Le istruzioni INAIL sull’indennizzo del danno biologico (seconda parte)

I.N.A.I.L. – Direzione Generale prestazioni

Circolare 4 agosto 2000, n. 57

Oggetto:. Decreto legislativo n. 38/2000. Art. 13 "Danno biologico".

 

(continua)

 

3.3.- Infortunati o tecnopatici conpostumi di grado pari o superiore al 16%

Hanno diritto primariamenteall’indennizzo del danno biologico e, in aggiunta, ad un ulteriore indennizzoper le conseguenze patrimoniali della menomazione. Entrambi gli indennizzi sonocorrisposti in forma di rendita vitalizia che, pur essendo unitaria, è compostadi due quote in relazione alla diversa natura e alle conseguenti differenzedelle modalità di calcolo.

Pertanto, una volta accertato in sedemedico-legale che a seguito dell’infortunio o della malattia professionale sonoresiduati postumi di grado pari o superiore al 16%, all’assicurato vacostituita la rendita vitalizia determinata come segue, fermi restando itermini vigenti sia per la sua decorrenza sia per la sua liquidazione.

3.3.1.-Quota di rendita per l’indennizzodel danno biologico.

E’ quella indicata nella parte della"Tabella indennizzo danno biologico" riferita a gradi di menomazionepari o superiori al 16%.

Va precisato che gli indennizzi del dannobiologico relativi ai gradi di invalidità di cui si tratta sono statideterminati con gli stessi criteri utilizzati per i gradi inferiori, e quindisono anch’essi di natura areddituale (uguali per tutti a parità di grado) ecrescenti con il crescere della gravità della menomazione in misura più cheproporzionale sia in termini assoluti che relativi.

Non deve trarre in inganno il fatto chein questo caso la tabella non è articolata per fasce di età e per sesso eriporta un solo valore di rendita annua in corrispondenza di ciascun grado dimenomazione. Ciò non significa che si perdano le relative specificità; questeinfatti, incidendo sulla durata della rendita vitalizia, determinanoautomaticamente la diversificazione dell’importo complessivo dell’indennizzo.

E’ evidente, infatti, che –a parità digrado di menomazione e quindi di importo di rateo di rendita- un soggetto ades. di 20 anni percepirà la prestazione prevedibilmente per un periodo di tempopiù lungo rispetto ad un soggetto ad es. di 50 anni, con un conseguentemaggiore importo dell’indennizzo complessivamente corrisposto.

3.3.2.- Quota di rendita per l’indennizzodelle conseguenze patrimoniali della menomazione.

Una volta determinata la quota di renditaannuale per danno biologico, ad essa va aggiunta una seconda quota perl’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, che viene calcolata – salvo cheper un importante correttivo di cui si dirà appresso - esattamente comesi faceva nel precedente regime ai sensi dell’art. 74 T.U., e cioè rapportandoil grado della menomazione accertata e valutata sulla base della nuova"Tabella delle menomazioni" – che, come già detto, sostituisce atutti gli effetti le precedenti Tabelle allegate al testo unico - allaretribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 sullabase delle aliquote di cui all’allegato n. 7.

L’importante correttivo introdottodall’art. 13 è costituito dal fatto che la retribuzione, ferma restando lasua preliminare riconduzione, ove occorra, al minimale o massimale di legge,non viene considerata per intero (salvo che in precisi e determinati casi), maviene assunta in una misura percentualmente ridotta in funzione della gravitàdella menomazione, e della sua incidenza sulla capacità del lavoratore diprodurre reddito attraverso il lavoro.

Questa operazione viene effettuatautilizzando l’apposita "Tabella dei coefficienti", per l’applicazionedella quale sono necessari alcuni chiarimenti.

3.3.2.1.-Caratteristiche della"Tabella dei coefficienti" e criteri di applicazione.

La "Tabella dei coefficienti" èfinalizzata a determinare uno dei fattori che incidono sulla quantificazionedell’indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione (gli altrifattori sono la retribuzione, il grado di menomazione accertato sulla basedella nuova "Tabella delle menomazioni" e le corrispondenti aliquotericavate dall’allegato n. 7 al testo unico).

Come detto nell’introduzione, in unsistema indennitario e di tutela sociale la determinazione e la quantificazionedelle conseguenze patrimoniali della menomazione avviene attraverso parametrifissati per legge, non essendo possibile la prova caso per caso, né essendo ilsistema finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si èverificato.

