TFR, scegliere oggi pensando a domani

 

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Calcolo del Tfr presunto quando si va in pensione e le possibili rendite derivanti dai Fondi scelti, calcolate sulla base delle tavole demografiche rg48

Calcolo della pensione obbligatoria e della differenza tra l'ultimo reddito netto da lavoro e la pensione netta

Calcolo della pensione complementare

Sommario

La Relazione del Segretario Confederale Domenico Proietti, al convegno nazionale UIL: "Pensioni: Incentivi e Libertà

20 anni di storia della previdenza

Chi è interessato dalla Riforma

Forme pensionistiche complementari

Come funziona un Fondo Pensione

La Pensione Complementare e le altre Opzioni

Le agevolazioni fiscali

La scelta sulla destinazione del Tfr

Schemi delle possibili scelte che il lavoratore dipendente può operare per decidere che fare del TFR

Il finanziamento delle Forme Pensionistiche Complementari e l’investimento dei contributi

Il rendimento dei fondi pensione

Il rendimento netto dei fondi pensione di nuova istituzione a confronto con la rivalutazione netta del TFR

Il rendimento netto dei fondi di previdenza complementare chiusi nei primi nove mesi del 2006, a confronto con la rivalutazione del TFR

La COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione)

Documenti&Normativa

Le risposte alle domande più frequenti dal Ministero del Lavoro sui Fondi Pensione e la scelta per il TFR

TFR: domande&risposte

Operazione Tfr: le risposte del ministro Damiano

Glossario della Previdenza Complementare

Guida alla lettura della scheda informativa dei fondi pensione negoziali per i lavoratori dipendenti

Guida alla lettura del prospetto informativo di un fondo pensione aperto

Trova il tuo Fondo Pensione

Link

20 anni di storia della previdenza

In Italia il dibattito sulla previdenza diviene centrale già alla fine degli anni '80 e viene affrontato per la prima volta in modo organico con la riforma Amato di riordino del settore (legge 503 del 1992).
E’ nei primi anni '90 infatti che esplode la crisi delle casse dell’Inps, ed emerge chiaramente il problema che il progressivo invecchiamento della popolazione (con un tasso di natalità tra i più bassi al mondo) e il sistema retributivo, utilizzato a base del calcolo delle pensioni fino ad allora maturate, mettono a rischio tutto il sistema Welfare.

Il problema dello svuotamento delle casse, prima ancora che la necessità di armonizzare i vari regimi pensionistici con il superamento di sperequazioni, e oggi l’obbligo imposto dal patto di stabilità UE di tenere sotto controllo il rapporto tra spesa e Pil (le pensioni pesano per il 14% sul reddito nazionale), induce il legislatore ad intervenire non più per gradi, ma sempre più drasticamente sulla materia.

Sistema retributivo, sistema contributivo, sistema misto

Età pensionabile a parte, la chiave di volta di tutte le riforme successive è proprio il passaggio da un calcolo di tipo "retributivo" ad un calcolo di tipo "contributivo". Il sistema retributivo è cancellato dalla riforma Dini (legge 335/1995) che, come uno spartiacque, introduce il sistema contributivo per tutti quelli che hanno cominciato a lavorare dal 1 gennaio 1996.
Nel sistema retributivo la pensione si calcolava in base alle retribuzioni ricevute negli anni che precedono il pensionamento e all’anzianità contributiva. La Riforma Dini consentì che il sistema “retributivo” fosse applicato ancora per quei lavoratori che alla data del 1 gennaio 1996 avevano 18 anni di contributi (figurativi inclusi), applicando un sistema di calcolo misto per chi lavorava già prima, ma da meno di 18 anni.

Il metodo contributivo, adottato dal 1 gennaio 1996, si sostanzia in due elementi di calcolo: l’ammontare di tutti i versamenti previdenziali fatti nel corso della vita lavorativa, rivalutato in base al Pil e a un coefficiente di trasformazione che è fissato per legge e cresce con l’aumentare dell’età di pensionamento (da un minimo di 57 anni ad un massimo di 65).
L’ombrello previdenziale pubblico negli anni risulterà sempre più stretto a causa dello squilibrio crescente tra contributi e prestazioni, e proprio questa insanabile frattura apre la strada alla nascita ufficiale della previdenza complementare, e alla conseguente istituzione dei fondi pensione, con il decreto legislativo n°124 dell’aprile 1993.

Ma la nuova previdenza si afferma solo nel 1997, dopo una prima tappa segnata dalla riforma Dini (legge 335/1995) che oltre al sistema di calcolo contributivo introduce una soglia minima di età da affiancare ai 35 anni di contributi necessari per accedere alla pensione di anzianità.
Lo scopo è quello di dare al lavoratore la possibilità di costituirsi una seconda pensione, o pensione integrativa, da aggiungere a quella di base obbligatoria a carico degli enti di previdenza (Inps, Inpdap, Ipsema, e Casse dei professionisti), visto che l’abbandono del sistema retributivo rende evidente la progressiva perdita di capacità di conservare, da parte del lavoratore, un tenore di vita analogo a quello assicurato dagli ultimi stipendi.

Chi è interessato dalla Riforma

Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il d. lgs. n.252/2005 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 tutti i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sotto elencate. In base alla disciplina del d. lgs. n. 252/2005 o del d. lgs. n.124/1993, possono aderire alle forme pensionistiche complementari le seguenti tipologie di lavoratori:

i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal d. lgs. n.276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
i lavoratori autonomi;
i liberi professionisti;
i soci lavoratori di cooperative;
i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.

Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati, come ad esempio i soggetti che non hanno reddito da lavoro.

Possono inoltre iscriversi alle forme pensionistiche complementari anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente. Affinché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione.


Forme pensionistiche complementari

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP.

Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 che prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali nonché i fondi pensione preesistenti cioè quelli istituiti anteriormente al novembre 1992.

I diversi tipi di forma pensionistica complementare

Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive ed individuali.

Sono forme collettive:

a) I fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale

b) I fondi istituiti o promossi dalle regioni

c) I fondi aperti che ricevono adesioni collettive

d) I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate

e) I fondi preesistenti

Forme individuali sono quelle attuate mediante fondi aperti sulla base di adesioni rigorosamente individuali ovvero mediante contratti di assicurazione sulla vita

La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.

I Destinatari

Alle forme pensionistiche complementari di carattere collettivo possono aderire:

a) i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;

b) i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;

c) i lavoratori autonomi;

d) i liberi professionisti;

e) i soci lavoratori di cooperative;

f) i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati come ad esempio i soggetti privi di reddito da lavoro non sussistendo alcuna preclusione in merito alla platea dei potenziali destinatari.

Possono iscriversi alle forme pensionistiche sia individuali che collettive anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente. Perché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione in oggetto.

Fondi Pensione Negoziali

I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).

La attività del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell’individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria ed, infine, nella erogazione delle prestazioni.

Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo che in genere coincide con il direttore generale.

L’assemblea è formata da rappresentanti degli associati (più raramente, e limitatamente ai fondi preesistenti, da tutti gli associati). Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità.

Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione.

Fondi Pensione Aperti

I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nell’ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali.

L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva.

Si ha adesione in forma collettiva quando la fonte istitutiva della forma pensionistica complementare, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, sceglie uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell’obiettivo previdenziale.

La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.

La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno.

Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.

L’interesse degli aderenti è tutelato anche dall’organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l’amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell’organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva.


Contratti di Assicurazione sulla vita con finalità previdenziali

Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.

In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.

Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile.


Fondi Pensione Preesistenti

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992.

L’adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.

Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.


La contribuzione

1. Forme collettive (fondi negoziali e adesioni collettive a fondi aperti)

Il versamento dei contributi ad un fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti è articolato su tre quote:

I lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 devono versare al fondo pensione l’intera quota del TFR.

Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti la contribuzione da versare è stabilita in misura percentuale al reddito d’impresa o di lavoro professionale dichiarato ai fini Irpef.


