Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
| CIRCOLARE N. 43/2000
7 luglio
2000
PROT. 2416/00/Circ Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale
|
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI AL MINISTERO DELLA
SANITA' AGLI ASSESSORATI ALLA
SANITA' ALLE DIREZIONI
REGIONALI ALLE DIREZIONI
PROVINCIALI ALL'INPS |
L'art. 12, comma 1, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entrata in vigore il 28 marzo 2000, ha introdotto la
facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal
lavoro di cui all'art. 4 - lett. a) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al
parto.
L'articolo dispone,
inoltre, al comma 2, che con successivo decreto interministeriale dovranno
essere individuati i lavori per i quali è escluso l'esercizio della predetta
facoltà.
Ciò premesso, questo Ministero, di intesa con il
Ministero della sanità e con il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del consiglio dei ministri, ritiene che, nelle more dell'emanazione
di detto decreto, il ricorso all'opzione di cui trattasi sia immediatamente
esercitabile in presenza dei seguenti presupposti:
Le lavoratrici interessate, ai
fini del rilascio della prevista certificazione sanitaria, dovranno fornire ogni
utile informazione circa le sopradescritte condizioni, esibendo copia
dell'eventuale provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro adottato dal
Servizio ispezione del lavoro.
Va
precisato che l'art. 12 della legge in oggetto non introduce una nuova specifica
ipotesi di sorveglianza medica, ma intende tener conto delle situazioni
lavorative per le quali la legislazione di salute e sicurezza sul lavoro già
richiede una sorveglianza
sanitaria.
Pertanto, solo ove
ricorra tale ultima fattispecie, la lavoratrice gestante dovrà procurarsi la
certificazione del medico competente attestante l'assenza di rischi per lo stato
di gestazione in conformità al punto
d).
La lavoratrice interessata
all'opzione è tenuta a richiedere, comunque, la certificazione del medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato.
Nell'ipotesi
dell'assenza dell'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro, il predetto
medico specialista, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice
sull'attività svolta, esprime altresì una valutazione circa la compatibilità
delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela
della salute della gestante e del
nascituro.
La lavoratrice che
intende avvalersi dell'opzione in discorso deve presentare apposita domanda al
datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità, corredata
della o delle certificazioni sanitarie di cui sopra, acquisite nel corso del
settimo mese di gravidanza.
Resta
inteso che, ove sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'opzione è
esercitabile solo se entrambe le attestazioni mediche indichino l'assenza di
controindicazioni per il lavoro da svolgere.Non appare superfluo evidenziare,
infine, che per "medico specialista" la norma intende il medico
ostetrico-ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Per quanto attiene al "medico competente ai fini della prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro", questi va identificato con quello nominato
dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, nei casi previsti dall'articolo 16 dello stesso decreto
legislativo.
Quanto sopra si comunica per norma e
conoscenza, anche al fine della più ampia divulgazione ai soggetti preposti
all'applicazione della disposizione in argomento.
In
particolare, si invitano le Direzioni regionali e provinciali del lavoro in
indirizzo a provvedere alla diffusione della presente circolare sul territorio,
informandone le associazioni sindacali.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO
(SEN. ORNELLA PILONI)