Decreto
legislativo
16
settembre
1996
n.564:In
materia
di
contribuzione
figurativa
e
di
copertura
assicurativa
per
periodi
non
coperti
da
contribuzione
INDICE
del
D.Lgs.
n.
564/1996:
CAPO
I
-
Disposizioni
in
materia
di
contribuzione
figurativa
Art.
2
-
Periodi
per
maternità
Art.
3
-
Art.
31
della
legge
20
maggio
1970,
n.
300
Art.
4
-
Disoccupazione
involontaria
CAPO
II
-
Disposizioni
in
materia
di
copertura
assicurativa
per
periodi
non
coperti
da
contribuzione
Art.
5
-
Periodi
di
interruzione
o
sospensione
del
rapporto
di
lavoro
Art.
6
-
Periodi
di
formazione
professionale,
studio
e
ricerca
e
di
inserimento
nel
mercato
del
lavoro
Art.
7
-
Periodi
intercorrenti
tra
un
rapporto
di
lavoro
e
l'altro
nel
caso
di
lavori
discontinui,
stagionali,
temporanei
Art.
8
-
Periodi
intercorrenti
nel
lavoro
a
tempo
parziale
di
tipo
verticale
o
ciclico
DECRETO
LEGISLATIVO
16
settembre
1996
n.
564.
(
indice
)
(pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
31
ottobre
1996
n.256)
ATTUAZIONE
DELLA
DELEGA
CONFERITA
DALL'ART.
1,
COMMA
39,
DELLA
LEGGE
8
AGOSTO
1995,
N.
335,
IN
MATERIA
DI
CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA
E
DI
COPERTURA
ASSICURATIVA
PER
PERIODI
NON
COPERTI
DA
CONTRIBUZIONE.
Il
Presidente
della
Repubblica
Visti
gli
articoli
76
e
87
della
Costituzione;
Visto
l'art.
1,
comma
39,
della
legge
8
agosto
1995,
n.
335;
Vista
la
preliminare
deliberazione
del
Consiglio
dei
ministri,
adottata
nella
riunione
del
5
luglio
1996;
Acquisito
il
parere
delle
competenti
commissioni
permanenti
della
Camera
dei
deputati
e
del
Senato
della
Repubblica;
Vista
la
deliberazione
del
Consiglio
dei
ministri,
adottata
nella
riunione
dell'8
agosto
1996;
Sulla
proposta
del
presidente
del
Consiglio
dei
ministri
e
del
ministro
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale,
di
concerto
con
il
ministro
del
tesoro;
E
m
a
n
a
il
seguente
decreto
legislativo:
CAPO
I
Disposizioni
in
materia
di
contribuzione
figurativa
Art.
1.
(Modificato
dall’art.
3,
D.Lgs.
29
giugno
1998
n.
278)
Periodi
di
malattia
1.
Dal
1°
gennaio
1997
il
riconoscimento
del
periodo
di
cui
all'art.
56,
n.2,
del
regio
decreto-legge
4
ottobre
1935,
n.
1827,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
6
aprile
1936,
n.
1155,
é
aumentato
nella
misura
di
due
mesi
ogni
tre
anni
fino
al
raggiungimento
di
ventidue
mesi,
per
eventi
verificatasi
nei
rispettivi
periodi.
2.
Per
la
determinazione
della
contribuzione
figurativa
accreditabile
in
favore
degli
assicurati
si
applicano
le
disposizioni
contenute
nell'art.
8
della
legge
23
aprile
1981,
n.
155.**
3.
La
contribuzione
figurativa
é
accreditata,
ai
fini
pensionistici,
con
effetto
dal
periodo
in
cui
si
colloca
l'evento.
4.
Fermo
restando
quanto
disposto
dall'art.
2,
comma
22,
della
legge
8
agosto
1995,
n.
335,
per
il
fondo
pensioni
lavoratori
dipendenti
gestito
dall'istituto
nazionale
della
previdenza
sociale
(INPS)
gli
oneri
restano
addebitati
alla
relativa
gestione
pensionistica.