2. Forme individuali (adesioni individuali a fondi aperti e PIP)

L’ammontare del contributo (a carico del lavoratore) è determinato liberamente dall’aderente. Può essere stabilito anche in cifra fissa.

Che cosa offrono i fondi pensione

a. la pensione di vecchiaia, che si ottiene con almeno 5 anni di partecipazione al fondo e al compimento dell’età stabilita per la previdenza obbligatoria (attualmente 60 anni per le donne e 65 per gli uomini). Nel caso dei liberi professionisti 65 anni indipendentemente dal sesso;
b. la pensione di anzianità, che si ottiene con almeno 15 anni di partecipazione al fondo e non prima di aver compiuto 55 anni per gli uomini e 50 per le donne. E’ inoltre necessario aver cessato l’attività lavorativa;
c. anticipazioni sulla posizione individuale maturata a condizione che si possa far valere la partecipazione nel fondo per almeno 8 anni. Le anticipazioni vengono concesse per sostenere spese sanitarie (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche), acquisto della prima casa per sé o per i figli e ristrutturazioni, ecc..

Al momento del pensionamento inoltre il lavoratore può optare per la liquidazione in unica soluzione di una quota del capitale maturato che non può superare il 50% della posizione individuale maturata. L’altro 50% deve essere riscosso in rate periodiche. Qualora però l’importo complessivo della rendita maturata fosse inferiore all’assegno sociale (per il 2004 pari a 367,97 euro mensili) è possibile richiedere la liquidazione dell’intero importo in unica soluzione.

Trasferimento o riscatto della posizione individuale

Dal fondo pensione prescelto si può uscire, dopo un periodo di permanenza minimo di tre o cinque anni, per trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. E’ possibile inoltre riscattare la posizione individuale nel caso in cui vengano a mancare i presupposti di partecipazione al fondo (cambiamento dell’attività lavorativa o cessazione del rapporto di lavoro).

Come funziona un Fondo Pensione

I Fondi Pensione sono gestiti secondo i criteri della capitalizzazione individuale.
Di conseguenza all'interno del Fondo pensione ogni iscritto è titolare di un "conto previdenziale individuale" separato e distinto rispetto a quello degli altri scritti.
Su questo conto individuale affluiscono i versamenti effettuati dall'azienda e dal lavoratore.
Il Fondo pensione, poi stipula una convenzione con uno o più operatori abilitati per legge alla gestione delle risorse finanziarie.
Sono abilitati alla gestione di Fondi Pensione:
le società di intermediazione mobiliare (Sim);
le compagnie di assicurazione;
le banche;
le società di gestione di fondi comuni d'investimento.
In base alla normativa vigente, l'unica possibilità di gestione diretta delle risorse finanziarie da parte del Fondo negoziale consiste, nell'acquisizione di quote di società immobiliari o di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, o quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.
Le offerte dei gestori finanziari devono essere comparabili e trasparenti in modo da consentire al Fondo pensione una reale possibilità di scelta nell’esclusivo interesse degli iscritti.
Le convenzioni devono consentire un effettivo potere di indirizzo da parte del Consiglio d’amministrazione del fondo.
Nelle assemblee generali delle società, la titolarità del diritto di voto relativo agli investimenti mobiliari spetta sempre al Fondo. I fondi hanno facoltà di attuare accordi con i gestori in materia di titolarità, nell’ipotesi di gestione accompagnata da garanzia di restituzione del capitale.
Nel regolamento adottato con Decreto Ministero Tesoro n.703 del 21.11.1996 sono individuati i limiti massimi (salvo espressa deroga concessa dalla COVIP) d’investimento possibili nelle varie attività consentite, i criteri d’investimento nelle varie categorie mobiliari, le regole da osservare in materia di conflitti d’interesse.
A seguito di apposita selezione dei gestori, in conformità alle istruzioni emanate dalla COVIP (fondamentale la Deliberazione 09.12.1999: Istruzioni per il processo di selezione dei gestori dei fondi pensione) si stipulano convenzioni di gestione delle risorse finanziarie e monetarie; convenzioni che, tra l’altro, devono contenere le linee d’indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati, nell’ambito di criteri d’individuazione e ripartizione del rischio e le modalità di modificazione delle linee d’indirizzo stesse.
Il fondo pensione può individuare diverse linee d’investimento, ad una delle quali i lavoratori iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo Statuto dei fondi pensione disciplina le modalità di trasferimento da una linea all’altra (art. 3 punto 4 del Decreto Ministro Tesoro 21.11.96 n.703: Investimenti ed operazioni consentiti).
Nel caso di gestione monocomparto, alla diversificazione e settorializzazione degli investimenti sotto il profilo del rischio corrisponde l’attribuzione di un risultato, uguale per tutti gli iscritti, in termini di rendimento.
Nel caso di gestione cosiddetta pluricomparto l’impiego delle risorse avviene secondo una prefigurazione ed attribuzione del profilo rischio-rendimento ritenuto appropriato per differenti classi di aderenti alle quali viene proposto


La Pensione Complementare e le altre Opzioni

La Pensione Complementare

La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria.

Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di acceso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare.

L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare
parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.
Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l’importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale.

Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.

Anticipazioni

In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale:

Trasferimento Della Posizione Individuale

Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi:

L’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (v. ‘riscatto della posizione individuale’), trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;

Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.
In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.

Riscatto della posizione individuale

Dal 1° gennaio 2007, l’aderente che prima del pensionamento, perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può:

Nell’ipotesi di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le agevolazioni fiscali

Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede importanti agevolazioni fiscali.

Regime Fiscale dei contributi:
I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ciò determina un risparmio (in termini di minori imposte pagate) pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l’aliquota Irpef più alta sia del 29%, il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro.
Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.


Regime fiscale dei rendimenti
:
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento.

Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti:
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).
La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%.
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.
Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.
Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di in occupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%.
Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate nella misura fissa del 23%.
In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

La scelta sulla destinazione del Tfr

In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993
La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l’intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all’adesione).

Modalità Esplicite

Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:

Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)

Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:

riguarda esclusivamente il TFR futuro.

Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;

determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;

non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.

Tali lavoratori possono:

Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all’adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato in ‘Modalità Tacite’ (v. sopra).

Il finanziamento delle Forme Pensionistiche Complementari e l’investimento dei contributi

Finanziamento

Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:

il TFR futuro;
contributi a carico del lavoratore;
contributi a carico del datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro (V. ‘La scelta sulla destinazione del TFR’). Tale adesione non comporta l’obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro.

L’aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l’importo; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito.

Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a carico del datore di lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi collettivi.

Investimento

Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica complementare forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I contributi versati vengono investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto all’esecuzione da parte dei creditori del gestore.

Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. La COVIP vigila sull’osservanza e il rispetto di tali regole.

In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria.

In altre forme, l’investimento è differenziato su più linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra loro per natura e rischiosità. In questo caso l’aderente sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali.

La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell’età, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l’adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria.

È bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione alle forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la nuova disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea di investimento a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.


La Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip)

Nell’ambito del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento a tutela dei lavoratori che si iscrivono a forme di previdenza complementare, fondamentale importanza assume l’esercizio di un’efficace attività di vigilanza.

E’ proprio avendo riguardo all’importanza di tale aspetto che la riforma, insieme alla forte incentivazione allo sviluppo delle forme di previdenza complementare e all’incremento dei flussi contributivi, ha posto particolare attenzione al rafforzamento e al potenziamento del complessivo sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, affidato ad una specifica Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP.

La COVIP vigila e controlla le forme pensionistiche complementari. E’ sottoposta all’alta vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, pur godendo di un’ampia autonomia operativa nello svolgimento dei suoi compiti.

La COVIP opera a tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari. A tal fine la COVIP dispone di ampi poteri di normazione secondaria, di regolazione e controllo, anche attraverso accertamenti ispettivi.

In particolare, la COVIP autorizza le forme pensionistiche complementari all’esercizio dell’attività dopo aver verificato il rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni generali fornite dalla stessa Commissione. Le forme autorizzate sono iscritte nell’apposito “albo delle forme pensionistiche complementari” curato e gestito dalla Commissione.