Pertanto, la "Tabella deicoefficienti" è stata costruita dal legislatore con criteri cheprescindono dalle specifiche e contingenti peculiarità delle effettive modalitàdi svolgimento dell’attività lavorativa, nonché dalle concrete condizionisocio-economiche del mercato del lavoro.

In questa chiave vanno interpretati edapplicati i concetti di "attività svolta", "categoria diappartenenza" e "ricollocabilità".

Quanto all’attività svolta, vapreso in considerazione il tipo di attività nelle sue generali connotazioni,indipendentemente dalle condizioni contingenti e peculiari dell’organizzazionedel lavoro in cui in concreto il danneggiato operava.

La nozione di categoria diappartenenza è definita espressamente dal legislatore e, comunque,contenendo il riferimento al "complesso delle attività adeguate…..",è necessariamente da rapportare alla generale configurazione delle attivitàstesse.

Per quanto attiene alla ricollocabilità,va osservato che il riferimento alla "possibilità che le residue capacitàpsicofisiche siano utilizzabili….." prescinde dall’effettivoricollocamento e, quindi, la ricollocabilità va valutata con riguardo esclusivoalle potenzialità lavorative del soggetto, tenendo conto anche dei risultatidegli interventi riabilitativi effettuati nonché dei benefici che il soggettopuò ricavare dagli interventi di supporto ambientali e dai servizi di sostegnoeffettivamente fruibili.

La Tabella contiene una predeterminazionedei coefficienti in relazione a fasce di gradi di menomazione; ciò sulla basedella presunzione che, con il crescere della gravità della menomazione, aumentil’incidenza della menomazione stessa sulla capacità dell’infortunato diprodurre reddito.

Tale presunzione, al fine dipersonalizzare l’indennizzo, può essere superata, con adeguata motivazionemedico-legale, mediante l’attribuzione, in particolari casi, di un coefficienteprevisto per una fascia di gradi superiore.

Per l’applicazione di un coefficientesuperiore a quello predeterminato per legge in via presuntiva, occorreattenersi ai principi ed ai concetti di "attività svolta","categoria di appartenenza" e "ricollocabilità" così comesopraillustrati.

A conclusione del presente paragrafo, sirichiama l’attenzione sui seguenti aspetti:

- è consentito attribuire coefficientiindicati in una fascia di gradi superiore ma non inferiore;

- è possibile attribuire, sempremotivatamente, un coefficiente indicato in una qualunque delle fasce superiorie, quindi, non necessariamente in quella immediatamente superiore;

- in sede di revisione, è possibileattribuire un più alto coefficiente per la prima volta, se non è stato giàattribuito in precedenza; se invece lo è stato, è necessario che siaespressamente confermato (o revocato);

- per retribuzioni inferiori al minimaleo superiori al massimale di legge, il coefficiente va applicato rispettivamenteal minimale ed al massimale.

3.3.3.-Quote integrative ed integrazionerendita.

Il comma 10 prevede che le quoteintegrative della rendita di cui all’art. 77 T.U. vadano applicateesclusivamente alla parte di rendita erogata per l’indennizzo delle conseguenzepatrimoniali della menomazione.

Ciò trova spiegazione nel fatto che lequote integrative, avendo finalità di ristoro di un pregiudizio economico, nonpossono essere applicate alla quota di rendita che indennizza il dannobiologico, la quale –come più volte ripetuto- prescinde dalla capacità diproduzione di reddito del danneggiato.

Per lo stesso motivo l’integrazionerendita di cui all’art. 89 T.U., finalizzata –come l’indennità di inabilitàtemporanea- ad indennizzare la perdita di guadagno, va applicata alla quota direndita che indennizza le conseguenze patrimoniali della menomazione, senzatenere conto perciò della quota per danno biologico.

3.3.4.-Revisione della rendita.

E’ disciplinata dal comma 7 con il rinvioagli articoli 83, 137 e 146 T.U., la cui applicazione non richiede commenti.

L’unico aspetto innovativo riguarda lasituazione in cui la rendita venga soppressa per recupero dell’integritàpsicofisica nei limiti del 16% e il grado di menomazione accertato sia pari osuperiore al 6%. In questo caso la norma prevede che all’assicurato vengaliquidato l’indennizzo in capitale corrispondente al grado di menomazioneaccertato, utilizzando la "Tabella indennizzo danno biologico"vigente al momento della soppressione della rendita e facendo riferimento all’etàdell’assicurato in quel momento.

