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Circolare numero 111 del 24-6-2003.htm

  
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2003   

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Progetto per la Gestione, lo Sviluppo

e il Coordinamento dell’Area Agricola

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 24 Giugno 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  111

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2003

 

SOMMARIO:

  1. Contribuzione I.V.S.
  2. Contribuzione di maternità
  3. Contribuzione I.N.A.I.L.
  4. Territori agevolati e non agevolati
  5. Tabelle contributi dovuti per l’anno 2003
  6. Modalità di pagamento

 

 

  1. Contribuzione IVS.

 

Come è noto il calcolo dei contributi I.V.S. dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed imprenditori agricoli a titolo principale si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990 n. 233, rimodulate a partire dal 1 luglio 1997 dal Decreto Legislativo 16 aprile 1997 n.146 e convertite in EURO, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002, nonchè sulla determinazione di un'aliquota percentuale da applicare al reddito convenzionale individuale ed attribuita in corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l’azienda.

 

Il reddito medio convenzionale, pubblicato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene determinato sulla base della media tra le medie salariali giornaliere degli operai agricoli.

 

Per l’anno 2003, il reddito medio convenzionale, il cui Decreto è in corso di pubblicazione, è stato determinato in Euro 41,81. Pertanto, le aliquote da applicare al suddetto reddito, modificate rispetto a quelle applicate nel 2002 per effetto del Decreto Legislativo n.146/1997 che ha stabilito un aumento di 0,50 punti percentuali, sono le seguenti: 18,30% (ridotta al 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese; 15,30% ( ridotta al 10,80% per i giovani in età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate.

 

Tenuto conto del contributo addizionale del 2% previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo I.V.S. che i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed imprenditori agricoli a titolo principale sono tenuti a corrispondere ammontano, per l’anno 2003, rispettivamente,

 

- per i maggiori di 21 anni

   al 20,30% (per le zone normali)

   al 17,30% (per le zone svantaggiate)

 

- per i minori di 21 anni

   al  17,80% (per le zone normali)

   al  12,80% (per le zone svantaggiate)

 

Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1 dell’art.17 della legge 3 giugno 1975, n.160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2003, a € 0,53  a giornata.

 

 

            2.    Contribuzione di maternità.

 

Per l’anno 2003 il contributo annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato nella misura di Euro 7,49  ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

 

Tale contributo è dovuto, ai sensi dell’art. 6 della Legge 29 dicembre 1987, n. 546, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e ai sensi dell’articolo 66 del  Dlgs 26 marzo 2001 n. 151 (testo unico sulla maternità) per gli imprenditori agricoli a titolo principale.

 

            3.    Contribuzione INAIL

 

Al riguardo si ricorda che per il riequilibrio finanziario della gestione agricoltura, fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del Testo Unico INAIL, il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, all’art. 28 prevede, per il quinquennio 2001-2005, un aumento dei contributi in quota capitaria annua dovuta dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50%. Come è noto, per gli anni 2001 e 2002 l’incremento dei contributi in quota capitaria  è stato calcolato per ciascun anno nella misura del 12,5%. Per l’anno 2003 l’ulteriore aumento  stabilito con decreto interministeriale, in corso di pubblicazione, su delibera del Commissario Straordinario dell’INAIL è pari a 8,33%.

 

Pertanto, il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973 n. 852 che l’Istituto riscuote con la procedura unificata ai sensi dell’art.1 del D.L. 26 aprile 1996, n. 219 per l’anno 2003 è fissato nella misura capitaria annua di Euro 683,09, ridotta a Euro 473,03 per le aziende situate nei territori montani o in zone svantaggiate.

 

            4.   Territori agevolati (zone montane e svantaggiate).

 

Per l’individuazione delle predette zone bisogna fare riferimento  per i territori montani  al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e per le zone agricole svantaggiate all’art.15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, ciò in quanto alla categoria non sono applicabili le disposizioni emanate a seguito della riclassificazione  oggetto della delibera CIPE  n. 42 del 25 maggio 2000.

 

Si precisa, al riguardo, che  il dettato del comma 1, dell’art. 2 del Dlgs 146/1997 recita:

“A decorrere dal 1 gennaio 1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27 dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate.” 

