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Legge 23 luglio 1991, n.223 (integrata
con d.l. 26.5.97/151)
Titolo I
NORME IN
MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI
PERSONALE
Capo I
Norme in materia di integrazione salariale.
Art. 1
Norme in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale.
-
La disciplina in
materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova
applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente
più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di
presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste
presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di
azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro
subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto
trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono
computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro.
-
La richiesta di
intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il
programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle
eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello
stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento
della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di
categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia,
può chiedere una modifica del programma nel corso del suo
svolgimento.
-
La durata dei programmi
di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può
essere superiore a due anni. Il CIPI ha facoltà di concedere due
proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra
i predetti programmi che presentino una particolare complessità in
ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi
dell'impresa.
-
Il contributo
addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del
venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto
ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di
integrazione salariale.
-
La durata del programma
per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova
erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia
decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente
concessione.
-
Il CIPI fissa, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonchè di
quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle situazioni
occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei
settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonchè i
criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.
-
I criteri di
individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità della
rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle
comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 20
maggio 1975, n. 164.
-
Se l'impresa ritiene,
per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei
normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione
tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati
nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i
motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato
il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda
per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e,
qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data
del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di
rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.
L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è
tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto
immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui
all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il
medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo
mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento
del suo ammontare.
-
Per ciascuna unità
produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non
possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi
nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali
sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i
periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni
dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di
mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e
modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti
dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.
-
Per le imprese che
presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa
trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato
rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono
considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi
antecedenti la data della trasformazione medesima.
-
L'impresa non può
richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le
unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli
stessi periodi, l'intervento ordinario.
Art. 2
Procedure.
- Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso
mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previa approvazione del programma, di cui all'art. 1, comma 2, da parte
del CIPI, per la durata prevista nel programma medesimo.
- Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'art. 1, commi 2
e 3, sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali
siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono approvate dal CIPI
negli altri casi.
- Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è
autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo
dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte
dell'impresa.
- La richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale
deve essere presentata nel termine previsto dal primo comma dell'art. 7
della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione ed all'Ispettorato regionale del lavoro
territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della
richiesta si applica il secondo comma del predetto art. 7.
- L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla
base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro,
esprime il parere previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 8
agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione
della domanda.
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il
pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il
nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano
comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato
provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli
obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte
nei confronti dell'INPS.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con la procedura prevista dall'art. 19, comma 5, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato
tecnico di cui all'art. 1, comma 6, della presente legge, e vengono
fissati i criteri e le modalità per l'assunzione delle determinazioni
riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene
stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del
comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in
ragione d'anno a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo
1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi.
Art. 3
Intervento straordinario di integrazione
salariale e procedure concorsuali.
- Il trattamento straordinario di integrazione salariale
è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di
dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione
all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione
dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene
concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario,
per un periodo non superiore a dodici mesi.
- Entro il termine di scadenza del periodo di cui al
comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o
ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di
occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di
sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può
essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del
commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore
periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da
una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorit che
esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di
sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione
aziendale.
- Quando non sia possibile la continuazione
dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o
quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo
parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà
di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i
lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma
6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa
previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto.
- L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto
la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese
assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto
di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le
procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione
del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda
provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito
all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale
diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione.
- Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n.
301 e successive modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio
1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985,
n. 143 e successive modificazioni.
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
E DI ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo II
Norme in materia di
mobilità.
Art. 4
Procedura per la dichiarazione di
mobilità.
- L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione
del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di
garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter
ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di
mobilità ai sensi del presente articolo.
- Le imprese che
intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne
comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali
aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nonchè alle rispettive associazioni di categoria. In
mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere
effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o
conferisce mandato.
- La
comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi
che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici,
organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare
misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della
collocazione aziendale e dei profili professionali del personale
eccedente nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità;
delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul
piano sociale della attuazione del programma medesimo, del metodo di
calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma
di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo
mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti.
- Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente
inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
- Entro sette
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,
a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo
di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza
del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale
personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche
mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del
tempo di lavoro. Qualora non sia possibile
evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a
facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori
licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi
assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.
- La procedura di
cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla
data del ricevimento della comunicazione dell'impresa.
Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga
comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali
dei lavoratori.
- Qualora non sia
stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando
proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque
esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione
dell'impresa prevista al comma 6.
- Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6
e 7 sono ridotti alla metà.
- Raggiunto
l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e
8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli
operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi
il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente,
l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per
ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di
famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali
sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1,
deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
- Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al
recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai
sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti
all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilità.
- Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento
totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire,
anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la
loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
- Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma
scritta e delle procedure previste dal presente articolo.
- I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di
integrazione salariale, rientrano in azienda.
- Il presente articolo non trova applicazione nel caso di
eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle
attività stagionali o saltuarie, nonchè per i lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato.
- Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive
ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni,
la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta
rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma
4.
15-bis. Gli obblighi di informazione,
consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente
dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui
al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa
che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può
eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa
che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha
determinato l'apertura delle predette procedure.
- Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215,
ad eccezione dell'art. 4-bis, nonchè il decreto-legge 13 dicembre 1978,
n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n.
36.
Art. 5
Criteri di scelta dei lavoratori ed
oneri a carico delle imprese.
- L'individuazione dei lavoratori da
collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel
rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i
sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi
contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra
loro:
a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze
tecnico-produttive ed organizzative.
- Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in
mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.
- Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace
qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in
violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è
annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal
comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione
per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche
attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di
cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o
l'invalidità, si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni.
- Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è
tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il
trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale
somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del
personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo
sindacale.
- L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla
Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo
indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1,
lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente
ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilit in
conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in
cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano
prestato lavoro.
- Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la
fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto
di cui all'art. 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a
quello del completamento del programma di cui all'art. 1, comma 2,
nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che
l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo
è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta
giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di
completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione
quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1972,
n. 464.
Art. 6
Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale
per l'impiego.
- L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla
base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo
un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista
dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le
informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per
una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al
trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i
lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi
quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7,
comma 5.
- La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al
comma 1 ed inoltre;
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il
reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in
collaborazione con l'Agenzia per l'impiego; b) propone
l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e
di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di
professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad
agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a
parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano
l'avviamento; c) promuove le iniziative di cui al comma 4; d)
determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei
lavoratori in mobilità.
- Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo
sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma
dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità
ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti
nella lista di mobilità.
- Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione
regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di
pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981,
n. 390, modificato dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art.
1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica
interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e
proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità
spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.
- I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui
all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Art. 7
Indennità di mobilità.
- I lavoratori collocati in
mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di
cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo
massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di
integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro
spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del
rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per
cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
- Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di
mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni
e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento
per cento; b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento.
- L'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1 gennaio di
ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza
dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta
successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero,
se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a
maturazione.
- L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un
periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze
dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
- I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere
un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle
norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata
dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il
numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i
lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto
i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a
quindici mensilità dell'indennità iniziale di mobilità e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di
età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di
cui all'art. 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso
tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro
collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione
dell'indennità di mobilità sono comulabili con il beneficio di cui
all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la
corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, le modalità per la
restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi
successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle
altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonchè le
modalità per la riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6.
- Nelle aree di cui al comma 2 nonchè nell'ambito delle circoscrizioni
o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per
l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale
tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la
data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto,
abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano
far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del
numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età
pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima
data. La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli
previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.
- Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità
entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del
rapporto, abbiano compiuto un'eta inferiore di non più di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia
e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non
inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data
di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i
lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 dalle
società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni
Industriali SpA (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si
prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di
mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a
dieci anni.
- L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di
disoccupazione nonchè le indennità di malattia e di maternità
eventualmente spettanti.
- I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di
quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi
del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento
del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura
della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è
calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate
dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche
competenti.
- Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta
l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153.