Per "momento di soppressione dellarendita" si deve intendere la data in cui la rendita stessa viene cessata.

Ovviamente la corresponsionedell’indennizzo in capitale non dà luogo a recupero dei ratei erogati primadella soppressione della rendita.

Qualora l’assicurato, in conseguenza disuccessivi aggravamenti nei termini di legge (dieci anni dalla datadell’infortunio o quindici se si tratta di malattia professionale), maturinuovamente il diritto alla rendita, si applicano le direttive di cui alprecedente punto 3.2.6.2..

3.4.-Altre disposizioni dell’art. 13.

Si passa ora ad illustrare le altreinnovazioni contenute nell’art. 13 fin qui non esaminate.

3.4.1.- Disciplina dei casi di danniplurimi policroni conseguenti ad eventi lesivi tutti rientranti nel nuovoregime.

E’ dettata dal comma 5, il qualestabilisce innanzitutto che "nel caso in cui l’assicurato, già colpito dauno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presentidisposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazionecomplessiva dei postumi".

Si tratta di una disposizione che, se daun lato conferma la criteriologia già in uso per la valutazione dei danniplurimi policroni (e lo stesso dicasi per i danni plurimi monocroni),dall’altro introduce una importante innovazione, e cioè l’abolizione delladistinzione, finora vigente, tra eventi lesivi plurimi afferenti alla stessagestione ed eventi lesivi plurimi afferenti a gestioni diverse.

Per effetto di questa norma, quindi, siprocede a unificazione dei postumi e ad un unico indennizzo anche se gli eventilesivi plurimi sono occorsi nell’esercizio di lavorazioni rientranti ingestioni diverse (industria, agricoltura, medici radiologi).

Il comma prosegue stabilendo che, dopo lavalutazione complessiva dei postumi, si procede alla "liquidazione diun’unica rendita o dell’indennizzo in capitale corrispondente al gradocomplessivo della menomazione dell’integrità psicofisica. L’importo della nuovarendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell’importodell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato".

Si tratta, per quest’ultimo aspetto,degli stessi principi che disciplinano l’erogazione delle prestazioni in casodi danni singoli (o plurimi monocroni) e, quindi, valgono i meccanismiapplicativi già illustrati nei paragrafi precedenti, che qui si richiamanoattraverso qualche esempio.

1. Se dopo il primo evento sono residuatipostumi del 4%, perciò non indennizzati, e a seguito di nuovo evento il gradocomplessivo delle menomazioni è pari al 10%, si provvede, se necessarioutilizzando la procedura della liquidazione provvisoria, alla erogazionedell’indennizzo in capitale del danno biologico, applicando la "Tabellaindennizzo danno biologico" vigente al momento della guarigione clinicadel nuovo infortunio (o, se si tratta di malattia professionale senza periododi inabilità temporanea assoluta, al momento di ricezione della denuncia) eprendendo in riferimento l’età dell’assicurato in quel momento.

2. Se dopo il primo evento sono residuatipostumi del 4%, perciò non indennizzati, e a seguito di nuovo evento il gradocomplessivo delle menomazioni è pari al 20%, si costituisce la rendita secondole regole illustrate al paragrafo 3.3.

3. Se dopo il primo evento sono residuatipostumi del 10%, perciò indennizzati in capitale, e a seguito di nuovo eventoil grado complessivo delle menomazioni è pari al 14%, si provvede allaliquidazione di un nuovo indennizzo in capitale corrispondente al gradocomplessivo di menomazione accertato, nella misura indicata dalla "Tabellaindennizzo danno biologico" vigente al momento della guarigione clinicadel nuovo infortunio (o, se si tratta di malattia professionale senza periododi inabilità temporanea assoluta, al momento di ricezione della denuncia) eprendendo in riferimento l’età dell’assicurato in quel momento. Da questo nuovoindennizzo va sottratto l’importo dell’indennizzo in capitale precedentementeerogato, ricalcolato prendendo a riferimento l’età dell’assicurato al momentodella guarigione clinica del nuovo infortunio e la "Tabella indennizzodanno biologico" vigente al momento medesimo (ed, ovviamente, il grado dimenomazione del 10% in relazione al quale fu concesso il precedente indennizzoin capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della"Tabella indennizzo danno biologico" nel frattempo intervenute,risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, sidetrarrà l’importo effettivamente corrisposto.

