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Le
norme
valgono
anche
per
i
neoassunti
e
per
le
nuove
imprese
Agevolazioni per i contratti di
riallineamento
(Circ. Inps 59/2000)
Via libera alle disposizioni applicative delle
agevolazione previste dalla Finanziaria 2000 per favorire la messa in
regola dei lavoratori assunti con retribuzioni inferiori a quelle stabilite
dai contratti collettivi. Le indicazioni sono contenute in una circolare
diramata dall'Inps e che riguarda le imprese industriali, artigianali,
agricole e del terziario, che operano in Basilicata, Campania, Calabria,
Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni che consentono il calcolo dei
contributi previdenziali non sul minimale di legge ma sulla retribuzione
"di riallineamento" potranno essere applicate anche ai neo
assunti e alle imprese di nuova costituzione. Inoltre le imprese che
recepiscono gli accordi di riallineamento potranno usufruire anche della
fiscalizzazione degli oneri sociali e degli altri sgravi riconosciuti alle
imprese del Mezzogiorno. Per quel che riguarda le categorie di lavoratori,
le norme si applicano a quei lavoratori per i quali sono stati denunciati
orari di lavoro inferiori a quelli effettivamente prestati e ai lavoratori
retribuiti con importi inferiori ai minimali. Per assicurare il rispetto
delle norme di legge gli Uffici locali dell'Inps avranno il compito di
monitorare le convenzioni per il riallineamento firmate a livello
provinciale. (20 marzo 2000)
Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale - Circolare numero 59 del 6-3-2000
OGGETTO:
Legge 23.12.1998, n. 448, articolo 75 [1]. Contratti di
riallineamento
1. GENERALITA'
L'articolo 5 della legge 28/11/1996, n. 608, come modificato dall' articolo
23 della legge 24/6/1997, n. 196, dall'articolo75 della legge 23/12/1998 n.
448, dagli articoli 45, comma 20, e 58, comma 13 della legge 17/5/1999, n.
144 e, da ultimo, dagli articoli 44 e 63, comma3, della legge 23.12.1999,
n. 488 (cfr. allegato 2), rientra tra gli interventi normativi finalizzati
alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed ispirati dall'intento di
incentivare la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese
operanti in zone svantaggiate del territorio nazionale.
In base alle norme richiamate le imprese operanti nelle predette zone
possono progressivamente adeguare, mediante la stipula di appositi
contratti provinciali di riallineamento, le retribuzioni corrisposte agli
importi determinati dalla contrattazione nazionale di categoria,
conservando contemporaneamente la possibilità di derogare al rispetto
dell'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione di cui
all'articolo 1, comma 1, legge n. 389/1989, quale condizione per il
riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi ed alla fiscalizzazione
degli oneri sociali per le aziende che ricadono nel campo applicativo della
normativa.
La retribuzione determinata dagli accordi provinciali di riallineamento è
presa altresì come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale in regime di riallineamento, nel rispetto delle misure
progressive stabilite dall'articolo 23 della legge n. 196/1997 e
dall'articolo75 della legge n. 448/1998.
Inoltre l'applicazione nel tempo del programma di riallineamento comporta
la sanatoria, anche per i periodi pregressi, delle pendenze a titolo di
contributi, sgravi, fiscalizzazione e relative sanzioni per le imprese che
abbiano operato nel rispetto della normativa che si illustra.
2. CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
I contratti di riallineamento costituiscono uno strumento negoziale
finalizzato a realizzare programmi di graduale adeguamento dei trattamenti
economici di fatto praticati dalle parti stipulanti a quelli indicati nei
contratti nazionali di riferimento.
2.1 Gli adempimenti.
I contratti di riallineamento devono essere stipulati a livello provinciale
tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali locali
aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni e
organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
(articolo 45, comma 20, legge 17.5.1999, n. 144). Si precisa che il
requisito della maggiore rappresentatività ai fini della legittimazione
alla stipula deve essere posseduto sia dalle organizzazioni datoriali che
da quelle dei lavoratori. Detto requisito sarà più ampiamente illustrato al
successivo paragrafo 2.3.
Successivamente alla stipula gli accordi provinciali devono essere recepiti
mediante sottoscrizione di apposito verbale in sede aziendale con le stesse
parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. La sottoscrizione del
verbale di recepimento costituisce condizione procedurale indispensabile ai
fini della applicazione, in sede aziendale, della disciplina relativa ai
contratti di riallineamento. Ai fini del recepimento in sede aziendale è
comunque sufficiente che il relativo verbale sia sottoscritto da una sola
organizzazione sindacale per il datore di lavoro e da una sola
organizzazione sindacale per i lavoratori.