Art.
2.
Periodi
per
maternità
1.
Per
i
periodi
di
astensione
obbligatoria
e
facoltativa
dal
lavoro
di
cui
agli
articoli
4,
5
e
7
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
e
successive
modificazioni
e
integrazioni,
non
é
richiesta,
in
costanza
di
rapporto
di
lavoro,
alcuna
anzianità
contributiva
pregressa
ai
fini
dell'accreditamento
dei
contributi
figurativi
per
il
diritto
alla
pensione
e
per
la
determinazione
della
misura
della
stessa.
2.
Per
i
soggetti
di
cui
al
secondo
comma
dell'art.
13
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
e
per
i
soggetti
iscritti
ai
fondi
sostitutivi
dell'assicurazione
generale
obbligatoria
gestita
dall'inps
ai
quali
viene
corrisposta
una
retribuzione
ridotta
o
non
viene
corrisposta
alcuna
retribuzione,
nei
periodi
di
astensione
facoltativa
dal
lavoro
ai
sensi
del
primo
e
secondo
comma
dell'art.
7
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
sussiste
il
diritto,
per
la
parte
differenziale
mancante
alla
misura
intera
o
per
l'intera
retribuzione
mancante,
alla
contribuzione
figurativa
da
accreditare
secondo
le
disposizioni
di
cui
all'art.
8
della
legge
23
aprile
1981,
n.
155.
3.
Gli
oneri
derivanti
dal
riconoscimento
della
contribuzione
figurativa
di
cui
al
comma
2,
per
i
soggetti
iscritti
ai
fondi
esclusivi
o
sostitutivi
dell'assicurazione
generale
obbligatoria,
restano
a
carico
della
gestione
previdenziale
cui
i
soggetti
medesimi
risultino
iscritti
durante
il
predetto
periodo.
4.
In
favore
dei
soggetti
iscritti
al
fondo
pensioni
lavoratori
dipendenti
e
alle
forme
di
previdenza
sostitutive
ed
esclusive
dell'assicurazione
generale
obbligatoria
per
l'invalidità,
la
vecchiaia
e
i
superstiti,
i
periodi
corrispondenti
all'astensione
obbligatoria
dal
lavoro
di
cui
agli
articoli
4
e
5
della
legge
30
dicembre
1971,
n.
1204,
e
successive
modificazioni
e
integrazioni,
verificatisi
al
di
fuori
del
rapporto
di
lavoro,
sono
considerati
utili
ai
fini
pensionistici,
a
condizione
che
il
soggetto
possa
far
valere,
all'atto
della
domanda,
almeno
cinque
anni
di
contribuzione
versata
in
costanza
di
rapporto
di
lavoro.
La
contribuzione
figurativa
viene
accreditata
secondo
le
disposizioni
di
cui
all'art.
8
della
legge
23
aprile
1981,
n.
155,
con
effetto
dal
periodo
in
cui
si
colloca
l'evento.
5.
Per
i
soggetti
di
cui
al
comma
4
i
periodi
non
coperti
da
assicurazione
e
corrispondenti
a
quelli
che
danno
luogo
ad
assenza
facoltativa
dal
lavoro
di
cui
all'art.
7
della
citata
legge
n.
1204
del
1971,
collocati
temporalmente
al
di
fuori
del
rapporto
di
lavoro,
possono
essere
riscattati,
nella
misura
massima
di
cinque
anni,
con
le
modalità
di
cui
all'art.
13
della
legge
12
agosto
1962,
n.
1338,
e
successive
modificazioni
e
integrazioni,
a
condizione
che
i
richiedenti
possano
far
valere,
all'atto
della
domanda,
complessivamente
almeno
cinque
anni
di
contribuzione
versata
in
costanza
di
effettiva
attività
lavorativa.
6.
