TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II dr. Arturo Pavese, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
nella causa civile iscritta al n. 2465/2004 il 18/11/2004 e vertente tra
GUERRA DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Capriglione,
giusta procura a margine del ricorso,
e
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t.,
CONVENUTO CONTUMACE
REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappresentante p.t.,
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: indennità
di mobilità
Conclusioni per il ricorrente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, il ricorrente adiva
il Tribunale di Potenza, esponendo che: 1) aveva prestato attività lavorativa
alle dipendenze di società in seguito dichiarata fallita; 2) a decorrere dal 1994 aveva beneficiato del
trattamento straordinario di
integrazione salariale, 3) dal 1996 era stato inserito nella lista
di mobilità regionale; 4) in seguito era stato assunto
presso altra azienda, prima con contratto a tempo determinato e poi con contratto
a tempo indeterminato part time verticale su base
annua; 5) a seguito della proroga
Nonostante la regolarità della notifica, l'Inps e la Regione non si costituivano in giudizio.
All’ odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta.
A norma dell'alt. 8, comma 6, legge 23/7/1991 n.223, il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. Per le giornate di lavoro svolte, l'indennità di mobilità è sospesa (art.8, comma 7, legge 23/7/1991 n.223):
Nel caso in esame, svolgendo il ricorrente attività lavorativa part time, l'amministrazione ha infine riconosciuto il diritto al mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità (si veda la nota del direttore generale del Ministero del lavoro in data 28/4/2004), ma ha negato il diritto all'indennità di mobilità.
Tale diniego appare illegittimo sia per il chiaro
disposto normativo
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sez. civ., in persona del sottoscritto in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
1) dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennità di mobilità per i periodi di non lavoro,
2) condanna l'Inps a corrispondere in suo favore la predetta indennità nella misura di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3) condanna 1' Inps al pagamento delle spese processuali
Potenza, 17/5/2005 - II giudice
Depositato in Cancelleria
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