Com’è
noto, l’orario multiperiodale, già previsto dall’art. 4 del R.D.L. n. 692 del
1923, era riferito alle sole lavorazioni e industrie, individuate con R.D.
10.9.1923 n. 1957 (e successive modificazioni), per le quali, solo in
presenza di esigenze tecniche o stagionali, era consentita la facoltà di
ripartire l’orario massimo normale di lavoro su periodi ultra settimanali.
L’art. 13, comma 1, della Legge n. 196/97, demandando alla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro la possibilità di "riferire l’orario
normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non
superiore all’anno", e non contenendo alcun altro tipo di limitazioni,
in effetti ha generalizzato quanto disposto dal legislatore del ’23 soltanto
per determinate ipotesi.
Ne deriva che, fino a quando non saranno stipulati i contratti collettivi
nazionali in oggetto, si dovrà fare riferimento ai limiti legali, e
segnatamente a quelli derivanti dall’art. 4 del R. D. del 1923.
Nel confermare le istruzioni già impartite con circolari n. 125 del 28.10.97
e n. 10 dell’1.2.99, si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione
del D.M. 3.8.1999 che. emanato ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis della Legge
n. 409/98, disciplina i termini e le modalità dell’informazione che le
imprese industriali debbono rendere alla Direzione Provinciale del Lavoro in
ordine alle prestazioni di lavoro straordinario nel caso di orario articolato
su base plurisettimanale.
1.2
L’art. 1
del decreto di cui si tratta riferisce la multiperiodalità, cioè la
possibilità di eseguire orari settimanali superiori e inferiori all’orario
normale a condizione che la media corrisponda alle 40 ore settimanali, ad un
periodo non superiore all’anno, da ritenere solare, non avendo il legislatore
utilizzato diversa espressione (esplicita indicazione riferita a mesi).
L’art. 2, comma 1, impone l’obbligo dell’informazione di cui all’art. 5 bis
del R.D.L. n. 692/23, come modificato dall’art. 1 della Legge n. 409/98, al
Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, in presenza di
pestazioni di lavoro straordinario eccedenti le venti ore complessive
nell’arco del mese solare e allorquando l’orario di lavoro plurisettimanale
non ecceda le 45 ore.
Così, ad esempio, se l’orario plurisettimanale è annuale e si suddivide in
tre diversificate fasce orarie: da gennaio ad aprile 36 ore setimanali, da
maggio ad agosto 46 ore settimanali e da settembre a dicembre 44 ore
settimanali, la comunicazione andrà fatta ogni qualvolta sia nel primo che
nel terzo periodo vi sia, in ciascun mese solare, una prestazione eccedente
le 20 ore rispetto alle 36 ed alle 44 ore settimanali normalmente
predeterminate.
Agli effetti delle disposizioni di cui sopra, è da considerare lavoro
straordinario quello eseguito oltre l’orario formalmente determinato
dall’imprenditore nei diversi moduli compresi nell’arco temporale multiperiodale.
L’informazione di cui si tratta dovrà essere resa entro il primo giorno
feriale lavorativo del mese successivo a quello in cui lo straordinario è
stato eseguito.
1.3
L’art. 2, comma
2, disciplina invece l’obbligo di informazione citato in presenza di
prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le tre ore complessive
nell’arco della settimana, allorquando l’orario di lavoro programmato su base
plurisettimanale eccede le 45 ore settimanali.
E’ il caso, nell’esempio riportato al par. precedente, di quanto può accadere
nel secondo periodo, da maggio ad agosto, ove l’orario di lavoro normale
predeterminato è di 46 ore settimanali. In tale ipotesi, l’obbligo formale di
comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro nascerà ogni qualvolta –
in tal caso nell’arco della stessa settimana – la prestazione straordinaria
ecceda le tre ore oltre la 46^.
Nel sottolineare che lo straordinario di tre ore è riferito a ciascuna
settimana, si precisa che l’informazione de qua dovrà essere effettuata
sempre con le modalità di cui al primo comma dell’art. 2 e cioè entro il
primo giorno feriale lavorativo del mese successivo.
1.4
E’ appena il
caso di precisare che si è in presenza di "orario multiperiodale"
formalmente determinato, solo allorquando l’imprenditore ha programmato il
predetto orario e lo ha formalizzato con le modalità di cui all’art. 12 del
R.D. 10.9.1923 n. 1955 (esposizione sul luogo di lavoro della tabella degli
orari praticati e trasmissione della stessa al Servizio Ispezione del
Lavoro).
