Decreto legislativo in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma della legge 5 marzo 2001, n. 57
Attuazione della delega sulla legge di orientamento dei mercati
il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, il 26 aprile ed il 2 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dellindustria, del commercio e dellartigianato, della sanità, dellambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
SOGGETTI E ATTIVITA
Art. 1
(Imprenditore agricolo)
1. Larticolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:
E imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse.
Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali
si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale
o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dallallevamento
di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni
o servizi mediante lutilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dellazienda normalmente impiegate nellattività agricola
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge.
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli
ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività
di cui allarticolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo
del ciclo biologico.
Art. 2
(Iscrizione al registro delle imprese)
1. Liscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti
e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione
speciale del registro delle imprese di cui allarticolo 2188 e seguenti
del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle
previste dalle leggi speciali, ha lefficacia di cui allarticolo
2193 del codice civile.
Art. 3
(Attività agrituristiche)
1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre
1985, n.730, ancorché svolte allesterno dei beni fondiari nella
disponibilità dellimpresa, lorganizzazione di attività
ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche
e di ippo-turismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio,
nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita
del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità
dellospitalità agrituristica si intende riferita alla durata
del soggiorno dei singoli ospiti.
2.Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati
lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa
e fiscale, i familiari di cui allarticolo 230-bis del codice civile,
i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.
3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche
si applicano le disposizioni di cui allarticolo 9, lettera a) ed allarticolo
10, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché di cui allarticolo
24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.104 relativamente allutilizzo
di opere provvisionali per laccessibilità ed il superamento delle
barriere architettoniche.
Art. 4
(Esercizio dellattività di vendita)
1.Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle
imprese di cui allart.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono
vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica,
i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate
le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2.La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta
a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede lazienda di produzione
e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
3.La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità
del richiedente, delliscrizione nel registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dellazienda, deve contenere la specificazione dei prodotti
di cui sintende praticare la vendita e delle modalità con cui
si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4.Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante
su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è
indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.
Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante lutilizzo di
un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione
del posteggio medesimo, ai sensi dellart. 28 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
5.La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti
derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione
dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del
ciclo produttivo dellimpresa.
6.Non possono esercitare lattività di vendita diretta gli imprenditori
agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche
i cui amministratori abbiano riportato, nellespletamento delle funzioni
connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza
passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di
frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente allinizio
dellesercizio dellattività. Il divieto ha efficacia per
un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7.Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano
a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, in conformità a quanto stabilito dallarticolo 4, comma
2, lett. d) del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8.Qualora lammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti
non provenienti dalle rispettive aziende nellanno solare precedente
sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a
lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato
decreto legislativo n. 114 del 1998.
Art. 5
(Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203)
1.Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il
seguente:
«Art. 4-bis. - (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). - 1.
Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista
dal primo comma dellarticolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra
le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al
conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono
avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi
ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n.
11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge.
2.Lobbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia
comunicato che non intende rinnovare laffitto e nei casi di cessazione
del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai
sensi dellarticolo 5.
3.Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste,
offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
4.Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del
contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente
comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui
al comma 1 ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate
al conduttore, questultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare
nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del
contratto non rinnovato. Per effetto dellesercizio del diritto di prelazione
si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto
concluso dal locatore con il terzo..
Art. 6
(Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili)
1.Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni,
dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano
anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi
natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali
o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di
affitto o di concessione amministrativa.
2. L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione
o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento
di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi
che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile
debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità
o l'indisponibilità è posta.
3.Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto
i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti
o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo 16 della
legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso lautorità competente
non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni
e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione
del terreno alla sua destinazione istituzionale.
4.Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione
amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione
dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione
privata o trattativa privata . A tal fine possono avvalersi della disposizione
di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11,
come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982,
n. 203.
Art. 7
(Prelazione di più confinanti)
1.Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente
allarticolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni,
ed allarticolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più
soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine,
la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti
e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18
e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero
di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze
adeguate ai sensi dellarticolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del
Consiglio, del 17 maggio 1999.
Art. 8
(Conservazione dellintegrità dell'azienda agricola)
1.Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, anche alle aziende
agricole ubicate in comuni non montani.
Art. 9
(Soci di società di persone)
1.Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole,
in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo
a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti
e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente
a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti
soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento,
da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche
l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.
Art. 10
(Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale)
1.Allarticolo 12 della legge 9 maggio 1975, n.153, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale
qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale lesercizio esclusivo
dellattività agricola, ed inoltre:
a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei
soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente
prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso
della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del
capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale.
Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso
di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere
un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa
qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte,
le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i
tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione allorgano
di amministrazione della società entro quindici giorni.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
Art. 11
(Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice)
1.Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione
in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice
è ridotto da dieci a cinque anni.
