Modifiche
ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
in materia di licenziamenti collettivi
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2004, n.102)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 20;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica resi in data 2 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
25 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, degli affari esteri e della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione alla causa tra la
Commissione delle Comunita' europee e la Repubblica italiana C-32/02
1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 1, sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione
dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo
5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono
iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennita'
di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25,
comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si
applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono,
senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita'
di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione
o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni.".
2. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
"2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando
le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi
commi, intendano cessare l'attività".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli