Le istruzioni
INAIL sull’indennizzo del danno biologico (seconda
parte)
I.N.A.I.L. – Direzione Generale prestazioniCircolare 4 agosto 2000, n. 57Oggetto:.
Decreto legislativo n. 38/2000. Art. 13 "Danno
biologico".
(continua) 3.3.-
Infortunati o tecnopatici conpostumi di grado pari o superiore al
16% Hanno
diritto primariamenteall’indennizzo del danno biologico e, in aggiunta, ad
un ulteriore indennizzoper le conseguenze patrimoniali della menomazione.
Entrambi gli indennizzi sonocorrisposti in forma di rendita vitalizia che,
pur essendo unitaria, è compostadi due quote in relazione alla diversa
natura e alle conseguenti differenzedelle modalità di
calcolo. Pertanto,
una volta accertato in sedemedico-legale che a seguito dell’infortunio o
della malattia professionale sonoresiduati postumi di grado pari o
superiore al 16%, all’assicurato vacostituita la rendita vitalizia
determinata come segue, fermi restando itermini vigenti sia per la sua
decorrenza sia per la sua liquidazione. 3.3.1.-Quota
di rendita per l’indennizzodel danno biologico. E’
quella indicata nella parte della"Tabella indennizzo danno biologico"
riferita a gradi di menomazionepari o superiori al
16%. Va
precisato che gli indennizzi del dannobiologico relativi ai gradi di
invalidità di cui si tratta sono statideterminati con gli stessi criteri
utilizzati per i gradi inferiori, e quindisono anch’essi di natura
areddituale (uguali per tutti a parità di grado) ecrescenti con il
crescere della gravità della menomazione in misura più cheproporzionale
sia in termini assoluti che relativi. Non
deve trarre in inganno il fatto chein questo caso la tabella non è
articolata per fasce di età e per sesso eriporta un solo valore di rendita
annua in corrispondenza di ciascun grado dimenomazione. Ciò non significa
che si perdano le relative specificità; questeinfatti, incidendo sulla
durata della rendita vitalizia, determinanoautomaticamente la
diversificazione dell’importo complessivo
dell’indennizzo. E’
evidente, infatti, che –a parità digrado di menomazione e quindi di
importo di rateo di rendita- un soggetto ades. di 20 anni percepirà la
prestazione prevedibilmente per un periodo di tempopiù lungo rispetto ad
un soggetto ad es. di 50 anni, con un conseguentemaggiore importo
dell’indennizzo complessivamente corrisposto. 3.3.2.-
Quota di rendita per l’indennizzodelle conseguenze patrimoniali della
menomazione. Una
volta determinata la quota di renditaannuale per danno biologico, ad essa
va aggiunta una seconda quota perl’indennizzo delle conseguenze
patrimoniali, che viene calcolata – salvo cheper un importante
correttivo di cui si dirà appresso - esattamente comesi faceva nel
precedente regime ai sensi dell’art. 74 T.U., e cioè rapportandoil grado
della menomazione accertata e valutata sulla base della nuova"Tabella
delle menomazioni" – che, come già detto, sostituisce atutti gli effetti
le precedenti Tabelle allegate al testo unico - allaretribuzione calcolata
secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 sullabase delle
aliquote di cui all’allegato n. 7. L’importante
correttivo introdottodall’art. 13 è costituito dal fatto che la
retribuzione, ferma restando lasua preliminare riconduzione, ove occorra,
al minimale o massimale di legge,non viene considerata per intero (salvo
che in precisi e determinati casi), maviene assunta in una misura
percentualmente ridotta in funzione della gravitàdella menomazione, e
della sua incidenza sulla capacità del lavoratore diprodurre reddito
attraverso il lavoro. Questa
operazione viene effettuatautilizzando l’apposita "Tabella dei
coefficienti", per l’applicazionedella quale sono necessari alcuni
chiarimenti. 3.3.2.1.-Caratteristiche
della"Tabella dei coefficienti" e criteri di
applicazione. La
"Tabella dei coefficienti" èfinalizzata a determinare uno dei fattori che
