Lavoro sommerso, qualcosa si muove
Firmato il 4 maggio Avviso Comune in materia di emersione del lavoro irregolare in agricoltura
di Pasquale Papiccio

Nella storia delle relazioni sindacali in agricoltura il 4 maggio 2004 resterà una data di fondamentale importanza. Per la prima volta, dopo anni di polemiche e contrapposizioni, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro hanno concordato iniziative concrete per combattere insieme il lavoro sommerso e illegale, un fenomeno preoccupante, diffuso su tutto il territorio nazionale.
Il fatto che il lavoro nero rappresenti un danno, sia per i lavoratori che per le imprese, è dunque patrimonio comune. Da questa consapevolezza scaturisce la volontà di avviare un lavoro comune finalizzato a combatterlo. Tra le iniziative concordate, appaiono di tutto rilievo quelle relative, da una parte al mercato del lavoro, dall’altro al monitoraggio del fenomeno.
Circa le prime, le parti sociali condividono l’adozione di misure che incentivino la stabilizzazione dell’occupazione e la trasparenza. In particolare si propone l’adozione di diversi provvedimenti, tra i quali l’introduzione di incentivi economici in favore delle imprese che incrementano il numero di giornate denunciate per almeno un triennio e l’introduzione di altre misure incentivanti finalizzate a: favorire l’emersione del lavoro dei pensionati, semplificare le procedure di ottenimento delle autorizzazioni al lavoro dei cittadini extracomunitari, premiare le aziende che, rispettando le norme in materia di sicurezza sul lavoro, riducano i rischi da infortunio. Le parti condividono poi la necessità di adottare delle misure per stabilizzare l’occupazione dipendente, mediante agevolazioni contributive aggiuntive per le imprese che attivano nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, trasformano a tempo indeterminato rapporti a tempo determinato o che rinnovano, l’anno successivo con lo stesso lavoratore, rapporti a tempo determinato.
L’applicazione di questi incentivi dovrà essere subordinata al rispetto, da parte delle aziende, della legislazione in materia di lavoro e previdenza e dei contratti collettivi di lavoro.
Circa le seconde, l’adozione per le imprese di un codice unico nei rapporti con la pubblica amministrazione, uno studio approfondito del fenomeno e l’istituzione di un «tavolo permanente» di confronto presso il ministero del lavoro, rappresentano gli strumenti per un monitoraggio continuo del fenomeno, dal quale potranno scaturire ulteriori iniziative idonee a combatterlo con efficacia.
Insomma, proposte concrete che si auspica di poter attuare, al più presto, con il concorso del governo e del parlamento. La Uila, che ha dato un contributo determinante nella predisposizione dell’avviso comune, ribadisce ora il massimo impegno per la sua attuazione.

AVVISO COMUNE IN MATERIA DI EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE IN AGRICOLTURA

L’anno 2004, il giorno 4 del mese di maggio, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del Tavolo Nazionale sul Sommerso – Agricoltura, attivato di concerto con il Comitato Nazionale per l’Emersione del Lavoro non regolare, alla presenza
dell’On. Maurizio Sacconi, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
e del Prof. Luca Meldolesi, Presidente del Comitato Nazionale per l’Emersione del Lavoro non regolare,
tra
la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA)
la Confederazione Nazionale Coldiretti (COLDIRETTI)
la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)
la Federazione Italiana dell’Industria Alimentare (FEDERALIMENTARE)
la FLAI-CIGL
la FAI-CISL
la UILA-UIL
la Confederazione Italiana Dirigenti Quadri e Impiegati dell’Agricoltura (CONFEDERDIA)
è stato definito il seguente Avviso Comune in materia di emersione del lavoro irregolare in agricoltura:
Premessa
Il sommerso in agricoltura è un fenomeno preoccupante e diffuso, sia pure in misura diversa, su tutto il territorio nazionale, e che presenta caratteristiche indubbiamente particolari.
La presenza di tale fenomeno rappresenta un problema – oltre che per lo Stato – anche per le imprese agricole in regola, che adempiono puntualmente agli obblighi burocratici ed economici connessi ai rapporti di lavoro dipendente. Dette imprese infatti si trovano costrette a competere con aziende “sommerse”, che operano con costi di produzione notevolmente inferiori.
Il lavoro sommerso, inoltre, incide negativamente sui lavoratori dipendenti non denunciati regolarmente che subiscono l’ingiustizia sociale della mancanza di un’adeguata copertura previdenziale ed assistenziale.
In agricoltura poi, esiste un altro preoccupante fenomeno che non ha riscontro nelle stesse dimensioni negli altri settori: quello del lavoro “fittizio”, e cioè del lavoro non prestato ma denunciato all’Inps al solo fine di far percepire i previsti benefici economici e previdenziali.
Di qui la condivisa necessità, peraltro da sempre sottolineata dalle Organizzazioni firmatarie del presente documento, di contrastare adeguatamente il preoccupante fenomeno del lavoro sommerso, coerentemente con le indicazioni dell’Unione Europea, contenute da ultimo nel Progetto di risoluzione del Consiglio del 10/10/2003 sulla trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione regolare.
Il progetto infatti invita tutti gli Stati Membri a combattere il sommerso attraverso un approccio globale basato su azioni preventive che incoraggino i datori di lavoro ed i lavoratori a operare all’interno dell’economia ufficiale e nel contesto dell’occupazione regolare.
Tutto ciò premesso, le Parti propongono l’adozione dei seguenti provvedimenti:
Monitoraggio ed analisi del fenomeno
Realizzazione di un approfondito studio specifico del fenomeno del lavoro sommerso in agricoltura, con il coinvolgimento delle Parti sociali e/o loro organismi bilaterali, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, degli enti previdenziali ed assicurativi, e delle altre istituzioni competenti (Università, ecc.), finalizzato ad individuare, attraverso un’indagine scientifica condotta nelle aree territoriali considerate maggiormente a rischio, le peculiari caratteristiche e le specifiche ragioni che connotano il fenomeno in questione.
A livello territoriale, verrà svolto un compito di monitoraggio dei flussi della manodopera, al fine di valutare l’incidenza delle misure sotto indicate sul fenomeno del lavoro sommerso.
A livello nazionale, gli esiti del monitoraggio e dello studio del fenomeno, nonché i risultati delle iniziative adottate con il presente avviso e le eventuali sopravvenute problematiche in materia di lavoro sommerso, saranno oggetto di analisi e confronto nell’ambito del Tavolo nazionale sul sommerso – Agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Stabilizzazione dell’occupazione
Fermo restando che il lavoro in agricoltura è caratterizzato da una rilevante componente stagionale, si condivide la necessità di adottare misure finalizzate a favorire la stabilizzazione dell’occupazione dipendente in agricoltura mediante apposite agevolazioni contributive aggiuntive per le imprese:
- che attivano nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato o che trasformano a tempo indeterminato rapporti a tempo determinato;
- che rinnovano l’anno successivo, con lo stesso lavoratore, rapporti a tempo determinato disciplinati dagli articoli 19 e 20, lettera b) e c) del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002.
Sempre al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato in agricoltura, alle imprese che per legge o per contratto sono obbligate ad anticipare al lavoratore alcune prestazioni temporanee, deve essere riconosciuta la possibilità di portare a conguaglio, in sede di denuncia o di pagamento dei contributi, le somme anticipate per conto degli Enti previdenziali ed assicurativi.
Riforma dei criteri di erogazione delle prestazioni temporanee
Revisione dei criteri e dei meccanismi di erogazione delle prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, finalizzata ad evitare possibili convenienze per il lavoratore ed il datore di lavoro a non denunciare le giornate di lavoro effettuate al di sopra di certe soglie, ovvero a denunciare giornate di lavoro mai effettuate.
