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Inail, sì a danno biologico e incidente in
itinere |
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Il Consiglio dei ministri approva la riforma dell'istituto |
| Via libera alla riforma dell’Inail. Al primo punto: una immediata riduzione del 5% dei premi assicurativi. Sono previsti inoltre incentivi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, l'allargamento delle prestazioni sociali, la tutela del danno biologico e lo slittamento di un mese del pagamento dei contributi. A prevederlo è il decreto legislativo approvato in via definitiva l’11 febbraio 2000. In dettaglio il decreto introduce il sistema del 'bonus malus' nelle tariffe, cosi da premiare le aziende che con investimenti in sicurezza e rispettando le norme, prevengono gli infortuni; introduce 4 gestioni separate ai fini tariffari; allarga la platea degli assicurati ai lavoratori parasubordinati, agli sportivi professionisti e ai dirigenti d'azienda; riconosce il danno biologico; indicizza le prestazioni, prevedendo la rivalutazione annuale a decorrere dal primo luglio 2000; stanzia 600miliardi ''per l'adeguamento delle strutture alle norme di sicurezza e ulteriori 150 miliardi, in caso di maggiori risorse dalla lotta al lavoro nero, per l'eliminazione delle barriere architettoniche''. Infine il provvedimento introduce la copertura assicurativa per gli incidenti che avvengono in itinere, cioè nel tragitto casa-lavoro e durante la pausa pranzo. (17 febbraio 2000) |
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.................. Articolo 12 (Infortunio in itinere) All’articolo 2 e all’articolo 210 del testo unico è aggiunto il seguente comma: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida". ...................... |