2.La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con
i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque
anni dallacquisto.
3.Non incorre nella decadenza dei benefici lacquirente che, durante
il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione
agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del
coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado,
che esercitano lattività di imprenditore agricolo di cui allarticolo
2135 del codice civile, come sostituito dallarticolo 1 del presente
decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i
casi di alienazione conseguente alla attuazione di politiche comunitarie,
nazionali e regionali volte a favorire linsediamento di giovani in agricoltura
o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
4.Allarticolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: trenta anni sono sostituite dalle
seguenti: quindici anni;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo
le modalità di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata
la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici
vigenti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti
di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 12
(Operazioni fondiarie dellISMEA)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo
II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo
nella formazione della proprietà coltivatrice, sono trasferiti allISMEA
e destinati alle operazioni fondiarie previste dallarticolo 4, comma
1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. AllISMEA non si applicano le
disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni
e integrazioni.
Art. 13
(Distretti rurali e agroalimentari di qualità)
1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui allarticolo
36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni,
caratterizzati da unidentità storica e territoriale omogenea
derivante dallintegrazione fra attività agricole e altre attività
locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità,
coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2.Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi
locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa
presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle
imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale,
oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3.Le Regioni provvedono allindividuazione dei distretti rurali e dei
distretti agroalimentari.
CAPO III
Rapporti con le pubbliche amministrazioni
Art. 14
(Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni)
1.Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione,
anche ai sensi dellarticolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per
la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle
produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
2.I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e
lo sviluppo dellimprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione
delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità,
anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.
3.Al fine di assicurare unadeguata informazione ai consumatori e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità
delle produzioni di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato allagricoltura,
possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che
si impegnino nellesercizio dellattività di impresa ad assicurare
la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio
culturale e del paesaggio agrario e forestale.
Art. 15
(Convenzioni con le pubbliche amministrazioni)
1.Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione
ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario
e forestale, alla cura ed al mantenimento dellassetto idrogeologico
e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive
del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni
con gli imprenditori agricoli.
2.Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche
amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari
in materia di aiuti di stato allagricoltura anche in finanziamenti,
concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere
pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in
deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti dappalto con
gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di
lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori
in forma associata.
CAPO IV
Rafforzamento della filiera agroalimentare
Art. 16
(Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente
dai produttori agricoli)
1. Il regime di aiuti istituito dallarticolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è finalizzato anche a favorire
il riorientamento delle filiere produttive nellottica della sicurezza
alimentare e della tracciabilità degli alimenti e si applica prioritariamente
a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese:
a) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente
prodotti conferiti dai soci;
b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai
sensi dellarticolo 26 del presente decreto;
c) le società di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale
sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di
cui alle lettere a) e b).
Art.17
(Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli)
1. Il rispetto del criterio fissato dallarticolo 26, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente
alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori
agricoli nella concessione degli aiuti da parte dellUnione europea e
dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale
di cui al reg. (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui
al regolamento (CE) n. 1260/99, è assicurato con la dimostrazione,
da parte delle imprese agroalimentari, delladempimento degli obblighi
derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali,
con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari
del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il
rispetto del suddetto criterio è assicurato almeno mediante lutilizzazione
prevalente, nelle attività di trasformazione e di commercializzazione,
dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati.
2.Le amministrazioni competenti in relazione allattuazione dellintervento
individuano i termini e le modalità che consentono di soddisfare il
criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo
per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla
restituzione del contributo erogato.
3.Al fine di consentire leffettivo trasferimento del vantaggio economico
ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti
negativi derivanti dallepidemia di encefalopatia spongiforme bovina,
limpegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti
di cui alla lettera c) dellallegato C alla circolare del Ministro dellagricoltura
e delle foreste 1° ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti
assolto purché esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo
inizialmente previsto.
Art. 18
(Promozione dei processi di tracciabilità)
1.Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro
della sanità, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione
e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli
alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare
e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime
in base ai seguenti criteri:
a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità
anche attraverso accordi di filiera;
b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità,
promuovendone la diffusione;
c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento
del sistema di tracciabilità.
2. Le amministrazioni competenti, ai fini dell'accesso degli esercenti attività
agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento
nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità,
certificata ai sensi dellatto di indirizzo e coordinamento.
Art. 19
(Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare)
1.E istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale
per la sicurezza alimentare. La Commissione attua il coordinamento delle attività
delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme
restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i problemi
connessi allistituzione dellAutorità europea per gli alimenti
ed allindividuazione del punto di contatto nazionale con detta Autorità.
