Collaborazione Coordinata Continuativa


I compensi per collaborazione coordinata e continuativa sono regolati giuridicamente, per quanto applicabili, dal titolo III - libro V° del codice civile (articoli 2222-2238)fiscalmente dall’art. 49 comma 2° lettera a) del D.P.R. 917/86. (redditi di lavoro autonomo).
Tra queste rientrano:
·         gli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
 
Le caratteristiche che identificano TUTTE queste attività sono:
·         non devono rientrare nell’ambito dell’arte o della professione esercitata abitualmente.
La mancanza anche di uno solo di questi requisiti comporta l’impossibilità di inquadrare l’attività svolta come collaborazione coordinata e continuativa (e probabilmente la fa ricadere nell’ambito delle collaborazioni occasionali).
In altre parole le prestazioni del collaboratore sono di tipo intellettuale e vengono svolte senza alcun vincolo di subordinazione (ad esempio con orari liberi). Devono però essere fornite in modo continuativo e coordinato con le necessità del committente (ad esempio con una programmazione di incontri per la verifica dello stato di avanzamento del lavoro). La retribuzione deve essere periodica e prestabilita. Il collaboratore gode di una certa autonomia, non ampia come nel lavoro autonomi. La collaborazione va infatti coordinata con quanto stabilito dal committente.
 
Caratteristiche concrete che classificano i lavoratori in:
 

 

PARASUBORDINATI

DIPENDENTI

AUTONOMI

Vincolo di subordinazione

 

X

 

Risultato come oggetto della prestazione

X

 

X

Rischio dell’attività d’impresa ricade interamente sul datore di lavoro

X

X

 

Organizzazione delle modalità di sviluppo del lavoro

X

 

X

Possibile utilizzo di mezzi ed attrezzature propri

X

 

X

Rispetto di un orario rigido prefissato

 

X

 

Inserimento nell’organico aziendale

X

X

 

Può operare per più committenti

X

 

X

Carattere continuativo della prestazione

X

X

 

Compenso periodico

X

X

 

 

E’ una categoria di lavoratori che negli ultimi anni si è notevolmente diffusa. Le caratteristiche della nuova categoria sono a metà strada tra quelle che definiscono il lavoratore dipendente e quello autonomo, infatti questa forma lavorativa non richiede l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ma un contratto di prestazione professionale che regola le modalità, durata e corrispettivo del rapporto di lavoro; per esercitare queste attività non è richiesta né l’iscrizione ad albi professionali, né l’apertura di una partita IVA.