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Calcolo della pensione complementare
Sommario
20 anni di storia della previdenza
Chi è interessato dalla Riforma
Forme pensionistiche complementari
Come funziona un Fondo Pensione
La Pensione Complementare e le altre Opzioni
La scelta sulla destinazione del Tfr
Schemi delle possibili scelte che il lavoratore dipendente può operare per decidere che fare del TFR ![]()
Il finanziamento delle Forme Pensionistiche Complementari e linvestimento dei contributi
Il rendimento dei fondi pensione
La COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione)
Operazione Tfr: le risposte del ministro Damiano
Glossario della Previdenza Complementare
Guida alla lettura della scheda informativa dei fondi pensione negoziali per i lavoratori dipendenti
Guida alla lettura del prospetto informativo di un fondo pensione aperto
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20 anni di storia della previdenza
In Italia il dibattito sulla previdenza diviene centrale già alla fine degli anni '80 e viene affrontato per la prima volta in modo organico con la riforma Amato di riordino del settore (legge 503 del 1992).
E nei primi anni '90 infatti che esplode la crisi delle casse dellInps, ed emerge chiaramente il problema che il progressivo invecchiamento della popolazione (con un tasso di natalità tra i più bassi al mondo) e il sistema retributivo, utilizzato a base del calcolo delle pensioni fino ad allora maturate, mettono a rischio tutto il sistema Welfare.
Il problema dello svuotamento delle casse, prima ancora che la necessità di armonizzare i vari regimi pensionistici con il superamento di sperequazioni, e oggi lobbligo imposto dal patto di stabilità UE di tenere sotto controllo il rapporto tra spesa e Pil (le pensioni pesano per il 14% sul reddito nazionale), induce il legislatore ad intervenire non più per gradi, ma sempre più drasticamente sulla materia.
Sistema retributivo, sistema contributivo, sistema misto
Età pensionabile a parte, la chiave di volta di tutte le riforme successive è proprio il passaggio da un calcolo di tipo "retributivo" ad un calcolo di tipo "contributivo". Il sistema retributivo è cancellato dalla riforma Dini (legge 335/1995) che, come uno spartiacque, introduce il sistema contributivo per tutti quelli che hanno cominciato a lavorare dal 1 gennaio 1996.
Nel sistema retributivo la pensione si calcolava in base alle retribuzioni ricevute negli anni che precedono il pensionamento e allanzianità contributiva. La Riforma Dini consentì che il sistema retributivo fosse applicato ancora per quei lavoratori che alla data del 1 gennaio 1996 avevano 18 anni di contributi (figurativi inclusi), applicando un sistema di calcolo misto per chi lavorava già prima, ma da meno di 18 anni.
Il metodo contributivo, adottato dal 1 gennaio 1996, si sostanzia in due elementi di calcolo: lammontare di tutti i versamenti previdenziali fatti nel corso della vita lavorativa, rivalutato in base al Pil e a un coefficiente di trasformazione che è fissato per legge e cresce con laumentare delletà di pensionamento (da un minimo di 57 anni ad un massimo di 65).
Lombrello previdenziale pubblico negli anni risulterà sempre più stretto a causa dello squilibrio crescente tra contributi e prestazioni, e proprio questa insanabile frattura apre la strada alla nascita ufficiale della previdenza complementare, e alla conseguente istituzione dei fondi pensione, con il decreto legislativo n°124 dellaprile 1993.
Ma la nuova previdenza si afferma solo nel 1997, dopo una prima tappa segnata dalla riforma Dini (legge 335/1995) che oltre al sistema di calcolo contributivo introduce una soglia minima di età da affiancare ai 35 anni di contributi necessari per accedere alla pensione di anzianità.
Lo scopo è quello di dare al lavoratore la possibilità di costituirsi una seconda pensione, o pensione integrativa, da aggiungere a quella di base obbligatoria a carico degli enti di previdenza (Inps, Inpdap, Ipsema, e Casse dei professionisti), visto che labbandono del sistema retributivo rende evidente la progressiva perdita di capacità di conservare, da parte del lavoratore, un tenore di vita analogo a quello assicurato dagli ultimi stipendi.
Chi è interessato dalla Riforma
Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il d. lgs. n.252/2005 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 tutti i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sotto elencate. In base alla disciplina del d. lgs. n. 252/2005 o del d. lgs. n.124/1993, possono aderire alle forme pensionistiche complementari le seguenti tipologie di lavoratori:
i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal d. lgs. n.276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
i lavoratori autonomi;
i liberi professionisti;
i soci lavoratori di cooperative;
i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.
Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati, come ad esempio i soggetti che non hanno reddito da lavoro.
Possono inoltre iscriversi alle forme pensionistiche complementari anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente. Affinché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione.
Forme pensionistiche complementari
Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP.
Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 che prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali nonché i fondi pensione preesistenti cioè quelli istituiti anteriormente al novembre 1992.
I diversi tipi di forma pensionistica complementare
Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive ed individuali.
Sono forme collettive:
a) I fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale
b) I fondi istituiti o promossi dalle regioni
c) I fondi aperti che ricevono adesioni collettive
d) I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate
e) I fondi preesistenti
Forme individuali sono quelle attuate mediante fondi aperti sulla base di adesioni rigorosamente individuali ovvero mediante contratti di assicurazione sulla vita
La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.
I Destinatari
Alle forme pensionistiche complementari di carattere collettivo possono aderire:
a) i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
b) i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
c) i lavoratori autonomi;
d) i liberi professionisti;
e) i soci lavoratori di cooperative;
f) i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati come ad esempio i soggetti privi di reddito da lavoro non sussistendo alcuna preclusione in merito alla platea dei potenziali destinatari.
Possono iscriversi alle forme pensionistiche sia individuali che collettive anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente. Perché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione in oggetto.
Fondi Pensione Negoziali
I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano larea dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dellappartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
La attività del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nellindividuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria ed, infine, nella erogazione delle prestazioni.
Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: lassemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo che in genere coincide con il direttore generale.
Lassemblea è formata da rappresentanti degli associati (più raramente, e limitatamente ai fondi preesistenti, da tutti gli associati). Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per laltra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità.
Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione.
Fondi Pensione Aperti
I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nellambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente allerogazione delle prestazioni previdenziali.
Ladesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva.
Si ha adesione in forma collettiva quando la fonte istitutiva della forma pensionistica complementare, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, sceglie uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dellobiettivo previdenziale.
La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.
La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno.
Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nellesclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.
Linteresse degli aderenti è tutelato anche dallorganismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che lamministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dellorganismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva.
Contratti di Assicurazione sulla vita con finalità previdenziali
Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.
In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con liscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire alladerente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.
Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile.
Fondi Pensione Preesistenti
I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992.
Ladesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e lambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.
Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.
La contribuzione
1. Forme collettive (fondi negoziali e adesioni collettive a fondi aperti)
Il versamento dei contributi ad un fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti è articolato su tre quote:
I lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 devono versare al fondo pensione lintera quota del TFR.
Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti la contribuzione da versare è stabilita in misura percentuale al reddito dimpresa o di lavoro professionale dichiarato ai fini Irpef.
2. Forme individuali (adesioni individuali a fondi aperti e PIP)
Lammontare del contributo (a carico del lavoratore) è determinato liberamente dalladerente. Può essere stabilito anche in cifra fissa.
Che cosa offrono i fondi pensione
a. la pensione di vecchiaia, che si ottiene con almeno 5 anni di partecipazione al fondo e al compimento delletà stabilita per la previdenza obbligatoria (attualmente 60 anni per le donne e 65 per gli uomini). Nel caso dei liberi professionisti 65 anni indipendentemente dal sesso;
b. la pensione di anzianità, che si ottiene con almeno 15 anni di partecipazione al fondo e non prima di aver compiuto 55 anni per gli uomini e 50 per le donne. E inoltre necessario aver cessato lattività lavorativa;
c. anticipazioni sulla posizione individuale maturata a condizione che si possa far valere la partecipazione nel fondo per almeno 8 anni. Le anticipazioni vengono concesse per sostenere spese sanitarie (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche), acquisto della prima casa per sé o per i figli e ristrutturazioni, ecc..
Al momento del pensionamento inoltre il lavoratore può optare per la liquidazione in unica soluzione di una quota del capitale maturato che non può superare il 50% della posizione individuale maturata. Laltro 50% deve essere riscosso in rate periodiche. Qualora però limporto complessivo della rendita maturata fosse inferiore allassegno sociale (per il 2004 pari a 367,97 euro mensili) è possibile richiedere la liquidazione dellintero importo in unica soluzione.
Trasferimento o riscatto della posizione individuale
Dal fondo pensione prescelto si può uscire, dopo un periodo di permanenza minimo di tre o cinque anni, per trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. E possibile inoltre riscattare la posizione individuale nel caso in cui vengano a mancare i presupposti di partecipazione al fondo (cambiamento dellattività lavorativa o cessazione del rapporto di lavoro).
Come funziona un Fondo Pensione
I Fondi Pensione sono gestiti secondo i criteri della capitalizzazione individuale.
Di conseguenza all'interno del Fondo pensione ogni iscritto è titolare di un "conto previdenziale individuale" separato e distinto rispetto a quello degli altri scritti.
Su questo conto individuale affluiscono i versamenti effettuati dall'azienda e dal lavoratore.
Il Fondo pensione, poi stipula una convenzione con uno o più operatori abilitati per legge alla gestione delle risorse finanziarie.
Sono abilitati alla gestione di Fondi Pensione:
le società di intermediazione mobiliare (Sim);
le compagnie di assicurazione;
le banche;
le società di gestione di fondi comuni d'investimento.
In base alla normativa vigente, l'unica possibilità di gestione diretta delle risorse finanziarie da parte del Fondo negoziale consiste, nell'acquisizione di quote di società immobiliari o di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, o quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.
Le offerte dei gestori finanziari devono essere comparabili e trasparenti in modo da consentire al Fondo pensione una reale possibilità di scelta nellesclusivo interesse degli iscritti.
Le convenzioni devono consentire un effettivo potere di indirizzo da parte del Consiglio damministrazione del fondo.
Nelle assemblee generali delle società, la titolarità del diritto di voto relativo agli investimenti mobiliari spetta sempre al Fondo. I fondi hanno facoltà di attuare accordi con i gestori in materia di titolarità, nellipotesi di gestione accompagnata da garanzia di restituzione del capitale.
Nel regolamento adottato con Decreto Ministero Tesoro n.703 del 21.11.1996 sono individuati i limiti massimi (salvo espressa deroga concessa dalla COVIP) dinvestimento possibili nelle varie attività consentite, i criteri dinvestimento nelle varie categorie mobiliari, le regole da osservare in materia di conflitti dinteresse.
A seguito di apposita selezione dei gestori, in conformità alle istruzioni emanate dalla COVIP (fondamentale la Deliberazione 09.12.1999: Istruzioni per il processo di selezione dei gestori dei fondi pensione) si stipulano convenzioni di gestione delle risorse finanziarie e monetarie; convenzioni che, tra laltro, devono contenere le linee dindirizzo dellattività dei soggetti convenzionati, nellambito di criteri dindividuazione e ripartizione del rischio e le modalità di modificazione delle linee dindirizzo stesse.
Il fondo pensione può individuare diverse linee dinvestimento, ad una delle quali i lavoratori iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo Statuto dei fondi pensione disciplina le modalità di trasferimento da una linea allaltra (art. 3 punto 4 del Decreto Ministro Tesoro 21.11.96 n.703: Investimenti ed operazioni consentiti).
Nel caso di gestione monocomparto, alla diversificazione e settorializzazione degli investimenti sotto il profilo del rischio corrisponde lattribuzione di un risultato, uguale per tutti gli iscritti, in termini di rendimento.
Nel caso di gestione cosiddetta pluricomparto limpiego delle risorse avviene secondo una prefigurazione ed attribuzione del profilo rischio-rendimento ritenuto appropriato per differenti classi di aderenti alle quali viene proposto
La Pensione Complementare e le altre Opzioni
La Pensione Complementare
La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria.
Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di acceso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Liscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:
interamente in rendita, mediante lerogazione della pensione complementare
parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.
Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, limporto della pensione complementare sia inferiore alla metà dellassegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 381,72 mensili), liscritto può scegliere di ricevere lintera prestazione in capitale.
Ai fini della determinazione dellanzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dalladerente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.
Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.
Anticipazioni
In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.
Dal 1° gennaio 2007, liscritto può ottenere lanticipazione della posizione individuale:
Dal 1° gennaio 2007, liscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi:
Liscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (v. riscatto della posizione individuale), trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;
Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, laderente può trasferire lintera posizione individuale presso unaltra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.
In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia delleventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.
Riscatto della posizione individuale
Dal 1° gennaio 2007, laderente che prima del pensionamento, perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad unaltra forma pensionistica complementare, può:
Nellipotesi di decesso delladerente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, lintera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dalliscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Al fine di favorire ladesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede importanti agevolazioni fiscali.
Regime Fiscale dei contributi:
I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ciò determina un risparmio (in termini di minori imposte pagate) pari allaliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, laliquota Irpef più alta sia del 29%, il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro.
Ai fini dellapplicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.
Regime fiscale dei rendimenti:
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti allimposta sostitutiva dell11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento.
Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti:
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).
La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica laliquota del 9%.
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con lapplicazione dellaliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente laliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi laliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.
Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.
Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di in occupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica laliquota del 9%.
Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate nella misura fissa del 23%.
In tutti i casi, nella determinazione dellanzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.
La scelta sulla destinazione del Tfr
In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
In relazione allanzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993
La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda lintero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso alladesione).
Modalità Esplicite
Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:
Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)
Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dallassunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:
Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.
La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:
riguarda esclusivamente il TFR futuro.
Il TFR maturato fino alla data di esercizio dellopzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
determina lautomatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.
Tali lavoratori possono:
Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso alladesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato in Modalità Tacite (v. sopra).
Il finanziamento delle Forme Pensionistiche Complementari e linvestimento dei contributi
Finanziamento
Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:
il TFR futuro;
contributi a carico del lavoratore;
contributi a carico del datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro (V. La scelta sulla destinazione del TFR). Tale adesione non comporta lobbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro.
Laderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente limporto; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito.
Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a carico del datore di lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi collettivi.
Investimento
Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica complementare forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I contributi versati vengono investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dellandamento dei mercati e delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto allesecuzione da parte dei creditori del gestore.
Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. La COVIP vigila sullosservanza e il rispetto di tali regole.
In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria.
In altre forme, linvestimento è differenziato su più linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra loro per natura e rischiosità. In questo caso laderente sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali.
La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, delletà, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire ladesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria.
È bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione alle forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la nuova disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea di investimento a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.
La Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip)
Nellambito del sistema di garanzie previsto dallordinamento a tutela dei lavoratori che si iscrivono a forme di previdenza complementare, fondamentale importanza assume lesercizio di unefficace attività di vigilanza.
E proprio avendo riguardo allimportanza di tale aspetto che la riforma, insieme alla forte incentivazione allo sviluppo delle forme di previdenza complementare e allincremento dei flussi contributivi, ha posto particolare attenzione al rafforzamento e al potenziamento del complessivo sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, affidato ad una specifica Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP.
La COVIP vigila e controlla le forme pensionistiche complementari. E sottoposta allalta vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, pur godendo di unampia autonomia operativa nello svolgimento dei suoi compiti.
La COVIP opera a tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari. A tal fine la COVIP dispone di ampi poteri di normazione secondaria, di regolazione e controllo, anche attraverso accertamenti ispettivi.
In particolare, la COVIP autorizza le forme pensionistiche complementari allesercizio dellattività dopo aver verificato il rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni generali fornite dalla stessa Commissione. Le forme autorizzate sono iscritte nellapposito albo delle forme pensionistiche complementari curato e gestito dalla Commissione.
La COVIP definisce inoltre le regole volte a garantire la trasparenza delle forme pensionistiche complementari in modo che siano chiari e comprensibili per laderente: il funzionamento del fondo, la politica di investimento delle risorse, lammontare della posizione individuale, le spese per la gestione amministrativa e finanziaria, i diritti che possono essere esercitati dagli aderenti (trasferimento, riscatto, anticipazioni e prestazioni).
Lattività di vigilanza della covip si esplica attraverso la verifica e lanalisi dei documenti, delle informazioni, dei bilanci e rendiconti annuali che le forme pensionistiche complementari sono tenute a trasmettere alla commissione, nonché attraverso ispezioni effettuate presso le sedi delle stesse. la covip, inoltre, pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare e ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia.
Il pensionamento graduale nei paesi dell'UE ![]()
Deliberazione COVIP 21 marzo 2007
Direttive recanti chiarimenti operativi circa lapplicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dellarticolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ![]()
Gli ultimi Decreti attuativi e i moduli per la scelta della destinazione del TFR
Il decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 765 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) contenente l' espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e la forma pensionistica complementare presso lIstituto nazionale della previdenza sociale. ![]()
Il decreto attuativo del comma 757 dell'articolo 1 della legge 296/06 (la Finanziaria 2007) contenente il finanziamento del Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fini rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile. ![]()
Il testo dell'accordo sul Tfr: Memorandum dintesa sul Trattamento di Fine Rapporto - 23.10.2006
Legge 23 agosto 2004, n. 243. Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ![]()
Gli interventi sulla previdenza nella legge finanziaria 2007 ![]()
Gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa per l'adeguemento alle nuove regole di settore emanati dalla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione)
Le direttive generali emanate dalla COVIP
Relazione Annuale COVIP per l'anno 2005 ![]()
Schema di Decreto Legislativo Testo unico della previdenza complementare ![]()
Il TFR e la previdenza complementare (il sito del Ministero del lavoro e previdenza sociale e della COVIP)
I chiarimenti del ministero del Lavoro ![]()
1) Come si calcola il Tfr?
Il Tfr si ottiene sommando lammontare di ciascuna retribuzione lorda annua, diviso 13,5, e rivalutato di un tasso fisso dell1,5% + il 75% del tasso di inflazione per ciascun anno lavorato.
2) Cosa cambia laccordo tra le parti sociali sul Tfr rispetto alla riforma Maroni?
Laccordo anticipa di un anno, al 1 gennaio 2007, lentrata in vigore del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, per quanto attiene al trasferimento del denaro ora destinato al trattamento di fine rapporto ai fini della previdenza complementare. Il memorandum dintesa stabilisce una differenza per il regime del Tfr tra aziende sotto i 50 dipendenti e aziende con 50 o più dipendenti. Per le aziende con 50 o più dipendenti il Tfr che non andrà ai fondi pensione passerà ad un fondo istituito presso lInps. Secondo lultimo accordo il Governo si impegna a riesaminare nel 2008 la soglia dei 50 dipendenti.
3) Si parla di Tfr maturato o maturando?
Laccordo riguarda il Tfr maturando. Non riguarda il Tfr accantonato sino ad ora che rimarrà a disposizione di aziende e lavoratori. Restano salvi gli accordi presi da chi ha già destinato il Tfr ad una forma di previdenza integrativa, scelta possibile in percentuale variabile tra il 20% e il 100% per tutti i lavoratori a seconda della data di assunzione.
4) Quali e quante sono le soluzioni possibili per i lavoratori circa il Tfr?
Le soluzioni possibili sono 4: lasciare il Tfr in azienda con la possibilità di cambiare idea più tardi; investirlo in un fondo integrativo di categoria (nato dalla contrattazione tra sindacato e imprese); investirlo in un fondo collettivo aperto (promosso da banche o altri soggetti finanziari); investirlo in un pip o piano pensionistico individuale (gestito da banche o assicurazioni).
5) Quanto tempo cè per decidere?
Sei mesi, dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007, per chi è in attività. Per tutti coloro che saranno assunti nel corso del 2007 i sei mesi di tempi decorrono dallassunzione.
6) In cosa consiste il principio del silenzio-assenso?
Se il lavoratore non decide cosa fare nel corso dei sei mesi che decorrono dal primo gennaio 2007, la quota finora destinata al Tfr andrà, al 100%, in via prioritaria ad un fondo di pensione negoziale o di categoria. Nel caso lazienda abbia aderito a più fondi, il Tfr viene trasferito in quello individuato dintesa con i sindacati. In caso di mancato accordo, e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva, lazienda trasferisce il Tfr maturando al fondo residuale che sarà istituito presso lInps.
7) Cosa succede ai lavoratori delle imprese con meno di 50 dipendenti?
Potranno decidere di versare ad un fondo pensione il Tfr maturando. In caso contrario, o di silenzio-assenso, la quota resterà in azienda a costituire la liquidazione vera e propria. Le aziende con meno di 50 dipendenti, quindi, dovranno rinunciare solo alle quote che i propri dipendenti decideranno di versare ai fondi, non verseranno quote allInps.
8) Sarà possibile avere anticipi sul Tfr?