4. Se dopo il primo evento sono residuatipostumi del 10%, perciò indennizzati in capitale, e a seguito di nuovo eventoil grado complessivo della menomazione è pari al 30%, si provvede allacostituzione della rendita secondo le regole illustrate al paragrafo 3.3., decurtandol’importo dell’indennizzo in capitale in precedenza erogato, ricalcolatoprendendo a riferimento l’età dell’assicurato al momento di decorrenza dellarendita e la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momentomedesimo (ed, ovviamente, il grado di menomazione del 10% in relazione al qualefu concesso il precedente indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto importo,per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo dannobiologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suotempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l’importo effettivamentecorrisposto. Il recupero di tale importo andrà effettuato mediante trattenutemensili sull’intero rateo di rendita pari ad un quinto del rateo medesimo.

5. Se il nuovo evento occorre adassicurato già titolare di rendita, si seguono i criteri oggi vigenti inmateria di "rendita unica" (art. 80. primo comma, T.U) oppure di"nuova rendita" (art. 80, secondo comma), integrati dalle regoleillustrate al paragrafo 3.3.. Se sulla precedente rendita era in corso ilrecupero di indennizzo in capitale precedentemente erogato, tale recuperoproseguirà mediante trattenute mensili di un quinto sulla nuova misura delrateo.

In tutti i casi di unificazione deipostumi derivanti da eventi plurimi, si riaprono i termini della revisione peraggravamento del grado di menomazione, che avranno decorrenza dalla data dicostituzione della rendita o, se questa non sussiste, dalla data dell’ultimoevento.

I nuovi termini saranno regolati secondoil regime valido per l’ultimo evento, garantendo nel contempo il periodo pienodi revisionabilità di ciascuno dei singoli danni componenti il danno unico,applicando le direttive vigenti in materia di revisione "della renditaunica" (cfr. Guida alle revisioni delle rendite, allegata alla circolaren. 71/1996, punto 2.5., pag. 9).

3.4.2.-Valutazione delle preesistenze.Raccordo tra precedente e nuovo sistema indennitario.

Si è visto come il comma 5 disciplini icasi di danni plurimi policroni conseguenti ad eventi lesivi tutti ricadentinel nuovo regime.

Il comma 6, invece, oltre a regolamentare–peraltro senza innovazioni rispetto alla attuale normativa- la valutazionedelle menomazioni preesistenti extralavorative, detta anche la disciplina deicasi di danni plurimi policroni derivanti da eventi lavorativi occorsi l’uno (ogli uni) prima e l’altro (o gli altri) dopo la data di entrata invigore del nuovo regime, stabilendo in questo modo le regole per raccordareprecedente e nuovo sistema indennitario.

Prima di esaminare nel dettaglio ledisposizioni del comma 6, va sottolineata la scelta legislativa di impedireche postumi conseguenti ad eventi lesivi ricadenti nel precedente regime sianounificati con postumi derivanti da eventi lesivi ricadenti nel nuovo regime.

Si tratta di una scelta coerente conl’impostazione complessiva dell’art. 13, che lascia inalterata la disciplinadettata dal Testo Unico per eventi antecedenti alla data di entrata in vigoredel decreto ministeriale di cui al comma 3 e introduce il nuovo regimeindennitario solo per eventi successivi, dando così vita ad un sistema di coesistenzadelle due discipline e, ove esistano i presupposti, di coesistenza dipiù indennizzi, che perdurerà fino ad esaurimento dei casi verificatisi invigenza del Testo Unico non modificato.

3.4.2.1.- Valutazione delle menomazionipreesistenti extralavorative.

Come nel precedente regime, lemenomazioni preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro assumonorilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di originelavorativa e sono prese in considerazione utilizzando la formula Gabriellidi cui all'art. 79 T.U.

Si intende che, a questo fine, lemenomazioni preesistenti extralavorative devono essere valutate con la nuova"Tabella delle menomazioni".

Non si considerano le menomazionipreesistenti semplicemente coesistenti.

3.4.2.2.- Valutazione delle preesistenzelavorative indennizzate in rendita.

