INAIL
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE
Circolare n. 71 del 17 dicembre 2003
Disturbi psichici da costrittività organizzativa
sul lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia professionale. Modalità
di trattazione delle pratiche.
Quadro Normativo
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, art. 3.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988: introduzione del sistema misto di tutela delle malattie professionali.
Circolare n. 35/1992: Sentenze nn. 179 e 206 del 1988 della Corte Costituzionale: prima fase del decentramento della trattazione di pratiche di tecnopatie non tabellate.
Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 10, comma IV: conferma
legislativa del sistema misto di tutela delle malattie professionali.
Decreto ministeriale del 12 luglio 2000: Approvazione di Tabella delle menomazioni, Tabella indennizzo danno biologico, Tabella dei coefficienti, relative al danno biologico ai fini della tutela dellassicurazione contro gli infortuni e malattie professionali.
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 473 del 26 luglio 2001: definizione di percorsi metodologici per la diagnosi eziologica delle patologie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo.
Lettera del 12 settembre 2001 della Direzione Centrale Prestazioni e della Sovrintendenza Medica Generale: Malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso il mobbing. Prime indicazioni operative.
PREMESSA
Con lettera del 12 settembre 2001 sono state fornite le prime istruzioni per
la trattazione delle denunce di disturbi psichici determinati dalle condizioni
organizzativo/ambientali di lavoro ed è stato disposto che, data lesigenza
di acquisire un adeguato patrimonio di informazioni e conoscenze sulla materia,
tutte le fattispecie con documentazione completa e probante fossero inviate
allesame centrale.
Lesame degli oltre 200 casi pervenuti (denunciati allInail quasi sempre dopo accertamenti e trattamenti terapeutici) ha consentito di monitorare il fenomeno e di conoscere lapproccio diagnostico dei vari centri specialistici nazionali che fanno capo a Cattedre Universitarie, Ospedali, Ambulatori e Centri di Salute Mentale delle AA.SS.LL. operanti sul territorio.
Laccertamento del rischio, effettuato sulla base della denuncia di malattia professionale - integrata ove necessario da richieste specifiche ai datori di lavoro e dai risultati di incarichi ispettivi mirati - nonché le ulteriori indagini cliniche specialistiche eseguite, hanno condotto al riconoscimento della natura professionale della patologia diagnosticata nel 15 per cento circa dei casi esaminati.
Contemporaneamente, lapposito Comitato Scientifico(1) , dopo aver approfondito gli aspetti più complessi e controversi del problema, è pervenuto alle conclusioni contenute nel documento che si allega per opportuna conoscenza(2).
Completata questa propedeutica fase di studio e monitoraggio, si forniscono nuove e più articolate istruzioni sulle modalità di trattazione di questi casi.
Le istruzioni di seguito indicate
tengono conto:
· dellesperienza maturata nel periodo di osservazione
· della Relazione del Comitato Scientifico
· della letteratura in materia.
I FATTORI DI RISCHIO
La posizione assunta dallIstituto sul tema delle patologie psichiche determinate dalle condizioni organizzativo/ambientali di lavoro trova il suo fondamento giuridico nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 e nel Decreto Legislativo n. 38/2000 (art. 10, comma 4), in base ai quali sono malattie professionali, non solo quelle elencate nelle apposite Tabelle di legge, ma anche tutte le altre di cui sia dimostrata la causa lavorativa.
Secondo uninterpretazione aderente allevoluzione delle forme di organizzazione dei processi produttivi ed alla crescente attenzione ai profili di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la nozione di causa lavorativa consente di ricomprendere non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale (siano esse tabellate o non) ma anche quella riconducibile allorganizzazione aziendale delle attività lavorative.
I disturbi psichici quindi possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati, o concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dellattività e della organizzazione del lavoro.
Si ritiene che tali condizioni ricorrano esclusivamente in presenza di situazioni di incongruenza delle scelte in ambito organizzativo, situazioni definibili con lespressione costrittività organizzativa.
Le situazioni di costrittività organizzativa più ricorrenti sono riportate di seguito, in un elenco che riveste un imprescindibile valore orientativo per eventuali situazioni assimilabili.
ELENCO DELLE COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVE
|
·
Marginalizzazione dalla attività lavorativa
· Svuotamento delle mansioni · Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata · Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro · Ripetuti trasferimenti ingiustificati · Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto · Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici · Impedimento sistematico e strutturale allaccesso a notizie · Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti lordinaria attività di lavoro · Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale · Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo. |
Nel rischio tutelato può essere compreso anche il cosiddetto mobbing strategico specificamente ricollegabile a finalità lavorative. Si ribadisce tuttavia che le azioni finalizzate ad allontanare o emarginare il lavoratore rivestono rilevanza assicurativa solo se si concretizzano in una delle situazioni di costrittività organizzativa di cui allelenco sopra riportato o in altre ad esse assimilabili.
