Le norme valgono anche per i neoassunti e per le nuove imprese

Agevolazioni per i contratti di riallineamento
(Circ. Inps 59/2000)

Via libera alle disposizioni applicative delle agevolazione previste dalla Finanziaria 2000 per favorire la messa in regola dei lavoratori assunti con retribuzioni inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi. Le indicazioni sono contenute in una circolare diramata dall'Inps e che riguarda le imprese industriali, artigianali, agricole e del terziario, che operano in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni che consentono il calcolo dei contributi previdenziali non sul minimale di legge ma sulla retribuzione "di riallineamento" potranno essere applicate anche ai neo assunti e alle imprese di nuova costituzione. Inoltre le imprese che recepiscono gli accordi di riallineamento potranno usufruire anche della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli altri sgravi riconosciuti alle imprese del Mezzogiorno. Per quel che riguarda le categorie di lavoratori, le norme si applicano a quei lavoratori per i quali sono stati denunciati orari di lavoro inferiori a quelli effettivamente prestati e ai lavoratori retribuiti con importi inferiori ai minimali. Per assicurare il rispetto delle norme di legge gli Uffici locali dell'Inps avranno il compito di monitorare le convenzioni per il riallineamento firmate a livello provinciale. (20 marzo 2000)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Circolare numero 59 del 6-3-2000

OGGETTO:

Legge 23.12.1998, n. 448, articolo 75 [1]. Contratti di riallineamento

1. GENERALITA'
L'articolo 5 della legge 28/11/1996, n. 608, come modificato dall' articolo 23 della legge 24/6/1997, n. 196, dall'articolo75 della legge 23/12/1998 n. 448, dagli articoli 45, comma 20, e 58, comma 13 della legge 17/5/1999, n. 144 e, da ultimo, dagli articoli 44 e 63, comma3, della legge 23.12.1999, n. 488 (cfr. allegato 2), rientra tra gli interventi normativi finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed ispirati dall'intento di incentivare la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti in zone svantaggiate del territorio nazionale.
In base alle norme richiamate le imprese operanti nelle predette zone possono progressivamente adeguare, mediante la stipula di appositi contratti provinciali di riallineamento, le retribuzioni corrisposte agli importi determinati dalla contrattazione nazionale di categoria, conservando contemporaneamente la possibilità di derogare al rispetto dell'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 389/1989, quale condizione per il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende che ricadono nel campo applicativo della normativa.
La retribuzione determinata dagli accordi provinciali di riallineamento è presa altresì come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale in regime di riallineamento, nel rispetto delle misure progressive stabilite dall'articolo 23 della legge n. 196/1997 e dall'articolo75 della legge n. 448/1998.
Inoltre l'applicazione nel tempo del programma di riallineamento comporta la sanatoria, anche per i periodi pregressi, delle pendenze a titolo di contributi, sgravi, fiscalizzazione e relative sanzioni per le imprese che abbiano operato nel rispetto della normativa che si illustra.

2. CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
I contratti di riallineamento costituiscono uno strumento negoziale finalizzato a realizzare programmi di graduale adeguamento dei trattamenti economici di fatto praticati dalle parti stipulanti a quelli indicati nei contratti nazionali di riferimento.
2.1 Gli adempimenti.
I contratti di riallineamento devono essere stipulati a livello provinciale tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni e organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 45, comma 20, legge 17.5.1999, n. 144). Si precisa che il requisito della maggiore rappresentatività ai fini della legittimazione alla stipula deve essere posseduto sia dalle organizzazioni datoriali che da quelle dei lavoratori. Detto requisito sarà più ampiamente illustrato al successivo paragrafo 2.3.
Successivamente alla stipula gli accordi provinciali devono essere recepiti mediante sottoscrizione di apposito verbale in sede aziendale con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. La sottoscrizione del verbale di recepimento costituisce condizione procedurale indispensabile ai fini della applicazione, in sede aziendale, della disciplina relativa ai contratti di riallineamento. Ai fini del recepimento in sede aziendale è comunque sufficiente che il relativo verbale sia sottoscritto da una sola organizzazione sindacale per il datore di lavoro e da una sola organizzazione sindacale per i lavoratori.
Secondo quanto disposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n. 75 del 22.11.1999 della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale che si allega (cfr. allegato 4), infatti, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione da parte di almeno una delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel rispetto del requisito della maggiore rappresentatività comparativa prevista dal citato articolo 45, comma 20, della legge n. 144/1999. Ciò in quanto la norma di cui all'articolo5, comma 1, ultimo periodo della legge n. 608/1996 prevede che l'impresa deve sottoscrivere il verbale di recepimento con le "stesse parti", e quindi non necessariamente con tutte quelle, che hanno stipulato l'accordo provinciale.
Lo stesso Dicastero precisa inoltre che ove il datore di lavoro predisponga il verbale di adesione e lo sottoponga a tutte le organizzazioni territoriali suddette, lo stesso verbale potrà ritenersi vincolante nel momento in cui è raggiunto l'accordo con almeno una di esse, purché sia effettivamente rappresentativa degli interessi dei lavoratori dell'azienda, a nulla rilevando l'eventuale assenza immotivata di una o più organizzazioni. In sostanza, la mancata e immotivata partecipazione alla stipula del verbale di adesione da parte di una organizzazione sindacale, nonostante il necessario invito da parte del datore di lavoro, non si ritiene possa incidere sulla validità dello stesso.
Diversamente, ove una delle organizzazioni sindacali abbia giustificato la mancata partecipazione all'accordo, la congruità, rispetto alla validità del verbale di adesione, della motivazione del diniego dovrà essere valutata dall'Ufficio depositario.
Entro trenta giorni dalla stipula, gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento devono essere depositati rispettivamente presso la competente Direzione provinciale del Lavoro e l'Agenzia dell' I.N.P.S. dove l'azienda effettua gli adempimenti contributivi.
L'integrale rispetto di tutti gli adempimenti illustrati nel presente paragrafo costituisce condizione indefettibile ai fini dell' utilizzo dello strumento dei contratti di riallineamento.
2.2 I termini.
I termini stabiliti dalla legge n. 608/96 per il completamento dei predetti adempimenti, già fissati al 19.7.1998 per effetto del disposto dell'articolo 23, comma2, della legge n.196/1997, risultano ulteriormente aperti.
La legge n. 448/1998 aveva concesso all'articolo 75, comma 3 altri 12 mesi di tempo a decorrere dalla data della propria entrata in vigore (1.1.1999), per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento. Pertanto il termine ultimo per il completamento degli adempimenti previsto dalle disposizioni normative richiamate era stato fissato al 31.12.1999.
Nel periodo tra il 19.7.1998 e il 31.12.1998 per carenza di previsioni normative non sussisteva la possibilità di stipulare contratti provinciali di riallineamento. Al riguardo l'articolo 58, comma 13 della legge 144/1999 ha fatto salvi in ogni caso i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data della entrata in vigore della legge n. 448/1998, cioè entro il 31.12.1998.
Da ultimo la legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha prorogato di ulteriori 12 mesi, quindi fino al 31.12.2000, il termine entro il quale possono essere stipulati i contratti territoriali e quelli aziendali di recepimento.
2.3 I soggetti legittimati alla stipula.
L'articolo 5, comma 1, della legge n. 608/1996 disponeva che i contratti di riallineamento potevano essere stipulati dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali aderenti o comunque organizzativamente collegate alle associazioni e organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale.
L'articolo 45, comma 20, della legge n. 144/99, intervenendo con espressa modifica su tale previsione normativa, ha stabilito che i contratti di riallineamento devono essere stipulati a livello provinciale tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali locali aderenti o collegate con le associazioni e organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La nuova previsione normativa, pertanto, fa riferimento al principio generale della maggiore rappresentatività sindacale basata su un criterio di comparazione, a differenza della precedente disposizione che richiedeva, ai fini della legittimazione alla stipula, unicamente l'adesione alle organizzazioni firmatarie del contratto nazionale di categoria.
Tali argomentazioni sono state illustrate nella circolare n. 903 del 30.9.1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (cfr. allegato 3) e, da ultimo, riprese anche nella circolare n. 75/1999 citata dello stesso Ministero.
Premesso che, secondo quanto puntualizzato in tali disposizioni, la concreta indicazione degli indici di rappresentatività in relazione alla legittimazione alla stipula dei contratti provinciali è rimessa alla competenza istituzionale dello stesso Ministero, da quanto fin qui detto consegue che in occasione del deposito del verbale di recepimento la sede INPS competente dovrà effettuare una preventiva disamina circa la sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti, chiedendo eventualmente indicazioni, in caso di incertezza, alla competente Direzione Provinciale del Lavoro. Per quanto attiene invece al riscontro del requisito della rappresentatività delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori firmatarie del verbale di recepimento, secondo quanto precisato al paragrafo 2.1, la competenza spetta alle strutture dell' Istituto in quanto uffici depositari.
Considerato inoltre che, sulla base delle richiamate indicazioni ministeriali, il criterio legittimante della maggiore rappresentatività comparativa è applicabile anche ai contratti di riallineamento stipulati prima della entrata in vigore della norma di cui all'articolo 45, comma20 della legge n. 144/99, le fattispecie contrattuali sorte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 144/99 dovranno essere valutate "ora per allora" in base agli stessi criteri.
Relativamente allo specifico profilo trattato nel presente paragrafo devono ritenersi pertanto superate, in base a quanto fin qui illustrato, le disposizioni contenute nella circolare n. 202 del 9.10.1997.