La COVIP definisce inoltre le regole volte a garantire la trasparenza delle forme pensionistiche complementari in modo che siano chiari e comprensibili per l’aderente: il funzionamento del fondo, la politica di investimento delle risorse, l’ammontare della posizione individuale, le spese per la gestione amministrativa e finanziaria, i diritti che possono essere esercitati dagli aderenti (trasferimento, riscatto, anticipazioni e prestazioni).

L’attività di vigilanza della covip si esplica attraverso la verifica e l’analisi dei documenti, delle informazioni, dei bilanci e rendiconti annuali che le forme pensionistiche complementari sono tenute a trasmettere alla commissione, nonché attraverso ispezioni effettuate presso le sedi delle stesse. la covip, inoltre, pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare e ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia.


Documenti&Normativa

Il pensionamento graduale nei paesi dell'UE

Circolare INPS n. 70 del 3-4-07. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti. Decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze 30 gennaio 2007. Istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”

Circolare INPS n. 53 del 7-3-07. Intervento del Fondo di Garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali

Deliberazione COVIP 21 marzo 2007
Direttive recanti chiarimenti operativi circa l’applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Ipotesi di accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale

Comunicazione della COVIP ai fondi pensione negoziali in merito al comparto garantito destinato ad accogliere il TFR conferito tacitamente

Gli ultimi Decreti attuativi e i moduli per la scelta della destinazione del TFR

Il decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 765 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) contenente l' espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e la forma pensionistica complementare presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il decreto attuativo del comma 757 dell'articolo 1 della legge 296/06 (la Finanziaria 2007) contenente il finanziamento del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fini rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.

Il modulo per la scelta della destinazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 (TFR1)

Il modulo per la scelta della destinazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 (TFR2)

Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Disciplina delle forme pensionistiche complementari modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

Il testo dell'accordo sul Tfr: Memorandum d’intesa sul Trattamento di Fine Rapporto - 23.10.2006

Legge 23 agosto 2004, n. 243. Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Gli interventi sulla previdenza nella legge finanziaria 2007

Gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa per l'adeguemento alle nuove regole di settore emanati dalla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione)

Le direttive generali emanate dalla COVIP

Relazione Annuale COVIP per l'anno 2005

Schema di Decreto Legislativo “Testo unico della previdenza complementare”

Il TFR e la previdenza complementare (il sito del Ministero del lavoro e previdenza sociale e della COVIP)

I chiarimenti del ministero del Lavoro


TFR: domande&risposte

1) Come si calcola il Tfr?
Il Tfr si ottiene sommando l’ammontare di ciascuna retribuzione lorda annua, diviso 13,5, e rivalutato di un tasso fisso dell’1,5% + il 75% del tasso di inflazione per ciascun anno lavorato.

2) Cosa cambia l’accordo tra le parti sociali sul Tfr rispetto alla riforma Maroni?
L’accordo anticipa di un anno, al 1 gennaio 2007, l’entrata in vigore del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, per quanto attiene al trasferimento del denaro ora destinato al trattamento di fine rapporto ai fini della previdenza complementare. Il memorandum d’intesa stabilisce una differenza per il regime del Tfr tra aziende sotto i 50 dipendenti e aziende con 50 o più dipendenti. Per le aziende con 50 o più dipendenti il Tfr che non andrà ai fondi pensione passerà ad un fondo istituito presso l’Inps. Secondo l’ultimo accordo il Governo si impegna a riesaminare nel 2008 la soglia dei 50 dipendenti.

3) Si parla di Tfr maturato o maturando?
L’accordo riguarda il Tfr maturando. Non riguarda il Tfr accantonato sino ad ora che rimarrà a disposizione di aziende e lavoratori. Restano salvi gli accordi presi da chi ha già destinato il Tfr ad una forma di previdenza integrativa, scelta possibile in percentuale variabile tra il 20% e il 100% per tutti i lavoratori a seconda della data di assunzione.

4) Quali e quante sono le soluzioni possibili per i lavoratori circa il Tfr?
Le soluzioni possibili sono 4: lasciare il Tfr in azienda con la possibilità di cambiare idea più tardi; investirlo in un fondo integrativo di categoria (nato dalla contrattazione tra sindacato e imprese); investirlo in un fondo collettivo aperto (promosso da banche o altri soggetti finanziari); investirlo in un pip o piano pensionistico individuale (gestito da banche o assicurazioni).

5) Quanto tempo c’è per decidere?
Sei mesi, dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007, per chi è in attività. Per tutti coloro che saranno assunti nel corso del 2007 i sei mesi di tempi decorrono dall’assunzione.

6) In cosa consiste il principio del silenzio-assenso?
Se il lavoratore non decide cosa fare nel corso dei sei mesi che decorrono dal primo gennaio 2007, la quota finora destinata al Tfr andrà, al 100%, in via prioritaria ad un fondo di pensione negoziale o di categoria. Nel caso l’azienda abbia aderito a più fondi, il Tfr viene trasferito in quello individuato d’intesa con i sindacati. In caso di mancato accordo, e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva, l’azienda trasferisce il Tfr maturando al fondo residuale che sarà istituito presso l’Inps.

7) Cosa succede ai lavoratori delle imprese con meno di 50 dipendenti?
Potranno decidere di versare ad un fondo pensione il Tfr maturando. In caso contrario, o di silenzio-assenso, la quota resterà in azienda a costituire la liquidazione vera e propria. Le aziende con meno di 50 dipendenti, quindi, dovranno rinunciare solo alle quote che i propri dipendenti decideranno di versare ai fondi, non verseranno quote all’Inps.

8) Sarà possibile avere anticipi sul Tfr?
Sarà possibile chiedere l'anticipazione di quanto versato presso l'Inps secondo le regole finora in vigore per il Tfr e definite dall'articolo 2120 del Codice Civile.

9) A chi si deve rivolgere il lavoratore per avere un consiglio?
In attesa che il legislatore chiarisca chi sarà delegato ad occuparsi della massiccia campagna informativa prevista, i lavoratori faranno bene a rivolgersi alle proprie rappresentanze sindacali.

10) Che cosa succederà se non esprimerò alcuna indicazione sull’uso del Tfr nei primi sei mesi del 2007?
Il Tfr, pari al 6,91% della retribuzione lorda, sarà conferito automaticamente al fondo pensione previsto dai contratti collettivi o a quello indicato da un diverso accordo aziendale. In alternativa il Tfr andrà al fondo cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell'azienda. In mancanza di una destinazione individuabile con questi criteri, il Tfr sarà conferito ad un'apposita fondo istituito presso l'Inps. Il trasferimento riguarderà solo la liquidazione futura: quella già maturata rimarrà in azienda. Per i nuovi occupati i sei mesi per il silenzio assenso decorreranno dalla data di assunzione. La scelta di destinare il Tfr al fondo pensione sarà irreversibile e comporterà l'iscrizione automatica a quest'ultimo. Una volta investito il Tfr nella pensione di scorta non si potrà, quindi, tornare indietro.

11) Potrò destinare la liquidazione a un fondo di mia scelta?
Sì, attraverso una dichiarazione scritta al datore di lavoro si potrà scegliere un fondo aperto o una polizza pensionistica individuale. In questo caso, però, si avrà diritto al contributo del datore di lavoro (in media l'1,2% della retribuzione lorda) solo se lo prevedono gli accordi sindacali.

12) Cosa devo fare per mantenere il Tfr in azienda in modo da incassarlo in unica soluzione alla pensione?
Bisognerà comunicare questa opzione per iscritto al datore di lavoro. Se l’azienda ha meno di 50 dipendenti non cambierà nulla rispetto ad oggi. Oltre questa soglia il Tfr di nuova maturazione sarà destinato per intero ad un fondo gestito dall'Inps, ma separato rispetto a quello cui andrà il Tfr residuale dei lavoratori che non si esprimeranno (silenzio assenso). E’ la novità introdotta dalla Finanziaria attualmente in discussione. In ogni momento si potrà cambiare idea e destinare ai fondi epnsione il Tfr futuro.