Il comma 6 stabilisce che, "quandoper le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisio denunciate prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui alcomma 3 (e cioè ricadenti nel precedente regime) l’assicurato percepiscauna rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, ilgrado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattiaprofessionale (e cioè ricadenti nel nuovo regime) viene valutato senzatenere conto delle preesistenze."

In questi casi, pertanto, la valutazionedel nuovo danno viene effettuata come se la preesistente integrità psico-fisicafosse completa.

Ciò è collegato al fatto chel’assicurato, oltre all’indennizzo in capitale o in rendita spettante aisensi della nuova disciplina di cui all’art. 13, continuerà a percepirela rendita corrisposta ai sensi della precedente disciplina di cui al TestoUnico, rendita alla quale si applicheranno tutti gli istituti giuridiciprevisti dallo stesso Testo Unico non modificato (revisione, rivalutazione,quote integrative, ecc.), o, comunque, avrà già percepito l’importo liquidatoin capitale ai sensi dell’art. 75 T.U.

 3.4.2.3.- Valutazione delle preesistenze lavorative nonindennizzate in rendita.

Ai fini della valutazione del grado dimenomazione conseguente ad evento ricadente nel nuovo regime, le conseguenzepermanenti di infortuni o di malattie professionali verificatisi o denunciateprima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 (ecioè ricadenti nel precedente regime) non indennizzate in rendita (ecioè con grado di inabilità inferiore all’11%) assumono rilevanza solo se concorrentied aggravanti la menomazione di origine lavorativa e sono prese inconsiderazione utilizzando la formula Gabrielli di cui all'art. 79 T.U.

 Si intende che, a questo fine, tali preesistenze devono esserevalutate con la nuova "Tabella delle menomazioni".

Non si considerano le preesistenzesemplicemente coesistenti.

Inoltre poiché, sulla base del principiogenerale sopraindicato, all’evento occorso in vigenza del precedente regimecontinuano ad applicarsi integralmente le disposizioni del Testo Unico,l’assicurato può chiedere, per quell’evento, la liquidazione della rendita incaso di aggravamento, ai sensi del penultimo comma dell’art. 83 T.U.

3.4.3.-Rivalutazione degli indennizzi.

Il comma 3 stabilisce che la"Tabella indennizzo danno biologico" viene adeguata con decreto delMinistro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Consiglio diamministrazione dell’INAIL.

Ciò introduce una importante novità perquanto attiene alla rivalutazione delle rendite, in quanto mentre la quota direndita per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione,essendo agganciata alla dinamica retributiva, sarà rivalutata sulla base delleregole vigenti (peraltro anch’esse modificate a decorrere dal prossimo 1°luglio per effetto dell’art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo di cui sitratta), la rivalutazione della quota di rendita che indennizza il dannobiologico seguirà un diverso e non necessariamente concomitante percorso,collegato appunto all’adeguamento ministeriale della relativa"Tabella".

Il meccanismo di adeguamento della"Tabella indennizzo danno biologico" non produrrà, invece, effettisui casi liquidati in capitale trattandosi di rapporti che, sotto il profiloeconomico (ma non sotto quello sanitario; vedi appresso), si esauriscono con laerogazione della prestazione una tantum. Resta inteso, peraltro, come siè in precedenza chiarito, che nelle ipotesi di revisione dell’indennizzo incapitale per aggravamento, o di corresponsione di nuovo indennizzo in capitalea seguito di nuovo evento che determina una maggiorazione del grado complessivodella menomazione, qualora nel frattempo fosse intervenuto un adeguamento dellaTabella, il relativo importo deve essere calcolato utilizzando la Tabella invigore al momento della maturazione del nuovo diritto.

 

3.5. Disposizioni del Testo Unicoapplicabili nel nuovo regime in quanto compatibili.

L’art. 13, al comma 11, dispone che"per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica lanormativa del testo unico, in quanto compatibile"

Con questa norma il legislatore ha volutostabilire un raccordo di carattere generale tra le innovazioni introdotte conla tutela del danno biologico ed il sistema giuridico dell’assicurazioneinfortuni così come finora delineato dal Testo Unico e dall’insieme diinterventi legislativi e giurisprudenziali che nel tempo lo hanno integrato omodificato, sistema che lo stesso legislatore espressamente richiama ("… nell’ambitodel sistema di indennizzo e sostegno sociale …..").