2.4 Le variazioni ai contratti in corso.
Il comma5 dell'articolo 5 della legge n. 608/96 consente di effettuare una sola variazione ai programmi di riallineamento retributivo in corso. Tale possibilità riguarda anche i contratti già stipulati.
La norma fa riferimento, nell'individuare gli elementi che costituiscono possibile oggetto della modifica, ai tempi ed alle percentuali fissate dagli accordi provinciali. Resta fermo il termine di 36 mesi dalla stipula del contratto provinciale originario per l'adeguamento al 100% del minimale di retribuzione giornaliera di cui all'articolo1, comma2, della legge n. 389/1989.
Tale facoltà di modifica deve essere oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato l'originario accordo.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE.
3.1 Settori.
Il campo di applicazione della norma, limitato dall'originario testo dell'articolo 5 della legge n. 608/1996 alle sole imprese industriali ed artigiane, risulta esteso dall'articolo 23 della legge 24.6.1997, n. 196 (entrata in vigore il 19.7.1997) alla generalità dei settori già destinatari di misure agevolative in materia di riduzione degli oneri sociali, con riferimento all'industria, artigianato, agricoltura, terziario.
Rimangono escluse tuttavia le imprese appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia.

3.2 Territori.
Quanto alla individuazione dei territori nei quali è possibile operare con lo strumento dei contratti di riallineamento, l'articolo 75 della legge n. 448/1998, modificando le disposizioni dettate dalla precedente disciplina, li individua nelle zone di cui all'articolo 92, par. 3, lett. a), del Trattato istitutivo della Comunità Europea. Detta norma, come noto, fa riferimento a criteri selettivi di tipo socio-economico, individuando senza ulteriori specificazioni "regioni nelle quali il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione" e prevedendo una verifica di compatibilità da operarsi in concreto, caso per caso, da parte della predetta Commissione, che rilascia apposita autorizzazione. Lo stesso articolo 75 della legge n. 448/98, al comma 4, ribadisce che l'efficacia delle misure da esso previste è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato CEE.
L'autorizzazione n. SG(99)D/2482 dell' 8.4.1999 è stata rilasciata con riferimento ai seguenti territori: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna (Aiuto di Stato n. 545/98).

4. EFFETTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
Si premette alle indicazioni che seguono la fondamentale considerazione che, rispondendo la disciplina relativa ai contratti di riallineamento alla finalità di favorire l'emersione del c.d. lavoro sommerso, le relative previsioni non danno vita ad una fattispecie di condono. Da ciò consegue, in particolare, che nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato denunciato regolarmente, sulla base della retribuzione prevista dal CCNL applicabile, e non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi, non si possa fare ricorso alla disciplina in questione al fine di ottenere una rettifica dei dati dichiarati.
La normativa in esame consente di calcolare e versare la contribuzione di previdenza ed assistenza sociale prendendo a riferimento la retribuzione prevista dai contratti di riallineamento.
Pertanto in regime di riallineamento i parametri ordinariamente fissati in materia di retribuzione minima imponibile, in particolare quello della retribuzione contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 9/10/1989, n.338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, come interpretato dall'articolo2, comma 25, della legge 28/12/1995, n. 549 e dei minimali giornalieri vigenti pro-tempore, vengono sostituiti dalla retribuzione fissata negli accordi di riallineamento, nel caso in cui l'azienda interessata li recepisca secondo le procedure sopra illustrate.
Le previsioni normative sono applicabili alle seguenti fattispecie:
- lavoratori non denunciati all'Istituto;
- lavoratori che sono stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte e/o con retribuzioni inferiori a quelle previste dall' articolo 1, comma 1, legge n. 389/1989;
- lavoratori che sono stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall' articolo1, comma1, citato.
In ogni caso la retribuzione-parametro da utilizzare per gli adempimenti contributivi in regime di riallineamento non può comunque attestarsi al di sotto di determinati minimali a tal fine specificamente individuati dalle norme.
Il comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce in proposito espressamente che le disposizioni concernenti i minimali devono intendersi di interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo1, comma1 e dell'articolo6, comma9, lett. a) b) c) e 11 del D.L. n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989.
4.1 Aziende di nuova costituzione e nuovi assunti.
Con nota Prot.N.6/PS/51418/p.t.P il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito chiarimenti in relazione alla questione della applicabilità del contratto di riallineamento anche in caso di nuove assunzioni da parte di azienda preesistente nonché in caso di costituzione di nuove aziende. Considera il predetto Dicastero che la norma di cui all'articolo5 della legge n. 608/1996 offre la possibilità di derogare, ai fini degli obblighi previdenziali, ai trattamenti economici previsti dai contratti collettivi vigenti e che per espresso disposto normativo il contratto di riallineamento assume validità identica a quella dei contratti nazionali di riferimento, quale requisito per l'applicazione delle normative comunitarie e nazionali. Conseguentemente il contratto di riallineamento trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori nuovi assunti da parte dell'azienda che lo applica.
Per quanto attiene l'ulteriore profilo dell'applicabilità dei contratti di riallineamento anche alle aziende di nuova costituzione, il predetto Ministero ha espresso inoltre l'avviso che non possa darsi luogo a discriminazioni nei confronti di queste ultime, ed ha pertanto ritenuto applicabile anche in questa fattispecie il contratto di riallineamento purché sia stato recepito.

5. I MINIMALI DEL RIALLINEAMENTO.
Occorre sottolineare che anche in regime di riallineamento si applica il principio generale della commisurazione dei contributi previdenziali alla retribuzione corrisposta. Pertanto, se detta retribuzione risulta di importo superiore ai minimali che vengono di seguito indicati, l'adempimento della obbligazione contributiva deve avvenire in relazione alla retribuzione effettivamente corrisposta.
Secondo l'articolo 5, comma4, della più volte citata legge n. 608/1996 le retribuzioni da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale in regime di riallineamento sono quelle fissate dagli accordi provinciali, che comunque per i periodi precedenti agli accordi stessi non possono essere inferiori al 25% del minimale contributivo di retribuzione giornaliera, e per i periodi successivi al 50% del predetto minimale, da adeguare al 100% nell'arco di trentasei mesi dalla stipula.
Il minimale giornaliero é determinato in base all'articolo1, comma 2, della legge n. 389/1989, ed é pari al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione vigente al 1° gennaio di ciascun anno nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Si riportano di seguito i minimali giornalieri vigenti dall'anno 1989 al 2000.
£.42.969 Anno 1989; £.46.028 Anno 1990;
£.49.357 Anno 1991; £.53.495 Anno 1992;
£.54.886 Anno 1993; £.57.223 Anno 1994;
£.59.513 Anno 1995; £.62.729 Anno 1996;
£.65.175 Anno 1997; £.66.282 Anno 1998;
£.67.474 Anno 1999; £.68552 Anno 2000.
La effettiva corresponsione al lavoratore della retribuzione da contratto di riallineamento integra la condizione per il riconoscimento della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi per il Mezzogiorno, fermo restando l'obbligo della denuncia del lavoratore ai fini contributivi e delle giornate e delle ore lavorate sulla base della retribuzione predetta.