Secondo quanto disposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
con circolare n. 75 del 22.11.1999 della Direzione Generale degli Affari
Generali e del Personale che si allega (cfr. allegato 4), infatti, è
necessaria e sufficiente la sottoscrizione da parte di almeno una delle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel rispetto del
requisito della maggiore rappresentatività comparativa prevista dal citato
articolo 45, comma 20, della legge n. 144/1999. Ciò in quanto la norma di
cui all'articolo5, comma 1, ultimo periodo della legge n. 608/1996 prevede
che l'impresa deve sottoscrivere il verbale di recepimento con le
"stesse parti", e quindi non necessariamente con tutte quelle,
che hanno stipulato l'accordo provinciale.
Lo stesso Dicastero precisa inoltre che ove il datore di lavoro predisponga
il verbale di adesione e lo sottoponga a tutte le organizzazioni territoriali
suddette, lo stesso verbale potrà ritenersi vincolante nel momento in cui è
raggiunto l'accordo con almeno una di esse, purché sia effettivamente
rappresentativa degli interessi dei lavoratori dell'azienda, a nulla
rilevando l'eventuale assenza immotivata di una o più organizzazioni. In
sostanza, la mancata e immotivata partecipazione alla stipula del verbale
di adesione da parte di una organizzazione sindacale, nonostante il
necessario invito da parte del datore di lavoro, non si ritiene possa incidere
sulla validità dello stesso.
Diversamente, ove una delle organizzazioni sindacali abbia giustificato la
mancata partecipazione all'accordo, la congruità, rispetto alla validità
del verbale di adesione, della motivazione del diniego dovrà essere valutata
dall'Ufficio depositario.
Entro trenta giorni dalla stipula, gli accordi territoriali e quelli
aziendali di recepimento devono essere depositati rispettivamente presso la
competente Direzione provinciale del Lavoro e l'Agenzia dell' I.N.P.S. dove
l'azienda effettua gli adempimenti contributivi.
L'integrale rispetto di tutti gli adempimenti illustrati nel presente
paragrafo costituisce condizione indefettibile ai fini dell' utilizzo dello
strumento dei contratti di riallineamento.
2.2 I termini.
I termini stabiliti dalla legge n. 608/96 per il completamento dei predetti
adempimenti, già fissati al 19.7.1998 per effetto del disposto
dell'articolo 23, comma2, della legge n.196/1997, risultano ulteriormente
aperti.
La legge n. 448/1998 aveva concesso all'articolo 75, comma 3 altri 12 mesi
di tempo a decorrere dalla data della propria entrata in vigore (1.1.1999),
per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di
recepimento. Pertanto il termine ultimo per il completamento degli
adempimenti previsto dalle disposizioni normative richiamate era stato
fissato al 31.12.1999.
Nel periodo tra il 19.7.1998 e il 31.12.1998 per carenza di previsioni
normative non sussisteva la possibilità di stipulare contratti provinciali
di riallineamento. Al riguardo l'articolo 58, comma 13 della legge 144/1999
ha fatto salvi in ogni caso i verbali aziendali di recepimento sottoscritti
tra le parti entro la data della entrata in vigore della legge n. 448/1998,
cioè entro il 31.12.1998.
Da ultimo la legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha prorogato
di ulteriori 12 mesi, quindi fino al 31.12.2000, il termine entro il quale
possono essere stipulati i contratti territoriali e quelli aziendali di
recepimento.
2.3 I soggetti legittimati alla stipula.
L'articolo 5, comma 1, della legge n. 608/1996 disponeva che i contratti di
riallineamento potevano essere stipulati dalle associazioni imprenditoriali
e dalle organizzazioni sindacali aderenti o comunque organizzativamente
collegate alle associazioni e organizzazioni nazionali di categoria
firmatarie del contratto collettivo nazionale.
L'articolo 45, comma 20, della legge n. 144/99, intervenendo con espressa
modifica su tale previsione normativa, ha stabilito che i contratti di
riallineamento devono essere stipulati a livello provinciale tra le
associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali locali
aderenti o collegate con le associazioni e organizzazioni comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
La nuova previsione normativa, pertanto, fa riferimento al principio
generale della maggiore rappresentatività sindacale basata su un criterio
di comparazione, a differenza della precedente disposizione che richiedeva,
ai fini della legittimazione alla stipula, unicamente l'adesione alle
organizzazioni firmatarie del contratto nazionale di categoria.
