Gli
incentivi previsti dalla nuova legge 488
Contributo in conto
capitale al 50% e finanziamento agevolato al 25% dell'investimento ammissibile:
sono le misure massime, e sono riferite alla Calabria, previste per
le piccole e per le medie imprese, dal decreto
interministeriale che attua la riforma degli incentivi alle
attivita' produttive, la "nuova 488". Per le grandi imprese, e sempre
per la Calabria, le quote sono rispettivamente del 44,4 e del 22,2 per
cento. Le misure delle agevolazioni sono contenute nell'allegato numero
3 al decreto, che complessivamente e' composto di 16 articoli.
Per le altre regioni del Mezzogiorno le quote sono inferiori. Basilicata,
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna vedono le misure cosi' ripartite:
alle piccole e medie imprese 41% per il contributo in conto capitale,
20,5% per il finanziamento agevolato; alle grandi imprese 31,2% e 15,6%.
Nella tabella che segue (allegato 3 del decreto interministeriale Economia-Attivita'
produttive) sono riportate le misure del contributo in conto capitale
e del finanziamento agevolato espresse in percentuale dell'investimento
ammissibile.
|
Misure
del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato
espresse in percentuale dell'investimento ammissibile
|
|
Territori
|
Piccole
Industrie
|
Medie
Industrie
|
Grandi
Industrie
|
|
Contributo
conto
capitale
|
Finanz.
Agevolato
|
Contributo
conto
capitale
|
Finanz.
Agevolato
|
Contributo
conto
capitale
|
Finanz.
Agevolato
|
|
obiettivo
1 deroga 87.3.a
|
Calabria
|
50
|
25
|
50
|
25
|
44,4
|
22,2
|
| Basilicata,
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna |
41
|
20,5
|
41
|
20,5
|
31,2
|
15,6
|
|
Molise
in deroga 87.3.c
|
26,7
|
15
|
26,7
|
15
|
17,7
|
15
|
|
Abruzzo
in deroga 87.3.c
|
24,4
|
15
|
24,4
|
15
|
17,7
|
15
|
|
Comuni
centro/nord in deroga 87.3.c
|
13,7
|
15
|
11,1
|
15
|
7,1
|
15
|
|
Comuni
centro/nord obiettivo 2 e sostegno transitorio, Abruzzo obiettivo
2 e Molise sostegno transitorio a titolo dell’obiettivo 1
|
10
|
15
|
4,2
|
15
|
-
|
-
|
Durata
massima 15 anni, minima 6
Il decreto stabilisce (articolo 1) i soggetti beneficiari e le attivita'
ammissibili, nonche' le agevolazioni che possono essere concese (articolo
2). Eccone i passi salienti: «Ai fini della concessione delle agevolazioni,
deve sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato,
di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato, destinato
alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili e non inferiore
al 15% degli stessi, concesso dalle banche concessionarie (...). Il
rapporto massimo tra il contributo in conto capitale e il finanziamento
con capitale di credito, composto dal finanziamento agevolato e dal
corrispondente finanziamento bancario ordinario, e' pari a 1 (...).
L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione
del programma di investimenti non deve essere inferiore al 25% degli
investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi
di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico,
ivi compreso il predetto finanziamento bancario ordinario. Il finanziamento
agevolato ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo
contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso
un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata
del programma di investimenti. Il rimborso del finanziamento agevolato
avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti
posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli
interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
Il tasso agevolato da applicare al finanziamento e' pari allo 0,50%
annuo. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari
alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione
e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.123 e vigente alla data di stipula del
contratto di finanziamento, e quelli da corrispondere al predetto tasso
agevolato».
L'articolo 3 disciplina i programmi di investimento ammissibili, quello
successivo le spese ammissibili. L'articolo 5 si occupa delle convenzioni
tra ministero delle Attivita' produttive e banche concessionarie che
dovranno svolgere «gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria
delle domande di agevolazione». Con decreto del ministro delle Attivita'
produttive sono ripartite annualmente tra le Regioni le risorse disponibili
(articolo 6). Il provvedimento detta poi (articolo 7) le regole per
la presentazione delle domande di agevolazione, le procedure e termini
per l'istruttoria (articolo 8) e per la concessione delle agevolazioni
(articolo 9). In proposito e' previsto che le domande per le quali non
e' disposta la concessione provvisoria a causa delle disponibilita'
finanziarie inferiori alle richieste complessive, possono essere inserite,
invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo.
Il programma di investimenti agevolato (modalita' di erogazione, articolo
10) «deve essere ultimato entro 48 mesi dalla data del relativo decreto
di concessione». L'articolo 11 stabilisce i casi in cui le agevolazioni
sono revocate: ad esempio, quando non vengano osservati nei confronti
dei lavoratori dipendenti le norme sul contratto e i contratti collettivi
di lavoro, oppure «vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi
forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le
immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione
e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data
di entrata in funzione dell'impianto».
Modalita' semplificate per le imprese artigiane
Per quel che riguarda le graduatorie, il provvedimento stabilisce che
il ministero delle Attivita' produttive pubblica «una graduatoria ordinaria
per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti
complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro per i settori
industria e turismo, e fino a 20 milioni di euro per il settore commercio.
Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna
di tali graduatorie e' riservata ai programmi ammissibili promossi dalle
piccole e medie imprese; una graduatoria speciale per ciascuna regione,
riferita ai programmi relativi ad un'area o a piu' settori di attivita'
eventualmente individuati come prioritari dalla regione tra quelli ammissibili
e comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 25 milioni
di euro per i settori industria e turismo, e fino a 20 milioni di euro
per il settore commercio una quota non inferiore al 70% delle risorse
disponibili per ciascuna di tali graduatorie e' riservata ai programmi
ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese. Ai fini della formazione
delle graduatorie speciali ciascuna regione puo' individuare piu' di
un settore di attivita' o piu' aree territoriali ritenuti prioritari,
queste ultime costituite dall'intero territorio ammissibile di comuni
la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile
della regione, e destina alla relativa graduatoria non piu' del 50%
delle proprie risorse disponibili (...)». Il ministero pubblica inoltre
«due graduatorie multiregionali, una per le iniziative ubicate nelle
aree del Mezzogiorno e l'altra per quelle ubicate nelle aree del Centro-Nord,
riguardanti i programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili
superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e relative
ai soli settori industria e turismo».
La disciplina sulla documentazione di spesa che le aziende devono presentare
per ottenere i contributi e' stabilita all'articolo 12 del decreto,
mentre il punto successivo e' dedicato alla concessione definitiva delle
agevolazioni. Controlli e ispezioni sono possibili "in ogni fase e stadio
del procedimento" (articolo 14). Le modalita' semplificate per l'accesso
alle agevolazioni delle imprese artigiane sono prescritte all'articolo
15: sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimenti comportanti
spese complessivamente ammissibili non inferiori a 100mila euro e non
superiori a 1,5 milioni. L'ultimazione del programma deve avvenire non
oltre 24 mesi dalla concessione dei fondi. L'ultimo articolo (disposizioni
transitorie e finali) stabilisce, fra l'altro, che al primo bando possono
partecipare anche le domande non agevolate per insufficienza delle risorse
nei bandi immediatamente precedenti relativi a ciascuno dei settori
ammissibili.
(da
ilsole24ore.com)
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