La modulistica da utilizzare dal 1° gennaio 2007 per il conferimento del Tfr
Allampio scenario relativo
alla riforma della previdenza complementare e del Tfr, si aggiunge un altro
importante provvedimento. Lo scorso 19 ottobre, infatti, le parti hanno raggiunto
un accordo che ribadisce lavvio anticipato della previdenza integrativa
(di cui al Dlgs n. 252/2005) al 1° gennaio
2007, così come stabilito dallart. 84, comma 1, del Ddl Finanziaria
2007. Laccordo ha, altresì, disciplinato la destinazione del Tfr
che resta in azienda, per espressa volontà del lavoratore. Nellaccordo
si prevede che lobbligo di versare lintero (100%) Tfr maturando
allInps riguarda le aziende che occupano da 50 dipendenti in su. Quindi,
le aziende con numero di dipendenti non superiore a 49 continuano a tenersi
il Tfr. È opportuno anche ricordare che il Tfr
maturato al 31 dicembre 2006 resta sempre e comunque in azienda. Vale
la pena, inoltre,
sottolineare che i fondi operanti presso lInps, a regime, saranno due.
Se il lavoratore non opera alcuna scelta, dopo sei mesi scatta il silenzio assenso.
Di conseguenza il Tfr maturando deve essere versato al fondo di previdenza complementare
di settore; in assenza del fondo, il versamento va fatto allInps. Viene
così a configurarsi unadesione al fondo di previdenza gestito dallIstituto,
con contribuzione costituita dal solo Tfr. Qualora, invece, il lavoratore decida
di lasciare il suo Tfr maturando allazienda, è come se esprimesse
una volontà di rimanere in «regime di Tfr». Per effetto dellaccordo
sopra richiamato, il datore di lavoro - con più di 49 dipendenti - deve
stornare tutto lammontare del Tfr maturando nel fondo Inps. È questo
il secondo fondo che, diversamente dal primo, non ha finalità previdenziali.
Lanticipo della riforma della previdenza complementare determina, come
immediata conseguenza, la necessità per le aziende di dotarsi, in tempi
brevi, degli strumenti idonei allassolvimento delle numerose incombenze
collegate. I compiti attribuiti dalla legge ai datori di lavoro riguardano sia
la fase propedeutica allavvio del conferimento del Tfr maturando, sia
la fase di gestione vera e propria del conferimento stesso.
Il Dlgs
n. 252/2005 prevede che, prima dellentrata in vigore delle nuove disposizioni,
il datore di lavoro informi i propri dipendenti sulle diverse scelte disponibili
in merito al conferimento del Tfr maturando e, successivamente, entro trenta
giorni dalla scadenza dei sei mesi previsti per lopzione, per coloro che
non avessero provveduto ad esprimere alcuna volontà, a comunicare agli
stessi la forma pensionistica verso la quale il Tfr maturando viene destinato.
La stessa procedura deve essere osservata per i nuovi assunti. Per finalizzare
le comunicazioni è necessario rapportarsi alle disposizioni che disciplinano
il conferimento del Tfr, individuando le tipologie dei lavoratori presenti in
azienda. Possono aderire alle forme pensionistiche complementari
i lavoratori dipendenti compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie
contrattuali previste dal Dlgs n. 276/2003, con esclusione dei co.co.co./pro.
Ai fini di una corretta applicazione della norma, occorre individuare la data
di prima assunzione in servizio del personale interessato, con conseguente iscrizione
allassicurazione obbligatoria, distinguendo i dipendenti in tre tipologie:
1) lavoratori assunti per la prima volta dal 1° gennaio 2007;
2) lavoratori di prima iscrizione
alla previdenza obbligatoria in data successiva al 29 aprile 1993;
3) lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente
al 29 aprile 1993, distinguendoli ulteriormente sulla base della loro eventuale
iscrizione al fondo di previdenza complementare.
Modulo
contenente le informazioni da fornire al personale dipendente in servizio in
azienda alla data del 31 dicembre 2006, prima dell'avvio del periodo transitorio
(1° gennaio 2007) sulla destinazione del Tfr maturando (Una
copia dovrà essere restituita debitamente firmata dal lavoratore per
ricevuta)
1) Personale neo-assunto dal 1°
gennaio 2007
I dipendenti del settore privato assunti dal 1° gennaio 2007, entro 6 mesi
dall'assunzione, possono decidere di trasferire il Tfr alle forme di previdenza
complementare previste dal decreto o di lasciare il Tfr presso il proprio datore
di lavoro. Nel caso in cui non esprimano alcuna volontà (silenzio-assenso),
a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 6 mesi previsti, il datore
di lavoro trasferisce il Tfr maturando:
a) alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi,
anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale. Tale
accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al dipendente in modo diretto
e personale;
b) in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda
abbia aderito, il Trattamento di fine rapporto maturando è trasferito,
salvo diverso accordo aziendale, a quella a cui ha aderito il maggior numero
di lavoratori dell'azienda;
c) in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica
complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi di cui i
lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce il Tfr alla forma
pensionistica complementare istituita presso l'Inps.
Modulo
contenente le informazioni da fornire al personale dipendente all'atto della
prima assunzione dalla data del 1° gennaio 2007 sulla destinazione del Tfr
maturando (Una copia dovrà essere restituita
debitamente firmata dal lavoratore per ricevuta)
Modulo
di informazione relativo alla forma pensionistica complementare a cui il Tfr
maturando viene destinato in caso di modalità tacita, ai sensi dell'art.
8, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (da
consegnare al lavoratore trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili)
2) Personale in servizio al 31
dicembre 2006, con primo rapporto successivo al 29 aprile 1993 e non
iscritto a forme pensionistiche complementari
Per tali lavoratori il periodo transitorio previsto dal decreto, per esprimere
la volontà di conferire o meno il Tfr, decorre dal 1° gennaio 2007
e termina il 30 giugno 2007. Entro tale periodo essi possono decidere di trasferire
il Tfr alle forme di previdenza complementare previste dal decreto, oppure di
mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. Anche in questo caso, se non
esprimono alcuna volontà (silenzio-assenso), a decorrere dal 1° gennaio
2007, il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando, con le stesse modalità
previste per il personale neo-assunto dal 1° gennaio 2007.
3a) Personale in servizio al
31 dicembre 2006 con primo rapporto antecedente al 29 aprile 1993, iscritto
a forme pensionistiche complementari
Tale personale, già iscritto a forme pensionistiche complementari, alle
quali già sta versando una quota di Tfr, ha la facoltà, entro
6 mesi dal 1° gennaio 2007, di scegliere se mantenere il residuo Tfr maturando
in azienda, ovvero conferirlo alla forma pensionistica complementare a cui ha
già aderito (circostanza che si verifica anche nel caso non esprima alcuna
volontà).
3b) Personale in servizio al
31 dicembre 2006 con primo rapporto antecedente al 29 aprile 1993, non iscritto
a forme pensionistiche complementari
Tale personale può scegliere, entro 6 mesi dalla data del 1° gennaio
2007, se mantenere il Trattamento di fine rapporto maturando in azienda, ovvero
conferirlo, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi
successivi, ad una forma pensionistica complementare.
Nel caso in cui non esprima alcuna volontà, si applica quanto previsto
per le modalità tacite.
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Si rammenta che l'adesione ad un fondo pensione realizzata tramite il solo conferimento
esplicito o tacito del Tfr non comporta l'obbligo della contribuzione a carico
del dipendente e del datore di lavoro.