Sarà possibile chiedere l'anticipazione di quanto versato presso l'Inps secondo le regole finora in vigore per il Tfr e definite dall'articolo 2120 del Codice Civile.
9) A chi si deve rivolgere il lavoratore per avere un consiglio?
In attesa che il legislatore chiarisca chi sarà delegato ad occuparsi della massiccia campagna informativa prevista, i lavoratori faranno bene a rivolgersi alle proprie rappresentanze sindacali.
10) Che cosa succederà se non esprimerò alcuna indicazione sulluso del Tfr nei primi sei mesi del 2007?
Il Tfr, pari al 6,91% della retribuzione lorda, sarà conferito automaticamente al fondo pensione previsto dai contratti collettivi o a quello indicato da un diverso accordo aziendale. In alternativa il Tfr andrà al fondo cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell'azienda. In mancanza di una destinazione individuabile con questi criteri, il Tfr sarà conferito ad un'apposita fondo istituito presso l'Inps. Il trasferimento riguarderà solo la liquidazione futura: quella già maturata rimarrà in azienda. Per i nuovi occupati i sei mesi per il silenzio assenso decorreranno dalla data di assunzione. La scelta di destinare il Tfr al fondo pensione sarà irreversibile e comporterà l'iscrizione automatica a quest'ultimo. Una volta investito il Tfr nella pensione di scorta non si potrà, quindi, tornare indietro.
11) Potrò destinare la liquidazione a un fondo di mia scelta?
Sì, attraverso una dichiarazione scritta al datore di lavoro si potrà scegliere un fondo aperto o una polizza pensionistica individuale. In questo caso, però, si avrà diritto al contributo del datore di lavoro (in media l'1,2% della retribuzione lorda) solo se lo prevedono gli accordi sindacali.
12) Cosa devo fare per mantenere il Tfr in azienda in modo da incassarlo in unica soluzione alla pensione?
Bisognerà comunicare questa opzione per iscritto al datore di lavoro. Se lazienda ha meno di 50 dipendenti non cambierà nulla rispetto ad oggi. Oltre questa soglia il Tfr di nuova maturazione sarà destinato per intero ad un fondo gestito dall'Inps, ma separato rispetto a quello cui andrà il Tfr residuale dei lavoratori che non si esprimeranno (silenzio assenso). E la novità introdotta dalla Finanziaria attualmente in discussione. In ogni momento si potrà cambiare idea e destinare ai fondi epnsione il Tfr futuro.
13) Come sarà rivalutato il Tfr finito allInps?
Con lo stesso meccanismo della liquidazione che resta presso l'impresa: l1,5% più il 75% dell'inflazione. Non cambia nulla rispetto ad oggi.
14) Se il Tfr va allInps chi mi pagherà la liquidazione o un suo anticipo?
Sarà sempre il datore di lavoro a corrispondere il Tfr, compresa la quota finita allInps, recuperandola con minori versamenti contributivi.
15) Sono già iscritto ad un fondo pensione: anch'io dovrò compiere una scelta?
Valgono le stesse regole dei non iscritti per la quota residua del Tfr non ancora destinata alla previdenza integrativa se si è stati assunti prima del 28 aprile 1993. Chi ha cominciato a lavorare successivamente non dovrà fare nulla: continuerà a destinarvi l'intero Tfr, come avviene oggi.
16) Quali garanzie offrono e quanto rendono i fondi?
Tutti gli strumenti di previdenza integrativa hanno la struttura di patrimonio separato: un eventuale fallimento dell'azienda o del gestore a cui sono affidate le risorse non può avere su di loro alcuna ripercussione. Discorso diverso è quello del rischio finanziario, dato che il Tfr verrà investito in azioni e obbligazioni. Il Tfr che verrà dal silenzio- assenso, cioè quello di chi non sceglie, andrà a linee d'investimento che garantiscano la restituzione delle somme versate e siano idonee ad offrire con elevata probabilità rendimenti pari o superiori a quelli del Tfr in un arco pluriennale. Per quanto riguarda i risultati effettivi, nei primi nove mesi del 2006 i fondi chiusi hanno reso il 2,5% contro il 2,1% del Tfr: per gli aperti si va dal 2,9% delle linee azionarie allo 0,8% delle obbligazionarie. Fra il primo gennaio 2003 ed il 30 settembre i chiusi hanno reso il 20,7%, il Tfr il 10,5%, gli aperti dal 35,7% delle azionarie all'8,1% delle obbligazionarie. Allargando l'analisi ad un periodo più ampio, che comprende la lunga crisi delle Borse, i fondi perdono il confronto: dal primo gennaio 2000 i chiusi sono al 19,7%, il Tfr al 20,9%, gli aperti nettamente indietro con il 5,8%. Dal 1999 (anno positivo per le Borse) le casse previdenziali sono ancora in testa.
17) Ci sono incentivi fiscali per i fondi pensione?
Dal 2007 scatterà anche il nuovo regime, piuttosto favorevole. I contributi saranno deducibili sino a 5.164,57 euro l'anno. I rendimenti annuali continueranno ad essere tassati all'11%: in base all'accordo firmato la settimana scorsa da governo e parti sociali quest'imposizione potrebbe essere rivista per allineare il sistema a quello degli altri paesi europei. La rendita vitalizia versata dalla previdenza integrativa sarà tassata con una ritenuta definitiva del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ciascun anno di permanenza successivo al quindicesimo, con un minimo del 9%: attualmente si paga invece l'aliquota progressiva Irpef dal 23% in su. Va notato che il trattamento fiscale del Tfr investito nella previdenza integrativa è decisamente più vantaggioso di quello rimasto in azienda.
18) Quali sono i vantaggi offerti dal Tfr presso l'azienda ?
Un rendimento garantito e la possibilità di ritirare come capitale il 100% del montante maturato (con i fondi pensione solo il 50%, il resto sotto forma di rendita vitalizia). Anche in caso di fallimento dellazienda, inoltre, lerogazione della liquidazione, con tanto di rivalutazione, è assicurata. In caso di licenziamento, il Tfr in azienda può essere percepito interamente. Nei fondi pensione può essere conseguito per il 50% della posizione individuale nelle ipotesi di disoccupazione fra dodici e quarantotto mesi o ricorso da parte dellazienda a procedure di mobilità o cassa integrazione. Il riscatto totale è ammesso per invalidità permanente (riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3) o disoccupazione per 48 mesi.
19) Quali sono i vantaggi dei fondi pensione?
La prospettiva di spuntare performance superiori nel lungo periodo, gli incentivi fiscali, un contributo dell'azienda che in caso di mancata adesione non si otterrebbe. Le possibilità di ottenere le anticipazioni, inoltre, sono praticamente le stesse rispetto al Tfr in azienda. La scelta fra fondi e Tfr, comunque, dipende essenzialmente dall'anzianità lavorativa. Chi aveva più di diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995, e quindi è abbastanza vicino al pensionamento, può anche fare a meno della pensione integrativa: da sola, infatti, quella obbligatoria sarà abbastanza vicina all'ultima retribuzione. La previdenza complementare rappresenta invece una strada praticamente obbligata per tutti gli altri lavoratori, che avranno il vitalizio calcolato in tutto o in parte con il sistema contributivo.
D. Sono un dipendente di un'azienda e non ho intenzione di aderire a un fondo pensione. Cosa devo fare per conservare l'attuale trattamento di fine rapporto lavoro?
R. Per chi, come lei, vuole conservare l'attuale regime del tfr, cioè una liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro, può farlo con una sola modalità: esprimere la scelta in modo esplicito (come vuole la legge), cioè comunicando tale opzione al proprio datore di lavoro
D. Non sono iscritto a nessun fondo pensione, ma lavoro ormai da anni e ho maturato un cospicuo tfr. Se dovessi decidere di aderire alla previdenza complementare, dovrò rinunciare a tutto questo tfr?
R. No, assolutamente. La possibilità di aderire alla previdenza integrativa (cioè a un fondo pensione o a un piano individuale di previdenza) con la destinazione integrale del tfr è una scelta che riguarda esclusivamente le quote che si maturano a partire dal 1° gennaio 2007 in a vanti. Resta fermo tutto quanto si ha diritto, a titolo di tfr, fino al 31 dicembre 2006
D. Ho letto che, in virtù della regola del silenzio assenso, chi non effettuerà alcuna scelta sarà automaticamente iscritto a un fondo pensione. E' così?
R. Esattamente. La regola del silenzio assenso funziona come una corsia preferenziale per l'iscrizione alla previdenza integrativa: la legge ritiene che chi non si esprime, accetti di aderire ai fondi pensione
D. Si parla di sei mesi di tempo per decidere se aderire o meno ai fondi pensione, ma poi tutti fanno riferimento al termine ultimo del 30 giugno 2007. Potreste spiegarmi come si calcola questo periodo che i lavoratori hanno a disposizione?
R. Bisogna distinguere due ipotesi, a ognuna delle quali la legge riconosce un periodo di sei mesi per decidere se aderire o meno alla previdenza integrativa: a) lavoratore già occupato alla data del 1° gennaio 2007; b) lavoratore non occupato alla medesima data. Nel primo caso, il termine si fissa al 30 giugno 2007 (sei mesi dal 1° gennaio 2007); nel secondo caso, invece, il termine decorre dalla data di impiego . Se, per esempio, il lavoratore viene assunto il 1 ° marzo 2007, il termine ultimo per decidere si fissa al 30 agosto 2007 (sei mesi dal 1° marzo 2007)
D. Se decido di non aderire alla previdenza integrativa e di mantenere il tfr, posso poi cambiare idea? Quando?
R. Certamente. La scelta sul conferimento del tfr e sull'adesione alla previdenza integrativa avviene con cadenza almeno annuale. Quindi, successivamente alla decisione di mantenere il tfr, il lavoratore potrà in ogni momento optare per il conferimento (e dunque aderire) a un fondo pensione
D. Se decido di aderire a un fondo pensione con destinazione del tfr, posso poi ritornare sui miei passi?
R. No; una volta conferito il tfr alle forme pensionistiche complementari non è più possibile riprendere la vecchia liquidazione
D. Vorrei sapere quale tfr finirà nei fondi pensioni per quei lavoratori che non decidano nulla entro il 30 giugno 2007
R. In questo caso (nessuna scelta), vale la regola del silenzio assenso ed è previsto che nel fondo pensione finisca il tfr maturando dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi. Nel caso specifico di lavoratore che deve effettuare la scelta entro il 30 giugno 2007, al fondo pensione finirà il tfr maturato da luglio 2007 in avanti
D. Se decido di non effettuare alcuna scelta e, pertanto, di far valere la regola del silenzio assenso, a quale fondo pensione mi ritroverò iscritto?
R. In questo caso si dà priorità alle scelte aziendali. Infatti, è previsto che il datore di lavoro trasferisca il tfr al fondo pensione previsto dal Ccnl o da un contratto territoriale. Salvo che non vi sia un accordo aziendale che prevede una adesione a una diversa forma pensionistica. Se, invece, ci sono più forme pensionistiche previste dai ccnl, il datore di lavoro verserà il tfr a quella cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda. Infine, se non vi sono possibilità di fondi pensione aziendali, il datore di lavoro è tenuto a versare il tfr al fondo pensione istituito presso l'Inps
D. La regola prevista per l'adesione alla previdenza integrativa tramite conferimento del tfr (decisione da prendere entro sei mesi) vale per tutti i lavoratori?
R. Vale per tutti i lavoratori dipendenti, cioè per chi è titolare di un rapporto di lavoro subordinato con diritto al trattamento di fine rapporto lavoro (tfr)
D. Posso decidere di mantenere in parte il tfr e in parte di destinarlo a un fondo pensione?
R. No, la scelta vincola al conferimento di tutto il tfr maturando. Eccezioni valgono per i lavoratori più anziani, quelli cioè che hanno cominciato a lavorare prima del 29 aprile 1993 con iscrizione alla previdenza obbligatoria (per esempio all'Inps)
D. Ho cominciato a lavorare nel gennaio 1990 con iscrizione all'Inps. E non mi sono mai iscritto a un fondo pensione. Devo anch'io effettuare la scelta sul conferimento del tfr entro il 30 giugno 2007? La decisione riguarda tutto il mio tfr?
R. Sì, anche i lavoratori più anziani sono tenuti a rispettare la scelta sul conferimento del tfr ai fondi pensione. Tuttavia, a chi risulta iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, il conferimento non riguarderà tutto il tfr maturando ma solo una par te, quella fissata dagli accordi o dai contratti collettivi.
Se questi ultimi non prevedono il versamento del tfr, il conferimento dovrà necessariamente riguardare la metà del tfr maturando con possibilità di successivi incrementi
D. Ho cominciato a lavorare nel 1990 e nel 1992 mi sono iscritto a un fondo pensione in regime di contribuzione definita, versando il 50% del mio tfr.Devo anch'io effettuare la scelta sul conferimento del tfr entro il 30 giugno 2007?
R. Sì, ed è possibile scegliere se mantenere il tfr che non è già destinato al fondo pensione come liquidazione oppure se versarlo (tutto il rimanente) al fondo pensione cui si è iscritti. Attenzione; anche in questo caso vale il silenzio assenso: se non c'è scelta, il tfr residuo finisce nel fondo pensione
D. Ho letto che se mantengo il tfr come liquidazione questo finirà in un fondo statale. È vero?
R. Sì, ma soltanto se l'azienda presso cui si è occupati ha più di 49 dipendenti.
Altrimenti, il tfr resta in mano all'impresa
D. Poiché l'azienda presso cui lavoro occupa 60 dipendenti, se decido di non conferire il mio tfr maturando a un fondo pensione questo finirà nel fondo statale. Mi chiedo: in questo caso mi sarà comunque garantita la rivalutazione annuale?
R. Certamente. A chi decide di mantenere il tfr e di non aderire a un fondo pensione, a prescindere dalla dimensione dell'impresa e quindi da dove finirà il tfr, al lavoratore resta assicurato lo stesso trattamento (rivalutazione, liquidazione, anticipazioni)
D. Se aderisco a una forma pensionistica individuale (un Fip o Pip) posso destinarvi il tfr?
R. Sì. I lavoratori possono decidere di destinare anche a tali forme pensionistiche le proprie quote annuali di tfr. Inoltre, se si ha diritto a una contribuzione per i fondi pensione, il datore di lavoro è tenuto a versarle al Fip (Pip)
D. Una volta aderito a un fondo pensione, posso poi cambiare forma pensionistica?
R. Sì, ma dopo due anni. La legge , infatti, prevede il cosiddetto principio della portabilità per cui chiunque, dopo due anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata a un'altra forma pensionistica
Domande, con relative risposte, pervenute via e-mail al CeRP, centro di ricerca autonomo del CORIPE Piemonte nato nel 1999 dalla collaborazione tra l'Università di Torino e la Compagnia di San Paolo
Tfr già accantonato e quote future
Sono dipendente di un'azienda del settore metalmeccanico da quasi 17 anni. Chiedo cortesemente di sapere se la nuova normativa in materia di TFR, riguarderà le quote di questultimo ancora da maturare o se riguarderà anche il TFR già maturato. Il fondo già accantonato, quindi, rimarrà a mia disposizione in azienda, secondo i criteri stabiliti dalla legge (nella misura del 70% in caso di necessità documentata), o verrà anchesso assoggettato alle nuove disposizioni? Grazie per eventuale vostra risposta.
La risposta
La riforma della previdenza complementare riguarda i flussi di TFR maturando. Ossia quello che maturerà a partire dallentrata in vigore della riforma. Da tale data i flussi di TFR che matureranno:
A. Potranno essere versati nelle forme pensionistiche, secondo le regole di accumulo e liquidazione previste per la previdenza complementare;
B. oppure potranno continuare ad essere accumulati, rivalutati e liquidati secondo le regole previste per il TFR dal codice civile (e dai contratti collettivi). In particolare, i flussi verranno accumulati:
presso lazienda (nel caso in cui questultima abbia meno di 50 dipendenti).
presso lINPS (con le stesse regole vigenti per il TFR che si accumula in azienda) (nel caso in cui lazienda ha almeno 50 dipendenti).
Lo stock di TFR maturato fino ad allora presso le imprese rimarrà in azienda, e continuerà ad essere rivalutato e liquidato secondo le regole previste per il TFR dal codice civile e dai contratti collettivi.
Contratto non rinnovato e liquidazione
Sono un 23enne lombardo che dopo 18 mesi di lavoro (di contratto a tempo determinato) è stato lasciato a casa per fine contratto. All'arrivo della busta a casa mi accorgo che manca il Tfr. La mia domanda è: il Tfr mi deve essere liquidato insieme alla busta o posticipatamente?
La risposta
Il codice civile, laddove regola listituto del Tfr, non prevede nulla circa i termini entro cui deve avvenire la sua liquidazione, aspetto che potrebbe essere regolato in modo puntuale nel contratto collettivo o negli accordi aziendali. Per avere indicazioni in merito, con particolare riferimento al proprio contratto, consiglio di consultare lassociazione sindacale o il datore di lavoro stesso.
La scelta del fondo
Sono un dipendente di unazienda multinazionale. Vorrei capire se devo/posso già ora esercitare il mio diritto di scelta su come destinare il fondo tfr. Se ho ben capito si tratterebbe solo del 50%. Inoltre vorrei capire se il fondo a cui destinarlo, lo devo/posso scegliere io oppure esistono dei campi obbligati di scelta. Infine, in entrambi questi casi (scelta del fondo), quale converrebbe di più nellattuale congiuntura? Forse ho ecceduto con i quesiti, ma Vi ringrazio sin dora per il tempo che vorrete dedicarmi. Roberto
La risposta
Le nuove regole di adesione alla previdenza complementare e di destinazione del TFR maturando (ossia dei nuovi flussi di TFR) entrano in vigore dal 1 gennaio 2007. A partire da tale data, chi non è iscritto alla previdenza complementare ha sei mesi di tempo. Entro tale termine:
A. Può manifestare la volontà di iscriversi a una forma di previdenza complementare, (con versamento di tutto il TFR maturando). In questo caso può scegliere tra:
1. Forma collettiva* di cui è destinatario:
Il fondo pensione negoziale (di categoria, aziendale..)
Ladesione collettiva al fondo aperto
*nel caso fossero attive più forme collettive di cui il lavoratore è destinatario
2. Forme individuali:
Adesione individuale a un fondo aperto
Polizze previdenziali
B. Può manifestare la volontà di mantenere il TFR secondo il regime originario (le regole di rivalutazione, liquidazione e anticipazione del TFR previste dal codice civile e dai contratti collettivi). In questo caso il TFR si accumulerà:
presso lazienda, se questa ha meno di 50 dipendenti
presso lINPS, se i dipendenti dellazienda sono almeno 50 (con le stesse regole vigenti per il TFR che si accumula in azienda)
C. Non manifestare alcuna volontà. In questo caso il TFR viene versato:
1. alla forma collettiva* di cui è destinatario
Il fondo pensione negoziale (di categoria, aziendale..)
Ladesione collettiva al fondo aperto
*se sono attive più forme collettive di cui il lavoratore è destinatario, il TFR confluisce, salvo diverso accordo aziendale, a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dellazienda.
2. al fondo previdenziale presso lINPS, se non esiste la forma collettiva di cui il lavoratore è destinatario.
Facoltativo o obbligatorio?
Desidererei sapere se è facoltativo o obbligatorio versare la propria liquidazione per il fondo pensione.
La risposta
Il versamento del TFR maturando alle forme di previdenza complementare è facoltativo. Sarà lopzione di default con lentrata in vigore (1.1.2007) della legge 252/2005, nel senso che in caso di mancata espressione di volontà contraria il TFR verrà versato alla previdenza complementare.
Se non si vorrà che il TFR sia versato alla previdenza complementare si dovrà darne comunicazione allazienda. In questo caso il TFR continuerà a essere accumulato, rivalutato e liquidato secondo le regole previste dal codice civile e dai contratti collettivi, con una differenza:
A. per i dipendenti di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 50, il TFR verrà accumulato presso lazienda;
B. per i dipendenti di aziende con numero di dipendenti maggiore o uguale a 50, il TFR verrà accumulato presso lINPS.
Quota Tfr già nei fondi
Vorrei avere, se possibile, informazioni sulla mia situazione:
Io sono un'operaia metalmeccanica, lavoro prima del 1993, e sono iscritta ad un fondo pensione complementare il Fopadiva (Valle d'Aosta). Vorrei sapere cosa succederà per me dal gennaio 2007. Quali sono le opportunità di scelta che ho? E soprattutto cosa mi conviene?
La risposta
Poiché è già iscritta a un fondo pensione negoziale, una frazione del suo Tfr già vi confluisce e continuerà ad affluirvi. Dovrà decidere cosa fare della restante parte:
1. se la sua azienda ha meno di 50 dipendenti, il Tfr continuerà ad essere accumulato presso lazienda medesima-secondo le regole di accumulo, rivalutazione e liquidazione previste dal codice civile e dai contratti collettivi;
2. se la sua azienda ha almeno 50 dipendenti, il Tfr verrà accumulato (secondo le stesse regole del caso 1.) presso lInps.