Per
i
soggetti
iscritti
al
fondo
pensioni
lavoratori
dipendenti
ed
ai
fondi
sostitutivi
dell'assicurazione
generale
obbligatoria
per
l'invalidità,
la
vecchiaia
ed
i
superstiti,
gli
oneri
derivanti
dalle
disposizioni
di
cui
al
comma
4
sono
addebitati
alla
relativa
gestione
pensionistica.
Per
i
soggetti
iscritti
ai
fondi
esclusivi
dell'assicurazione
generale
obbligatoria
per
l'invalidità,
la
vecchiaia
ed
i
superstiti,
gli
oneri
derivanti
dalle
disposizioni
di
cui
al
comma
4
sono
posti
a
carico
dell'ultima
gestione
pensionistica
del
quinquennio
lavorativo
richiesto
nel
medesimo
comma.
Art.
3.
Art.
31
della
legge
20
maggio
1970,
n.
300
1.
A
decorrere
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto,
e
senza
pregiudizio
per
le
situazioni
in
atto,
i
provvedimenti
di
collocamento
in
aspettativa
non
retribuita
dei
lavoratori
chiamati
a
ricoprire
funzioni
pubbliche
elettive
o
cariche
sindacali
sono
efficaci,
ai
fini
dell'accreditamento
della
contribuzione
figurativa
ai
sensi
dell'art.
31
della
legge
20
maggio
1970,
n.
300,
se
assunti
con
atto
scritto
e
per
i
lavoratori
chiamati
a
ricoprire
cariche
sindacali
dopo
che
sia
decorso
il
periodo
di
prova
previsto
dai
contratti
collettivi
e
comunque
un
periodo
non
inferiore
a
sei
mesi.
2.
Le
cariche
sindacali
di
cui
al
secondo
comma
dell'art.
31
della
citata
legge
n.
300
del
1970,
sono
quelle
previste
dalle
norme
statuarie
e
formalmente
attribuite
per
lo
svolgimento
di
funzioni
rappresentative
e
dirigenziali
a
livello
nazionale,
regionale
e
provinciale
o
di
comprensorio,
anche
in
qualità
di
componenti
di
organi
collegiali
dell'organizzazione
sindacale.
3.
La
domanda
di
accredito
figurativo
presso
la
gestione
previdenziale
interessata
deve
essere
presentata
per
ogni
anno
solare
o
per
frazione
di
esso
entro
il
31
marzo
dell'anno
successivo
a
quello
nel
corso
del
quale
abbia
avuto
inizio
o
si
sia
protratta
l'aspettativa
a
pena
di
decadenza.
Per
l'accredito
dei
periodi
di
aspettativa
precedenti
l'anno
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto,
la
domanda
deve
essere
presentata,
a
pena
di
decadenza,
entro
novanta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
decreto
stesso.
4.
Le
retribuzioni
figurative
accreditabili
ai
sensi
dell'art.
8,
ottavo
comma,
della
legge
23
aprile
1981,
n.
155,
sono
quelle
previste
dai
contratti
collettivi
di
lavoro
della
categoria
e
non
comprendono
emolumenti
collegati
alla
effettiva
prestazione
dell'attività
lavorativa
o
condizionati
ad
una
determinata
produttività
o
risultato
di
lavoro
né
incrementi
o
avanzamenti
che
non
siano
legati
alla
sola
maturazione
dell'anzianità
di
servizio.
5.
A
decorrere
dal
mese
successivo
alla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
può
essere
versata,
facoltativamente,
una
contribuzione
aggiuntiva
sull'eventuale
differenza
tra
le
somme
corrisposte
per
lo
svolgimento
dell'attività
sindacale
ai
lavoratori
collocati
in
aspettativa
ai
sensi
dell'art.
31
della
citata
legge
n.
300
del
1970
e
la
retribuzione
di
riferimento
per
il
calcolo
del
contributo
figurativo
di
cui
all'art.
8,
ottavo
comma,
della
citata
legge
n.
155
del
1981.
La
facoltà
può
essere
esercitata
dalla
organizzazione
sindacale,
previa
richiesta
di
autorizzazione
al
fondo
o
regime
pensionistico
di
appartenenza
del
lavoratore.