13) Come sarà rivalutato il Tfr finito all’Inps?
Con lo stesso meccanismo della liquidazione che resta presso l'impresa: l’1,5% più il 75% dell'inflazione. Non cambia nulla rispetto ad oggi.

14) Se il Tfr va all’Inps chi mi pagherà la liquidazione o un suo anticipo?
Sarà sempre il datore di lavoro a corrispondere il Tfr, compresa la quota finita all’Inps, recuperandola con minori versamenti contributivi.

15) Sono già iscritto ad un fondo pensione: anch'io dovrò compiere una scelta?
Valgono le stesse regole dei non iscritti per la quota residua del Tfr non ancora destinata alla previdenza integrativa se si è stati assunti prima del 28 aprile 1993. Chi ha cominciato a lavorare successivamente non dovrà fare nulla: continuerà a destinarvi l'intero Tfr, come avviene oggi.

16) Quali garanzie offrono e quanto rendono i fondi?
Tutti gli strumenti di previdenza integrativa hanno la struttura di patrimonio separato: un eventuale fallimento dell'azienda o del gestore a cui sono affidate le risorse non può avere su di loro alcuna ripercussione. Discorso diverso è quello del rischio finanziario, dato che il Tfr verrà investito in azioni e obbligazioni. Il Tfr che verrà dal silenzio- assenso, cioè quello di chi non sceglie, andrà a linee d'investimento che garantiscano la restituzione delle somme versate e siano idonee ad offrire con elevata probabilità rendimenti pari o superiori a quelli del Tfr in un arco pluriennale. Per quanto riguarda i risultati effettivi, nei primi nove mesi del 2006 i fondi chiusi hanno reso il 2,5% contro il 2,1% del Tfr: per gli aperti si va dal 2,9% delle linee azionarie allo 0,8% delle obbligazionarie. Fra il primo gennaio 2003 ed il 30 settembre i chiusi hanno reso il 20,7%, il Tfr il 10,5%, gli aperti dal 35,7% delle azionarie all'8,1% delle obbligazionarie. Allargando l'analisi ad un periodo più ampio, che comprende la lunga crisi delle Borse, i fondi perdono il confronto: dal primo gennaio 2000 i chiusi sono al 19,7%, il Tfr al 20,9%, gli aperti nettamente indietro con il 5,8%. Dal 1999 (anno positivo per le Borse) le casse previdenziali sono ancora in testa.

17) Ci sono incentivi fiscali per i fondi pensione?
Dal 2007 scatterà anche il nuovo regime, piuttosto favorevole. I contributi saranno deducibili sino a 5.164,57 euro l'anno. I rendimenti annuali continueranno ad essere tassati all'11%: in base all'accordo firmato la settimana scorsa da governo e parti sociali quest'imposizione potrebbe essere rivista per allineare il sistema a quello degli altri paesi europei. La rendita vitalizia versata dalla previdenza integrativa sarà tassata con una ritenuta definitiva del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ciascun anno di permanenza successivo al quindicesimo, con un minimo del 9%: attualmente si paga invece l'aliquota progressiva Irpef dal 23% in su. Va notato che il trattamento fiscale del Tfr investito nella previdenza integrativa è decisamente più vantaggioso di quello rimasto in azienda.

18) Quali sono i vantaggi offerti dal Tfr presso l'azienda ?
Un rendimento garantito e la possibilità di ritirare come capitale il 100% del montante maturato (con i fondi pensione solo il 50%, il resto sotto forma di rendita vitalizia). Anche in caso di fallimento dell’azienda, inoltre, l’erogazione della liquidazione, con tanto di rivalutazione, è assicurata. In caso di licenziamento, il Tfr in azienda può essere percepito interamente. Nei fondi pensione può essere conseguito per il 50% della posizione individuale nelle ipotesi di disoccupazione fra dodici e quarantotto mesi o ricorso da parte dell’azienda a procedure di mobilità o cassa integrazione. Il riscatto totale è ammesso per invalidità permanente (riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3) o disoccupazione per 48 mesi.

19) Quali sono i vantaggi dei fondi pensione?
La prospettiva di spuntare performance superiori nel lungo periodo, gli incentivi fiscali, un contributo dell'azienda che in caso di mancata adesione non si otterrebbe. Le possibilità di ottenere le anticipazioni, inoltre, sono praticamente le stesse rispetto al Tfr in azienda. La scelta fra fondi e Tfr, comunque, dipende essenzialmente dall'anzianità lavorativa. Chi aveva più di diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995, e quindi è abbastanza vicino al pensionamento, può anche fare a meno della pensione integrativa: da sola, infatti, quella obbligatoria sarà abbastanza vicina all'ultima retribuzione. La previdenza complementare rappresenta invece una strada praticamente obbligata per tutti gli altri lavoratori, che avranno il vitalizio calcolato in tutto o in parte con il sistema contributivo.


D. Sono un dipendente di un'azienda e non ho intenzione di aderire a un fondo pensione. Cosa devo fare per conservare l'attuale trattamento di fine rapporto lavoro?
R. Per chi, come lei, vuole conservare l'attuale regime del tfr, cioè una liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro, può farlo con una sola modalità: esprimere la scelta in modo esplicito (come vuole la legge), cioè comunicando tale opzione al proprio datore di lavoro

D. Non sono iscritto a nessun fondo pensione, ma lavoro ormai da anni e ho maturato un cospicuo tfr. Se dovessi decidere di aderire alla previdenza complementare, dovrò rinunciare a tutto questo tfr?
R. No, assolutamente. La possibilità di aderire alla previdenza integrativa (cioè a un fondo pensione o a un piano individuale di previdenza) con la destinazione integrale del tfr è una scelta che riguarda esclusivamente le quote che si maturano a partire dal 1° gennaio 2007 in a vanti. Resta fermo tutto quanto si ha diritto, a titolo di tfr, fino al 31 dicembre 2006

D. Ho letto che, in virtù della regola del silenzio assenso, chi non effettuerà alcuna scelta sarà automaticamente iscritto a un fondo pensione. E' così?
R. Esattamente. La regola del silenzio assenso funziona come una corsia preferenziale per l'iscrizione alla previdenza integrativa: la legge ritiene che chi non si esprime, accetti di aderire ai fondi pensione

D. Si parla di sei mesi di tempo per decidere se aderire o meno ai fondi pensione, ma poi tutti fanno riferimento al termine ultimo del 30 giugno 2007. Potreste spiegarmi come si calcola questo periodo che i lavoratori hanno a disposizione?
R. Bisogna distinguere due ipotesi, a ognuna delle quali la legge riconosce un periodo di sei mesi per decidere se aderire o meno alla previdenza integrativa: a) lavoratore già occupato alla data del 1° gennaio 2007; b) lavoratore non occupato alla medesima data. Nel primo caso, il termine si fissa al 30 giugno 2007 (sei mesi dal 1° gennaio 2007); nel secondo caso, invece, il termine decorre dalla data di impiego . Se, per esempio, il lavoratore viene assunto il 1 ° marzo 2007, il termine ultimo per decidere si fissa al 30 agosto 2007 (sei mesi dal 1° marzo 2007)

D. Se decido di non aderire alla previdenza integrativa e di mantenere il tfr, posso poi cambiare idea? Quando?
R. Certamente. La scelta sul conferimento del tfr e sull'adesione alla previdenza integrativa avviene con cadenza almeno annuale. Quindi, successivamente alla decisione di mantenere il tfr, il lavoratore potrà in ogni momento optare per il conferimento (e dunque aderire) a un fondo pensione

D. Se decido di aderire a un fondo pensione con destinazione del tfr, posso poi ritornare sui miei passi?
R. No; una volta conferito il tfr alle forme pensionistiche complementari non è più possibile riprendere la vecchia liquidazione

D. Vorrei sapere quale tfr finirà nei fondi pensioni per quei lavoratori che non decidano nulla entro il 30 giugno 2007
R. In questo caso (nessuna scelta), vale la regola del silenzio assenso ed è previsto che nel fondo pensione finisca il tfr maturando dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi. Nel caso specifico di lavoratore che deve effettuare la scelta entro il 30 giugno 2007, al fondo pensione finirà il tfr maturato da luglio 2007 in avanti