Decisione revocabile?
Volevo chiedere se nel caso in cui, entro il 06/2007, decidessi di mantenere il mio Tfr in azienda, facendo esplicita richiesta al mio datore di lavoro, vado incontro ad una decisione definitiva. Se optassi per questa soluzione devo confermare la mia decisione anche negli anni successivi al 2007?
La risposta
La decisione di mantenere il Tfr in azienda (che di fatto verrà accumulato presso lInps se lazienda ha almeno 50 dipendenti) non dovrà essere rinnovata in futuro. Potrà essere revocata in qualsiasi momento, qualora il lavoratore decidesse di partecipare alla previdenza complementare. Al contrario, la decisione (esplicita o tacita) di partecipare alla previdenza complementare è irrevocabile.
Liquidazione
Se partecipo a un fondo pensione, la liquidazione che matura con il fondo mi sarà liquidata o non c'è una liquidazione maturata?
La risposta
In caso di partecipazione alla previdenza complementare, tutto ciò che si accumula presso la forma pensionistica prescelta verrà erogato al pensionamento. Almeno la metà di quanto accumulato verrà percepito in forma di rendita vitalizia, il restante potrà essere ottenuto in ununica soluzione in forma di capitale.
Fondi individuali
Buongiorno. Sono un lavoratore dipendente ed ho già da un anno aderito ad un fondo pensionistico individuale. Volevo sapere se con il 2008 potrò optare di versare il Tfr al mio fondo individuale oppure sono costretto, se non decido di mantenerlo in azienda, a versarlo in un fondo pensionistico collettivo di categoria o all'Inps. Grazie e cordiali saluti. Diego
La risposta
Lavvio della previdenza integrativa secondo le norme della legge 252/2005 è stato anticipato al 1 gennaio 2007. Sicché da tale data potrà versare il Tfr anche presso il fondo individuale.
Destinazione del Tfr
Il Tfr può solamente essere destinato ad un fondo di categoria o puo' anche essere destinato su una pensione integrativa privata? Grazie. M.Galanti
La risposta
Dal 1 gennaio 2007 il Tfr può essere destinato anche alle forme previdenziali individuali e non solo a quelle collettive (fondo di categoria, adesioni collettive a fondi aperti).
Tfr e contratto a tempo determinato
Ho poco più di 30 anni e sono impiegata presso un'azienda con circa 100 dipendenti, con inquadramento 6° livello contratto metalmeccanico. Sono stata assunta con un contratto a tempo determinato che scadrà il 31 marzo 2007. Non voglio affidare il mio Tfr all'Inps e vorrei sapere:
1. Posso scegliere un fondo pensione privato diverso dal Cometa o da altri gestiti dai sindacati. Idealmente, vorrei poter scegliere un fondo pensione gestito da una società privata, assicurativa / finanziaria?
2. Cosa ne sarà del mio Tfr se il contratto di lavoro non verrà rinnovato? Allo scadere del contratto, potrò incassare il Tfr maturato, come se lo stesso fosse sempre rimasto in azienda, oppure se tale Tfr rimarrà presso il fondo fino all'età pensionabile.
3. Nel caso di un fondo privato, cosa accadrebbe se io rimanessi senza occupazione per diversi mesi? Dovrei versare le quote mensili previste direttamente di tasca mia? Vi sono clausole specifiche che riguardano questa fattispecie contrattuale in relazione alla gestione del Tfr?
La risposta
1. Sì, con lentrata in vigore della legge 252/2007, il lavoratore dipendente può dirottare il Tfr verso qualsiasi forma pensionistica (collettiva o individuale). Tuttavia, se il lavoratore si iscrive al fondo negoziale di cui è destinatario, anche il datore di lavoro è tenuto a versare al fondo un contributo a favore del lavoratore medesimo.
In particolare, la partecipazione a un fondo negoziale può avvenire:
- versando solo le quote di Tfr;
- oppure, versando, oltre alle quote di Tfr, il contributo a carico del lavoratore. In questo caso anche il datore di lavoro è tenuto a contribuire secondo quanto previsto dagli accordi istitutivi del fondo.
Se si partecipa invece a una forma pensionistica diversa dal fondo negoziale di cui si è destinatari (nel suo caso, il fondo Cometa) non si ha diritto al contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare invece nel caso di partecipazione al fondo negoziale.
2. Il Dlgs. 252/2005 prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, quanto maturato presso il fondo pensione possa essere riscattato dal lavoratore in misura pari al:
- 50%, in caso di inoccupazione per un periodo superiore ai 12 mesi e inferiore a 48 mesi,
- 100% in caso di inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi.
3. In caso di inoccupazione non si è tenuti ad alcun versamento.
Tfr, Tfs, i dipendenti statali e il silenzio-assenso
Sono un dipendente statale (insegnante) con 32 anni di contributi versati. Sul mio cedolino trovo scritto: "Tipo di liquidazione: TFS". Ammetto di essermi informato poco e male, ma la riforma mi riguarda e quali sono le scelte che ho a disposizione per le quote maturande?
La risposta
riguarda i lavoratori del settore del pubblico impiego.
Affinché possa essere estesa al pubblico impiego sono però necessarie norme specifiche di attuazione delle misure contenute nella legge delega del 2004.
Per cui, per i dipendenti pubblici non varrà la clausola del silenzio assenso. Sicché coloro che sono destinatari di un fondo negoziale e che vorranno aderirvi dovranno manifestare esplicitamente la loro volontà. Diversamente, il loro silenzio non sarà interpretato come intenzione ad aderire e il Tfr (per chi è previsto) continuerà ad accumularsi secondo la regola attuale.
Tfr e fondo Cometa
Sono un operaio con contratto a tempo indeterminato nella categoria metalmeccanici. Dalla sua istituzione sono iscritto al fondo Cometa. Vorrei sapere se e come cambierà con l'entrata in vigore della legge sui fondi pensione. Vorrei inoltre chiedervi come devo comportarmi nel caso in cui il datore di lavoro ritardi il versamento nel fondo (ritardo anche di 1 anno) perdendo così parte degli interessi maturandi.
La risposta
Se la sua iscrizione alla previdenza obbligatoria è avvenuta dopo il 28.04.1993, il suo Tfr viene già totalmente versato al fondo pensione.
Se la sua iscrizione alla previdenza obbligatoria risale a prima del 28.04.1993, il suo Tfr viene versato solo in parte al fondo pensione, la restante si accumula presso lazienda . Entro il 30 giugno del 2007 dovrà decidere cosa fare di questo residuo di Tfr:
- se mantenerlo in azienda (in questo caso dovrà manifestare la sua scelta in modo esplicito al datore di lavoro)
- ovvero se versarlo al fondo pensione.
Quanto invece alla eventualità di ritardo del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, è previsto a carico del medesimo lobbligo di reintegro della posizione individuale del lavoratore.
Tfr, Inps e cambio dazienda
Nelleventualità di versamento del Tfr allInps, i caso di licenziamento per cambio una azienda o licenziamento per cambio attività da dipendente a libero professionista il Tfr quando sarà liquidato dallInps?
La risposta
Laccumulazione, la rivalutazione e la liquidazione del Tfr, che si decide di non destinare alla previdenza complementare e che viene versato allInps* avvengono secondo le stesse regole previste per il Tfr in azienda.
*Questo è diverso dal caso in cui il Tfr viene versato alla forma pensionistica residuale istituita presso lInps per i lavoratori per i quali non esiste una forma collettiva.
Fondi pensione e riscatto
Allo stato attuale, raggiungerò la possibilità di pensionamento tra meno di 10 anni. Non volendo aderire ad alcuna forma di pensione integrativa, vorrei riscattare l'intero Tfr al momento del pensionamento. Lavoro in una società con un numero di dipendenti superiore a 50 e sono iscritto alla previdenza obbligatoria da prima del 1993. Devo quindi dare l'intero Tfr maturando all'Inps? Esiste una possibilità di riscatto anche per i fondi pensione (come c'è per quelli volontariamente sottoscritti)? Vorrei inoltre capire la reversibilità come viene gestita. Cerco di spiegarmi meglio con un esempio: al momento del mio pensionamento né mia moglie, né mia figlia saranno, presumibilmente, a mio carico. Se pochi mesi dopo io vengo a mancare, cosa succede? Perdono la mia pensione maturata (Inps + Fp) per intero? I soldi del mio Tfr gli verrebbero comunque riconosciuti (in tutto o in parte)? Posso sapere come è possibile tutelare la mia famiglia da una tale evenienza a parte, ovviamente, cercare di evitare di morire?
La risposta
In caso di partecipazione a una forma pensionistica complementare vige lobbligo di convertire in rendita almeno il 50% del montante maturato.
Gli statuti dei fondi possono prevedere la possibilità di reversibilità della rendita, è facoltà del lavoratore aderire a tale prestazione. E plausibile ritenere che le condizioni contrattuali di erogazione di una rendita reversibile siano diverse da quella di rendita senza clausola di reversibilità. Nel caso del Tfr maturato presso lazienda o presso lInps (perché si è deciso, con manifestazione esplicita di questa volontà, di non destinarlo alla previdenza complementare) la liquidazione avviene a favore degli eredi.
Rischi e rendimenti
E' vero che il Tfr lasciato in azienda (o, secondo le nuove normative, all'Inps) rende solo l'1,5% + il 75% dell'inflazione (che non è poi così da disprezzare), ma c'è un elemento fondamentale: tale rendimento è garantito e lo è anche il capitale. Pertanto sono sicura al 100% che quel denaro tornerà nelle mie tasche, tant'è che esiste addirittura un Fondo di Garanzia presso l'Inps. A tutt'oggi, nonostante abbia cercato fra le pieghe della normativa, non esiste alcuna forma di garanzia per i capitali versati in un fondo pensione, per non parlare poi di un rendimento minimo garantito. Tutte le normative esistenti mirano a far sì che la gestione del fondo sia corretta, è vero, ma se ciò non accadesse (cosa ne posso sapere da qui a 20 anni? Vedi i poveri pensionati Enron) non esiste alcuna "rete di protezione". Perché dovrei mettere a rischio proprio la mia pensione?
La risposta
Il tasso di rivalutazione del Tfr è garantito e parzialmente indicizzato allinflazione.
Nel caso delle forme pensionistiche complementari vengono offerte linee di investimento a cui è associata una garanzia di rendimento (nominale, di livello modesto).
La partecipazione alla previdenza complementare comporta linvestimento delle risorse sui mercati finanziari: il rendimento può essere alto ma è alto anche il livello di rischio. Questa incertezza è sopportata interamente dal partecipante al fondo. Una buona diversificazione del portafoglio può permettere di contenere il rischio di portafoglio su un orizzonte di medio e lungo termine, anche per effetto della compensazione delle fasi di mercato favorevoli con quelle più avverse che fa sì che la volatilità dei mercati finanziari sia relativamente più bassa nel lungo periodo rispetto agli orizzonti brevi. Sicché, il risparmiatore che partecipa a un fondo perseguendo la finalità previdenziale dovrebbe prescindere da valutazioni di breve termine.
Liquidazione del Tfr
Io lavoro in una azienda del settore commercio con più di 50 dipendenti. La normativa per quanto riguarda il Tfr è identica a quella dellindustria?
In caso di licenziamento il Tfr viene rimborsato al 50% e il resto con una rendita. In caso di morte agli eredi spetta la rendita del 50% o va persa?
La risposta
Sì, la normativa riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato.
Per quanto riguarda la liquidazione del Tfr:
- in caso di accumulazione tramite una forma pensionistica vale lobbligo di conversione in rendita (almeno il 50 % ) . Gli statuti dei fondi possono prevedere la possibilità di reversibilità della rendita, è facoltà del lavoratore aderire a tale prestazione. E plausibile ritenere che le condizioni contrattuali di erogazione di una rendita reversibile siano diverse da quella di rendita senza clausola di reversibilità.
- in caso di accumulazione presso lazienda o presso lInps (qualora si sia dichiarato esplicitamente di non volerlo destinare alla previdenza complementare) la liquidazione avviene totalmente in forma di capitale. In caso di decesso del lavoratore la liquidazione avviene a favore degli eredi.
Tfr e Pip
Sono un lavoratore di una multinazionale con più di 50 dipendenti, inquadrato come metalmeccanico con un fondo di categoria.
Circa 2 anni fa ho sottoscritto un Pip, un piano di previdenza integrativa con la mia banca. Vorrei sapere se posso trasferire il mio Tfr verso il Pip la quota del Tfr versata da me e quella dal datore di lavoro.
Grazie del servizio e della risposta.
La risposta
A partire dal 1 Gennaio 2007 può versare il suo Tfr nel piano di previdenza integrativo che ha sottoscritto presso la sua banca: lo deve dichiarare esplicitamente entro il 30 Giugno 2007. Il suo datore di lavoro è tenuto a versare il contributo a suo favore solo nel fondo negoziale di categoria se anche lei vi contribuisce.
Versamenti volontari e agevolazioni fiscali
Se scegliessi di mantenere il Tfr presso lazienda, potrei godere di agevolazioni fiscali qualora iniziassi dei versamenti volontari ad un fondo pensione (ripeto senza toccare il Tfr) di mia scelta? Grazie.
La risposta
No, la partecipazione (esplicita o tacita*) a un fondo pensione comporta il versamento automatico del Tfr.
* La partecipazione tacita si ha in caso in cui il lavoratore non esprima, entro i termini previsti dalla legge, alcuna volontà. Il lavoratore che non desidera partecipare alla previdenza complementare lo deve dichiarare esplicitamente al datore di lavoro entro i termini previsti dalla legge.
Contributi aggiuntivi e fondi complementari chiusi
Il lavoratore iscritto ad un fondo complementare chiuso può versare, oltre al contributo convenuto contrattualmente, un ulteriore contributo "una tantum" in un unica soluzione? Tale versamento può essere fatto direttamente al fondo senza passare per il datore di lavoro?
La risposta
Il lavoratore aderente a un fondo negoziale può effettuare contributi aggiuntivi rispetto al contributo minimo fissato dagli accordi istitutivi del fondo. La determinazione delle modalità con cui effettuare i contributi sono indicate nello statuto dei singoli fondi.
Rendite, liquidazione e reversibilità
Lavoro in un'azienda con più di 50 dipendenti da 24 anni. Dall'estratto conto Inps risultano 30 anni di contribuzioni. La mia azienda versa già una parte di contributi in un fondo di categoria. Gradirei conoscere, alla luce delle nuove disposizioni quanto segue:
1. Lasciando il Tfr maturando dal 2007 in azienda privata, questo verrà per forza destinato all' Inps, questo mi verrà restituito integralmente come quota capitale al momento della mia cessazione del rapporto di lavoro?
2. La quota che da anni viene versata nel fondo di categoria, mi sarà rimborsata integralmente oppure una parte sarà liquidata come capitale e una parte come rendita? 3. Se verrà liquidata una parte come rendita, questa sarà reversibile?
La risposta
1. Il Tfr che, a partire dal 2007 verrà destinato all'Inps - perché il lavoratore occupato in azienda con almeno 50 dipendenti non vuole partecipare alla previdenza complementare - viene accumulato, rivalutato e liquidato secondo le regole previste per il Tfr in azienda. Sicché viene liquidato in forma di capitale.
Affinché possa essere estesa al pubblico impiego sono però necessarie norme specifiche di attuazione delle misure contenute nella legge delega del 2004.
Per cui, per i dipendenti pubblici non varrà la clausola del silenzio assenso. Sicché coloro che sono destinatari di un fondo negoziale e che vorranno aderirvi dovranno manifestare esplicitamente la loro volontà. Diversamente, il loro silenzio non sarà interpretato come intenzione ad aderire e il Tfr (per chi è previsto) continuerà ad accumularsi secondo la regola attuale.
2. L'ammontare di Tfr accumulato presso una forma previdenziale complementare deve essere convertito almeno in parte in forma di rendita. In particolare, la normativa prevede che almeno il 50% di quanto accumulato presso la forma pensionistica complementare (ossia i versamenti di quote di Tfr, contributi del lavoratore e del datore di lavoro, più rendimento finanziario) deve essere fruito in forma di rendita.
3. Per l'erogazione delle rendite, il fondo pensione stipula un contratto con una compagnia di assicurazione. Tali contratti possono prevedere la possibilità di acquistare, plausibilmente a costi differenti, rendite con o senza la clausola di reversibilità.
Tfr maturato e Tfr maturando
Per quel che riguarda il Tfr già maturato, e che quindi rimarrà in azienda, sarà ancora possibile richiederne l'anticipo (per es. per acquisto prima casa, motivi sanitari o altro)? O rimarrà "congelato" in azienda mentre eventuali richieste di anticipazione potranno essere mosse, maturati i dovuti requisiti, solo sulle somme versate per esempio al fondo pensione al quale si è deciso di aderire? Un sentito ringraziamento. V.R.
La risposta
La riforma riguarda i flussi di Tfr maturando (che matureranno a partire dal 1.1.2007). Il Tfr maturato a quella data continuerà ad essere rivalutato e liquidabile secondo le norme previste per il Tfr.
La liquidazione e il fondo Fonte
Sono un lavoratore dipendente, iscritto da luglio del 2000 al fondo Fonte. Posso decidere di accantonare tutto il restante Tfr (cosa che già avviene ora) alla mia azienda, con la riforma che partirà dal prossimo anno?
Chiedo inoltre, posso optare di essere liquidato anziché di ottenere l'integrazione, quando andrò in pensione che avverrà nel 2016 con 40 anni di contributi?
La risposta
Può decidere di accumulare il restante Tfr presso l'azienda (come avviene ora) deve darne comunicazione esplicita al suo datore di lavoro entro il 30 Giugno 2007, altrimenti il residuo anche il residuo verrà accantonato presso il fondo pensione.
Per quanto riguarda la liquidazione:
- il Tfr maturato presso l'azienda viene liquidato in forma di capitale
- le somme (tra cui anche le quote di Tfr) che maturano presso una forma pensionistica complementare possono essere liquidate in forma di capitale fino ad un massimo del 50% di quanto maturato presso la forma pensionistica stessa (la restante parte deve essere liquidata in forma di rendita)
Assicurazione privata o fondo pensione?
Sono un lavoratore dipendente (impiegato nel settore metalmeccanico) con 10 anni di anzianità, non ho aderito finora a nessun fondo pensionistico, neanche di categoria, vorrei sapere se:
E' più conveniente fare un'assicurazione privata o se affidarmi al fondo Cometa di settore?
Per chi come me rientra nel sistema di calcolo retributivo ai fini pensionistici di quanto sarà in percentuale la riduzione della pensione rispetto al vecchio sistema? Oltre che indirizzare il Tfr al fondo pensionistico conviene fare un'altra assicurazione o fondo?
La risposta
Per un confronto tra le diverse forme pensionistiche possiamo guardare ai seguenti elementi:
a. Gli oneri di gestione
Secondo quanto riporta la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) nella relazione annuale del giugno 2006, i fondi negoziali (o di categoria) sostengono oneri complessivi annuali attorno allo 0.5% del patrimonio complessivo. Per i fondi aperti questi costi sono attorno allo 1,2% del patrimonio, se calcolati ipotizzando un periodo di partecipazione di 35 anni, mentre sono un po' più elevati (ma al di sotto del 2%) per periodi di partecipazione inferiori. Le polizze previdenziali individuali presentano costi più elevati, pari a circa il 2.3% annuo se si ipotizza un periodo di partecipazione di 35 anni; il costo annuo rispetto al patrimonio aumenta al ridursi del periodo di partecipazione: è pari al 3% se si assume un periodo di partecipazione di 10 anni e 5,1% per un periodo di partecipazione di 3 anni.
b. Modalità di finanziamento
Quanto poi alle modalità di finanziamento:
a. la partecipazione al fondo di categoria comporta il versamento da parte del lavoratore e della quota di Tfr maturando, cui si aggiunge il versamento del contributo da parte del datore di lavoro.
b.la partecipazione ad una polizza previdenziale comporta il solo versamento da parte del lavoratore e, a partire dal gennaio 2007, della quota di Tfr maturando.
