IL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
Il MINISTRO DEL TESORO DEL
BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
VISTA la legge 3 dicembre 1999, n.493,
capo III, che istituisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in
ambito domestico;
VISTO, in particolare, l’articolo 11,
comma 1, della legge citata il quale stabilisce che le modalità di attuazione
delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio di
amministrazione dell’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (INAIL)
VISTO il testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il testo unico per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e
successive modificazioni e integrazioni intervenute alla data di entrata in
vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominato testo
unico;
VISTA la legge 4 gennaio 1968, n.15 e
successive modificazioni e integrazioni recante: Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n.403 recante il regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
SENTITO il Consiglio di amministrazione
dell’INAIL;
DECRETA
Articolo 1
(Persone
assicurate)
- E’ soggetto all’assicurazione contro gli infortuni
derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico ciascun componente il nucleo
familiare che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 anni
compiuti; per le persone che raggiungono i 65 anni in corso di assicurazione,
la stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del
premio;
- svolga in ambito domestico attività in via
esclusiva e cioè non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso
forme obbligatorie di previdenza sociale.
- svolga, in ambito domestico in via non
occasionale, attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il
proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo
familiare;
- svolga le suddette attività senza vincolo di
subordinazione e a titolo gratuito;
2. Ai fini del
presente decreto ministeriale, per nucleo familiare si intende un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora
abituale; il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola
persona.
Articolo 2
(Oggetto
dell’assicurazione).
- L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro in
ambito domestico, a condizione che dall’infortunio sia derivata una inabilità
permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento.
- Si considerano avvenuti in occasione e a causa di
lavoro in ambito domestico gli infortuni:
a) conseguenti al rischio che deriva
dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che
costituiscono il nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo
stesso nucleo familiare;
b) verificatisi all’interno di
immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato,
delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali.
- Sono esclusi dall'assicurazione :
- gli infortuni verificatisi al di fuori del
territorio nazionale;
- gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo
al lavoro domestico;
- gli infortuni derivanti da calamità naturali,
crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione
o tumulti popolari;
- gli infortuni mortali.
Articolo 3
(Premi assicurativi)
- Il premio assicurativo pro capite è fissato in
lire 25.000, pari a 12,91 euro per anno solare, non frazionabili, esenti da
oneri fiscali.
Articolo 4
(Iscrizione)
- I soggetti di cui all’articolo 1, salvo quanto
stabilito all’articolo 7, sono tenuti ad iscriversi all’assicurazione mediante
versamento del premio assicurativo con le modalità stabilite dall’Istituto
assicuratore.
- Per il primo anno di applicazione della norma,
l’iscrizione ed il relativo versamento devono essere effettuati entro i trenta
giorni dal termine di cui al comma 5 dell’articolo 11 della legge 3 dicembre
1999, n.493.
- I soggetti che maturano i requisiti assicurativi
successivamente al primo anno di applicazione della norma sono tenuti
all’iscrizione ed al versamento del premio assicurativo alla data di
maturazione dei requisiti stessi.
- Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il
versamento del premio assicurativo deve essere effettuato entro il 31 gennaio
di ogni anno, sempre che permangano i requisiti di cui all’articolo
1
Articolo 5
(Modalità di
versamento)
1. Il pagamento dei premi e degli
eventuali accessori deve essere effettuato presso gli sportelli delle Agenzie
postali, le banche indicate dall’INAIL e gli altri soggetti individuati dallo
stesso Istituto. Costituisce prova dell’avvenuto pagamento e della data di
esso l’attestazione di versamento. Per gli accrediti effettuati mediante
postagiro o giroconto bancario, la data di pagamento è quella corrispondente
al giorno della valuta riconosciuta all’INAIL dall’Ente esattore.
Articolo 6
(Regime
sanzionatorio)
- Nel caso di inosservanza dell’obbligo del
versamento del premio assicurativo di cui all’articolo 3 alle scadenze di cui
all’articolo 4, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore
all'ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo
dell’inadempimento, secondo i criteri di graduazione stabiliti dal Comitato
amministratore del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che
l’Istituto assicuratore ritiene di dover effettuare.
- Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n.493 non si applica la
disposizione di cui al comma 1.
Articolo 7
(Soggetti esonerati dal versamento del
premio)
1. Il premio di cui all’articolo 3 è
a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, i quali
siano in possesso di entrambi i requisiti
sottoindicati:
- titolarità di reddito complessivo lordo ai fini
IRPEF non superiori a L. 9 milioni annui, pari a 4648,11 euro;
- appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito
complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a L.18 milioni annui, pari a
9296,22 euro.
- Ai fini di cui al comma 1, concorrono alla
formazione del reddito complessivo del nucleo familiare, i redditi dei singoli
componenti il nucleo familiare medesimo.