D. Se decido di non effettuare alcuna scelta e, pertanto, di far valere la regola del silenzio assenso, a quale fondo pensione mi ritroverò iscritto?
R. In questo caso si dà priorità alle scelte aziendali. Infatti, è previsto che il datore di lavoro trasferisca il tfr al fondo pensione previsto dal Ccnl o da un contratto territoriale. Salvo che non vi sia un accordo aziendale che prevede una adesione a una diversa forma pensionistica. Se, invece, ci sono più forme pensionistiche previste dai ccnl, il datore di lavoro verserà il tfr a quella cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda. Infine, se non vi sono possibilità di fondi pensione aziendali, il datore di lavoro è tenuto a versare il tfr al fondo pensione istituito presso l'Inps

D. La regola prevista per l'adesione alla previdenza integrativa tramite conferimento del tfr (decisione da prendere entro sei mesi) vale per tutti i lavoratori?
R. Vale per tutti i lavoratori dipendenti, cioè per chi è titolare di un rapporto di lavoro subordinato con diritto al trattamento di fine rapporto lavoro (tfr)

D. Posso decidere di mantenere in parte il tfr e in parte di destinarlo a un fondo pensione?
R. No, la scelta vincola al conferimento di tutto il tfr maturando. Eccezioni valgono per i lavoratori più anziani, quelli cioè che hanno cominciato a lavorare prima del 29 aprile 1993 con iscrizione alla previdenza obbligatoria (per esempio all'Inps)

D. Ho cominciato a lavorare nel gennaio 1990 con iscrizione all'Inps. E non mi sono mai iscritto a un fondo pensione. Devo anch'io effettuare la scelta sul conferimento del tfr entro il 30 giugno 2007? La decisione riguarda tutto il mio tfr?
R. Sì, anche i lavoratori più anziani sono tenuti a rispettare la scelta sul conferimento del tfr ai fondi pensione. Tuttavia, a chi risulta iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, il conferimento non riguarderà tutto il tfr maturando ma solo una par te, quella fissata dagli accordi o dai contratti collettivi.
Se questi ultimi non prevedono il versamento del tfr, il conferimento dovrà necessariamente riguardare la metà del tfr maturando con possibilità di successivi incrementi

D. Ho cominciato a lavorare nel 1990 e nel 1992 mi sono iscritto a un fondo pensione in regime di contribuzione definita, versando il 50% del mio tfr.Devo anch'io effettuare la scelta sul conferimento del tfr entro il 30 giugno 2007?
R. Sì, ed è possibile scegliere se mantenere il tfr che non è già destinato al fondo pensione come liquidazione oppure se versarlo (tutto il rimanente) al fondo pensione cui si è iscritti. Attenzione; anche in questo caso vale il silenzio assenso: se non c'è scelta, il tfr residuo finisce nel fondo pensione

D. Ho letto che se mantengo il tfr come liquidazione questo finirà in un fondo statale. È vero?
R. Sì, ma soltanto se l'azienda presso cui si è occupati ha più di 49 dipendenti.
Altrimenti, il tfr resta in mano all'impresa

D. Poiché l'azienda presso cui lavoro occupa 60 dipendenti, se decido di non conferire il mio tfr maturando a un fondo pensione questo finirà nel fondo statale. Mi chiedo: in questo caso mi sarà comunque garantita la rivalutazione annuale?
R. Certamente. A chi decide di mantenere il tfr e di non aderire a un fondo pensione, a prescindere dalla dimensione dell'impresa e quindi da dove finirà il tfr, al lavoratore resta assicurato lo stesso trattamento (rivalutazione, liquidazione, anticipazioni)

D. Se aderisco a una forma pensionistica individuale (un Fip o Pip) posso destinarvi il tfr?
R. Sì. I lavoratori possono decidere di destinare anche a tali forme pensionistiche le proprie quote annuali di tfr. Inoltre, se si ha diritto a una contribuzione per i fondi pensione, il datore di lavoro è tenuto a versarle al Fip (Pip)

D. Una volta aderito a un fondo pensione, posso poi cambiare forma pensionistica?
R. Sì, ma dopo due anni. La legge , infatti, prevede il cosiddetto principio della portabilità per cui chiunque, dopo due anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata a un'altra forma pensionistica


Domande, con relative risposte, pervenute via e-mail al CeRP, centro di ricerca autonomo del CORIPE Piemonte nato nel 1999 dalla collaborazione tra l'Università di Torino e la Compagnia di San Paolo

Tfr già accantonato e quote future

Sono dipendente di un'azienda del settore metalmeccanico da quasi 17 anni. Chiedo cortesemente di sapere se la nuova normativa in materia di TFR, riguarderà le quote di quest’ultimo ancora da maturare o se riguarderà anche il TFR già maturato. Il fondo già accantonato, quindi, rimarrà a mia disposizione in azienda, secondo i criteri stabiliti dalla legge (nella misura del 70% in caso di necessità documentata), o verrà anch’esso assoggettato alle nuove disposizioni? Grazie per eventuale vostra risposta.

La risposta

La riforma della previdenza complementare riguarda i flussi di TFR maturando. Ossia quello che maturerà a partire dall’entrata in vigore della riforma. Da tale data i flussi di TFR che matureranno:

A. Potranno essere versati nelle forme pensionistiche, secondo le regole di accumulo e liquidazione previste per la previdenza complementare;

B. oppure potranno continuare ad essere accumulati, rivalutati e liquidati secondo le regole previste per il TFR dal codice civile (e dai contratti collettivi). In particolare, i flussi verranno accumulati:

presso l’azienda (nel caso in cui quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti).

presso l’INPS (con le stesse regole vigenti per il TFR che si accumula in azienda) (nel caso in cui l’azienda ha almeno 50 dipendenti).
Lo stock di TFR maturato fino ad allora presso le imprese rimarrà in azienda, e continuerà ad essere rivalutato e liquidato secondo le regole previste per il TFR dal codice civile e dai contratti collettivi.

Contratto non rinnovato e liquidazione

Sono un 23enne lombardo che dopo 18 mesi di lavoro (di contratto a tempo determinato) è stato lasciato a casa per fine contratto. All'arrivo della busta a casa mi accorgo che manca il Tfr. La mia domanda è: il Tfr mi deve essere liquidato insieme alla busta o posticipatamente?

La risposta

Il codice civile, laddove regola l’istituto del Tfr, non prevede nulla circa i termini entro cui deve avvenire la sua liquidazione, aspetto che potrebbe essere regolato in modo puntuale nel contratto collettivo o negli accordi aziendali. Per avere indicazioni in merito, con particolare riferimento al proprio contratto, consiglio di consultare l’associazione sindacale o il datore di lavoro stesso.

La scelta del fondo

Sono un dipendente di un’azienda multinazionale. Vorrei capire se devo/posso già ora esercitare il mio diritto di scelta su come destinare il fondo tfr. Se ho ben capito si tratterebbe solo del 50%. Inoltre vorrei capire se il fondo a cui destinarlo, lo devo/posso scegliere io oppure esistono dei campi obbligati di scelta. Infine, in entrambi questi casi (scelta del fondo), quale converrebbe di più nell’attuale congiuntura? Forse ho ecceduto con i quesiti, ma Vi ringrazio sin d’ora per il tempo che vorrete dedicarmi. Roberto

La risposta

Le nuove regole di adesione alla previdenza complementare e di destinazione del TFR maturando (ossia dei nuovi flussi di TFR) entrano in vigore dal 1 gennaio 2007. A partire da tale data, chi non è iscritto alla previdenza complementare ha sei mesi di tempo. Entro tale termine:

A. Può manifestare la volontà di iscriversi a una forma di previdenza complementare, (con versamento di tutto il TFR maturando). In questo caso può scegliere tra:

1. Forma collettiva* di cui è destinatario:

Il fondo pensione negoziale (di categoria, aziendale..)

