|
|
Permessi
dal
lavoro
fino
a
10
mesi
per
mamme
e
papà
Genitori,
congedi
più
lunghi
se
il
figlio
è
malato
(Legge
53/2000)
I
bimbi
fino
ad
otto
anni
possono
contare
su
una
maggiore
disponibilità
di
tempo
da
parte
di
mamme
e
papà
che
lavorano.
L'Aula
di
Montecitorio
ha
infatti
dato
il
via
libera
definitivo
al
disegno
di
legge
del
governo
che
ridisegna
le
norme
per
i
congedi
per
la
cura
dei
figli,
prevedendo
una
maggior
facilità
per
assentarsi
dal
lavoro
per
seguire
i
propri
figli.
La
legge
sui
congedi
parentali
(pubblicata
sulla
Gazzetta
Ufficiale
n.60
del
13
marzo
2000)
consente
sia
al
papà
che
alla
mamma
di
chiedere
permessi
dal
lavoro
per
occuparsi
dei
figli,
ma
solo
fino
all'ottavo
anno.
Vengono
rivoluzionati
anche
i
cosiddetti
tempi
di
vita
nelle
città.
Viene
infatti
proposto
ai
comuni
di
mettere
ordine
negli
orari
delle
scuole,
dei
negozi
e
dei
servizi
pubblici
per
migliorare
i
flussi
del
traffico
e
rendere
più
facile
la
vita
dei
cittadini.
Dei
congedi
familiari
possono
fruire
sia
il
padre
che
la
madre
anche
se
uno
solo
dei
due
svolge
attività
lavorativa,
e
anche
contemporaneamente
fino
a
dieci
mesi
complessivi.
Fino
al
terzo
anno
di
vita
del
bambino
(la
maternità
è
esclusa
da
questa
normativa)
i
permessi
saranno
retribuiti
al
trenta
per
cento
e
coperti
da
contribuzione
figurativa.
Dopo
i
tre
anni
la
quota
del
trenta
per
cento
spetta
solo
ai
redditi
più
bassi.
E'
prevista
inoltre
una
maggiore
flessibilità
per
il
congedo
per
maternità,
oggi
suddiviso
in
due
mesi
prima
del
parto
e
tre
mesi
dopo.
Le
mamme
possono
decidere
di
stare
a
casa
solo
un
mese
prima
del
parto
e
quattro
dopo,
purché
la
Asl
sia
d'accordo.
Il
papà
potrà
avere
dei
permessi
di
lavoro
in
caso
di
infermità
della
mamma
nei
tre
mesi
successivi
al
parto.
Lo
stesso
può
fare
nel
caso
che
sia
stato
abbandonato
dalla
sua
compagna.
Un'altra
novità
della
legge
è
l'introduzione
dell'anno
sabbatico
per
i
lavoratori
dipendenti.
Possono
fruirne
solo
coloro
che
avranno
almeno
cinque
anni
di
anzianità
presso
la
stessa
impresa
o
amministrazione.
Il
congedo
durerà
undici
mesi
e
potrà
essere
preso
anche
a
rate
per
motivi
di
studio
o
per
partecipare
ad
attività
formative.
Non
dà
diritto
allo
stipendio
e
potrà
essere
preso
una
sola
volta
nella
vita.
Non
è
cumulabile
con
ferie,
viaggi
di
nozze
né
malattie.
Il
datore
di
lavoro
può
opporsi
alla
richiesta
per
documentate
esigenze
organizzative
dell'azienda.
L'anno
sabbatico
può
essere
riscattato
ai
fini
pensionistici.
Disposizioni
per
il
sostegno
della
maternità
e
della
paternità,
per
il
diritto
alla
cura
e
alla
formazione
e
per
il
coordinamento
dei
tempi
delle
città
Capo
I
PRINCIPI
GENERALI
Articolo
1.
(Finalità).
1.
La
presente
legge
promuove
un
equilibrio
tra
tempi
di
lavoro,
di
cura,
di
formazione
e
di
relazione,
mediante:
a)
l'istituzione
dei
congedi
dei
genitori
e
l'estensione
del
sostegno
ai
genitori
di
soggetti
portatori
di
handicap;
b)
l'istituzione
del
congedo
per
la
formazione
continua
e
l'estensione
dei
congedi
per
la
formazione;
c)
il
coordinamento
dei
tempi
di
funzionamento
delle
città
e
la
promozione
dell'uso
del
tempo
per
fini
di
solidarietà
sociale.
Articolo
2.
(Campagne
informative).
1.
Al
fine
di
diffondere
la
conoscenza
delle
disposizioni
della
presente
legge,
il
Ministro
per
la
solidarietà
sociale
è
autorizzato
a
predisporre,
di
concerto
con
il
Ministro
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale,
apposite
campagne
informative,
nei
limiti
degli
ordinari
stanziamenti
di
bilancio
destinati
allo
scopo.
Capo
II
CONGEDI
PARENTALI,
FAMILIARI
E
FORMATIVI
Articolo
3.
(Congedi
dei
genitori).
1.
All'articolo
1
[1]
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
dopo
il
terzo
comma
è
inserito
il
seguente:
"Il
diritto
di
astenersi
dal
lavoro
di
cui
all'articolo
7,
ed
il
relativo
trattamento
economico,
sono
riconosciuti
anche
se
l'altro
genitore
non
ne
ha
diritto.
Le
disposizioni
di
cui
al
comma
1
dell'articolo
7
e
al
comma
2
dell'articolo
15
sono
estese
alle
lavoratrici
di
cui
alla
legge
29
dicembre
1987,
n.
546
[2],
madri
di
bambini
nati
a
decorrere
dal
1°
gennaio
2000.
Alle
predette
lavoratrici
i
diritti
previsti
dal
comma
1
dell'articolo
7
e
dal
comma
2
dell'articolo
15
spettano
limitatamente
ad
un
periodo
di
tre
mesi,
entro
il
primo
anno
di
vita
del
bambino".
2.
L'articolo
7
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204
[3],
è
sostituito
dal
seguente:
"Articolo
7.
-
1.
Nei
primi
otto
anni
di
vita
del
bambino
ciascun
genitore
ha
diritto
di
astenersi
dal
lavoro
secondo
le
modalità
stabilite
dal
presente
articolo.
Le
astensioni
dal
lavoro
dei
genitori
non
possono
complessivamente
eccedere
il
limite
di
dieci
mesi,
fatto
salvo
il
disposto
del
comma
2
del
presente
articolo.
Nell'ambito
del
predetto
limite,
il
diritto
di
astenersi
dal
lavoro
compete:
a)
alla
madre
lavoratrice,
trascorso
il
periodo
di
astensione
obbligatoria
di
cui
all'articolo
4,
primo
comma,
lettera
c),
della
presente
legge,
per
un
periodo
continuativo
o
frazionato
non
superiore
a
sei
mesi;
b)
al
padre
lavoratore,
per
un
periodo
continuativo
o
frazionato
non
superiore
a
sei
mesi;
c)
qualora
vi
sia
un
solo
genitore,
per
un
periodo
continuativo
o
frazionato
non
superiore
a
dieci
mesi.