- Per le finalità di cui al comma 1, sulla base di
appositi elenchi trasmessi dall’INAIL, il cui contenuto è sottoscritto dal
Presidente dell’Istituto medesimo e convalidato dall’organo di controllo, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce le corrispondenti
somme all’Istituto.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono
tenuti ad iscriversi all’assicurazione mediante presentazione all’INAIL di
domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante la
sussistenza dei requisiti assicurativi di cui all’articolo 1. Detta domanda
deve contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 1 e
2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, attestante la sussistenza dei requisiti
reddituali di cui ai precedenti commi 1 e 2, con l’indicazione dei componenti
il nucleo familiare del richiedente medesimo. Della dichiarazione resa
l’interessato è personalmente responsabile sia penalmente sia
amministrativamente ai sensi dell’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968,
n.15, e dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n.403.
5. Per il
primo anno di applicazione della norma, l’iscrizione deve avvenire entro i
trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell’articolo 11 della
legge n.493/1999.
6. I
soggetti che maturano i requisiti assicurativi per la prima volta nel corso
dell’anno solare sono tenuti, alla data di maturazione dei requisiti stessi,
all’iscrizione immediata.
7.
Per gli anni successivi alla prima iscrizione, i soggetti sono tenuti a
denunciare all’INAIL il venir meno di uno dei requisiti di cui
all’articolo 1 o del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, entro i successivi trenta giorni.
Articolo 8
(Non automaticità delle prestazioni)
- I soggetti non in regola con gli obblighi del
versamento del premio hanno diritto alla rendita, di cui all’articolo 10,
soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della
regolarizzazione.
- I soggetti di cui all’articolo 7, non in regola
con l’obbligo di iscrizione, hanno diritto alla rendita di cui all’articolo10,
soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data
dell’iscrizione.
Articolo 9
(Ripetizione di
indebito)
- Qualora la rendita di cui all’articolo 10 risulti
non dovuta a causa di omessa, incompleta o infedele segnalazione di fatti,
incidenti sul diritto, che non siano già conosciuti dall’Istituto
assicuratore, si procede al recupero delle somme indebitamente
corrisposte.
Art. 10
(Prestazioni)
- Quando sia accertato che dall’infortunio sia
derivata un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in
misura pari o superiore al 33 per cento, è corrisposta una rendita vitalizia
rapportata al grado della inabilità stessa sulla base della retribuzione di
cui al successivo comma 3 e delle aliquote di cui alla tabella allegato n.7 al
testo unico, nel testo allegato al presente regolamento.
- L’inabilità permanente è valutata con le modalità
e i criteri di cui all’articolo 78 e alla tabella allegato n.1 del testo
unico, nel testo allegato al presente regolamento, ed è accertata ai sensi
dell’articolo 102 del testo unico stesso. Nella valutazione non si tiene conto
di inabilità preesistenti se coesistenti. In caso di inabilità preesistenti
concorrenti, derivanti da fatti lavorativi o extra lavorativi, il grado di
riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata dall’infortunio deve
essere rapportato non all’attitudine al lavoro normale ma a quella ridotta per
effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione
in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e
il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo
l’infortunio.
- Per la liquidazione della rendita è assunta quale
retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima fissata per il calcolo
delle rendite del settore industriale rivalutabile ai sensi dell’articolo 116
del testo unico.
- La rendita è corrisposta a decorrere dal primo
giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità
temporanea assoluta.
- La rendita è esente da oneri fiscali ed è pagata a
rate mensili. In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per
intero agli eredi la rata in corso. Si applicano gli articoli 108, 109, 110 e
114 del testo unico.
Articolo 11
(Richiesta di erogazione della
rendita)
- Per l’ottenimento delle prestazioni di cui
all’articolo 10, l’assicurato deve presentare specifica richiesta redatta su
modulo predisposto dall’Istituto dichiarando:
- l’iscrizione all’assicurazione per l’anno di
accadimento dell’infortunio e la permanenza al momento dell’infortunio stesso
dei requisiti assicurativi indicati all’articolo 1, e per i soggetti di cui
all’articolo 7, anche dei requisiti reddituali di cui allo tesso
articolo;
- la data ed il luogo in cui è avvenuto l’infortunio
nonché le cause e circostanze dell’infortunio stesso;
- la data di cessazione del periodo di inabilità
temporanea assoluta;
- gli esiti della lesione, l’esistenza di eventuali
preesistenze, la previsione di postumi di invalidità pari o superiori al 33
per cento ed il presidio sanitario che ha effettuato il primo
soccorso.
Gli elementi giustificativi della
domanda di cui ai punti c) e d) devono essere attestati da certificazione
medica e relativa documentazione.
2. La richiesta della
rendita e tutte le altre comunicazioni debbono essere presentate o inviate a una
qualsiasi Sede INAIL.
3. L’INAIL, nel termine di
120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comunica all’assicurato la
liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono
serviti di base a tale liquidazione. Qualora l’INAIL accerti di non essere
obbligato a corrispondere la prestazione, deve darne comunicazione
all’assicurato entro lo stesso termine di 120 giorni, specificando
i motivi del provvedimento adottato.