incidono sulla quantificazionedell’indennizzo delle conseguenze
patrimoniali della menomazione (gli altrifattori sono la retribuzione, il
grado di menomazione accertato sulla basedella nuova "Tabella delle
menomazioni" e le corrispondenti aliquotericavate dall’allegato n. 7 al
testo unico). Come
detto nell’introduzione, in unsistema indennitario e di tutela sociale la
determinazione e la quantificazionedelle conseguenze patrimoniali della
menomazione avviene attraverso parametrifissati per legge, non essendo
possibile la prova caso per caso, né essendo ilsistema finalizzato a
risarcire il danno nella esatta misura in cui si
èverificato. Pertanto,
la "Tabella deicoefficienti" è stata costruita dal legislatore con criteri
cheprescindono dalle specifiche e contingenti peculiarità delle effettive
modalitàdi svolgimento dell’attività lavorativa, nonché dalle concrete
condizionisocio-economiche del mercato del lavoro. In
questa chiave vanno interpretati edapplicati i concetti di "attività
svolta", "categoria diappartenenza" e
"ricollocabilità". Quanto
all’attività svolta, vapreso in considerazione il tipo di attività
nelle sue generali connotazioni,indipendentemente dalle condizioni
contingenti e peculiari dell’organizzazionedel lavoro in cui in concreto
il danneggiato operava. La
nozione di categoria diappartenenza è definita espressamente dal
legislatore e, comunque,contenendo il riferimento al "complesso delle
attività adeguate…..",è necessariamente da rapportare alla generale
configurazione delle attivitàstesse. Per
quanto attiene alla ricollocabilità,va osservato che il riferimento
alla "possibilità che le residue capacitàpsicofisiche siano
utilizzabili….." prescinde dall’effettivoricollocamento e, quindi, la
ricollocabilità va valutata con riguardo esclusivoalle potenzialità
lavorative del soggetto, tenendo conto anche dei risultatidegli interventi
riabilitativi effettuati nonché dei benefici che il soggettopuò ricavare
dagli interventi di supporto ambientali e dai servizi di
sostegnoeffettivamente fruibili. La
Tabella contiene una predeterminazionedei coefficienti in relazione a
fasce di gradi di menomazione; ciò sulla basedella presunzione che, con il
crescere della gravità della menomazione, aumentil’incidenza della
menomazione stessa sulla capacità dell’infortunato diprodurre
reddito. Tale
presunzione, al fine dipersonalizzare l’indennizzo, può essere superata,
con adeguata motivazionemedico-legale, mediante l’attribuzione, in
particolari casi, di un coefficienteprevisto per una fascia di gradi
superiore. Per
l’applicazione di un coefficientesuperiore a quello predeterminato per
legge in via presuntiva, occorreattenersi ai principi ed ai concetti di
"attività svolta","categoria di appartenenza" e "ricollocabilità" così
comesopraillustrati. A
conclusione del presente paragrafo, sirichiama l’attenzione sui seguenti
aspetti: - è
consentito attribuire coefficientiindicati in una fascia di gradi
superiore ma non inferiore; - è
possibile attribuire, sempremotivatamente, un coefficiente indicato in una
qualunque delle fasce superiorie, quindi, non necessariamente in quella
immediatamente superiore; - in
sede di revisione, è possibileattribuire un più alto coefficiente per la
prima volta, se non è stato giàattribuito in precedenza; se invece lo è
stato, è necessario che siaespressamente confermato (o
revocato); - per
retribuzioni inferiori al minimaleo superiori al massimale di legge, il
coefficiente va applicato rispettivamenteal minimale ed al
massimale. 3.3.3.-Quote
integrative ed integrazionerendita. Il
comma 10 prevede che le quoteintegrative della rendita di cui all’art. 77
T.U. vadano applicateesclusivamente alla parte di rendita erogata per
l’indennizzo delle conseguenzepatrimoniali della menomazione.