2.
Qualora
il
padre
lavoratore
eserciti
il
diritto
di
astenersi
dal
lavoro
per
un
periodo
non
inferiore
a
tre
mesi,
il
limite
di
cui
alla
lettera
b)
del
comma
1
è
elevato
a
sette
mesi
e
il
limite
complessivo
delle
astensioni
dal
lavoro
dei
genitori
di
cui
al
medesimo
comma
è
conseguentemente
elevato
a
undici
mesi.
3.
Ai
fini
dell'esercizio
del
diritto
di
cui
al
comma
1,
il
genitore
è
tenuto,
salvo
casi
di
oggettiva
impossibilità,
a
preavvisare
il
datore
di
lavoro
secondo
le
modalità
e
i
criteri
definiti
dai
contratti
collettivi,
e
comunque
con
un
periodo
di
preavviso
non
inferiore
a
quindici
giorni.
4.
Entrambi
i
genitori,
alternativamente,
hanno
diritto,
altresì,
di
astenersi
dal
lavoro
durante
le
malattie
del
bambino
di
età
inferiore
a
otto
anni
ovvero
di
età
compresa
fra
tre
e
otto
anni,
in
quest'ultimo
caso
nel
limite
di
cinque
giorni
lavorativi
all'anno
per
ciascun
genitore,
dietro
presentazione
di
certificato
rilasciato
da
un
medico
specialista
del
Servizio
sanitario
nazionale
o
con
esso
convenzionato.
La
malattia
del
bambino
che
dia
luogo
a
ricovero
ospedaliero
interrompe
il
decorso
del
periodo
di
ferie
in
godimento
da
parte
del
genitore.
5.
I
periodi
di
astensione
dal
lavoro
di
cui
ai
commi
1
e
4
sono
computati
nell'anzianità
di
servizio,
esclusi
gli
effetti
relativi
alle
ferie
e
alla
tredicesima
mensilità
o
alla
gratifica
natalizia.
Ai
fini
della
fruizione
del
congedo
di
cui
al
comma
4,
la
lavoratrice
ed
il
lavoratore
sono
tenuti
a
presentare
una
dichiarazione
rilasciata
ai
sensi
dell'articolo
4
della
legge
4
gennaio
1968,
n.
15
[4],
attestante
che
l'altro
genitore
non
sia
in
astensione
dal
lavoro
negli
stessi
giorni
per
il
medesimo
motivo".
3.
All'articolo
10
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204
[5],
sono
aggiunti,
in
fine,
i
seguenti
commi:
"Ai
periodi
di
riposo
di
cui
al
presente
articolo
si
applicano
le
disposizioni
in
materia
di
contribuzione
figurativa,
nonché
di
riscatto
ovvero
di
versamento
dei
relativi
contributi
previsti
dal
comma
2,
lettera
b),
dell'articolo
15.
In
caso
di
parto
plurimo,
i
periodi
di
riposo
sono
raddoppiati
e
le
ore
aggiuntive
rispetto
a
quelle
previste
dal
primo
comma
del
presente
articolo
possono
essere
utilizzate
anche
dal
padre".
4.
L'articolo
15
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204
[6],
è
sostituito
dal
seguente:
"Articolo
15.
-
1.
Le
lavoratrici
hanno
diritto
ad
un'indennità
giornaliera
pari
all'80
per
cento
della
retribuzione
per
tutto
il
periodo
di
astensione
obbligatoria
dal
lavoro
stabilita
dagli
articoli
4
e
5
della
presente
legge.
Tale
indennità
è
comprensiva
di
ogni
altra
indennità
spettante
per
malattia.
2.
Per
i
periodi
di
astensione
facoltativa
di
cui
all'articolo
7,
comma
1,
ai
lavoratori
e
alle
lavoratrici
è
dovuta:
a)
fino
al
terzo
anno
di
vita
del
bambino,
un'indennità
pari
al
30
per
cento
della
retribuzione,
per
un
periodo
massimo
complessivo
tra
i
genitori
di
sei
mesi;
il
relativo
periodo,
entro
il
limite
predetto,
è
coperto
da
contribuzione
figurativa;
b)
fuori
dei
casi
di
cui
alla
lettera
a),
fino
al
compimento
dell'ottavo
anno
di
vita
del
bambino,
e
comunque
per
il
restante
periodo
di
astensione
facoltativa,
un'indennità
pari
al
30
per
cento
della
retribuzione,
nell'ipotesi
in
cui
il
reddito
individuale
dell'interessato
sia
inferiore
a
2,5
volte
l'importo
del
trattamento
minimo
di
pensione
a
carico
dell'assicurazione
generale
obbligatoria;
il
periodo
medesimo
è
coperto
da
contribuzione
figurativa,
attribuendo
come
valore
retributivo
per
tale
periodo
il
200
per
cento
del
valore
massimo
dell'assegno
sociale,
proporzionato
ai
periodi
di
riferimento,
salva
la
facoltà
di
integrazione
da
parte
dell'interessato,
con
riscatto
ai
sensi
dell'articolo
13
della
legge
12
agosto
1962,
n.
1338,
ovvero
con
versamento
dei
relativi
contributi
secondo
i
criteri
e
le
modalità
della
prosecuzione
volontaria.
3.
Per
i
periodi
di
astensione
per
malattia
del
bambino
di
cui
all'articolo
7,
comma
4,
è
dovuta:
a)
fino
al
compimento
del
terzo
anno
di
vita
del
bambino,
la
contribuzione
figurativa;
b)
successivamente
al
terzo
anno
di
vita
del
bambino
e
fino
al
compimento
dell'ottavo
anno,
la
copertura
contributiva
calcolata
con
le
modalità
previste
dal
comma
2,
lettera
b).
4.
Il
reddito
individuale
di
cui
al
comma
2,
lettera
b),
è
determinato
secondo
i
criteri
previsti
in
materia
di
limiti
reddituali
per
l'integrazione
al
minimo.
5.
Le
indennità
di
cui
al
presente
articolo
sono
corrisposte
con
gli
stessi
criteri
previsti
per
l'erogazione
delle
prestazioni
dell'assicurazione
obbligatoria
contro
le
malattie
dall'ente
assicuratore
della
malattia
presso
il
quale
la
lavoratrice
o
il
lavoratore
è
assicurato
e
non
sono
subordinate
a
particolari
requisiti
contributivi
o
di
anzianità
assicurativa".
5.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
trovano
applicazione
anche
nei
confronti
dei
genitori
adottivi
o
affidatari.
Qualora,
all'atto
dell'adozione
o
dell'affidamento,
il
minore
abbia
un'età
compresa
fra
sei
e
dodici
anni,
il
diritto
di
astenersi
dal
lavoro,
ai
sensi
dei
commi
1
e
2
del
presente
articolo,
può
essere
esercitato
nei
primi
tre
anni
dall'ingresso
del
minore
nel
nucleo
familiare.
Nei
confronti
delle
lavoratrici
a
domicilio
e
delle
addette
ai
servizi
domestici
e
familiari,
le
disposizioni
dell'articolo
15
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
come
sostituito
dal
comma
4
del
presente
articolo,
si
applicano
limitatamente
al
comma
1.