L'utilità che deriva dall'integrazione della pensione pubblica con una pensione privata può non essere uguale per tutti, ma è tanto maggiore quanto minore è la pensione pubblica. In particolare, sarà tanto più utile ai lavoratori giovani e di mezza età, per i quali, le riforme introdotte negli anni '90 hanno ridotto in modo drastico il livello della pensione pubblica, a parità di anni di contribuzione. Invece, per coloro che sono più vicini al pensionamento, e che riceveranno una pensione calcolata ancora secondo la più generosa formula retributiva, la necessità di avere anche una pensione privata è chiaramente meno forte. A proposito della scelta tra Tfr e fondi pensione bisogna notare che le risorse raccolte dai fondi vengono investite sui mercati finanziari, il loro rendimento è quindi affetto in varia misura da incertezza. Una buona diversificazione delle attività finanziarie può permettere di contenere il rischio di portafoglio su un orizzonte di medio e lungo termine, anche per effetto della compensazione delle fasi di mercato favorevoli con quelle più avverse. Sicché, il risparmiatore che partecipa a un fondo perseguendo la finalità previdenziale dovrebbe prescindere da valutazioni di breve termine. Il confronto con la performance del TFR dovrebbe invece interessare maggiormente coloro che hanno un orizzonte di investimento di breve periodo e che quindi non possono lasciare vincolati i propri risparmi per un lungo orizzonte temporale: o perché prossimi al pensionamento, o perché ritengono di aver bisogno del capitale nel breve termine (per maggiore rischio di interruzione della carriera lavorativa oppure per affrontare spese di acquisto della casa, ecc. ). Nel breve periodo i rendimenti di mercato sono relativamente più rischiosi, e nulla assicura il lavoratore contro l'evenienza di trovarsi, al momento del bisogno, con una somma inferiore alle attese
Tfr e Cooperative sociali
Salve, sono una socia lavoratrice di una cooperativa sociale che conta centinaia tra soci lavoratori e dipendenti a tempo determinato. Vorrei capire se le nuove disposizioni della finanziaria 2006 in tema di Tfr sono valide anche per la cooperative sociali e soprattutto per i soci lavoratori, che per certi versi sono assimilati ai lavoratori dipendenti, per altri sono considerati diversi.
La risposta
I soci lavoratori di cooperative e i dipendenti delle cooperative stesse sono assimilati ai lavoratori dipendenti, conseguentemente sono valide le disposizioni previste dalla riforma del dicembre 2005 e quelle previste dalla finanziaria del 2006.
Il fondo dell'Inps: liquidazione o rendita?
Sono dipendente di una Azienda di Credito e vorrei sapere, se dovessi decidere di "girare" all'Inps la quanto mensile maturanda del mio Tfr dal 1.1.2007, se a fine rapporto di lavoro (tra 6 anni circa) potrò riscuotere tutto il capitale di Tfr girato all'Inps o riceverò una rendita mensile di pensione complementare? Nel primo caso devo esercitare una opzione subito o non devo fare niente ? Grazie e cordiale saluti .
La risposta
Il Tfr che si accumula presso l'Inps, nel caso in cui il lavoratore non voglia destinarlo alla previdenza complementare, non viene liquidato in rendita ma viene liquidato in forma di capitale. Se il lavoratore vuole optare per questa soluzione deve, entro il 30 giugno 2007, comunicare al proprio datore di lavoro di non voler destinare il proprio Tfr alla previdenza complementare.
Fondo pensione privato aperto e Tfr
Lavoro dal 09/01/2006 per un'azienda Edile. Vorrei sapere, avendo già un fondo pensione privato aperto qualche anno fa, posso decidere di far confluire l'importo del Tfr, a partire dal 01/01/2007, in questo fondo?
La risposta
Sì, a partire dal gennaio 2007 potrà far confluire anche le quote di Tfr maturando nel piano pensionistico attivato presso il fondo aperto.
Fondo di categoria, cambio di settore e revocabilità della scelta
Per cortesia, vorrei sapere quanto segue:
1- Accantonando il futuro Tfr nel fondo di categoria è previsto che anche le aziende mettano una loro quota?
2- Se il lavoratore cambia in futuro azienda o addirittura settore di lavoro, quindi con un fondo di categoria diverso, è possibile riscattare il proprio capitale con relativi interessi?
3- Se in futuro il lavoratore non vuole più versare il Tfr al fondo di categoria può decidere, da quel momento in poi, di versarlo all'Inps?
4- Il rischio di eventuale andamento negativo del fondo è tutto a carico del lavoratore?
5- Il rendimento del fondo di categoria al momento del riscatto sarà tassato? Come?
La risposta
1. Sì, se il lavoratore partecipa ad una forma collettiva è previsto anche il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro.
2. In caso di cambiamento del rapporto di lavoro che dà diritto alla partecipazione a un altro fondo negoziale non si può riscattare la posizione individuale, ma la si può trasferire al nuovo fondo.
3. La decisione di versare il Tfr al fondo di categoria o a qualsiasi altra forma previdenziale è irrevocabile. Decorsi due anni dalla data di iscrizione laderente ha la facoltà di trasferire lintera posizione presso un'altra forma pensionistica.
4. Il rischio di andamenti negativi del fondo è a carico del lavoratore.
5. Il rendimento del fondo è tassato di anno in anno ad una aliquota dell11% (inferiore allaliquota ordinaria applicata ai redditi da attività finanziarie).
Tfr e fallimento dellazienda
Visto che per i dipendenti di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 50, il Tfr verrà accumulato presso l'azienda mi chiedo: nell'eventualità l'azienda fallisse, il Tfr che fine fa? Chi lo rimborsa al dipendente? Grazie.
La risposta
Nel caso di fallimento del datore di lavoro, interviene il Fondo di Garanzia istituito presso lInps per pagare il trattamento di fine rapporto nel caso di insolvenza dellimpresa. Il fondo è alimentato dal versamento obbligatorio effettuato dalle aziende.
Silenzio-assenso, fondi regionali e di categoria
Salve, sono un dipendente veneto e lavoro in azienda con più di 50 dipendenti con contratto metalmeccanico. Nel caso non dovessi manifestare alcuna volontà (silenzio-assenso), considerando che esiste un fondo regionale ed uno di categoria, cosa succede al mio Tfr?
La risposta
In caso di "silenzio" il Tfr verrà versato presso il fondo a cui aderisce il maggior numero di dipendenti dellazienda presso cui lavora. In ogni caso, sia che il lavoratore intenda partecipare o meno alla previdenza complementare si consiglia di operare una scelta esplicita (che è necessaria in caso in cui si voglia mantenere il Tfr in azienda).
Tfr e precari
La riforma verrà applicata anche ai contratti precari? Quali sono le alternative?
La risposta
La riforma della previdenza complementare che riguarda in modo particolare il Trattamento di fine rapporto non si applica ai precari perché per questi ultimi non è previsto il Tfr.
Enti locali e Tfr
Lavoro dal 1998 presso un ente locale. Mi risulta che per i dipendenti pubblici non sia ancora stato istituito un fondo previdenziale di categoria. Volevo chiedere:
1) La riforma del Tfr vale anche per i dipendenti pubblici?
2) Dove, eventualmente, verranno conferite le risorse destinate alla previdenza complementare?
La risposta
La riforma del Tfr non si applica ai dipendenti pubblici. La riforma prevede che anche questi ultimi possano utilizzare il Tfr a fini previdenziali, tuttavia, affinché questa possibilità diventi effettiva, sono necessari accordi tra lamministrazione pubblica e i rappresentanti sindacali nonché opportuni adeguamenti normativi.
Scelta tra fondi di categoria
Sono dipendente metalmeccanico. In caso di adesione a un fondo chiuso posso scegliere o sarei costretto ad aderire al fondo Cometa? Nel caso in cui sia possibile scegliere un fondo appartenente ad un'altra categoria dove si può consultare una classifica indipendente dei rendimenti storici?
La risposta
E' possibile partecipare a un fondo chiuso (o di categoria), che nasce da un contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale, solo se si appartiene alla platea di destinatari a cui il fondo si rivolge. I destinatari possono essere individuati sulla base dellappartenenza a un determinato comparto, a unimpresa (o gruppo di imprese) o a un determinato territorio. E possibile scegliere tra i fondi chiusi di cui si è destinatari. E possibile consultare le Relazioni Annuali della Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) per avere informazioni sullintero comparto e sui singoli fondi (www.covip.it).
Tfr e Inpdap
Per i dipendenti delle Aziende Speciali che versano i contributi previdenziali all'Inpdap, come verrà gestito il versamento del Tfr? Secondo Voi l'Ente pensionistico Inpdap si adeguerà alla nuova legislazione vigente?
La risposta
La riforma che entrerà in vigore il 1 Gennaio 2007 non riguarda i dipendenti pubblici. La riforma prevede che anche questi ultimi possono utilizzare il Tfr a fini previdenziali, tuttavia affinché questa possibilità diventi effettiva sono necessari accordi tra lamministrazione pubblica e i rappresentanti sindacali nonché opportuni adeguamenti normativi.
Anticipi Tfr
Buongiorno, sono dipendente di una società con più di 50 dipendenti, quindi posso scegliere di depositare il Tfr maturando presso l'Inps. Vorrei sapere se posso, in seguito, richiedere eventualmente anticipi dello stesso Tfr accantonato oppure attendere di cessare il rapporto di lavoro/pensione per averlo?
La risposta
Nel caso di accantonamento del Tfr presso lInps varranno le stesse condizioni di rendimento e di liquidazione previste per il Tfr che finora si è accumulato presso le aziende.
Silenzio-assenso, fondi e Pip
Un lavoratore assunto prima del 1993 in un'azienda dove è operativo un fondo complementare contrattuale a cui non ha mai aderito, trascorsi i sei mesi da gennaio a giugno 2007 senza esprimere nessuna opzione, automaticamente il suo Tfr viene destinato al fondo pensione contrattuale. In che misura? Il lavoratore automaticamente diventa associato al fondo e obbligato alla contribuzione stabilita dalle fonti istitutive? Nel caso in cui lo stesso lavoratore entro i sei mesi decidesse di iscriversi ad un Pip, deve destinare tutto o solo parte del Tfr? Avrebbe diritto al contributo aziendale anche se il Ccnl prevede tale contributo solo per il fondo chiuso contrattuale?
La risposta
Nel caso di "silenzio" il TFR viene integralmente destinato al fondo contrattuale. Nel caso manifesti esplicitamente la volontà di adesione al fondo contrattuale il Tfr viene destinato al fondo, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%. Quindi se il lavoratore optasse per una forma individuale (ad esempio un Pip) dovrebbe destinarvi il Tfr in misura non inferiore al 50%. Ladesione a una forma pensionistica attuata tramite il solo conferimento del Tfr non comporta lobbligo di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere di versare un contributo, oltre al Tfr, in questo caso, se gli accordi collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento del contributo da parte del datore di lavoro. Nel caso di adesione a un pip avrebbe diritto al contributo aziendale solo se lo prevede gli accordi collettivi.
Erogazione e tassazione
Mi interessa sapere, al momento della erogazione delle prestazioni , che tipo di tassazione viene applicata alle varie componenti di un fondo pensione contrattuale. In particolare come viene tassata la rendita, la parte proveniente dal Tfr, dai contributi versati dal lavoratore e dall' azienda a seconda che abbiano goduto della deduzione o meno.
La risposta
La riforma prevede che durante la fase di erogazione alla rendita sia applicata una ritenuta a titolo di imposta del 15% (tale ritenuta subisce una riduzione di 0.3 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo, senza superare il limite del 9%). Tale ritenuta si applica alla parte di rendita che deriva dalla conversione dei versamenti (contributi e Tfr) per i quali si ha avuto diritto alla deducibilità in fase di accumulazione. La parte di rendita che corrisponde ai rendimenti finanziari che si producono durante la fase di erogazione è soggetta a imposta sostitutiva del 12.5%.
Tfr, rivalutazione e liquidazione
Buongiorno ho 32 anni, e da 8 lavoro per una societa' internazionale (settore commercianti), che conta più di 50 dipendenti, non ho un fondo pensione privato. vorrei sapere con parole semplici se lasciando il Tfr maturato e quello maturando in azienda (senza destinarlo alla previdenza complementare) mi verrà liquidato in forma di capitale nella sua totalita' oppure secondo rivalutazioni ? quale sarebbe la soluzione economica piu' favorevole al mio caso? e nel caso in di morte, il Tfr spetterebbe alla mia famiglia oppure se lo terrebbe l'azienda o lo stato? ci sono opzioni di scelta in merito?
La risposta
Il TFR che viene accumulato in azienda, viene rivalutato ogni anno ad un tasso pari all'1.5% più lo 0.75 dell'inflazione. Alla cessazione del rapporto di lavoro, quanto si è accumulato più le rivalutazioni viene liquidato in forma di capitale.
In caso di decesso del lavoratore il Tfr viene liquidato agli aventi a diritto (coniuge, figli
), o in assenza di questi agli eredi.
Silenzio-assenso
Sono un dipendente iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29.04.1993 ed aderente al fondo contrattuale di categoria.
Nellipotesi in cui, nel periodo di sei mesi dal 01.01.2007, non esprimessi una scelta in merito alla destinazione del mio Tfr futuro, la quota di Tfr non destinata al predetto fondo rimane in azienda, oppure viene automaticamente trasferita al fondo al quale già aderisco?
La risposta
In caso di "silenzio" la quota restante di Tfr maturando viene versata anch'essa al fondo cui ha aderito. Se non desidera che ciò accada deve darne comunicazione esplicita al datore di lavoro entro il 30 giugno 2007.
Due fondi in un contratto nazionale
Salve, sono un lavoratore di una società chimica dell'Eni. L'accordo sindacale di Società prevede l'adesione al fondo negoziale Fondenergia, a cui ho aderito da diversi anni con versamento del 35% del Tfr. Poiché come Ccnl Chimici esiste però anche il fondo Fonchim il mio quesito è questo: nella scelta di destinare il restante 65% del maturando Tfr ad un fondo negoziale posso scegliere Fonchim invece che Fondenergia? Nel caso l'Azienda è comunque tenuta a versare la quota come avviene con Fondenergia?
La risposta
Il decreto legislativo del 5 dicembre 2005 prevede, per il lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare, la possibilità di scegliere se mantenere il residuo di Tfr maturando presso il datore di lavoro o di conferirlo (anche con modalità tacite) alla forma collettiva alla quale hanno già aderito. Il decreto non esclude la possibilità di partecipare contemporaneamente a diverse forme pensionistiche, eventualità da valutare avendo cura di considerare tutti gli aspetti coinvolti dalla decisione, tra cui i costi complessivi da sostenere.
Dimissioni e limite contributivo
Sono responsabile amministrativa di un azienda con 52 dipendenti, e ora, la domanda che tutti i miei colleghi si pongono in azienda è questa: con questo nuovo sistema, quando un dipendente si dimette e, non ha ancora raggiunto il limite contributivo di 40 anni percepisce la liquidazione, oppure questa rimane immobilizzata nei fondi o, ancor peggio allinps, fino al raggiungimento dei limiti contributivi, quindi fino alla pensione?
La risposta
Secondo il decreto legislativo 123/2005, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di avere maturato il diritto alla pensione integrativa, può
1. trasferire la posizione che ha maturato presso il fondo pensione a un'altra forma pensionistica a cui può iscriversi in ragione della nuova attività lavorativa
2. riscattare il 50% della posizione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporta inoccupazione per un periodo pari o superiore ai 12 mesi o in caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni
3. riscattare totalmente la posizione se il periodo di inoccupazione supera i 48 mesi o nei casi di invalidità permanente che comporta la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Questo vale per il Tfr che è stato accumulato presso la forma pensionistica (fondo pensione negoziale, fondo pensione aperto, forma pensionistica complementare istituita dall'Inps, polizza previdenziale individuale).
Il Tfr maturato presso l'azienda prima dell'iscrizione a una forma pensionsitica, e quello che continua ad accumularsi presso l'azienda (o l'Inps, in caso di dipendenti di aziende con più di 50 dipendenti) per volontà del lavoratore, viene liquidato in forma di capitale.
Rendimenti fondi e futuro Tfr
Sono un dipendente di 54 anni di una industria chimica che attualmente versa il 33%, con il contributo aziendale, nel Fonchim, fondo contrattuale, con un buon rendimento nel comparto stabilità. Avendo 34 anni di contributi sono indeciso se versare il futuro Tfr nel fondo suddetto o nel fondo dell'Inps con la possibilità dell'immediato recupero dall'azienda in caso di pensionamento. Credo che ci siano molti lavoratori con le mie caratteristiche che avrebbero bisogno di un consiglio.
La risposta
La scelta dipende dalle preferenze personali:
a. Il Tfr che si accumula in azienda (o presso l'Inps perché l'azienda occupa più di 50 dipendenti) viene rivalutato a un tasso annuo dell'1.5% più lo 0.75 dell'inflazione. Alla termine del rapporto di lavoro viene liquidato totalmente in forma di capitale.
b. Il Tfr che si accumula presso il fondo pensione viene investito nei mercati finanziari, che possono permettere di ottenere buoni guadagni ma anche comportare perdite. Al pensionamento, almeno la metà di quanto accumulato presso il fondo pensione deve essere convertito in rendita ( se dalla conversione del 70% del montante pensionistico la rendita non supera il 50 dell'assegno sociale,allora quanto accumulato presso il fondo pensione potrà essere interamente riscosso in forma di capitale).
Pensione integrativa individuale
Con la presente sono a richiederVi gentilmente la seguente domanda inerente il Tfr: Sono dipendente da 18 anni con una azienda metalmeccanica e da 5 anni ho attivato una pensione integrativa per conto mio.
E' possibile spostare il Tfr (nella mia pensione integrativa) che andrò a maturare invece di crearne una nuova con i metalmeccanici o spostandolo all'Inps?
La risposta
Il decreto prevede la possibilità di destinare il Tfr verso qualsiasi forma pensionistica (anche individuale) purché lo si dichiari esplicitamente entro il 30 giugno 2007, altrimenti confluirà automaticamente nella forma pensionistica collettiva di categoria.
Dichiarazione esplicita
Lavoro in un'azienda con 15 dipendenti, e se non ho capito male il Tfr rimane comunque all'azienda, ma io dovrò in ogni caso dare il mio assenso o non è necessario? E nel caso mi licenzi dopo il 01/07/2007, cosa succede al mio Tfr? Mi viene liquidato subito come succederebbe oggi oppure no? E in quale misura, cioè il pregresso già accumulato si somma al Tfr maturato dal 01.01.07?
La risposta
La riforma prevede che, se non desidera che i flussi di Tfr che matureranno confluiscano alla previdenza complementare, lo deve dichiarare esplicitamente al suo datore di lavoro. In quest'ultimo caso,i flussi di Tfr futuri continueranno ad accumularsi come è successo sinora presso il datore di lavoro, con le stessere regole di rivalutazione e liquidazione.
Tfr in azienda
Buongiorno, sono un lavoratore dipendente presso una azienda con piu' di 50 dipendenti. sono stato assunto nel 1986 quindi prima del 1993,e non ho aderito a nessun tipo di fondo negoziale, posso fare in modo che il mio Tfr rimanga in azienda? Come?
La risposta
La riforma prevede che chi non desidera che i flussi di Tfr che matureranno confluiscano alla previdenza complementare lo deve dichiarare esplicitamente al proprio datore di lavoro. In quest'ultimo caso, i flussi di Tfr futuri continueranno ad accumularsi come è successo sinora, con una differenza per i lavoratori occupati presso aziende con più di 50 dipendenti, per i quali i flussi si accumuleranno presso l'Inps*.
[* I flussi di TFR non destinati alla previdenza e che si accumulano presso lINPS seguono le stesse regole del TFR in azienda: vengono rivalutati al tasso 1.5% annuo + 0.75 dellinflazione e liquidati in forma di capitale alla cessazione del rapporto di lavoro.]
Quota Tfr da destinare alla previdenza complementare. Cosa possono fare gli occupati prima e dopo il 1993
1. Sono un dipendente di un'azienda privata del settore alimentare e partecipo al relativo fondo di categoria. Posso conferire solo una parte del Tfr (50% per esempio) e lasciare il resto in azienda?. Grazie
2. Sono un dipendente con 20 anni di contribuzione Inps già iscritto a Cometa. Destino il 40% del Tfr a Cometa. Dal 01.01.2007 potrò decidere se destinare il restante 60% all'Inps ovvero a Cometa ovvero ad altra forma di previdenza complementare?
3. Il nostro Contratto collettivo (aziendale) prevede già da alcuni anni la possibilità di aderire alla previdenza integrativa complementare, individuando un sistema di 5 distinti fondi aperti. La normativa contrattuale (pensata anni fa per le adesioni volontarie) oltre al contributo paritetico sulla retribuzione, prevede il conferimento del 50% di Tfr per gli iscritti alla obbligatoria ante 1993 e il 100% di TFR per gli iscritti alla obbligatoria post 1993.
Il mio dubbio riguarda i soggetti di prima occupazione antecedente al 1993 e oggi non iscritti alla previdenza complementare.
Allo scadere del fatidico semestre, ossia al 30/06/2007 si possono presentare queste opzioni:
- Scelgono esplicitamente di mantenere il Tfr maturando in azienda. In questo caso, se non erro, lintero Tfr maturando viene inviato al fondo Inps per lo sviluppo economico.