Ciò
trova spiegazione nel fatto che lequote integrative, avendo finalità di
ristoro di un pregiudizio economico, nonpossono essere applicate alla
quota di rendita che indennizza il dannobiologico, la quale –come più
volte ripetuto- prescinde dalla capacità diproduzione di reddito del
danneggiato. Per lo
stesso motivo l’integrazionerendita di cui all’art. 89 T.U., finalizzata
–come l’indennità di inabilitàtemporanea- ad indennizzare la perdita di
guadagno, va applicata alla quota direndita che indennizza le conseguenze
patrimoniali della menomazione, senzatenere conto perciò della quota per
danno biologico. 3.3.4.-Revisione
della rendita. E’
disciplinata dal comma 7 con il rinvioagli articoli 83, 137 e 146 T.U., la
cui applicazione non richiede commenti. L’unico
aspetto innovativo riguarda lasituazione in cui la rendita venga soppressa
per recupero dell’integritàpsicofisica nei limiti del 16% e il grado di
menomazione accertato sia pari osuperiore al 6%. In questo caso la norma
prevede che all’assicurato vengaliquidato l’indennizzo in capitale
corrispondente al grado di menomazioneaccertato, utilizzando la "Tabella
indennizzo danno biologico"vigente al momento della soppressione della
rendita e facendo riferimento all’etàdell’assicurato in quel momento.
Per
"momento di soppressione dellarendita" si deve intendere la data in cui la
rendita stessa viene cessata. Ovviamente
la corresponsionedell’indennizzo in capitale non dà luogo a recupero dei
ratei erogati primadella soppressione della rendita. Qualora
l’assicurato, in conseguenza disuccessivi aggravamenti nei termini di
legge (dieci anni dalla datadell’infortunio o quindici se si tratta di
malattia professionale), maturinuovamente il diritto alla rendita, si
applicano le direttive di cui alprecedente punto
3.2.6.2.. 3.4.-Altre
disposizioni dell’art. 13. Si
passa ora ad illustrare le altreinnovazioni contenute nell’art. 13 fin qui
non esaminate. 3.4.1.-
Disciplina dei casi di danniplurimi policroni conseguenti ad eventi lesivi
tutti rientranti nel nuovoregime. E’
dettata dal comma 5, il qualestabilisce innanzitutto che "nel caso in cui
l’assicurato, già colpito dauno o più eventi lesivi rientranti nella
disciplina delle presentidisposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si
procede alla valutazionecomplessiva dei postumi". Si
tratta di una disposizione che, se daun lato conferma la criteriologia già
in uso per la valutazione dei danniplurimi policroni (e lo stesso dicasi
per i danni plurimi monocroni),dall’altro introduce una importante
innovazione, e cioè l’abolizione delladistinzione, finora vigente, tra
eventi lesivi plurimi afferenti alla stessagestione ed eventi lesivi
plurimi afferenti a gestioni diverse. Per
effetto di questa norma, quindi, siprocede a unificazione dei postumi e
ad un unico indennizzo anche se gli eventilesivi plurimi sono occorsi
nell’esercizio di lavorazioni rientranti ingestioni diverse (industria,
agricoltura, medici radiologi). Il
comma prosegue stabilendo che, dopo lavalutazione complessiva dei postumi,
si procede alla "liquidazione diun’unica rendita o dell’indennizzo in
capitale corrispondente al gradocomplessivo della menomazione
dell’integrità psicofisica. L’importo della nuovarendita o del nuovo
indennizzo in capitale è decurtato dell’importodell’eventuale indennizzo
in capitale già corrisposto e non recuperato". Si
tratta, per quest’ultimo aspetto,degli stessi principi che disciplinano
l’erogazione delle prestazioni in casodi danni singoli (o plurimi
monocroni) e, quindi, valgono i meccanismiapplicativi già illustrati nei
paragrafi precedenti, che qui si richiamanoattraverso qualche
esempio. 1. Se
dopo il primo evento sono residuatipostumi del 4%, perciò non
indennizzati, e a seguito di nuovo evento il gradocomplessivo delle
menomazioni è pari al 10%, si provvede, se necessarioutilizzando la
procedura della liquidazione provvisoria, alla erogazionedell’indennizzo
