Il
danno
biologico
Il danno biologico: il riconoscimento della sua risarcibilità
Il "danno biologico", detto anche "danno fisiologico" o "danno alla salute" è costituito dal "danno alla persona in sè e per sè considerato" a "prescindere dalle conseguenze economiche che possono derivarne e cioè a prescindere dalla eventuale perdita o riduzione di reddito".
A prescindere, in altri termini, dalla ridotta attitudine al lavoro del danneggiato.
Il nostro ordinamento giuridico ha accolto inequivocabilmente la categoria logico-giuridica del c.d. danno biologico e la sua piena risarcibilità solo in epoca piuttosto recente.
Ed infatti il codice civile del 1942 (artt. 2043 e seguenti) senza fare riferimento a tale danno si limita a prevedere i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali: i primi, costituiti dalla perdita o dalla riduzione del reddito conseguenti alla condotta del danneggiante, e destinati ad essere risarciti in ogni caso; i secondi, costituiti dalle sofferenze fisiche e psichiche patite dal danneggiato (c.d. pecunia doloris) destinati ad essere risarciti solo in casi espressamente stabiliti dalla legge e cioè, in buona sostanza, nel caso in cui il danno sia l'effetto di una condotta costituente reato (combinato disposto artt. 2059 cod civ e 185 cod. pen.).
In tale situazione la figura del danno biologico era, ora del tutto esclusa, ora confusa con quella del danno morale - e quindi ammessa al risarcimento solo in caso di condotta del danneggiante costituente reato - ora confusa con la figura del danno patrimoniale futuro ed incerto.
D'altronde, quella situazione determinava un sistema di risarcimento del danno che teneva conto - tradizionalmente - dell'incapacità lavorativa specifica e dell'incapacità lavorativa generica ma non anche dell'incapacità del soggetto a espletare le attività realizzatrici della persona umana diverse da quella lavorativa.
Solo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 14 luglio 1986 è stato riconosciuto - come già aveva fatto, sia pure sulla base di argomenti parzialmente diversi, anche la più accorta giurisprudenza del merito - che il nostro ordinamento, con "il combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. consente la risarcibilità, in ogni caso, del danno biologico.
Ciò soprattutto perchè - argomentano i giudici costituzionali - dovendosi il diritto alla salute certamente ricomprendere tra le posizioni subiettive tutelate dalla Costituzione (art. 32. Cost.) non sembra dubbia l'esistenza ... dell'obbligo della riparazione in caso della violazione del diritto stesso.I criteri di valutazione
Sia la valutazione medico-legale che la valutazione economica del danno biologico sono, allo stato, tutt'ora dibattute.
Non si possono peraltro revocare in dubbio alcune caratteristiche legate alla definizione di danno biologico in quanto danno nè connesso alla perdita di reddito nè limitato alla perdita dell'attitudine generica al lavoro.A) Criteri per la valutazione medico-legale del danno
La valutazione medico-legale di tale danno deve fare riferimento all'incidenza della menomazione subita dal danneggiato sulle sue attitudini morfofunzionali e non su quelle lavorative.
Pertanto si deve osservare che le tabelle attualmente in uso per valutare in percentuale l'incapacità lavorativa generica non sono - o almeno non sono sempre - idonee a valutare anche il danno biologico.
Ciò perchè la scala dell'incapacità lavorativa è diversa da quella biologica: basti pensare che il 100% di incapacità lavorativa lascia, nonostante la gravosità della menomazione, una residua possibilità di vita biologica (o fisiologica) mentre il 100% del danno biologico corrisponde alla morte.
Peraltro, le menomazioni - a seconda della loro natura - incidono maggiormente sulle attitudini lavorative o sul godimento della vita in quanto tale (si pensi, per fare un esempio, alle menomazioni dell'apparato sessuale e riproduttivo che hanno un'incidenza minima sulla capacità lavorativa e, invece, elevata, su quella biologica).
