Infortunio e malattia professionale

Introduzione
La tutela assicurativa obbligatoria gestita dall'INAIL (Istituto nazionale per le assicurazioni infortuni sul lavoro)
riguarda tutti i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 del D.P.R. 1124/65 (Testo unico).
Nel corso del tempo il campo di applicazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria sono state estese anche a figure che inizialmente ne erano escluse.
Così ad esempio a partire dal 16 marzo 2000 sono stati assoggettati all'obbligo assicurativo anche i collaboratori coordinati e continuativi.
Le condizioni di cui al citato art. 1 forniscono il concetto di lavoro pericoloso per il quale si intende quello delle
persone addette "a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi ed impianti elettrici e termici" nonché quello delle persone che svolgono la loro attività in ambienti nei quali detti apparecchi o macchine operano; infine sono considerate pericolose (indipendentemente dall'utilizzazione o dalla presenza di macchine o impianti) 28 lavorazioni, tassativamente indicate e quelle ad esse sussidiarie e complementari in senso tecnico.
Il campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria viene poi individuata dal legislatore anche tramite l'esame dei soggetti che per i quali si costituisce il rapporto assicurativo. Così, ad esempio, sono soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali non solo i lavoratori subordinati e autonomi richiamati ma anche gli addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, tutti i lavoratori agricoli, gli artigiani, i medici radiologi, i piazzisti, i soci di cooperative o di ogni altra società, gli associati in partecipazione, i familiari del datore di lavoro, i lavoratori italiani operanti all'estero quando svolgano attività pericolose.
L'oggetto della tutela è costituito dall'infortunio o dalla malattia professionale.
L'infortunio deve essersi prodotto "per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o
l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi
l'astensione del lavoro per più di tre giorni".
La malattia professionale discende da una malattia contratta dal soggetto assicurato in conseguenza dell'attività svolta.
Le malattie che possono usufruire della tutela assicurativa sono state espressamente codificate dal legislatore (art. 3 T.U. 1124/65) e successivamente arricchite dalla Corte Costituzionale che ha concesso il riconoscimento anche alle malattie professionali cosiddette "non tabellate"(1) (per le quali rimane a carico del soggetto assicurato la dimostrazione della connessione tra la malattia e l'attività lavorativa prestata).
Nel caso invece di malattia tabellata il lavoratore deve soltanto dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione pericolosa prevista dal legislatore e che la malattia stessa sia intervenuta entro il periodo indennizzabile previsto anch'esso dalla tabella.
A partire poi dall'anno 2000 è entrato a far parte dell'oggetto della tutela assicurativa anche il danno biologico (2). Il danno biologico viene definito come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.
Sotto il profilo economico l'assicurazione all'INAIL comporta che i datori di lavoro siano obbligati al versamento di somme a titolo di premio per garantire la copertura delle prestazioni che vengono assicurate ai soggetti protetti.
Generalmente il soggetto passivo del versamento dei premi assicurativi è il datore di lavoro sul quale grava
interamente l'onere della contribuzione. Esistono comunque ipotesi, come ad esempio il caso del lavoro parasubordinato, in cui l'onere è ripartito tra soggetto committente (2/3) e lavoratore (1/3).
A volte inoltre il premio assicurativo viene versato dallo stesso soggetto protetto (come ad esempio nel caso dei titolari artigiani).
A tal fine l'INAIL classifica i soggetti obbligati al versamento del premio in 4 gestioni: industria, artigianato, terziario ed altre attività. All'interno di ogni settore vengono individuati 10 grandi gruppi a loro volta suddivisibili in gruppi, sottogruppi e voci. La voce indica la singola lavorazione svolta a cui viene associato il tasso di premio.
L'ammontare del premio è calcolato moltiplicando il tasso di rischio per l'importo delle retribuzioni effettivamente corrisposte (o quelle convenzionali o di ragguaglio) nell'anno di riferimento. Inoltre l'INAIL anno dopo anno rivaluta le cosiddette retribuzioni minime di cui tener conto nel calcolo del premio, qualora quelle effettive risultino ad esse inferiori.
In altri casi il premio dovuto è stabilito in misura fissa dall'istituto, come ad esempio nel caso dei titolari artigiani oppure nel caso dei medici radiologi.
A fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, l'INAIL garantisce