Tali argomentazioni sono state illustrate nella circolare n. 903 del
30.9.1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (cfr.
allegato 3) e, da ultimo, riprese anche nella circolare n. 75/1999 citata
dello stesso Ministero.
Premesso che, secondo quanto puntualizzato in tali disposizioni, la
concreta indicazione degli indici di rappresentatività in relazione alla
legittimazione alla stipula dei contratti provinciali è rimessa alla
competenza istituzionale dello stesso Ministero, da quanto fin qui detto
consegue che in occasione del deposito del verbale di recepimento la sede
INPS competente dovrà effettuare una preventiva disamina circa la
sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività delle
organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti, chiedendo eventualmente
indicazioni, in caso di incertezza, alla competente Direzione Provinciale
del Lavoro. Per quanto attiene invece al riscontro del requisito della
rappresentatività delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori
firmatarie del verbale di recepimento, secondo quanto precisato al
paragrafo 2.1, la competenza spetta alle strutture dell' Istituto in quanto
uffici depositari.
Considerato inoltre che, sulla base delle richiamate indicazioni
ministeriali, il criterio legittimante della maggiore rappresentatività
comparativa è applicabile anche ai contratti di riallineamento stipulati
prima della entrata in vigore della norma di cui all'articolo 45, comma20
della legge n. 144/99, le fattispecie contrattuali sorte anteriormente alla
data di entrata in vigore della predetta legge n. 144/99 dovranno essere
valutate "ora per allora" in base agli stessi criteri.
Relativamente allo specifico profilo trattato nel presente paragrafo devono
ritenersi pertanto superate, in base a quanto fin qui illustrato, le
disposizioni contenute nella circolare n. 202 del 9.10.1997.
2.4 Le variazioni ai contratti
in corso.
Il comma5 dell'articolo 5 della legge n. 608/96 consente di effettuare una
sola variazione ai programmi di riallineamento retributivo in corso. Tale
possibilità riguarda anche i contratti già stipulati.
La norma fa riferimento, nell'individuare gli elementi che costituiscono
possibile oggetto della modifica, ai tempi ed alle percentuali fissate
dagli accordi provinciali. Resta fermo il termine di 36 mesi dalla stipula
del contratto provinciale originario per l'adeguamento al 100% del minimale
di retribuzione giornaliera di cui all'articolo1, comma2, della legge n.
389/1989.
Tale facoltà di modifica deve essere oggettivamente giustificata da
intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente
sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo
territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia
sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato l'originario accordo.
3. CAMPO DI APPLICAZIONE.
3.1 Settori.
Il campo di applicazione della norma, limitato dall'originario testo
dell'articolo 5 della legge n. 608/1996 alle sole imprese industriali ed
artigiane, risulta esteso dall'articolo 23 della legge 24.6.1997, n. 196
(entrata in vigore il 19.7.1997) alla generalità dei settori già
destinatari di misure agevolative in materia di riduzione degli oneri
sociali, con riferimento all'industria, artigianato, agricoltura,
terziario.
Rimangono escluse tuttavia le imprese appartenenti ai settori disciplinati
dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche,
automobilistico e dell'edilizia.
3.2 Territori.
Quanto alla individuazione dei territori nei quali è possibile operare con
lo strumento dei contratti di riallineamento, l'articolo 75 della legge n.
448/1998, modificando le disposizioni dettate dalla precedente disciplina,
li individua nelle zone di cui all'articolo 92, par. 3, lett. a), del
Trattato istitutivo della Comunità Europea. Detta norma, come noto, fa
riferimento a criteri selettivi di tipo socio-economico, individuando senza
ulteriori specificazioni "regioni nelle quali il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione" e prevedendo una verifica di compatibilità da
operarsi in concreto, caso per caso, da parte della predetta Commissione,
che rilascia apposita autorizzazione. Lo stesso articolo 75 della legge n.
448/98, al comma 4, ribadisce che l'efficacia delle misure da esso previste
è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle
Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato CEE.
L'autorizzazione n. SG(99)D/2482 dell' 8.4.1999 è stata rilasciata con
riferimento ai seguenti territori: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia,
Sicilia, Sardegna (Aiuto di Stato n. 545/98).
4. EFFETTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
Si premette alle indicazioni che seguono la fondamentale considerazione
che, rispondendo la disciplina relativa ai contratti di riallineamento alla
finalità di favorire l'emersione del c.d. lavoro sommerso, le relative
previsioni non danno vita ad una fattispecie di condono. Da ciò consegue,
in particolare, che nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato
denunciato regolarmente, sulla base della retribuzione prevista dal CCNL
applicabile, e non siano stati versati in tutto o in parte i relativi
contributi, non si possa fare ricorso alla disciplina in questione al fine
di ottenere una rettifica dei dati dichiarati.
