Elenco dei provvedimenti per il settore agricoltura nella Legge finanziaria 2006

1) Viene esteso a tutto l’anno 2006 il beneficio fiscale della detrazione del 41% delle spese sostenute per la tutela, la salvaguardia e la manutenzione dei boschi.
Il tetto di spesa è fissato in € 100.000.

2) L’aliquota IRAP resta pari all’1,9%, salva la diversa misura stabilita dalle singole Regioni, anche per il periodo d’imposta 2005.
L'aliquota ridotta interessa tutti i soggetti che esercitano le attività agricole classificate nell'art. 32, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, anche se espletate da società di persone o di capitali, che ai fini delle imposte dirette risultano titolari di reddito d'impresa, incluse le cooperative agricole e della piccola pesca.

3) Sono interessate dalla proroga fino al 31 dicembre 2006 le agevolazioni tributarie a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali per l’applicazione dell’imposta fissa di registro ed ipotecaria, oltre che dell’imposta catastale dell’1%, nell’ipotesi di acquisto di terreni agricoli (Legge 604/1954).
Il beneficio è applicabile anche agli acquisti posti in essere dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione previdenziale e assistenziale INPS e alle società agricole disciplinate dall'art. 2 comma 4 del D.L.G.S. 99/2004.

4) Il credito d’imposta dato dal 50% delle spese per consulenze e studi effettuate per la concentrazione di microimprese, piccole e medie, secondo la definizione comunitaria, viene esteso anche agli imprenditori agricoli.

5) Gli sconti di cui al D.Lgs. 185/2000 per i giovani imprenditori agricoli si applicano anche alle società dagli stessi costituite.

6) La produzione e la vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli utilizzando le biomasse sono considerate fiscalmente attività connesse all’attività agricola.
Il reddito che ne deriva si configura come reddito agrario.

7) L’indennità di occupazione disciplinata dalle norme in materia di espropri per pubblica utilità costituiscono reddito diverso solo se si riferiscono a terreni ricadenti nelle zone edificabili in base al Piano regolatore (c.d. zone omogenee di tipo A – B – C – D di cui al D.M. 1444/1968).
In caso contrario, le somme percepite non scontano l’IRPEF.