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Regolamento dell’articolo 4 della legge 53/2000 di definizione dei
criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, di
individuazione delle patologie specifiche, nonché di individuazione dei
criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizione di
grave infermità
Decreto interministeriale. Ministero della solidarietà sociale,
della Sanità, del Lavoro e delle Pari opportunità.
Articolo 1
Permessi
retribuiti
1.La lavoratrice e il lavoratore,
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre
giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di
documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un
parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto
componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore
medesimi.
2. Per fruire del permesso,
l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà
titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono
essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento
dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a
conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di
permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la
lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in
alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento
dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L’accordo
è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o
del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che
sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività
lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di
lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono
sostituiti; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le
eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai
sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell’orario di
lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro
sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o
della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli
previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 [1], e successive modificazioni.
Articolo 2
Congedi
per gravi motivi familiari
1.La lavoratrice e il
lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono
richiedere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo
2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla
situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di
cui all’articolo 433 del Codice
civile [2] anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap,
parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso
di una delle persone di cui al presente comma;
b) le situazioni che comportano un impegno
particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o
nell’assistenza delle persone di cui al presente comma;
c) le situazioni di grave disagio personale,
ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di
cui al presente comma a esclusione del richiedente, derivanti dalle
seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano
temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi
incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica,
infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a
riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono
assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e
strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono
la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell’infanzia e dell’età
evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o
per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il
coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
2. Il congedo di cui al presente
articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni nell’arco delle vita lavorativa. Il datore di
lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro
l’attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal
lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune;
si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di
congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e
si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a
trenta giorni.
3. I contratti collettivi
disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche
parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi o
documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il
dipendente e il datore di lavoro e il contemporaneo delle rispettive
esigenze.
4. Fino
alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è
tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla
stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la
proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione
parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni
previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive
che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del
dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il
datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla
prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa o
della pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di
lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il
congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al
periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato
i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando
il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro
dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque
le disposizioni di cui al comma 6.
6. Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto
per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma
1, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare
permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni
o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la
suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il
datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare
l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché
ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette
giorni.
7. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo,
la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di
lavoro anche prima del termine di congedo, dandone preventiva comunicazione
al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla
sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell’articolo 1,
secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 [3],
e successive modificazioni, per il rientro anticipato è richiesto,
compatibilmente con l’ampiezza del periodo di congedo in corso di
fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può
comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva
fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette
giorni.
Articolo 3
Documentazione
1.La lavoratrice o
il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui
all’articolo 1 o dei congedi per le patologie di cui all’articolo 2, comma
1, lettera d), devono presentare idonea documentazione del medico specialista
del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di
medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura
sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione
relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro
entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del lavoratore o
della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di
congedo.
2. Quando l’evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la
lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la
relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione
sostitutiva.
3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di
cui all’articolo 2 per motivi di cui al comma 1, lettera b), e c), sono
tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi
previste.
4. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente
la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione
di cui al comma 1 del presente articolo. La periodicità della verifica è
stabilita nell’accordo di cui al medesimo articolo 1, comma 4. Quando è
accertato il venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il
lavoratore sono tenuti a riprendere l’attività lavorativa secondo le
modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può
essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso
dell’anno alle condizioni previste dal presente regolamento.
5. Il datore di lavoro
comunica alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del
lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui
all’articolo 2, l’elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di
detto congedo.
Articolo 4
Disposizioni finali e
entrata in vigore
1. I contratti collettivi di
lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle
previste dal presente regolamento.
2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i
permessi e i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione
collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione
medesima se più favorevoli.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.
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