in capitale del danno biologico, applicando la "Tabellaindennizzo danno
biologico" vigente al momento della guarigione clinicadel nuovo infortunio
(o, se si tratta di malattia professionale senza periododi inabilità
temporanea assoluta, al momento di ricezione della denuncia) eprendendo in
riferimento l’età dell’assicurato in quel momento. 2. Se
dopo il primo evento sono residuatipostumi del 4%, perciò non
indennizzati, e a seguito di nuovo evento il gradocomplessivo delle
menomazioni è pari al 20%, si costituisce la rendita secondole regole
illustrate al paragrafo 3.3. 3. Se
dopo il primo evento sono residuatipostumi del 10%, perciò indennizzati in
capitale, e a seguito di nuovo eventoil grado complessivo delle
menomazioni è pari al 14%, si provvede allaliquidazione di un nuovo
indennizzo in capitale corrispondente al gradocomplessivo di menomazione
accertato, nella misura indicata dalla "Tabellaindennizzo danno biologico"
vigente al momento della guarigione clinicadel nuovo infortunio (o, se si
tratta di malattia professionale senza periododi inabilità temporanea
assoluta, al momento di ricezione della denuncia) eprendendo in
riferimento l’età dell’assicurato in quel momento. Da questo
nuovoindennizzo va sottratto l’importo dell’indennizzo in capitale
precedentementeerogato, ricalcolato prendendo a riferimento l’età
dell’assicurato al momentodella guarigione clinica del nuovo infortunio e
la "Tabella indennizzodanno biologico" vigente al momento medesimo (ed,
ovviamente, il grado dimenomazione del 10% in relazione al quale fu
concesso il precedente indennizzoin capitale). Peraltro, ove detto
importo, per effetto di rivalutazioni della"Tabella indennizzo danno
biologico" nel frattempo intervenute,risultasse superiore a quello a suo
tempo effettivamente corrisposto, sidetrarrà l’importo effettivamente
corrisposto. 4. Se
dopo il primo evento sono residuatipostumi del 10%, perciò indennizzati in
capitale, e a seguito di nuovo eventoil grado complessivo della
menomazione è pari al 30%, si provvede allacostituzione della rendita
secondo le regole illustrate al paragrafo 3.3., decurtandol’importo
dell’indennizzo in capitale in precedenza erogato, ricalcolatoprendendo a
riferimento l’età dell’assicurato al momento di decorrenza dellarendita e
la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momentomedesimo (ed,
ovviamente, il grado di menomazione del 10% in relazione al qualefu
concesso il precedente indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto
importo,per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo
dannobiologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a
suotempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l’importo
effettivamentecorrisposto. Il recupero di tale importo andrà effettuato
mediante trattenutemensili sull’intero rateo di rendita pari ad un quinto
del rateo medesimo. 5. Se
il nuovo evento occorre adassicurato già titolare di rendita, si seguono i
criteri oggi vigenti inmateria di "rendita unica" (art. 80. primo comma,
T.U) oppure di"nuova rendita" (art. 80, secondo comma), integrati dalle
regoleillustrate al paragrafo 3.3.. Se sulla precedente rendita era in
corso ilrecupero di indennizzo in capitale precedentemente erogato, tale
recuperoproseguirà mediante trattenute mensili di un quinto sulla nuova
misura delrateo. In
tutti i casi di unificazione deipostumi derivanti da eventi plurimi, si
riaprono i termini della revisione peraggravamento del grado di
menomazione, che avranno decorrenza dalla data dicostituzione della
rendita o, se questa non sussiste, dalla data
dell’ultimoevento. I nuovi
termini saranno regolati secondoil regime valido per l’ultimo evento,
garantendo nel contempo il periodo pienodi revisionabilità di ciascuno dei
singoli danni componenti il danno unico,applicando le direttive vigenti in
materia di revisione "della renditaunica" (cfr. Guida alle revisioni delle
rendite, allegata alla circolaren. 71/1996, punto 2.5., pag.
