Quadro riassuntivo delle provvidenze economiche previste per i portatori di handicap

Tutte le prestazioni assistenziali in seguito descritte, sono legate allo status d'invalido.

GLi invalidi sono classificati a seconda della causa invalidante. Causa che in alcuni casi, determina anche differenziazione di prestazioni .

 

Invalidi civili

(L. 118/71)

"..Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite , anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione delle capacità lavorative non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, servizio, lavoro nonché i ciechi e i sordomuti.....(art.2 L. 118/71 modif. art. 6 d.l. 509/88)"

 

  • Assegno mensile

Condizioni:

o                 età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

o                 essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;

o                 avere il riconoscimento di un'invalidità superiore al 74%;

o                 disporre di un reddito annuo personale non superiore a 3.755,83 euro (lire 7.272.301);

o                 essere incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l'assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso infatti si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.

Importo:

o      218,65 euro (lire 423.365) mensili per 13 mensilità.

Incompatibilità:

o      L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio).

Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale

  • Pensione di inabilità

Condizioni:

o      età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

o      essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;

o      avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;

o      disporre di un reddito annuo personale non superiore a 12.796,09 euro (lire 24.776.685).

Importo:

o      218,65 euro (lire 423.365) per 13 mensilità.

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gliatti quotidiani della vita.

  • Indennità di accompagnamento

(L. 18/80) (L. 392/84) (L. 508/88)

Viene concessa

o      ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche (100%);

o      e che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore

o      o che , non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.

L'indennità di accompagnamento viene erogata "al solo titolo della minorazione"; questo significa che è indipendente dall'età del beneficiario e dal suo eventuale reddito.

Condizioni:

o      è indipendente dall'età;

o      essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;

o      avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età;

o      non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Importo:

o      426,09 euro (lire 825.025) per 12 mensilità.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con l'erogazioni di provvidenze simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito.
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.

Condizioni:

o      fino ai diciotto anni di età;

o      essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;

o      essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 589/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";

o      frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine.

o      non disporre di un reddito annuo personale superiore a 3.755,83 euro (lire 7.272.301).

Importo:

o      218,65 euro (lire 423.365) per 12 mensilità; l'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

Ciechi civili

(L. 66/62) (L. 382/70 artt.1-2) (L. 33/80 art.14) (L. 660/84)

"ogni cittadino affetto da cecita' congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio.." ( L. 66/62 art. 7)

·         Pensione per i ciechi civili assoluti

Condizioni:

§                   è indipendente dall'età;

§                   essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;

§                   essere stato riconosciuto cieco assoluto;

§                   non disporre di un reddito annuo personale superiore a 12.796,09 euro (lire 24.776.685).

Importo:

o      Importo: 236,45 euro (lire 457.831) per tredici mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.

o      Importo: 218,65 euro (lire 423.365) per tredici mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche il parte, dello Stato (o di Ente pubblico).

 

Pensione per i ciechi civili parziali

Condizioni:

o      è indipendente dall'età;

o      essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;

o      essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore ad totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

o      non disporre di un reddito annuo personale superiore a 12.796,09 euro (lire 24.776.685)

Importo:

o      Importo: 218,65 euro (lire 423.365) per 13 mensilità.

Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti (L. 406/68 artt. 1-2) (L.165/83) (L. 508/88 art.2)

Condizioni:

o      essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;

o      essere stato riconosciuto cieco assoluto;

o      è indipendente dal reddito;

o      è indipendente dall'età

Importo:

·       619,85 euro (lire 1.200.197) mensili per 12 mensilità.

E' incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.

Indennità speciale per i ciechi parziali

(L. 508/88 art.3)

Condizioni:

o      è indipendente dall'età;

o      essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;

o      essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore ad totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

o      è indipendente dal reddito personale.

Importo:

o      Lire 92.360 per 12 mensilità.

o       

L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.

 Indennità di accompagnamento ai ciechi pluriminorati: (L. 289/90 art. 5)

Condizioni:

o      Età inferiore ai 18 anni

o      Essere Ciechi civili pluriminorati;

Importo:

o       Lire 1.963.750 per 12 mensilità.

Sordomuti

(L. 381/70)

" .... il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura eslusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro, di servizio...."

 

Pensione (L. 508/70 art. 1) (L. 33/80 art. 14)

 

Condizioni:

·       essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età :

·       essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;

·       non disporre di un reddito personale superiore a 12.796,09 euro (lire 24.776.685) annue;

·       essere stato riconosciuto sordomuto.

Si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in pensione sociale.

Importo:

·      218,65 euro (lire 423.365) per 13 mensilità

Indennità di comunicazione (L. 508/88 art. 4)

Condizioni:

·      essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;

·      essere stato riconosciuto sordomuto;

·      indipendente dall'età;

·      indipendente dal reddito personale,

Importo:

·      174,35 euro (lire 337.589) per 12 mensilità.

L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori).
L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida.
L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.