4. Quando per le condizioni
della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente,
l'Istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone
comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a
liquidazione definitiva.
Articolo 12
(Unificazione dei
postumi)
1. Nel caso in cui il titolare di una
rendita, corrisposta a norma dell’articolo 10, comma 1, sia colpito da un
nuovo infortunio domestico e la inabilità complessiva sia superiore a quella
in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, si procede alla
costituzione di una nuova rendita in base al grado di riduzione complessiva
dell’attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o
dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni
dell’articolo 78 del testo unico ed in base alla retribuzione convenzionale di
cui all’articolo 10, comma 3, vigente al momento del nuovo infortunio. Se tale
retribuzione è inferiore a quella in base alla quale è stata liquidata la
precedente rendita, la nuova rendita viene determinata in base a quest’ultima
retribuzione.
Articolo 13
(Diritto di rivalsa)
- L'INAIL non esercita il diritto di rivalsa nei
confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.
Articolo 14
(Contabilità
separata)
- I risultati della gestione del Fondo autonomo
speciale per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico sono
evidenziati con contabilità separata nei bilanci annuali
dell’Istituto.
- Gli oneri e i proventi del Fondo sono rilevati
utilizzando il sistema di contabilità integrata adottato
dall’Istituto.
- Per ogni esercizio vengono predisposti un conto
economico ed uno stato patrimoniale del Fondo, redatti secondo schemi conformi
a quelli previsti per il bilancio generale dell’Istituto.
Articolo 15
(Finanziamento)
- Il Fondo è alimentato da:
- i premi assicurativi di cui all’articolo 3;
- le somme aggiuntive, di cui all’articolo 6, comma
1;
- i proventi degli investimenti;
- eventuali altre entrate.
2. Qualora le risultanze del bilancio lo richiedano
e comunque allo scopo di assicurare l’equilibrio finanziario ed economico del
Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere del Comitato amministratore del Fondo, può modificare l’entità del
premio assicurativo di cui al punto a) del comma 1, in relazione all’onere
finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di
assicurazione, ovvero i limiti reddituali previsti all’articolo 7, comma
1.
Articolo 16
(Spese generali di
amministrazione)
- Le spese generali di amministrazione rilevate
dall’Istituto nel loro complesso sono attribuite alla gestione del Fondo in
base ai seguenti criteri comuni alle altre gestioni
dell’Istituto:
- in proporzione alle spese direttamente
sostenute;
- in relazione all’incidenza del costo del personale
addetto alla predetta gestione.
Articolo 17
(Riserve tecniche)
- Nella sezione del passivo dello stato patrimoniale
del Fondo è iscritta apposita riserva tecnica relativa all’accantonamento dei
capitali per la copertura degli oneri verso gli assicurati.
- La riserva tecnica di cui al comma precedente deve
essere coperta con gli elementi dell’attivo dello stato patrimoniale. Nella
scelta degli investimenti si dovrà tenere conto dell’esigenza che sia
garantita la sicurezza e la redditività, provvedendo ad una adeguata
diversificazione degli stessi.
Articolo 18
(Comitato
amministratore)
- Al Fondo sovrintende un comitato amministratore,
che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale
dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da
sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria
comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra
i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due
mandati consecutivi.
- Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti
compiti:
- avanza proposte in merito all'estensione ed al
miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 10;
- vigila sull'afflusso dei contributi,
sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del
Fondo;
- decide sui ricorsi in materia di contributi e di
prestazioni del Fondo;
- assolve ad ogni altro compito che sia ad esso
demandato da leggi o regolamenti.
Articolo 19
(Contenzioso)
- L’assicurato, il quale non riconosca fondati i
motivi del provvedimento dell’Istituto assicuratore riguardanti l’obbligo
assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione, nonché la misura
della prestazione stessa, può presentare ricorso al Comitato amministratore,
per il tramite della Sede INAIL che ha emanato il provvedimento, da spedire
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da presentare con lettera
della quale abbia ritirato ricevuta, entro novanta giorni dalla data del
provvedimento impugnato, comunicando i motivi per i quali non ritiene
giustificabile il provvedimento dell’Istituto e allegando gli elementi
giustificativi dell’opposizione.
- Non ricevendo risposta nel termine di centoventi
giorni dalla data di presentazione del ricorso o qualora la risposta non gli
sembri soddisfacente, l’assicurato ha facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento.
- L’azione giudiziaria per conseguire la rendita di
inabilità si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio con
postumi permanenti indennizzabili. Il procedimento contenzioso non può essere
istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche per la liquidazione
amministrativa della rendita. La prescrizione di cui sopra rimane sospesa
durante la liquidazione in via amministrativa della rendita. Tale
liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di trecentotrenta
giorni.