- Scelgono esplicitamente di conferirlo ad un fondo di previdenza complementare nella misura minima del 50% con possibilità di incrementi successivi. In questo caso, che destinazione ha la parte residua di Tfr, qualora il dipendente opti per una adesione inferiore al 100%? Immagino vada allINPS sul fondo di cui sopra.
- Rimangono silenti. In questo caso trasferiremo al fondo di previdenza complementare che raccoglie il maggior numero di adesioni il Tfr maturando. Ma quanto? Il 100% del maturando ovvero soltanto il 50% (vista la previsione contrattuale di cui alla premessa)? E in caso si tratti del 50%, immagino che la restante percentuale vada trasferita allInps.
La risposta
I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 1993 e che sono iscritti a una forma pensionistica complementare collettiva (come un fondo di categoria) versano già tutto il Tfr maturando alla forma pensionistica.
I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima il 1993 che già aderiscono a una forma collettiva versano una parte di Tfr maturando nella forma pensionistica. Con l'entrata in vigore del dlgs 253/2005 devono decidere cosa fare del Tfr maturando rimanente. In particolare, il decreto prevede due possibilità:
a. versarlo tutto nella forma pensionistica cui sono già iscritti
b. lasciarlo presso l'azienda (o l'Inps nel caso si lavori presso aziende con più di 50 dipendenti).
In particolare, per i lavoratori di prima occupazione prima del 1993:
a. già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007 in cui versano una parte di Tfr, o possono scegliere mantenere la quota residua di Tfr presso il datore di lavoro. In tal caso dovranno farlo con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita). In particolare, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo Tfr è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per il Tfr dei dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dallInps;
o possono scegliere di conferire il residuo Tfr maturando alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce (modalità esplicita) o se non esprimono alcuna scelta sul Tfr il datore di lavoro trasferisce integralmente il Tfr futuro alla forma pensionistica complementare cui sono già iscritti (modalità tacita di adesione)
b. non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007:
o possono scegliere mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro. In tal caso dovranno farlo con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita). In particolare, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo Tfr è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per il Tfr dei dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dallInps;
o scegliere di trasferire il Tfr futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi, in misura non inferiore al 50%. E necessaria la dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita)
o se non esprimono alcuna scelta sul Tfr il datore di lavoro trasferisce integralmente il Tfr futuro alla forma pensionistica complementare cui sono già iscritti (modalità tacita di adesione)
Cessazione del rapporto di lavoro
Visto che la riforma Tfr entra in vigore dal primo gennaio del 2007 vorrei chiedere cosa devo fare nel caso di licenziamento nel periodo compreso tra l1.01.07 e l1.06.07? Verra erogato il mio Tfr mantenuto in azienda oppure devo decidere di metterlo in un fondo o assicurazione? Cosa prevede il decreto in tal caso? Sono una lavoratrice straniera, cosa succede con Tfr se decido di tornare nel mio paese del origine?
La risposta
La riforma che entra in vigore dal 1 Gennaio 2007 riguarda il Tfr che maturerà a partire da quella data e non riguarda il Tfr maturato fino al 31 Dicembre 2006 presso l'azienda, che verrà liquidato totalmente al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le regole previste dal codice civile.
Per il TFR che maturerà a partire dal 1 Gennaio può
1. decidere di mantenerlo presso l'azienda e ottenerlo anch'esso in liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro (in questo caso deve dichiarare esplicitamente questa volontà al suo datore di lavoro entro il 30 Giugno 2007)
2. trasferirlo presso un fondo pensione. In questo caso, alla cessazione del rapporto di lavoro lo potrà riscattare, ma ne percepirà la metà dopo 12 mesi di inoccupazione e il restante se dopo risulta non occupato dopo 24 mesi.
Tfr, erogazione e Inps
Nel caso decida di lasciare il Tfr maturando all' azienda (che lo trasferirà all'INPS), al momento della cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, tutto il Tfr maturato mi verrà erogato dall' azienda e sarà poi quest' ultima a rivalersi sull' Inps?
La risposta
Le quote di Tfr maturando lasciate in azienda, per i dipendenti di aziende con almeno 50 dipendenti, confluiscono al "Fondo per l'erogazione del Tfr ai dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto" gestito dall'Inps. La liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro o per anticipazioni viene effettuata dal Fondo per l'erogazione del Tfr, per le quote corrispondenti ai versamenti effettuati al Fondo.
Tassazioni e Tfr
Fatto 100 il Tfr maturando negli anni a venire, quali sono le tassazioni fiscali all'atto della liquidazione nelle diverse ipotesi di:
1accantonamento presso l'Inps con liquidazione del capitale alla cessazione del rapporto.
2 accantonamento presso il fondo con liquidazione del 50% come rendita.
3 accantonamento presso il fondo con liquidazione del 50% come capitale
La risposta
1 Il montante del Tfr che viene erogato alla cessazione del rapporto di lavoro corrisponde alle quote accantonate e alle rivalutazioni annuali. Le quote annuali non sono tassate in fase di accumulo, mentre le rivalutazioni annuali sono soggette a imposta sostitutiva con aliquota dell'11%. In fase di erogazione al montante del Tfr si sottraggono la parte corrispondente alle rivalutazioni già sottoposta a tassazione. La parte corrispondente alle quote accantonate, comprensiva dei versamenti effettuati alla previdenza complementare, rappresenta la base imponibile che viene tassata in forma separata. La base imponibile viene divisa per il numero di mesi durante i quali la medesima si è accumulata, ottenendo il reddito di riferimento. A questo si applica una "aliquota media" calcolata come rapporto tra imposta calcolata sul reddito di riferimento (applicando gli scaglioni Irpef) e il reddito di riferimento medesimo. Attualmente l'aliquota Irpef più bassa è del 23%.
2 La rendita percepita durante il pensionamento è soggetta a ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari al 15%. Tale aliquota può essere ridotta fino al 6%; la riduzione è pari a 0.3 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo. La ritenuta è applicata solo alla parte di rendita che non corrisponde ai rendimenti maturati durante la fase di versamento dei contributi, né a quella che deriva dai rendimenti ottenuti sul capitale che genera la rendita medesima.
3 Il capitale erogato al pensionamento (che non può superare il 50% del montante accumulato) è soggetto a imposizione separata. La base imponibile si determina moltiplicando il capitale richiesto in forma unica per il coefficiente che esprime la proporzione della somma contributi versati (del lavoratore, datore e Tfr) per i quali si è beneficiato della deducibilità, e il montante finale. Alla base imponibile si applica la ritenuta del 15%. Tale aliquota può essere ridotta fino al 6%; la riduzione è pari a 0.3 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo.
Dipendenti statali e fondi pensione
Sono un dipendente statale (insegnante) con 31 anni di contributi versati. Mi è stato proposto, in alternativa al fondo previdenziale di categoria (Espero), di stipulare un Fip, dato il numero di anni di contribuzione, con liquidazione totale del capitale versato a scadenza ( 5 o 10 anni ). Mi chiedo se ciò sia possibile, avendo letto forse che i dipendenti statali non possono aderire a tali forme.
La risposta
La riforma della previdenza complementare non riguarda i dipendenti della pubblica amministrazione per i quali continua a trovare applicazione la normativa vigente fino al 31 dicembre 2006.
Il ministero del lavoro ha annunciato che entro due mesi intende varare le misure per estendere la riforma anche ai dipendenti pubblici.
In particolare, per il momento non trova applicazione:
1 il principio del silenzio-assenso 2 la possibilità di versare il Tfr in forme diverse da quella collettiva (fondo negoziale o adesione collettiva ai fondi aperti). Quindi, per ora, i dipendenti pubblici possono sottoscrivere piani individuali pensionistici (Pip, detti anche Fip) ma non possono farvi confluire il Tfr che, come secondo normativa previgente, può essere destinato solo alle forme pensionistiche collettive.
In particolare, con riguardo al punto 2., il regolamento del Piano Individuale Pensionistico (di cui si deve prendere visione prima della sottoscrizione) deve riportare la denominazione del piano medesimo e la dicitura "Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione" come indicato nello schema di regolamento predisposto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Piano pensionistico individuale
Se trattengo il Tfr in azienda, sottoscrivendo un piano pensionistico individuale, posso beneficiare della deducibilità fiscale fino ad un massimo di 5.135,00?
La risposta
Sì, secondo la deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare non è condizionata alla devoluzione del TFR. Quindi anche mantenendo il TFR in azienda, i contributi versati a forme pensionistiche complementare, quindi anche piani pensionistici individuali (per questi ultimi la denominazione deve contenere "Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione")
I contributi versati in un piano pensionistico individuale sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non si deve considerare il flusso di TFR conferito mentre si deve includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.
Se si è iscritti a più forme pensionistiche complementari, si deve tener conto del totale delle somme versate.
Se si inizia a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 e il versamento annuo è superiore a 5.164,57 euro, ci sono ulteriori benefici fiscali.
Rivalutazione Tfr presso l'Inps
Buongiorno, la presente per chiedere un informazione riguardante la riforma , precisamente:
- Nel caso di destinazione del Tfr all'Inps per un'azienda con più di 50 dipendenti, qual è il tasso di rivalutazione? Vale per caso quello del Tfr in azienda, ossia il 75 % del rasso di inflazione + 1, 5%?
La risposta
Nel caso di mantenimento di Tfr presso il datore di lavoro con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 il Tfr viene accumulato presso l'Inps. In questo caso, il Tfr viene accumulato, liquidato e rivalutato secondo le stesse regole che finora hanno caratterizzato il Tfr in azienda. Sicché, anche in questo caso vale la rivalutazione annua prevista per il Tfr in azienda, ossia il 75 % del tasso di inflazione + 1, 5%.
Destinazione del Tfr
Gent.ma Redazione, relativamente alla riforma Tfr in applicazione dal 01.01.2007 vi formulo il seguente quesito: Premesso che:
- sono dipendente di un'azienda con piu' di 50 dipendenti;
- sono iscritto a previdenza obbligatoria prima del 29.4.93;
- non sono iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare;
Se, per iscritto dichiaro al mio datore di lavoro di mantenere il mio Tfr maturando in azienda, che fine farà? Resterà in gestione alla mia azienda, o, dovrà essere versato dal mio datore di lavoro alle varie formule di previdenza complementare o addirittura all'Inps?
La risposta
Entro il 30 giugno deve prendere una decisione sulle sorti del suo Tfr maturando, ossia sui flussi che maturano a partire dal 1 gennaio 2007.
Se dichiara esplicitamente al suo datore di lavoro la volontà di mantenere il Tfr presso l'azienda, di fatto verrà versato presso l'Inps. In particolare, le quote di Tfr continueranno ad essere accumulate, rivalutate e liquidate secondo le stesse norme che finora hanno regolato il Tfr che si è accumulato presso l'azienda.
Già iscritto a una forma pensionistica complementare
Sono un lavoratore iscritto alla previdenza obbligatoria dopo il 1993 e sono gia iscritto a una forma pensionistica complementare (fondo di categoria delle Telecomunicazioni) versando già tutto il Tfr a tale fondo complementare. La mia domanda e' la seguente: dal 1.1.2007 che possibilita' ho? Nessuna avendo scelto in passato pur cambiando oggi le regole non posso piu modificare la mia scelta (e quindi anche tutto il Tfr dal 1.1.2007 andar nel fondo a cui ho aderito) Oppure posso scegliere se il Tfr maturando dal 1.1.2007 versarlo in altri fondi (ad esempio fondi aperti) o suddividerlo tra fondo aperti e fondo di categoria? O ancora potrei scegliere di versare il Tfr maturando dal 1.1.2007 all' Inps e poi riscuoterlo in forma di capitale ?
La risposta
Può scegliere di trasferire la sua intera posizione pensionistica presso un'altra forma di previdenza complementare: - un'altra forma pensionistica collettiva cui ha eventualmente diritto di partecipare (fondo pensione negoziale o adesione collettiva a un fondo aperto); - un fondo aperto (con adesione individuale) - una polizza individuale pensionistica. Tenendo presente che: - il diritto di trasferire volontariamente la propria posizione si acquisisce dopo un certo numero di anni di partecipazione al fondo (due anni secondo la legislazione vigente); - labbandono della forma la collettiva (cui si partecipa in quanto appartenente alle categorie di lavoratori cui è destinata) potrebbe far perdere il diritto all'eventuale contributo del datore di lavoro. - Inoltre, è vero che la riforma non esclude la possibilità di partecipare contemporaneamente a più forme di previdenza, tuttavia, nell'optare per questa soluzione si consiglia una attenta valutazione dei costi ("moltiplicati" per il numero delle forme cui si aderisce) che la stessa può comportare.
Inps e cambio azienda
Buongiorno, se una persona decidesse di lasciare i soldi in un azienda con + di 50 dipendenti e quindi andrebbero all'Inps se il dipendente si licenzia per andare a lavorare in unaltra azienda i soldi del Tfr li prenderebbe subito o quando va in pensione?
La risposta
La liquidazione del Tfr accumulato presso l'Inps ( per quei lavoratori che desiderano mantenerlo in azienda, e che sono occupati presso imprese con più di 50 dipendenti) avviene alla cessazione del rapporto di lavoro.
Cambiare fondo
Volevo chiedere se io il 1 gennaio 2007 scelgo un fondo pensione posso decidere di cambiare fondo in qualsiasi momento o sono legato da qualche vincolo?
La risposta
Secondo quanto previsto dalla riforma, il trasferimento volontario della posizione pensionistica presso un'altra forma di previdenza complementare può avvenire dopo che sono trascorsi due anni dal momento dell'iscrizione.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione a una forma pensionistica collettiva (perché ad esempio si cambia tipo di occupazione), è possibile il trasferimento della posizione pensionistica presso la nuova forma di previdenza cui si acquisisce diritto di partecipare (in virtù della nuova attività), o presso una forma pensionistica di propria scelta.
La scelta tra gennaio e giugno
Buongiorno, vi pongo un esempio:
- Sono assunto dopo il 2003
- Il mio Tfr è in azienda
- Il 5 maggio 2007 scelgo di optare per un fondo pensione di categoria
Domanda:
Cosa nè sarà del Tfr che va da gennaio 2007 a maggio 2007?
La risposta
Se lavora presso unazienda che occupa meno di 50 dipendenti, i flussi di Tfr che maturano da gennaio a maggio 2007 vanno ad incrementare il suo fondo Tfr presso lazienda (che include il Tfr maturato fino a dicembre 2006) e le verranno liquidati alla cessazione del rapporto di lavoro.
Se lavora presso unazienda che occupa più di 50 dipendenti, i flussi di Tfr che maturano da gennaio a maggio 2007 vanno ad incrementare il suo fondo Tfr che è attivato presso lInps e le verranno liquidati (unitamente al Tfr maturato presso lazienda fino a dicembre 2006) alla cessazione del rapporto di lavoro.
Cosa fare per mantenere la liquidazione
Sono una lavoratrice dipendente da 27 anni ed al termine della mia vita lavorativa vorrei percepire per intero quel che resta della mia liquidazione (avendo usufruito già di 2 anticipazioni). Cosa bisogna fare? Il nuovo accordo ci consente di prenderci in soldi contanti la nostra liquidazione? P.D.G.
La risposta
Se non è iscritta alla previdenza complementare, il TFR maturato presso lazienda fino al dicembre 2006 le verrà liquidato in forma di capitale alla cessazione del rapporto di lavoro.
Se desidera che anche i flussi di TFR che maturano dal gennaio 2007 le siano liquidati in tale forma, entro il 30 Giugno 2007 deve comunicare al suo datore di lavoro che desidera che il suo TFR continui ad accumularsi presso lazienda.
Cosa succede al collaboratore a progetto al ministero
Gent.ma Redazione, relativamente alla riforma Tfr in applicazione dal 01.01.2007 vi formulo il seguente quesito: Premesso che:
- sono dipendente di un'azienda con piu' di 50 dipendenti;
- sono iscritto a previdenza obbligatoria prima del 29.4.93;
- non sono iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare;
Se, per iscritto dichiaro al mio datore di lavoro di mantenere il mio Tfr maturando in azienda, che fine farà? Resterà in gestione alla mia azienda, o, dovrà essere versato dal mio datore di lavoro alle varie formule di previdenza complementare o addirittura all'Inps?
La risposta
L'istituto del Tfr è previsto solo per i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato o determinato); sicché la riforma (e quindi la decisione sul Tfr) dovrebbe riguardare solo queste categorie di lavoratori, e non coloro il cui rapporto di lavoro è regolato da forme contrattuali che non prevedono tale istituto (come nel caso dei contratti a progetto).
Il lavoratore dipendente che desidera mantenere il Tfr in azienda deve, entro il 30 Giugno 2007, comunicarlo esplicitamente al proprio datore di lavoro
Lavoratore di una ditta con 7 dipendenti
Buongiorno, desidererei avere informazioni in merito alla riforma del Tfr. Sono lavoratore di una ditta con 7 dipendenti e volevo sapere se la mia quota mensile della liquidazione potrò inserirla in un mio fondo pensione personale che ho in vigore con un istituto bancario e se questa riforma verrà applicata solo a ditte con un numero minimo di dipendenti prestabilito.
La risposta
La riforma permette di scegliere la forma pensionistica in cui fare confluire il Tfr; sicché, il lettore dovrebbe poter versare i flussi di Tfr maturando presso la forma che ha attivato presso la banca (dovrebbe trattarsi di un fondo pensione aperto, ex Decreto Legislativo 124/1993). Dovrà comunicare questa decisione al suo datore di lavoro entro il 30 Giugno 2007.
Altrimenti, se rimarrà "silente", il suo silenzio sarà interpretato come assenso a che il suo Tfr sia trasferito:
a. presso la forma pensionistica collettiva eventualmente prevista dallaccordo o contratto collettivo che si applica alla sua posizione lavorativa;
b. presso la forma a contributo definito istituita presso l'Inps per le categorie di lavoratori per cui non sussiste una forma pensionistica collettiva (se non esiste la forma collettiva di cui al punto a.).
33 anni e il destino del Tfr
Buongiorno, Ho 33 anni, e nei prossimi mesi devo in qualche modo "scommettere" sul mio futuro scegliendo dove destinare il mio Tfr. Attualmente lavoro in una ditta medio grande (comunque oltre i 50 dipendenti).
Nella scelta del dove destinare il Tfr mi vorrei far guidare da un solo principio vorrei infatti riavere il denaro versato durante la mia vita lavorativa quanto prima (cioè al momento del ritiro dall'attività).
Quale delle strade è migliore in quest'ottica? Da quel poco che ho potuto vedere, sembra che l'Inps sia la soluzione che fa al caso mio, ma gradirei un Vostro parere, sicuramente più competente.
La risposta
Se, come si evince dalla sua lettera, non è ancora iscritto a una forma pensionistica complementare, il suo Tfr maturato fino a dicembre 2006 le verrà liquidato in forma di capitale al momento del ritiro dall'attività.
Affinché anche il Tfr che maturerà da gennaio 2007 venga liquidato allo stesso modo, entro il 30 giugno 2007 dovrà comunicare al suo datore di lavoro che desidera mantenerlo in azienda. In questo caso, i flussi che matureranno da gennaio si accumuleranno di fatto presso l'Inps e le verranno liquidati con le stesse condizioni del Tfr maturato fino a dicembre 2006.
Contratto a termine e Tfr
Cosa succede per chi ha un contratto a termine? Sarà possibile per loro fare la scelta o per loro la destinazione del Tfr è già decisa? E cosa succede se si cambia datore di lavoro? Grazie
La risposta
La riforma riguarda tutti i lavoratori dipendenti, anche quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Il cambiamento del tipo di occupazione che comporta la perdita dei requisiti di partecipazione a una forma pensionistica collettiva, giustifica il trasferimento della propria posizione presso un'altra forma pensionistica cui si ha diritto di partecipare in ragione della nuova occupazione, o presso una forma pensionistica di propria scelta.
Integrare il Tfr e deduzioni
E' possibile integrare la quota del Tfr versata all'eventuale fondo Inps o fondo categoria, con versamenti annuali da parte del lavoratore. Inoltre, quali saranno le imposte sia sui versamenti annuali che sul capitale al momento della pensione.
Spettabile redazione buongiorno,
l'importo del Tfr che si è deciso di accantonare in una P.I.P. o Fondo pensione si può dedurre integralmente dal reddito?
La risposta
Il conferimento del Tfr, in forma esplicita o tacita, comporta ladesione a una forma pensionistica. Il lavoratore può decidere di versare ulteriori contributi. In particolare, se si aderisce a fondi pensione istituiti con accordi collettivi e si decide di versare ulteriori contributi oltre il Tfr, questi devono essere almeno pari alla misura minima prevista dagli accordi collettivi.