Articolo
4.
(Congedi
per
eventi
e
cause
particolari).
1.
La
lavoratrice
e
il
lavoratore
hanno
diritto
ad
un
permesso
retribuito
di
tre
giorni
lavorativi
all'anno
in
caso
di
decesso
o
di
documentata
grave
infermità
del
coniuge
o
di
un
parente
entro
il
secondo
grado
o
del
convivente,
purché
la
stabile
convivenza
con
il
lavoratore
o
la
lavoratrice
risulti
da
certificazione
anagrafica.
In
alternativa,
nei
casi
di
documentata
grave
infermità,
il
lavoratore
e
la
lavoratrice
possono
concordare
con
il
datore
di
lavoro
diverse
modalità
di
espletamento
dell'attività
lavorativa.
Identico.
2.
I
dipendenti
di
datori
di
lavoro
pubblici
o
privati
possono
richiedere,
per
gravi
e
documentati
motivi
familiari,
fra
i
quali
le
patologie
individuate
ai
sensi
del
comma
4,
un
periodo
di
congedo,
continuativo
o
frazionato,
non
superiore
a
due
anni.
Durante
tale
periodo
il
dipendente
conserva
il
posto
di
lavoro,
non
ha
diritto
alla
retribuzione
e
non
può
svolgere
alcun
tipo
di
attività
lavorativa.
Il
congedo
non
è
computato
nell'anzianità
di
servizio
né
ai
fini
previdenziali;
il
lavoratore
può
procedere
al
riscatto,
ovvero
al
versamento
dei
relativi
contributi,
calcolati
secondo
i
criteri
della
prosecuzione
volontaria.
3.
I
contratti
collettivi
disciplinano
le
modalità
di
partecipazione
agli
eventuali
corsi
di
formazione
del
personale
che
riprende
l'attività
lavorativa
dopo
la
sospensione
di
cui
al
comma
2.
4.
Entro
sessanta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge,
il
Ministro
per
la
solidarietà
sociale,
con
proprio
decreto,
di
concerto
con
i
Ministri
della
sanità,
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale
e
per
le
pari
opportunità,
provvede
alla
definizione
dei
criteri
per
la
fruizione
dei
congedi
di
cui
al
presente
articolo,
all'individuazione
delle
patologie
specifiche
ai
sensi
del
comma
2,
nonché
alla
individuazione
dei
criteri
per
la
verifica
periodica
relativa
alla
sussistenza
delle
condizioni
di
grave
infermità
dei
soggetti
di
cui
al
comma
1.
Articolo 4-bis
(La legge 23.12.2000, n. 388, allart.80, comma 2, ha aggiunto il seguente articolo)
(Congedi per gravi e documentati motivi familiari)
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente allultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
Articolo
5.
(Congedi
per
la
formazione).
1.
Ferme
restando
le
vigenti
disposizioni
relative
al
diritto
allo
studio
di
cui
all'articolo
10
della
legge
20
maggio
1970,
n.
300
[7],
i
dipendenti
di
datori
di
lavoro
pubblici
o
privati,
che
abbiano
almeno
cinque
anni
di
anzianità
di
servizio
presso
la
stessa
azienda
o
amministrazione,
possono
richiedere
una
sospensione
del
rapporto
di
lavoro
per
congedi
per
la
formazione
per
un
periodo
non
superiore
ad
undici
mesi,
continuativo
o
frazionato,
nell'arco
dell'intera
vita
lavorativa.
Identico.
2.
Per
"congedo
per
la
formazione"
si
intende
quello
finalizzato
al
completamento
della
scuola
dell'obbligo,
al
conseguimento
del
titolo
di
studio
di
secondo
grado,
del
diploma
universitario
o
di
laurea,
alla
partecipazione
ad
attività
formative
diverse
da
quelle
poste
in
essere
o
finanziate
dal
datore
di
lavoro.
3.
Durante
il
periodo
di
congedo
per
la
formazione
il
dipendente
conserva
il
posto
di
lavoro
e
non
ha
diritto
alla
retribuzione.
Tale
periodo
non
è
computabile
nell'anzianità
di
servizio
e
non
è
cumulabile
con
le
ferie,
con
la
malattia
e
con
altri
congedi.
Una
grave
e
documentata
infermità,
individuata
sulla
base
dei
criteri
stabiliti
dal
medesimo
decreto
di
cui
all'articolo
4,
comma
4,
intervenuta
durante
il
periodo
di
congedo,
di
cui
sia
data
comunicazione
scritta
al
datore
di
lavoro,
dà
luogo
ad
interruzione
del
congedo
medesimo.
4.
Il
datore
di
lavoro
può
non
accogliere
la
richiesta
di
congedo
per
la
formazione
ovvero
può
differirne
l'accoglimento
nel
caso
di
comprovate
esigenze
organizzative.
I
contratti
collettivi
prevedono
le
modalità
di
fruizione
del
congedo
stesso,
individuano
le
percentuali
massime
dei
lavoratori
che
possono
avvalersene,
disciplinano
le
ipotesi
di
differimento
o
di
diniego
all'esercizio
di
tale
facoltà
e
fissano
i
termini
del
preavviso,
che
comunque
non
può
essere
inferiore
a
trenta
giorni.
5.
Il
lavoratore
può
procedere
al
riscatto
del
periodo
di
cui
al
presente
articolo,
ovvero
al
versamento
dei
relativi
contributi,
calcolati
secondo
i
criteri
della
prosecuzione
volontaria.
Articolo
6.
(Congedi
per
la
formazione
continua).
1.
I
lavoratori,
occupati
e
non
occupati,
hanno
diritto
di
proseguire
i
percorsi
di
formazione
per
tutto
l'arco
della
vita,
per
accrescere
conoscenze
e
competenze
professionali.
Lo
Stato,
le
regioni
e
gli
enti
locali
assicurano
un'offerta
formativa
articolata
sul
territorio
e,
ove
necessario,
integrata,
accreditata
secondo
le
disposizioni
dell'articolo
17
della
legge
24
giugno
1997,
n.
196[8],
e
successive
modificazioni,
e
del
relativo
regolamento
di
attuazione.
L'offerta
formativa
deve
consentire
percorsi
personalizzati,
certificati
e
riconosciuti
come
crediti
formativi
in
ambito
nazionale
ed
europeo.
La
formazione
può
corrispondere
ad
autonoma
scelta
del
lavoratore
ovvero
essere
predisposta
dall'azienda,
attraverso
i
piani
formativi
aziendali
o
territoriali
concordati
tra
le
parti
sociali
in
coerenza
con
quanto
previsto
dal
citato
articolo
17
della
legge
n.
196
del
1997,
e
successive
modificazioni.
2.
La
contrattazione
collettiva
di
categoria,
nazionale
e
decentrata,
definisce
il
monte
ore
da
destinare
ai
congedi
di
cui
al
presente
articolo,
i
criteri
per
l'individuazione
dei
lavoratori
e
le
modalità
di
orario
e
retribuzione
connesse
alla
partecipazione
ai
percorsi
di
formazione.