diverse prestazioni ai soggetti assicurati nel momento in cui l'evento protetto si manifesta. Tali prestazioni
possono essere così suddivise:
1. prestazioni per l'inabilità temporanea assoluta: al soggetto protetto viene erogato un importo pari al 60%
della retribuzione giornaliera media degli ultimi 15 giorni per i primi 90 giorni di assenza; la percentuale è elevata al 75% per i giorni successivi e fino alla guarigione; il giorno dell'infortunio ed i successivi 3 sono denominati di "carenza", nel senso che l'INAIL non eroga alcuna prestazione (per lo stesso periodo è il datore di lavoro che si fa carico del pagamento della retribuzione in maniera totale per il giorno dell'infortunio e per un ammontare pari al 60% nei successivi tre giorni);
N.B.: per l'agricoltura gli importi sono determinati in maniera fissa;
2. prestazioni per l'inabilità permanente: al soggetto passivo viene erogata una rendita in relazione al grado di
inabilità permanente (3) riscontrata (che comunque non può essere inferiore al 10%)
.
L'ammontare della prestazione dipende, inoltre, dalla retribuzione del soggetto protetto percepita negli ultimi 12 mesi (e viene riproporzionata nel caso di un minor periodo di lavoro). Costituiscono un'eccezione i casi di inabilità derivanti da infortuni sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al 10%, per i quali la retribuzione è determinata convenzionalmente in Euro 191,09 (per i lavoratori con età superiore ai 16 anni) ed Euro 111,55 (per i lavoratori con età inferiore ai 16 anni) (4).
La retribuzione presa a base di riferimento deve essere comunque ricondotta ai limiti minimi e massimi che
annualmente sono fissati con decreto ministeriale.
La prestazione per inabilità permanente è stata sostituita dal D.Lgs. 38/2000 dalla successiva prestazione per
danno biologico per tutti gli infortuni verificatesi successivamente al 25 luglio 2000.
3. prestazioni per danno biologico: viene riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali intervenute con decorrenza 25 luglio 2000.
Per poter usufruire della prestazione il soggetto protetto deve certificare una lesione della sua integrità psicofisica con un grado pari perlomeno al 6% (franchigia).
Oltrepassato questo limite, il D.Lgs. 38/2000 prevede due diverse prestazioni:
- per menomazioni comprese tra il 6 ed il 16 per cento: erogazione di un capitale calcolato in base al grado di
menomazione (a sua volta determinato secondo la tabella delle menomazioni) e in virtù del valore assegnato dalla tabella indennizzo danno biologico (a sua volta dipendente dal sesso del soggetto protetto e dal grado di
menomazione);
- per menomazioni superiori al 16 per cento: rendita vitalizia stabilità in base alla tabella menomazioni, alla tabella danno biologico e alla tabella dei coefficienti (che assegna un coefficiente cui commisurare la retribuzione presa a base per l'indennizzo in virtù del grado di menomazione);
Gli indennizzi per il danno biologico sono areddituali nel senso che sono completamente svincolati dalla
retribuzione percepita dal soggetto protetto.
4. ulteriore quota di rendita per il ristoro della perdita di capacità lavorativa: per le menomazioni superiori al
16%, e che quindi godono della prestazione di cui al punto precedente, viene prevista un'ulteriore quota di rendita che risarcisce la perdita di capacità di produrre reddito del lavoratore. La rendita viene determinata prendendo a riferimento la retribuzione del soggetto protetto, il grado di menomazione e la tabella dei coefficienti.
Le rendite come sopra individuate sono aumentate nella misura di 1/20 per il coniuge (o la coniuge) e per i figli; in caso di separazione o divorzio, il diritto alla quota integrativa è riconosciuto solo se esistono obblighi economici a carico del reddituario a favore dell'ex coniuge. Per i figli la quota integrativa è corrisposta fino al 18° anno di età.
Tuttavia, per ragioni di studio, l'età viene elevata a 21 anni, se i figli sono studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso ma non oltre i 26 anni se studenti universitari. In questi casi però i figli devono vivere a carico del reddituario secondo gli stessi criteri stabiliti nella tabella n. 7 "Deduzioni per oneri di famiglia" dell'Area Fiscale. Per i figli inabili al lavoro, anche se divenuti tali successivamente all'evento professionale che ha dato luogo alla rendita, la quota integrativa è concessa fin quando dura l'inabilità. (N.B.: nel nuovo sistema indennitario le quote integrative vanno erogate soltanto in riferimento alla ulteriore quota di rendita di cui al punto 4) precedente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in previsione dell'avvicinarsi del termine di presentazione della
denuncia dei salari nel seguente lavoro si espongono i dati numerici rilevanti per la gestione del rapporto
assicurativo.

