Ecco cosa prevede il provvedimento sulla riforma del collocamento:

Addio liste di collocamento. Il decreto sopprime le liste di collocamento ordinarie e speciali ad esclusione della gente di mare, di quella dello spettacolo e degli elenchi dei disabili. Per chi è senza lavoro o ha intenzione di cambiarlo c'è un elenco anagrafico per contenere i dati del lavoratore senza che abbia però importanza la data di iscrizione come accadeva per la lista di collocamento. Rimane in vita anche la lista dei lavoratori in mobilità perchè per questa è più opportuno intervenire con la delega di riforma degli ammortizzatori sociali.
Chiamata diretta per tutti. Si estende il principio della assunzione diretta. Non c'è bisogno di rivolgersi al collocamento per trovare la persona. La chiamata è nominativa, basterà una comunicazione per dare notizia dell'avvenuta assunzione.
Stato di disoccupazione. E' la condizione di una persona priva di lavoro che sia «immediatamente disponibile allo svolgimento o alla ricerca di una attività lavorativa». Sono considerati disoccupati di lunga durata i soggetti alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi (sei mesi se giovani con meno di 25 anni). Le Regioni stabiliscono i modi di accertamento e di verifica periodica dello stato di disoccupazione.
Scheda professionale. Con un nuovo decreto del ministero sarà definito il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda professionale del lavoratore (che sostituisce il vecchio libretto di lavoro). I dati della scheda saranno la base per la costituzione del Sistema informativo lavoro (Sil).
Colloqui di orientamento. I servizi per l'impiego per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sottoporranno le persone senza lavoro a interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva. In particolare è previsto un colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione e una proposta di adesione a iniziative formative entro sei mesi (quattro per i giovani, gli adolescenti e le donne in reinserimento lavorativo).
Lavoro temporaneo. Si perde lo stato di disoccupazione in caso di rifiuto delle iniziative formative o di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o di un lavoro a termine di durata superiore a otto mesi (quattro per i giovani) nell'ambito del territorio regionale. In caso di accettazione di un contratto di durata inferiore lo stato di disoccupazione viene sospeso.
Attività con reddito basso. Si conserva lo stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di attività lavorativa che assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Assunzioni. I datori di lavoro devono dare comunicazione contestuale dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ma anche di una collaborazione coordinata e continuativa e di un contratto per i soci lavoratori di cooperativa. Entro dieci giorni invece vanno comunicate le variazioni del rapporto di lavoro (proroga del contratto a termine ecc). Vengono semplificati gli adempimenti riducendo assunzione e cessazione a una unica comunicazione che varrà per tutti gli enti interessati (dagli uffici per l'impiego a Inps, Inail ecc).

Licenziamenti collettivi. Il diritto alla precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda in caso di licenziamento collettivo viene limitato a sei mesi (in precedenza era un anno).

Commento esplicativo alla riforma del collocamento

La riforma del collocamento sta gradualmente prendendo forma. Le regole sull'iscrizione e sull'avviamento al lavoro hanno subito profondi cambiamenti. Compete infatti a ciascuna Regione emanare le norme per disciplinare l'organizzazione dei nuovi servizi, permettendo così la piena operatività della riforma.
Le trasformazioni più importanti riguardano la semplificazione delle procedure, attraverso l'attivazione di un elenco anagrafico in sostituzione delle vecchie liste di collocamento, e l'attivazione di un Sistema informativo lavoro (Sil), una rete informatica per favorire l'incontro tra domanda e offerta.
Il ruolo principale nella gestione e nell'erogazione dei servizi del collocamento è svolto dai Centri per l'impiego, che sostituiscono gli uffici di collocamento. Questi centri sono dislocati a livello provinciale e locale, dando quindi un'impronta decentrata a tutto il sistema del nuovo impiego.
Le persone in cerca di lavoro devono presentarsi presso uno di questi centri, indipendentemente dal luogo di residenza, per dichiarare la loro immediata disponibilità lavorativa. Vengono poi inserite in un elenco anagrafico, contenente i dati anagrafici del lavoratore, quelli relativi alla residenza e al domicilio, alla composizione del nucleo familiare, i titoli di studio, l'appartenenza a categorie protette e lo stato occupazionale. L'iscrizione vale per tutta la vita lavorativa, salvo che il soggetto ne chieda la cancellazione.
In tal modo si eliminano le liste di collocamento con l'iscrizione in base all'anzianità, alle condizioni familiari o economiche. Conseguentemente non è più necessario timbrare annualmente il libretto di disoccupazione (in termini tecnici il modello C15).
I lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento sono inclusi d'ufficio nel nuovo elenco. Tuttavia, in attesa che le Regioni completino la riforma, restano provvisoriamente in vigore le graduatorie precedenti.
Il disoccupato viene inserito, tramite una scheda personale, nel Sistema informativi lavoro, una rete di banche dati regionali e provinciali che costituisce il patrimonio informatico nazionale del lavoro. Aziende pubbliche e private, ed agenzie interinali possono accedere al sistema. In tal modo si favorirà l'incontro tra le richieste delle aziende e le professionalità esistenti nelle banche-dati. Sarà poi l'azienda a fare la selezione e a decidere autonomamente chi assumere.
Il Centro per l'impiego dovrà garantire obbligatoriamente a ciascun iscritto un colloquio di orientamento e/o un'offerta di lavoro o di formazione,
entro un determinato periodo di tempo dall'inizio dello stato di disoccupazione: entro sei mesi ai giovani in cerca di prima occupazione, entro un anno a chi è disoccupato da lungo tempo.
I disoccupati e gli inoccupati, da parte loro, hanno l'obbligo di trasferirsi se nella loro scheda, ad esempio, hanno dichiarato tale disponibilità. Altrimenti, perderanno per un certo periodo di tempo, alcune possibilità come quella di frequentare corsi di formazione, o quella di usufruire di determinati benefici previdenziali.
La perdita dello stato di disoccupazione può avvenire per:
avvenire per:
· mancata presentazione al colloquio orientativo, salvo il caso di comprovati impedimenti oggettivi (è ammesso ritardo di 15 giorni) o di ragioni di salute.
· Rifiuto, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro ubicato nel raggio di 50 km dal domicilio del disoccupato (indeterminato, determinato o temporaneo in tal caso se superiore a 4 mesi). L'offerta deve essere adeguata alla professionalità del disoccupato altrimenti può essere rifiutato.
In caso di accettazione di un lavoro di durata inferiore a 12 mesi, non si perde l'anzianità di iscrizione, ma si ha sospensione della stessa per la durata del rapporto di lavoro.
Se invece il rapporto di lavoro, che viene accettato, supera i 12 mesi, il disoccupato perde l'anzianità per un periodo di tempo pari alla durata del rapporto dopo i 12 mesi. Pertanto se il contratto di lavoro è di 14 mesi, si perdono 2 mesi di anzianità.