Requisiti per l'indennità d'accompagnamento

Tribunale Pordenone. Sentenza 07/06/2006, n. 116


Il beneficio dell'indennità di accompagnamento, previsto dall'art. 1 della l. n. 18/80, spetta agli invalidi civili per i quali sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di assistenza continua. L'incapacità a compiere gli atti di vita quotidiana è il requisito che ha posto i maggiori problemi interpretativi. Come ricordato dal Tribunale in motivazione, il Ministero del Tesoro, con circolare del 28 settembre 1992, è intervenuto sulla questione definendo la natura degli “atti quotidiani” come «un insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente ... atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione di acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso». La stessa circolare ha anche precisato che, perché si realizzi il diritto all'indennità di accompagnamento, non è sufficiente la mancanza di autonomia in un singolo o in un minimo dei sopra elencati “atti quotidiani”, ma deve coinvolgere «un insieme di funzioni e di attività tale che ne risulti alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana».
Questa è stata la linea interpretativa seguita dal Tribunale di Pordenone che, all'esito della complessiva situazione della ricorrente ha ritenuto sussistere integrato il requisito in questione.
Evidenziamo che in tale circolare si rapporta il parametro di valutazione ad una persona normale di pari età. Si tratta di riferimento che è stato recepito positivamente dalla modifica introdotta dall'art. 6 d.lgs 509/88 che ha previsto che l'indennità di accompagnamento può essere concessa anche agli ultrasessantacinquenni, portatori di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Pertanto, quando si verifica una situazione del genere (per quanto già ridotte dall'età siano compiti e funzioni) è legittimo il riconoscimento della suddetta indennità, con esclusione tuttavia di un giudizio per fasce d'età e senza ritenere meno grave le menomazioni data da patologie croniche rispetto a quella acuta (Cass. 9147/03).
Sulla questione dei requisiti per la concessione della indennità d'accompagnamento vi sono stati importanti sviluppi interpretativi da parte della giurisprudenza: così è stato riconosciuto il beneficio se vi è l'impossibilità a compiere anche una sola tipologia di atto atto, purché abbia cadenza quotidiana (Cass. 13362/03 in caso di impossibilità di compiere l'atto di vestirsi svestirsi e di igiene quotidiana; si veda anche Cass. 5784/03); è stato riconosciuto il beneficio agli invalidi psichici che, pur in grado di compiere materialmente in autonomia gli atti di vita quotidiana necessitano di un accompagnatore in quanto nella incapacità di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi debbano essere compiuti o di comprendere la rilevanza di condotte (come seguire trattamenti farmacologici) atte a migliorare il loro stato di salute (Cass. 1268/05); l'indennità può essere chiesta anche per situazioni molto brevi (anche inferiori al mese) anche se all'esito di dette situazioni è seguito il decesso del richiedente (Cass. 10212/04 relativo ad una richiesta da parte di paziente affetto da cancro e debilitato dalla chemioterapia. Si veda anche Cass. 7179/03, secondo cui il beneficio spetta pur se è probabile il futuro evento della morte tranne che vi sia un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, da cui derivi che «la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la vestizione) ma a fronteggiare una emergenza terapeutica.»); infine l'indennità spetta anche ai bambini appena nati (ancorché questi, per il solo fatto di essere tali, abbisognino comunque di assistenza continua) qualora versino in una grave situazione di salute perché necessitano di un'assistenza diversa per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente a un bambino sano (si veda Cass. 11527/06 e Cass. 1377/03)
Per quanto riguarda la seconda massima, il favor dell'art. 149 c.p.c. disp att. (che permette il riconoscimento del trattamento pensionistico od assistenziale anche se i requisiti non sussistevano al momento della domanda) è stato interpretato nel senso che il diritto al trattamento decorre immediatamente dalla data dell'accertamento avvenuta in giudizio (in pratica dalla data di svolgimento della Ctu medica) e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, come avviene ordinariamente in sede di domanda amministrativa. Tale soluzione è del resto stata avallata da Cass. S.U. 12270/04, sul rilievo che «secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale nè gode di analoga garanzia costituzionale.»