L’adesione collettiva al fondo aperto
*nel caso fossero attive più forme collettive di cui il lavoratore è destinatario

2. Forme individuali:

Adesione individuale a un fondo aperto
Polizze previdenziali

B. Può manifestare la volontà di mantenere il TFR secondo il regime originario (le regole di rivalutazione, liquidazione e anticipazione del TFR previste dal codice civile e dai contratti collettivi). In questo caso il TFR si accumulerà:

presso l’azienda, se questa ha meno di 50 dipendenti

presso l’INPS, se i dipendenti dell’azienda sono almeno 50 (con le stesse regole vigenti per il TFR che si accumula in azienda)

C. Non manifestare alcuna volontà. In questo caso il TFR viene versato:
1. alla forma collettiva* di cui è destinatario


Il fondo pensione negoziale (di categoria, aziendale..)

L’adesione collettiva al fondo aperto
*se sono attive più forme collettive di cui il lavoratore è destinatario, il TFR confluisce, salvo diverso accordo aziendale, a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
2. al fondo previdenziale presso l’INPS, se non esiste la forma collettiva di cui il lavoratore è destinatario.

Facoltativo o obbligatorio?

Desidererei sapere se è facoltativo o obbligatorio versare la propria liquidazione per il fondo pensione.

La risposta

Il versamento del TFR maturando alle forme di previdenza complementare è facoltativo. Sarà l’opzione di default con l’entrata in vigore (1.1.2007) della legge 252/2005, nel senso che in caso di mancata espressione di volontà contraria il TFR verrà versato alla previdenza complementare.
Se non si vorrà che il TFR sia versato alla previdenza complementare si dovrà darne comunicazione all’azienda. In questo caso il TFR continuerà a essere accumulato, rivalutato e liquidato secondo le regole previste dal codice civile e dai contratti collettivi, con una differenza:
A. per i dipendenti di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 50, il TFR verrà accumulato presso l’azienda;
B. per i dipendenti di aziende con numero di dipendenti maggiore o uguale a 50, il TFR verrà accumulato presso l’INPS.

Quota Tfr già nei fondi

Vorrei avere, se possibile, informazioni sulla mia situazione:
Io sono un'operaia metalmeccanica, lavoro prima del 1993, e sono iscritta ad un fondo pensione complementare il Fopadiva (Valle d'Aosta). Vorrei sapere cosa succederà per me dal gennaio 2007. Quali sono le opportunità di scelta che ho? E soprattutto cosa mi conviene?

La risposta

Poiché è già iscritta a un fondo pensione negoziale, una frazione del suo Tfr già vi confluisce e continuerà ad affluirvi. Dovrà decidere cosa fare della restante parte:

1. se la sua azienda ha meno di 50 dipendenti, il Tfr continuerà ad essere accumulato presso l’azienda medesima-secondo le regole di accumulo, rivalutazione e liquidazione previste dal codice civile e dai contratti collettivi;
2. se la sua azienda ha almeno 50 dipendenti, il Tfr verrà accumulato (secondo le stesse regole del caso 1.) presso l’Inps.

Decisione revocabile?

Volevo chiedere se nel caso in cui, entro il 06/2007, decidessi di mantenere il mio Tfr in azienda, facendo esplicita richiesta al mio datore di lavoro, vado incontro ad una decisione definitiva. Se optassi per questa soluzione devo confermare la mia decisione anche negli anni successivi al 2007?

La risposta

La decisione di mantenere il Tfr in azienda (che di fatto verrà accumulato presso l’Inps se l’azienda ha almeno 50 dipendenti) non dovrà essere rinnovata in futuro. Potrà essere revocata in qualsiasi momento, qualora il lavoratore decidesse di partecipare alla previdenza complementare. Al contrario, la decisione (esplicita o tacita) di partecipare alla previdenza complementare è irrevocabile.

Liquidazione

Se partecipo a un fondo pensione, la liquidazione che matura con il fondo mi sarà liquidata o non c'è una liquidazione maturata?

La risposta

In caso di partecipazione alla previdenza complementare, tutto ciò che si accumula presso la forma pensionistica prescelta verrà erogato al pensionamento. Almeno la metà di quanto accumulato verrà percepito in forma di rendita vitalizia, il restante potrà essere ottenuto in un’unica soluzione in forma di capitale.

Fondi individuali

Buongiorno. Sono un lavoratore dipendente ed ho già da un anno aderito ad un fondo pensionistico individuale. Volevo sapere se con il 2008 potrò optare di versare il Tfr al mio fondo individuale oppure sono costretto, se non decido di mantenerlo in azienda, a versarlo in un fondo pensionistico collettivo di categoria o all'Inps. Grazie e cordiali saluti. Diego

La risposta

L’avvio della previdenza integrativa secondo le norme della legge 252/2005 è stato anticipato al 1 gennaio 2007. Sicché da tale data potrà versare il Tfr anche presso il fondo individuale.

Destinazione del Tfr

Il Tfr può solamente essere destinato ad un fondo di categoria o puo' anche essere destinato su una pensione integrativa privata? Grazie. M.Galanti

La risposta

Dal 1 gennaio 2007 il Tfr può essere destinato anche alle forme previdenziali individuali e non solo a quelle collettive (fondo di categoria, adesioni collettive a fondi aperti).

Tfr e contratto a tempo determinato

Ho poco più di 30 anni e sono impiegata presso un'azienda con circa 100 dipendenti, con inquadramento 6° livello contratto metalmeccanico. Sono stata assunta con un contratto a tempo determinato che scadrà il 31 marzo 2007. Non voglio affidare il mio Tfr all'Inps e vorrei sapere:
1. Posso scegliere un fondo pensione privato diverso dal Cometa o da altri gestiti dai sindacati. Idealmente, vorrei poter scegliere un fondo pensione gestito da una società privata, assicurativa / finanziaria?
2. Cosa ne sarà del mio Tfr se il contratto di lavoro non verrà rinnovato? Allo scadere del contratto, potrò incassare il Tfr maturato, come se lo stesso fosse sempre rimasto in azienda, oppure se tale Tfr rimarrà presso il fondo fino all'età pensionabile.
3. Nel caso di un fondo privato, cosa accadrebbe se io rimanessi senza occupazione per diversi mesi? Dovrei versare le quote mensili previste direttamente di tasca mia? Vi sono clausole specifiche che riguardano questa fattispecie contrattuale in relazione alla gestione del Tfr?

La risposta

1. Sì, con l’entrata in vigore della legge 252/2007, il lavoratore dipendente può dirottare il Tfr verso qualsiasi forma pensionistica (collettiva o individuale). Tuttavia, se il lavoratore si iscrive al fondo negoziale di cui è destinatario, anche il datore di lavoro è tenuto a versare al fondo un contributo a favore del lavoratore medesimo.

In particolare, la partecipazione a un fondo negoziale può avvenire:
- versando solo le quote di Tfr;
- oppure, versando, oltre alle quote di Tfr, il contributo a carico del lavoratore. In questo caso anche il datore di lavoro è tenuto a contribuire secondo quanto previsto dagli accordi istitutivi del fondo.

Se si partecipa invece a una forma pensionistica diversa dal fondo negoziale di cui si è destinatari (nel suo caso, il fondo Cometa) non si ha diritto al contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare invece nel caso di partecipazione al fondo negoziale.

2. Il Dlgs. 252/2005 prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, quanto maturato presso il fondo pensione possa essere riscattato dal lavoratore in misura pari al:
- 50%, in caso di inoccupazione per un periodo superiore ai 12 mesi e inferiore a 48 mesi,
- 100% in caso di inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi.

3. In caso di inoccupazione non si è tenuti ad alcun versamento.

Tfr, Tfs, i dipendenti statali e il silenzio-assenso

Sono un dipendente statale (insegnante) con 32 anni di contributi versati. Sul mio cedolino trovo scritto: "Tipo di liquidazione: TFS". Ammetto di essermi informato poco e male, ma la riforma mi riguarda e quali sono le scelte che ho a disposizione per le quote maturande?