9). 3.4.2.-Valutazione
delle preesistenze.Raccordo tra precedente e nuovo sistema
indennitario. Si è
visto come il comma 5 disciplini icasi di danni plurimi policroni
conseguenti ad eventi lesivi
Il
comma 6, invece, oltre a regolamentare–peraltro senza innovazioni rispetto
alla attuale normativa- la valutazionedelle menomazioni preesistenti
extralavorative, detta anche la disciplina deicasi di danni plurimi
policroni derivanti da eventi lavorativi occorsi l’uno (ogli uni)
prima e l’altro (o gli altri) dopo la data di entrata
invigore del nuovo regime, stabilendo in questo modo le regole per
raccordareprecedente e nuovo sistema indennitario. Prima
di esaminare nel dettaglio ledisposizioni del comma 6, va sottolineata
la scelta legislativa di impedireche postumi conseguenti ad eventi
lesivi ricadenti nel precedente regime sianounificati con postumi
derivanti da eventi lesivi ricadenti nel nuovo
regime. Si
tratta di una scelta coerente conl’impostazione complessiva dell’art. 13,
che lascia inalterata la disciplinadettata dal Testo Unico per eventi
antecedenti alla data di entrata in vigoredel decreto ministeriale di cui
al comma 3 e introduce il nuovo regimeindennitario solo per eventi
successivi, dando così vita ad un sistema di coesistenzadelle due
discipline e, ove esistano i presupposti, di coesistenza dipiù
indennizzi, che perdurerà fino ad esaurimento dei casi verificatisi
invigenza del Testo Unico non modificato. 3.4.2.1.-
Valutazione delle menomazionipreesistenti
extralavorative. Come
nel precedente regime, lemenomazioni preesistenti derivanti da fatti
estranei al lavoro assumonorilevanza solo se concorrenti ed
aggravanti la menomazione di originelavorativa e sono prese in
considerazione utilizzando la formula Gabriellidi cui all'art. 79
T.U. Si
intende che, a questo fine, lemenomazioni preesistenti extralavorative
devono essere valutate con la nuova"Tabella delle
menomazioni". Non si
considerano le menomazionipreesistenti semplicemente
coesistenti. 3.4.2.2.-
Valutazione delle preesistenzelavorative indennizzate in
rendita. Il
comma 6 stabilisce che, "quandoper le conseguenze degli infortuni o delle
malattie professionali verificatisio denunciate prima dell’entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui alcomma 3 (e cioè ricadenti nel
precedente regime) l’assicurato percepiscauna rendita o sia stato
liquidato in capitale ai sensi del testo unico, ilgrado di menomazione
conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattiaprofessionale (e
cioè ricadenti nel nuovo regime) viene valutato senzatenere conto
delle preesistenze." In
questi casi, pertanto, la valutazionedel nuovo danno viene effettuata come
se la preesistente integrità psico-fisicafosse
completa. Ciò è
collegato al fatto chel’assicurato, oltre all’indennizzo in
capitale o in rendita spettante aisensi della nuova disciplina di cui
all’art. 13, continuerà a percepirela rendita corrisposta ai sensi
della precedente disciplina di cui al TestoUnico, rendita alla quale si
applicheranno tutti gli istituti giuridiciprevisti dallo stesso Testo
Unico non modificato (revisione, rivalutazione,quote integrative, ecc.),
o, comunque, avrà già percepito l’importo liquidatoin capitale ai sensi
dell’art. 75 T.U. 3.4.2.3.- Valutazione delle
preesistenze lavorative nonindennizzate in
rendita. Ai fini
della valutazione del grado dimenomazione conseguente ad evento ricadente
nel nuovo regime, le conseguenzepermanenti di infortuni o di malattie
professionali verificatisi o denunciateprima dell’entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui al comma 3 (ecioè ricadenti nel precedente
regime) non indennizzate in rendita (ecioè con grado di
inabilità inferiore all’11%) assumono rilevanza solo se concorrentied
aggravanti la menomazione di origine lavorativa e sono prese
inconsiderazione utilizzando la formula Gabrielli di cui all'art.
