nell’esercizio di impresa ma non come beni strumentali

Deducibilità al 50% delle quote di ammortamento fino ad un massimo di € 18.075.99

Deducibilità al 50% delle altre spese

Nessuna deducibilità

Utilizzati da artisti e professionisti

Deducibilità al 50% delle quote di ammortamento fino ad un massimo di € 18.075.99

Deducibilità al 50% delle altre spese

Deducibilità al 25% delle quote di ammortamento fino ad un massimo di € 18.075.99

Deducibilità al 25% delle altre spese

Tali norme pur entrando in vigore dal 2006, fanno salvi gli acconti già determinati e non obbligano i contribuenti al ricalcalo dell’IRES, dell’IRPEF e dell’IRAP per il 2006 secondo le nuove disposizioni. Non dovranno essere nemmeno ricalcolati gli acconti relativi al periodo d’imposta 2007 e seguenti.