Note:
(1) Sentenza Corte Costituzionale n. 179/88;
(2) Decreto Legislativo n. 38/2000 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000.
(3) Allegato n. 7 "Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base per ogni mille lire retributive" T.U. 1124/65;
(4) Articolo 215 "Corresponsione della rendita per inabilità" T.U. 1124/65, cit.

L'infortunio. Al verificarsi dell'infortunio, anche di lieve entità, il lavoratore è tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro (Art. 52 T.U.). In caso di mancata comunicazione il lavoratore perde il diritto all'indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza.
In caso di infortunio il datore di lavoro è obbligato ad accompagnare il lavoratore al più vicino ambulatorio INAIL (art. 92 T.U.), compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo necessario per la diagnosi e la prognosi del medico.
L'omissione di soccorso è punita con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 154,00.
Ad ogni modo una volta ricevuto il certificato medico dal lavoratore, il datore di lavoro deve denunciarlo all'INAIL (mod. 4-Prest., anche in via telematica) ed all'autorità di pubblica sicurezza entro 2 giorni (Art. 53 T.U.). La sanzione applicabile è compresa tra Euro 258,22 ed Euro 1.549,37 (se il pagamento viene effettuato
spontaneamente si applica la sanzione ridotta pari ad Euro 516,00).
Nel caso di infortunio che ha comportato morte o pericolo di morte del lavoratore le denuncia va inoltrata entro 24 ore.

La malattia professionale. Al manifestarsi della malattia professionale il lavoratore è tenuto, nel termine di 15 giorni a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo per il periodo precedente la denuncia, a darne notizia al proprio datore di lavoro (Art. 52, comma 5, T.U.) facendogli pervenire il primo certificato medico.
A sua volta il datore di lavoro è tenuto, nel termine di 5 giorni (decorrenti da quello in cui il lavoratore ha
denunciato la malattia), a inoltrare denuncia all'INAIL (Art. 53 T.U.) tramite il modello 101-I. La sanzione prevista in caso di mancata denuncia è compresa tra Euro 258,22 ed Euro 1.549,37.
Diversamente si comportano i lavoratori del settore agricolo, i quali denunciano la malattia professionale al medico (Art. 250 T.U.), nel termine di 15 giorni. Il medico successivamente invia il certificato-denuncia all'INAIL (Art. 251 T.U.).
Sussiste in ogni caso uno specifico obbligo a carico del medico (Art. 139 T.U.) che riscontra la malattia
professionale consistente nella denuncia all'istituto assicuratore se la malattia riscontrata rientra in una di quelle previste dal decreto del Ministero del Lavoro del 27 aprile 2004 (che va a sostituire il preesistente D.M. 18 aprile 1973). Le malattie presenti nel decreto sono classificate a seconda che la loro origine professionale sia di elevata o limitata probabilità ovvero possibile. L'inadempimento comporta l'arresto fino a 3 mesi ed una sanzione da Euro 258,22 ad Euro 1.032,91 (1).
Alcune particolarità riguardano poi la contrazione della silicosi e dell'asbestosi.
Le due malattie professionali sono tutelate se contratte nello svolgimento delle lavorazioni specificamente elencate dalla legge nell'allegato 8 del T.U.
Il datore di lavoro che adibisca dei soggetti alle lavorazioni a rischio silicosi/asbestosi deve:
- denunciare la natura delle lavorazioni almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori (sanzione da 3 Euro a 30 Euro per lavoratore con un massimo di Euro 123,00);
- registrare su libro paga i lavoratori addetti alle lavorazioni a rischio raggruppandoli tra loro, in base alla adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni;
- far svolgere le previste visite mediche (arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 1.549,37 ad Euro 4.131,65) (2);
- versare il premio supplementare (Art. 153 T.U.);
- denunciare la malattia all'INAIL;
Per quanto riguarda le visite mediche viene previsto il seguente procedimento:

Note:
(1) Art. 139 D.P.R. 1124/65 modificato dall'art. 26, comma 46, del D.Lgs. 758/94.
(2) Art. 157 D.P.R. 1124/65; Art. 175 D.P.R. 1124/65 modificato dall'art. 26, comma 47, D.Lgs. 758/94.

Malattie professionali nei settori industria ed agricoltura

Menomazioni
La tabella delle menomazioni viene utilizzata dall'istituto assicurativo per associare ad ogni lesione subita la
percentuale di riduzione della capacità lavorativa del soggetto protetto.
La percentuale che si ottiene da tale tabella viene poi utilizzata per eseguire il calcolo delle prestazioni da erogare al soggetto leso.
La tabella delle menomazioni approvata con D.M. 12/07/2000.

Indennizzo Danno Biologico
Con riferimento all'indennizzo del danno biologico la normativa prevede che nei casi in cui la lesione dell'integrità psicofisica sia compresa tra il 6% ed il 16%, l'INAIL risarcisce il lavoratore erogando un capitale di ammontare variabile a seconda del grado di menomazione, sesso e fascia di età del soggetto leso.
Le rendite individuate dall'INAIL