79 T.U. Si intende che, a questo fine, tali
preesistenze devono esserevalutate con la nuova "Tabella delle
menomazioni". Non si
considerano le preesistenzesemplicemente
coesistenti. Inoltre
poiché, sulla base del principiogenerale sopraindicato, all’evento occorso
in vigenza del precedente regimecontinuano ad applicarsi integralmente le
disposizioni del Testo Unico,l’assicurato può chiedere, per quell’evento,
la liquidazione della rendita incaso di aggravamento, ai sensi del
penultimo comma dell’art. 83 T.U. 3.4.3.-Rivalutazione
degli indennizzi. Il
comma 3 stabilisce che la"Tabella indennizzo danno biologico" viene
adeguata con decreto delMinistro del lavoro e della previdenza sociale su
delibera del Consiglio diamministrazione dell’INAIL. Ciò
introduce una importante novità perquanto attiene alla rivalutazione delle
rendite, in quanto mentre la quota direndita per l’indennizzo delle
conseguenze patrimoniali della menomazione,essendo agganciata alla
dinamica retributiva, sarà rivalutata sulla base delleregole vigenti
(peraltro anch’esse modificate a decorrere dal prossimo 1°luglio per
effetto dell’art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo di cui sitratta),
la rivalutazione della quota di rendita che indennizza il dannobiologico
seguirà un diverso e non necessariamente concomitante percorso,collegato
appunto all’adeguamento ministeriale della
relativa"Tabella". Il
meccanismo di adeguamento della"Tabella indennizzo danno biologico" non
produrrà, invece, effettisui casi liquidati in capitale trattandosi di
rapporti che, sotto il profiloeconomico (ma non sotto quello sanitario;
vedi appresso), si esauriscono con laerogazione della prestazione una
tantum. Resta inteso, peraltro, come siè in precedenza chiarito, che
nelle ipotesi di revisione dell’indennizzo incapitale per aggravamento, o
di corresponsione di nuovo indennizzo in capitalea seguito di nuovo evento
che determina una maggiorazione del grado complessivodella menomazione,
qualora nel frattempo fosse intervenuto un adeguamento dellaTabella, il
relativo importo deve essere calcolato utilizzando la Tabella invigore al
momento della maturazione del nuovo diritto. 3.5.
Disposizioni del Testo Unicoapplicabili nel nuovo regime in quanto
compatibili. L’art.
13, al comma 11, dispone che"per quanto non previsto dalle presenti
disposizioni, si applica lanormativa del testo unico, in quanto
compatibile" Con
questa norma il legislatore ha volutostabilire un raccordo di carattere
generale tra le innovazioni introdotte conla tutela del danno biologico ed
il sistema giuridico dell’assicurazioneinfortuni così come finora
delineato dal Testo Unico e dall’insieme diinterventi legislativi e
giurisprudenziali che nel tempo lo hanno integrato omodificato, sistema
che lo stesso legislatore espressamente richiama ("… nell’ambitodel
sistema di indennizzo e sostegno sociale ….."). Si
tratta di un raccordo certamente nonorganico e verosimilmente provvisorio,
in quanto la radicalità delleinnovazioni introdotte sia dall’art. 13, sia
dal Decreto legislativo nella suainterezza, richiedono necessariamente un
completamento del disegno riformatoreed impongono un intervento di
sistematico riordino della disciplina legislativadell’assicurazione contro
i rischi del lavoro che, da un lato, la rendapienamente coerente con gli
obiettivi di "sostegno sociale" e ditutela integrale del lavoratore che lo
stesso Decreto legislativo, in coerenzacon i principi affermati nella
Legge delega, assegna al sistema INAIL e,dall’altro, la armonizzi con le
tendenze evolutive del sistema di sicurezzasociale nel suo
complesso. In
questa prospettiva, il rinvio alla normativavigente in quanto applicabile
va letto innanzitutto come conferma erafforzamento di tutti quei contenuti
di tutela INAIL che già oggi affiancanola funzione strettamente
indennitaria, e che mirano –in collaborazione con glialtri Organismi
competenti- ad evitare il danno (attività finalizzate allaprevenzione) o a
limitarne le conseguenze (attività curative, protesiche,riabilitative),
all’interno di una concezione della tutela che si fa carico perintero dei
bisogni del lavoratore e che trova, proprio nell’introduzione deldanno
biologico come lesione dell’integrità psico-fisica della persona
dellavoratore, nuovi impulsi e nuove possibilità di sviluppo.