In secondo luogo occorrerà valutare lo stato fisiologico della persona danneggiata precedentemente all'infortunio o alla malattia professionale così che, ad esempio, il danno biologico derivante da un infortunio ad un arto inferiore sarà da valutare più lieve per un soggetto che già aveva difficoltà deambulatorie.
In terzo luogo il danno biologico e il danno patrimoniale in senso stretto si sommano tra loro (va pertanto esclusa la legittimità di quell'orientamento che, prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986, classificava il danno biologico tra i danni patrimoniali futuri).
Devesi, inoltre, segnalare il problema della valutazione delle circostanze contingenti che, a parità di incidenza sulle attitudini morfofunzionali del danno subito dal lavoratore possono, di fatto, risultare più o meno pregiudizievoli a seconda del particolare tipo di vita che conduce il danneggiato e delle situazioni socio ambientali in cui vive (es. la perdita di un dito risulterà più gravosa per il danneggiato che coltiva la passione per il pianoforte pianista dilettante e la menomazione della funzione della deambulazione sarà piu gravosa per il danneggiato che vive in campagna rispetto a quello che il danneggiato che vive in una città servita da un efficiente servizio di trasporto).
Le circostanze di cui sopra dovrebbero essere valutate solo nel caso che sia necessario operare non solo una valutazione del danno morfofunzionale biologico (o fisiologico o alla salute) ma anche e espressamente di valutare il danno alla vita di relazione e in genere i vari danni a loro volta cagionati dalla lesione morfofunzionale.
Di regola, sembra preferibile affidare alla valutazione medico-legale solo la valutazione del grado di lesione morfofunzionale restando compito di altri (liquidatore o giudice) di quantificare le conseguenze economiche di quella lesione a seconda del più o meno grave pregiudizio che ciò comporta.B) Valutazione economica dell'ammontare del danno biologico
Con riferimento alla valutazione economica del danno biologico è preferibile seguire criteri che - fondandosi su dati obiettivi - prescindano dal reddito "soggettivo" della persona danneggiata.
E così il danno biologico può essere calcolato facendo riferimento al triplo della pensione sociale, in applicazione analogica all'art. 4 del D.L. n. 857 del 26 febbraio 1977 convertito nella legge n. 39 del 26 febbraio 1977.
Peraltro, l'esame della giurisprudenza in materia rivela che il danno biologico è, spesso calcolato anche seguendo criteri equitativi che sostituiscono - o correggono - i risultati dell'applicazione del criterio di cui al predetto art. 4.Il danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattie professionaliIn materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali il risarcimento del c.d. danno "biologico" pone problemi ulteriori rispetto a quelli, che pone il risarcimento di quel danno secondo le norme comuni.
Tali ulteriori problemi sorsero anzitutto perchè il lavoratore infortunato trovava ostacoli giuridici insormontabili al pieno risarcimento del danno biologico in ciò che, da un lato, l'INAIL gli liquidava prestazioni che non tenevano conto (se non solo parzialmente) di tale danno e, dall'altro lato, il datore di lavoro, cui poteva essere imputato il danno stesso, era esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (art. 10, primo comma del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965).
Nè il danno biologico trovava un pieno ristoro nei casi in cui, in presenza di un fatto-reato del datore di lavoro, l'art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 1124 del 1965 riconosce la permanenza della responsabilità civile del datore di lavoro.
Ed infatti, in quei casi, è da dire che, in primo luogo, il lavoratore aveva spesso ricevuto prestazioni INAIL di ammontare superiore al risarcimento che avrebbe potuto ottenere a titolo di danno da incapacità lavorativa specifica, e ciò compensava quanto egli non aveva percepito a titolo di risarcimento del danno biologico.
Ond'è che trovava applicazione la norma secondo la quale il risarcimento non ha luogo quando questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che è liquidata all'infortunato e ai suoi aventi diritto secondo le norme dell'assicurazione presso l'INAIL (art. 10, sesto e settimo comma, D.P.R. n. 1124 del 1965).
