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DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI A
SOSTEGNO DEL REDDITO
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
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Dirigenti centrali e periferici
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Direttori delle Agenzie
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Coordinatori generali, centrali e
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Roma, 15 marzo 2001
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periferici dei Rami professionali
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Coordinatore generale Medico legale e
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Dirigenti Medici
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Circolare n. 64
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e, per conoscenza,
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Presidente
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Consiglieri di Amministrazione
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Presidente e ai Membri del Consiglio
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di Indirizzo e Vigilanza
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
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Magistrato della Corte dei Conti delegato
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all’esercizio del controllo
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Presidenti dei Comitati amministratori
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di fondi, gestioni e casse
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Presidente della Commissione centrale
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per l’accertamento e la riscossione
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dei contributi agricoli unificati
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Presidenti dei Comitati regionali
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Allegati 4
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Ai
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Presidenti dei Comitati provinciali
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OGGETTO:
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Legge 23.12.2000, n. 388, all’art.80, comma 2. Congedi per gravi e
documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a due anni delle
relative assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o
sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
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SOMMARIO:
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Dal 1° gennaio 2001 ai genitori o, in caso di loro decesso, ai
fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di
gravità spettano alternativamente congedi"straordinari" per la
durata massima complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa.
I congedi suddetti, per i lavoratori dipendenti da privati datori
di lavoro, sono indennizzati dall’INPS nella misura dell’ultima
retribuzione, con un massimo di 70 milioni annui per le assenze di durata
annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è
proporzionalmente ridotto.
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1.
GENERALITÀ
La legge 23.12.2000, n. 388, all’art.80, comma 2,
ha aggiunto, dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.
53, il seguente articolo 4-bis.:
"La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione
di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da
almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui
all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per
l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma
2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il
periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa
spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue
per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a
decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è
corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro
privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità
dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati,
compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni
di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le
modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il
congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i
genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due
anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo".
Per la prima attuazione di quanto previsto dalla
legge suddetta, ai fini dell’erogazione dell’indennità connessa alla
fruizione del "congedo straordinario" (come nel corso della presente
circolare sarà definito) di cui trattasi, concedibile a far tempo dal
1°.1. 2001, si forniscono le indicazioni che seguono.
Si precisa poi che il riferimento a persone
handicappate senza altra specificazione si intende comunque effettuato, nel
prosieguo della presente circolare, sempre a soggetti in situazione di
gravità, non ricoverati a tempo pieno in strutture specializzate.
2.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Hanno titolo a fruire dei benefici in argomento i lavoratori
dipendenti:
a.
genitori, naturali o adottivi,
(il diritto non è riconoscibile agli affidatari) di soggetti handicappati
per i quali è stata accertata, ai sensi dell’art.4, comma 1, della
legge 104/92, da almeno 5 anni, la situazione di gravità
contemplata dall’art.3, comma 3, della medesima legge e che abbiano
titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della
predetta legge n. 104 del 1992 (1).
A parte il requisito temporale (riconoscimento da
almeno 5 anni) sono richieste quindi le stesse condizioni che
consentono ai genitori stessi di fruire dei permessi di cui alla
legge 104/92, compresa quella che prevede che il soggetto non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
La fruizione del beneficio in questione spetta in
via alternativa alla madre o al padre, con l’ovvia conseguenza che il
beneficio non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i
genitori.
Ciò premesso, in analogia a quanto previsto per
la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della 104 citata -anche a
seguito delle innovazioni introdotte con la legge 53/2000- (v. circ. n.
133/2000) per l’ottenimento dell’assegno in oggetto non è richiesta la
convivenza con il figlio.
Se trattasi di figlio minorenne è
senz’altro possibile fruire del beneficio in questione anche se l’altro genitore
non lavora; se invece il figlio, convivente con entrambi i genitori,
è maggiorenne e l’altro genitore non lavora non è possibile ottenere
il beneficio di cui trattasi a meno che non ricorrano i requisiti e le
condizioni di cui alla circolare n. 133/2000, punti 2.4. e 2.5, relativi
alla dimostrazione dell’impossibilità, da parte del genitore che non
lavora, di prestare assistenza.
Sempre in analogia con i criteri della circolare
succitata, se il richiedente (padre o madre) non è convivente con il figlio
maggiorenne handicappato, occorre che l’assistenza sia prestata in
via continuativa ed esclusiva dal richiedente stesso (v. circ. citata,
punti 2.3.1 e 2.3.2).
b.