5.1 Regolarizzazione del pregresso.
La disciplina che si illustra consente altresì di attuare, per i periodi pregressi rispetto all'accordo provinciale, la regolarizzazione delle contribuzioni omesse o versate in misura ridotta, senza oneri accessori.
La possibilità di regolarizzazione offerta dalle norme, che comprende anche partite già oggetto di contestazione da parte dell'Istituto, permane fino alla scadenza del termine ultimo indicato per la stipula dei verbali aziendali di recepimento (31.12.2000).
E' comunque da escludere, in forza della disposizione che fa espressamente salvi i contributi versati in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle percentuali di riallineamento, la possibilità che dall'operazione di regolarizzazione scaturisca un rimborso a favore delle aziende.
5.2 Lavoratori e periodi oggetto di regolarizzazione.
In caso di recepimento dell'accordo provinciale, l'impresa può individuare in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori ed i rispettivi periodi di attività precedenti alla stipula del verbale di recepimento per i quali richiedere l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento, secondo i criteri illustrati in apertura del paragrafo e comunque non inferiore al 25 % del minimale contributivo.
L'articolo 5, comma 3 sexies introdotto dal 1.1.1999 prevede che l'individuazione avvenga d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione in forma scritta dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda.
Pertanto la predetta regolarizzazione può riguardare solo le pendenze a titolo contributivo collegate ai rapporti di lavoro che sono oggetto del riallineamento, relative ai lavoratori, che a tal fine hanno prestato espressamente il loro consenso.
La necessità di acquisire il consenso dal lavoratore in forza all'azienda porta inoltre a dedurre che non possono essere oggetto di regolarizzazione ai sensi della normativa in esame obbligazioni contributive relative a lavoratori che della stessa non fanno più parte.
La possibilità di regolarizzare partite pregresse attraverso lo strumento dei contratti di riallineamento è esercitabile nei limiti degli ordinari termini prescrizionali, come individuati dall'articolo 3, comma 9 e 10 della legge 8.8.1995, n. 335.
Le relative prestazioni sono commisurate ai contributi versati ad eccezione di quelle riguardanti gli operai a tempo determinato del settore agricolo in quanto, nel caso in cui la retribuzione di riallineamento sia per tali lavoratori inferiore al salario medio convenzionale del 1996, le prestazioni vengono calcolate con riferimento a quest'ultimo.
Da ultimo l'articolo 44 della legge 23.12.1999, n. 488, ha ribadito espressamente la possibilità di adempiere gli obblighi contributivi per i periodi pregressi secondo le previsioni del citato comma 3sexies dell'articolo 5 della legge n. 608/96 anche per le imprese operanti nel settore agricolo che recepiscano o abbiano recepito gli accordi provinciali di riallineamento.
La norma vuole legittimare una applicazione del comma3sexies dell'articolo 5 della legge n. 608/1996 anche come supplemento di un contratto già recepito anteriormente al 1.1.1999, entro i sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 488/1999.
5.2.1 Modalità di adempimento degli obblighi contributivi ai fini della regolarizzazione.
All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione, ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al verbale di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 (5% maggiorato di un punto).
In sede di regolarizzazione potranno essere riconosciute, ove il datore di lavoro abbia corrisposto o corrisponda retribuzioni definite in regime di riallineamento non inferiori ai minimali gradualizzati, le agevolazioni previste dall'ordinamento in campo di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi per il Mezzogiorno, con esclusione degli sgravi incentivanti per la creazione di nuova occupazione (articolo 3, comma 5 e 6 legge n. 448/98 e circolare n. 188/99).
5.2.2 Pendenze in atto al momento della stipula.
In seguito alla sottoscrizione del verbale di adesione al contratto provinciale di riallineamento si determina la sospensione dei provvedimenti esecutivi, fino alla scadenza del termine previsto per il completamento dei programmi di riallineamento.
A riallineamento completato le aziende potranno inoltre usufruire di apposita causa di estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e premi, delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio.
Qualora al termine dell'applicazione del programma di riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza tra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati. Tale sanzione non si applica nel caso in cui la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.
Il minimale di riferimento è quello di retribuzione contrattuale stabilito ai sensi dell'articolo1, comma 1, della legge n. 389/1989.
Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di trattamento retributivo.

