Contratti di inserimento

Iter guidato per l'ingresso al lavoro
Le intese collettive definiscono durata, preparazione e livello di inquadramento.

I datori di lavoro del settore privato possono attivare, al posto dei Cfl, i "contratti di inserimento", così da permettere ad alcune categorie di persone, previste dal decreto legislativo 276/2003, di entrare (o rientrare) nel mercato del lavoro
A differenza del Cfl, che affianca la formazione al lavoro quale causa contrattuale, il contratto di inserimento si fonda su un progetto lavorativo individuale, finalizzato all’adattamento delle competenze professionali del dipendente a un determinato contesto lavorativo, valorizzandone la professionalità.
Il progetto individuale deve essere definito con il consenso del lavoratore e deve essere indicato nel contratto stipulato fra le parti. Il contratto di inserimento richiede la forma scritta a pena di nullità e può avere una durata variabile da nove a 18 mesi, elevati a 36 se il lavoratore è affetto da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Nessuna particolare formalità (se non la stesura del progetto individuale) è richiesta per l’instaurazione del rapporto di lavoro, che non necessita, a differenza del Cfl, di autorizzazioni. I datori di lavoro che applicano il contratto del commercio e che intendono assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono, però, inviare una comunicazione scritta alla Commissione dell’ente bilaterale per il terziario, secondo quanto disposto dall’ipotesi di accordo del 2 luglio scorso. La comunicazione, peraltro, è utile ai soli fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme dei contratti di inserimento.
Infatti, per assumere mediante questa forma contrattuale, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti scaduti nei diciotto mesi precedenti la nuova assunzione (salvo che sia venuto a scadere un solo contratto). Non si contano, a questo proposito, le risoluzioni durante il periodo di prova, le dimissioni, i licenziamenti per giusta causa e i contratti che non sono stati trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per rifiuto del lavoratore.
La stipula del contratto di inserimento consente al datore di lavoro alcuni vantaggi normativi ed economici: il contratto è a termine, il lavoratore assunto non rileva ai fini del computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari disposizioni, l’inquadramento può essere a un livello inferiore (massimo due) rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
Non tutte le assunzioni di questo tipo danno, però, diritto a benefici contributivi, che spettano solo se la persona assunta appartiene alle categorie "deboli" indicate dalla norma e nel rispetto del regolamento comunitario in materia di aiuti di stato.
Appare utile sottolineare che il contratto di inserimento può essere stipulato esclusivamente con:
- persone tra 18 e 29 anni, assunzione che non dà, di per sé, titolo ai benefici contributivi;
- disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni, ovvero coloro che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo sono alla ricerca di un posto di lavoro da più di 12 mesi;
- lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro;
- lavoratori che intendono riprendere un’attività e che non hanno lavorato per almeno due anni
- donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%)
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

L’articolo 55 del decreto legislativo 276/2003 demanda, ai contratti collettivi e ai contratti aziendali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento e la disciplina specifica del rapporto di lavoro. Alla contrattazione collettiva è altresì demandata la definizione di orientamenti, linee guida e codici di comportamento che garantiscano l’effettivo adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo.
I recenti rinnovi contrattuali hanno, pertanto, affrontato la materia adattando alle peculiarità di settore la previsione generale dell’accordo-quadro dell’11 febbraio 2004.
L’accordo per le imprese del terziario fornisce un interessante distinguo fra "inserimento" e "reinserimento" precisando che per contratto di reinserimento si intende «il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi 18 mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori».
L’accordo del 20 maggio 2004 per il rinnovo del contratto dell’industria edile stabilisce che il contratto con persone aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale potrà avere una durata massima di 12 mesi. L’accordo 2 giugno 2004 per il settore "gomma e plastica" prevede la durata massima di 12 mesi quando il lavoratore abbia svolto per più di 12 mesi presso un’altra azienda la stessa mansione cui è preordinato il progetto di inserimento, o mansioni analoghe in aziende dello stesso comparto produttivo.
L’articolo 59 del decreto legislativo 276/2003 consente l’inquadramento del lavoratore a non più di due livelli inferiori a quello spettante per le mansioni o funzioni indicate nel progetto. I contratti collettivi regolano diversamente la materia: secondo l’accordo per le aziende del terziario l’inquadramento è di un livello inferiore rispetto a quello spettante; l’accordo per gomma e plastica consente i due livelli in meno, salvo che il lavoratore abbia già svolto per più di 12 mesi le stesse mansioni, nel qual caso l’inquadramento non potrà essere inferiore per più di un livello.


Scheda sul contratto di inserimento

Il D.Lgs. n. 276/2003, di attuazione della legge n. 30/2003 di riforma del mercato del lavoro stabilisce che dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto stesso, al posto della formazione e lavoro viene istituito il nuovo contratto di “inserimento”.


Contratto di inserimento
I tratti salienti del nuovo istituto, che sostituisce il contratto di formazione e lavoro, sono i seguenti.

Definizione e campo di applicazione

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:

a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di quarantacinque di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografia in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Datori di lavoro ammessi

I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.

Condizioni di ammissibilità

Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti stipulanti devono avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tal fine non si computano:
- i lavoratori che si siano dimessi,
- i lavoratori licenziati per giusta causa e,
- i lavoratori che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
- i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova,
- nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti.
Si considerano mantenuti in servizio i giovani per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale disposizione non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.

Progetto individuale di inserimento

Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale o territoriale stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all’interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell’obiettivo dell’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della Riforma, non sia intervenuta, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo.
In caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’eventuale accordo interconfederale e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento.

Libretto formativo

La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.

Sanzioni

In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100%.

Forma

Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Durata

Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato.

Disciplina del rapporto di lavoro

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 in tema di lavoro a termine. I contratti collettivi possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.

Incentivi economici e normativi

Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento lavoratori oggetto del contratto.
Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina previgente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori svantaggiati assunti con contratto di inserimento.