1) Viene esteso a tutto lanno
2006 il beneficio fiscale della detrazione del 41% delle spese sostenute per
la tutela, la salvaguardia e la manutenzione dei boschi.
Il tetto di spesa è fissato in € 100.000.
2) Laliquota IRAP resta pari
all1,9%, salva la diversa misura stabilita dalle singole Regioni, anche
per il periodo dimposta 2005.
L'aliquota ridotta interessa tutti i soggetti che esercitano le attività
agricole classificate nell'art. 32, comma 2, del Testo unico delle imposte sui
redditi, anche se espletate da società di persone o di capitali, che
ai fini delle imposte dirette risultano titolari di reddito d'impresa, incluse
le cooperative agricole e della piccola pesca.
3) Sono interessate dalla proroga
fino al 31 dicembre 2006 le agevolazioni tributarie a favore dei coltivatori
diretti e degli imprenditori agricoli professionali per lapplicazione
dellimposta fissa di registro ed ipotecaria, oltre che dellimposta
catastale dell1%, nellipotesi di acquisto di terreni agricoli (Legge
604/1954).
Il beneficio è applicabile anche agli acquisti posti in essere dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione previdenziale e assistenziale
INPS e alle società agricole disciplinate dall'art. 2 comma 4 del D.L.G.S.
99/2004.
4) Il credito dimposta dato dal 50% delle spese per consulenze e studi effettuate per la concentrazione di microimprese, piccole e medie, secondo la definizione comunitaria, viene esteso anche agli imprenditori agricoli.
5) Gli sconti di cui al D.Lgs. 185/2000 per i giovani imprenditori agricoli si applicano anche alle società dagli stessi costituite.
6) La produzione e la vendita di
energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori
agricoli utilizzando le biomasse sono considerate fiscalmente attività
connesse allattività agricola.
Il reddito che ne deriva si configura come reddito agrario.
7) Lindennità di occupazione
disciplinata dalle norme in materia di espropri per pubblica utilità
costituiscono reddito diverso solo se si riferiscono a terreni ricadenti nelle
zone edificabili in base al Piano regolatore (c.d. zone omogenee di tipo A
B C D di cui al D.M. 1444/1968).
In caso contrario, le somme percepite non scontano lIRPEF.