IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonche' per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita';
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1999, n. 662, che prevede l'emanazione di regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare
gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al fine della
razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di
attuazione delle norme tributarie;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre
1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Capo I
Disciplina del risparmio previdenziale
Art. 1.
Disciplina fiscale dei
contributi e dei premi versati per la previdenza sociale complementare e
individuale
1. Al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 10:
1) al comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche
individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un
importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e
comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali
redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al
doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive
istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque,
entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni
di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel
caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme
pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto
limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di
lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi
versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il
massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n.
579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene
conto del predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui
sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme
pensionistiche complementari.";
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.";
b) nell'articolo 17, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.";
c) nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da "i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", fino alla fine della lettera sono soppresse;
e) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) e' soppressa;
f) nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 marzo di ciascun anno";
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. E' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio e' in perdita, la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato".
2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 2.
Disciplina delle
forme pensionistiche individuali
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis (Forme
pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti). - 1. Le
forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi
pensione di cui all'articolo 9.
L'adesione avviene, su base individuale,
anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. I
regolamenti dei fondi stabiliscono le modalita' di partecipazione alle forme di
cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa
all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente variato.
4. I regolamenti
dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche,
prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento
dell'eta' pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un
minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianita'
siano consentite, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa, nel concorso
del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'eta' di non piu'
di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel
regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di
lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile il compimento dell'eta'
prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono
in ogni caso consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono
disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma
pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'eta'
pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di
capitale secondo il valore attuale puo' essere chiesta per un importo non
superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo
della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare
inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e
7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 9-ter (Forme pensionistiche
individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita). - 1. Le
forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare
nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di
prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo
9-bis, comma 4, secondo le modalita' ivi previste, e consentano le facolta' di
cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di
specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi,
definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, puo'
essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di
cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla
commissione di cui all'articolo 16, prima della loro
applicazione.".
Art. 3.
Norme di
coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124
1. Al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma
periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di
cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b)
nell'articolo 10:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Permanenza nel
fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei
requisiti di partecipazione";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in
fine, le seguenti parole: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui
agli articoli 9-bis e 9-ter;";
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale
maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter e' consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo
7.";
4) nel comma 2, dopo le parole: "ai fondi pensione di cui all'articolo
9"; sono inserite le seguenti: "o a una delle forme pensionistiche individuali
di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
5) nel comma 3, dopo le parole: "a
carico del fondo pensione", sono aggiunte le seguenti: o delle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,";
6) nel comma
3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di cui agli articoli 3 e 9" sono inserite
le seguenti "o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli
9-bis e 9-ter";
7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
"3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla
prestazione, la posizione individuale e' riscattata dagli eredi.
3-quinquies.
I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono
la facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto
stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme
pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima
che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del
contratto.";
c) nell'articolo 13:
1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12
sono abrogati;
2) il comma 13 e' sostituito con il seguente:
"13. Le
operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni
onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto.
Sono altresi' esenti da ogni onere fiscale
i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma
pensionistica individuale.".
Art. 4.
Decorrenza e
norme transitorie
1. Le disposizioni
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi
e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si
applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo
d'imposta che inizia dalla predetta data.
3. Per i soggetti iscritti entro
il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai
fini della deducibilita' prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per
cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di
lire e' maggiorato, per per un periodo transitorio di cinque anni, della
differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme
pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalita' per fruire
della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle
finanze.
Capo II
Disciplina della
gestione del risparmio previdenziale
Art. 5.
Regime tributario dei
fondi pensione in regime di contribuzione definita
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Regime tributario dei
fondi pensione in regime di contribuzione definita). - 1. I fondi pensione in
regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato
netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al
lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il
pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite
ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme
ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta,
dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati
derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla
fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del
patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del
patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del
fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il
patrimonio alla data di cessazione del fondo.
2. Il risultato negativo
maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e'
computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta
successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
3. Le ritenute
operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non
si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri
proventi dei conti correnti bancari e postali, nonche' la ritenuta prevista,
nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto
decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della
gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o
l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva. 5.
L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e' versata entro il 16 febbraio di
ciascun anno.
Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La dichiarazione relativa all'imposta
sostitutiva e' presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o
rendiconto del fondo.
Se il bilancio o rendiconto non e' stato approvato nel
termine stabilito, la dichiarazione e' presentata entro un mese dalla scadenza
del termine stesso. Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o
rendiconto la dichiarazione e' presentata entro sei mesi dalla fine del periodo
d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di societa'
ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei
redditi propri della societa' o dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione,
trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad
imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per
ciascuna di esse".
2. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, comma 1, la lettera
e) e' soppressa;
b) nell'articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: "decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461", sono aggiunte le seguenti:
"nonche'
per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124";
c) nell'articolo 3, comma 3, le parole: "all'articolo 2, comma 1,
lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 1,
lettera d)". 3. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "fondi pensione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono soppresse.
4. Le
disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3
dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano ai
redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il
presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano
agli utili derivanti dalla partecipazione a societa' o enti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla
predetta data.
5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle
disposizioni dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta si applica su quelli maturati
fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I
relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente
decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.
6. Per gli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239,
detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di
accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli
interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta
data. L'imposta sostitutiva e' liquidata entro il mese da cui ha effetto il
presente decreto ed e' versata entro il giorno 16.
7. Per i
proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo
soggetti alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo
1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al
giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi
importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e
sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.
Art. 6.
Regime tributario
dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di
cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124.
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Regime tributario
dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di
assicurazione di cui all'articolo 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di
prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun
anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito
dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio
dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell'articolo 14.
2. Per i
contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di
assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita
in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla
data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il
valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo
e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per
l'intero importo che si trova in essi capienza".
2. Ai fondi pensione di cui
al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
Art. 7.
Regime tributario
dei fondi pensione che detengono gli immobili
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
dopo l'articolo 14-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, e' inserito il
seguente:
"Art. 14-ter (Regime tributario dei fondi pensione che detengono
immobili). - 1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile
1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del
patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita
contabilita' separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al
valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera
determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.
43, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' aumentata all'1,50 per
cento.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresi' soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul
risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante
patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 2.
3. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7".
2. Ai fondi
pensioni di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
3.
L'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
abrogato.
Art. 8.
Regime
tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla
data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.
421
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
dopo l'articolo 14-ter, introdotto dall'articolo 7, comma 1, e' inserito il
seguente:
"Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che
risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo
8, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita,
gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
2. Alle
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di
prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1,
gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le
disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresi' le
disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.
3. Nel caso in cui le forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite
nell'ambito del patrimonio di societa' o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai
commi 1 e 2 e' corrisposta dalla societa' o dall'ente nell'ambito del cui
patrimonio il fondo e' costituita".
2. Ai fondi pensione di cui all'articolo
14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le
disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
Art.
9.
Decorrenza
1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data da cui ha effetto il presente decreto.
Capo III
Disciplina
delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto
Art. 10.
Trattamento tributario delle prestazioni
pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 16, comma 1, e'
inserita la seguente lettera:
"a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui
alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale,
anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;";
b) dopo
l'articolo 17, e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di
cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell'articolo 16 sono soggette ad imposta
mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al
comma 1, dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di
effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al
netto delle quote di trattamento di fine rapporto e dei redditi gia'
assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare
l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a
quello in cui e' maturato il diritto di percezione. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione e' non
superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso
alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi
gia' assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresi' nei casi
previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e comunque quando l'importo annuo della prestazione
pensionistica spettante in forma periodica e' inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva
della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto
parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con
l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero
importo";
c) nell'articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater), e'
inserita la seguente "g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo
47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale;";
d) nell'articolo 42, dopo il comma 4-bis, e' inserito il
seguente: "4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1,
dell'articolo 41, sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta
riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis), erogate nel corso del medesimo
periodo, nonche', per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai
rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle
rendite erogate o in via di costituzione al termine di ciascun periodo
d'imposta.";
e) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h-bis e' sostituita
dalla seguente:
"h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;";
f) nell'articolo
48-bis, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: "d) per le
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo
47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato
articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai
redditi gia' assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera
g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili;
d-bis) per le
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo
47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo
48. Le stesse assumono al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, se
determinabili;".
2. Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d), e'
inserita la seguente:
"d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri
di cui all'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo
unico;".
3. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di
assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in
regime di liberta' di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante
fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde il solido con
l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica all'amministrazione finanziaria i
dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'assolvimento dei
predetti obblighi.
Art. 11.
