Infortunio e malattia professionale
Introduzione
La
tutela assicurativa obbligatoria gestita dall'INAIL (Istituto nazionale per le
assicurazioni infortuni sul lavoro)
riguarda tutti i datori di lavoro che rientrano
nel campo di applicazione dell'art. 1 del D.P.R. 1124/65 (Testo unico).
Nel
corso del tempo il campo di applicazione delle disposizioni in materia di assicurazione
obbligatoria sono state estese anche a figure che inizialmente ne erano escluse.
Così
ad esempio a partire dal 16 marzo 2000 sono stati assoggettati all'obbligo assicurativo
anche i collaboratori coordinati e continuativi.
Le condizioni di cui al citato
art. 1 forniscono il concetto di lavoro pericoloso per il quale si intende quello
delle
persone addette "a macchine mosse non direttamente dalla persona
che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi ed impianti elettrici e termici"
nonché quello delle persone che svolgono la loro attività in ambienti
nei quali detti apparecchi o macchine operano; infine sono considerate pericolose
(indipendentemente dall'utilizzazione o dalla presenza di macchine o impianti)
28 lavorazioni, tassativamente indicate e quelle
ad esse sussidiarie e complementari in senso tecnico.![]()
Il
campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria viene poi individuata dal
legislatore anche tramite l'esame dei soggetti che per i quali si costituisce
il rapporto assicurativo. Così, ad esempio, sono soggetti all'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali non solo i lavoratori
subordinati e autonomi richiamati ma anche gli addetti ai servizi domestici e
familiari, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, tutti i lavoratori agricoli,
gli artigiani, i medici radiologi, i piazzisti, i soci di cooperative o di ogni
altra società, gli associati in partecipazione, i familiari del datore
di lavoro, i lavoratori italiani operanti all'estero quando svolgano attività
pericolose.
L'oggetto della tutela è costituito dall'infortunio o dalla
malattia professionale.
L'infortunio deve essersi prodotto "per causa
violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o
l'inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea
assoluta che importi
l'astensione del lavoro per più di tre giorni".
La
malattia professionale discende da una malattia contratta dal soggetto assicurato
in conseguenza dell'attività svolta.
Le malattie che possono usufruire
della tutela assicurativa sono state espressamente codificate dal legislatore
(art. 3 T.U. 1124/65) e successivamente arricchite dalla Corte Costituzionale
che ha concesso il riconoscimento anche alle malattie professionali cosiddette
"non tabellate"(1) (per le quali rimane
a carico del soggetto assicurato la dimostrazione della connessione tra la malattia
e l'attività lavorativa prestata).
Nel caso invece di malattia tabellata
il lavoratore deve soltanto dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione
pericolosa prevista dal legislatore e che la malattia stessa sia intervenuta entro
il periodo indennizzabile previsto anch'esso dalla tabella.
A partire poi dall'anno
2000 è entrato a far parte dell'oggetto della tutela assicurativa anche
il danno biologico (2). Il danno biologico viene
definito come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione
medico legale, della persona.
Sotto il profilo economico l'assicurazione all'INAIL
comporta che i datori di lavoro siano obbligati al versamento di somme a titolo
di premio per garantire la copertura delle prestazioni che vengono assicurate
ai soggetti protetti.
Generalmente il soggetto passivo del versamento dei premi
assicurativi è il datore di lavoro sul quale grava
interamente l'onere
della contribuzione. Esistono comunque ipotesi, come ad esempio il caso del lavoro
parasubordinato, in cui l'onere è ripartito tra soggetto committente (2/3)
e lavoratore (1/3).
A volte inoltre il premio assicurativo viene versato dallo
stesso soggetto protetto (come ad esempio nel caso dei titolari artigiani).
A
tal fine l'INAIL classifica i soggetti obbligati al versamento del premio in 4
gestioni: industria, artigianato, terziario ed altre attività. All'interno
di ogni settore vengono individuati 10 grandi gruppi a loro volta suddivisibili
in gruppi, sottogruppi e voci. La voce indica la singola lavorazione svolta a
cui viene associato il tasso di premio.
L'ammontare del premio è calcolato
moltiplicando il tasso di rischio per l'importo delle retribuzioni effettivamente
corrisposte (o quelle convenzionali o di ragguaglio) nell'anno di riferimento.
Inoltre l'INAIL anno dopo anno rivaluta le cosiddette retribuzioni minime di cui
tener conto nel calcolo del premio, qualora quelle effettive risultino ad esse
inferiori.
In altri casi il premio dovuto è stabilito in misura fissa
dall'istituto, come ad esempio nel caso dei titolari artigiani oppure nel caso
dei medici radiologi.
A fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione
contro gli infortuni e le malattie professionali, l'INAIL garantisce
diverse
prestazioni ai soggetti assicurati nel momento in cui l'evento protetto si manifesta.