I contributi versati al fondo sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non si deve considerare il flusso di Tfr conferito mentre si deve includere il contributo eventualmente versato dal datore di lavoro. I rendimenti dei contributi investiti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota dell11%. Durante la fase di erogazione:
- La rendita percepita è soggetta a ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari al 15%.
- Il capitale erogato al pensionamento (che non può superare il 50% del montante accumulato) è soggetto a imposizione separata, con ritenuta del 15%.
Reversibilità della scelta e liquidazione
Sono un lavoratore dipendente e ho iniziato il mio lavoro nel 1987. La mia domanda è: se lascio il Tfr nella azienda, automaticamente verrano assorbiti dall'Inps per opere publiche. Ma se io decidessi dopo 2 anni di investire il mio Tfr in un fondo pensione posso chiedere indietro all'Inps i miei soldi per cambiare il mio piano, o li devo lasciare cadere tutto una volta deciso all'Inps?
La risposta
Può decidere in qualunque momento di aderire a una forma pensionistica. I flussi di Tfr che maturano dal momento delladesione in poi confluiranno alla forma pensionistica.
Lo stock maturato prima delladesione che si è accumulato in azienda fino al dicembre 2006 più quello che si accumula presso lInps da gennaio 2007 fino alleventuale adesione, non confluisce alla forma pensionistica ma viene liquidato in ununica soluzione al momento di cessazione del rapporto di lavoro.
Immobilità del Tfr maturato
Buongiorno, avevo una domanda da fare a cui nessuno ha saputo rispondere. Io sono iscritto al fondo Cometa da circa 4 anni, verso tutto il Tfr in questo fondo, però il Tfr antecedente a questa data è rimasto in azienda. A questo punto con la nuova legge, la parte di Tfr antecedente alla mia iscrizione al fondo che fine farà? Resta in azienda o verrà versata al fondo? O posso scegliere io se lasciarlo ancora all'azienda o versarlo tutto al fondo?
La risposta
Il Tfr maturato prima delliscrizione al fondo rimane in azienda e le verrà liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro. Non è possibile il trasferimento del medesimo al fondo.
La scelta tra gennaio e giugno
Vorrei sottoporvi delle domande riguardo il Tfr e i metalmeccanici: nel mio caso:
-lavoro, come informatico, in un' azienda di servizi tecnici (che ha piu' di 50 dipendenti), dal novembre 1992 .
-Il mio contratto di lavoro fa parte dei metalmeccanici ed è a tempo indeterminato.
Vorrei sapere: se entro giugno 2007 manifesto il silenzio sulla scelta di destinazione del Tfr:
- A quale fondo colletivo andranno le mie quote Tfr dal 2007 in poi?
- Oltre al nome del fondo colletivo mi può indicare un sito (o dei documenti) dove possa leggere attentamente tutte le condizioni imposte da questo fondo collettivo (infatti al momento non so come si chiama questo fondo e dove possa leggere tutte le condizioni...).
La risposta
In caso di silenzio le quote di Tfr che matureranno da luglio 2007 verranno versate al fondo di categoria previsto per coloro cui si applica il suo contratto di lavoro (nel suo caso dovrebbe essere il fondo Cometa). Può trovare indicazioni sul funzionamento del fondo COMETA al sito : http://www.cometafondo.it/.
Il Tfr nel fondo Inps
Buon giorno io sono dipendente di una ditta con + di 49 dipendenti e nessuno mi ha ancora informato come procedere con il mio Tfr. Così sto cercando di arrangiami prendendo informazioni un pò dapertutto. La notizia più brutta che ho sentito è che il Tfr maturato andrà all'Inps. Ma è vero tutto questo?
La risposta
La riforma che è entrata in vigore dal 1 Gennaio 2007 riguarda il Tfr che maturerà a partire da questa data, ma non riguarda il Tfr maturato fino al 31 Dicembre 2006 presso l'azienda. Questultimo verrà liquidato totalmente al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro secondo le regole previste dal codice civile. Per il Tfr che maturerà a partire dal 1 Gennaio 2007 può:
1. decidere di mantenerlo presso l'azienda e ottenerlo anch'esso in liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro (in questo caso deve dichiarare esplicitamente questa volontà al suo datore di lavoro entro il 30 Giugno 2007). Se lavora presso unazienda che occupa più di 50 dipendenti, i flussi di Tfr che maturano da gennaio a maggio 2007 si accumuleranno presso un fondo attivato presso lInps e le verranno liquidati (unitamente al Tfr maturato presso lazienda fino a dicembre 2006) alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. trasferirlo presso un fondo pensione:
a. con modalità esplicita: dando comunicazione esplicita della forma pensionistica da lei prescelta entro il 30 Giugno 2007
b. con modalità tacita: se, entro il 30 Giugno 2007, non esprime esplicitamente alcuna volontà contraria, il Tfr si accumulerà
Aderire a Cometa e quali percentuali
Sono un lavoratore dipendente del settore metalmeccanico (impresa con più di 50 dipendenti) ho inziato a lavorare nel 1986 versando contributi all'Inps regolarmente e continuativamente. Attualmente non ho aderito a nessuna forma pensionistica integrativa;volevo sapere se potevo aderire e in che misura al fondo di categoria (Cometa) e se potevo eventualmente frazionare il Tfr tra fondo di categoria e fondo Inps (?) in quali percentuali.La risposta
Se entro il 30 giugno 2007 non esprime alcuna volontà, il suo Tfr verrà versato integralmente al fondo Cometa a partire dal 01/07/07.
Alternativamente, può aderire al fondo Cometa con il versamento del 40% del Tfr (misura che laccordo istitutivo del fondo Cometa prevede per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993). In questo caso, entro il 30/06/2007 deve compilare il modulo TFR1 che dovrà esserle messo a disposizione dal suo datore di lavoro.
In entrambi i casi, oltre al versamento del Tfr può effettuare un proprio contributo, che le dà diritto ad un ulteriore contributo versato dal datore di lavoro.
Comunicazione esplicita o tacita?
a) Io lavoro in Telecom dal 2 luglio del 1992.
b) Nel 1996 ho aderito al fondo Telemaco previsto per i dipendenti delle telecomunicazioni.
c) In occasione del passaggio in un consorzio Pirelli (cessione di ramo d'azienda anno 2003) ho riscattato tutta la mia posizione dal fondo Telemaco senza aderire al fondo previsto dal nuovo contratto gomma-plastica (Fondogommaplastica).
d) Oggi continuo a lavorare in Pirelli ( quindi più di 50 dipendenti ) e vorrei dirottare il mio Tfr verso l' INPS matenendo quindi lo stesso regime di quando era ina azienda (anticipazione per acquisto prima casa, ecc..... )
Cosa devo fare? E' necessario una scelta esplicita complilando un modulo da inviare all' azienda oppure non devo fare nulla?
La risposta
Affinché il suo Tfr continui ad accumularsi secondo lo stesso regime di quando era in azienda (secondo lart. 2120 del codice civile), deve darne comunicazione al suo datore di lavoro entro il 30 giugno 2007 attraverso la compilazione del modulo TFR1 che dovrà esserle messo a disposizione dal datore di lavoro medesimo.
Iscrizione alla previdenza obbligatoria. Prima o dopo del 1993?
Vorrei sapere cosa significa esattamente essere iscriitti ad un ente di previdenza obbligatoria da prima del 29 aprile 1993. La mia prima data di assunzione ed il conseguente versamento di contributi (in questo caso all'Inps) risale al 1989. Lavoro attualmente in un'azienda dal giugno 2001 ho pertanto precepito già la liquidazione del Tfr dal datore di lavoro precedente. In quale casistica rientro? Avere i contributi versati da prima del 1993 significa che non bisogna essere mai stati liquidati? Posso decidere di versare solo il 50% del mio futuro Tfr ad un fondo ed il restante 50% lasciarlo in azienda, ovvero al fondo Inps in caso di numero di dipendenti superiore a 50?La risposta
La data di iscrizione alla previdenza obbligatoria può essere approssimata con la data di inizio della prima occupazione. Quindi, anche nel suo caso si applicano le norme previste per gli iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993.
Per quanto riguarda le novità introdotte dalla riforma,
- se entro il 30 giugno 2007 non esprime alcuna volontà, il suo Tfr andrà integralmente a una forma pensionistica complementare: quella collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi per la sua categoria, o alla forma di previdenza complementare istituita presso lInps.
- se desidera partecipare alla previdenza complementare con una quota minore di Tfr, deve darne comunicazione al suo datore di lavoro attraverso la compilazione del modulo TFR1, col quale sceglierà la forma pensionistica e la misura del versamento.
In particolare, nel caso scelga di partecipare alla fondo pensione collettivo previsto dal contratto collettivo che si applica al suo rapporto di lavoro la misura del versamento del Tfr è fissata dal regolamento del fondo. In caso di altra forma pensionistica la misura minima del versamento del Tfr è pari al 50%.
Liquidazione o rendita?
Se destinerò il mio Tfr all'Inps, alla fine della mia vita lavorativa avrò la possibilità di ritirare il capitale o le rendite come per le assicurazioni private?
La risposta
Nel caso in cui si opti per laccumulazione del Tfr presso lInps secondo le stesse regole del Tfr che matura in azienda, le quote di Tfr confluiscono nel Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allart. 2120 del codice civile. La liquidazione del medesimo avverrà alla cessazione del rapporto di lavoro in forma di capitale. Diverso è il caso delle quote di Tfr dei lavoratori silenti per i quali non è prevista una forma di previdenza complementare collettiva: in questo caso le loro quote di Tfr confluiscono nel fondo di previdenza complementare Inps (Fondinps) e verranno erogate al pensionamento secondo le regole previste per le pensioni integrative (ossia, con conversione in rendita di almeno la metà del montante finale).
Cessazione rapporto di lavoro e erogazione Inps
Sono un lavoratore di una azienda con più di 50 lavoratori, ho 34 anni di servizio già compiuti e intendo lasciare in azienda e, quindi, al fondo gestito dall'Inps, il maturando Tfr a partire da gennaio 2007. Vi chiedo: all'atto del della cessazione del rapporto di lavoro il "Fondo per l'erogazione del Tfr ai dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto" gestito dall'Inps liquiderà l'intero Tfr o solamente quello maturato da gennaio 2007 ?
La risposta
Alla cessazione del rapporto di lavoro lInps liquiderà il Tfr maturato dal gennaio 2007 nel Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allart. 2120 del codice civile; la liquidazione del Tfr maturato fino al dicembre 2006 spetta al datore di lavoro.
Residuo Tfr da maturare al fondo
Sono iscritta al Fondo Cometa e fino al 31/12/06 vi versavo il 40% del mio Tfr.
Vorrei versare anche il rimanente ma nel modulo per la scelta del Tfr (sezione 2) c'è scritto che potrò versarlo "...a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente". Sono quindi obbligata a consegnare il modulo alla mia azienda entro il 31/01/07 per versare tutto il Tfr a Cometa dal 01/01/07? Se non lo consegno entro quella data ma aspetto il 30/06/07 dove va il 60% del mio Tfr dal 01/01/07 al 30/06/07?
La risposta
Se non consegna il modulo le viene applicata la regola della cosiddetta adesione tacita e anche il Tfr residuo (60%) verrà destinato al fondo a cui è iscritta a partire dal 01/07/07. Se consegna il modulo prima del 30/06/07, il Tfr residuo verrà destinato al fondo a decorrere dal periodo di paga in corso alla data in cui effettua la dichiarazione.
Fino a tale data, il Tfr residuo continua ad accumularsi presso il suo datore di lavoro,se si tratta di unazienda con meno di 50 dipendenti; se lavora per unazienda con più di 50 dipendenti il residuo delle quote di Tfr che maturano dal 01/01/07 fino alla data di dichiarazione indicata sul modulo si accumulano presso lInps.
Già iscritto al fondo pensione, quale scelta?
Lavoro dal 1997 nel farmaceutico (con contratto nazionale lavoratori chimici), ho aderito a Fonchim nel 1997 con una quota del 3,5%. Cosa succede adesso? Posso scegliere? O il mio Tfr va tutto nel Fonchim? Alla fine dell'attività lavorativa il capitale maturato nel fondo (Fonchim) verrà dato come capitale o come rendita?
La risposta
Poiché già partecipa ad una forma pensionistica di tipo complementare versando parte del Tfr, la scelta riguarda le quote di Tfr residuo. Se entro il 30 giugno 2007 non manifesterà alcuna scelta il Tfr residuo verrà automaticamente destinato al fondo pensione cui già partecipa.
Altrimenti,entro il 30 giugno 2007, può manifestare la sua scelta in modo esplicito optando tra:
1.mantenere il residuo del Tfr presso lazienda (o presso il Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del Tfr di cui allarticolo 2120 del codice civile).
2. scegliere esplicitamente di conferire anche il Tfr residuo al fondo pensione cui già partecipa.
Per esprimere la sua scelta dovrà compilare e consegnare al suo datore di lavoro, entro il termine sopra indicato, , il modulo TFR1 sezione 2 (che dovrà esserle messo a disposizione da parte del suo datore di lavoro medesimo).
Al pensionamento, almeno il 50% di quanto accumulato presso il fondo pensione deve essere convertito in rendita.
Il ritiro del capitale e lassegno sociale
Ho 26 anni di iscrizione all'inps, appena iniziata la riforma ho aderito alla forma complementare su un fondo negoziale. Destinando il Tfr alla stessa forma previdenziale, al momento della pensione, se l'accontanamento non dovesse generare un vitalizio"adeguato" potrò ritirare tutto il capitale? Sul sito di ministero ho trovato che "Liscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: interamente in rendita, mediante lerogazione della pensione complementare parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita. Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, limporto della pensione complementare sia inferiore alla metà dellassegno sociale Inps (attualmente pari a Euro 381,72 mensili), liscritto può scegliere di ricevere lintera prestazione in capitale." E cosi? E se è così la norma vale per tutti i tipi di fondi negoziali?
La risposta
La legge in vigore stabilisce che quanto maturato presso il fondo possa essere erogato in forma di capitale se il vitalizio, risultante dalla conversione in rendita di almeno il 70 % di tale montante, è inferiore al 50% dellassegno sociale (che attualmente è pari a 381.72 mensili). Questa regola vale per quanto matura presso qualsiasi forma di previdenza complementare (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, polizze individuali di previdenza).
Trasferimento da un fondo chiuso
Sono iscritta a Fonchim da quando è stata creato. Cosa succederebbe se io decidessi di chiudere la mia posizione in Fonchim e di spostare tutto compreso i prossimi Tfr in una forma pensionistica privata? Quale è la tassazione che verrà applicata al capitale accumulato? E' vero che le forme pensionistiche private vengono tassate di più rispetto a quella applicata negli attuali fondi comuni (tipo Fonchim, appunto)? E' vero che se decido di lasciare il Tfr alla mia azienda questo non verrà rivalutato come succede adesso?
La risposta
Il trasferimento del montate pensionistico maturato presso un forma di previdenza complementare (collettiva o individuale) non è soggetto a tassazione. Sono tassate solo le prestazioni (anticipazioni o riscossioni che avvengono durante la fase di accumulo, e erogazione della rendita o del capitale al pensionamento). La partecipazione alle forme di previdenza complementare collettive (ossia fondi pensione negoziali e adesioni collettive ai fondi aperti) e a quelle individuali (adesioni individuali ai fondi aperti e polizze individuali di previdenza) è soggetta alle medesime modalità di tassazione. Il Tfr che viene mantenuto in azienda continua ad accumularsi secondo le medesime regole (anche di rivalutazione) previste dallart. 2120 del codice civile.
Iscrizione alla previdenza obbligatoria prima del 1993
Vorrei sapere cosa si intende quando si parla di: iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva/antecedente al 28/04/1993 / 29/04/1993 Nel modulo TFR di domanda vengono riportate diverse sezioni di compilazione. Quindi vorrei sapere il significato di quella previdenza obbligatoria per capire dove compilare.
La risposta
Per data di iscrizione alla previdenza obbligatoria si intende la data di inizio del versamento di contributi al sistema pensionistico obbligatorio, che dovrebbe coincidere con la data di assunzione della prima occupazione.
Destinazioni diverse del Tfr e richiesta anticipi
Lavoro da 18 anni presso una multimazionale, da 8 anni ho aderito al fondo Cometa dove verso il 40% del mio Tfr. Vorrei optare per il versamento del restante 60% all'Inps. Nel caso in cui debba chiedere l'anticipo della liquidazione ad esempio per acquisto prima casa, dato che la somma sarebbe divisa in 3 settori diversi, posso richiedere l'anticipo a tutti e tre o posso chiederlo ad uno solo?
La risposta
E possibile richiedere lanticipazione sia su quanto maturato presso il fondo pensione sia sul Tfr maturato in azienda. Le due richieste vengono soddisfatte in modo indipendente. Invece, la liquidazione dellanticipazione sul Tfr maturato in azienda e presso lInps viene effettuata, sulla base di ununica domanda, dallInps per la parte corrispondente ai versamenti di Tfr fatti al fondo gestito presso lInps medesimo, e dallazienda per la parte restante.
Il fondo chiuso e le diverse linee di investimento
Salve sono un giovane lavoratore metalmeccanico e vorrei iscrivermi al fondo di categoria Cometa. Ho visto che il fondo ha 4 linee di investimento piu o meno speculative. Se mi iscrivo al fondo scegliendo una linea di investimento (es. reddito), un domani posso cambiare allinterno del fondo la linea di investimenti ? E quali sono i vincoli ?
La risposta
La scelta del comparto di investimento viene effettuata in modo del tutto autonomo dal partecipante con la possibilità di cambiare, successivamente, il profilo di gestione (comparto), ma non è possibile partecipare a diversi comparti contemporaneamente. La modifica del comparto scelto avviene tramite la procedura di switch. Lo switch può essere effettuato in una delle quattro distinte occasioni nel corso dellanno (dette finestre), purchè sia soddisfatto il vincolo minimo di permanenza nel comparto (12 mesi). Può trovare informazioni più dettagliate circa le modalità di esercizio dellopzione di switch sul regolamento del multicomparto di Cometa sul sito del fondo E in particolare alla sezione: Domande e risposte
Iscritto o non iscritto alla previdenza obbligatoria?
Ho avuto il mio primo contratto nel 1991 (formazione lavoro) con iscrizione previdenza Inps. Successivamente sono seguiti altri inquadramenti, dal contratto alla collaborazione coordinata e continuativa, ma non per giornali. Questo fino al 2000, quando ho avuto il contratto da praticante giornalista. Come funziona in questi casi? Innanzi tutto, sono da considerare iscritto prima o dopo la data del 28 aprile 1993?
La risposta
Dal momento che il suo contratto di formazione lavoro con relativa iscrizione allInps risale al 1991, allora lei può considerarsi iscritto prima del 28/04/93.
Contratto a tempo determinato
Sono stato assunto con contratto a tempo determinato il 04/09/2006 e il rapporto cessa il 30 giugno 2007. Che iter devo attuare per ottenere il riscatto del Tfr maturato il 30/06/07.
La risposta
Affinché il Tfr le sia liquidato al momento della cessazione del suo attuale rapporto di lavoro è necessario che compili il modulo TFR1 indicando la volontà di non destinare il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare. In tal modo, il Tfr - continuerà ad accumularsi presso il suo datore di lavoro (qualora lei lavori in unazienda che occupa meno di 50 addetti)
oppure
- si accumulerà presso il Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allart. 2120 del codice civile gestito dallInps (se lavora in azienda con oltre 50 addetti).
Anticipi
Lavoro in una azienda con piu' di 50 dipendenti ed alcuni anni fa ho richiesto il 100% del Tfr per l'acquisto della prima casa. Con l'anticipo del Tfr ho richiesto anche la liquidazione annuale - per i successivi 10 anni - del Tfr maturato anno su anno.
Ad oggi, l'azienda mi sta liquidando la terza annualità di Tfr. L'interrogativo è il seguente: nel caso in cui scelga la via dei Fondi piuttosto che all'Inps, la liquidazione annuale del TFR per i restanti anni, continua o si annulla ? C'è la possibilità di continuare a percepire la liquidazione ogni anno del Tfr per i restanti anni?
La risposta
La legge 297/82 sul trattamento di fine rapporto stabilisce che il lavoratore possa richiedere una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta per determinati motivi, tra cui lacquisto della prima casa. Il suo caso sia per quanto riguarda lanticipo del 100% sia per la liquidazione annuale ricade nella possibilità offerta dalla stessa legge di condizioni di miglior favore [ ] previste dai contratti collettivi o da patti individuali. Inoltre, secondo il decreto interministeriale del 30/01/2007 attuativo della Legge Finanziaria che disciplina il funzionamento del Fondo Tesoreria, lobbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento [ ] ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di Tfr . Per riassumere, se la liquidazione annuale del Tfr di cui lei beneficia è regolata da un contratto collettivo nazionale e qualora lei optasse esplicitamente per il trasferimento del suo Tfr presso il fondo della Tesoreria gestito dallInps, allora lei potrebbe continuare a ricevere il Tfr annualmente per i rimanenti sette anni.