Il diritto è riconoscibile -sempre
alternativamente- anche a fratelli o sorelle (ovviamente anche
"adottivi") del soggetto handicappato grave (sempre che sia
riconosciuto come tale da almeno 5 anni e non sia ricoverato a tempo pieno)
in caso di decesso di entrambi i genitori di quest’ultimo; a
differenza del diritto dei genitori, è richiesta la convivenza con
il soggetto handicappato a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia
maggiorenne o minorenne. Trattandosi di "parenti", ferma restando
la necessità, appena menzionata, della convivenza, sono richieste le altre
condizioni previste per il riconoscimento dei permessi della legge 104 a
favore dei "parenti". Il limite di due anni di fruizione è
quello complessivo tra tutti i fratelli e sorelle e vale nell’arco della
vita lavorativa di tutti gli interessati.
Destinatari della provvidenza erogata dall’Istituto per il congedo
straordinario di cui trattasi, sono anche (purché si tratti di dipendenti
da datori di lavoro privati) i genitori -oppure, nel suddetto caso di
decesso, fratelli o sorelle- di soggetto handicappato appartenenti a
categorie professionali per le quali non è prevista l’assicurazione per
maternità, ai quali non vengono invece, come è noto, riconosciute a carico
dell’INPS le prestazioni economiche per permessi ex art. 33 citato.
L’indennità in oggetto non è riconoscibile ai lavoratori domestici e
ai lavoratori a domicilio, a cui, come è noto, non sono riconoscibili i
permessi di cui alla legge n. 104/92.
Si fa riserva di comunicazioni per quanto si riferisce ai lavoratori
a termine, compresi quelli agricoli e quelli stagionali.
3. DURATA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione è riconoscibile per la durata massima complessiva, nell’arco
della vita lavorativa, di due anni, che costituiscono anche il limite
complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona
handicappata. La prestazione stessa può essere frazionata (v. punto 4).
Si sottolinea che comunque i periodi di congedo straordinario di cui
trattasi rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun
lavoratore ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, di due
anni di permesso, anche non retribuito, "per gravi e documentati
motivi familiari"(il testo completo dell’art. 4 è riportato ad ogni
buon conto nell’allegato 1). Trattandosi di limite massimo
individuale, ad un lavoratore o lavoratrice che nel tempo avesse
fruito (anche soltanto per motivi riguardanti esclusivamente la propria
persona e non il figlio handicappato), ad es., di un anno e quattro mesi di
permessi anche non retribuiti "per gravi e documentati motivi
familiari", il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere
riconosciuto solo nel limite di otto mesi: naturalmente la differenza fino
ai due anni -e cioè un anno e quattro mesi- potrà invece essere
riconosciuta all’altro genitore che non avesse mai richiesto permessi per
motivi familiari o li avesse chiesti per non oltre otto mesi. Le stesse
regole valgono per i fratelli dei soggetti handicappati in caso di decesso
dei genitori.
Lo spirito e le finalità della legge portano a concludere che in
caso di pluralità di figli handicappati il beneficio spetta per ciascun
figlio handicappato, sia pure con i limiti previsti dalle disposizioni
impartite, a seguito di parere del Consiglio di Stato, per la fruizione dei
permessi ex lege 104 circa la necessità che sia rigorosamente
riconosciuta, tramite accertamento sanitario, l’impossibilità di assistenza
di ambedue i figli usufruendo di un solo congedo straordinario; a proposito
della pluralità di figli portatori di handicap, va peraltro tenuto conto
che, dovendosi considerare il congedo straordinario in parola, compreso,
come detto, nell’ambito massimo di due anni di permessi "per gravi e
documentati motivi familiari", non è mai possibile per lo stesso
lavoratore fruire del "raddoppio": infatti, utilizzati i due
anni per il primo figlio, avrà esaurito anche il limite individuale per
"gravi e documentati motivi personali". La accennata possibilità
di fruizione di ulteriori periodi biennali per altri figli handicappati è
dunque ipotizzabile solo per l’altro genitore (ovvero, nei casi previsti,
per i fratelli o sorelle), con decurtazione di eventuali periodi da lui
utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati periodi familiari.
Lo spirito e le finalità della legge, invece, escludono che il beneficio in
argomento sia concedibile se la persona handicappata da assistere presti, a
sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da
parte degli aventi diritto (genitori o fratelli o sorelle in caso di morte
dei genitori).