Disciplina
tributaria del trattamento di fine rapporto
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) i commi
1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il trattamento di fine rapporto
costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare
delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e'
applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato
il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il
suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e
frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato
per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e'
maturato il diritto alla percezione.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni
indicati al comma 1 non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si
calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non
vi e' stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota
stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto
di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono
imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma
1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad
un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha
generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare
netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le
indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei
rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo
16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare
netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di
commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i
periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si
svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta
e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e'
maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta
dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il
numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita', alla
cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione,
fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato
all'ente, cassa o fondo di previdenza";
2) il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
"4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle
anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle
indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle altre
indennita' e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma
dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva".
2. Nell'articolo 23,
comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, le parole: "di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e
comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico".
3. Sui redditi
derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e
dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza e' applicata l'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.
4. I
soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3
sulle rivalutazioni e sui rendimenti maturati in ciascun anno. L'imposta e'
versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta e' imputata a
riduzione del fondo.
Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i
rendimenti, compreso l'anno 2001, e' dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva
commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti maturati
nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e' corrisposto da
soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva
di cui al comma 3 e' complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella
dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche
a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a
saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.
5.
Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti
a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1°
gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente
la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre
2005, si detrae un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi
nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo e'
rapportato a mese.
Art. 12.
Decorrenza e
disciplina transitoria
1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme
pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le
disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni
riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il
decreto stesso, nonche', in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10,
comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione,
a quelle erogate a decorrere da tale data.
2. Le disposizioni dell'articolo
17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto
maturate, nonche' a quelle erogate a titolo di anticipazione, a decorrere dalla
data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto
maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del
menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data
stessa.
Capo IV
Contratti di
assicurazione disposizioni varie e finali
Art. 13.
Trattamento
tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati
volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di
appartenenza.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10:
1) al comma
1, lettera e), dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono
aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per
la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi
versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565";
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del
comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice
civile se fiscalmente a carico.";
b) nell'articolo 13-bis, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante,
ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,
se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un
importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila.
Con
decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali
devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto,
ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai
quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;";
c) nell'articolo 42, comma 4, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti:
"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la
parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei
premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi
di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che
sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione,
calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni
dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonche' della data di pagamento della
stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo
tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica";
d) nell'articolo 47,
comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) le rendite vitalizie
e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono
quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese
autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP)
ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della
rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;";
c) nell'articolo
48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Ai fini
dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1,
lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di
assicurazione che prevedono la copertura di piu' rischi aventi un regime fiscale
differenziato, nella polizza e' evidenziato l'importo del premio afferente a
ciascun rischio.
3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b)
nell'articolo 21, secondo comma, le parole: "e di rendita vitalizia" sono
soppresse;
c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono
soppressi;
d) nella tariffa, allegato C, e' aggiunto l'articolo 11, cosi'
rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione", in
corrispondenza della "natura delle assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita
di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti
di capitalizzazione", in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni
".
4. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il
comma 5 e' soppresso.
Art. 14.
Applicazione
dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera
g-quinquies,
del testo unico delle imposte sui
redditi.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 26-bis, e' inserito il
seguente:
"Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1,
lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di
assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies),
del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo
comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da
soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del
testo unico delle imposte sui redditi.".
2. Nell'articolo 6 della legge 26
settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente
ai contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto.
Art. 15.
Regime
tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.
1. Nell'articolo 10, primo comma, numero 1), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
"la gestione di fondi comuni di investimento" sono inserite le seguenti: "e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124".
Art. 16.
D e c o r r e n
z a
1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per
i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi
maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
3. Le
disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha
effetto il presente decreto.
Art. 17.
Allargamento
delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565.
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, al comma 1,
dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: "b-ter) per i soggetti
destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non
iscritti al fondo ivi previsto." e al comma 2, lettera a), le parole: "lettere a
e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e b-ter)";
b)
nell'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), e' aggiunta la seguente:
c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno
regionale.";
c) nell'articolo 7, comma 2, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: "Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si
considera eta' pensionabile il compimento dell'eta' prevista dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";
d) nell'articolo 8, dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse.
I medesimi soggetti possono altresi' delegare il centro servizi o l'azienda
emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale
al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito
di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita
convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la
coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con
il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta
presso il fondo pensione medesimo.".
Art. 18.
Disposizioni
di attuazione
1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto
sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica e del lavoro e della
previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere
tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal
presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 19.
Entrata in
vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1o giugno
2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati,
ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a
decorrere dal 1o gennaio 2001.