Il
contributo
aggiuntivo
va
versato
entro
lo
stesso
termine
previsto
per
la
domanda
di
accredito
figurativo
di
cui
al
comma
3
ed
é
pari
all'aliquota
di
finanziamento
del
regime
pensionistico
a
cui
il
lavoratore
é
iscritto
ed
é
riferito
alla
differenza
tra
le
somme
corrisposte
dall'organizzazione
sindacale
e
la
retribuzione
figurativa
accreditata.
6.
La
facoltà
di
cui
al
comma
5
può
essere
esercitata
negli
stessi
termini
e
con
le
stesse
modalità
ivi
previste
per
gli
emolumenti
e
le
indennità
corrisposti
dall'organizzazione
sindacale
ai
lavoratori
collocati
in
distacco
sindacale
con
diritto
alla
retribuzione
erogata
dal
proprio
datore
di
lavoro.
7.
Nel
caso
in
cui
l'aspettativa
fruita
presso
il
sindacato
non
risulti
conforme
a
quanto
previsto
ai
fini
dell'applicazione
delle
disposizioni
di
cui
all'art.
31
della
citata
legge
n.
300
del
1970,
ove
le
organizzazioni
sindacali
tenute
ad
assolvere
gli
obblighi
previdenziali
e
assistenziali
provvedano
ad
effettuare
le
relative
regolarizzazioni
contributive
entro
il
termine
di
sei
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto,
i
contributi
saranno
gravati
dei
soli
interessi
calcolati
al
tasso
legale.
Ai
fini
delle
predette
regolarizzazioni
si
applica
il
termine
di
prescrizione
di
cui
all'art.
3,
comma
9,
lettera
a),
della
legge
8
agosto
1995,
n.
335.
8.
Gli
oneri
corrispondenti
alla
contribuzione
figurativa
di
cui
all'art.
31
della
citata
legge
n.
300
del
1970
gravanti
sui
fondi
pensionistici
amministrati
dall'inps,
determinati
nella
misura
pari
all'aliquota
di
computo
del
33
per
cento
del
valore
retributivo
stabilito
dal
presente
decreto,
sono
addebitati
alla
rispettiva
gestione
previdenziale.
9.
I
lavoratori
iscritti
ai
fondi
esclusivi
dell'assicurazione
generale
obbligatoria
hanno
diritto
alla
contribuzione
figurativa
per
i
periodi
non
retribuiti
di
aspettativa
per
cariche
sindacali
o
funzioni
pubbliche
elettive
di
cui
all'art.
31
della
citata
legge
n.
300
del
1970.
10.
L'onere
di
cui
al
comma
9
é
posto
a
carico
della
relativa
gestione
previdenziale.
Art.
4.
Disoccupazione
involontaria
1.
Restano
ferme
le
vigenti
disposizioni
in
materia
di
contribuzione
figurativa
per
i
casi
di
disoccupazione
involontaria.
CAPO
II
Disposizioni
in
materia
di
copertura
assicurativa
per
periodi
non
coperti
da
contribuzione
Art.
5.
Periodi
di
interruzione
o
sospensione
del
rapporto
di
lavoro
1.
In
favore
degli
iscritti
all'assicurazione
generale
obbligatoria
per
l'invalidità,
la
vecchiaia
e
i
superstiti
e
alle
forme
di
essa
sostitutive
ed
esclusive,
i
periodi
successivi
al
31
dicembre
1996,
di
interruzione
o
sospensione
del
rapporto
di
lavoro
previsti
da
specifiche
disposizioni
di
legge
o
contrattuali
e
privi
di
copertura
assicurativa,
possono
essere
riscattati,
nella
misura
massima
di
tre
anni,
a
domanda,
mediante
il
versamento
della
riserva
matematica
secondo
le
modalità
di
cui
all'art.
13
della
legge
12
agosto
1962,
n.
1338,
e
successive
modificazioni
ed
integrazioni.
2.