4. MISURA DELLA PRESTAZIONE
L’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima
retribuzione percepita e cioè quella percepita nell’ultimo mese di
lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di emolumenti non
riferibili al solo mese considerato (2), e cioè quelli relativi a
tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità,
premi, ecc.), sempreché la stessa, rapportata ad un anno sia
inferiore o pari al limite di 70 milioni di Lire, pari a 36.151,98
Euro (valore valido per il 2000 -v. in appresso). In pratica, ai fini del
limite massimo di erogabilità, la retribuzione del mese preso a riferimento
(comprensiva della quota parte di tredicesima mensilità, ecc.), se il
mese è lavorato a tempo pieno, va moltiplicata per 12 e divisa per 365
giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite
giornaliero, quindi (anno 2000), di Lire 191.780 (99,04 Euro). Se invece
nel mese preso a riferimento l’attività è stata svolta in regime di
contratto di lavoro a part time verticale, la retribuzione percepita
nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi
quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro
effettuato: la retribuzione giornaliera così determinata va raffrontata con
il limite massimo giornaliero sopra indicato (Lire 191.780 per il 2000).
Considerato che, come detto, il beneficio è frazionabile anche
a giorni (interi), l’indennità (pari alla retribuzione effettiva, oppure a
quella inferiore connessa ai limiti massimi annui suddetti di 70 milioni),
è da corrispondere per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.
A proposito della frazionabilità si precisa che analogamente alle
astensioni facoltative dal lavoro (congedi parentali), ai fini della
frazionabilità stessa, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria -perché
non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni
festivi, i sabati e le domeniche- l’effettiva ripresa del lavoro, requisito
non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola
dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì
della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella
fruizione di ferie. Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un
periodo di congedo al titolo in argomento non possano essere ammessi
periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia
necessario continuare nella fruizione di congedo straordinario. Significa
invece che due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da
un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del
calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche
i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito
dopo le ferie (o altri congedi o permessi).
Quanto precede vale anche in caso di part time orizzontale.
In caso di variazioni successive nell’orario di lavoro previsto nel corso
del periodo di congedo richiesto, (passaggio da un periodo part time
orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o viceversa) la retribuzione va
ridimensionata per adeguarla a quella che effettivamente verrebbe meno per
effetto della fruizione del congedo straordinario: la retribuzione mensile
a cui far riferimento è sempre quella effettiva con il limite di 70 milioni
di Lire rapportate ad anno -vale a dire con il limite delle anzidette L.
5.833.333 mensili (comprensive delle mensilità aggiuntive, ecc.)-; per le
frazioni di mese si richiamano i criteri di cui alla circolare n. 182 del
4.8.1997, par. 1.
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non
è prevista attività lavorativa, come ad es. in caso di part time
verticale per i periodi non retribuiti.
Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo
del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio,
l’anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.
A partire dall’anno 2002 il limite di Lire 70.000.000 è rivalutato
annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
La domanda -da avanzare secondo i facsimile allegati 2 (mod. hand 4
- congedi straordinari genitori) e 3 (mod. hand 5 - congedi straordinari
fratelli), che le Sedi avranno cura di riprodurre in loco (3)- per l’ottenimento
del congedo di cui trattasi va prodotta all’INPS in due copie, una delle
quali deve essere restituita a vista (a stretto giro di posta, se
pervenuta con tale mezzo), all’interessato con l’attestazione da parte
dell’INPS della ricezione, per la consegna al datore di lavoro, che è
conseguentemente autorizzato, dal momento della consegna stessa, ad erogare
la prestazione, dopo aver verificato le condizioni di erogazione sulla
base della documentazione presentata. Eventuali dubbi circa la
possibilità di accoglimento vanno tempestivamente comunicati da parte del
datore di lavoro all’INPS, affinché l’Istituto stesso assuma le decisioni
finali.
L’INPS, dal canto suo, una volta ricevuta la domanda del lavoratore,
effettuerà autonomamente, con la massima tempestività, le
valutazioni di competenza, comunicando con immediatezza
all’interessato e al suo datore di lavoro i motivi che dovessero ostare al
riconoscimento del beneficio richiesto. Non è, in sostanza, previsto un
provvedimento esplicito di "autorizzazione" nell’ipotesi di esito
positivo delle valutazioni anzidette.
Sulla domanda deve essere ovviamente indicato il periodo di congedo
che si intende fruire. In caso di modifica del periodo in precedenza
fissato, deve essere presentata, con le modalità sopra indicate, una nuova
domanda, rettificativa della precedente.