3.
Gli
interventi
formativi
che
rientrano
nei
piani
aziendali
o
territoriali
di
cui
al
comma
1
possono
essere
finanziati
attraverso
il
fondo
interprofessionale
per
la
formazione
continua,
di
cui
al
regolamento
di
attuazione
del
citato
articolo
17
della
legge
n.
196
del
1997.
4.
Le
regioni
possono
finanziare
progetti
di
formazione
dei
lavoratori
che,
sulla
base
di
accordi
contrattuali,
prevedano
quote
di
riduzione
dell'orario
di
lavoro,
nonché
progetti
di
formazione
presentati
direttamente
dai
lavoratori.
Per
le
finalità
del
presente
comma
è
riservata
una
quota,
pari
a
lire
30
miliardi
annue,
del
Fondo
per
l'occupazione
di
cui
all'articolo
1,
comma
7,
del
decreto-legge
20
maggio
1993,
n.
148,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
19
luglio
1993,
n.
236.
Il
Ministro
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale,
di
concerto
con
il
Ministro
del
tesoro,
del
bilancio
e
della
programmazione
economica,
provvede
annualmente,
con
proprio
decreto,
a
ripartire
fra
le
regioni
la
predetta
quota,
sentita
la
Conferenza
permanente
per
i
rapporti
tra
lo
Stato,
le
regioni
e
le
province
autonome
di
Trento
e
di
Bolzano.
Articolo
7.
(Anticipazione
del
trattamento
di
fine
rapporto).
1.
Oltre
che
nelle
ipotesi
di
cui
all'articolo
2120,
ottavo
comma,
del
codice
civile
[9],
il
trattamento
di
fine
rapporto
può
essere
anticipato
ai
fini
delle
spese
da
sostenere
durante
i
periodi
di
fruizione
dei
congedi
di
cui
all'articolo
7,
comma
1,
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
come
sostituito
dall'articolo
3,
comma
2,
della
presente
legge,
e
di
cui
agli
articoli
5
e
6
della
presente
legge.
L'anticipazione
è
corrisposta
unitamente
alla
retribuzione
relativa
al
mese
che
precede
la
data
di
inizio
del
congedo.
Le
medesime
disposizioni
si
applicano
anche
alle
domande
di
anticipazioni
per
indennità
equipollenti
al
trattamento
di
fine
rapporto,
comunque
denominate,
spettanti
a
lavoratori
dipendenti
di
datori
di
lavoro
pubblici
e
privati.
2.
Gli
statuti
delle
forme
pensionistiche
complementari
di
cui
al
decreto
legislativo
21
aprile
1993,
n.
124,
e
successive
modificazioni,
possono
prevedere
la
possibilità
di
conseguire,
ai
sensi
dell'articolo
7,
comma
4,
del
citato
decreto
legislativo
n.
124
del
1993,
un'anticipazione
delle
prestazioni
per
le
spese
da
sostenere
durante
i
periodi
di
fruizione
dei
congedi
di
cui
agli
articoli
5
e
6
della
presente
legge.
3.
Con
decreto
del
Ministro
per
la
funzione
pubblica,
di
concerto
con
i
Ministri
del
tesoro,
del
bilancio
e
della
programmazione
economica,
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale
e
per
la
solidarietà
sociale,
sono
definite
le
modalità
applicative
delle
disposizioni
del
comma
1
in
riferimento
ai
dipendenti
delle
pubbliche
amministrazioni.
Articolo
8.
(Prolungamento
dell'età
pensionabile).
1.
I
soggetti
che
usufruiscono
dei
congedi
previsti
dall'articolo
5,
comma
1,
possono,
a
richiesta,
prolungare
il
rapporto
di
lavoro
di
un
periodo
corrispondente,
anche
in
deroga
alle
disposizioni
concernenti
l'età
di
pensionamento
obbligatoria.
La
richiesta
deve
essere
comunicata
al
datore
di
lavoro
con
un
preavviso
non
inferiore
a
sei
mesi
rispetto
alla
data
prevista
per
il
pensionamento.
Capo
III
FLESSIBILITA'
DI
ORARIO
Articolo
9.
(Misure
a
sostegno
della
flessibilità
di
orario).
1.
Al
fine
di
promuovere
e
incentivare
forme
di
articolazione
della
prestazione
lavorativa
volte
a
conciliare
tempo
di
vita
e
di
lavoro,
nell'ambito
del
Fondo
per
l'occupazione
di
cui
all'articolo
1,
comma
7,
del
decreto-legge
20
maggio
1993,
n.
148,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
19
luglio
1993,
n.
236,
è
destinata
una
quota
fino
a
lire
40
miliardi
annue
a
decorrere
dall'anno
2000,
al
fine
di
erogare
contributi,
di
cui
almeno
il
50
per
cento
destinato
ad
imprese
fino
a
cinquanta
dipendenti,
in
favore
di
aziende
che
applichino
accordi
contrattuali
che
prevedono
azioni
positive
per
la
flessibilità,
ed
in
particolare:
a)
progetti
articolati
per
consentire
alla
lavoratrice
madre
o
al
lavoratore
padre,
anche
quando
uno
dei
due
sia
lavoratore
autonomo,
ovvero
quando
abbiano
in
affidamento
o
in
adozione
un
minore,
di
usufruire
di
particolari
forme
di
flessibilità
degli
orari
e
dell'organizzazione
del
lavoro,
tra
cui
part
time
reversibile,
telelavoro
e
lavoro
a
domicilio,
orario
flessibile
in
entrata
o
in
uscita,
banca
delle
ore,
flessibilità
sui
turni,
orario
concentrato,
con
priorità
per
i
genitori
che
abbiano
bambini
fino
ad
otto
anni
di
età
o
fino
a
dodici
anni,
in
caso
di
affidamento
o
di
adozione;
b)
programmi
di
formazione
per
il
reinserimento
dei
lavoratori
dopo
il
periodo
di
congedo;
c)
progetti
che
consentano
la
sostituzione
del
titolare
di
impresa
o
del
lavoratore
autonomo,
che
benefici
del
periodo
di
astensione
obbligatoria
o
dei
congedi
parentali,
con
altro
imprenditore
o
lavoratore
autonomo.
2.
Con
decreto
del
Ministro
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale,
di
concerto
con
i
Ministri
per
la
solidarietà
sociale
e
per
le
pari
opportunità,
sono
definiti
i
criteri
e
le
modalità
per
la
concessione
dei
contributi
di
cui
al
comma
1.
Capo
IV
ULTERIORI
DISPOSIZIONI
A
SOSTEGNO
DELLA
MATERNITA'
E
DELLA
PATERNITA'
Articolo
10.
(Sostituzione
di
lavoratori
in
astensione).
1.
L'assunzione
di
lavoratori
a
tempo
determinato
in
sostituzione
di
lavoratori
in
astensione
obbligatoria
o
facoltativa
dal
lavoro
ai
sensi
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
come
modificata
dalla
presente
legge,
può
avvenire
anche
con
anticipo
fino
ad
un
mese
rispetto
al
periodo
di
inizio
dell'astensione,
salvo
periodi
superiori
previsti
dalla
contrattazione
collettiva.