6. INOSSERVANZA DEGLI ACCORDI
6.1. Periodi successivi all'accordo di recepimento.
La violazione del programma di riallineamento comporta la cessazione del regime retributivo e contributivo agevolato con effetto dal momento temporale in cui si è realizzata l'inadempienza, anche se la stessa viene accertata in un momento successivo.
6.2. Periodi antecedenti l'accordo di recepimento.
Qualora esistano nei confronti dell'azienda interessata al programma di riallineamento pendenze contributive, anche a titolo di fiscalizzazione, sgravi e sanzioni, derivanti da evasione e/o elusione contributiva (con esclusione pertanto di somme denunciate e non versate), la violazione del programma fa venir meno, fin dall'origine, la sanatoria prevista per tali fattispecie dal comma 3sexies dell'articolo 5 della legge n. 608/1996, già illustrata nei punti precedenti.
Nei casi in cui l'azienda per i periodi precedenti all'accordo provinciale fruisca dell'opzione al pagamento in forma rateale, la legge prevede che ad avvenuto integrale adempimento si estinguono le contravvenzioni ovvero ogni altra sanzione amministrativa e civile.
Considerato il tenore della norma si ritiene che l'interruzione o il mancato versamento di una o più rate alle scadenze previste, non influisca sul programma di riallineamento previsto, ma si configuri come un inadempimento ad un obbligo di pagamento rateale e come tale, in analogia alle regole fissate per le regolarizzazioni agevolate, comporti la richiesta di versamento del residuo debito, maggiorato delle sanzioni e somme accessorie previste dalla normativa ordinaria.

7. CONTRIBUTI FIGURATIVI
Il comma4 dell'articolo 5 della legge n. 608/96 prevede, in relazione alla differenza tra retribuzione prevista dai contratti di riferimento per il versamento dei contributi e l'intero importo del minimale di cui alla legge n. 389/1989, la possibilità di accreditare contributi figurativi ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo per l'occupazione (articolo1, comma 7, del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito con modifiche in legge n. 236/1993), nel limite massimo delle risorse a tale scopo preordinate.
I criteri e le modalità per il riconoscimento dei predetti accrediti dovranno essere determinati con decreto del Ministro del Lavoro.
Riguardo all'area agricola, lo stesso Ministero del Lavoro, con nota del 13.5.1998, ha precisato che relativamente agli operai a tempo determinato non è applicabile la lettera d), comma 1, dell'articolo 23 della legge n. 196/1997 per la parte in cui prevede l'integrazione con la tecnica della contribuzione figurativa in riferimento al minimale giornaliero stabilito dalle norme vigenti. Ciò in quanto per tali lavoratori le prestazioni pensionistiche vengono calcolate con riferimento al salario medio convenzionale del 1996 qualora la reribuzione da riallineamento sia inferiore a tale salario medio.