Trasferibilità posizione fondo negoziale
Se un dipendente che ha aderito al fondo complementare di categoria della sua azienda dovesse cambiare lavoro e la nuova azienda ha un diverso fondo collettivo, il soggetto può chiedere il trasferimento della sua pregressa posizione sul nuovo fondo? Può continuare a mantenerla aperta sul vecchio fondo? Viceversa se la nuova azienda non può vantare un fondo contrattuale collettivo che scelta può fare il dipendente?
La risposta
Laderente che perde i requisiti di partecipazione a un fondo negoziale (per effetto, per esempio, del cambiamento dellattività lavorativa):
1. Può trasferire la propria posizione pensionistica presso il nuovo fondo cui ha diritto di partecipare in relazione alla nuova attività, o in mancanza, trasferirla presso una forma pensionistica di sua scelta.
2. Può mantenere la posizione pensionistica presso il vecchio fondo anche in assenza di contribuzione
Liquidazione e rendita previdenza integrativa
Sono stato assunto il 09/01/2006. Nel caso decida di lasciare il Tfr maturando all'azienda con più di 50 dipendenti (che lo trasferirà all'Inps), al momento della cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, tutto il Tfr maturato potrà essermi liquidato al 100% oppure una quota parte mi verrà corrisposta come pensione integrativa?
La risposta
Nel caso in cui si opti per il mantenimento del Tfr in azienda e questa ha più di 50 dipendenti laccumulazione del Tfr avviene di fatto presso lInps (nel Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allart. 2120 del codice civile) secondo le stesse regole di accumulazione, rivalutazione e liquidazione previste per il Tfr che matura in azienda. Alla cessazione del rapporto di lavoro le quote di Tfr accantonate (e rivalutate al tasso annuo pari al 1.5% più il 75% dellinflazione annuale) verranno liquidate integralmente in forma di capitale.
Rendita vitalizia in caso di decesso
Scegliendo di aderire al fondo Telemaco, posto che, non appena andrò in pensione, mi verrà liquidato il 50% del Tfr maturato, il restante 50% dovrà essere erogato in forma di rendita vitalizia. Una volta in pensione, cosa accade alla rendita vitalizia in caso di decesso? La rendita vitalizia e' reversibile e/o riscattabile da parte degli eredi? Cosa prevede la normativa vigente? Relativamente alle domande rivoltevi, vi prego volermi indicare dove trovare i riferimenti normativi.
La risposta
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 252/2005, laderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dellimporto complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dellassegno sociale (allart, 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335) laderente può optare per la liquidazione in capitale dellintera posizione maturata. Per lerogazione della rendita i fondi stipulano appositi contratti con una o più imprese di assicurazione (allart. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
A migliore tutela degli aderenti, le convenzioni per lerogazione delle rendite che i fondi stipulano con le compagnie di assicurazione possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, lerogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. Pertanto, la tipologia di rendita cui si accede al pensionamento dipende dalle condizioni che il fondo a stipulato con la compagnia di assicurazione.
Dieci anni alla pensione
Sono un dipendente metalmeccanico che a luglio 2007 matura 30 anni di servizio ho 49 anni in giugno di quest'anno). Sono incerto se destinare il mio Tfr dei prossimi 10 anni a un fondo chiuso di categoria o lasciarlo in azienda. Mi mancano 10 anni alla pensione, è vero che se aderisco a un fondo chiuso posso ritirare alla fine del periodo lavorativo tutto il capitale versato e non solamente il 50%? Inoltre, il capitale ritirato in un'unica soluzione è soggetto allo stesso trattamento fiscale di quello ritirato sotto forma di rendita?
La risposta
La possibilità di ritirare, al pensionamento, tutto il capitale non direttamente legata al numero anni di partecipazione, ma allimporto della rendita conseguibile. In particolare, secondo quanto previsto dal D.lgs. 252/2005, laderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dellimporto complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dellassegno sociale (allart. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335), laderente può optare per la liquidazione in capitale dellintera posizione maturata.
Per lerogazione delle rendite i fondi stipulano specifici contratti con una o più imprese di assicurazione.
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita sono tassate nella misura del 15%, che si riduce se il numero di anni di partecipazione è superiore a 15 (la riduzione è pari 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo). La misura massima di tale riduzione è pari al 6. In ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica laliquota del 9%.
Quanto a cosa convenga fare, la questione è delicata. La convenienza dipende dalla carriera individuale e su questa incidono diversi fattori. Largomento viene affrontato per esteso nei seguenti articoli scritti sul sito www.lavoce.info: 1. Tfr o fondi pensione: una scelta di convenienza
2. Quanto è necessario il secondo pilastro
Anticipazioni e calcolo rendite e capitale
Se decido di aderire alla pensione complementare, nel caso in cui pochi mesi prima di andare in pensione chiedo di usufruire dell'anticipazione del 30% , al momento di andare in pensione se decido di riscattare il limite massimo del 50% in forma di capitale e l'altro 50% in forma di rendita si terrà conto della mia anticipazione o il calcolo verrà effettuato sul montante al netto dell'anticipazione già richiesta?
Es. montante accumulato 100.000 euro al momento della pensione ma già richiesti pochi mesi prima il 30% di anticipazione senza alcuna motivazione specifica pari a 30.000 euro. Chiedendo il 50% in forma capitale e il restante 50% in forma di rendita al momento della pensione mi spetteranno all'incirca 20.000 euro di capitale o 35.000 euro.
La risposta
La normativa vigente prevede che almeno il 50% della prestazione pensionistica erogata una forma complementare sia in forma di rendita e che fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato può essere ottenuto in forma di capitale. Nel computo dellimporto complessivo erogabile in forma di capitale devono essere detratte le somme che sono state erogate a titolo di anticipazione e che non sono state reintegrate.
Con riferimento allesempio indicato, laderente può ottenere in forma di capitale il 50% dellintero ammontare accumulato presso il fondo pensione (50.000€ su 100.000€). Durante la fase di accumulazione ha già fruito di parte della prestazione in forma di capitale (30.000€ richiesti in anticipazione). Al pensionamento, se nel frattempo non ha provveduto al reintegro la propria posizione per un ammontare equivalente, può ottenere in forma di capitale 20.000€.
Uscire dal fondo negoziale è possibile?
Lavoro dal 2000 presso un azienda con più di 50 dipendenti con contratto metalmeccanico. Sono iscritta al Fondo Cometa dal 2002, e quindi verso il 100% del mio TFR a tale fondo. Volevo sapere se c'era la possibilità di non investire più il mio TFR a tale fondo ed investirlo totalmente alla mia azienda, che poi a suo volta lo affiderà all'INPS.
La risposta
La decisione di aderire al fondo è una scelta irrevocabile. In costanza del rapporto di lavoro laderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dellobbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Tfr maturando al Fondo. E possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
Cooperativa e previdenza complementare
Sono un lavoratore alle dipendenze di una cooperativa, sono praticamente socio lavoratore autista per una ditta di logistica e trasporto, nella busta paga mi vengono pagate ferie, trasferte e il Tfr mi viene accantonato. Come socio di cooperativa ma comunque autotrasportatore a tutti gli effetti ho diritto a versare il mio tfr presso un fondo previsto dal contratto collettivo? Se sì, quale e come devo comportarmi?
La risposta
Per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro è previsto il Fondo Cooperlavoro . Può ottenere informazioni più dettagliate sul fondo al sito. Lo statuto del fondo specifica che Per soci lavoratori sintendono i soci con rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Per cooperative di lavoro sintendono, ai sensi dellart. 1 comma 1 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Il Fondo Arco e le quote residue del Tfr
Sono un dipendente dal 1989 e dal 1997 sono iscritto presso un fondo pensionistico nominato ARCO, come devo comportarmi? Il mio fondo Tfr restante attualmente in azienda andrà a finire presso questo fondo? In quale caso?
La risposta
Se entro il 30 giugno 2007 non si esprime in senso contrario, attraverso la compilazione del modulo TFR1 alla sezione 2, il TFR residuo si accumulerà presso il fondo cui è iscritto.
Imposte Tfr in azienda
Volevo chiedere delucidazioni riguardo la tassazione del tfr nel caso esso venga lasciato in azienda (Fondo Inps). Riassumendo se non ho capito male esiste un reddito di riferimento che è dato dal montante lordo del tfr diviso per il numero degli anni in cui si è maturato il Tfr per 12.La cifra che esce è il reddito di riferimento che determina l'aliquota,ovvero si calcola l'aliquota media degli ultimi 5 anni con la quale sarebbe tassata questa cifra e si applica al montante tfr lordo. La domanda è questa: Visto che lo stipendio viene tassato per scaglioni ovvero :
I primi 8mila euro sono no tax dopodiché la parte eccedente viene cosi tassata da 8mila a 15mila il 23%
da 15mila a 28mila il 27%
da 28mila a 55mila il 38%
Anche il Tfr subisce lo stesso trattamento oppure ad esempio se il reddito di riferimento è pari a 30mila euro si tassa tutto il tfr lordo maturato con l'aliquota Irpef del 38% ?
La risposta
Limposizione del montante del Tfr avviene in forma separata. Sul reddito di riferimento, calcolato come montante del Tfr (al netto di redditi già sottoposti a imposizione sostitutiva) diviso il numero di anni in cui è maturato per 12, si calcola limposta applicando gli scaglioni IRE. Dal rapporto di questa imposta e lo stesso reddito di riferimento si ottiene laliquota media che verrà applicata al reddito di riferimento per ottenere limposta definitiva.
Da tempo determinato a indeterminato, quando scegliere?
Sono un lavoratore di un'azienda privata con più di 50 dipendenti. Attualmente ho un contratto a tempo determinato in scadenza il 31/03/2007. Dopo tale contratto l'azienda mi assumerà a tempo indeterminato. Vorrei sapere quando devo effettuare la scelta per la destinazione del Tfr. In particolare:
1) devo scegliere prima della scadenza dell'attuale contratto o posso scegliere dopo?
2)Nel caso possa scegliere la destinazione del Tfr nell'ambito del contratto che sarà stipulato dalla data 01/04/2007, quale destinazione avrà il mio Tfr relativamente al periodo 01/01/2007 - 31/03/2007?
3) E' possibile scegliere di lasciare in azienda il Tfr relativo al periodo 01/01/2007 - 31/03/2007 e destinare ad un fondo pensione il Tfr del contratto con decorrenza 01/04/2007?
La risposta
La scelta deve in ogni caso essere effettuata entro il 30 Giugno 2007. Il Tfr è accumulato presso lInps nel Fondo per lerogazione ai dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, secondo le stesse regole previste per il Tfr in azienda.
Se si decide di destinare il Tfr a un fondo pensione prima del 30 giugno 2007, le quote di Tfr inizieranno ad accumularsi presso il fondo a partire dal 1 Luglio 2007, anche con riferimento a quelle relative al periodo compreso tra la data di scelta e il 30 Giugno 2007.
I tempi della liquidazione
A proposito di Tfr vorrei sapere: se scelgo di lasciare il Tfr all'azienda, nella quale sono stato assunto prima del 01 gennaio 2007, quando mi licenzierò da questa azienda mi verrà liquidato subito il Tfr o dovrò aspettare la pensione?
La risposta
Affinché il suo Tfr continui ad accumularsi presso lazienda dovrà, entro il 30 giugno 2007, compilare e consegnare al suo datore di lavoro il modulo TFR1. Se opterà in tal senso, alla cessazione del rapporto di lavoro, il suo TFR le verrà liquidato interamente in forma di capitale.
Si può scegliere il fondo aperto in caso di settore con fondo negoziale?
Lavoro in un'azienda di 10 dipendenti ed ho un'anzianità contributiva di 25 anni. Il contratto applicato dall'azienda per cui lavoro prevede un fondo di categoria. Vorrei sapere se, nonostante tutto, posso optare per un fondo aperto.
La risposta
E' possibile aderire a un fondo diverso rispetto quello previsto dal proprio contratto collettivo. Entro il 30 giugno deve manifestare la sua scelta compilando i moduli per la "Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto TFR1 o TFR2 a seconda che si è stati assunti entro, o dopo, il 31 dicembre 2006; se non manifesterà una scelta esplicita i flussi del suo Tfr affluiranno nel fondo di categoria.
Rendita fissa o rivalutata?
Nel caso dovessi decidere di destinare il mio Tfr nel Fondo Fonte, quando andrò in pensione la rendita che percepirò mensilmente dal fondo sarà rivalutata o percepirò sempre la stessa cifra tutti i mesi? Grazie.
La risposta
Le condizioni di erogazione della rendita al pensionamento dipendono dal tipo di convenzione che il fondo stipula con una o più compagnie di assicurazione per l'erogazione della rendita medesima. Sulla base di tale convenzione, quando i partecipanti raggiungono il pensionamento, il montante pensionistico maturato a loro favore viene trasferito, per contratto, alla compagnia assicurativa e viene convertito nella rendita erogata durante il pensionamento. Le condizioni di trasformazione del montante pensionistico in rendita dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.
Tfr maturato e scelta
Sono un lavoratore dipendente in una ditta con meno di 50 dipendenti. Ho un contratto indeterminato dal 01/2005. Vorrei sapere qualcosa che fine fa il Tfr maturato nei due anni antecedenti al 01/2007. Mi verra' dato o ho la possibilita' di scegliere?
La risposta
Il TFR maturato fino al 31/12/2006 continua a rimanere presso l'azienda e a rivalutarsi secondo le regole previste dal codice civile (tasso di rivalutazione fissato al 1.5% annuale più lo 0.75% dell'inflazione) fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Alla cessazione del rapporto di lavoro viene erogato in forma di capitale. Entro il 30/06/2007 deve decidere la destinazione dei flussi di Tfr. Se entro il 30 giugno 2007 non esprimerà una volontà diversa (tramite la compilazione di uno dei moduli per la Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto TFR1 o TFR2), i flussi di Tfr che matureranno a partire dal 01/07/2007 si accumuleranno presso la forma pensionistica collettiva di cui è destinatario sulla base del suo contratto di lavoro. Se non vi è nessun fondo collettivo di cui è destinatario i flussi di Tfr verranno accumulati presso il fondo di previdenza residuale istituito presso l'Inps (diverso dal fondo per l'erogazione ai dipendenti del settore privato delle quote di Tfr, previsto per coloro sono dipendenti di aziende con più di 50 dipendenti e che decidono di lasciare il Tfr in azienda).
Fondo negoziale, obbligatorio o no?
Sono una lavoratrice di una azienda con meno di 50 dipendenti del settore metalmeccanico assunta prima del 1993, ho i seguenti dubbi: 1 - Se decido di aderire ad un fondo negoziale sono obbligata a scegliere il Fondo Cometa (metalmeccanico) o esistono altri fondi?
2 - Come funziona il contributo integrativo versato dal datore di lavoro? Quali sono i vantaggi e perché il contributo del datore di lavoro si può avere solo nel caso di adesione ad un fondo di categoria e non nel caso di adesione ad un fondo "aperto" (banche assicurazioni ecc) ?
3 - Lasciando il Tfr in azienda, nel caso di fallimento di quest'ultima (meno di 50 dipendenti) chi paga il Tfr?
La risposta
1 - I fondi pensione negoziali sono istituiti per singola azienda o per gruppi di aziende (fondi aziendali o di gruppo), per categorie di lavoratori o comparto di riferimento (fondi di categoria o comparto) o anche per raggruppamenti territoriali (fondi territoriali). La possibilità di aderire a più fondi negoziali dipende dal fatto che vi siano contemporaneamente più accordi di diverso livello che stabiliscono ciascuno listituzione di un fondo di cui si è destinatari.
2 - Il fondochiuso o negoziale può essere istituito attraverso un contratto collettivo nazionale, un accordo o un regolamento aziendale, oppure tramite accordo tra lavoratori promosso da organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria. Le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro di comune accordo stabiliscono che qualora il lavoratore vi aderisca, il datore di è tenuto a versare un contributo nel fondo pensione che hanno istituito.
L'accordo che istituisce il fondo può stabilire che il datore di lavoro sia tenuto a versare il sopracitato contributo anche in forme pensionistiche diverse (anche fondi aperti o polizze previdenziali) cui il lavoratore aderisce.
3 - E' attivo il fondo garanzia presso l'nps, alimentato dal una quota versata dalle imprese, che provvede all'erogazione del TFR nel caso di fallimento del datore di lavoro.
50 dipendenti, sopra o sotto?
La nostra azienda oscilla ha un numero di dipendenti che oscilla intorno ai 50 dipendenti, come si fa esattamente il calcolo del numero al 31.12.06 per capire se il Tfr rimane in azienda o va allInps? Ad esempio, come viene calcolato un dipendente che nel 2006 è rimasto in azienda solo una settimana?
La risposta
Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 si prende come riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nellanno 2006. Per le aziende che iniziano lattività dopo il 2006 si considera la media annuale dei lavoratori in forza nellanno solare di inizio dellattività. Nel conteggio si considerano tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia di lavoro e dellorario di lavoro.
Senza fondo negoziale, dove trovare le informazioni?
Sono un dipendente presso uno studio di architettura dal 2002 e da Aprile 2004 sono stato messo in regola con contratto a tempo inderminato (solo 2 dipendenti). Anche io ora mi ritrovo a scegliere cosa fare del mio Tfr futuro, dall'informativa che mi ha inviato la società che si occupa delle nostre bustepaga, non risulta ad oggi aperto un fondo per il mio settore.
La mia scelta per il momento è quella di non lasciare i soldi in azienda, ma a questo punto non so bene dove far versare il mio Tfr, se in un fondo aperto chiuso o in una polizza assicurativa.
Vi chiedo gentilmente un consiglio e un aiuto su quale sia la scelta migliore e soprattutto dove trovo questi fondi? In banca dal mio assicuratore o dove altro e in quali casi cè il contributo aggiuntivo del datore di lavoro?
La risposta
Le alternative sono l'adesione a un fondo aperto o la sottoscrizione di una polizza previdenziale. Per la scelta, il consiglio è di fare un'attenta analisi della struttura dei costi che la partecipazione dei diversi strumenti comporta, nonché delle possibilità di investimento delle risorse che si possono realizzare tramite i diversi strumenti. E previsto un contributo dal datore di lavoro solo nel caso in cui laccordo che istituisce il fondo stabilisce che il datore di lavoro sia tenuto a versare il contributo anche in forme pensionistiche diverse (anche fondi aperti o polizze previdenziali) cui il lavoratore aderisce.
Garanzie Fondi e Tfr nei Pip
Le forme di previdenza complementare per versamenti del Tfr, sia dei fondi chiusi che aperti, garantiscono anche il capitale versato oltre ad una rendita o a seconda della scelta che viene fatta?
La risposta
Bisogna fare una distinzione tra: A) la garanzia di restituzione del capitale che può essere associata a un comparto di investimento messo a disposizione dalle forme di previdenza complementare e B) la restituzione del capitale, o meglio lerogazione in forma di capitale, intesa come modalità di erogazione delle prestazioni parzialmente alternativa alla rendita.
A) Nel caso di garanzia di restituzione del capitale che è associata a un comparto di investimento messo a disposizione dalle forme di previdenza complementare bisogna notare che i contributi (compresi i flussi di Tfr) destinati alle forme di previdenza complementare vengono investite sui mercati finanziari. I fondi possono mettere a disposizione uno o più comparti di investimento. I diversi comparti si differenziano per il diverso mix di strumenti finanziari (titoli di stato a breve termine, titoli di stato a lungo termine e obbligazioni, azioni), e quindi si differenziano per il diverso grado di rischio ad essi associato. Quando ci sono più comparti di investimento il lavoratore aderente deve scegliere come investire i propri versamenti (e quindi il comparto) secondo la sua attitudine rispetto il rischio. I fondi possono prevedere comparti che consentono di garantire rendimenti comparabili con il Tfr. Inoltre, è previsto che le forme pensionistiche complementari provvedano, nel caso di conferimento tacito del Tf (Tfr versato ai fondi pensione secondo il principio di silenzio assenso) che tali somme siano investite nel comparto a contenuto più prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del Tfr.
B) Nel caso della restituzione del capitale, intesa come modalità di erogazione delle prestazioni questa è da intendersi alternativa alla rendita solo in misura parziale. Infatti, al pensionamento almeno il 50% di quello che è maturato presso il fondo pensione deve essere convertito in rendita: è possibile ottenere in forma di capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato.
E possibile ottenere in forma di capitale il 100% di quanto maturato, solo se la rendita che si ottiene dalla conversione del 70% di tale ammontare è inferiore al 50% dellassegno sociale
Il Tfr nei PIP ?
Confermate che nei Pip o Fip non può essere versato il Tfr? La scorsa settimana è stata proposta la sottoscrizione di un Pip da una compagnia di assicurazione ritenuta seria, per versamento dei contributi Tfr. E possibile?