La normativa in esame consente di calcolare e versare la contribuzione di
previdenza ed assistenza sociale prendendo a riferimento la retribuzione
prevista dai contratti di riallineamento.
Pertanto in regime di riallineamento i parametri ordinariamente fissati in
materia di retribuzione minima imponibile, in particolare quello della
retribuzione contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L.
9/10/1989, n.338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, come
interpretato dall'articolo2, comma 25, della legge 28/12/1995, n. 549 e dei
minimali giornalieri vigenti pro-tempore, vengono sostituiti dalla
retribuzione fissata negli accordi di riallineamento, nel caso in cui
l'azienda interessata li recepisca secondo le procedure sopra illustrate.
Le previsioni normative sono applicabili alle seguenti fattispecie:
- lavoratori non denunciati all'Istituto;
- lavoratori che sono stati denunciati con orari o giornate di lavoro
inferiori a quelle effettivamente svolte e/o con retribuzioni inferiori a
quelle previste dall' articolo 1, comma 1, legge n. 389/1989;
- lavoratori che sono stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle
previste dall' articolo1, comma1, citato.
In ogni caso la retribuzione-parametro da utilizzare per gli adempimenti
contributivi in regime di riallineamento non può comunque attestarsi al di
sotto di determinati minimali a tal fine specificamente individuati dalle
norme.
Il comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 608/1996 e successive modificazioni
ed integrazioni stabilisce in proposito espressamente che le disposizioni
concernenti i minimali devono intendersi di interpretazione autentica delle
norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione
contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo1, comma1 e
dell'articolo6, comma9, lett. a) b) c) e 11 del D.L. n. 338/1989,
convertito in legge n. 389/1989.
4.1 Aziende di nuova costituzione e nuovi assunti.
Con nota Prot.N.6/PS/51418/p.t.P il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale ha fornito chiarimenti in relazione alla questione della
applicabilità del contratto di riallineamento anche in caso di nuove
assunzioni da parte di azienda preesistente nonché in caso di costituzione
di nuove aziende. Considera il predetto Dicastero che la norma di cui
all'articolo5 della legge n. 608/1996 offre la possibilità di derogare, ai
fini degli obblighi previdenziali, ai trattamenti economici previsti dai
contratti collettivi vigenti e che per espresso disposto normativo il contratto
di riallineamento assume validità identica a quella dei contratti nazionali
di riferimento, quale requisito per l'applicazione delle normative
comunitarie e nazionali. Conseguentemente il contratto di riallineamento
trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori nuovi assunti da
parte dell'azienda che lo applica.
Per quanto attiene l'ulteriore profilo dell'applicabilità dei contratti di
riallineamento anche alle aziende di nuova costituzione, il predetto
Ministero ha espresso inoltre l'avviso che non possa darsi luogo a
discriminazioni nei confronti di queste ultime, ed ha pertanto ritenuto
applicabile anche in questa fattispecie il contratto di riallineamento
purché sia stato recepito.
5. I MINIMALI DEL RIALLINEAMENTO.
Occorre sottolineare che anche in regime di riallineamento si applica il
principio generale della commisurazione dei contributi previdenziali alla
retribuzione corrisposta. Pertanto, se detta retribuzione risulta di
importo superiore ai minimali che vengono di seguito indicati, l'adempimento
della obbligazione contributiva deve avvenire in relazione alla
retribuzione effettivamente corrisposta.
Secondo l'articolo 5, comma4, della più volte citata legge n. 608/1996 le
retribuzioni da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza
ed assistenza sociale in regime di riallineamento sono quelle fissate dagli
accordi provinciali, che comunque per i periodi precedenti agli accordi
stessi non possono essere inferiori al 25% del minimale contributivo di
retribuzione giornaliera, e per i periodi successivi al 50% del predetto
minimale, da adeguare al 100% nell'arco di trentasei mesi dalla stipula.
Il minimale giornaliero é determinato in base all'articolo1, comma 2, della
legge n. 389/1989, ed é pari al 9,50% del trattamento minimo mensile di
pensione vigente al 1° gennaio di ciascun anno nel Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti.
Si riportano di seguito i minimali giornalieri vigenti dall'anno 1989 al
2000.