In secondo luogo le norme che regolavano l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro presupponevano che le somme che l'Istituto poteva ottenere comprendessero il danno complessivamente considerato - anche se non potevano eccedere quanto concretamente erogato dall'INAIL. Di conseguenza, era impedito al lavoratore infortunato di chiedere nuovi risarcimenti.
La Corte Costituzionale, dopo aver - come si è visto - riconosciuto il rango costituzionale del principio della piena risarcibilità del danno c.d. biologico, non poteva che censurare tale limitazione della tutela risarcitoria attribuita al lavoratore che avesse subito un infortunio sul lavoro.
E così i giudici costituzionali, in un primo tempo, invitavano il legislatore a rafforzare la tutela del lavoratore ricomprendendovi la tutela dei danni alla persona autonomamente considerati.
In un secondo tempo, nel perdurare l'inerzia del legislatore, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 356 e 485 del 1991, nel ribadire l'invito di cui s'è appena fatto cenno, hanno dichiarato:
l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano il diritto del lavoratore a chiedere al datore di lavoro e in genere alle persone civilmente responsabili il risarcimento del danno biologico solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile complessivamente considerato superava l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL (art. 10, primo, secondo, sesto e settimo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965);
l'illegittimità costituzionale delle norme che consentivano all'INAIL di agire in via di surroga o di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche sulle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento di danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica (art. 11, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965; art. 1916 c.c.).
Peraltro, e più in generale, tali sentenze sono state determinate soprattutto dalla considerazione che l'esonero della responsabilità civile del datore opera all'interno e nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione, così come delimitata dai suoi presupposti soggettivi e oggettivi e laddove la copertura assicurativa non interviene - come nel caso del danno biologico non derivante da incapacità lavorativa generica - cade l'esonero.L'applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale
In attesa di uno specifico intervento del legislatoreDa quanto suesposto emerge come la Corte Costituzionale da un lato auspichi una riforma del sistema della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che comprenda anche il danno biologico non derivante da riduzione della capacità lavorativa generica; dall'altro lato, e per l'intanto, i giudici costituzionali hanno attribuito al civilmente obbligato - e cioè di regola al datore di lavoro - l'onere del risarcimento di quel danno.
In attesa di un intervento legislativo che dia applicazione ai principi della Corte Costituzionale e ne segua l'invito, è da dire che l'applicazione di tali sentenze pone notevoli difficoltà. Difficoltà determinate soprattutto dalla necessità di coniugare logiche risarcitorie - quella propria del danno biologico e quella realizzata attraverso il sistema tabellare di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 - a tratti anche confliggenti tra loro.
Al riguardo si deve osservare come, per un verso, la Corte Costituzionale riconosca la diversità qualitativa tra il danno biologico (e il relativo risarcimento) e le indennità e la rendita a carico dell'INAIL. Diversità tale da impedire - secondo i giudici costituzionali - che il mancato risarcimento del primo possa essere compensato con indennità di ammontare superiore al danno determinato secondo le regole civilistiche generali.
Per altro verso, la sentenza della Corte Costituzionale n. 485 del 1991, limita la separazione tra risarcimento del danno biologico e prestazioni a carico dell'INAIL dove sembra riconoscere - secondo quella che pare la migliore interpretazione della sentenza n. 485 del 1991 - la necessità di una distinzione tra quanto l'INAIL eroga a titolo di incapacità lavorativa specifica e quanto a titolo di incapacità lavorativa generica onde escludere che il lavoratore possa adire il datore di lavoro per le somme corrispondenti al risarcimento di quelle incapacità. Ond'è che una parte delle somme erogate dall'INAIL può essere portata in detrazione a quanto complessivamente dovuto al lavoratore a titolo di danno biologico.
Per altro verso ancora, tuttavia, è da dire che la prevalente dottrina civilistica riconosce una unitarietà al danno biologico tale che andrebbe evitata la sua frammentazione così come la sua sovrapposizione a danni di diversa natura.