La risposta
Dal gennaio 2007 il Tfr può essere versato anche nelle forme di previdenza individuali (caso di adesione individuale a un fondo aperto e di sottoscrizione di una polizza previdenziale individuale). Per quanto riguarda le polizze bisogna fare attenzione a che si tratti effettivamente di strumenti di previdenza complementare, istituite ai sensi dellart. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 (nel regolamento di tali strumenti deve essere contenuta la loro denominazione deve contenere lindicazione Piano individuale pensionistico di tipo-assicurativo-fondo pensione.
Bisogna notare che, mentre il versamento del Tfr a un fondo pensione collettivo dà anche diritto al contributo versato dal datore di lavoro, ciò non è necessariamente vero nel caso di versamento del Tfr a una forma individuale.
Quali spese di gestione fondi chiusi?
Le spese di gestione dei fondi di categoria sono: quota iscrizione+ percentuale x gestione annua+ percentuale sul montante finale. Oppure dovrebbe esserci una percentuale unica annua sul montante (quota eventuale iscrizione a parte)?
La risposta
Liscrizione ai fondi può comportare:
a) Spese per iscrizione
b) Spese di gestione
c) Spese collegate allesercizio di prerogative individuali (es. trasferimento, riscatto ecc)
d) Spese relative allerogazione della rendita
e) Eventuali spese relative alleventuale erogazione di prestazioni assicurative accessorie
Tassazione prestazioni Pip
Le prestazioni in fase di erogazione ( sia sotto forma di capitale che di rendita) dei Pip se derivano da accantonamento dalla sola quota Tfr sono soggette a tassazione? Come avviene la tassazione, invece se derivano sia da accantonamento Tfr che da versamenti volontari?
La risposta
Le prestazioni pensionistiche (erogate in forma di capitale e rendita) vengono tassate solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).
Alla parte imponibile delle prestazioni è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. Questa modalità di tassazione è favorevole rispetto a quella ordinaria e anche rispetto a quella applicata al Tfr lasciato in azienda. (Il Tfr lasciato in azienda è al momento dellerogazione con lapplicazione dellaliquota media di tassazione del lavoratore (quindi, secondo le aliquote IRE attuali, laliquota applicata al Tfr lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%).
Iscritta prima o dopo del 29 aprile 1993?
Posso considerarmi iscritta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 con la mia seguente posizione sul libretto del lavoro:
Data assunzione: 04/11/92 - Data licenziamento: 30/04/93 (Contratto a tempo determinato) e la successiva assunzione (interinale) con data 21/06/99. Il mio dubbio è emerso per il lasso di tempo che è trascorso tra i due contratti e quindi non continuativo. Sono attualmente assunta a tempo indeterminato dal 06.05.02.
La risposta
Sì, essendo stata iscritta a una forma di previdenza obbligatoria entro il 04/11/1992.
Le quote del Tfr ai fondi
Sono assunto dal 1987 presso un'azienda con più di 50 dipendenti. In base al modulo del ministero, mi sembra di capire che nella sez. 3 io possa scegliere di destinare anche solo una percentuale del Tfr, e non tutto. Nella mia azienda però mi dicono che non posso e che devo scegliere se destinare tutto al fondo o tutto in azienda.
E' corretto?
La risposta
La normativa stabilisce che può destinare il Tfr alla forma pensionistica complementare prescelta nella misura prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (opzione prevista nella sezione 3) o, laddove non vi sia tale previsione (nel caso della sezione 4), in misura non inferiore al 50%.
Se il lavoratore già aderisce a una forma di previdenza complementare in cui non versa il Tfr, la scelta è limitata al mantenimento del Tfr secondo il regime di cui allarticolo 2120 del codice civile o allintegrale conferimento dello stesso alla forma pensionistica complementare cui abbiano già aderito.
Un altro fondo
Sono un lavoratore dipendente assunto dal1985 in una grossa multinazionale del settore alimentare e aderisco da un paio d'anni al fondo chiuso di categoria (ALIFOND) a cui verso un 2% del mio Tfr. Posso scegliere di versare il mio rimanente Tfr a un altro fondo pensionistico?
La risposta
Il lavoratore assunto prima del 28.04.1993 iscritto alla previdenza complementare a cui versa parte del Tfr non può versare il Tfr residuo in una forma pensionistica diversa da quella collettiva cui partecipa. Il Tfr residuo
- può essere versato nella forma collettiva a cui il lavoratore è iscritto - può continuare a essere accumulato secondo le norme previste dallart. 2120 del codice civile (in azienda - se questa occupa meno di 50 dipendenti, ovvero nel fondo Inps per lerogazione del Tfr ai lavoratori dipendenti del settore privato, se lazienda presso cui lavora ha più di 50 addetti)
Cambio azienda e possibilità riscatto Tfr
Attualmente lavoro per una società con meno di 50 dipendenti, perciò ho la facoltà di decidere se mantenere il Tfr in azienda o aderire ad un fondo di previdenza complementare. Supponiamo decida la seconda strada, mi chiedo, qualora cambiassi posto di lavoro presso una società che non aderisca al medesimo fondo scelto in precedenza, sono obbligato a trasferire nel nuovo fondo l'intera somma accumulata oppure ho la facoltà di riscattare tutto quanto tornando a disporre del denaro contante?
La risposta
La normativa vigente prevede che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione a un fondo pensione, il lavoratore possa:
1. Trasferire la posizione presso altra forma pensionistica complementare a cui il lavoratore può accedere in relazione alla nuova attività
2. Riscattare parzialmente (50%) la posizione maturata nel caso in cui la cessazione dellattività lavorativa comporta linoccupazione per almeno 12 mesi o in caso di procedure di mobilità , cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria
3. riscattare totalmente la posizione maturata nel caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
In questi casi, sulle somme percepite a titolo di riscatto è operata una ritenuta di imposta con aliquota del 15 per cento ridotta, se il lavoratore è iscritto da almeno 15 anni, di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo (la riduzione non può superare i 6 punti percentuali).
Le forme pensionistiche complementare possono prevedere che la facoltà di riscatto della posizione possa essere esercitata in casi diversi da quelli sopra indicati. Tuttavia, in questo caso, sulle somme percepite a titolo di riscatto è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23%.
Decesso
Cosa avviene se una persona decede una volta raggiunta la pensione o anche prima ancora? Il Tfr maturato viene lasciato all'Inps o viene liquidato alla moglie o agli eredi legittimi come avviene oggi?
La risposta
Il Tfr che viene accumulato nel fondo istituito presso lInps per lerogazione del Tfr ai lavoratori dipendenti del settore privato viene erogato come il Tfr che si è accumulato presso lazienda, quindi liquidato alla moglie o agli eredi legittimi come avviene oggi nel caso di decesso del titolare del Tfr.
Quando si lascia limpresa
Lavoro in un'azienda di telecomunicazioni con più di 50 dipendenti e vorrei porvi due domande:
- Lasciando il Tfr in azienda, quindi all'Inps, nel momento in cui finisce il rapporto di lavoro, cosa succede? Oltre al Tfr maturato fino ad oggi, mi verrà dato in un'unica soluzione anche il resto del Tfr che maturerò da oggi in poi o questo andrà ad integrare la mia pensione?
- Posso decidere di aderire ad un fondo pensione solo con una percentuale del mio Tfr, lasciando il resto in azienda?
La risposta
Tfr accumulato presso lInps nel fondo per lerogazione del Tfr ai dipendenti del settore privato (aziende con più di 50 dipendenti)
Alla cessazione del rapporto di lavoro il Tfr accumulato presso questo fondo viene erogato in ununica soluzione come il Tfr accumulato presso lazienda.
Versamento del Tfr al fondo pensione. Se il lavoratore è iscritto alla previdenza obbligatoria da prima del 29.04.1993 e al 31 dicembre 2006 non versava il Tfr a una forma di previdenza complementare può aderire a una forma pensionistica complementare versando una percentuale del Tfr.
Nel caso di partecipazione al fondo pensione collettivo di cui il lavoratore è destinatario, la misura del versamento del Tfr è quella fissata dagli accordi collettivi.
Se il lavoratore partecipa ad una forma pensionistica diversa dal fondo pensione collettivo il versamento deve essere almeno pari al 50% della quota di Tfr.
Nel caso di lavoratore è iscritto alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28.04.1993 il conferimento del Tfr alla previdenza complementare riguarda il 100% dei flussi di Tfr maturando.
Impresa con più 50 dipendenti. Tfr in azienda. Si può riscuotere?
Avrei bisogno di uninformazione che non mi è stata chiarita dal mio datore di lavoro.
Sono unimpiegata che lavora presso unagenzia di lavoro dal novembre del 2005.
Lazienda è composta da più di 50 dipendenti. Posso comunque lasciare il Tfr in azienda e riscuoterlo alla fine del rapporto lavorativo? (Questo è quanto effettivamente mi è stato detto anche se, dalle mie conoscenze risulta che nel momento in cui si è in più di 50 dipendenti, il Tfr va all'Inps.)
Potete chiarirmi questo dubbio?
La risposta
I lavoratori che decidono di non destinare i flussi di Tfr alla previdenza complementare lo devono dichiarare esplicitamente, entro il 30.06.2007, compilando lapposito modulo (Modulo TFR1 per lavoratori assunti entro il 31.12.2006; o Modulo TFR2 per lavoratori assunti dopo il 31.12.2006). In questo caso, il Tfr continua a essere regolato secondo le previsioni dellart. 2120 del codice civile, con una differenza:
a. Per i dipendenti di aziende con meno di 50 addetti continua ad accumularsi in azienda
b. per i lavoratori dipendenti di aziende con più di 50 addetti il Tfr si accumula presso il fondo per lerogazione del Trattamento di Fine Rapporto ai lavoratori dipendenti del settore privato istituito presso lInps.
In entrambi i casi le regole di accumulazione, rivalutazione e liquidazione sono le medesime. Sicché, anche nel caso b. la liquidazione avviene in forma di capitale alla cessazione del rapporto di lavoro.
Quale modulo compilare?
Sono un dipendente di una azienda privata con meno di 50 dipendenti. lavoro da marzo 1993 anche se in quest'ultima azienda sono stata assunta nel 2003. Vorrei lasciare il mio Tfr in azienda così come è stato fino ad oggi non aderendo a nessun tipo di fondo sia privato che pubblico. Mi trovo nel dubbio se barrare la sezione 3 oppure 4 del Tfr1 modulo che mi e' stato consegnato dal datore di lavoro. Posso avere un aiuto per effettuare la mia scelta correttamente?
La risposta
Per stabilire se compilare la sezione 3 oppure la sezione 4 del modulo TFR1 deve verificare se al suo rapporto di lavoro si applichino contratti o accordi collettivi che prevedono la possibilità di conferire il Tfr (ossia se esiste è un Fondo Pensione Negoziale chiuso oppure una Adesione collettiva a un Fondo Aperto previsti per il lavoratori appartenenti alla sua categoria).
Se esiste un fondo pensione negoziale chiuso (o un accordo di adesione collettiva a un fondo aperto) a cui ha diritto di partecipare deve compilare la sezione 3. Se non esiste un fondo pensione negoziale chiuso (o un accordo di adesione collettiva a un fondo aperto) a cui ha diritto di partecipare deve compilare la sezione 4.
Cosa succede al Tfr allInps?
Ho letto che una volta affidato il Tfr all'Inps non sarà più' possibile spostarlo. E' davvero così?
La risposta
Il flussi di Tfr che si accumulano nel il Fondo per lerogazione del Trattamento di Fine Rapporto ai lavoratori dipendenti del settore privato istituito presso lInps vengono erogati alla cessazione del rapporto di lavoro. Supponiamo che A) il lavoratore adesso opti per laccumulo nel fondo istituito presso lInps dei flussi di Tfr che maturano e che
B) il lavoratore in futuro cambi idea e scelga di aderire alla previdenza complementare (i flussi di Tfr che maturano dal momento delladesione in poi si accumulano presso la forma di previdenza complementare prescelta)
Allora, il lavoratore è titolare di tre stock di Tfr maturati a suo favore:
1. il Tfr che fino a questo momento si è accumulato in azienda (che sarà erogato alla cessazione del rapporto di lavoro, art. 2120 del codice civile)
2. il Tfr che da questo momento si accumula presso lInps (che sarà erogato alla cessazione del rapporto di lavoro, art. 2120 del codice civile)
3. il Tfr che dal momento delladesione alla previdenza complementare si accumula presso la forma di previdenza prescelta (che sarà erogato secondo le norme previste per la pensione complementare).
Tfr e tempo determinato
Ho 48 anni e ho lavorato per circa 26 anni a tempo indeterminato con varie aziende, ma da 4 anni lavoro con unazienda a tempo determinato, in poche parole al 3 rinnovo mi fanno stare a casa per 1 mese o anche 2, e poi mi riassumono, visto che a fine dicembre del 2007 mi scade il contratto quale opportunità ho per il mio Tfr?
La risposta
I lavoratori a tempo determinato hanno le stesse possibilità, in merito alla previdenza complementare, previste per i lavoratori a tempo indeterminato.
La scelta e i tempi
Lavoro dal 2002 in una ditta (settore legno) con meno di 50 dipendenti. Il mio Tfr resterà in azienda, ma quello che volevo chiedervi è se si può decidere anche successivamente se aderire a una forma pensionistica integrativa oppure no. Se si, cosa consigliate Voi?
La risposta
Sì, se si opta ora per il mantenimento del Tfr in azienda (per i lavoratori di aziende con meno di 50 dipendenti) o presso il Fondo di erogazione del Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato istituito presso lInps (per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti) in futuro si può decidere di aderire a una forma pensionistica.
Glossario della Previdenza Complementare
Albo (delle forme pensionistiche complementari): Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP cui le forme pensionistiche complementari devono obbligatoriamente essere iscritte per esercitare lattività.
Anticipazione: Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare alcune esigenze delliscritto (acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie e altre esigenze).
Assegno sociale: Pensione, pari a Euro 381,72 mensili, che spetta a chi ha almeno 65 anni di età ed è privo di reddito o con redditi inferiori ai limiti legali.
Autorizzazione (allesercizio dellattività delle forme pensionistiche complementari): Provvedimento con il quale la COVIP, dopo aver verificato lesistenza dei requisiti previsti dalla legge, consente lesercizio dellattività alle forme pensionistiche complementari.
Banca depositaria: Banca munita di apposita autorizzazione della Banca dItalia presso la quale sono depositate le risorse dei fondi pensione.
Benchmark: Parametro di riferimento per valutare la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare.
Capitalizzazione (sistema a): Sistema tecnico finanziario in base al quale lammontare accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica.
Commissione di gestione: costo finalizzato a remunerare il gestore finanziario della forma pensionistica complementare.
Comunicazione periodica agli iscritti: Documento che la forma pensionistica complementare invia con cadenza periodica (almeno annuale) ad ogni iscritto al fine di fornire informazioni sullandamento della gestione complessiva e sullammontare della posizione individuale.
Conferimento (del TFR): Versamento del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare mediante manifestazione di volontà esplicita o tacita (v. silenzio assenso).
Contribuzione: Versamento alle forme pensionistiche complementari di somme a carico delliscritto e, per i lavoratori dipendenti, anche a carico del datore di lavoro nonché di quota parte o dellintero TFR.
Contribuzione definita: Meccanismo di funzionamento delle forme pensionistiche complementari secondo il quale limporto dei contributi è predeterminato dalliscritto. Tale meccanismo, unito al principio della capitalizzazione delle forme pensionistiche complementari, determina che limporto della prestazione varia in relazione ai contributi versati e allandamento della gestione. E il sistema che deve essere applicato ai lavoratori dipendenti nuovi iscritti. Si differenzia dallo schema a prestazione definita.
COVIP: Autorità pubblica istituita con lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.
Deducibilità: Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari diminuiscono limponibile fiscale.
Destinatari: Categoria di lavoratori individuati in base allappartenenza ad un comparto produttivo o ad una azienda o gruppo di aziende cui la forma pensionistica complementare si rivolge.
Fondo pensione aperto: Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo allinterno della società istitutrice finalizzato esclusivamente allerogazione di prestazioni previdenziali.
Fondo pensione negoziale: Forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali diretta a soggetti individuati in base dellappartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma).
Fondo pensione preesistente: Forma pensionistica complementare di tipo negoziale già istituita alla data del 15 novembre 1992.
Fonti istitutive: Atti e soggetti che possono istituire le forme pensionistiche complementari (es. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra soci lavoratori di cooperative, regioni, banche, compagnie di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare), che prevedono listituzione di fondi pensione negoziali, aperti o lattuazione di forme pensionistiche individuali.
Forme pensionistiche complementari: Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo.
Forma pensionistica individuale: Forma di previdenza complementare che si attua mediante ladesione, su base individuale, ad un fondo pensione aperto oppure mediante contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.
Gestione delle risorse: Investimento dei contributi versati alla forma pensionistica complementare (attraverso gestori specializzati) secondo determinate regole fissate dallordinamento.
Iscritti: Aderenti alle forme pensionistiche complementari. Sono vecchi iscritti coloro che si erano iscritti ad una forma pensionistica complementare entro il 28 aprile 1993; sono nuovi iscritti gli aderenti ad una forma pensionistica complementare dal 29 aprile 1993 in poi.
Liquidazione in capitale: Prestazione corrisposta in unica soluzione dalla forma pensionistica complementare alla maturazione dei requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato, salvo eccezioni (V. anche Prestazioni).
Monocomparto: riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono ununica linea o comparto dinvestimento.
Montante finale: Ammontare della posizione individuale accumulata al momento del pensionamento da convertire in rendita.
Multicomparto: riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono varie linee o comparti dinvestimento, con diversi profili di rischio.
Nota informativa: documento che la forma pensionistica complementare è tenuta a predisporre per la raccolta delle adesioni, contenente le informazioni necessarie a consentire una scelta consapevole del lavoratore.
Portabilità: possibilità di trasferire la posizione individuale da una forma pensionistica complementare ad unaltra decorsi due anni dalla iscrizione.
Posizione individuale: Importo determinato sulla base dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione, accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale.
Premorienza: Decesso delliscritto prima del pensionamento, che dà luogo alla liquidazione della posizione individuale in favore degli eredi delliscritto o degli altri beneficiari designati dallo stesso.
Prestazione: Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza delliscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dellassegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.
Prestazione definita (sistema a): Meccanismo di funzionamento di alcune forme pensionistiche complementari preesistenti secondo il quale lammontare della prestazione è prefissato in funzione di determinati parametri e non risulta strettamente collegato allammontare dei contributi versati. Tale sistema può essere applicato, tra i lavoratori dipendenti, solo ai vecchi iscritti.
Previdenza complementare: Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per lerogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Regolamento: documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo sottoposto allapprovazione della COVIP.
Rendimento: Risultato che deriva dalla gestione delle risorse.
Rendita: Prestazione periodica corrisposta alliscritto alla maturazione dei requisiti fissati per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui ammontare dipende dal montante finale (v. anche Prestazioni).
Requisiti di onorabilità e professionalità: Requisiti di integrità morale e di esperienza professionale previsti dalle norme che devono essere posseduti dai componenti gli organi di amministrazione e controllo e dal responsabile delle forme pensionistiche complementari.
Riscatto totale: Restituzione dellintero importo accumulato nel caso di invalidità permanente o di cessazione dellattività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.
Riscatto parziale: Restituzione parziale nella misura del 50 per cento della posizione individuale nel caso di cessazione dellattività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Service amministrativo: Soggetto che fornisce ai fondi pensione il servizio di gestione delle attività amministrative.
Silenzio-assenso: Manifestazione tacita della volontà di aderire ad una forma pensionistica complementare mediante conferimento del TFR maturando. Statuto: Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione negoziali sottoposto allapprovazione della COVIP.
Tasso di sostituzione: Rapporto fra la prima pensione e lultima retribuzione, indica limporto della pensione in percentuale dellultima retribuzione percepita.
Trasferimento (della posizione individuale): Possibilità di trasferire lintero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisisti di partecipazione) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica (v. Portabilità). Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dellanzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza.
Trattamento di fine rapporto (TFR): Somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con lapplicazione di un tasso costituito dall1,5% in misura fissa e dal 75% dellaumento dellindice dei prezzi al consumo Istat.
COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Mefop sviluppo mercato fondi pensione
Consob Commissione Nazionale per le società e la borsa
Isvap Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
Abi Associazione bancaria Italiana
Ania Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici
Assogestione Associazione del risparmio gestito
Assoprevidenza Associazione italiana per la previdenza complementare
Inpdap Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
Inps La previdenza complementare e il trattamento di fine rapporto
Ilsole24ore.com - Speciale previdenza complementare
La Repubblica.it - Speciale TFR
Kataweb.it - TFR, è ora di scegliere