2. Per l'adeguamento delle disposizioni del
presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi
correttivi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Si riporta il testo della tariffa, allegato A, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sopra citata, così come da ultimo modificato dal presente decreto:
Allegato A
| Ramo o specie di assicurazione | Articolo della tariffa |
Indicazione dei contratti |
Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva ogni addizionale |
| 1 (soppresso) | |||
| Assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate | 2 | A) Assicurazioni contro i rischi, di qualsiasi natura, derivanti dalla navigazione marittima, fluviale, lacuale ed aerea, anche quando l'assicurazione comprenda la garanzia di tragitti parziali per via erra, sempre che, in ragione del tragitto da percorrere, siano prevalenti i rischi della navigazione; prolungamenti delle dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che on superino la durata di sessanta giorni . | 7,50 |
| B) Assicurazioni di navi, galleggianti ed aeromobili durante la costruzione, le riparazioni o la demolizione | 7,50 | ||
| Assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri | 3 | A) Assicurazioni contro i rischi, di qualsiasi natura, derivanti da trasporti terrestri o da trasporti promiscui per terra, acqua ed aria, quando in ragione del tragitto da percorrere prevalga il rischio terrestre | 12,50 |
| Se derivanti da trasporti ferroviari o da trasporti promiscui per strada o ferrovia, quando sia prevalente il tragitto d percorrere in ferrovia | 12,50 | ||
| B) Assicurazioni dei bagagli quando non sono assunte con polizza | 12,50 | ||
| Assicurazioni per la responsabilità civile | 4 | Assicurazioni per la responsabilità civile, compresa quella relativa ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli e rimorchi | 12,50 |
| Assicurazioni contro le disgrazie accidentali ed assimilate | 5 | Assicurazioni contro le disgrazie accidentali; assicurazioni contro le malattie; assicurazioni contro i danni di interruzione di esercizio o di produzione in conseguenza di disgrazie accidentali, mentali, malattie, morte delle persone addette all'esercizio o alla produzione | 2,50 |
| Assicurazioni contro il furto e la rapina | 6 | Assicurazioni contro il furto ed assicurazioni contro la rapina . | 21,25 |
| Assicurazioni contro i danni dell'incendio e assimilate | 7 | A) Assicurazioni contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, dello scoppio, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi, od altre garanzie diverse da quelle previste dalla presente tariffa, dalla tariffa allegato B e tabella allegato C prestate in accessorio ad assicurazioni contro i danni dell'incendio | 21,25 |
| B) Assicurazioni globali incendio e furto | 21,25 | ||
| Assicurazioni di rischi agricoli | 8 | A) Assicurazioni dei prodotti del suolo contro le intemperie ed altri rischi che possono colpire i prodotti stessi prima del raccolto, esclusi i rischi d'incendio | 2,50 |
| B) Assicurazioni contro la mortalità, le malattie e le disgrazie accidentali del bestiame | 2,50 | ||
| C) Assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla proprietà o dalla conduzione di aziende agricole o forestali o della proprietà e dell'uso (ivi compresa la conduzione) di macchine agricole | 12,50 | ||
| D) Assicurazioni stipulate contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi stipulate per costruzioni rurali; mobili ed arredamenti relativi a tali costruzioni; attrezzi, macchine, scorte vive, e morte impiegate per (esercizio di aziende agricole o forestali o per (esercizio di attività connesse dirette alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agrari in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura; boschi ,e piantagioni; frutti e prodotti del suolo intanto che appartengono al proprietario conduttore dell’azienda agricola o forestale | 12,50 | ||
| Assicurazioni dei guasti alle macchine e rischi di montaggio | 9 | Assicurazioni dei guasti alle macchine e contro le conseguenze derivanti dai guasti stessi; assicurazione dei rischi di montaggio | 21,50 |
| Assicurazioni dei rischi connessi all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare | 10 | A) Assicurazioni per la responsabilità, civile connessa al funzionamento di impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche nonché alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al trasporto di materiale fissile o di prodotti o residui radioattivi | 2,50 |
| B) Assicurazioni contro i danni materiali delle installazioni nucleari e degli impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al trasporto di materiale fissile o di prodotti radioattivi | 2,50 | ||
| C) Assicurazioni contro le disgrazie accidentali, la malattia, o i danni alle colture causati da esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni del nucleo dell'atomo o dell'accelerazione artificiale di particelle atomiche o dall'impiego di radioisotopi | 2,50 | ||
