Oggetto: decreto legge 223 del 4 luglio 2006
A seguito del decreto legge 223/06, convertito con legge 248 del 4 agosto 2006, sono state apportate numerose innovazioni in materia fiscale di cui si segnalano quelle più significative per l'attività dell'Istituto.
- Sanzione penale per omesso versamento di IVA:
L'art.35, comma 7, del decreto integra il sistema sanzionatorio, prevedendo che il mancato versamento dell'IVA, per un importo superiore a 50.000 Euro, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale, costituisce reato sanzionato con la pena di reclusione da sei mesi a due anni.
- Responsabilità solidale degli appaltatori:
L'art. 35, commi da 28 a 34, del decreto reca disposizioni dirette ad incrementare il livello di adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi cui sono tenute le imprese che operano in qualità di appaltatori e sub appaltatori, affermando la responsabilità solidale degli appaltatori per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dai sub appaltatori per propri dipendenti.
In particolare i commi 32 e 33 prevedono che il committente paghi il corrispettivo dovuto all'appaltatore dopo aver verificato, tramite l'acquisizione della relativa documentazione, l'esatto adempimento degli obblighi concernenti l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi cui è tenuto il sub appaltatore. Si fa presente che la disposizione è subordinata all'emissione di un decreto di attuazione.
- Esclusione dalla TAX AREA per i non residenti in Italia:
L'art.36, comma 22, lett a) e b) del decreto, apporta alcune modifiche relative alla determinazione della base imponibile IRPEF. In particolare, la lett a) prevede l'esclusione, per i redditi prodotti in Italia dai soggetti non residenti, dall'applicazione dei benefici fiscali di cui agli articoli 10,11 e 12 del TUIR. Tali benefici consistono, rispettivamente, nella deduzione per oneri, nella deduzione per assicurare la progressività e nella deduzione per familiari a carico.Peraltro, con riferimento alla esclusione dall'applicazione dell'art.10 del TUIR, riguardante gli oneri deducibili, si fa presente che continuano ad essere esclusi dal reddito complessivo dei soggetti non residenti i soli oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l), come nel previgente regime. L'esclusione in questione opera già dall'esercizio in corso.
- Abrogazione dell'incentivo per l'esodo dei dipendenti.
L'art. 36, comma 23, del decreti dispone l'abrogazione del comma 4 bis dell'art 19 del TUIR, che prevedeva una agevolazione, ai fini dell'IRPEF, concernente le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l'esodo (il beneficio era previsto per le donne di età superiore a 50 anni e per gli uomini di età superiore a 55 anni). Al fine di salvaguardare i diritti di coloro che hanno già contratto un piano incentivo di esodo, la norma prevede un regime transitorio applicabile ai piani d'incentivo all'esodo concordati prima dell'entrata in vigore del decreto.
Quindi la disciplina di cui al comma 4 bis dell'art.19 del TUIR, continua ad applicarsi alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 luglio 2006.
- Elenco Clienti e Fornitori:
L'art.37, comma 8, del decreto, dispone nei confronti dei contribuenti IVA l'obbligo di presentare all'Amministrazione finanziaria, esclusivamente per via telematica, l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno forniti elementi di maggior dettaglio.
- Modifica dei termini:
L'art 37, comi da 10 a 14 e da 53 a 55, del decreto ha ridefinito i termini di diversi adempimenti fiscali con effetto dal 1° maggio 2007. Con la medesima decorrenza è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali esclusivamente attraverso il canale telematico.
Nel prospetto allegato sono riportate le variazioni in questione.
- TFR:
L'art.37, commi 40 e 41, del decreto, ha modificato i termini previsti per l'iscrizione a ruolo e per il rimborso delle somme dovute, rispettivamente a debito o a credito, in relazione alla tassazione dei redditi derivanti dalle indennità di TFR ed altre indennità equipollenti di cui agli artt. 19 e 20 del TUIR. Per effetto della modifica l'addebito o il rimborso può avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Con il successivo comma 43 viene stabilito che non si procede ad addebito o rimborso per importi inferiori a 100 euro.