Si tratta di un raccordo certamente nonorganico e verosimilmente provvisorio, in quanto la radicalità delleinnovazioni introdotte sia dall’art. 13, sia dal Decreto legislativo nella suainterezza, richiedono necessariamente un completamento del disegno riformatoreed impongono un intervento di sistematico riordino della disciplina legislativadell’assicurazione contro i rischi del lavoro che, da un lato, la rendapienamente coerente con gli obiettivi di "sostegno sociale" e ditutela integrale del lavoratore che lo stesso Decreto legislativo, in coerenzacon i principi affermati nella Legge delega, assegna al sistema INAIL e,dall’altro, la armonizzi con le tendenze evolutive del sistema di sicurezzasociale nel suo complesso.

In questa prospettiva, il rinvio alla normativavigente in quanto applicabile va letto innanzitutto come conferma erafforzamento di tutti quei contenuti di tutela INAIL che già oggi affiancanola funzione strettamente indennitaria, e che mirano –in collaborazione con glialtri Organismi competenti- ad evitare il danno (attività finalizzate allaprevenzione) o a limitarne le conseguenze (attività curative, protesiche,riabilitative), all’interno di una concezione della tutela che si fa carico perintero dei bisogni del lavoratore e che trova, proprio nell’introduzione deldanno biologico come lesione dell’integrità psico-fisica della persona dellavoratore, nuovi impulsi e nuove possibilità di sviluppo.

Ciò significa, tra l’altro, che, sel’indennizzo in capitale può esaurire il rapporto economico con gli infortunatio i tecnopatici con danni non indennizzabili in rendita, prosegue invece, e vaulteriormente valorizzata, la funzione dell’INAIL di presa in caricodegli stessi soggetti infortunati o tecnopatici, attraverso l’erogazione ditutte le vigenti prestazioni non economiche.

In secondo luogo, il rinvio allanormativa del testo unico in quanto compatibile consente, nell’attesa di unacompleta ed organica riscrittura dello stesso testo unico e del suocoordinamento con le discipline dei settori limitrofi della sicurezza sociale,di mantenere in vigore, ai fini dell’applicazione di alcun istituti giuridici,le nozioni di attitudine al lavoro e di inabilità permanente assoluta eparziale, così come definite dagli articoli 74, 78 e 214 del Testo Unico e cosìcome valutate dalle Tabelle allegati n. 1 e 2 allo stesso Testo Unico.

Gli istituti giuridici ai quali siapplicano, anche nel nuovo regime, le suddette disposizioni del Testo Unico,sono principalmente i seguenti:

- assegno per assistenza personalecontinuativa, per l’erogazione del quale gli articoli 76 e 218 T.U. prevedono,ferme restando le altre condizioni, l’invalidità permanente assolutaconseguente alle menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3;

- speciale assegno continuativo mensileai superstiti, per l’erogazione del quale la legge n. 248/1976, come modificatadalla legge n. 251/1982, ferme restando le altri condizioni, prevede che illavoratore deceduto per cause non lavorative fosse titolare in vita di renditaper inabilità permanente di grado non inferiore al 65%;

- assegno di incollocabilità, per laconcessione del quale, ferme restando le altre condizioni, è stabilita dallalegge n. 248/1976 una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%;

- riconoscimento di "Grande invalidodel lavoro" (e dei relativi benefici), per il quale l’art. 178 T.U.prevede un’inabilità permanente che riduca l’attitudine al lavoro di almenoquattro quinti;

- rendita di passaggio, per laconcessione della quale, ferme restando le altre condizioni, l’art. 150 T.U.prevede una inabilità permanente di qualunque grado purchè non superioreall’80%;

- attestazione di "persona invalidadel lavoro", di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per il rilascio dellaquale l’art. 1, comma 1, lettera b) della stessa legge prevede un grado diinvalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL in base alle disposizionivigenti al momento dell’entrata in vigore della legge medesima.

Ai fini dell’applicazione deisopraelencati istituti giuridici, pertanto, è necessario procedere,oltre alla valutazione del grado di menomazione di cui alla nuova "Tabelladelle menomazioni" per la liquidazione della prestazione economicaprevista dall’art. 13 del Decreto legislativo n. 38/2000, anche allavalutazione del grado di riduzione dell’attitudine lavorativa secondo lerichiamate disposizioni del Testo Unico.