| Assicurazioni dei rischi industriali della produzione cinematografica | 11 | A) Assicurazioni contro i danni industriali della produzione di films cinematografici in dipendenza di infortuni, malattia o morte di persone addette a prestazioni già iniziate . | 21,25 |
| B) Assicurazioni contro i danni ai films | 21,25 | ||
| Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni assimilate | 12 | Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni contro le infedeltà dei prestatori d'opera | 12,50 |
| Assicurazioni di crediti | 13 | Assicurazioni della solvibilità dei debitori | 12,50 |
| 14 (soppresso) | |||
| Assicurazioni delle spese legali | 15 | Assicurazioni delle spese legali | 21,25 |
| Assicurazioni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento | 16 | Assicurazioni contro i danni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento | 12,50 |
| Assicurazioni per la rottura di vetri o di altri fragili | 17 | Assicurazioni per la rottura di vetri, cristalli, specchi ed altri oggetti fragili | 21,25 |
| Assicurazioni contro il rischio della pioggia | 18 | Assicurazioni contro i danni cagionati dalla pioggia agli albergatori o agli organizzatori ed impresari di gare sportive, feste e spettacoli all'aperto contro il rischio della pioggia durante le vacanze o durante i viaggi | 21,25 |
| Assicurazioni globali dei veicoli a motore | 19 | Assicurazioni globali dei veicoli a motore e dei rimorchi
comprensive, oltre che del rischio della responsabilità civile per i danni
prodotti dalla circolazione, anche di altri rischi:
1) quando tra i rischi assicurati siano compresi quelli delle disgrazie accidentali al conducente e alle persone trasportate |
12,50 |
| 2) negli altri casi | 12,50 | ||
| Assicuraizioni globali dei fabbricati | 20 | Assicurazioni globali stipulate dai proprietari di fabbricati, ivi compresi i condomini, che garantiscono, oltre ai rischi di incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furto, guasti, condotte d'acqua, perdite di pigioni, disgrazie accidentali del personale addetto alla vigilanza e custodia | 21,25 |
| Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia | 21 | Assicurazioni globali dell’abitazione privata e del capo famiglia che garantiscono, oltre ai rischi di incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furti, guasti, morte dell'assicurato per incendio per opera di ladri | 21,25 |
| Assicurazioni diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci | 22 | Assicurazioni non comprese nella presente tariffa, nella tariffa allegato B e nella tabella allegato C | 21,25 |
| 23 (soppresso) |
- Si riporta il testo della tabella, allegato C,
della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sopra citata, cosi' come da ultimo
modificato dal presente decreto:
Allegato C
TABELLA DELLE
ASSICURAZIONI E DEI CONTRATTI VITALIZI ESENTI DA
IMPOSTA
| Natura delle assicurazioni | Articolo della tariffa | Indicazione delle operazioni |
| Società di mutuo soccorso | 1 | Operazioni fatte dalle società di mutuo soccorso registrate in conformità alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, che non siano soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 |
| Assicurazioni obbligatorie agli infortuni su lavoro | 2 | Assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal decreto legisaltivo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1150, e successive disposizioni modificative ed integrative, e dal decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni modificative ed integrative |
| Assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale | 3 | Operazioni di trasformazioni di capitali in rendite vitalizie effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive disposizioni modificative ed integrative, ed ogni altra forma di assicurazione gestita dall'I.N.P.S. |
| Assicurazioni dei credidi alla esportazione | 4 | Assicurazioni e riassicurazioni dei crediti alla esportazione stipulate ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive disposizioni modificative ed integrative |
| Assicurazioni mutue del bestiame in Sardegna | 5 | Operazioni delle società mutue di assicurazione per l'assicurazione del bestiame in Sardegna |
| Assicurazioni aree (*) | 6 | Contratti di assicurazione stipulati dalle società nazionali assuntrici di trasporti aerei di linea, per il trasporto di cose o di cose o persone |
| Biennale di Venezia | 7 | Assicurazioni delle opere d'arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni organizzate dall'ente "La Biennale di Venezia" sia in Italia che all'estero |
| Opera nazionale combattenti | 8 | Contratti di assicurazione di beni di pertinenza dell'Opera nazionale combattenti ed enti assimilati |
| Ente delle Tre Venezie | 9 | Assicurazioni stipulate dall'ente delle Tre Venezie in dipendenza della sua attività istituzionale |
| Indennità impiegati | 10 | Assicurazioni delle indennità dovute agli impiegati privati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per la parte di premio afferente alle prestazioni di legge |
| Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione | 11 |
Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione |
(*) L'esenzione ha la durata di dieci
anni dalla data dell'atto costitutivo delle singole societa'.