£.42.969 Anno 1989; £.46.028 Anno 1990;
£.49.357 Anno 1991; £.53.495 Anno 1992;
£.54.886 Anno 1993; £.57.223 Anno 1994;
£.59.513 Anno 1995; £.62.729 Anno 1996;
£.65.175 Anno 1997; £.66.282 Anno 1998;
£.67.474 Anno 1999; £.68552 Anno 2000.
La effettiva corresponsione al lavoratore della retribuzione da contratto
di riallineamento integra la condizione per il riconoscimento della
fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi per il Mezzogiorno,
fermo restando l'obbligo della denuncia del lavoratore ai fini contributivi
e delle giornate e delle ore lavorate sulla base della retribuzione
predetta.
5.1 Regolarizzazione del
pregresso.
La disciplina che si illustra consente altresì di attuare, per i periodi
pregressi rispetto all'accordo provinciale, la regolarizzazione delle
contribuzioni omesse o versate in misura ridotta, senza oneri accessori.
La possibilità di regolarizzazione offerta dalle norme, che comprende anche
partite già oggetto di contestazione da parte dell'Istituto, permane fino
alla scadenza del termine ultimo indicato per la stipula dei verbali
aziendali di recepimento (31.12.2000).
E' comunque da escludere, in forza della disposizione che fa espressamente
salvi i contributi versati in misura superiore a quella risultante
dall'applicazione delle percentuali di riallineamento, la possibilità che
dall'operazione di regolarizzazione scaturisca un rimborso a favore delle
aziende.
5.2 Lavoratori e periodi oggetto di regolarizzazione.
In caso di recepimento dell'accordo provinciale, l'impresa può individuare
in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo
accordo, i lavoratori ed i rispettivi periodi di attività precedenti alla
stipula del verbale di recepimento per i quali richiedere l'adempimento dei
relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal
contratto di riallineamento, secondo i criteri illustrati in apertura del
paragrafo e comunque non inferiore al 25 % del minimale contributivo.
L'articolo 5, comma 3 sexies introdotto dal 1.1.1999 prevede che
l'individuazione avvenga d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo
provinciale e previa adesione in forma scritta dei singoli lavoratori
interessati in quel momento in forza all'azienda.
Pertanto la predetta regolarizzazione può riguardare solo le pendenze a
titolo contributivo collegate ai rapporti di lavoro che sono oggetto del
riallineamento, relative ai lavoratori, che a tal fine hanno prestato
espressamente il loro consenso.
La necessità di acquisire il consenso dal lavoratore in forza all'azienda
porta inoltre a dedurre che non possono essere oggetto di regolarizzazione
ai sensi della normativa in esame obbligazioni contributive relative a
lavoratori che della stessa non fanno più parte.
La possibilità di regolarizzare partite pregresse attraverso lo strumento
dei contratti di riallineamento è esercitabile nei limiti degli ordinari
termini prescrizionali, come individuati dall'articolo 3, comma 9 e 10
della legge 8.8.1995, n. 335.
Le relative prestazioni sono commisurate ai contributi versati ad eccezione
di quelle riguardanti gli operai a tempo determinato del settore agricolo
in quanto, nel caso in cui la retribuzione di riallineamento sia per tali
lavoratori inferiore al salario medio convenzionale del 1996, le
prestazioni vengono calcolate con riferimento a quest'ultimo.
Da ultimo l'articolo 44 della legge 23.12.1999, n. 488, ha ribadito
espressamente la possibilità di adempiere gli obblighi contributivi per i
periodi pregressi secondo le previsioni del citato comma 3sexies
dell'articolo 5 della legge n. 608/96 anche per le imprese operanti nel
settore agricolo che recepiscano o abbiano recepito gli accordi provinciali
di riallineamento.
La norma vuole legittimare una applicazione del comma3sexies dell'articolo
5 della legge n. 608/1996 anche come supplemento di un contratto già
recepito anteriormente al 1.1.1999, entro i sei mesi dall'entrata in vigore
della legge n. 488/1999.
5.2.1 Modalità di adempimento degli obblighi contributivi ai fini della
regolarizzazione.
All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione
tra il pagamento in unica soluzione, ovvero in 40 rate trimestrali, di pari
importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo
al verbale di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui
all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 (5% maggiorato di un
punto).
In sede di regolarizzazione potranno essere riconosciute, ove il datore di
lavoro abbia corrisposto o corrisponda retribuzioni definite in regime di
riallineamento non inferiori ai minimali gradualizzati, le agevolazioni
previste dall'ordinamento in campo di fiscalizzazione degli oneri sociali e
sgravi per il Mezzogiorno, con esclusione degli sgravi incentivanti per la
creazione di nuova occupazione (articolo 3, comma 5 e 6 legge n. 448/98 e
circolare n. 188/99).
