Sentenza 05/06/2007
n. 13092 Corte Suprema di Cassazione. Successione di contratti integrativi aziendali
Con la decisione in esame la Suprema Corte torna ad occuparsi del tema della
successione dei contratti collettivi (aziendali) nel tempo e della rappresentatività
sindacale.
Nel caso di specie, il giudice d'appello, confermando la pronuncia di primo
grado, aveva ritenuto che non fosse vincolante, nei confronti dei lavoratori
appellati, il contratto integrativo aziendale stipulato tra la società
datrice di lavoro e le organizzazioni sindacali, con l'intervento delle rappresentanze
aziendali, avente ad oggetto la revoca dei licenziamenti operati dalla prima
a fronte della soppressione e/o del ridimensionamento di alcuni benefici economici
e normativi (premio di produttività, indennità di rischio, etc)
previsti dal precedente contratto aziendale. In accoglimento della tesi dei
lavoratori, il giudice del gravame, in particolare, aveva sancito l'inopponibilità
dell'accordo di contenuto peggiorativo rispetto al precedente contratto aziendale
(del 31.1.1997) che aveva introdotto benefici soppressi, in quanto lo stesso
non era stato sottoscritto validamente (per presunta mancanza di delega) dalla
RSA aderente al sindacato al quale i lavoratori appellati erano iscritti.
Avverso la decisione di secondo grado, la Società ricorreva per cassazione.
Secondo la ricorrente, il Tribunale, nell'affermare che l'accordo integrativo
del 1997 aveva inciso su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori,
e, che per tale motivo non era opponibile ai dipendenti non aderenti ai sindacati
firmatari, aveva violato gli artt. 1362 c.c. e segg. In particolare, per la
Società, i lavoratori, non conservavano alcun diritto al mantenimento
per il futuro della disciplina negoziale di cui godevano prima della modifica
del precedente accordo aziendale, e ciò in base al principio secondo
il quale: «il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente
acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non
più esistente perché caducata o sostituita da altra successiva».
Nell'ipotesi di successione dei contratti collettivi, infatti, non trova applicazione,
ai fini della conservazione delle precedenti disposizioni collettive, il criterio
del trattamento più favorevole, che riguarda il rapporto tra contratto
collettivo e contratto individuale. La conservazione del trattamento più
favorevole, invero, è affidata all'autonomia contrattuale delle parti
collettive stipulanti, a cui è data la possibilità di prevederlo
con apposita clausola di salvaguardia, cosicché, in mancanza, la nuova
regolamentazione, pur avendo carattere peggiorativo per i lavoratori, deve ritenersi
sostitutiva a tutti gli effetti di quella anteriore. Quanto alla questione della
carenza di rappresentatività sindacale, la società osservava che,
anche in assenza di una specifica delega, il contratto aziendale è comunque
affidato all'autonomia collettiva, e pertanto i rappresentanti dei lavoratori
hanno il potere di apportare modifiche, anche peggiorative, sia al contratto
nazionale che a quello aziendale, senza che occorra uno specifico mandato o
la ratifica del loro operato.
La Suprema Corte accoglie integralmente il ricorso proposto dalla società
ribadendo il suo precedente e consolidato orientamento in materia secondo cui
«in tema di successione di contratti collettivi, il lavoratore non può
invocare un diritto acquisito in forza della precedente contrattazione. Infatti,
una cosa è l'indisponibilità, da parte del sindacato, dei diritti
soggettivi perfetti attribuiti da un determinato contratto collettivo, ed altra
è la pretesa, da parte del lavoratore, di mantenere definitivamente acquisito
al suo patrimonio un diritto nato da una norma collettiva che ormai non esiste
più perché caducata o sostituita da una successiva contrattazione
collettiva (Cass. n. 4947 del 1991; Cass. n. 2155 del 1990; Cass. n. 1147 del
1988; cass. n. 9175 del 1987; Cass. 5592 del 1986). Ciò perché
le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei
contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo
delle organizzazioni sindacali, ma operano invece dall'esterno sui singoli rapporti
di lavoro, come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale,
sicchè, nell'ipotesi di successione fra contratti collettivi, le precedenti
disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio
del trattamento più favorevole (che attiene esclusivamente, ai sensi
dell'art. 2077 cod. civ., al rapporto tra contratto collettivo ed individuale),
restando la conservazione di quel trattamento affidato all'autonomia contrattuale
delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola
di salvaguardia».
In applicazione di tale principio non può essere messo in discussione
il potere dei sindacati di modificare la precedente disciplina collettiva anche
in senso peggiorativo.
Allo stesso modo non può condividersi, per la Suprema Corte, l'affermazione
del giudice di secondo grado secondo cui l'accordo successivo non sarebbe applicabile
ai lavoratori dai quali le organizzazioni sindacali non avevano ricevuto specifico
mandato. La circostanza che i lavoratori ricorrenti fossero iscritti ad un'organizzazione
sindacale che non aveva partecipato alla stipulazione non ha, invero, alcuna
rilevanza ai fini dell'efficacia soggettiva dell'accordo. Afferma, infatti,
la Corte che, secondo un suo noto principio: «ove un contratto collettivo
aziendale, stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi
dei lavoratori dell'azienda, venga successivamente modificato o integrato da
un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori
che abbiano fatto adesione all'originario accordo, ancorché non iscritti
al sindacato, sono vincolati dall'accordo successivo e non possono invocare
l'applicazione soltanto del primo (Cass. 11 novembre 1987, n. 8325; Cass. 5
luglio 2002, n. 9764)».
Da ciò l'assoluta irrilevanza, nel caso in esame, della mancata partecipazione
all'accordo della diversa organizzazione sindacale cui i lavoratori erano iscritti.