Tali prestazioni
possono essere così suddivise:
1. prestazioni per
l'inabilità temporanea assoluta: al soggetto protetto viene erogato un
importo pari al 60%
della retribuzione giornaliera media degli ultimi 15 giorni
per i primi 90 giorni di assenza; la percentuale è elevata al 75% per i
giorni successivi e fino alla guarigione; il giorno dell'infortunio ed i successivi
3 sono denominati di "carenza", nel senso che l'INAIL non eroga alcuna
prestazione (per lo stesso periodo è il datore di lavoro che si fa carico
del pagamento della retribuzione in maniera totale per il giorno dell'infortunio
e per un ammontare pari al 60% nei successivi tre giorni);
N.B.: per l'agricoltura
gli importi sono determinati in maniera fissa;
2. prestazioni
per l'inabilità permanente: al soggetto passivo viene erogata una rendita
in relazione al grado di
inabilità permanente (3)
riscontrata (che comunque non può essere inferiore al 10%).![]()
L'ammontare
della prestazione dipende, inoltre, dalla retribuzione del soggetto protetto percepita
negli ultimi 12 mesi (e viene riproporzionata nel caso di un minor periodo di
lavoro). Costituiscono un'eccezione i casi di inabilità derivanti da infortuni
sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al 10%, per
i quali la retribuzione è determinata convenzionalmente in Euro 191,09
(per i lavoratori con età superiore ai 16 anni) ed Euro 111,55 (per i lavoratori
con età inferiore ai 16 anni) (4).
La retribuzione
presa a base di riferimento deve essere comunque ricondotta ai limiti minimi e
massimi che
annualmente sono fissati con decreto ministeriale.
La prestazione
per inabilità permanente è stata sostituita dal D.Lgs. 38/2000 dalla
successiva prestazione per
danno biologico per tutti gli infortuni verificatesi
successivamente al 25 luglio 2000.
3. prestazioni per danno biologico: viene
riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali intervenute con decorrenza
25 luglio 2000.
Per poter usufruire della prestazione il soggetto protetto
deve certificare una lesione della sua integrità psicofisica con un grado
pari perlomeno al 6% (franchigia).
Oltrepassato questo limite, il D.Lgs. 38/2000
prevede due diverse prestazioni:
- per menomazioni comprese tra il 6 ed il
16 per cento: erogazione di un capitale calcolato in base al grado di
menomazione
(a sua volta determinato secondo la tabella delle menomazioni) e in virtù
del valore assegnato dalla tabella indennizzo danno biologico (a sua volta dipendente
dal sesso del soggetto protetto e dal grado di
menomazione);
- per menomazioni
superiori al 16 per cento: rendita vitalizia stabilità in base alla tabella
menomazioni, alla tabella danno biologico e alla tabella dei coefficienti (che
assegna un coefficiente cui commisurare la retribuzione presa a base per l'indennizzo
in virtù del grado di menomazione);
Gli indennizzi per il danno biologico
sono areddituali nel senso che sono completamente svincolati dalla
retribuzione
percepita dal soggetto protetto.
4. ulteriore quota di rendita per il ristoro
della perdita di capacità lavorativa: per le menomazioni superiori al
16%,
e che quindi godono della prestazione di cui al punto precedente, viene prevista
un'ulteriore quota di rendita che risarcisce la perdita di capacità di
produrre reddito del lavoratore. La rendita viene determinata prendendo a riferimento
la retribuzione del soggetto protetto, il grado di menomazione e la tabella dei
coefficienti.
Le rendite come sopra individuate sono aumentate nella misura
di 1/20 per il coniuge (o la coniuge) e per i figli; in caso di separazione o
divorzio, il diritto alla quota integrativa è riconosciuto solo se esistono
obblighi economici a carico del reddituario a favore dell'ex coniuge. Per i figli
la quota integrativa è corrisposta fino al 18° anno di età.
Tuttavia,
per ragioni di studio, l'età viene elevata a 21 anni, se i figli sono studenti
di scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso ma non oltre
i 26 anni se studenti universitari. In questi casi però i figli devono
vivere a carico del reddituario secondo gli stessi criteri stabiliti nella tabella
n. 7 "Deduzioni per oneri di famiglia" dell'Area Fiscale. Per i figli
inabili al lavoro, anche se divenuti tali successivamente all'evento professionale
che ha dato luogo alla rendita, la quota integrativa è concessa fin quando
dura l'inabilità. (N.B.: nel nuovo sistema indennitario le quote integrative
vanno erogate soltanto in riferimento alla ulteriore quota di rendita di cui al
punto 4) precedente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in previsione
dell'avvicinarsi del termine di presentazione della
denuncia dei salari nel
seguente lavoro si espongono i dati numerici rilevanti per la gestione del rapporto
assicurativo.
Note:
(1)
Sentenza Corte Costituzionale n. 179/88;
(2) Decreto
Legislativo n. 38/2000 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le
malattie professionali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000.
(3) Allegato
n. 7 "Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite
e rendita base per ogni mille lire retributive" T.U. 1124/65;
(4)
Articolo 215 "Corresponsione della rendita per inabilità" T.U.