5.2.2 Pendenze in atto al momento della stipula.
In seguito alla sottoscrizione del verbale di adesione al contratto
provinciale di riallineamento si determina la sospensione dei provvedimenti
esecutivi, fino alla scadenza del termine previsto per il completamento dei
programmi di riallineamento.
A riallineamento completato le aziende potranno inoltre usufruire di
apposita causa di estinzione dei reati previsti da leggi speciali in
materia di contributi e premi, delle obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio.
Qualora al termine dell'applicazione del programma di riallineamento il
numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale
aziendale di recepimento, gli effetti della sanatoria sono subordinati al
pagamento di una somma pari alla differenza tra il minimale retributivo e
la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai
lavoratori cessati. Tale sanzione non si applica nel caso in cui la
diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti
che hanno stipulato l'accordo provinciale.
Il minimale di riferimento è quello di retribuzione contrattuale stabilito
ai sensi dell'articolo1, comma 1, della legge n. 389/1989.
Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del
riconoscimento della parità di trattamento retributivo.
6. INOSSERVANZA DEGLI ACCORDI
6.1. Periodi successivi all'accordo di recepimento.
La violazione del programma di riallineamento comporta la cessazione del
regime retributivo e contributivo agevolato con effetto dal momento
temporale in cui si è realizzata l'inadempienza, anche se la stessa viene
accertata in un momento successivo.
6.2. Periodi antecedenti l'accordo di recepimento.
Qualora esistano nei confronti dell'azienda interessata al programma di
riallineamento pendenze contributive, anche a titolo di fiscalizzazione,
sgravi e sanzioni, derivanti da evasione e/o elusione contributiva (con
esclusione pertanto di somme denunciate e non versate), la violazione del
programma fa venir meno, fin dall'origine, la sanatoria prevista per tali
fattispecie dal comma 3sexies dell'articolo 5 della legge n. 608/1996, già
illustrata nei punti precedenti.
Nei casi in cui l'azienda per i periodi precedenti all'accordo provinciale
fruisca dell'opzione al pagamento in forma rateale, la legge prevede che ad
avvenuto integrale adempimento si estinguono le contravvenzioni ovvero ogni
altra sanzione amministrativa e civile.
Considerato il tenore della norma si ritiene che l'interruzione o il
mancato versamento di una o più rate alle scadenze previste, non influisca
sul programma di riallineamento previsto, ma si configuri come un
inadempimento ad un obbligo di pagamento rateale e come tale, in analogia
alle regole fissate per le regolarizzazioni agevolate, comporti la richiesta
di versamento del residuo debito, maggiorato delle sanzioni e somme
accessorie previste dalla normativa ordinaria.
7. CONTRIBUTI FIGURATIVI
Il comma4 dell'articolo 5 della legge n. 608/96 prevede, in relazione alla
differenza tra retribuzione prevista dai contratti di riferimento per il
versamento dei contributi e l'intero importo del minimale di cui alla legge
n. 389/1989, la possibilità di accreditare contributi figurativi ai fini
del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo per
l'occupazione (articolo1, comma 7, del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito
con modifiche in legge n. 236/1993), nel limite massimo delle risorse a
tale scopo preordinate.
I criteri e le modalità per il riconoscimento dei predetti accrediti
dovranno essere determinati con decreto del Ministro del Lavoro.
Riguardo all'area agricola, lo stesso Ministero del Lavoro, con nota del
13.5.1998, ha precisato che relativamente agli operai a tempo determinato
non è applicabile la lettera d), comma 1, dell'articolo 23 della legge n.
196/1997 per la parte in cui prevede l'integrazione con la tecnica della
contribuzione figurativa in riferimento al minimale giornaliero stabilito
dalle norme vigenti. Ciò in quanto per tali lavoratori le prestazioni
pensionistiche vengono calcolate con riferimento al salario medio
convenzionale del 1996 qualora la reribuzione da riallineamento sia
inferiore a tale salario medio.
8. ADEMPIMENTI DELLE SEDI
Al fine di monitorare il fenomeno dei contratti di riallineamento e dei
relativi verbali di recepimento e di accertare la rispondenza degli stessi
alla normativa illustrata con la presente circolare, è in corso di
predisposizione un'apposita procedura che attraverso l'acquisizione di
tutti i dati significativi, costituirà un archivio nazionale in grado di
colloquiare con i diversi archivi gestionali per verificare anche la
corretta applicazione nel tempo degli accordi territoriali.