2.La Commissione di cui al comma 1 è composta di otto membri, designati,
uno ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le politiche
comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della sanità, dellindustria,
del commercio e dellartigianato, delle politiche agricole e forestali.
3.A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1 redige
una relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte operative in materia
di coordinamento delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di
individuazione del punto di contatto nazionale dellAutorità europea
per gli alimenti.
Art. 20
(Istituti della concertazione)
1.Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del
Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare
partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti di cui allarticolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta
di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
2.Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso
il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto
del Ministro.
Art. 21
(Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità)
1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi
o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le Regioni e gli
enti locali tutelano, nellambito delle rispettive competenze:
a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e
nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti
agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione
di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta
(DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica
tutelata (IGT);
b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura
biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24
giugno 1991;
c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con:
a) la definizione dei criteri per l'individuazione, delle aree non idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti,
di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre
1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del
1997;
b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo
15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone
non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo
n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n.
389 del 1997.
Art.22
(Sorveglianza rinforzata)
1.I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti
assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono
composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono soggetti
ad uno specifico monitoraggio territoriale.
2.I Servizi fitosanitari regionali, nellambito delle attività
ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti
vegetali, collaborano con le strutture incaricate delleffettuazione
dei controlli sugli organismi geneticamente modificati.
3.Le modalità per lespletamento del monitoraggio, anche al fine
di assicurare omogeneità di interventi e raccordo operativo con il
Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali,
sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con i Ministri della sanità e dellambiente e dintesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato,
delle Regioni e delle Province.
Art. 23
(Prodotti di montagna)
1.Le denominazioni montagna, prodotto di montagna
e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto
ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite
dalla normativa comunitaria in applicazione dellarticolo 3 della Direttiva
75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento
CE n. 1257/99.
Art. 24
(Indicatori di tempo e temperatura)
1.Con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sono
definiti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i criteri per promuovere lindicazione in etichetta delle modalità
di conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla
temperatura da riportare allinterno ed allesterno degli imballaggi
preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati
di breve durabilità.
Art. 25
(Organizzazioni interprofessionali)
1. Allarticolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, allalinea, le parole: qualsiasi organismo che
sono sostituite dalle seguenti: unassociazione costituita ai sensi
degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del
d.P.R. 10/2/2000, n. 361;
b) al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività
economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei
prodotti agricoli;
c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei
fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le
imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni
previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dellimposizione
dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate
con il voto favorevole di almeno l85% degli associati interessati al
prodotto.
2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione
interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali
o interregionali.
2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale
non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli
che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione
in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della
qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume
di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati allunanimità
degli associati interessati al prodotto.
2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di
concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e
le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità
per:
a) lindividuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera
b) del comma 1;
b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
c) la nomina degli amministratori;
d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti
le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché lorganizzazione
interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione
o della commercializzazione sul territorio nazionale.
Art. 26
(Organizzazioni di produttori)
1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo
di:
a) assicurare la programmazione della produzione e ladeguamento della
stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare lofferta e commercializzare la produzione degli associati;
c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dellambiente
e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità
delle produzioni e ligiene degli alimenti, di tutelare la qualità
delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità.
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme
associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione
dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori
agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società
cooperative agricole e loro consorzi;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi con attività esterne di cui allarticolo 2612 e seguenti
del codice civile o società consortili di cui allarticolo 2615
ter c.c., costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Le Regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni
di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:
a) prevedano lobbligo per i soci almeno di:
1. applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale
le regole dettate dallorganizzazione;
2.aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dellattività
delle organizzazioni, ad un sola di esse;
3.far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dallorganizzazione;
4.versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità
istituzionali;
5. mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del
recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
b) contengano disposizioni concernenti:
1.regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dellorganizzazione
e lassunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;
2.le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare,
di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle
organizzazioni;
3. le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dellorganizzazione.
4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì,
rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine
comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo
di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale
si chiede il riconoscimento, come determinati dallarticolo 27. Esse
inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci
i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione,
la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione
commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.
5. Le Regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi,
le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni
di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento
e per la revoca del relativo provvedimento.
6.Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di
riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni
nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dellarticolo 33, comma 3
del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
7.Entro ventiquattro mesi dallentrata in vigore del presente decreto
legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge
20 ottobre 1978, n.674 adottano delibere di trasformazione in una delle forme
giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti
dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di
costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino
le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli
atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono
assoggettati, in luogo dei relativi tributi, allimposta sostitutiva
determinata nella misura di lire un milione.
