Sentenza 05/06/2007 n. 13092 Corte Suprema di Cassazione. Successione di contratti integrativi aziendali

Con la decisione in esame la Suprema Corte torna ad occuparsi del tema della successione dei contratti collettivi (aziendali) nel tempo e della rappresentatività sindacale.

Nel caso di specie, il giudice d'appello, confermando la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto che non fosse vincolante, nei confronti dei lavoratori appellati, il contratto integrativo aziendale stipulato tra la società datrice di lavoro e le organizzazioni sindacali, con l'intervento delle rappresentanze aziendali, avente ad oggetto la revoca dei licenziamenti operati dalla prima a fronte della soppressione e/o del ridimensionamento di alcuni benefici economici e normativi (premio di produttività, indennità di rischio, etc) previsti dal precedente contratto aziendale. In accoglimento della tesi dei lavoratori, il giudice del gravame, in particolare, aveva sancito l'inopponibilità dell'accordo di contenuto peggiorativo rispetto al precedente contratto aziendale (del 31.1.1997) che aveva introdotto benefici soppressi, in quanto lo stesso non era stato sottoscritto validamente (per presunta mancanza di delega) dalla RSA aderente al sindacato al quale i lavoratori appellati erano iscritti.
Avverso la decisione di secondo grado, la Società ricorreva per cassazione. Secondo la ricorrente, il Tribunale, nell'affermare che l'accordo integrativo del 1997 aveva inciso su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori, e, che per tale motivo non era opponibile ai dipendenti non aderenti ai sindacati firmatari, aveva violato gli artt. 1362 c.c. e segg. In particolare, per la Società, i lavoratori, non conservavano alcun diritto al mantenimento per il futuro della disciplina negoziale di cui godevano prima della modifica del precedente accordo aziendale, e ciò in base al principio secondo il quale: «il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente perché caducata o sostituita da altra successiva». Nell'ipotesi di successione dei contratti collettivi, infatti, non trova applicazione, ai fini della conservazione delle precedenti disposizioni collettive, il criterio del trattamento più favorevole, che riguarda il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale. La conservazione del trattamento più favorevole, invero, è affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, a cui è data la possibilità di prevederlo con apposita clausola di salvaguardia, cosicché, in mancanza, la nuova regolamentazione, pur avendo carattere peggiorativo per i lavoratori, deve ritenersi sostitutiva a tutti gli effetti di quella anteriore. Quanto alla questione della carenza di rappresentatività sindacale, la società osservava che, anche in assenza di una specifica delega, il contratto aziendale è comunque affidato all'autonomia collettiva, e pertanto i rappresentanti dei lavoratori hanno il potere di apportare modifiche, anche peggiorative, sia al contratto nazionale che a quello aziendale, senza che occorra uno specifico mandato o la ratifica del loro operato.
La Suprema Corte accoglie integralmente il ricorso proposto dalla società ribadendo il suo precedente e consolidato orientamento in materia secondo cui «in tema di successione di contratti collettivi, il lavoratore non può invocare un diritto acquisito in forza della precedente contrattazione. Infatti, una cosa è l'indisponibilità, da parte del sindacato, dei diritti soggettivi perfetti attribuiti da un determinato contratto collettivo, ed altra è la pretesa, da parte del lavoratore, di mantenere definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto nato da una norma collettiva che ormai non esiste più perché caducata o sostituita da una successiva contrattazione collettiva (Cass. n. 4947 del 1991; Cass. n. 2155 del 1990; Cass. n. 1147 del 1988; cass. n. 9175 del 1987; Cass. 5592 del 1986). Ciò perché le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicchè, nell'ipotesi di successione fra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (che attiene esclusivamente, ai sensi dell'art. 2077 cod. civ., al rapporto tra contratto collettivo ed individuale), restando la conservazione di quel trattamento affidato all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia».
In applicazione di tale principio non può essere messo in discussione il potere dei sindacati di modificare la precedente disciplina collettiva anche in senso peggiorativo.
Allo stesso modo non può condividersi, per la Suprema Corte, l'affermazione del giudice di secondo grado secondo cui l'accordo successivo non sarebbe applicabile ai lavoratori dai quali le organizzazioni sindacali non avevano ricevuto specifico mandato. La circostanza che i lavoratori ricorrenti fossero iscritti ad un'organizzazione sindacale che non aveva partecipato alla stipulazione non ha, invero, alcuna rilevanza ai fini dell'efficacia soggettiva dell'accordo. Afferma, infatti, la Corte che, secondo un suo noto principio: «ove un contratto collettivo aziendale, stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell'azienda, venga successivamente modificato o integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione all'originario accordo, ancorché non iscritti al sindacato, sono vincolati dall'accordo successivo e non possono invocare l'applicazione soltanto del primo (Cass. 11 novembre 1987, n. 8325; Cass. 5 luglio 2002, n. 9764)».
Da ciò l'assoluta irrilevanza, nel caso in esame, della mancata partecipazione all'accordo della diversa organizzazione sindacale cui i lavoratori erano iscritti.