In particolare:

- per quanto riguarda l’assegno perassistenza personale continuativa, una volta accertato che l’infortunato oil tecnopatico è portatore di una delle menomazioni indicate nella tabellaallegato n. 3 T.U. in conseguenza della quale sia indispensabile un’assistenzapersonale continuativa, la valutazione del grado di riduzione dell’attitudineal lavoro – secondo le disposizioni del T.U. - dovrà essere effettuata perverificare se ricorre anche l’altro presupposto della prestazione, e cioè"l’invalidità permanente assoluta". Resta fermo, invece, che larendita sarà calcolata con le modalità ed i criteri dettati dall’art. 13 delDecreto Legislativo n. 38/2000;

- per quanto riguarda lo specialeassegno continuativo mensili ai superstiti, di cui alla legge n. 248/1976modificata dalla legge n. 251/1982, la valutazione del grado di riduzionedell’attitudine al lavoro secondo le disposizioni del Testo Unico dovrà essereeffettuata per verificare se esiste il presupposto del diritto alla particolareprestazione, mentre la prestazione stessa, qualora dovuta, sarà commisurataalla rendita effettivamente corrisposta in vita al lavoratore ai sensidell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000, limitatamente però allaquota per indennizzo delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni.

 

4.-Prima fase di attuazione della nuovadisciplina indennitaria.

Si è accennato nell’introduzione alcarattere sperimentale che espressamente il legislatore ha voluto dare allanuova disciplina indennitaria, prevedendo un periodo di monitoraggio e verificafinalizzato all’eventuale emanazione di disposizioni correttive e integrative.

Esiste, quindi, piena consapevolezza chela prima fase di attuazione presenterà difficoltà operative e comporteràcriticità nei rapporti con l’utenza, che saranno in una certa misurainevitabili nonostante il sicuro impegno degli operatori e le iniziative, anchein termini di informazione e formazione, che non si mancherà di realizzare.

I punti problematici della nuovadisciplina sono numerosi, e per ciascuno di essi si intende predisporreappositi strumenti di rilevazione per avere costantemente indicatori aggiornatie puntuali degli sviluppi della situazione; su questo argomento si torneràquanto prima con apposite istruzioni.

E’ evidente, peraltro, che l’indicatorepiù sensibile è rappresentato dal grado di vertenzialità che si svilupperà congli assicurati e con i Patronati e dalla misura della capacità di governare ilcontenzioso circoscrivendolo in limiti fisiologici.

Si ritiene, a questo proposito, che glistrumenti migliori per evitare esasperazioni conflittuali e per permettere unrodaggio sereno e proficuo della nuova disciplina siano fondamentalmente tre:

- un atteggiamento di disponibilità e diconfronto verso le parti sociali, con le quali va aperto un dialogo perl’individuazione delle problematiche di maggiore spessore e per la ricercacomune di proposte di soluzione;

- una linea di assoluta coesione edintegrazione tra funzioni amministrative, medico-legali e legali, le quali –sia in Sede che in Direzione Regionale - debbono agire sinergicamente perfornire interpretazioni univoche alle disposizioni e garantire una coerenteprassi applicativa. Ciò non significa chiusura nei confronti di riflessionianche critiche sui vari profili della nuova disciplina, che vanno anziincoraggiate se dirette a contribuire a correzioni migliorative, purchè noncondizionino l’impegno realizzativo;

- un continuo raccordo con la DirezioneGenerale, alla quale vanno rappresentate con tempestività, ma nel contempo conmodalità che garantiscano organicità e sistematicità di flussi, evitando,quindi, iniziative frammentarie e non coordinate, le questioni emergenti, le ipotesidi soluzione possibilmente condivise conle parti sociali e ogni utile suggerimento che scaturisca dalla esperienzaapplicativa.

A quest’ultimo proposito, si fa presenteche presso la Direzione Centrale Prestazioni è costituito il "Gruppo dilavoro per il danno biologico", composto da professionalità della stessaDirezione, della Sovraintendenza Medica Generale, dell’Avvocatura Generale edella Consulenza Statistico Attuariale, che ha già lavorato, secondo il modellodi integrazione delle competenze e di confronto con le parti sociali, nellafase di progettazione normativa e che continuerà ad operare con le stessemodalità nella fase di prima attuazione e di monitoraggio.

A questo Gruppo andranno indirizzaterichieste di chiarimenti, quesiti interpretativi, segnalazioni di problematicheemergenti ed ogni altra comunicazione attinente al tema.