1.5
L’art. 3, poi,
dispone la possibilità di avvalersi per la comunicazione, di fax o di altro
strumento telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di
provenienza della comunicazione, senza successiva necessità di ricorrere agli
ordinari mezzi postali.
2.
Trasfertisti ed obbligo di comunicazione
Alcune Direzioni
del lavoro ed Associazioni datoriali hanno rappresentato le difficoltà
obiettive di adempiere puntualmente all’obbligo della comunicazione del
superamento delle 45 ore settimanali per le aziende che, per la natura
dell’attività svolta, hanno necessità di disporre per alcuni dipendenti
frequenti trasferte rientranti in ambito non solo provinciale o regionale, ma
anche nazionale od extra nazionale (c.d. "trasfertisti" ovvero
personale distaccato o in missione).
Il problema sollevato, di indubbio rilievo, non si può evidentemente
risolvere nell’ambito di una rigida verifica dell’osservanza delle modalità
temporali previste dalla norma, ma tenendo conto delle obiettive ed eventuali
ragioni ostative.
Ciò, del resto, alla luce di un’interpretzione della norma stessa senza
dubbio più realistica e più equitativa che tenga conto delle esigenze
aziendali nel rispetto dell’obbligo previsto, il quale impone pur sempre di
notificare all'organo ispettivo il ricorso al lavoro straordinario.
Si ritiene, pertanto, che l’obbligo in questione possa ritenersi assolto
quando non sia possibile in senso assoluto un puntuale rispetto dei termini
di adempimento, consentendosi alle aziende di motivare adeguatamente le ragioni
della comunicazione tardiva, in modo da permettere all’organo di vigilanza
una ponderata valutazione, caso per caso, delle situazioni in atto.
3.
Motivazioni del ricorso al lavoro straordinario
In sede di
conversione, nel nuovo testo dell’art. 5 bis non è più previsto che la
comunicazione debba contenere i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno
imposto il ricorso al lavoro straordinario. Tuttavia, per consentire comunque
un tempestivo ed adeguato esame della comunicazione da parte dell’organo di
vigilanza, l’esposizione delle ragioni del ricorso al lavoro straordinario
appare opportuna. Solo in tal modo, infatti, l’organo ispettivo è messo nelle
condizioni di esplicare le verifiche di propria competenza in termini brevi e
senza il ricorso ad accertamento in sede aziendale per il riscontro delle
circostanze di fatto e di diritto che hanno indotto a far ricorso alle
prestazioni di lavoro straordinario.
In questo senso deve essere valutata la precisazione già esplicitata con
la circolare n. 10/99 dell’1.2.99.
4.
Limite giornaliero o settimanale della prestazione straordinaria
Nelle imprese
non industriali la regola e i limiti sono stabiliti dall’art. 5 del R.D.L.
692/1923 che li individua in due ore giornaliere e dodici settimanali. E’
evidente dunque, che in tali imprese non potrà essere superato – tra
ordinario e straordinario – il limite massimo di 52 ore settimanali, senza
alcuna limitazione legale, riferita al trimestre e/o all’anno.
Nelle imprese industriali, invece, i limiti temporali sono stabiliti dalla
contrattazione collettiva e, in mancanza, della legge (80 ore trimestrali e
250 annue), che hanno determinato una disciplina particolare proprio riferita
solo a queste ultime imprese.
Per l’individuazione del limite giornaliero, per le imprese suddette, dovrà
farsi comunque ricorso all’attuale accordo interconfederale del 12.11.1997,
che ha recepito la direttiva UE n. 104/93 sull’organizzazione dell’orario di
lavoro.
Conseguentemente, sulla scorta di tali fonti normative, un limite all’orario
giornaliero può ora essere rinvenuto proprio nella previsione della direttiva
stessa che, per ogni periodo di 24 ore, prevede un periodo minimo di riposo
di 11 ore consecutive.
5.
Personale direttivo
L’art. 3, comma
2 del R.D. n. 1955/1923 (reg. relativo alla limitazione dell’orario di
lavoro) fornisce, con riferimento alle funzioni svolte, la nozione legale di
tale categoria di personale che viene identificato in quello preposto alla
direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con
la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi e cioè: gli institori, i
gerenti, i direttori tenici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi
reparto che partecipano solo eccezionalmente al lavoro manuale (in quanto
strumentale).