Oltretutto il quadro è complicato dal fatto che la parte di danno biologico corrispondente - secondo quelle che sembrano le intenzioni della Corte Costituzionale - alla incapacità lavorativa generica è inserita in un sistema risarcitorio di tipo reddituale che contrasta con quelli che, secondo la prevalente dottrina civilistica, dovrebbero essere i criteri di liquidazione del danno "biologico". Criteri che dovrebbero fare riferimento a paramenti economici obiettivi e uniformi per tutti i soggetti dovendosi ritenere per tutti uniforme il valore del bene salute per ciascun soggetto.
Al riguardo le mosse devono essere prese dalla considerazione che alcune preoccupazioni di ordine giuscostituzionalistico potrebbero - probabilmente - essere ridimensionate dalla constatazione che gli stessi giudici costituzionali hanno preso atto della necessità di operare - almeno fintanto che non intervenga una riforma legislativa che restituisca coerenza al sistema - una distinzione (sia pure solo quantitativa) in seno al danno biologico.
Ed invero l'accenno all'incapacità lavorativa generica non è solo quello, ambiguo, della sentenza n. 485 del 1991 (vedi sopra) ma si trova in numerosi punti della motivazione delle ormai note sentenze della Corte Costituzionale n. 356 e n. 485 del 1991 dove si ribadisce che - sia pure tendenzialmente - le prestazioni dell'INAIL "coprono" anche il danno all'attitudine generica al lavoro e che tale danno è ricompreso nel danno biologico.
Soprattutto, però, il dispositivo della sentenza n. 485 del 1991 chiarisce che l'esclusione del diritto dell'azione di regresso dell'INAIL non riguardano il danno biologico nella sua interezza bensì solamente e specificamente: le somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non correlato alla perdita o riduzione dell'attività lavorativa generica.
Ne deriva che l'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale comporta, inevitabilmente, la necessità di distinguere le somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di danno biologico collegate alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica - ammesse all'azione di regresso - da quelle, non collegate con quella perdita o riduzione - escluse dall'azione di regresso.
Al riguardo per evitare una distinzione qualitativa in seno al danno biologico si potrebbe procedere, per distinguere la componente di quel danno compresa nelle prestazioni erogate dall'INAIL, ad un metodo conforme all'elaborazione dottrinaria per il danno biologico in genere, anzichè - come pure è stato finora prospettato - sottraendo dalle prestazioni INAIL quanto imputabile a incapacità lavorativa specifica secondo le norme comuni.
E così ad esempio, valutato nel 10% il grado di inabilità biologica - non, si badi bene, lavorativa - e imputata tale percentuale per 3/4 al danno dall'incapacità lavorativa generica, si deve concludere che è escluso dalla tutela assicurativa a carico dell'INAIL il danno da "inabilità" biologica del 2,5% essendo il restante 7,5% da ritenersi ricompreso nella tutela a carico dell'INAIL.
La soluzione di cui sopra è - in buona sostanza - accolta da quella giurisprudenza di merito che ha ritenuto che, nel caso di infortunio sul lavoro, il risarcimento del danno biologico dovuto dal datore di lavoro civilmente responsabile dell'infortunio medesimo è limitato a quelle componenti non riconducibili alla capacità lavorativa generica (nella specie il giudice ha distinto nell'ambito del 32% di danno biologico un 25% di danno da incapacità lavorativa generica già risarcito dall'INAIL e un 7% di residuo danno biologico condannando il datore di lavoro a risarcire solo i predetti 7 punti).
Al riguardo va però messo in evidenza come la soluzione appena esposta non è l'unica che è stata prospettata.
E infatti:
la giurisprudenza di merito ha, in altra occasione ritenuto che il risarcimento del danno biologico al lavoratore dal datore ritenuto civilmente responsabile della malattia professionale risulta dalla differenza tra la capitalizzazione della retribuzione mensile, e la capitalizzazione della rendita corrisposta dall'INAIL;
la dottrina accoglie a sua volta ulteriori soluzioni (es. sottrazione dal danno biologico complessivamente considerato, delle somme erogate dall'INAIL diminuite da quanto imputabile a danno per inabilità lavorativa specifica).