Con la domanda deve essere prodotta dichiarazione dell’altro
genitore di non aver fruito del beneficio, con impegno a comunicare
all’INPS ed al datore di lavoro eventuali modifiche ovvero con
l’indicazione dei periodi fruiti. Dovrà essere riportata con chiarezza la
denominazione del relativo datore di lavoro e, possibilmente, il numero di
posizione INPS dello stesso, qualora si tratti di datore di lavoro privato.
Alla domanda va allegata la documentazione (anche in copia
dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità
dell’handicap, a suo tempo rilasciata dalla commissione medica della
competente ASL, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/92, con
dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che nel frattempo non
sono intervenute variazioni nel riconoscimento della gravità
dell’handicap stesso ed impegno a comunicare qualsiasi variazione che
possa avere riflessi sul diritto al congedo.
Si ricorda che l’accertamento della gravità dell’handicap deve
essere stato effettuato dalla competente commissione ASL da almeno 5 anni.
Fa fede a tale proposito la data di rilascio del provvedimento, salvo che
sulla certificazione non sia indicata una diversa decorrenza.
Non è necessario presentare nuovamente la documentazione qualora
l’accertamento sanitario suddetto sia già in possesso dell’Istituto per una
precedente domanda presentata allo stesso e al datore di lavoro: è
sufficiente dichiarazione in tal senso, unitamente a quella relativa alla
permanenza delle condizioni di gravità.
Il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono
decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza
fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all’INPS) (4),
che in ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le
condizioni) entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato.
6.
MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ
L’indennità per il congedo in questione è anticipata dal datore di lavoro
secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di
maternità, vale a dire con possibilità di conguaglio con i contributi
dovuti all’INPS.
Tale possibilità è prevista per i soli datori di lavoro privati,
compresi quelli non tenuti al versamento della contribuzione per i
trattamenti economici di maternità.
Per quanto riguarda i lavoratori agricoli a tempo indeterminato,
conformemente al sistema di cui all’art.1 della legge 33/80, il pagamento
deve essere effettuato direttamente dall’INPS; le relative istruzioni
verranno fornite a parte.
6.1. Istruzioni per i datori di lavoro che operano con il sistema
del DM10/2
Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, i datori di lavoro
indicheranno l'importo dell'indennità in argomento in uno dei righi in
bianco del quadro "D" utilizzando il codice di nuova istituzione
"L070", preceduto dalla dicitura "IND. CONG. art.80 L.388/2000".
Con la stessa denuncia contributiva i datori di lavoro provvederanno
a conguagliare anche le eventuali indennità afferenti ai periodi di paga a
partire da "GENNAIO 2001".
Nella denuncia interessata dalle operazioni di conguaglio delle
indennità ex art.80 L.388/2000, i datori di lavoro provvederanno, altresì,
ad indicare il numero dei dipendenti ai quali si riferiscono le indennità
in parola, riportandolo in uno dei righi in bianco dei quadri
"B-C" del mod.DM10/2, preceduto dal codice di nuova istituzione
"CS01", e dalla dicitura "CONG. STRAORD."
Stante la finalità statistica di tale rilevazione nessun dato dovrà
essere riportato nelle caselle "GIORNATE",
"RETRIBUZIONI" e "SOMME A DEBITO".
Nelle ipotesi in cui il lavoratore richieda al datore di lavoro la
trasformazione delle giornate di assenza per le quali ha percepito
l’indennità ex art. 80 lege n. 388/2000 in "ferie" o permessi di
altro genere (v. successivo punto 7), con la denuncia afferente il periodo
in cui viene richiesta la trasformazione, il datore di lavoro provvederà
alla restituzione delle somme anticipate a titolo di "congedo
straordinario".
L’importo da restituire dovrà essere esposto in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C" del mod.DM10/2 preceduto dalla dicitura
"REST.CONG.STRAORD." e dal codice di nuova istituzione "M070".
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "GIORNATE",
"NUMERO DIPENDENTI" e "RETRIBUZIONI".
7. COMPATIBILITÀ DEL CONGEDO STRAORDINARIO CON
ALTRI PERMESSI
La legge finanziaria prevede esplicitamente che "durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici
di cui all’art.33 della legge 104/92".
Ciò significa non solo che, come ovvio, chi fruisce del congedo in
questione non può richiedere durante lo stesso periodo permessi ai sensi
dell’art. 33 suindicato ma che tale facoltà è preclusa nello stesso
periodo anche all’altro genitore (o all’altro fratello o sorella in
caso di fruizione da parte di tali soggetti).
