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Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n.
335, in materia di lavoro usurante;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, nel testo sostituito dall'art.
1, comma 34, della citata legge n. 335, che prevede l'emanazione di un
decreto interministeriale Lavoro e Tesoro - sentita la commissione
tecnicoscientifica - per il riconoscimento del concorso dello Stato, nella
misura massima del 20% dell'onere complessivo, relativo a determinate
mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che
esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle
aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare
intensita',
delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con
riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;
Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi da 34 a 38, della
predetta legge n. 335, dispone che i criteri per l'individuazione delle
mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita',
per la funzione pubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della stessa legge n. 449, su parere di una commissione
tecnicoscientifica, composta da non piu' di venti componenti, costituita con
carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e
delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data
8 aprile 1998, con il quale la predetta commissione e' stata istituita;
Considerati i risultati cui e' pervenuta la commissione tecnicoscientifica ed
il parere espresso in merito a determinate mansioni in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche
sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita,
dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle
peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento
particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e
della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, finalizzate alla
copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie
interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai
sensi e per gli effetti i cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8
agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive
secondo i seguenti criteri:
l'attesa di vita al compimento dell'eta' pensionabile;
la prevalenza della mansione usurante:
la mancanza di possibilita' di prevenzione;
la compatibilita' fisicopsichica in funzione dell'eta';
l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare
riferimento alle fasce di eta' superiori ai cinquanta anni;
l'eta' media della pensione di invalidita';
il profilo ergonomico;
l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la
normativa di prevenzione vigente.
2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, dovranno
essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Decorso
infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La
commissione tecnicoscientifica ivi prevista formulera' il relativo parere
entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle attivita' particolarmente usuranti individuate nella
tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, sono
considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche
sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita,
dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle
peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento
particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti,
svolte nei vari settori di attivita' economica:
"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in
sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';
"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di
materiale di pietra e ornamentale;
"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di
avanzamento con carattere di prevalenza e continuita';
"lavori in cassoni ad aria compressa";
"lavori svolti dai palombari";
"lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte
temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali,
a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione,
non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di
colata manuale;
"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori
nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza
e continuita' ed in particolare delle attivita' di costruzione, riparazione e
manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di
spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di
grandi blocchi strutture;
"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere
di prevalenza e continuita'.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso
dello Stato, che non puo' superare il 20% del corrispondente onere ed e'
attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11agosto 1993, n. 374, come
introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1, comma 1, dovranno
congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall'art. 1,
comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive,
relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni
di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n.374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
Art. 3.
1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi
che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti
previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attivita'
ispettive condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 4.
1. La commissione tecnicoscientifica di cui al decreto ministeriale dell'8
aprile 1998, resta in carica con il compito di assistere le parti ai fini
dell'attuazione dei criteri di cui al presente decreto.
Roma, 19 maggio 1999
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Bassolino
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza
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