Attuazione dell'art.
78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).
Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente
mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravita'
dell'usura. (GU n. 114 del 18-5-2001)
IL MINISTRO DEL
LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
Visto l'art. 78, comma 11, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per stabilire le modalita' di
attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999,
nonche' i criteri per il riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori
che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti,
per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che queste presentano;
Visto l'art. 78, commi 8, 12 e 13, della
medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera f),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374;
Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della
legge 8 agosto 1995, n.335;
Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto 19 maggio 1999, del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la
funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1.
1. Per ottenere il riconoscimento dei
benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianita'
contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2
del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della sanita' e per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, gli interessati devono presentare
all'ente previdenziale di appartenenza, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, a pena di decadenza, domanda corredata da una
documentazione atta a comprovare oggettivamente l'espletamento delle predette
mansioni, sulla base degli elementi tratti da:
- busta paga relativa a periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio;
- libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte
dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la
prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore
gravita' dell'usura; avuto riguardo all'attivita' svolta dal lavoratore, trale
cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite,
tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata
superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;
- dichiarazione dell'ufficio del lavoro o di altra autorita' competente.
2. Per l'esposizione alle alte
temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo
esemplificativo all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, la documentazione
presentata dovra' comprovare l'esistenza delle condizioni non inferiori a
quelle previste dall'allegata tabella 1.
3. Le assenze per malattia e infortunio
sono considerate utili nel periodo da valutare come particolarmente usurante.
4. Le domande possono essere presentate
anche incostanza di rapporto di lavoro.
5. Gli effetti previdenziali sono tenuti
a comunicare ai richiedenti, nel piu' breve tempo possibile, il provvedimento
assunto sulle domande stesse, con l'avvertenza che per il conseguimento della
pensione, gli interessati devono cessare l'attivita' lavorativa dipendente.
6. La decorrenza della pensione e'
stabilita secondo le vigenti disposizioni.
Art. 2.
1. I benefici derivanti dall'attuazione
della normativa indicata in premessa possono essere riconosciuti per le
mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del citato decreto 19
maggio 1999, svolte nel periodo compreso tra l'8 ottobre 1993, data di entrata
in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ed il 31 dicembre
2001 ed a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianita' o di
vecchiaia, di cui all'art. 78, comma 8, lettera b), numeri 1, 2 e 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2001
ed in ogni caso entro i limiti della disponibilita' di cui al comma 13 dello
stesso art. 78.
Art. 3.
1. Le domande di accesso alle
prestazioni, formulate nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui
all'art. 1, sono prese in esame dagli enti interessati e definite dando
priorita' alla maggiore eta' anagrafica e, in caso di pari eta, alla maggiore
anzianita' contributiva.
Il presente sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2001
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
SALVI
p.Il MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SOLAROLI
Registrato alla Corte dei conti il 30
aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 327