2.
Nelle
aziende
con
meno
di
venti
dipendenti,
per
i
contributi
a
carico
del
datore
di
lavoro
che
assume
lavoratori
con
contratto
a
tempo
determinato
in
sostituzione
di
lavoratori
in
astensione
ai
sensi
degli
articoli
4,
5
e
7
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
come
modificati
dalla
presente
legge,
è
concesso
uno
sgravio
contributivo
del
50
per
cento.
Le
disposizioni
del
presente
comma
trovano
applicazione
fino
al
compimento
di
un
anno
di
età
del
figlio
della
lavoratrice
o
del
lavoratore
in
astensione
e
per
un
anno
dall'accoglienza
del
minore
adottato
o
in
affidamento.
3.
Nelle
aziende
in
cui
operano
lavoratrici
autonome
di
cui
alla
legge
29
dicembre
1987,
n.
546,
è
possibile
procedere,
in
caso
di
maternità
delle
suddette
lavoratrici,
e
comunque
entro
il
primo
anno
di
età
del
bambino
o
nel
primo
anno
di
accoglienza
del
minore
adottato
o
in
affidamento,
all'assunzione
di
un
lavoratore
a
tempo
determinato,
per
un
periodo
massimo
di
dodici
mesi,
con
le
medesime
agevolazioni
di
cui
al
comma
2.
Articolo
11.
(Parti
prematuri).
1.
All'articolo
4
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
sono
aggiunti,
in
fine,
i
seguenti
commi:
"Qualora
il
parto
avvenga
in
data
anticipata
rispetto
a
quella
presunta,
i
giorni
non
goduti
di
astensione
obbligatoria
prima
del
parto
vengono
aggiunti
al
periodo
di
astensione
obbligatoria
dopo
il
parto.
La
lavoratrice
è
tenuta
a
presentare,
entro
trenta
giorni,
il
certificato
attestante
la
data
del
parto".
Articolo
12.
(Flessibilità
dell'astensione
obbligatoria).
1.
Dopo
l'articolo
4
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
è
inserito
il
seguente:
"Articolo
4-bis.
-
1.
Ferma
restando
la
durata
complessiva
dell'astensione
dal
lavoro,
le
lavoratrici
hanno
la
facoltà
di
astenersi
dal
lavoro
a
partire
dal
mese
precedente
la
data
presunta
del
parto
e
nei
quattro
mesi
successivi
al
parto,
a
condizione
che
il
medico
specialista
del
Servizio
sanitario
nazionale
o
con
esso
convenzionato
e
il
medico
competente
ai
fini
della
prevenzione
e
tutela
della
salute
nei
luoghi
di
lavoro
attestino
che
tale
opzione
non
arrechi
pregiudizio
alla
salute
della
gestante
e
del
nascituro".
2.
Il
Ministro
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale,
di
concerto
con
i
Ministri
della
sanità
e
per
la
solidarietà
sociale,
sentite
le
parti
sociali,
definisce,
con
proprio
decreto
da
emanare
entro
sei
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge,
l'elenco
dei
lavori
ai
quali
non
si
applicano
le
disposizioni
dell'articolo
4-bis
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
introdotto
dal
comma
1
del
presente
articolo.
3.
Il
Ministro
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale,
di
concerto
con
i
Ministri
della
sanità
e
per
la
solidarietà
sociale,
provvede,
entro
sei
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge,
ad
aggiornare
l'elenco
dei
lavori
pericolosi,
faticosi
ed
insalubri
di
cui
all'articolo
5
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
25
novembre
1976,
n.
1026.
Articolo
13.
(Astensione
dal
lavoro
del
padre
lavoratore).
1.
Dopo
l'articolo
6
della
legge
9
dicembre
1977,
n.
903,
sono
inseriti
i
seguenti:
"Articolo
6-bis.
-
1.
Il
padre
lavoratore
ha
diritto
di
astenersi
dal
lavoro
nei
primi
tre
mesi
dalla
nascita
del
figlio,
in
caso
di
morte
o
di
grave
infermità
della
madre
ovvero
di
abbandono,
nonché
in
caso
di
affidamento
esclusivo
del
bambino
al
padre.
2.
Il
padre
lavoratore
che
intenda
avvalersi
del
diritto
di
cui
al
comma
1
presenta
al
datore
di
lavoro
la
certificazione
relativa
alle
condizioni
ivi
previste.
In
caso
di
abbandono,
il
padre
lavoratore
ne
rende
dichiarazione
ai
sensi
dell'articolo
4
della
legge
4
gennaio
1968,
n.
15.
3.
Si
applicano
al
padre
lavoratore
le
disposizioni
di
cui
agli
articoli
6
e
15,
commi
1
e
5,
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
e
successive
modificazioni.
4.
Al
padre
lavoratore
si
applicano
altresì
le
disposizioni
di
cui
all'articolo
2
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
e
successive
modificazioni,
per
il
periodo
di
astensione
dal
lavoro
di
cui
al
comma
1
del
presente
articolo
e
fino
al
compimento
di
un
anno
di
età
del
bambino.
Articolo
6-ter.
-
1.
I
periodi
di
riposo
di
cui
all'articolo
10
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
e
successive
modificazioni,
e
i
relativi
trattamenti
economici
sono
riconosciuti
al
padre
lavoratore:
a)
nel
caso
in
cui
i
figli
siano
affidati
al
solo
padre;
b)
in
alternativa
alla
madre
lavoratrice
dipendente
che
non
se
ne
avvalga;
c)
nel
caso
in
cui
la
madre
non
sia
lavoratrice
dipendente".
Articolo
14.
(Estensione
di
norme
a
specifiche
categorie
di
lavoratrici
madri).
1.
I
benefici
previsti
dal
primo
periodo
del
comma
1
dell'articolo
13
della
legge
7
agosto
1990,
n.
232
[10],
sono
estesi,
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge,
anche
alle
lavoratrici
madri
appartenenti
ai
corpi
di
polizia
municipale.
Articolo
15.
(Testo
unico).
1.
Al
fine
di
conferire
organicità
e
sistematicità
alle
norme
in
materia
di
tutela
e
sostegno
della
maternità
e
della
paternità,
entro
dodici
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge,
il
Governo
è
delegato
ad
emanare
un
decreto
legislativo
recante
il
testo
unico
delle
disposizioni
legislative
vigenti
in
materia,
nel
rispetto
dei
seguenti
princìpi
e
criteri
direttivi:
a)
puntuale
individuazione
del
testo
vigente
delle
norme;
b)
esplicita
indicazione
delle
norme
abrogate,
anche
implicitamente,
da
successive
disposizioni;
c)
coordinamento
formale
del
testo
delle
disposizioni
vigenti,
apportando,
nei
limiti
di
detto
coordinamento,
le
modifiche
necessarie
per
garantire
la
coerenza
logica
e
sistematica
della
normativa,
anche
al
fine
di
adeguare
e
semplificare
il
linguaggio
normativo;
d)
esplicita
indicazione
delle
disposizioni,
non
inserite
nel
testo
unico,
che
restano
comunque
in
vigore;
e)
esplicita
abrogazione
di
tutte
le
rimanenti
disposizioni,
non
richiamate,
con
espressa
indicazione
delle
stesse
in
apposito
allegato
al
testo
unico;
f)
esplicita
abrogazione
delle
norme
secondarie
incompatibili
con
le
disposizioni
legislative
raccolte
nel
testo
unico.