Significa anche che non è possibile, prima o dopo la
fruizione di un periodo di congedo straordinario che si riferisca -anche
solo come conseguenza della fruizione del congedo stesso a cavaliere di due
o più mesi- ad una sola parte del mese, richiedere nell’ambito dello
stesso mese giorni di permesso ex lege 104/92 (5). Nel caso di
fruizione, nell’ambito dello stesso mese -prima del godimento di un periodo
di congedo straordinario- di permessi di cui alla legge da ultimo citata, i
giorni di permesso utilizzati ai sensi della legge 104 saranno conteggiati,
sempre che sussistano le altre condizioni (essenzialmente quella del
riconoscimento della gravità dell’handicap da almeno 5 anni), come "congedo
straordinario": in tale ultima ipotesi si dovrà tenere conto, se
necessario, dei criteri illustrati al punto 4), terzo capoverso. E’
comunque fatta salva la possibilità per il lavoratore stesso di richiedere
al datore di lavoro la trasformazione delle suddette giornate di assenza in
"ferie" o permessi di altro genere, retribuiti o meno: in ogni
caso le indennità a carico INPS per le giornate come sopra non
riconoscibili devono essere recuperate per il tramite del datore di lavoro.
Quanto precede vale anche nel caso in cui i permessi stessi vengano
richiesti nell’ambito dello stesso mese dal secondo genitore (o, nei casi
previsti, fratello o sorella), prima o dopo la fruizione del periodo
frazionato di congedo straordinario da parte dell’altro.
Perciò, ad es., se un congedo straordinario viene chiesto dal 24.1.
al 5.4., non potranno essere riconosciuti, né alla madre né al padre,
giorni di permesso ex lege 104, sia nel mese di gennaio che in
quello di aprile (oltre che in quelli di febbraio e marzo).
Il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il
"congedo straordinario", di altri eventi che di per sè potrebbero
giustificare una astensione dal lavoro, non determina interruzione nel
congedo straordinario. In caso di malattia o maternità è però fatta salva
una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della
lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del congedo straordinario,
interruzione che può comportare o meno, secondo le regole consuete,
l’erogazione di indennità a carico dell’INPS; in tal caso la possibilità di
godimento, in momento successivo, del residuo del congedo straordinario
suddetto, è naturalmente subordinata alla presentazione di nuova domanda
(v. par. 4). A proposito della indennizzabilità o meno dell’evento di
malattia o di maternità che consente l’interruzione del congedo
straordinario si sottolinea in particolare che, considerato che la
fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di
lavoro, l’indennità è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60
giorni (6) dall’inizio della sospensione (in linea di massima coincidente,
come è noto, con l’ultima prestazione lavorativa).
L’astensione facoltativa da parte dell’altro genitore, per
il medesimo figlio handicappato e nello stesso periodo in cui il primo
genitore è in godimento del congedo straordinario, non è ammissibile in
quanto l’alternatività di cui alla disposizione in esame si riferisce anche
al godimento di benefici diretti al medesimo fine, da parte dell’altro
genitore.
8. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
La disposizione in esame prevede che "il periodo medesimo è
coperto da contribuzione figurativa", che spetta, come l’indennità
"fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale".
Sull’argomento si fa riserva di istruzioni a parte.
9. NORME CONTABILI
Per l'imputazione contabile dell'indennità percepita durante la
fruizione del congedo straordinario di cui si tratta, stante la sua natura
di prestazione a sostegno della famiglia con onere a carico dello Stato e
quindi da evidenziare, come già precisato con circolare n. 206
dell'11.12.2000, nella contabilità separata " GAT " nell'ambito
della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali", sono stati istituiti i seguenti conti:
·
GAT 30/06 - se anticipata dai datori di lavoro,
di competenza degli anni precedenti:
- GAT
30/86 - se anticipata dai datori di lavoro, di competenza dell'anno in
corso;
- GAT
30/07 - se erogata direttamente dall'Istituto, di competenza degli
anni precedenti;
- GAT
30/87 - se erogata direttamente dall'Istituto, di competenza dell'anno
in corso;
- GAT
10/35 - per la rilevazione del debito e dei conseguenti pagamenti nei
casi di erogazione
diretta da parte dell'Istituto.
Per la rilevazione di eventuali recuperi delle indennità in
argomento è stato istituito il conto GAT 24/34. In corrispondenza di tale
conto è stato istituito il codice di bilancio " 87 " con il quale
sarà aggiornata la procedura "recupero crediti per prestazioni".