1124/65, cit.
L'infortunio.
Al verificarsi dell'infortunio, anche di lieve entità, il lavoratore è
tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro (Art. 52 T.U.). In
caso di mancata comunicazione il lavoratore perde il diritto all'indennità
economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro
ne ha avuto conoscenza.
In caso di infortunio il datore di lavoro è
obbligato ad accompagnare il lavoratore al più vicino ambulatorio INAIL
(art. 92 T.U.), compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo necessario per la
diagnosi e la prognosi del medico.
L'omissione di soccorso è punita
con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 154,00.
Ad ogni modo
una volta ricevuto il certificato medico dal lavoratore, il datore di lavoro deve
denunciarlo all'INAIL (mod. 4-Prest., anche in via telematica) ed all'autorità
di pubblica sicurezza entro 2 giorni (Art. 53 T.U.). La sanzione applicabile è
compresa tra Euro 258,22 ed Euro 1.549,37 (se il pagamento viene effettuato
spontaneamente
si applica la sanzione ridotta pari ad Euro 516,00).
Nel caso di infortunio
che ha comportato morte o pericolo di morte del lavoratore le denuncia va inoltrata
entro 24 ore.

La
malattia professionale. Al manifestarsi della malattia professionale il lavoratore
è tenuto, nel termine di 15 giorni a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo
per il periodo precedente la denuncia, a darne notizia al proprio datore di lavoro
(Art. 52, comma 5, T.U.) facendogli pervenire il primo certificato medico.
A
sua volta il datore di lavoro è tenuto, nel termine di 5 giorni (decorrenti
da quello in cui il lavoratore ha
denunciato la malattia), a inoltrare denuncia
all'INAIL (Art. 53 T.U.) tramite il modello 101-I. La sanzione prevista in caso
di mancata denuncia è compresa tra Euro 258,22 ed Euro 1.549,37.
Diversamente
si comportano i lavoratori del settore agricolo, i quali denunciano la malattia
professionale al medico (Art. 250 T.U.), nel termine di 15 giorni. Il medico successivamente
invia il certificato-denuncia all'INAIL (Art. 251 T.U.).
Sussiste in ogni caso
uno specifico obbligo a carico del medico (Art. 139 T.U.) che riscontra la malattia
professionale
consistente nella denuncia all'istituto assicuratore se la malattia riscontrata
rientra in una di quelle previste dal decreto del Ministero del Lavoro del 27
aprile 2004 (che va a sostituire il preesistente D.M. 18 aprile 1973). Le malattie
presenti nel decreto sono classificate a seconda che la loro origine professionale
sia di elevata o limitata probabilità ovvero possibile. L'inadempimento
comporta l'arresto fino a 3 mesi ed una sanzione da Euro 258,22 ad Euro 1.032,91
(1).
Alcune particolarità riguardano poi
la contrazione della silicosi e dell'asbestosi.
Le due malattie professionali
sono tutelate se contratte nello svolgimento delle lavorazioni specificamente
elencate dalla legge nell'allegato 8 del T.U.
Il datore di lavoro che adibisca
dei soggetti alle lavorazioni a rischio silicosi/asbestosi deve:
- denunciare
la natura delle lavorazioni almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori (sanzione
da 3 Euro a 30 Euro per lavoratore con un massimo di Euro 123,00);
- registrare
su libro paga i lavoratori addetti alle lavorazioni a rischio raggruppandoli tra
loro, in base alla adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni;
- far svolgere
le previste visite mediche (arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 1.549,37 ad Euro
4.131,65) (2);
- versare il premio supplementare
(Art. 153 T.U.);
- denunciare la malattia all'INAIL;
Per
quanto riguarda le visite mediche viene previsto il seguente procedimento:

Note:
(1)
Art. 139 D.P.R. 1124/65 modificato dall'art. 26, comma 46, del D.Lgs. 758/94.
(2)
Art. 157 D.P.R. 1124/65; Art. 175 D.P.R. 1124/65 modificato dall'art. 26, comma
47, D.Lgs. 758/94.
Malattie
professionali nei settori industria ed agricoltura ![]()
Menomazioni
La
tabella delle menomazioni viene utilizzata dall'istituto assicurativo per associare
ad ogni lesione subita la
percentuale di riduzione della capacità lavorativa
del soggetto protetto.
La percentuale che si ottiene da tale tabella viene
poi utilizzata per eseguire il calcolo delle prestazioni da erogare al soggetto
leso.
La tabella delle menomazioni approvata con
D.M. 12/07/2000.![]()
Indennizzo
Danno Biologico
Con riferimento all'indennizzo del danno biologico la normativa
prevede che nei casi in cui la lesione dell'integrità psicofisica sia compresa
tra il 6% ed il 16%, l'INAIL risarcisce il lavoratore erogando un capitale di
ammontare variabile a seconda del grado di menomazione, sesso e fascia di età
del soggetto leso.
Le rendite individuate
dall'INAIL ![]()