- I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel
campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento
straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui
all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio
calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo
integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a
decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre
1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere
dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991
fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori
di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono
esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di
aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'art. 22
della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
- L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla
normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonchè dalle
disposizioni di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
- Per i giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo è a
carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono
dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni
relative alle procedure previste dall'art. 4, comma 10, nonchè le
comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
- É abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e
successive modificazioni.
- In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni
successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo
nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.
Art. 8
Collocamento dei lavoratori in mobilità.
- Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica
il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art.
15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed
integrazioni.
- I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di
lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il
predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio
contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello
previsto dal comma 4.
- Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di
età, ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni
dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti
avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo
conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la
percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella
lista di mobilità.
- Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1,
assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista
di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta
al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della
indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi
superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta
anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova
applicazione per i giornalisti.
- Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova
applicazione quanto previsto dall'art. 27 della legge 12 agosto 1977, n.
675.
- Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro
subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo
l'iscrizione nella lista.
- Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonchè per
quelle dei periodi di prova di cui all'art. 9, comma 7, i trattamenti e
le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi.
Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del
periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un
numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del
trattamento.
- I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano
nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88.
Art. 9
Cancellazione del lavoratore dalla lista di
mobilità.
- Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai
trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16,
quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti
regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia
professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che
presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai
contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza; c) non accetti, in mancanza di un lavoro
avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in
opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 6, comma 4; d)
non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente
sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività
lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di
mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta
chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi
pubblici, dalla residenza del lavoratore.
- La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è
dichiarata entro quindici giorni in via definitiva dalla Commissione
regionale per l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro tale
termine, la decadenza è dichiarata dal direttore dell'Ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione nei successivi dieci giorni. É
data immediata comunicazione della decisione adottata all'INPS.
- La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle
caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso,
può modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2
relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.
- Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia
inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente
alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha
diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla
corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla
differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
- Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei
casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a
tempo pieno ed indeterminato; b) si sia avvalso della facoltà di
percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità; c) sia
scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui
agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.
- Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia
superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte
nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il
voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi
eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per
una terza volta.
- Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività
cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica
effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella
lista di mobilità.
- I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in cui svolgano
attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare
l'indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la
percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento
della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla
variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione
della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far
valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali,
di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la
contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata
accreditata.
- Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di
applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo III
Norme in materia di cassa integrazione e trattamenti di
disoccupazione per i lavoratori del settore dell'edilizia.
Art. 10
Norme in materia di integrazione salariale per i
lavoratori del settore dell'edilizia.
- Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n.
77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di
lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini
previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere
pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario
apportate ai progetti originari delle predette opere, nonchè ai
provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al
comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso,
per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre
mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano
dovuti per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei
contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio
precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento è
prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo
complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori
necessari per il completamento dell'opera, quale risulta dalle clausole
contrattuali. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro, previo accertamento da parte del CIPI della natura e
della durata delle cause di interruzione, dell'eventuale esistenza di
responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni
intervenute, nonchè dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa.
Il relativo trattamento è erogato dalla gestione di cui all'art. 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
- Il periodo nel quale è concesso il trattamento di cui al comma 2 non
concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'art. 1 della
legge 6 agosto 1975, n. 427.
- L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento
di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'art.
1176 del codice civile è tenuto a rimborsare alla gestione di cui al
comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con
rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data
dell'erogazione. L'INPS promuove l'azione di recupero.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e
le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
Art. 11
Norme in materia di trattamento speciale di
disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.
- All'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi
secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: <<Hanno diritto al
trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel
biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano
stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o
quarantatrè contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore
dell'edilizia>>. ad alta capacita
innovativa e competitività mondiale)
-
I lavoratori dipendenti da imprese industriali
caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica,
competitività mondiale, capacità innovativa, tali da essere definite
di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e
riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti,
che possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di
anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni
dei primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno
facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un
trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22
citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e
contributiva pari al periodo necessario per la maturazione dei
requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni
suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la
data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta
anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.
