La modulistica da utilizzare dal 1° gennaio 2007 per il conferimento del Tfr

All’ampio scenario relativo alla riforma della previdenza complementare e del Tfr, si aggiunge un altro importante provvedimento. Lo scorso 19 ottobre, infatti, le parti hanno raggiunto un accordo che ribadisce l’avvio anticipato della previdenza integrativa (di cui al Dlgs n. 252/2005) al 1° gennaio 2007, così come stabilito dall’art. 84, comma 1, del Ddl Finanziaria 2007. L’accordo ha, altresì, disciplinato la destinazione del Tfr che resta in azienda, per espressa volontà del lavoratore. Nell’accordo si prevede che l’obbligo di versare l’intero (100%) Tfr maturando all’Inps riguarda le aziende che occupano da 50 dipendenti in su. Quindi, le aziende con numero di dipendenti non superiore a 49 continuano a tenersi il Tfr. È opportuno anche ricordare che il Tfr maturato al 31 dicembre 2006 resta sempre e comunque in azienda. Vale la pena, inoltre,
sottolineare che i fondi operanti presso l’Inps, a regime, saranno due. Se il lavoratore non opera alcuna scelta, dopo sei mesi scatta il silenzio assenso. Di conseguenza il Tfr maturando deve essere versato al fondo di previdenza complementare di settore; in assenza del fondo, il versamento va fatto all’Inps. Viene così a configurarsi un’adesione al fondo di previdenza gestito dall’Istituto, con contribuzione costituita dal solo Tfr. Qualora, invece, il lavoratore decida di lasciare il suo Tfr maturando all’azienda, è come se esprimesse una volontà di rimanere in «regime di Tfr». Per effetto dell’accordo sopra richiamato, il datore di lavoro - con più di 49 dipendenti - deve stornare tutto l’ammontare del Tfr maturando nel fondo Inps. È questo il secondo fondo che, diversamente dal primo, non ha finalità previdenziali. L’anticipo della riforma della previdenza complementare determina, come immediata conseguenza, la necessità per le aziende di dotarsi, in tempi brevi, degli strumenti idonei all’assolvimento delle numerose incombenze collegate. I compiti attribuiti dalla legge ai datori di lavoro riguardano sia la fase propedeutica all’avvio del conferimento del Tfr maturando, sia la fase di gestione vera e propria del conferimento stesso.

Il Dlgs n. 252/2005 prevede che, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il datore di lavoro informi i propri dipendenti sulle diverse scelte disponibili in merito al conferimento del Tfr maturando e, successivamente, entro trenta giorni dalla scadenza dei sei mesi previsti per l’opzione, per coloro che non avessero provveduto ad esprimere alcuna volontà, a comunicare agli stessi la forma pensionistica verso la quale il Tfr maturando viene destinato. La stessa procedura deve essere osservata per i nuovi assunti. Per finalizzare le comunicazioni è necessario rapportarsi alle disposizioni che disciplinano il conferimento del Tfr, individuando le tipologie dei lavoratori presenti in azienda. Possono aderire alle forme pensionistiche complementari i lavoratori dipendenti compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Dlgs n. 276/2003, con esclusione dei co.co.co./pro. Ai fini di una corretta applicazione della norma, occorre individuare la data di prima assunzione in servizio del personale interessato, con conseguente iscrizione all’assicurazione obbligatoria, distinguendo i dipendenti in tre tipologie:
1) lavoratori assunti per la prima volta dal 1° gennaio 2007;

2) lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data successiva al 29 aprile 1993;
3) lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, distinguendoli ulteriormente sulla base della loro eventuale iscrizione al fondo di previdenza complementare.

Modulo contenente le informazioni da fornire al personale dipendente in servizio in azienda alla data del 31 dicembre 2006, prima dell'avvio del periodo transitorio (1° gennaio 2007) sulla destinazione del Tfr maturando (Una copia dovrà essere restituita debitamente firmata dal lavoratore per ricevuta)

1) Personale neo-assunto dal 1° gennaio 2007
I dipendenti del settore privato assunti dal 1° gennaio 2007, entro 6 mesi dall'assunzione, possono decidere di trasferire il Tfr alle forme di previdenza complementare previste dal decreto o di lasciare il Tfr presso il proprio datore di lavoro. Nel caso in cui non esprimano alcuna volontà (silenzio-assenso), a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 6 mesi previsti, il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando:
a) alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale. Tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al dipendente in modo diretto e personale;
b) in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda abbia aderito, il Trattamento di fine rapporto maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
c) in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi di cui i lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce il Tfr alla forma pensionistica complementare istituita presso l'Inps.

Modulo contenente le informazioni da fornire al personale dipendente all'atto della prima assunzione dalla data del 1° gennaio 2007 sulla destinazione del Tfr maturando (Una copia dovrà essere restituita debitamente firmata dal lavoratore per ricevuta)

Modulo di informazione relativo alla forma pensionistica complementare a cui il Tfr maturando viene destinato in caso di modalità tacita, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (da consegnare al lavoratore trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili)

Domanda di conferimento esplicito del Tfr maturando per i lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a) del Dlgs n. 252/2005

2) Personale in servizio al 31 dicembre 2006, con primo rapporto successivo al 29 aprile 1993 e non iscritto a forme pensionistiche complementari
Per tali lavoratori il periodo transitorio previsto dal decreto, per esprimere la volontà di conferire o meno il Tfr, decorre dal 1° gennaio 2007 e termina il 30 giugno 2007. Entro tale periodo essi possono decidere di trasferire il Tfr alle forme di previdenza complementare previste dal decreto, oppure di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. Anche in questo caso, se non esprimono alcuna volontà (silenzio-assenso), a decorrere dal 1° gennaio 2007, il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando, con le stesse modalità previste per il personale neo-assunto dal 1° gennaio 2007.

Domanda di conferimento esplicito del Tfr maturando per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (*) e non iscritti alla data di entrata in vigore del decreto n. 252/2005 a forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. c), punto 2) del Dlgs n. 252/2005

3a) Personale in servizio al 31 dicembre 2006 con primo rapporto antecedente al 29 aprile 1993, iscritto a forme pensionistiche complementari
Tale personale, già iscritto a forme pensionistiche complementari, alle quali già sta versando una quota di Tfr, ha la facoltà, entro 6 mesi dal 1° gennaio 2007, di scegliere se mantenere il residuo Tfr maturando in azienda, ovvero conferirlo alla forma pensionistica complementare a cui ha già aderito (circostanza che si verifica anche nel caso non esprima alcuna volontà).

Domanda di conferimento esplicito del residuo Tfr maturando per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (*) e iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto n. 252/2005, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. c), punto 1) del Dlgs n. 252/2005

3b) Personale in servizio al 31 dicembre 2006 con primo rapporto antecedente al 29 aprile 1993, non iscritto a forme pensionistiche complementari
Tale personale può scegliere, entro 6 mesi dalla data del 1° gennaio 2007, se mantenere il Trattamento di fine rapporto maturando in azienda, ovvero conferirlo, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare.
Nel caso in cui non esprima alcuna volontà, si applica quanto previsto per le modalità tacite.

Domanda di conferimento esplicito del Tfr maturando per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (*) e non iscritti alla data di entrata in vigore del decreto n. 252/2005 a forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. c), punto 2) del Dlgs n. 252/2005

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Si rammenta che l'adesione ad un fondo pensione realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del Tfr non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del dipendente e del datore di lavoro.