Collaborazione Coordinata Continuativa
I compensi per collaborazione coordinata e continuativa sono regolati giuridicamente, per quanto applicabili, dal titolo III - libro V° del codice civile (articoli 2222-2238)fiscalmente dall’art. 49 comma 2° lettera a) del D.P.R. 917/86. (redditi di lavoro autonomo).Tra queste rientrano:
l’attività degli amministratori, di sindaci o di revisori di società, associazioni od enti; la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili: la partecipazione a collegi e commissioni;· gli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativaLe caratteristiche che identificano TUTTE queste attività sono:
il contenuto intrinsecamente artistico o professionale; la mancanza di vincoli di subordinazione rispetto al committente; le prestazioni svolte nel quadro di un rapporto unitario e continuativo; la mancanza di mezzi organizzati per lo svolgimento; la retribuzione periodica prestabilita· non devono rientrare nell’ambito dell’arte o della professione esercitata abitualmente.La mancanza anche di uno solo di questi requisiti comporta l’impossibilità di inquadrare l’attività svolta come collaborazione coordinata e continuativa (e probabilmente la fa ricadere nell’ambito delle collaborazioni occasionali).In altre parole le prestazioni del collaboratore sono di tipo intellettuale e vengono svolte senza alcun vincolo di subordinazione (ad esempio con orari liberi). Devono però essere fornite in modo continuativo e coordinato con le necessità del committente (ad esempio con una programmazione di incontri per la verifica dello stato di avanzamento del lavoro). La retribuzione deve essere periodica e prestabilita. Il collaboratore gode di una certa autonomia, non ampia come nel lavoro autonomi. La collaborazione va infatti coordinata con quanto stabilito dal committente.Caratteristiche concrete che classificano i lavoratori in:
|
|
PARASUBORDINATI |
DIPENDENTI |
AUTONOMI |
|
Vincolo di subordinazione |
|
X |
|
|
Risultato come oggetto della prestazione |
X |
|
X |
|
Rischio dell’attività d’impresa ricade interamente sul datore di lavoro |
X |
X |
|
|
Organizzazione delle modalità di sviluppo del lavoro |
X |
|
X |
|
Possibile utilizzo di mezzi ed attrezzature propri |
X |
|
X |
|
Rispetto di un orario rigido prefissato |
|
X |
|
|
Inserimento nell’organico aziendale |
X |
X |
|
|
Può operare per più committenti |
X |
|
X |
|
Carattere continuativo della prestazione |
X |
X |
|
|
Compenso periodico |
X |
X |
|
E’ una categoria di lavoratori che negli ultimi anni si è notevolmente diffusa. Le caratteristiche della nuova categoria sono a metà strada tra quelle che definiscono il lavoratore dipendente e quello autonomo, infatti questa forma lavorativa non richiede l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ma un contratto di prestazione professionale che regola le modalità, durata e corrispettivo del rapporto di lavoro; per esercitare queste attività non è richiesta né l’iscrizione ad albi professionali, né l’apertura di una partita IVA.