Inoltre il comma 27 dell’art. 11 della legge n. 537/1993 precisa che:

“ I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato e indeterminato nei territori montani…….sono fissati nella misura…….”

 

            Dalla lettura delle norme è evidente che la riclassificazione opera solo nei riguardi delle aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo determinato e indeterminato e non si riflette su altre disposizioni di legge.

 

 

            5.    Tabelle contributi dovuti per l'anno 2003.

 

Nell’allegato 1  sono riportate le aliquote e gli importi  dei contributi in vigore, per l’anno 2003 per le categorie interessate.

 

 

            6.    Modalità di pagamento.

 

La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di quattro modelli di versamento unificato "F24", che saranno recapitati ai contribuenti con posta prioritaria.

 

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio,  il 16 settembre, il 17 novembre 2003 e il 16 gennaio 2004.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PRAUSCELLO

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

 

 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI E RISPETTIVI CONCEDENTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE

ANNO 2003

Contributo

Età

Territori non agevolati

Territori montani e ZAS

1) Assicurazione IVS

> 21

18,30%

15,30%

< 21

15,80%

10,80%

2) Addizionale IVS Legge 233/90

 

2 %

2 %

3) Addizionale IVS Legge 160/75

 

€     0,53

€      0,53

4) Indennità gravidanza e puerperio

 

€     7,49

€      7,49

5) Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali

 

€  683,09

€  473,03

 

LEGENDA

Per la determinazione del contributo dovuto ai punti 1 e 2 le relative percentuali sono calcolate in riferimento al “reddito medio convenzionale” che per l’anno 2003 è pari a € 41,81.

L’addizionale di  € 0,53  punto 3 è calcolato nel limite massimo di n.156 giornate annue.

.I punti 4 e 5 rappresentano il contributo in cifra fissa per le assicurazioni obbligatorie gravidanza –puerperio ed INAIL.

Gli imprenditori agricoli a titolo principale sono tenuti al pagamento dei contributi per l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui ai punti 1, 2, 3 e al pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio di cui al punto 4, con esclusione della quota capitaria annua per l’assicurazione INAIL.

 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE

ANNO 2003

Maggiori di 21 anni - Territori non agevolati

 

C.D./C.M.

IATP

FASCIA   1

 €   2.097,30

 €   1.414,21

FASCIA   2

 €   2.538,65

 €   1.855,56

FASCIA   3

 €   2.979,99

 €   2.296,90

FASCIA   4

 €   3.421,33

 €   2.738,24

 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE

ANNO 2003

Maggiori di 21 anni - Territori agevolati

 

C.D./C.M.

IATP

FASCIA   1

 €   1.691,57

 €   1.218,54

FASCIA   2

 €   2.067,69

 €   1.594,66

FASCIA   3

 €   2.443,81

 €   1.970,78

FASCIA   4

 €   2.819,93

 €   2.346,90

 

 

 

 

 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE

ANNO 2003

Minori di 21 anni - Territori non agevolati

 

C.D./C.M.

IATP

FASCIA   1

 €   1.934,24

 €   1.251,15

FASCIA   2

 €   2.321,23

 €   1.638,14

FASCIA   3

 €   2.708,22

 €   2.025,13

FASCIA   4

 €   3.095,22

 €   2.412,13

 

 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE

ANNO 2003

Minori di 21 anni - Territori agevolati

 

C.D./C.M.

IATP

FASCIA   1

 €   1.398,06

 €      925,03

FASCIA   2

 €   1.676,35

 €   1.203,32

FASCIA   3

 €   1.954,63

 €   1.481,60

FASCIA   4

 €   2.232,92

 €   1.759,89

 

 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE

ANNO 2003

 Ultrasessantacinquenni – Territori non agevolati

 

C.D./C.M.

IATP

FASCIA 1

€ 1.393,94

€    710,85

FASCIA 2

€ 1.614,61

€    931,52

FASCIA 3

€ 1.835,29

€ 1.152,20

FASCIA 4

€ 2.055,96

€ 1.372,87

 

 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE

ANNO 2003

Ultrasessantacinquenni - Territori agevolati

 

CD/CM

IATP

FASCIA 1

 €   1.086,04

 €       613,01

FASCIA 2

 €   1.274,10

 €       801,07

FASCIA 3

 €   1.462,17

 €       989,14

FASCIA 4

 €   1.650,23

 €    1.177,20