2.
Lo
schema
del
decreto
legislativo
di
cui
al
comma
1
è
deliberato
dal
Consiglio
dei
ministri
ed
è
trasmesso,
con
apposita
relazione
cui
è
allegato
il
parere
del
Consiglio
di
Stato,
alle
competenti
Commissioni
parlamentari
permanenti,
che
esprimono
il
parere
entro
quarantacinque
giorni
dall'assegnazione.
3.
Entro
un
anno
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
decreto
legislativo
di
cui
al
comma
1
possono
essere
emanate,
nel
rispetto
dei
princìpi
e
criteri
direttivi
di
cui
al
medesimo
comma
1
e
con
le
modalità
di
cui
al
comma
2,
disposizioni
correttive
del
testo
unico.
Articolo
16.
(Statistiche
ufficiali
sui
tempi
di
vita).
1.
L'Istituto
nazionale
di
statistica
(ISTAT)
assicura
un
flusso
informativo
quinquennale
sull'organizzazione
dei
tempi
di
vita
della
popolazione
attraverso
la
rilevazione
sull'uso
del
tempo,
disaggregando
le
informazioni
per
sesso
e
per
età.
Articolo
17.
(Disposizioni
diverse).
1.
Nei
casi
di
astensione
dal
lavoro
disciplinati
dalla
presente
legge,
la
lavoratrice
e
il
lavoratore
hanno
diritto
alla
conservazione
del
posto
di
lavoro
e,
salvo
che
espressamente
vi
rinuncino,
al
rientro
nella
stessa
unità
produttiva
ove
erano
occupati
al
momento
della
richiesta
di
astensione
o
di
congedo
o
in
altra
ubicata
nel
medesimo
comune;
hanno
altresì
diritto
di
essere
adibiti
alle
mansioni
da
ultimo
svolte
o
a
mansioni
equivalenti.
2.
All'articolo
2
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
comma:
"Al
termine
del
periodo
di
interdizione
dal
lavoro
previsto
dall'articolo
4
della
presente
legge
le
lavoratrici
hanno
diritto,
salvo
che
espressamente
vi
rinuncino,
di
rientrare
nella
stessa
unità
produttiva
ove
erano
occupate
all'inizio
del
periodo
di
gestazione
o
in
altra
ubicata
nel
medesimo
comune,
e
di
permanervi
fino
al
compimento
di
un
anno
di
età
del
bambino;
hanno
altresì
diritto
di
essere
adibite
alle
mansioni
da
ultimo
svolte
o
a
mansioni
equivalenti".
3.
I
contratti
collettivi
di
lavoro
possono
prevedere
condizioni
di
maggior
favore
rispetto
a
quelle
previste
dalla
presente
legge.
4.
Sono
abrogate
le
disposizioni
legislative
incompatibili
con
la
presente
legge
ed
in
particolare
l'articolo
7
della
legge
9
dicembre
1977,
n.
903
[11].
Articolo
18.
(Disposizioni
in
materia
di
recesso).
1.
Il
licenziamento
causato
dalla
domanda
o
dalla
fruizione
del
congedo
di
cui
agli
articoli
3,
4,
5,
6
e
13
della
presente
legge
è
nullo.
2.
La
richiesta
di
dimissioni
presentata
dalla
lavoratrice
o
dal
lavoratore
durante
il
primo
anno
di
vita
del
bambino
o
nel
primo
anno
di
accoglienza
del
minore
adottato
o
in
affidamento
deve
essere
convalidata
dal
Servizio
ispezione
della
direzione
provinciale
del
lavoro.
Capo
V
MODIFICHE
ALLA
LEGGE
5
FEBBRAIO
1992,
N.
104
Articolo
19.
(Permessi
per
l'assistenza
a
portatori
di
handicap).
1.
All'articolo
33
della
legge
5
febbraio
1992,
n.
104
[12],
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al
comma
3,
dopo
le
parole:
"permesso
mensile"
sono
inserite
le
seguenti:
"coperti
da
contribuzione
figurativa";
b)
al
comma
5,
le
parole:
",
con
lui
convivente,"
sono
soppresse;
c)
al
comma
6,
dopo
le
parole:
"può
usufruire"
è
inserita
la
seguente:
"alternativamente".
Articolo
20.
(Estensione
delle
agevolazioni
per
l'assistenza
a
portatori
di
handicap).
1.
Le
disposizioni
dell'articolo
33
della
legge
5
febbraio
1992,
n.
104,
come
modificato
dall'articolo
19
della
presente
legge,
si
applicano
anche
qualora
l'altro
genitore
non
ne
abbia
diritto
nonché
ai
genitori
ed
ai
familiari
lavoratori,
con
rapporto
di
lavoro
pubblico
o
privato,
che
assistono
con
continuità
e
in
via
esclusiva
un
parente
o
un
affine
entro
il
terzo
grado
portatore
di
handicap,
ancorché
non
convivente.
Capo
VI
NORME
FINANZIARIE
Articolo
21.
(Copertura
finanziaria).
1.
All'onere
derivante
dall'attuazione
delle
disposizioni
degli
articoli
da
3
a
20,
esclusi
gli
articoli
6
e
9,
della
presente
legge,
valutato
in
lire
298
miliardi
annue
a
decorrere
dall'anno
2000,
si
provvede,
quanto
a
lire
273
miliardi
annue
a
decorrere
dall'anno
2000,
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione
di
spesa
di
cui
all'articolo
3
del
decreto-legge
20
gennaio
1998,
n.
4,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
20
marzo
1998,
n.
52,
concernente
il
Fondo
per
l'occupazione;
quanto
a
lire
25
miliardi
annue
a
decorrere
dall'anno
2000,
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione
di
spesa
di
cui
all'articolo
1
della
legge
28
agosto
1997,
n.
285.
2.
Il
Ministro
del
tesoro,
del
bilancio
e
della
programmazione
economica
è
autorizzato
ad
apportare,
con
propri
decreti,
le
occorrenti
variazioni
di
bilancio.
Capo
VII
TEMPI
DELLE
CITTA'
Articolo
22.
(Compiti
delle
regioni).
1.
Entro
sei
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge
le
regioni
definiscono,
con
proprie
leggi,
ai
sensi
dell'articolo
36,
comma
3,
della
legge
8
giugno
1990,
n.
142,
e
successive
modificazioni,
qualora
non
vi
abbiano
già
provveduto,
norme
per
il
coordinamento
da
parte
dei
comuni
degli
orari
degli
esercizi
commerciali,
dei
servizi
pubblici
e
degli
uffici
periferici
delle
amministrazioni
pubbliche,
nonché
per
la
promozione
dell'uso
del
tempo
per
fini
di
solidarietà
sociale,
secondo
i
principi
del
presente
capo.
