Gli incentivi previsti dalla nuova legge 488

Contributo in conto capitale al 50% e finanziamento agevolato al 25% dell'investimento ammissibile: sono le misure massime, e sono riferite alla Calabria, previste per le piccole e per le medie imprese, dal decreto interministeriale che attua la riforma degli incentivi alle attivita' produttive, la "nuova 488". Per le grandi imprese, e sempre per la Calabria, le quote sono rispettivamente del 44,4 e del 22,2 per cento. Le misure delle agevolazioni sono contenute nell'allegato numero 3 al decreto, che complessivamente e' composto di 16 articoli.
Per le altre regioni del Mezzogiorno le quote sono inferiori. Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna vedono le misure cosi' ripartite: alle piccole e medie imprese 41% per il contributo in conto capitale, 20,5% per il finanziamento agevolato; alle grandi imprese 31,2% e 15,6%.
Nella tabella che segue (allegato 3 del decreto interministeriale Economia-Attivita' produttive) sono riportate le misure del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato espresse in percentuale dell'investimento ammissibile.

Misure del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato espresse in percentuale dell'investimento ammissibile
Territori
Piccole Industrie
Medie Industrie
Grandi Industrie
Contributo conto
capitale
Finanz. Agevolato
Contributo conto
capitale
Finanz. Agevolato
Contributo conto
capitale
Finanz. Agevolato
obiettivo 1 deroga 87.3.a
Calabria
50
25
50
25
44,4
22,2
Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna
41
20,5
41
20,5
31,2
15,6
Molise in deroga 87.3.c
26,7
15
26,7
15
17,7
15
Abruzzo in deroga 87.3.c
24,4
15
24,4
15
17,7
15
Comuni centro/nord  in deroga 87.3.c
13,7
15
11,1
15
7,1
15
Comuni centro/nord obiettivo 2 e sostegno transitorio, Abruzzo obiettivo 2 e Molise sostegno transitorio a titolo dell’obiettivo 1
10
15
4,2
15
-
-

Durata massima 15 anni, minima 6
Il decreto stabilisce (articolo 1) i soggetti beneficiari e le attivita' ammissibili, nonche' le agevolazioni che possono essere concese (articolo 2). Eccone i passi salienti: «Ai fini della concessione delle agevolazioni, deve sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili e non inferiore al 15% degli stessi, concesso dalle banche concessionarie (...). Il rapporto massimo tra il contributo in conto capitale e il finanziamento con capitale di credito, composto dal finanziamento agevolato e dal corrispondente finanziamento bancario ordinario, e' pari a 1 (...). L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, ivi compreso il predetto finanziamento bancario ordinario. Il finanziamento agevolato ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Il tasso agevolato da applicare al finanziamento e' pari allo 0,50% annuo. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato».
L'articolo 3 disciplina i programmi di investimento ammissibili, quello successivo le spese ammissibili. L'articolo 5 si occupa delle convenzioni tra ministero delle Attivita' produttive e banche concessionarie che dovranno svolgere «gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione». Con decreto del ministro delle Attivita' produttive sono ripartite annualmente tra le Regioni le risorse disponibili (articolo 6). Il provvedimento detta poi (articolo 7) le regole per la presentazione delle domande di agevolazione, le procedure e termini per l'istruttoria (articolo 8) e per la concessione delle agevolazioni (articolo 9). In proposito e' previsto che le domande per le quali non e' disposta la concessione provvisoria a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori alle richieste complessive, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo.
Il programma di investimenti agevolato (modalita' di erogazione, articolo 10) «deve essere ultimato entro 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione». L'articolo 11 stabilisce i casi in cui le agevolazioni sono revocate: ad esempio, quando non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul contratto e i contratti collettivi di lavoro, oppure «vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto».
Modalita' semplificate per le imprese artigiane
Per quel che riguarda le graduatorie, il provvedimento stabilisce che il ministero delle Attivita' produttive pubblica «una graduatoria ordinaria per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro per i settori industria e turismo, e fino a 20 milioni di euro per il settore commercio. Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna di tali graduatorie e' riservata ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese; una graduatoria speciale per ciascuna regione, riferita ai programmi relativi ad un'area o a piu' settori di attivita' eventualmente individuati come prioritari dalla regione tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 25 milioni di euro per i settori industria e turismo, e fino a 20 milioni di euro per il settore commercio una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna di tali graduatorie e' riservata ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese. Ai fini della formazione delle graduatorie speciali ciascuna regione puo' individuare piu' di un settore di attivita' o piu' aree territoriali ritenuti prioritari, queste ultime costituite dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e destina alla relativa graduatoria non piu' del 50% delle proprie risorse disponibili (...)». Il ministero pubblica inoltre «due graduatorie multiregionali, una per le iniziative ubicate nelle aree del Mezzogiorno e l'altra per quelle ubicate nelle aree del Centro-Nord, riguardanti i programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e relative ai soli settori industria e turismo».
La disciplina sulla documentazione di spesa che le aziende devono presentare per ottenere i contributi e' stabilita all'articolo 12 del decreto, mentre il punto successivo e' dedicato alla concessione definitiva delle agevolazioni. Controlli e ispezioni sono possibili "in ogni fase e stadio del procedimento" (articolo 14). Le modalita' semplificate per l'accesso alle agevolazioni delle imprese artigiane sono prescritte all'articolo 15: sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimenti comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori a 100mila euro e non superiori a 1,5 milioni. L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 24 mesi dalla concessione dei fondi. L'ultimo articolo (disposizioni transitorie e finali) stabilisce, fra l'altro, che al primo bando possono partecipare anche le domande non agevolate per insufficienza delle risorse nei bandi immediatamente precedenti relativi a ciascuno dei settori ammissibili.

(da ilsole24ore.com)