Nelle more del rilascio della procedura, le Agenzie attiveranno con
immediatezza le dovute sinergie con le Direzioni Provinciali del Lavoro per
acquisire le copie, non ancora trasmesse, degli accordi provinciali di
riallineamento alle quali le stesse Agenzie allegheranno i relativi verbali
di recepimento già in loro possesso o che perverranno.
Sulla base di tali documentazioni in questa prima fase dovranno essere
attivate attente verifiche, in via prioritaria, sulla legittimità dei
contratti di riallineamento, specie per quanto concerne la
rappresentatività delle Organizzazioni firmatarie, e, successivamente, sulla
validità dei verbali di recepimento con particolare riguardo anche in
questo caso alla legittimazione delle organizzazioni firmatarie.
Tutti i casi dubbi relativi ai contratti provinciali di riallineamento,
secondo quanto previsto dalla circ. n. 903 del 1998 del Ministero del
Lavoro, dovranno essere rimessi alla decisione delle competenti Direzioni
Provinciali del Lavoro.
Qualora emerga l'illegittimità dei contratti o dei verbali verrà notificata
alle aziende la perdita dei benefici invitandole a regolarizzare la propria
posizione contributiva con riferimento ai contratti collettivi nazionali.
Qualora le aziende non provvedano alla regolarizzazione dovranno essere
attivate indagini ispettive finalizzate alla quantificazione degli
addebiti.
Al fine di rilevare l'ampiezza del fenomeno le Direzioni regionali dovranno
comunicare trimestralmente alla Direzione Centrale delle Entrate
Contributive i seguenti dati:
- numero dei contratti di riallineamento stipulati a livello provinciale,
distinti per settore di attività, compreso quello agricolo, con separata
evidenza di quelli per i quali sono state interessate le Direzioni
provinciali del Lavoro in merito alla legittimità;
- numero delle aziende che hanno recepito i contratti stessi, con
l'indicazione del settore di appartenenza e, ove indicato, il numero dei
lavoratori interessati.
Le Sedi Regionali trasmetteranno i dati richiesti secondo lo schema
allegato. La prima rilevazione dovrà far riferimento al 31.12.1999 e dovrà
pervenire entro il 31.3.2000.
Alla stessa Direzione Centrale delle Entrate Contributive dovranno essere
segnalate eventuali problematiche sorte nei rapporti tra le Agenzie INPS e
le Direzioni Provinciali del Lavoro in ordine alla tempestiva decisione da
parte di queste ultime dei casi incerti in fatto di sussistenza del
requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti.
9. ISTRUZIONI PROCEDURALI
9.1 Codifica delle aziende
Le Sedi, all'atto della ricezione dei verbali aziendali di recepimento
degli accordi provinciali, provvederanno ad attribuire alle aziende
interessate alla stipula dei contratti di riallineamento, il codice di
autorizzazione "7X" avente il significato di "Impresa
interessata al riallineamento contributivo di cui agli artt.5 L.608/96 e successive
modificazioni ed integrazioni". Il codice di autorizzazione esplicherà
i suoi effetti a decorrere dal periodo di paga in cui ha inizio il
programma di riallineamento recepito dall'azienda e per tutta la durata
dello stesso.
Lo stesso codice sarà attribuito alle aziende che abbiano già presentato i
verbali di recepimento.
9.2 Modalità di compilazione delle denunce di mod.DM10/2.
Per l'assolvimento degli adempimenti contributivi correnti, le aziende che
hanno recepito contratti di riallineamento si atterranno alle seguenti
modalità:
-esporranno i dati retributivi e contributivi relativi ai lavoratori
interessati dal riallineamento in uno dei righi in bianco dei quadri
"B-C" del modello DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione
"95" (195 per gli operai e 295 per gli impiegati), relativamente
ai lavoratori denunciati per la prima volta all'Istituto;
-codice tipo contribuzione "96" (196 per gli operai e 296 per gli
impiegati) relativamente a lavoratori già denunciati ed interessati
all'applicazione del contratto di riallineamento.
9.3 Istruzioni procedurali per l'area agricola.
I datori di lavoro agricolo, relativamente agli operai agricoli in
riallineamento, compileranno un modello DMAG barrando la casella
"A.R" sia nel foglio "D" che nel foglio "R".
10. REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI
10.1 Istruzioni generali.
Per la regolarizzazione delle contribuzioni omesse o versate in misura
ridotta per i periodi pregressi, senza aggravio di oneri accessori, dovrà
essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive
(MOD.DM10/V) ed aperta l'inadempienza con T.S. n. 49 nella quale dovranno
confluire i DM 10/V. Per usufruire dell'opzione di pagamento rateale
l'azienda dovrà far pervenire apposita comunicazione all'Agenzia
interessata. I pagamenti trimestrali vanno effettuati con mod. DM 20 Reg,
contrassegnati dal codice tipo archivio "N".
Per la compilazione della modulistica occorrerà far riferimento alle
precisazioni contenute nella circolare n.221 del 10/11/1997, mentre per la
codifica delle retribuzioni oggetto di regolarizzazione, dovranno essere
utilizzati i codici "195" per gli operai e "295" per
gli impiegati nel caso in cui vengano denunciati nuovi lavoratori (denunce
di tipo "C" o "D") ed i codici "196" per gli
operai e "296" per gli impiegati, ove si tratti di
regolarizzazione di differenze contributive connesse a retribuzioni non
denunciate (denunce di tipo "E").
Relativamente ai lavoratori interessati da contratti di riallineamento, già
ricompresi in denunce contributive di modello DM10/2, le Sedi provvederanno
alla definizione delle eventuali note di rettifica emesse dalla procedura
di controllo per mancato adeguamento ai minimali, alla luce di quanto
previsto nella presente circolare.
10.2 Settore agricolo.
Per quanto riguarda la regolarizzazione nel settore agricolo è necessario
compilare una dichiarazione di manodopera (DMAG/D e DMAG/R) indicando:
1) in caso di pagamento in unica soluzione:
nella prima casella del campo "Tipo denuncia" il codice 1 o 2, a
seconda che la dichiarazione riguardi manodopera a tempo determinato o
manodopera a tempo indeterminato;
nella seconda casella del campo "Tipo denuncia" la lettera X.
Va, inoltre, barrato il campo successivo "Accordi di
riallineamento".
Per il resto la dichiarazione deve essere compilata secondo le consuete
modalità.
Nel caso di periodi antecedenti al 1° gennaio 1998 si possono regolarizzare
solo gli operai a tempo indeterminato ed è necessario compilare il modello
ACC1/OTI, indicando sempre come origine della dichiarazione la lettera X.
Per il resto la dichiarazione deve essere compilata con le consuete
modalità.
Le dichiarazioni integrative di precedenti dichiarazioni già presentate
dovranno essere compilate, sempre indicando l'origine X, avendo riguardo ai
soli dati retributivi ed occupazionali che devono essere integrati:
- un lavoratore mai dichiarato;
- giornate mai dichiarate;
- retribuzioni omesse;
2) in caso di pagamento rateale:
esattamente come nel caso precedente, ma utilizzando la lettera Y al posto
della suindicata lettera X.
10.3 Debiti accertati per evasioni o elusioni contributive.
Nei casi in cui per i periodi e per i lavoratori interessati dai programmi
di riallineamento sussista un accertamento di credito da parte
dell'Istituto (iscrizioni, note di rettifica, accertamento d'ufficio,
ecc.), considerata la sospensione delle azioni esecutive prevista
dall'articolo 3 della legge n. 608/1996, dovrà essere sospesa ogni attività
di recupero, anche coattivo. A tal fine nell'archivio recupero crediti
l'inadempienza relativa dovrà essere contrassegnata dai codici di
sospensione in uso. Le partite in gestione presso gli uffici legali
dovranno essere restituite ai settori amministrativi.
11. MODALITA' PER LA
COMPILAZIONE DEL quadro SA del MOD.770/2000.
Ferme restando le modalità di compilazione del modello in argomento, nel
codice tipo contratto (punto 84) sarà riportata la lettera "G"
(contratto di riallineamento); nel tipo rapporto (punto 87) dovranno essere
riportati i particolari codici tipo contribuzione "95" e "96".
Nella sezione seconda "retribuzioni particolari" (punti da 94 a
129) dovranno essere riportati i seguenti dati:
- nella casella tipo deve essere inserita la lettera "G"; nelle
caselle "Data inizio" e "Data fine" dovrà essere
indicato il periodo nel quale la retribuzione denunciata è inferiore ai minimali
giornalieri interi pro-tempore;
- nella casella "retribuzione" dovrà essere indicato l'importo
della retribuzione relativa alle giornate di cui al punto successivo;
- nella casella numero giornate retribuite (GG retrib.) dovrà essere
riportato il numero delle giornate per le quali, la retribuzione denunciata
sia di valore inferiore ai predetti minimali giornalieri;
Per i periodi anteriori all'anno 1999 dovranno essere presentati i modelli
O1/M. VIG.
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