2.
Le
regioni
prevedono
incentivi
finanziari
per
i
comuni,
anche
attraverso
l'utilizzo
delle
risorse
del
Fondo
di
cui
all'articolo
28,
ai
fini
della
predisposizione
e
dell'attuazione
dei
piani
territoriali
degli
orari
di
cui
all'articolo
24
e
della
costituzione
delle
banche
dei
tempi
di
cui
all'articolo
27.
3.
Le
regioni
possono
istituire
comitati
tecnici,
composti
da
esperti
in
materia
di
progettazione
urbana,
di
analisi
sociale,
di
comunicazione
sociale
e
di
gestione
organizzativa,
con
compiti
consultivi
in
ordine
al
coordinamento
degli
orari
delle
città
e
per
la
valutazione
degli
effetti
sulle
comunità
locali
dei
piani
territoriali
degli
orari.
4.
Nell'ambito
delle
proprie
competenze
in
materia
di
formazione
professionale,
le
regioni
promuovono
corsi
di
qualificazione
e
riqualificazione
del
personale
impiegato
nella
progettazione
dei
piani
territoriali
degli
orari
e
nei
progetti
di
riorganizzazione
dei
servizi.
5.
Le
leggi
regionali
di
cui
al
comma
1
indicano:
a)
criteri
generali
di
amministrazione
e
coordinamento
degli
orari
di
apertura
al
pubblico
dei
servizi
pubblici
e
privati,
degli
uffici
della
pubblica
amministrazione,
dei
pubblici
esercizi
commerciali
e
turistici,
delle
attività
culturali
e
dello
spettacolo,
dei
trasporti;
b)
i
criteri
per
l'adozione
dei
piani
territoriali
degli
orari;
c)
criteri
e
modalità
per
la
concessione
ai
comuni
di
finanziamenti
per
l'adozione
dei
piani
territoriali
degli
orari
e
per
la
costituzione
di
banche
dei
tempi,
con
priorità
per
le
iniziative
congiunte
dei
comuni
con
popolazione
non
superiore
a
30.000
abitanti.
6.
Le
regioni
a
statuto
speciale
e
le
province
autonome
di
Trento
e
di
Bolzano
provvedono
secondo
le
rispettive
competenze.
Articolo
23.
(Compiti
dei
comuni).
1.
I
comuni
con
popolazione
superiore
a
30.000
abitanti
attuano,
singolarmente
o
in
forma
associata,
le
disposizioni
dell'articolo
36,
comma
3,
della
legge
8
giugno
1990,
n.
142
[13],
e
successive
modificazioni,
secondo
le
modalità
stabilite
dal
presente
capo,
nei
tempi
indicati
dalle
leggi
regionali
di
cui
all'articolo
22,
comma
1,
e
comunque
non
oltre
un
anno
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge.
2.
In
caso
di
inadempimento
dell'obbligo
di
cui
al
comma
1,
il
presidente
della
giunta
regionale
nomina
un
commissario
ad
acta.
3.
I
comuni
con
popolazione
non
superiore
a
30.000
abitanti
possono
attuare
le
disposizioni
del
presente
capo
in
forma
associata.
Articolo
24.
(Piano
territoriale
degli
orari).
1.
Il
piano
territoriale
degli
orari,
di
seguito
denominato
"piano",
realizza
le
finalità
di
cui
all'articolo
1,
comma
1,
lettera
c),
ed
è
strumento
unitario
per
finalità
ed
indirizzi,
articolato
in
progetti,
anche
sperimentali,
relativi
al
funzionamento
dei
diversi
sistemi
orari
dei
servizi
urbani
e
alla
loro
graduale
armonizzazione
e
coordinamento.
2.
I
comuni
con
popolazione
superiore
a
30.000
abitanti
sono
tenuti
ad
individuare
Identico.
un
responsabile
cui
è
assegnata
la
competenza
in
materia
di
tempi
ed
orari
e
che
partecipa
alla
conferenza
dei
dirigenti,
ai
sensi
della
legge
8
giugno
1990,
n.
142,
e
successive
modificazioni.
3.
I
comuni
con
popolazione
non
superiore
a
30.000
abitanti
possono
istituire
l'ufficio
di
cui
al
comma
2
in
forma
associata.
4.
Il
sindaco
elabora
le
linee
guida
del
piano.
A
tale
fine
attua
forme
di
consultazione
con
le
amministrazioni
pubbliche,
le
parti
sociali,
nonché
le
associazioni
previste
dall'articolo
6
della
legge
8
giugno
1990,
n.
142
[14],
e
successive
modificazioni,
e
le
associazioni
delle
famiglie.
5.
Nell'elaborazione
del
piano
si
tiene
conto
degli
effetti
sul
traffico,
sull'inquinamento
e
sulla
qualità
della
vita
cittadina
degli
orari
di
lavoro
pubblici
e
privati,
degli
orari
di
apertura
al
pubblico
dei
servizi
pubblici
e
privati,
degli
uffici
periferici
delle
amministrazioni
pubbliche,
delle
attività
commerciali,
ferme
restando
le
disposizioni
degli
articoli
da
11
a
13
del
decreto
legislativo
31
marzo
1998,
n.
114
[15],
nonché
delle
istituzioni
formative,
culturali
e
del
tempo
libero.
6.
Il
piano
è
approvato
dal
consiglio
comunale
su
proposta
del
sindaco
ed
è
vincolante
per
l'amministrazione
comunale,
che
deve
adeguare
l'azione
dei
singoli
assessorati
alle
scelte
in
esso
contenute.
Il
piano
è
attuato
con
ordinanze
del
sindaco.
Articolo
25.
(Tavolo
di
concertazione)
1.
Per
l'attuazione
e
la
verifica
dei
progetti
contenuti
nel
piano
di
cui
all'articolo
24,
il
sindaco
istituisce
un
tavolo
di
concertazione,
cui
partecipano:
a)
il
sindaco
stesso
o,
per
suo
incarico,
il
responsabile
di
cui
all'articolo
24,
comma
2;
b)
il
prefetto
o
un
suo
rappresentante;
c)
il
presidente
della
provincia
o
un
suo
rappresentante;
d)
i
presidenti
delle
comunità
montane
o
loro
rappresentanti;
e)
un
dirigente
per
ciascuna
delle
pubbliche
amministrazioni
non
statali
coinvolte
nel
piano;
f)
rappresentanti
sindacali
degli
imprenditori
della
grande,
media
e
piccola
impresa,
del
commercio,
dei
servizi,
dell'artigianato
e
dell'agricoltura;
g)
rappresentanti
sindacali
dei
lavoratori;
h)
il
provveditore
agli
studi
ed
i
rappresentanti
delle
università
presenti
nel
territorio;
i)
i
presidenti
delle
aziende
dei
trasporti
urbani
ed
extraurbani,
nonché
i
rappresentanti
delle
aziende
ferroviarie.
2.
Per
l'attuazione
del
piano
di
cui
all'articolo
24,
il
sindaco
promuove
accordi
con
i
soggetti
pubblici
e
privati
di
cui
al
comma
1.