Art. 27
(Requisiti delle organizzazioni di produttori)
1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare
un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun
settore produttivo nellallegato 1 ed un volume minimo di produzione
commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di produzione della
Regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti ed il volume,
espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore,
sono aggiornati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni possono ridurre nella
misura massima del 50 per cento detta percentuale, nei seguenti casi:
a) qualora le Regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nellobiettivo
1 ai sensi della normativa comunitaria;
b) qualora lorganizzazione di produttori richiedente il riconoscimento
abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate
ai sensi della normativa comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione
di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.
2.Le Regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato
nellallegato 1 se lorganizzazione di produttori commercializza
almeno il 50 per cento del volume di produzione della Regione di riferimento.
Nel caso in cui lorganizzazione di produttori chieda il riconoscimento
per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, si considera,
quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di produzione ed
il 30 per cento dei produttori della zona classificata v.q.p.r.d. .
3.Le Regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.
4.Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende
sono ubicate in più Regioni, è competente al riconoscimento
la Regione nel cui territorio è stato realizzato il maggior valore
della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati
dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente al riconoscimento.
Art. 28
(Programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro
forme associate)
1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono
un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti
pubblici per la realizzazione di programmi di attività che debbono
prevedere:
a) azini rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo
della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi
interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione
della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità
dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla
promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o
di altri metodi di produzione rispettosi dellambiente;
b) misure destinate a promuovere lutilizzo, da parte dei produttori,
di tecniche rispettose dellambiente, nonché le risorse umane
e tecniche necessarie per laccertamento dellosservanza della normativa
fitosanitaria vigente;
c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia
ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.
Art. 29
(Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate)
1. Le Regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono
concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro
forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività,
conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore
agricolo.
Art. 30
(Adeguamento delle borse merci)
1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo
1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti
informatici o per via telematica.
2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza
e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, adottano, durante un periodo sperimentale di dodici
mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal
decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato
20 dicembre 2000, idonee a consentire laccesso alle contrattazioni,
anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
3. Entro il termine del periodo sperimentale di cui al comma 2, il Ministro
delle attività produttive emana un regolamento per il funzionamento
del sistema telematico delle borse merci italiane.
4. Fino allentrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati
in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle
derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte
delle società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonché
di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme
della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti
delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici
e tipici.
Art. 31
(Programmazione negoziata)
1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento
di programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di
riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti
della programmazione negoziata in agricoltura.
2. La legge finanziaria individua annualmente le risorse finanziarie necessarie
per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
CAPO V
Disposizioni diverse
Art. 32
(Procedure di finanziamento della ricerca)
1.Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n.454, nellattesa delladozione del relativo decreto
ed allo scopo di assicurare lordinaria prosecuzione dellattività,
il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad
erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto,
nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
Art. 33
(Disposizioni per gli organismi pagatori)
1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti
di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
come modificato dallarticolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000,
n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute
da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate
di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario nazionale,
finché i fatti non siano definitivamente accertati.
2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di
presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.
3. Il Comitato preposto allesercizio delle funzioni di organismo pagatore
dellAgenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui al comma
4 dellarticolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999, come
sostituito dallarticolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n.
188 del 2000, è lorgano di gestione per lesercizio delle
funzioni medesime ed opera in regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa
e contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale, sulla base
di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le determinazioni
del Comitato aventi rilevanza esterna sono attuate dal Presidente dellAGEA.
4. Il Consiglio di amministrazione dellAGEA, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di cui
al comma 3, sottopone ai Ministri competenti le modifiche alle disposizioni
dello statuto, del regolamento di amministrazione e contabilità e del
regolamento del personale che si rendono necessarie per lattuazione
del citato comma 3, prevedendo in particolare le idonee forme di rappresentanza
del Comitato per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
5. La dotazione finanziaria dellorganismo pagatore dellAGEA è
determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo sulla
base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 34
(Garanzie)
1. Fermo restando quanto stabilito dallarticolo 8 del decreto del Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato 31 maggio 1999,
n. 248, lambito di applicazione della garanzia diretta e della cogaranzia
di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, è
esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta
e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie
in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia di cui alla comunicazione
della Commissione CE 2000/C 71/07.
Art. 35
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei
limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 36
(Disposizioni finanziarie)
1.Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente
in lire 28,088 miliardi per lanno 2001 e in lire 40,088 miliardi a decorrere
dal 2002, di cui lire 16,965 miliardi per larticolo 1, comma 2, lire
3,243 miliardi per larticolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002
per larticolo 8, lire 56 milioni per larticolo 9, lire 7,824 miliardi
per larticolo 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dellautorizzazione di
spesa recata dallarticolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come
rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) per lanno 2003 mediante riduzione dellautorizzazione di spesa
recata ai sensi dellarticolo 7 del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165 dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.