A questo fine si conviene sulla necessità di superare l’attuale regime per soglie di occupazione ed adottare il criterio di un trattamento direttamente proporzionali alle giornate di occupazione effettuate, apportando le conseguenti modifiche alla disciplina della contribuzione figurativa utili ad evitare penalizzazioni per il lavoratore.
Occorre inoltre modificare l’attuale disciplina relativa alle calamità limitandone l’applicazione ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole calamitate ed estendendole ai lavoratori delle aziende di prima lavorazione dei prodotti agricoli.
Incentivi
Le Parti propongono l’adozione delle seguenti misure incentivanti:
- istituire forme di incentivazione per favorire l’emersione del lavoro dei pensionati;
- semplificare le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni al lavoro dei cittadini extracomunitari, a partire dall’adozione di un apposito regolamento di attuazione che snellisca le procedure di avviamento al lavoro. Lo studio proposto nel primo paragrafo, riferito al monitoraggio ed analisi del fenomeno, dovrà prevedere un’apposita sessione sulle tematiche in oggetto;
- applicare anche all’agricoltura l’oscillazione della contribuzione antinfortunistica in relazione al numero degli infortuni verificatisi ed al grado di sicurezza delle aziende, in modo tale da premiare le aziende che, rispettando le norme in materia di sicurezza sul lavoro, riducano il rischio di infortunio;
- introdurre incentivi economici in favore delle imprese che incrementano il numero di giornate denunciate per almeno un triennio;
- prevedere adeguate misure incentivanti per le imprese con maggiore intensità occupazionale e/o operanti nei territori che non usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.
Rispetto della legislazione del lavoro e dei contratti collettivi
L’applicazione delle forme incentivanti previste nei paragrafi precedenti in favore delle imprese agricole deve essere subordinata al rispetto (sostanziale) da parte delle aziende della legislazione in materia di lavoro e previdenza e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Vigilanza e controllo
Le parti auspicano che, nell’ambito del riassetto della disciplina sulle attività ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro, si realizzi il coordinamento nelle attività degli organi ispettivi al fine di un migliore e più razionale svolgimento dell’attività di vigilanza.
Al fine di rendere più efficace l’azione di controllo le parti auspicano l’adozione di un codice unico per ogni singola azienda agricola che serva ad identificare l’impresa nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle registrazioni, gli adempimenti ed i controlli relativi alla stessa.
Con specifico riferimento al fenomeno del lavoro fittizio le parti, al fine di agevolare l’azione di controllo da parte delle amministrazioni competenti individuano dei punti di criticità sui quali è opportuno un approfondimento straordinario per sconfiggere il fenomeno. Tali punti sono rappresentati dal grado di parentela col titolare dell’azienda agricola, dal numero delle giornate denunciate sostanzialmente corrispondenti alle soglie minime di accesso alle prestazioni, dalle ridotte dimensioni aziendali in termini di fabbisogno di manodopera.
Le parti – al fine di rendere più efficace la lotta al sommerso in agricoltura, nonché di favorire la modernizzazione e l’integrazione del sistema previdenziale agricolo, salvaguardandone le specificità – auspicano che alla materia della previdenza ed assistenza in agricoltura gli Enti previdenziali ed assicurativi, ed in primo luogo l’Inps, garantiscano adeguata e specifica attenzione rafforzando, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, il ruolo di coordinamento ai vari livelli, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 19, legge 724/1994 e dall’articolo 9-sexies, legge 608/1996.
L’introduzione delle misure incentivanti sopra specificate non comporterebbe oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il minor introito contributivo e fiscale, nonché il miglioramento delle prestazioni per alcune categorie, sarebbe sicuramente compensato dall’ampliamento della platea dei contribuenti, dall’incremento del numero di giornate denunciate e dai risparmi conseguenti alla razionalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni.
Il riordino della contribuzione figurativa dei lavoratori, inoltre, comporterebbe risparmi previdenziali crescenti nel tempo.