TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II dr. Arturo Pavese, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2465/2004 il 18/11/2004 e vertente tra

GUERRA    DOMENICO,    rappresentato    e    difeso    dall'avv.    Tiziana Capriglione,

giusta procura a margine del ricorso,

RICORRENTE

e

 I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t.,

CONVENUTO CONTUMACE

REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappresentante p.t.,

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: indennità di mobilità

Conclusioni per il ricorrente: come in atti.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in atti, il ricorrente adiva il Tribunale di Potenza, esponendo che: 1) aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di società in seguito dichiarata fallita; 2) a decorrere dal 1994 aveva beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale, 3) dal 1996 era stato inserito nella lista di mobilità regionale; 4) in seguito era stato assunto presso altra azienda, prima con contratto a tempo determinato e poi con contratto a tempo indeterminato part time verticale su base annua; 5) a seguito della proroga del trattamento di mobilità, egli in un primo momento non era stato inserito nell'elenco dei lavoratori beneficiari della proroga; poi era stato inserito in tale elenco, tuttavia non gli era stata più riconosciuta l'indennità di mobilità. " Tanto "premesso, " ritenendo illegittima  la  decisione assunta  in sede amministrativa, il ricorrente chiedeva che si dichiarasse il proprio diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità in regime di proroga e si condannasse l'Inps al pagamento della relativa indennità.

Nonostante la regolarità della notifica, l'Inps e la Regione non si costituivano in giudizio.

All’ odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

 

                         MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve essere accolta.

A norma dell'alt. 8, comma 6, legge 23/7/1991 n.223, il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. Per le giornate di lavoro svolte, l'indennità di mobilità è sospesa (art.8, comma 7, legge 23/7/1991 n.223):

Nel caso in esame, svolgendo il ricorrente attività lavorativa part time, l'amministrazione ha infine riconosciuto il diritto al mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità (si veda la nota del direttore generale del Ministero del lavoro in data 28/4/2004), ma ha negato il diritto all'indennità di mobilità.

Tale diniego appare illegittimo sia per il chiaro disposto normativo (secondo il quale l’indennità di mobilità è sospesa solo per le giornate di lavoro svolte) sia perché la scelta del part time appare essere stata compiuta in base ad esigenze aziendali (si veda il contratto integrativo aziendale del gruppo Ferrero, prodotto in giudizio dal ricorrente, in cui sì evidenzia l'obiettivo dell'inserimento graduale in azienda, passando fra l'altro attraverso rapporti di lavoro a tempo indeterminato del tipo part time verticale). Il ricorrente ha, pertanto, diritto all'indennità di mobilità per i periodi di non lavoro, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo (art 16, comma 6, legge 412/1991). Le spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c).

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, sez. civ., in persona del sottoscritto in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, cosi provvede:

1) dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennità di mobilità per i periodi di non lavoro,

2) condanna l'Inps a corrispondere in suo favore la predetta indennità nella misura di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;

3) condanna 1' Inps al pagamento delle spese processuali

 

Potenza, 17/5/2005      -                                                                          II giudice

Depositato in Cancelleria