Le incongruenze organizzative, inoltre, devono avere caratteristiche strutturali, durature ed oggettive e, come tali, verificabili e documentabili tramite riscontri altrettanto oggettivi e non suscettibili di discrezionalità interpretativa.
Sono invece esclusi dal rischio tutelato:
· i fattori organizzativo/gestionali
legati al normale svolgimento del rapporto di lavoro (nuova assegnazione, trasferimento,
licenziamento)
· le situazioni indotte dalle dinamiche psicologico-relazionali comuni
sia agli ambienti di lavoro che a quelli di vita (conflittualità interpersonali,
difficoltà relazionali o condotte comunque riconducibili a comportamenti
puramente soggettivi che, in quanto tali, si prestano inevitabilmente a discrezionalità
interpretative).
MODALITÀ DI TRATTAZIONE DELLE PRATICHE
ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO
Come per tutte le altre malattie non tabellate, lassicurato ha lobbligo di produrre la documentazione idonea a supportare la propria richiesta per quanto concerne sia il rischio sia la malattia.
LIstituto, da parte sua, ha il potere-dovere di verificare lesistenza dei presupposti dellasserito diritto, anche mediante limpegno partecipativo nella ricostruzione degli elementi probatori del nesso eziologico.
Lesperienza fin qui maturata ha dimostrato che non sempre sono producibili dallassicurato, o acquisibili dallIstituto, prove documentali sufficienti.
È perciò necessario procedere ad indagini ispettive per raccogliere le prove testimoniali dei colleghi di lavoro, del datore di lavoro, del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione delle aziende e di ogni persona informata sui fatti allo scopo di:
· acquisire riscontri oggettivi
di quanto dichiarato dallassicurato
· integrare gli elementi probatori prodotti dallassicurato.
Ulteriori elementi potranno essere attinti dalleventuale accertamento
dei fatti esperito in sede giudiziale o in sede di vigilanza ispettiva da parte
della Direzione Provinciale del Lavoro o dei competenti uffici delle AA.SS.LL..
Come per tutte le altre malattie professionali(3), lindagine ispettiva mirata ad acquisire i riscontri oggettivi nonché gli eventuali elementi integrativi di quanto asserito e prodotto dallassicurato dovrà essere attivata su richiesta della funzione sanitaria, che provvederà anche ad indicare gli specifici aspetti da indagare.
Diversamente invece dalle altre malattie professionali (per le quali lintervento ispettivo è previsto solo se necessario) per le patologie in oggetto lindagine ispettiva deve essere sempre effettuata. Fanno ovviamente eccezione le ipotesi in cui la funzione sanitaria, già al termine della prima fase istruttoria, è giunta alla determinazione di definire negativamente il caso per lassenza della malattia o per la certezza della esclusione della sua origine professionale.
LITER DIAGNOSTICO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE DA
COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA
Liter diagnostico da seguire ai fini di una uniforme trattazione medico-legale dei casi denunciati allIstituto è descritto di seguito.
Anamnesi lavorativa pregressa e attuale
· Indicare settore lavorativo, anno di assunzione, qualifica e mansioni
svolte.
· Descrivere la situazione lavorativa ritenuta causa della malattia individuando
le specifiche condizioni di costrittività organizzativa.
· Disporre, se non già in atti, le necessarie indagini ispettive(4)
con la conseguente acquisizione di dichiarazioni del datore di lavoro, testimonianze
dei colleghi di lavoro, eventuali atti giudiziari, ecc..
Anamnesi fisiologica: riportare le abitudini di vita (alimentazione, fumo, alcoolici, hobby, titolo di studio, ecc.)
Anamnesi patologica remota
Anamnesi patologica prossima:
· Riportare la diagnosi formulata nel 1° certificato medico di malattia
professionale.
· Descrivere il decorso ed i sintomi del disturbo psichico.
· Comprendere, nella documentazione medica di interesse, le certificazioni
specialistiche, gli accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in azienda
ed eventuali precedenti Inps.
Esame obiettivo completo
Indagini neuropsichiatriche:
· Visita e relazione neuropsichiatrica corredata di eventuali test psicodiagnostici,
se è presente in Sede lo specialista neuropsichiatra.
· Consulenza specialistica esterna, in convenzione con specialista in
neuropsichiatria di comprovata esperienza o con struttura pubblica, se non è
presente in Sede lo specialista neuropsichiatra.
Test psicodiagnostici:
· La particolarità della materia lascia al singolo specialista,
in relazione alla sua esperienza professionale, la scelta dei test da somministrare,
test che integrano lesame obiettivo psichico ma non possono sostituirlo.