In tale quadro, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il concetto di
"personale direttivo" è comprensivo non soltanto di tutti i
dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative o vicarie, bensì
anche – in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga – del personale
direttivo c.d. "minore", ossia gli impiegati con funzioni
direttive, i capi di singoli servizi o sezioni di aziende e, in definitiva, i
capi ufficio ed i capi reparto che eccezionalmente possono svolgere persino
attività manuali.
E’ da puntualizzare, comunque, che l’inquadramento nella categoria del
personale direttivo dipende dalla corrispondenza delle mansioni in concreto
assegnate al lavoratore a quelle previste dalla disposizione definitoria di
detto personale (art. 3, comma 2 R.D. 1955/1923) non potendo derivare dal
mero dato formale del conferimento della qualifica (Cass. 30.3.1992, n.
3914).
Infine, non può sottacersi come l’evoluzione tecnologica abbia comportato,
nell’ambito dell’organizzazione aziendale, l’ingresso di nuove figure
professionali che, sebbene prive di potere gerarchico, conservano, nel
disimpegno delle loro attribuzioni, ampia possibilità di iniziativa, di
discrezionalità decisionale e di determinazione autonoma sul proprio tempo di
lavoro. Si ritiene, pertanto, anche sulla base di quanto è rinvenibile
nell’avviso comune sottoscritto da Confndustria, CGIL, CISL e UIL del
12.11.1997, che tali figure possano essere inserite tra il "personale
direttivo" sempreché, beninteso, le loro attribuzioni siano comunque
riconducibili a profili professionali – individuati nella contrattazione
collettiva – propri del personale direttivo.
6.
Lavoro effettivo
In ordine alla
nozione di lavoro effettivo, si fa presente che – in attesa di una revisione
organica della disciplina dell’orario di lavoro anche in attuazione della
direttiva 93/104 CE – l’art. 3 del R.D.L. 692/1923 è finalizzato alla
quantificazione della durata giornaliera della prestazione lavorativa secondo
le ipotesi esplicitamente contemplate dall’art. 5 del R.D. 10.9.1923 n. 1955
(regolamento relativo alla limitazione dell’orario di lavoro). Tuttavia, si
ritiene di dover precisare che, ai meri fini dell’adempimento informativo
posto dalla legge 409/88, sono da ritenersi assimilati a periodi non
considerati come lavoro effettivo (art. 5 R.D. 10.9.23, n. 1955) i periodi di
mancata prestazione lavorativa previsti dalla contrattazione collettiva come
ad es. le assenze per malattia, per sciopero, i permessi non retribuiti, ecc.
7.
Mancata determinazione del limite trimestrale o annuale
Una delle
innovazioni più importanti contenute nella citata legge 409/98 è
indubbiamente quella riferita a una sorta di delegificazione della normativa
per quanto attiene ai limiti temporali entro i quali è possibile il ricorso
al lavoro straordinario che sono ora individuati dalla normativa contrattuale
collettiva, la quale potrà prevedere limiti inferiori e anche superiori a
quelli legali (seppure nel rispetto del principio del contenimento). Quindi,
il doppio limite – annuale e trimestrale – di legge, è chiamato ad
intervenire solo "in assenza di disciplina ad opera di contratti
collettivi nazionali".
Pertanto, nel caso in cui la contrattazione collettiva abbia individuato un
solo limite (trimestrale o annuale), vige in toto la disciplina collettiva,
senza l’obbligo di dover ricorrere a quella di legge per la parte relativa al
limite non previsto.
Del resto, la disciplina contrattuale non è tenuta – ex L. n. 409/98 –
nell’individuare un periodo di contenimento del ricorso al lavoro straordinario,
ad introdurre un doppio limite di riferimento.
8.
Individuazione delle imprese industriali
La categoria
delle imprese industriali, ai fini dell’applicazione della normativa in
questione, deve ritenersi comprensiva di tutte le imprese che si propongono,
attraverso la trasformazione di materie prime, la creazione di nuovi prodotti
o la predisposizione di servizi anche alle imprese.
In linea esemplificativa, possono, dunque, ritenersi tipiche imprese
industriali le imprese manifatturiere, meccaniche, di fabbriche o costruzioni
e minerarie; possono rientrare nella categoria anche le imprese editrici,
stampatrici o librarie, le imprese teatrali, cinematografiche e radiofoniche,
le imprese alberghiere, e, deve ritenersi, anche le imprese agricole, quando
l’attività svolta da queste ultime sia riferita a prodotti conferiti da terzi
in modo prevalente e sempre che l’impresa stessa abbia i caratteri della
industrialità come sopra specificati.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DOTT. RAFFAELE MORESE