Ciò
significa, tra l’altro, che, sel’indennizzo in capitale può esaurire il
rapporto economico con gli infortunatio i tecnopatici con danni non
indennizzabili in rendita, prosegue invece, e vaulteriormente valorizzata,
la funzione dell’INAIL di presa in caricodegli stessi soggetti
infortunati o tecnopatici, attraverso l’erogazione ditutte le vigenti
prestazioni non economiche. In
secondo luogo, il rinvio allanormativa del testo unico in quanto
compatibile consente, nell’attesa di unacompleta ed organica riscrittura
dello stesso testo unico e del suocoordinamento con le discipline dei
settori limitrofi della sicurezza sociale,di mantenere in vigore, ai fini
dell’applicazione di alcun istituti giuridici,le nozioni di attitudine al
lavoro e di inabilità permanente assoluta eparziale, così come definite
dagli articoli 74, 78 e 214 del Testo Unico e cosìcome valutate dalle
Tabelle allegati n. 1 e 2 allo stesso Testo Unico. Gli
istituti giuridici ai quali siapplicano, anche nel nuovo regime, le
suddette disposizioni del Testo Unico,sono principalmente i
seguenti: -
assegno per assistenza personalecontinuativa, per l’erogazione del quale
gli articoli 76 e 218 T.U. prevedono,ferme restando le altre condizioni,
l’invalidità permanente assolutaconseguente alle menomazioni elencate
nella tabella allegato n. 3; -
speciale assegno continuativo mensileai superstiti, per l’erogazione del
quale la legge n. 248/1976, come modificatadalla legge n. 251/1982, ferme
restando le altri condizioni, prevede che illavoratore deceduto per cause
non lavorative fosse titolare in vita di renditaper inabilità permanente
di grado non inferiore al 65%; -
assegno di incollocabilità, per laconcessione del quale, ferme restando le
altre condizioni, è stabilita dallalegge n. 248/1976 una riduzione della
capacità lavorativa non inferiore al 34%; -
riconoscimento di "Grande invalidodel lavoro" (e dei relativi benefici),
per il quale l’art. 178 T.U.prevede un’inabilità permanente che riduca
l’attitudine al lavoro di almenoquattro quinti; -
rendita di passaggio, per laconcessione della quale, ferme restando le
altre condizioni, l’art. 150 T.U.prevede una inabilità permanente di
qualunque grado purchè non superioreall’80%; -
attestazione di "persona invalidadel lavoro", di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, per il rilascio dellaquale l’art. 1, comma 1, lettera b)
della stessa legge prevede un grado diinvalidità superiore al 33%
accertato dall’INAIL in base alle disposizionivigenti al momento
dell’entrata in vigore della legge medesima. Ai fini
dell’applicazione deisopraelencati istituti giuridici,
pertanto, è necessario procedere,oltre alla valutazione del grado
di menomazione di cui alla nuova "Tabelladelle menomazioni" per la
liquidazione della prestazione economicaprevista dall’art. 13 del Decreto
legislativo n. 38/2000, anche allavalutazione del grado di riduzione
dell’attitudine lavorativa secondo lerichiamate disposizioni del Testo
Unico. In
particolare: - per
quanto riguarda l’assegno perassistenza personale continuativa, una
volta accertato che l’infortunato oil tecnopatico è portatore di una delle
menomazioni indicate nella tabellaallegato n. 3 T.U. in conseguenza della
quale sia indispensabile un’assistenzapersonale continuativa, la
valutazione del grado di riduzione dell’attitudineal lavoro – secondo le
disposizioni del T.U. - dovrà essere effettuata perverificare se ricorre
anche l’altro presupposto della prestazione, e cioè"l’invalidità
permanente assoluta". Resta fermo, invece, che larendita sarà calcolata
con le modalità ed i criteri dettati dall’art. 13 delDecreto Legislativo
n. 38/2000; - per
quanto riguarda lo specialeassegno continuativo mensili ai
superstiti, di cui alla legge n. 248/1976modificata dalla legge n.