Tali test, nel complesso del videat psichiatrico, assumono indubbia importanza
per la loro riproducibilità e confrontabilità nel tempo e dunque
per finalità medico-legali. Elenchiamo di seguito quelli usati più
frequentemente.
a) Questionari di personalità (MMPI e MMPI2, EWI, MPI, MCMI ecc.)
b) Scale di valutazione dei sintomi psichiatrici:
- per ansia e depressione, di auto e eterovalutazione (BDI, HAD scale, HAM-A,
HAM e Zung depression rating scale, MOOD scale)
- per aggressività e rabbia (STAXI)
- per disturbo post-traumatico da stress (MSS-C)
- per amplificazione di sintomi somatici (MSPQ)
c) Tests proiettivi (Rorschach, SIS, TAT, Reattivi di disegno ecc.)
Diagnosi medico-legale:
· Per linquadramento nosografico, fare esclusivo riferimento ai
seguenti due quadri morbosi:
- sindrome (disturbo) da disadattamento cronico
- sindrome (disturbo) post-traumatica/o da stress cronico.
La diagnosi comunemente correlabile ai rischi in argomento è il disturbo
delladattamento cronico, con le varie manifestazioni cliniche (ansia,
depressione, reazione mista, alterazione della condotta, disturbi emozionali
e disturbi somatoformi). La valutazione di queste manifestazioni consentirà
la classificazione in lieve, moderato, severo.
La diagnosi di sindrome (o disturbo) post traumatico da stress può riguardare
quei casi per i quali levento lavorativo, assumendo connotazioni più
estreme, può ritenersi paragonabile a quelli citati nelle classificazioni
internazionali dellICD-10 e DSM-IV. Questi casi vengono definiti come
estremi/eccezionalmente minacciosi o catastrofici (a tale riguardo
giova ricordare la possibilità che fattispecie che configurino un evento
acuto devono trovare naturale collocazione nellambito dellinfortunio
lavorativo).
· Escludere, ai fini della
diagnosi differenziale, la presenza di:
- sindromi e disturbi psichici riconducibili a patologie dorgano e/o sistemiche,
allabuso di farmaci e alluso di sostanze stupefacenti
- sindromi psicotiche di natura schizofrenica, sindrome affettiva bipolare, maniacale, gravi disturbi della personalità.
Valutazione del danno biologico permanente
La tabella delle menomazioni, relativa alla valutazione del danno biologico
in ambito INAIL(5),
prevede la presenza di due voci che attengono entrambe al solo disturbo post-traumatico
da stress cronico, di grado moderato (voce 180) e severo (voce 181).
Lintervallo valutativo riportato
offre un adeguato riferimento per consentire, in analogia, la valutazione del
danno biologico anche da disturbo delladattamento cronico. I due quadri
menomativi, anche se derivano da un evento lesivo diverso, possono presentare
infatti pregiudizi della sfera psichica in parte sovrapponibili e coincidenti.
La valutazione del danno terrà conto del polimorfismo e della gravità
dei sintomi psichiatrici e somatoformi, secondo le indicazioni delle classificazioni
internazionali sopra richiamate, così come riscontrati nel singolo caso.
Codifica
Dovranno essere utilizzati i seguenti codici:
|
Codice amministrativo
A: 99.0
|
99.0
|
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|
Codice di
malattia M:
|
144(6)
|
Disturbo delladattamento
cronico
|
|
145 (7)
|
Disturbo post
traumatico da stress cronico
|
|
|
Codice di
agente causale:
|
Da individuare
nel gruppo Fattori psicologici in relazione alla condizione
di costrittività organizzativa ritenuta prevalente
|
Disposizioni
La fase di sperimentazione può considerarsi completata. Questa circolare, infatti, riporta un esaustivo ed articolato quadro di riferimento che consente, già da ora, di garantire omogeneità e correttezza nella trattazione delle pratiche.
Sono inoltre previsti specifici corsi di formazione, programmati per il prossimo mese di gennaio, nonché ulteriori direttive di carattere generale in relazione alle problematiche che dovessero emergere.
A partire dalla data della presente circolare, le denunce di disturbi psichici da costrittività organizzativa saranno definite direttamente a cura delle Sedi senza il parere preventivo della Direzione Generale.
Le Direzioni Regionali, nellambito delle loro funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, adotteranno ogni iniziativa idonea a garantire uniformità e completezza di lettura della presente circolare e conseguenti correttezza ed omogeneità di comportamento sul territorio.
Per quanto non specificato in questo contesto, si fa rinvio ai vigenti indirizzi in materia di trattazione delle malattie professionali non tabellate.
__Riferimenti___________________________
1.Nominato con delibera del Consiglio di amministrazione
n. 608/2001
2. Allegato 1: Relazione del Comitato Scientifico.
3. Lettera del 18 settembre 2003: "Nuovo flusso
procedurale per l'istruttoria delle denunce di malattia professionale".
4. Cfr. paragrafo precedente: "Accertamento
delle condizioni di rischio".
5. Decreto ministeriale del 12 luglio 2000.
6. Inserito nel settore V del "Codice Sanitario
M" (circ. n. 35/1992).
7. Cfr. nota 6 .
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Pasquale ACCONCIA
Allegati:
1 Relazione
del Comitato Scientifico