Per
gli
stessi
periodi,
i
lavoratori
di
cui
al
comma
1
possono
essere
autorizzati,
in
alternativa,
alla
prosecuzione
volontaria
del
versamento
dei
contributi
nel
fondo
pensionistico
di
appartenenza
ai
sensi
della
legge
18
febbraio
1983,
n.
47.
Art.
6.
Periodi
di
formazione
professionale,
studio
e
ricerca
e
di
inserimento
nel
mercato
del
lavoro
1.
In
favore
degli
iscritti
all'assicurazione
generale
obbligatoria
per
l'invalidità,
la
vecchiaia
e
i
superstiti
e
alle
forme
di
essa
sostitutive
ed
esclusive,
i
periodi
successivi
al
31
dicembre
1996,
di
formazione
professionale,
di
studio
o
di
ricerca,
privi
di
copertura
assicurativa,
finalizzati
alla
acquisizione
di
titoli
o
competenze
professionali
richiesti
per
l'assunzione
al
lavoro
o
per
la
progressione
in
carriera,
possono
essere
riscattati
a
domanda,
qualora,
ove
previsto,
sia
stato
conseguito
il
relativo
titolo
o
attestato,
mediante
il
versamento
della
riserva
matematica
secondo
le
modalità
di
cui
all'art.
13
della
legge
12
agosto
1962,
n.
1338,
e
successive
modificazioni
e
integrazioni.
2.
La
facoltà
di
cui
al
comma
1
può
essere
esercitata
anche
per
i
periodi
corrispondenti
alle
tipologie
di
inserimento
nel
mercato
del
lavoro
ove
non
comportanti
rapporti
di
lavoro
con
obbligo
di
iscrizione
all'assicurazione
generale
obbligatoria
per
l'invalidità,
la
vecchiaia
e
i
superstiti
e
alle
forme
di
essa
sostitutive
ed
esclusive.
3.
Con
decreto
del
ministro
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale
sono
individuati
i
corsi
di
formazione
professionale,
i
periodi
di
studio
o
di
ricerca
e
le
tipologie
di
ingresso
al
mercato
del
lavoro
ammessi
alla
copertura
assicurativa
ai
sensi
del
comma
1.
Art.
7.
Periodi
intercorrenti
tra
un
rapporto
di
lavoro
e
l'altro
nel
caso
di
lavori
discontinui,
stagionali,
temporanei
1.
In
favore
degli
iscritti
all'assicurazione
generale
obbligatoria
per
l'invalidità,
la
vecchiaia
e
i
superstiti
e
alle
forme
di
essa
sostitutive
ed
esclusive,
che
svolgono
attività
da
lavoro
dipendente
in
forma
stagionale,
temporanea
o
discontinua,
i
periodi
intercorrenti
successivi
al
31
dicembre
1996,
non
coperti
da
contribuzione
obbligatoria
o
figurativa
possono
essere
riscattati,
a
domanda,
mediante
il
versamento
della
riserva
matematica
secondo
le
modalità
di
cui
all'art.
13
della
legge
12
agosto
1962,
n.
1338,
e
successive
modificazioni
ed
integrazioni.
2.
Per
i
periodi
di
cui
al
comma
1,
i
soggetti
indicati
nel
comma
medesimo
possono
essere
autorizzati,
in
alternativa,
alla
prosecuzione
volontaria
del
versamento
dei
contributi
nel
fondo
pensionistico
di
appartenenza
ai
sensi
della
legge
18
febbraio
1983,
n.
47.
Per
tale
autorizzazione
é
richiesto
il
possesso
di
almeno
un
anno
di
contribuzione
nell'ultimo
quinquennio
ad
uno
dei
regimi
assicurativi
di
cui
al
comma
1.
3.
Ai
fini
dell'esercizio
della
facoltà
di
cui
ai
commi
1
e
2,
i
soggetti
interessati
devono
provare
la
regolare
iscrizione
nelle
liste
di
collocamento
e
il
permanere
dello
stato
di
disoccupazione
per
tutto
il
periodo
per
cui
si
chiede
la
copertura
mediante
riscatto
o
contribuzione
volontaria.