8. ADEMPIMENTI DELLE SEDI
Al fine di monitorare il fenomeno dei contratti di riallineamento e dei relativi verbali di recepimento e di accertare la rispondenza degli stessi alla normativa illustrata con la presente circolare, è in corso di predisposizione un'apposita procedura che attraverso l'acquisizione di tutti i dati significativi, costituirà un archivio nazionale in grado di colloquiare con i diversi archivi gestionali per verificare anche la corretta applicazione nel tempo degli accordi territoriali.
Nelle more del rilascio della procedura, le Agenzie attiveranno con immediatezza le dovute sinergie con le Direzioni Provinciali del Lavoro per acquisire le copie, non ancora trasmesse, degli accordi provinciali di riallineamento alle quali le stesse Agenzie allegheranno i relativi verbali di recepimento già in loro possesso o che perverranno.
Sulla base di tali documentazioni in questa prima fase dovranno essere attivate attente verifiche, in via prioritaria, sulla legittimità dei contratti di riallineamento, specie per quanto concerne la rappresentatività delle Organizzazioni firmatarie, e, successivamente, sulla validità dei verbali di recepimento con particolare riguardo anche in questo caso alla legittimazione delle organizzazioni firmatarie.
Tutti i casi dubbi relativi ai contratti provinciali di riallineamento, secondo quanto previsto dalla circ. n. 903 del 1998 del Ministero del Lavoro, dovranno essere rimessi alla decisione delle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro.
Qualora emerga l'illegittimità dei contratti o dei verbali verrà notificata alle aziende la perdita dei benefici invitandole a regolarizzare la propria posizione contributiva con riferimento ai contratti collettivi nazionali.
Qualora le aziende non provvedano alla regolarizzazione dovranno essere attivate indagini ispettive finalizzate alla quantificazione degli addebiti.
Al fine di rilevare l'ampiezza del fenomeno le Direzioni regionali dovranno comunicare trimestralmente alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive i seguenti dati:
- numero dei contratti di riallineamento stipulati a livello provinciale, distinti per settore di attività, compreso quello agricolo, con separata evidenza di quelli per i quali sono state interessate le Direzioni provinciali del Lavoro in merito alla legittimità;
- numero delle aziende che hanno recepito i contratti stessi, con l'indicazione del settore di appartenenza e, ove indicato, il numero dei lavoratori interessati.
Le Sedi Regionali trasmetteranno i dati richiesti secondo lo schema allegato. La prima rilevazione dovrà far riferimento al 31.12.1999 e dovrà pervenire entro il 31.3.2000.
Alla stessa Direzione Centrale delle Entrate Contributive dovranno essere segnalate eventuali problematiche sorte nei rapporti tra le Agenzie INPS e le Direzioni Provinciali del Lavoro in ordine alla tempestiva decisione da parte di queste ultime dei casi incerti in fatto di sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti.