3.
In
caso
di
emergenze
o
di
straordinarie
necessità
dell'utenza
o
di
gravi
problemi
connessi
al
traffico
e
all'inquinamento,
il
sindaco
può
emettere
ordinanze
che
prevedano
modificazioni
degli
orari.
4.
Le
amministrazioni
pubbliche,
anche
territoriali,
sono
tenute
ad
adeguare
gli
orari
di
funzionamento
degli
uffici
alle
ordinanze
di
cui
al
comma
3.
5.
I
comuni
capoluogo
di
provincia
sono
tenuti
a
concertare
con
i
comuni
limitrofi,
attraverso
la
conferenza
dei
sindaci,
la
riorganizzazione
territoriale
degli
orari.
Alla
conferenza
partecipa
un
rappresentante
del
presidente
della
provincia.
Articolo
26.
(Orari
della
pubblica
amministrazione)
1.
Le
articolazioni
e
le
scansioni
degli
orari
di
apertura
al
pubblico
dei
servizi
della
pubblica
amministrazione
devono
tenere
conto
delle
esigenze
dei
cittadini
che
risiedono,
lavorano
ed
utilizzano
il
territorio
di
riferimento.
2.
Il
piano
di
cui
all'articolo
24,
ai
sensi
del
decreto
legislativo
3
febbraio
1993,
n.
29,
e
successive
modificazioni,
può
prevedere
modalità
ed
articolazioni
differenziate
degli
orari
di
apertura
al
pubblico
dei
servizi
della
pubblica
amministrazione.
3.
Le
pubbliche
amministrazioni,
attraverso
l'informatizzazione
dei
relativi
servizi,
possono
garantire
prestazioni
di
informazione
anche
durante
gli
orari
di
chiusura
dei
servizi
medesimi
e,
attraverso
la
semplificazione
delle
procedure,
possono
consentire
agli
utenti
tempi
di
attesa
più
brevi
e
percorsi
più
semplici
per
l'accesso
ai
servizi.
Articolo
27.
(Banche
dei
tempi).
1.
Per
favorire
lo
scambio
di
servizi
di
vicinato,
per
facilitare
l'utilizzo
dei
servizi
della
città
e
il
rapporto
con
le
pubbliche
amministrazioni,
per
favorire
l'estensione
della
solidarietà
nelle
comunità
locali
e
per
incentivare
le
iniziative
di
singoli
e
gruppi
di
cittadini,
associazioni,
organizzazioni
ed
enti
che
intendano
scambiare
parte
del
proprio
tempo
per
impieghi
di
reciproca
solidarietà
e
interesse,
gli
enti
locali
possono
sostenere
e
promuovere
la
costituzione
di
associazioni
denominate
"banche
dei
tempi".
2.
Gli
enti
locali,
per
favorire
e
sostenere
le
banche
dei
tempi,
possono
disporre
a
loro
favore
l'utilizzo
di
locali
e
di
servizi
e
organizzare
attività
di
promozione,
formazione
e
informazione.
Possono
altresì
aderire
alle
banche
dei
tempi
e
stipulare
con
esse
accordi
che
prevedano
scambi
di
tempo
da
destinare
a
prestazioni
di
mutuo
aiuto
a
favore
di
singoli
cittadini
o
della
comunità
locale.
Tali
prestazioni
devono
essere
compatibili
con
gli
scopi
statutari
delle
banche
dei
tempi
e
non
devono
costituire
modalità
di
esercizio
delle
attività
istituzionali
degli
enti
locali.
Articolo
28.
(Fondo
per
l'armonizzazione
dei
tempi
delle
città).
1.
Nell'elaborare
le
linee
guida
del
piano
di
cui
all'articolo
24,
il
sindaco
prevede
misure
per
l'armonizzazione
degli
orari
che
contribuiscano,
in
linea
con
le
politiche
e
le
misure
nazionali,
alla
riduzione
delle
emissioni
di
gas
inquinanti
nel
settore
dei
trasporti.
Dopo
l'approvazione
da
parte
del
consiglio
comunale,
i
piani
sono
comunicati
alle
regioni,
che
li
trasmettono
al
Comitato
interministeriale
per
la
programmazione
economica
(CIPE)
indicandone,
ai
soli
fini
del
presente
articolo,
l'ordine
di
priorità.
2.
Per
le
finalità
del
presente
articolo
è
istituito
un
Fondo
per
l'armonizzazione
dei
tempi
delle
città,
nel
limite
massimo
di
lire
15
miliardi
annue
a
decorrere
dall'anno
2001.
Alla
ripartizione
delle
predette
risorse
provvede
il
CIPE,
sentita
la
Conferenza
unificata
di
cui
all'articolo
8
del
decreto
legislativo
28
agosto
1997,
n.
281.
3.
Le
regioni
iscrivono
le
somme
loro
attribuite
in
un
apposito
capitolo
di
bilancio,
nel
quale
confluiscono
altresì
eventuali
risorse
proprie,
da
utilizzare
per
spese
destinate
ad
agevolare
l'attuazione
dei
progetti
inclusi
nel
piano
di
cui
all'articolo
24
e
degli
interventi
di
cui
all'articolo
27.
4.
I
contributi
di
cui
al
comma
3
sono
concessi
prioritariamente
per:
a)
associazioni
di
comuni;
b)
progetti
presentati
da
comuni
che
abbiano
attivato
forme
di
coordinamento
e
cooperazione
con
altri
enti
locali
per
l'attuazione
di
specifici
piani
di
armonizzazione
degli
orari
dei
servizi
con
vasti
bacini
di
utenza;
c)
interventi
attuativi
degli
accordi
di
cui
all'articolo
25,
comma
2.
5.
La
Conferenza
unificata
di
cui
all'articolo
8
del
decreto
legislativo
28
agosto
1997,
n.
281,
è
convocata
ogni
anno,
entro
il
mese
di
febbraio,
per
l'esame
dei
risultati
conseguiti
attraverso
l'impiego
delle
risorse
del
Fondo
di
cui
al
comma
2
e
per
la
definizione
delle
linee
di
intervento
futuro.
Alle
relative
riunioni
sono
invitati
i
Ministri
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale,
per
la
solidarietà
sociale,
per
la
funzione
pubblica,
dei
trasporti
e
della
navigazione
e
dell'ambiente,
il
presidente
della
società
Ferrovie
dello
Stato
spa,
nonché
i
rappresentanti
delle
associazioni
ambientaliste
e
del
volontariato,
delle
organizzazioni
sindacali
e
di
categoria.
6.
Il
Governo,
entro
il
mese
di
luglio
di
ogni
anno
e
sulla
base
dei
lavori
della
Conferenza
di
cui
al
comma
5,
presenta
al
Parlamento
una
relazione
sui
progetti
di
riorganizzazione
dei
tempi
e
degli
orari
delle
città.
7.
All'onere
derivante
dall'istituzione
del
Fondo
di
cui
al
comma
2
si
provvede
mediante
utilizzazione
delle
risorse
di
cui
all'articolo
8,
comma
10,
lettera
f),
della
legge
23
dicembre
1998,
n.
448[16].
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