Art.
8.
Periodi
intercorrenti
nel
lavoro
a
tempo
parziale
di
tipo
verticale
o
ciclico
1.
In
favore
degli
iscritti
all'assicurazione
generale
obbligatoria
per
l'invalidità,
la
vecchiaia
e
i
superstiti
e
alle
forme
di
essa
sostitutive
ed
esclusive,
che
svolgono
attività
di
lavoro
dipendente
con
contratti
di
lavoro
a
tempo
parziale
di
tipo
verticale
o
ciclico,
i
periodi,
successivi
al
31
dicembre
1996,
di
non
effettuazione
della
prestazione
lavorativa,
non
coperti
da
contribuzione
obbligatoria,
possono
essere
riscattati,
a
domanda,
mediante
il
versamento
della
riserva
matematica
secondo
le
modalità
di
cui
all'art.
13
della
legge
12
agosto
1962,
n.
1338,
e
successive
modificazioni
ed
integrazioni.
2.
Per
i
periodi
di
cui
al
comma
1,
i
soggetti
indicati
nel
comma
medesimo
possono
essere
autorizzati,
in
alternativa,
alla
prosecuzione
volontaria
del
versamento
dei
contributi
nel
fondo
pensionistico
di
appartenenza
ai
sensi
della
legge
18
febbraio
1983,
n.
47.
Per
tale
autorizzazione
é
richiesto
il
possesso
di
almeno
un
anno
di
contribuzione
nell'ultimo
quinquennio
ad
uno
dei
regimi
assicurativi
di
cui
al
comma
1.
3.
Ai
fini
dell'esercizio
della
facoltà
di
cui
ai
commi
1
e
2,
i
soggetti
interessati
devono
provare
lo
stato
di
occupazione
a
tempo
parziale
di
cui
al
comma
1
per
tutto
il
periodo
per
cui
si
chiede
la
copertura
mediante
riscatto
o
contribuzione
volontaria.
Il
presente
decreto,
munito
del
sigillo
dello
Stato,
sarà
inserito
nella
Raccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica
italiana.
É
fatto
obbligo
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare.
Note
**
Art.
8,
L.
23
aprile
1981,
n.
155,
pubblicata
nel
Suppl.
Ord.
alla
Gazz.
Uff.
27
aprile
1981,
n.
114.
Contributi
figurativi.
Ai
fini
del
calcolo
della
retribuzione
annua
pensionabile,
il
valore
retributivo
da
attribuire
per
ciascuna
settimana
ai
periodi
riconosciuti
figurativamente
per
gli
eventi
previsti
dalle
disposizioni
in
vigore
è
determinato
sulla
media
delle
retribuzioni
settimanali
percepite
in
costanza
di
lavoro
nell'anno
solare
in
cui
si
collocano
i
predetti
periodi
o,
nell'anno
di
decorrenza
della
pensione,
nel
periodo
compreso
sino
alla
data
di
decorrenza
della
pensione
stessa.
Dal
calcolo
suddetto
sono
escluse
le
retribuzioni
settimanali
percepite
in
misura
ridotta
per
uno
degli
eventi
che,
in
base
alle
disposizioni
vigenti,
danno
diritto
all'accredito
di
contribuzione
figurativa
o
per
i
trattamenti
di
integrazione
salariale.
Nei
casi
in
cui
nell'anno
solare
non
risultino
retribuzioni
effettive,
il
valore
retributivo
da
attribuire
ai
periodi
riconosciuti
figurativamente
è
determinato
con
riferimento
all'anno
solare
immediatamente
precedente
nel
quale
risultino
percepite
retribuzioni
in
costanza
di
lavoro.
Per
i
periodi
anteriori
all'iscrizione
nell'assicurazione
generale
obbligatoria
il
valore
retributivo
da
attribuire
è
determinato
con
riferimento
alla
retribuzione
percepita
nell'anno
solare
in
cui
ha
inizio
l'assicurazione.
