IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
( Visti...)
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66
1. Al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «delle Forze armate
e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa e»;
b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non
si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, nonchè agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale,
in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.»;
c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza del periodo di
riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni
dalla scadenza del periodo di riferimento»;
d) il comma 1 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile,
il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite
non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie
di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive
in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per
le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.»;
e) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve
avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti
strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico
competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici,
almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro
notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi»;
f) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. - Sanzioni
1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore
6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno
di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi
o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel
caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a),
b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante
il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro
entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è
punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131
euro.
3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e
4, e 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro
a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, è
punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5,
commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154
euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero
si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta
giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro
e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3,
è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni
giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»;
g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi carattere
sanzionatorio» sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.