- Mod F 24 - obbligo di trasmissione telematica:
L'art.37, comma 49, del decreto stabilisce che i soggetti titolari di partita IVA dal 1° ottobre 2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli art.17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
- Cessioni e locazioni di fabbricati:
L'art. 35, commi da 8 a 10 sexies, del decreto detta una nuova disciplina dell'imposizione indiretta gravante sugli immobili, introducendo un generalizzato regime di esenzione dall'IVA per i trasferimenti e le locazioni di tutte le tipologie di fabbricati, sia pure con qualche eccezione.
In particolare, nel ribadire il contenuto del messaggio 024092 del 6/9/06, in ordine all'assoggettamento ad IVA dei canoni passivi pagati dall'Istituto per la locazione degli immobili strumentali, si fa presente che a seguito delle modifiche apportate agli art 5 e 40 del Testo unico dell'imposta di registro, è stato introdotto l'obbligo di registrazione per tutti i contratti di locazione e l'applicazione dell'imposta nella misura dell'1%, indipendentemente dal regime di esenzione o imponibilità ad IVA. Tale obbligo è previsto anche per i contratti in corso al 4 luglio 2006. La individuazione delle modalità e dei termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta di registro è demandato ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 15 settembre 2006.
Per una analisi più approfondita sul regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati, si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate 04/08/2006 n. 27.
Allegato
| Termine precedente del D.P.R. n. 322 del 1998 | Nuovo termine del D.P.R. n. 322 del 1998 | |
| Termine di approvazione dei modelli di dichiarazione art. 1, comma 1 | Entro il 15 febbraio dell'anno di utilizzo | Entro il 31 gennaio dell'anno di utilizzo |
| Presentazione della dichiarazione art. 2 | In forma cartacea, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.: - tra il 1° maggio ed il 31 luglio ed in via telematica: - entro il 31 ottobre. | In forma cartacea, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.: - tra il 1° maggio ed il 30 giugno ed in via telematica: - entro il 31 luglio. |
| Presentazione della dichiarazione Soggetti IRES art. 2, comma 2 | In forma cartacea entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta o dell'evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione, in funzione della modalità di presentazione utilizzata, in via telematica entro l'ultimo giorno del decimo mese | in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta o dell'evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione. |
| Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta art. 4, commi 1 e 2 | Modello 770 Semplificato 30 settembre Modello 770 Ordinario 31 ottobre (con possibilità di inserimento nella dichiarazione unificata) Consegna CUD e altre certificazioni 15 marzo | Modello 770 Semplificato 31 marzo Modello 770 Ordinario 31 marzo (presentazione solo in via autonoma per entrambe i modelli) Consegna CUD e altre certificazioni 28 febbraio |
| Trasmissione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate per le banche e la Poste italiane S.p.a. art. 3, comma 7 | Entro il termine di 5 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni tardive dalla data dell'effettiva presentazione | Entro il termine di 4 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni tardive dalla data dell'effettiva presentazione |
| Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali e contributivi dei sostituti d'imposta articolo 4, comma 3 bis | Entro il 30 settembre | Entro il 31 marzo |
| Presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti di imposta articolo 4, comma 4 bis | Entro il 31 ottobre di ciascun anno | Entro il 31 marzo di ciascun anno |
| Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni CUD, e le altre certificazioni quali quelle di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi ovvero degli utili e dei proventi equiparati articolo 4, comma 6 quater | Entro il 15 marzo | Entro il 28 febbraio |
| Presentazione delle dichiarazioni per i casi di liquidazione di società o enti soggetti all'IRES, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR e di imprese individuali articolo 5 | Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero Entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. | Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione in via telematica |
| Presentazione delle dichiarazioni nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa articolo 5 | Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data della dichiarazione di fallimento o di deliberazione di messa in liquidazione per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero Entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. | Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data della dichiarazione di fallimento o di deliberazione di messa in liquidazione in via telematica |
| Presentazione della dichiarazione dei redditi per le ipotesi di trasformazione di una società non soggetta all'IRES in società soggetta a tale imposta, o viceversa art. 5 bis | Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero Entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. | Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo la data in cui ha effetto la trasformazione in via telematica |
| Presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto art. 8 | In forma cartacea, tra il 1° febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno | Tra il 1° febbraio e il 31 luglio, in via telematica |