Qualora
in
corrispondenza
degli
eventi
di
cui
al
primo
comma
sia
richiesto
il
riconoscimento
figurativo
ad
integrazione
della
retribuzione,
la
media
retributiva
dell'anno
solare
è
determinata
escludendo
le
retribuzioni
settimanali
percepite
in
misura
ridotta.
In
tale
ipotesi
ciascuna
settimana
a
retribuzione
ridotta
è
integrata
figurativamente
fino
a
concorrenza
del
valore
retributivo
riconoscibile,
in
caso
di
totale
mancanza
di
retribuzione,
ai
sensi
dei
precedenti
commi.
I
periodi
di
sospensione,
per
i
quali
è
ammessa
l'integrazione
salariale,
sono
riconosciuti
utili
d'ufficio
per
il
conseguimento
del
diritto
alla
pensione
per
l'invalidità,
la
vecchiaia
ed
i
superstiti
e
per
la
determinazione
della
sua
misura.
Per
detti
periodi
il
contributo
figurativo
è
calcolato
sulla
base
della
retribuzione
cui
è
riferita
l'integrazione
salariale
(1).
Le
somme
occorrenti
alla
copertura
della
contribuzione
figurativa
relativamente
ai
periodi
di
sospensione
e
di
riduzione
d'orario,
per
i
quali
è
ammessa
l'integrazione
salariale,
sono
versate,
a
carico
della
Cassa
integrazione
guadagni,
al
Fondo
pensioni
lavoratori
dipendenti.
Il
datore
di
lavoro
è
tenuto
a
fornire
i
dati
necessari
per
il
calcolo
dei
valori
retributivi
di
cui
ai
precedenti
commi
secondo
criteri
e
modalità
stabiliti
dal
consiglio
di
amministrazione
dell'Istituto
nazionale
della
previdenza
sociale.
Per
gli
operai
agricoli
dipendenti,
ai
fini
della
determinazione
dei
requisiti
contributivi
per
il
diritto
a
pensione
e
per
il
calcolo
della
retribuzione
annua
pensionabile
ciascuna
settimana
di
contribuzione
figurativa
è
pari
a
sei
giornate.
La
retribuzione
da
calcolare
per
ciascuna
giornata
è
quella
determinata
ai
sensi
dell'articolo
28
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
27
aprile
1968,
n.
488,
per
l'anno
solare
in
cui
si
collocano
i
periodi
riconosciuti
figurativamente.
In
deroga
a
quanto
previsto
dal
primo
comma
del
presente
articolo
ai
lavoratori
collocati
in
aspettativa
ai
sensi
dell'articolo
31
della
legge
20
maggio
1970,
n.
300,
e
successive
modificazioni,
le
retribuzioni
da
riconoscere
ai
fini
del
calcolo
della
pensione
sono
commisurate
della
retribuzione
della
categoria
e
qualifica
professionale
posseduta
dall'interessato
al
momento
del
collocamento
in
aspettativa
e
di
volta
in
volta
adeguate
in
relazione
alla
dinamica
salariale
e
di
carriera
della
stessa
categoria
e
qualifica.
Per
i
lavoratori
collocati
in
aspettativa
che
non
abbiano
regolato
mediante
specifiche
normative
interne
o
contrattuali
il
trattamento
economico
del
personale,
si
prendono
in
considerazione
ai
fini
predetti
le
retribuzioni
fissate
dai
contratti
nazionali
collettivi
di
lavoro
per
gli
impiegati
delle
imprese
metalmeccaniche.
Restano
ferme
in
materia
le
disposizioni
dell'articolo
1
della
legge
15
febbraio
1974,
n.
36,
e
della
legge
10
marzo
1955,
n.
96,
e
successive
modificazioni
e
integrazioni.
Le
disposizioni
di
cui
al
presente
articolo
si
applicano
anche
per
il
trasferimento
dei
contributi
figurativi
ad
altri
enti
previdenziali
per
richieste
presentate
dai
lavoratori
dopo
l'entrata
in
vigore
della
presente
legge.