251/1982, la valutazione del grado di riduzionedell’attitudine al lavoro
secondo le disposizioni del Testo Unico dovrà essereeffettuata per
verificare se esiste il presupposto del diritto alla
particolareprestazione, mentre la prestazione stessa, qualora dovuta, sarà
commisurataalla rendita effettivamente corrisposta in vita al
lavoratore ai sensidell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000,
limitatamente però allaquota per indennizzo delle conseguenze
patrimoniali delle menomazioni. 4.-Prima
fase di attuazione della nuovadisciplina
indennitaria. Si è
accennato nell’introduzione alcarattere sperimentale che espressamente il
legislatore ha voluto dare allanuova disciplina indennitaria, prevedendo
un periodo di monitoraggio e verificafinalizzato all’eventuale emanazione
di disposizioni correttive e integrative. Esiste,
quindi, piena consapevolezza chela prima fase di attuazione presenterà
difficoltà operative e comporteràcriticità nei rapporti con l’utenza, che
saranno in una certa misurainevitabili nonostante il sicuro impegno degli
operatori e le iniziative, anchein termini di informazione e formazione,
che non si mancherà di realizzare. I punti
problematici della nuovadisciplina sono numerosi, e per ciascuno di essi
si intende predisporreappositi strumenti di rilevazione per avere
costantemente indicatori aggiornatie puntuali degli sviluppi della
situazione; su questo argomento si torneràquanto prima con apposite
istruzioni. E’
evidente, peraltro, che l’indicatorepiù sensibile è rappresentato dal
grado di vertenzialità che si svilupperà congli assicurati e con i
Patronati e dalla misura della capacità di governare ilcontenzioso
circoscrivendolo in limiti fisiologici. Si
ritiene, a questo proposito, che glistrumenti migliori per evitare
esasperazioni conflittuali e per permettere unrodaggio sereno e proficuo
della nuova disciplina siano fondamentalmente tre: - un
atteggiamento di disponibilità e diconfronto verso le parti sociali, con
le quali va aperto un dialogo perl’individuazione delle problematiche di
maggiore spessore e per la ricercacomune di proposte di
soluzione; - una
linea di assoluta coesione edintegrazione tra funzioni amministrative,
medico-legali e legali, le quali –sia in Sede che in Direzione Regionale -
debbono agire sinergicamente perfornire interpretazioni univoche alle
disposizioni e garantire una coerenteprassi applicativa. Ciò non significa
chiusura nei confronti di riflessionianche critiche sui vari profili della
nuova disciplina, che vanno anziincoraggiate se dirette a contribuire a
correzioni migliorative, purchè noncondizionino l’impegno
realizzativo; - un
continuo raccordo con la DirezioneGenerale, alla quale vanno rappresentate
con tempestività, ma nel contempo conmodalità che garantiscano organicità
e sistematicità di flussi, evitando,quindi, iniziative frammentarie e non
coordinate, le questioni emergenti, le ipotesidi soluzione possibilmente A
quest’ultimo proposito, si fa presenteche presso la Direzione Centrale
Prestazioni è costituito il "Gruppo dilavoro per il danno biologico",
composto da professionalità della stessaDirezione, della Sovraintendenza
Medica Generale, dell’Avvocatura Generale edella Consulenza Statistico
Attuariale, che ha già lavorato, secondo il modellodi integrazione delle
competenze e di confronto con le parti sociali, nellafase di progettazione
normativa e che continuerà ad operare con le stessemodalità nella fase di
prima attuazione e di monitoraggio. A
questo Gruppo andranno indirizzaterichieste di chiarimenti, quesiti
interpretativi, segnalazioni di problematicheemergenti ed ogni altra
comunicazione attinente al tema.
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