Al predetto conto verranno imputati, da parte della procedura DM,
anche eventuali recuperi effettuati al suddetto titolo dai datori di
lavoro.
Gli importi relativi alle partite di che trattasi che alla fine
dell'esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati, mediante la
ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dalla suddetta
procedura, al conto esistente GAT 00/30.
Il suddetto codice di bilancio con la denominazione: "Indennità
derivante da congedo straordinario art. 80, comma 2, L. 388/2000"
dovrà essere utilizzato, ovviamente, anche per evidenziare, nell'ambito del
partitario del conto GPA 00/69, i crediti per prestazioni divenuti
inesigibili.
Inoltre, le eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno
essere evidenziate nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31 e
contraddistinte dal codice di bilancio di nuova istituzione " 87 -
Somme non riscosse dai beneficiari - indennità derivante da congedo
straordinario art. 80, comma 2, L. 388/2000".
Al termine dell'esercizio le partite in argomento che risultino
ancora da definire dovranno essere imputate al conto GAT 10/36.
Nell'allegato n. 4 si riportano i conti di nuova istituzione GAT
10/35, GAT 10/36, GAT 24/34, GAT 30/06, GAT 30/07, GAT 30/86 e GAT 30/87.
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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1.
Il riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 33 della
l. 104 -che come è noto, sono applicabili solo fino al terzo anno di età
del bambino- è certamente improprio per situazioni di handicap grave
accertato da almeno cinque anni: il riferimento stesso deve intendersi
perciò operato solo ai fini dell’individuazione dei soggetti titolari del
diritto al congedo straordinario.
2.
Si ricorda che gli emolumenti di cui trattasi
sono da calcolare "pro quota" (vale a dire "in
frazioni"), anche se gli stessi sono stati corrisposti per
intero nel mese considerato ovvero in questo non siano stati corrisposti affatto:
così, ad es., va comunque calcolata la quota frazionaria di tredicesima o
premi, gratifiche, ecc.. Normalmente la frazione stessa è pari ad 1/12; se
il premio, gratifica, ecc. spettanti sono riferiti a periodi inferiori
all’anno la frazione si riduce in proporzione (es.: 1/6 dei premi
semestrali).
3.
La stampa sarà curata dalle Sedi utilizzando gli
stanziamenti di bilancio previsti per l’approvvigionamento di modulari.
Per l’allestimento tipografico dei moduli dovrà
essere utilizzato il formato A3 (cm. 29,7 x 42) in modo che il foglio
ripiegato assuma le dimensioni del formato A4 (cm. 21 x 29,7).
In sostanza, sulla facciata anteriore (da
ripiegare) dovranno essere stampate, a sinistra la pag. 4 e a destra la
pag. 1, e sulla facciata posteriore a sinistra la pag. 2 e a destra la pag.
3.
Come può rilevarsi dai moduli consultabili nel
sito INTRANET/INTERNET, il colore di alcuni riquadri è arancio chiaro per
il mod. hand 4 - congedi straordinari genitori, giallo chiaro per il mod.
hand 5 - congedi straordinari fratelli.
Ovviamente i moduli possono essere stampati da
P.C., per singola pagina, in formato A4, utilizzando i "files"
scaricabili dal predetto sito INTERNET/INTRANET.
4.
Tale comunicazione può essere considerata in
linea di massima sufficiente, salvo diversa indicazione del lavoratore
stesso, per la modifica del periodo precedentemente fissato.
5.
Per determinare la non fruibilità dei riposi
giornalieri ex lege 104 nell’arco dello stesso mese è sufficiente
che una parte anche minima di congedo straordinario cada nell’arco di un
mese.
6.
In caso di malattia il termine di 60 giorni è
elevato a due mesi, se il computo è più favorevole,
Allegato
2 (documento in formato pdf)
Allegato
3 (documento in formato pdf)
Allegato
1
Legge 8 marzo 2000, n. 53.
Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari)
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di
documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo
grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi
di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono
concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono
richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le
patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo
il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione
e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è
computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il
lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione
agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività
lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei
criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo,
all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché
alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla
sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al
comma 1.
4.bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni
e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1,
2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo
entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima
retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo
complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata
annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno
2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore
di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei
trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella
denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare
dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per
i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i
quali non è prevista l assicurazione per le prestazioni di maternità, l
indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai
sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche
adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di
cui all’articolo 33 della 5 febbraio 1992, n.104, fatte salve le
disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
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