Requisiti
per l'indennità d'accompagnamento
Tribunale Pordenone. Sentenza 07/06/2006, n. 116
Il beneficio dell'indennità di accompagnamento, previsto dall'art. 1
della l. n. 18/80, spetta agli invalidi civili per i quali sia accertata l'impossibilità
di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo
in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di assistenza
continua. L'incapacità a compiere gli atti di vita quotidiana è
il requisito che ha posto i maggiori problemi interpretativi. Come ricordato
dal Tribunale in motivazione, il Ministero del Tesoro, con circolare del 28
settembre 1992, è intervenuto sulla questione definendo la natura degli
atti quotidiani come «un insieme di azioni elementari e anche
relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, tese al
soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un
individuo normale di età corrispondente ... atti interdipendenti o complementari
nel quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale,
espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione di acquisti e compere, preparazione
dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo
di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza
del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di
attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso». La stessa
circolare ha anche precisato che, perché si realizzi il diritto all'indennità
di accompagnamento, non è sufficiente la mancanza di autonomia in un
singolo o in un minimo dei sopra elencati atti quotidiani, ma deve
coinvolgere «un insieme di funzioni e di attività tale che ne risulti
alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana».
Questa è stata la linea interpretativa seguita dal Tribunale di Pordenone
che, all'esito della complessiva situazione della ricorrente ha ritenuto sussistere
integrato il requisito in questione.
Evidenziamo che in tale circolare si rapporta il parametro di valutazione ad
una persona normale di pari età. Si tratta di riferimento che è
stato recepito positivamente dalla modifica introdotta dall'art. 6 d.lgs 509/88
che ha previsto che l'indennità di accompagnamento può essere
concessa anche agli ultrasessantacinquenni, portatori di difficoltà persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Pertanto,
quando si verifica una situazione del genere (per quanto già ridotte
dall'età siano compiti e funzioni) è legittimo il riconoscimento
della suddetta indennità, con esclusione tuttavia di un giudizio per
fasce d'età e senza ritenere meno grave le menomazioni data da patologie
croniche rispetto a quella acuta (Cass. 9147/03).
Sulla questione dei requisiti per la concessione della indennità d'accompagnamento
vi sono stati importanti sviluppi interpretativi da parte della giurisprudenza:
così è stato riconosciuto il beneficio se vi è l'impossibilità
a compiere anche una sola tipologia di atto atto, purché abbia cadenza
quotidiana (Cass. 13362/03 in caso di impossibilità di compiere l'atto
di vestirsi svestirsi e di igiene quotidiana; si veda anche Cass. 5784/03);
è stato riconosciuto il beneficio agli invalidi psichici che, pur in
grado di compiere materialmente in autonomia gli atti di vita quotidiana necessitano
di un accompagnatore in quanto nella incapacità di rendersi conto della
portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e tempi in cui gli
stessi debbano essere compiuti o di comprendere la rilevanza di condotte (come
seguire trattamenti farmacologici) atte a migliorare il loro stato di salute
(Cass. 1268/05); l'indennità può essere chiesta anche per situazioni
molto brevi (anche inferiori al mese) anche se all'esito di dette situazioni
è seguito il decesso del richiedente (Cass. 10212/04 relativo ad una
richiesta da parte di paziente affetto da cancro e debilitato dalla chemioterapia.
Si veda anche Cass. 7179/03, secondo cui il beneficio spetta pur se è
probabile il futuro evento della morte tranne che vi sia un giudizio prognostico
di rapida sopravvenienza della morte, da cui derivi che «la "continua
assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento
degli atti quotidiani (tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la
vestizione) ma a fronteggiare una emergenza terapeutica.»); infine l'indennità
spetta anche ai bambini appena nati (ancorché questi, per il solo fatto
di essere tali, abbisognino comunque di assistenza continua) qualora versino
in una grave situazione di salute perché necessitano di un'assistenza
diversa per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente a un bambino
sano (si veda Cass. 11527/06 e Cass. 1377/03)
Per quanto riguarda la seconda massima, il favor dell'art. 149 c.p.c. disp att.
(che permette il riconoscimento del trattamento pensionistico od assistenziale
anche se i requisiti non sussistevano al momento della domanda) è stato
interpretato nel senso che il diritto al trattamento decorre immediatamente
dalla data dell'accertamento avvenuta in giudizio (in pratica dalla data di
svolgimento della Ctu medica) e non anche dal primo giorno del mese successivo
a tale accertamento, come avviene ordinariamente in sede di domanda amministrativa.
Tale soluzione è del resto stata avallata da Cass. S.U. 12270/04, sul
rilievo che «secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile
nell'art. 24 cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti
della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo
non ha valore generale nè gode di analoga garanzia costituzionale.»