La risposta

riguarda i lavoratori del settore del pubblico impiego.
Affinché possa essere estesa al pubblico impiego sono però necessarie norme specifiche di attuazione delle misure contenute nella legge delega del 2004.
Per cui, per i dipendenti pubblici non varrà la clausola del silenzio assenso. Sicché coloro che sono destinatari di un fondo negoziale e che vorranno aderirvi dovranno manifestare esplicitamente la loro volontà. Diversamente, il loro silenzio non sarà interpretato come intenzione ad aderire e il Tfr (per chi è previsto) continuerà ad accumularsi secondo la regola attuale.

Tfr e fondo Cometa

Sono un operaio con contratto a tempo indeterminato nella categoria metalmeccanici. Dalla sua istituzione sono iscritto al fondo Cometa. Vorrei sapere se e come cambierà con l'entrata in vigore della legge sui fondi pensione. Vorrei inoltre chiedervi come devo comportarmi nel caso in cui il datore di lavoro ritardi il versamento nel fondo (ritardo anche di 1 anno) perdendo così parte degli interessi maturandi.

La risposta
Se la sua iscrizione alla previdenza obbligatoria è avvenuta dopo il 28.04.1993, il suo Tfr viene già totalmente versato al fondo pensione.

Se la sua iscrizione alla previdenza obbligatoria risale a prima del 28.04.1993, il suo Tfr viene versato solo in parte al fondo pensione, la restante si accumula presso l’azienda . Entro il 30 giugno del 2007 dovrà decidere cosa fare di questo residuo di Tfr:
- se mantenerlo in azienda (in questo caso dovrà manifestare la sua scelta in modo esplicito al datore di lavoro)
- ovvero se versarlo al fondo pensione.

Quanto invece alla eventualità di ritardo del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, è previsto a carico del medesimo l’obbligo di reintegro della posizione individuale del lavoratore.

Tfr, Inps e cambio d’azienda

Nell’eventualità di versamento del Tfr all’Inps, i caso di licenziamento per cambio una azienda o licenziamento per cambio attività da dipendente a libero professionista il Tfr quando sarà liquidato dall’Inps?

La risposta

L’accumulazione, la rivalutazione e la liquidazione del Tfr, che si decide di non destinare alla previdenza complementare e che viene versato all’Inps* avvengono secondo le stesse regole previste per il Tfr in azienda.

*Questo è diverso dal caso in cui il Tfr viene versato alla forma pensionistica residuale istituita presso l’Inps per i lavoratori per i quali non esiste una forma collettiva.

Fondi pensione e riscatto

Allo stato attuale, raggiungerò la possibilità di pensionamento tra meno di 10 anni. Non volendo aderire ad alcuna forma di pensione integrativa, vorrei riscattare l'intero Tfr al momento del pensionamento. Lavoro in una società con un numero di dipendenti superiore a 50 e sono iscritto alla previdenza obbligatoria da prima del 1993. Devo quindi dare l'intero Tfr maturando all'Inps? Esiste una possibilità di riscatto anche per i fondi pensione (come c'è per quelli volontariamente sottoscritti)? Vorrei inoltre capire la reversibilità come viene gestita. Cerco di spiegarmi meglio con un esempio: al momento del mio pensionamento né mia moglie, né mia figlia saranno, presumibilmente, a mio carico. Se pochi mesi dopo io vengo a mancare, cosa succede? Perdono la mia pensione maturata (Inps + Fp) per intero? I soldi del mio Tfr gli verrebbero comunque riconosciuti (in tutto o in parte)? Posso sapere come è possibile tutelare la mia famiglia da una tale evenienza a parte, ovviamente, cercare di evitare di morire?

La risposta

In caso di partecipazione a una forma pensionistica complementare vige l’obbligo di convertire in rendita almeno il 50% del montante maturato.
Gli statuti dei fondi possono prevedere la possibilità di reversibilità della rendita, è facoltà del lavoratore aderire a tale prestazione. E’ plausibile ritenere che le condizioni contrattuali di erogazione di una rendita reversibile siano diverse da quella di rendita senza clausola di reversibilità. Nel caso del Tfr maturato presso l’azienda o presso l’Inps (perché si è deciso, con manifestazione esplicita di questa volontà, di non destinarlo alla previdenza complementare) la liquidazione avviene a favore degli eredi.

Rischi e rendimenti

E' vero che il Tfr lasciato in azienda (o, secondo le nuove normative, all'Inps) rende solo l'1,5% + il 75% dell'inflazione (che non è poi così da disprezzare), ma c'è un elemento fondamentale: tale rendimento è garantito e lo è anche il capitale. Pertanto sono sicura al 100% che quel denaro tornerà nelle mie tasche, tant'è che esiste addirittura un Fondo di Garanzia presso l'Inps. A tutt'oggi, nonostante abbia cercato fra le pieghe della normativa, non esiste alcuna forma di garanzia per i capitali versati in un fondo pensione, per non parlare poi di un rendimento minimo garantito. Tutte le normative esistenti mirano a far sì che la gestione del fondo sia corretta, è vero, ma se ciò non accadesse (cosa ne posso sapere da qui a 20 anni? Vedi i poveri pensionati Enron) non esiste alcuna "rete di protezione". Perché dovrei mettere a rischio proprio la mia pensione?

La risposta

Il tasso di rivalutazione del Tfr è garantito e parzialmente indicizzato all’inflazione.
Nel caso delle forme pensionistiche complementari vengono offerte linee di investimento a cui è associata una garanzia di rendimento (nominale, di livello modesto).
La partecipazione alla previdenza complementare comporta l’investimento delle risorse sui mercati finanziari: il rendimento può essere alto ma è alto anche il livello di rischio. Questa incertezza è sopportata interamente dal partecipante al fondo. Una buona diversificazione del portafoglio può permettere di contenere il rischio di portafoglio su un orizzonte di medio e lungo termine, anche per effetto della compensazione delle fasi di mercato favorevoli con quelle più avverse che fa sì che la volatilità dei mercati finanziari sia relativamente più bassa nel lungo periodo rispetto agli orizzonti brevi. Sicché, il risparmiatore che partecipa a un fondo perseguendo la finalità previdenziale dovrebbe prescindere da valutazioni di breve termine.

Liquidazione del Tfr

Io lavoro in una azienda del settore “commercio” con più di 50 dipendenti. La normativa per quanto riguarda il Tfr è identica a quella dell’industria?
In caso di licenziamento il Tfr viene rimborsato al 50% e il resto con una rendita. In caso di morte agli eredi spetta la rendita del 50% o va persa?

La risposta

Sì, la normativa riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato.

Per quanto riguarda la liquidazione del Tfr:

- in caso di accumulazione tramite una forma pensionistica vale l’obbligo di conversione in rendita (almeno il 50 % ) . Gli statuti dei fondi possono prevedere la possibilità di reversibilità della rendita, è facoltà del lavoratore aderire a tale prestazione. E’ plausibile ritenere che le condizioni contrattuali di erogazione di una rendita reversibile siano diverse da quella di rendita senza clausola di reversibilità.
- in caso di accumulazione presso l’azienda o presso l’Inps (qualora si sia dichiarato esplicitamente di non volerlo destinare alla previdenza complementare) la liquidazione avviene totalmente in forma di capitale. In caso di decesso del lavoratore la liquidazione avviene a favore degli eredi.

Tfr e Pip

Sono un lavoratore di una multinazionale con più di 50 dipendenti, inquadrato come metalmeccanico con un fondo di categoria.
Circa 2 anni fa ho sottoscritto un Pip, un piano di previdenza integrativa con la mia banca. Vorrei sapere se posso trasferire il mio Tfr verso il Pip la quota del Tfr versata da me e quella dal datore di lavoro.
Grazie del servizio e della risposta.

La risposta

A partire dal 1 Gennaio 2007 può versare il suo Tfr nel piano di previdenza integrativo che ha sottoscritto presso la sua banca: lo deve dichiarare esplicitamente entro il 30 Giugno 2007. Il suo datore di lavoro è tenuto a versare il contributo a suo favore solo nel fondo negoziale di categoria se anche lei vi contribuisce.