-
Il CIPE, su proposta dei Ministro dei lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, dei commercio
e dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali
secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la selezione
delle imprese di cui al comma I e determina. entro il limite massimo
di undicimila unità, il numero massimo dei pensionamenti
anticipati.
-
le imprese, singolarmente o per gruppo di
appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che
intendano avvalersi delle disposizioni dei presente articolo,
presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e
dichiarano l'esistenza e entità delle eccedenze strutturali di
manodopera. richiedendone l'accertamento da parte dei CIPE unitamente
alla sussistenza dei requisiti di cui al comma I.
-
La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità
può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a
quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati
sono tenuti a presentare all’impresa. di appartenenza domanda
irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro
trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di
imprese degli accertamenti dei CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla
maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se
posteriore. l'impresa entro dieci giorni dalla scadenza dei termine
trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga al primo
comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153.Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà
di prepensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze
accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di
ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue
nell'ultimo giorno dei mese in cui l'impresa effettua la
trasmissione.
-
La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una
somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota
contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione
annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a
mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione
anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro
trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a
corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito
dei pensionamento anticipato di anzianità, un contributo pari al
trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con
facoltà di optare per il pagamento dei contributo stesso, con addebito
di interessi nella misura dei dieci per cento in ragione d'anno, in un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei
mesi di anticipazione della pensione.
-
La facoltà di pensionamento anticipato di cui al
presente articolo, nei limiti e con le modalità indicati, vale fino al
31 dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese
industriali dei settore siderurgico privato, dalle imprese industriali
a partecipazione statale dei settore alluminio e produzione di
alluminio e di quello termoelettromeccanico, nonché per i lavoratori
dipendenti dalle imprese dei settore cantieristico privato,
limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e
trasformazione navale.
-
La facoltà di cui al presente articolo, con le
procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è
altresì esercitabile fino al 3 1 dicembre 199 1, ai fini dei
conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione
dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento
della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle
imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano
previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di età
non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se
donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di
trenta anni di anzianità contributiva.
Art. 28.
(Riserva annua di posti presso gli uffici
pubblici)
-
La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma 7,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dei posti disponibili presso gli
uffici pubblici situati nelle regioni dei Centro-Nord, è elevata dal
trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a
zero ore beneficiari dei trattamento straordinario di integrazione
salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto dei
Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al citato articolo ì,
comma 7, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per
l'attuazione della riserva
-
Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato
motivo, non rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di
lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi
nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a
cinquanta chilometri dalla sede in cui è situato l'ufficio pubblico,
le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni
dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e
la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di
cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n.
407.
Art. 29.
(Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico
pubblico)
-
La facoltà di cui all'articolo 27, con le
contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è
esercitabile fino al 31 dicembre 199 1 ai fini dei conseguimento della
pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità
assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale
età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese
industriali dei settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese
di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto-legge 1 aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 18
1, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese
produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria
siderurgica e dalle imprese, dei settore cantieristico pubblico,
limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e
trasformazione navale, di età non inferiore a quella di cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e
all'articolo 5, comma 5, dei decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,
che possano far valere non meno di quindici anni di anzianità
contributiva, nei limiti di novemila unità. Con decreto dei Ministro
dei lavoro e della previdenza sociale e dei Ministro delle
partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la
ripartizione dei predetto limite numerico tra le aziende
interessate.
Art. 30.
(Trasferimento dell'iscrizione alle liste di
collocamento e cancellazione dalle liste)
-
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
"2 1 lavoratori di cui al comma
I possono trasferire la loro iscrizione presso ,altra circoscrizione ai
sensi dell'articolo I , comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella
nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato".
-
L'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è
stato sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Cancellazione dalle liste). - I. Nei
confronti dei lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda
alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo
indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la
commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto
all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle
liste".
Art. 31.
-
Le disposizioni di cui all'articolo 1 trovano
applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili
licenziati a decorrere dal I ' gennaio 1989.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 luglio 1991 |