9. ISTRUZIONI PROCEDURALI
9.1 Codifica delle aziende
Le Sedi, all'atto della ricezione dei verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali, provvederanno ad attribuire alle aziende interessate alla stipula dei contratti di riallineamento, il codice di autorizzazione "7X" avente il significato di "Impresa interessata al riallineamento contributivo di cui agli artt.5 L.608/96 e successive modificazioni ed integrazioni". Il codice di autorizzazione esplicherà i suoi effetti a decorrere dal periodo di paga in cui ha inizio il programma di riallineamento recepito dall'azienda e per tutta la durata dello stesso.
Lo stesso codice sarà attribuito alle aziende che abbiano già presentato i verbali di recepimento.
9.2 Modalità di compilazione delle denunce di mod.DM10/2.
Per l'assolvimento degli adempimenti contributivi correnti, le aziende che hanno recepito contratti di riallineamento si atterranno alle seguenti modalità:
-esporranno i dati retributivi e contributivi relativi ai lavoratori interessati dal riallineamento in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione "95" (195 per gli operai e 295 per gli impiegati), relativamente ai lavoratori denunciati per la prima volta all'Istituto;
-codice tipo contribuzione "96" (196 per gli operai e 296 per gli impiegati) relativamente a lavoratori già denunciati ed interessati all'applicazione del contratto di riallineamento.
9.3 Istruzioni procedurali per l'area agricola.
I datori di lavoro agricolo, relativamente agli operai agricoli in riallineamento, compileranno un modello DMAG barrando la casella "A.R" sia nel foglio "D" che nel foglio "R".
10. REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI
10.1 Istruzioni generali.
Per la regolarizzazione delle contribuzioni omesse o versate in misura ridotta per i periodi pregressi, senza aggravio di oneri accessori, dovrà essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive (MOD.DM10/V) ed aperta l'inadempienza con T.S. n. 49 nella quale dovranno confluire i DM 10/V. Per usufruire dell'opzione di pagamento rateale l'azienda dovrà far pervenire apposita comunicazione all'Agenzia interessata. I pagamenti trimestrali vanno effettuati con mod. DM 20 Reg, contrassegnati dal codice tipo archivio "N".
Per la compilazione della modulistica occorrerà far riferimento alle precisazioni contenute nella circolare n.221 del 10/11/1997, mentre per la codifica delle retribuzioni oggetto di regolarizzazione, dovranno essere utilizzati i codici "195" per gli operai e "295" per gli impiegati nel caso in cui vengano denunciati nuovi lavoratori (denunce di tipo "C" o "D") ed i codici "196" per gli operai e "296" per gli impiegati, ove si tratti di regolarizzazione di differenze contributive connesse a retribuzioni non denunciate (denunce di tipo "E").
Relativamente ai lavoratori interessati da contratti di riallineamento, già ricompresi in denunce contributive di modello DM10/2, le Sedi provvederanno alla definizione delle eventuali note di rettifica emesse dalla procedura di controllo per mancato adeguamento ai minimali, alla luce di quanto previsto nella presente circolare.
10.2 Settore agricolo.
Per quanto riguarda la regolarizzazione nel settore agricolo è necessario compilare una dichiarazione di manodopera (DMAG/D e DMAG/R) indicando:
1) in caso di pagamento in unica soluzione:
nella prima casella del campo "Tipo denuncia" il codice 1 o 2, a seconda che la dichiarazione riguardi manodopera a tempo determinato o manodopera a tempo indeterminato;
nella seconda casella del campo "Tipo denuncia" la lettera X.
Va, inoltre, barrato il campo successivo "Accordi di riallineamento".
Per il resto la dichiarazione deve essere compilata secondo le consuete modalità.
Nel caso di periodi antecedenti al 1° gennaio 1998 si possono regolarizzare solo gli operai a tempo indeterminato ed è necessario compilare il modello ACC1/OTI, indicando sempre come origine della dichiarazione la lettera X. Per il resto la dichiarazione deve essere compilata con le consuete modalità.
Le dichiarazioni integrative di precedenti dichiarazioni già presentate dovranno essere compilate, sempre indicando l'origine X, avendo riguardo ai soli dati retributivi ed occupazionali che devono essere integrati:
- un lavoratore mai dichiarato;
- giornate mai dichiarate;
- retribuzioni omesse;
2) in caso di pagamento rateale:
esattamente come nel caso precedente, ma utilizzando la lettera Y al posto della suindicata lettera X.
10.3 Debiti accertati per evasioni o elusioni contributive.
Nei casi in cui per i periodi e per i lavoratori interessati dai programmi di riallineamento sussista un accertamento di credito da parte dell'Istituto (iscrizioni, note di rettifica, accertamento d'ufficio, ecc.), considerata la sospensione delle azioni esecutive prevista dall'articolo 3 della legge n. 608/1996, dovrà essere sospesa ogni attività di recupero, anche coattivo. A tal fine nell'archivio recupero crediti l'inadempienza relativa dovrà essere contrassegnata dai codici di sospensione in uso. Le partite in gestione presso gli uffici legali dovranno essere restituite ai settori amministrativi.

11. MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DEL quadro SA del MOD.770/2000.
Ferme restando le modalità di compilazione del modello in argomento, nel codice tipo contratto (punto 84) sarà riportata la lettera "G" (contratto di riallineamento); nel tipo rapporto (punto 87) dovranno essere riportati i particolari codici tipo contribuzione "95" e "96".
Nella sezione seconda "retribuzioni particolari" (punti da 94 a 129) dovranno essere riportati i seguenti dati:
- nella casella tipo deve essere inserita la lettera "G"; nelle caselle "Data inizio" e "Data fine" dovrà essere indicato il periodo nel quale la retribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri interi pro-tempore;
- nella casella "retribuzione" dovrà essere indicato l'importo della retribuzione relativa alle giornate di cui al punto successivo;
- nella casella numero giornate retribuite (GG retrib.) dovrà essere riportato il numero delle giornate per le quali, la retribuzione denunciata sia di valore inferiore ai predetti minimali giornalieri;
Per i periodi anteriori all'anno 1999 dovranno essere presentati i modelli O1/M. VIG.