Versamenti volontari e agevolazioni fiscali

Se scegliessi di mantenere il Tfr presso l’azienda, potrei godere di agevolazioni fiscali qualora iniziassi dei versamenti volontari ad un fondo pensione (ripeto senza toccare il Tfr) di mia scelta? Grazie.

La risposta

No, la partecipazione (esplicita o tacita*) a un fondo pensione comporta il versamento automatico del Tfr.

* La partecipazione tacita si ha in caso in cui il lavoratore non esprima, entro i termini previsti dalla legge, alcuna volontà. Il lavoratore che non desidera partecipare alla previdenza complementare lo deve dichiarare esplicitamente al datore di lavoro entro i termini previsti dalla legge.

Contributi aggiuntivi e fondi complementari chiusi


Il lavoratore iscritto ad un fondo complementare chiuso può versare, oltre al contributo convenuto contrattualmente, un ulteriore contributo "una tantum" in un unica soluzione? Tale versamento può essere fatto direttamente al fondo senza passare per il datore di lavoro?

La risposta

Il lavoratore aderente a un fondo negoziale può effettuare contributi aggiuntivi rispetto al contributo minimo fissato dagli accordi istitutivi del fondo. La determinazione delle modalità con cui effettuare i contributi sono indicate nello statuto dei singoli fondi.

Rendite, liquidazione e reversibilità

Lavoro in un'azienda con più di 50 dipendenti da 24 anni. Dall'estratto conto Inps risultano 30 anni di contribuzioni. La mia azienda versa già una parte di contributi in un fondo di categoria. Gradirei conoscere, alla luce delle nuove disposizioni quanto segue:
1. Lasciando il Tfr maturando dal 2007 in azienda privata, questo verrà per forza destinato all' Inps, questo mi verrà restituito integralmente come quota capitale al momento della mia cessazione del rapporto di lavoro?
2. La quota che da anni viene versata nel fondo di categoria, mi sarà rimborsata integralmente oppure una parte sarà liquidata come capitale e una parte come rendita? 3. Se verrà liquidata una parte come rendita, questa sarà reversibile?

La risposta

1. Il Tfr che, a partire dal 2007 verrà destinato all'Inps - perché il lavoratore occupato in azienda con almeno 50 dipendenti non vuole partecipare alla previdenza complementare - viene accumulato, rivalutato e liquidato secondo le regole previste per il Tfr in azienda. Sicché viene liquidato in forma di capitale.
Affinché possa essere estesa al pubblico impiego sono però necessarie norme specifiche di attuazione delle misure contenute nella legge delega del 2004.
Per cui, per i dipendenti pubblici non varrà la clausola del silenzio assenso. Sicché coloro che sono destinatari di un fondo negoziale e che vorranno aderirvi dovranno manifestare esplicitamente la loro volontà. Diversamente, il loro silenzio non sarà interpretato come intenzione ad aderire e il Tfr (per chi è previsto) continuerà ad accumularsi secondo la regola attuale.
2. L'ammontare di Tfr accumulato presso una forma previdenziale complementare deve essere convertito almeno in parte in forma di rendita. In particolare, la normativa prevede che almeno il 50% di quanto accumulato presso la forma pensionistica complementare (ossia i versamenti di quote di Tfr, contributi del lavoratore e del datore di lavoro, più rendimento finanziario) deve essere fruito in forma di rendita.
3. Per l'erogazione delle rendite, il fondo pensione stipula un contratto con una compagnia di assicurazione. Tali contratti possono prevedere la possibilità di acquistare, plausibilmente a costi differenti, rendite con o senza la clausola di reversibilità.

Tfr maturato e Tfr maturando

Per quel che riguarda il Tfr già maturato, e che quindi rimarrà in azienda, sarà ancora possibile richiederne l'anticipo (per es. per acquisto prima casa, motivi sanitari o altro)? O rimarrà "congelato" in azienda mentre eventuali richieste di anticipazione potranno essere mosse, maturati i dovuti requisiti, solo sulle somme versate per esempio al fondo pensione al quale si è deciso di aderire? Un sentito ringraziamento. V.R.

La risposta

La riforma riguarda i flussi di Tfr maturando (che matureranno a partire dal 1.1.2007). Il Tfr maturato a quella data continuerà ad essere rivalutato e liquidabile secondo le norme previste per il Tfr.

La liquidazione e il fondo Fonte

Sono un lavoratore dipendente, iscritto da luglio del 2000 al fondo Fonte. Posso decidere di accantonare tutto il restante Tfr (cosa che già avviene ora) alla mia azienda, con la riforma che partirà dal prossimo anno?
Chiedo inoltre, posso optare di essere liquidato anziché di ottenere l'integrazione, quando andrò in pensione che avverrà nel 2016 con 40 anni di contributi?

La risposta

Può decidere di accumulare il restante Tfr presso l'azienda (come avviene ora) deve darne comunicazione esplicita al suo datore di lavoro entro il 30 Giugno 2007, altrimenti il residuo anche il residuo verrà accantonato presso il fondo pensione.

Per quanto riguarda la liquidazione:
- il Tfr maturato presso l'azienda viene liquidato in forma di capitale
- le somme (tra cui anche le quote di Tfr) che maturano presso una forma pensionistica complementare possono essere liquidate in forma di capitale fino ad un massimo del 50% di quanto maturato presso la forma pensionistica stessa (la restante parte deve essere liquidata in forma di rendita)

Assicurazione privata o fondo pensione?


Sono un lavoratore dipendente (impiegato nel settore metalmeccanico) con 10 anni di anzianità, non ho aderito finora a nessun fondo pensionistico, neanche di categoria, vorrei sapere se:
E' più conveniente fare un'assicurazione privata o se affidarmi al fondo Cometa di settore?
Per chi come me rientra nel sistema di calcolo retributivo ai fini pensionistici di quanto sarà in percentuale la riduzione della pensione rispetto al vecchio sistema? Oltre che indirizzare il Tfr al fondo pensionistico conviene fare un'altra assicurazione o fondo?

La risposta

Per un confronto tra le diverse forme pensionistiche possiamo guardare ai seguenti elementi:

a. Gli oneri di gestione
Secondo quanto riporta la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) nella relazione annuale del giugno 2006, i fondi negoziali (o di categoria) sostengono oneri complessivi annuali attorno allo 0.5% del patrimonio complessivo. Per i fondi aperti questi costi sono attorno allo 1,2% del patrimonio, se calcolati ipotizzando un periodo di partecipazione di 35 anni, mentre sono un po' più elevati (ma al di sotto del 2%) per periodi di partecipazione inferiori. Le polizze previdenziali individuali presentano costi più elevati, pari a circa il 2.3% annuo se si ipotizza un periodo di partecipazione di 35 anni; il costo annuo rispetto al patrimonio aumenta al ridursi del periodo di partecipazione: è pari al 3% se si assume un periodo di partecipazione di 10 anni e 5,1% per un periodo di partecipazione di 3 anni.


b. Modalità di finanziamento
Quanto poi alle modalità di finanziamento:
a. la partecipazione al fondo di categoria comporta il versamento da parte del lavoratore e della quota di Tfr maturando, cui si aggiunge il versamento del contributo da parte del datore di lavoro.
b.la partecipazione ad una polizza previdenziale comporta il solo versamento da parte del lavoratore e, a partire dal gennaio 2007, della quota di Tfr maturando.
L'utilità che deriva dall'integrazione della pensione pubblica con una pensione privata può non essere uguale per tutti, ma è tanto maggiore quanto minore è la pensione pubblica. In particolare, sarà tanto più utile ai lavoratori giovani e di mezza età, per i quali, le riforme introdotte negli anni '90 hanno ridotto in modo drastico il livello della pensione pubblica, a parità di anni di contribuzione. Invece, per coloro che sono più vicini al pensionamento, e che riceveranno una pensione calcolata ancora secondo la più generosa formula retributiva, la necessità di avere anche una pensione privata è chiaramente meno forte. A proposito della scelta tra Tfr e fondi pensione bisogna notare che le risorse raccolte dai fondi vengono i