Previdenza e assistenza sociale

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Disposizioni in materia di riscatto e di prosecuzione volontaria del pagamento dei contributi previdenziali.
Estensione al pubblico impiego della disciplina INPS

Con Circolare INPDAP (Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche), del 24.2.1999, pubblicata sulla G.U. n.63 del 5 marzo 1999, sono state rese note le istruzioni per l’estensione al pubblico impiego della disciplina INPS riguardante la facoltà del riscatto e di prosecuzione volontaria del pagamento dei contributi previdenziali.

Per quanto concerne il riscatto, la novità più importante per il dipendente pubblico risiede nel fatto che può riscattare il diploma universitario anche se tale titolo non è richiesto per la qualifica ricoperta. Il riscatto avviene a domanda, può riguardare anche solo parte del periodo di durata legale del corso di studio, deve riferirsi a periodi non coperti da contribuzione ed è subordinato al conseguimento del titolo di studio.

Sono ammessi a riscatto anche determinati periodi di lavoro svolto all’estero ed altri particolari situazioni di cui non vi è copertura contributiva.

Per quanto riguarda la prosecuzione volontaria, che consente di mantenere il versamento dei contributi previdenziali nei casi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, per essere autorizzati ad esercitare tale facoltà è necessario far valere, nei cinque anni precedenti la domanda di prosecuzione, almeno tre anni di contribuzione.


(Per saperne di più ecco il testo integrale del documento esplicativo redatto dal Ministero del Lavoro)

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Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1997 ed entrato in vigore dal 12 luglio 1997, contiene al capo II nuove disposizioni che regolamentano il riscatto dei corsi universitari di studio e dei periodi di lavoro all’estero (artt. 2 e 3), dettando nuovi criteri per la determinazione dei relativi oneri che tengano conto della riforma del sistema pensionistico introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le nuove disposizioni si applicano, altresì, a tutte le tipologie di riscatto per le quali trova applicazione l’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, come più specificamente si dirà nel successivo punto 3 della presente circolare.

 

1. CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO

1.0.1 L’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997 dispone che la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari di studio, prevista dall’art. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificata dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta, a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS, ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, come quello gestito da questo Istituto, nonché alla Gestione separata di cui al comma 26 dell’art. 2 della legge n. 335/1995.

Tenuto conto del carattere generale della disposizione dell’art. 2, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 184/1997 e della sua incompatibilità con la preesistente normativa vigente in materia nell’ordinamento delle ex Casse pensioni gestite dall’INPDAP, è da ritenere che quest’ultima normativa sia abrogata ai sensi dell’articolo 10 dello stesso decreto legislativo.

Rimangono, invece, immutate le modalità di determinazione dell’onere per le tipologie di riscatto non espressamente individuate dal predetto decreto legislativo n. 184/1997, nonché le modalità di accettazione e pagamento già in vigore nelle singole gestioni previdenziali.

      1. Ai sensi del richiamato art. 2, possono essere valorizzati mediante riscatto, in tutto o in parte, i corsi di studio universitari indicati dall’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo e sempreché sia stato conseguito il titolo stesso.

I titoli previsti dalla citata legge n. 341/1990 sono i seguenti:

  1. diploma universitario, cosiddetta laurea breve, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre;
  2. diploma di laurea, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
  3. diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  4. dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

Si rammenta che la facoltà di riscattare gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari era consentita, per gli iscritti alle ex Casse pensioni gestite da questo Istituto, solamente se la laurea o il corso universitario fosse stato titolo richiesto per l’ammissione a determinate posizioni di lavoro o per la progressione in carriera.

Viceversa, in applicazione del ripetuto art. 2, tale presupposto viene meno, con la conseguenza che, a far data dal 12 luglio 1997, i titoli di studio sopra indicati possono essere valorizzati mediante riscatto indipendentemente dalla circostanza che siano richiesti per il posto ricoperto.

Inoltre, la valutazione dei periodi di studio va effettuata a partire dall’inizio dell’anno accademico di iscrizione all’università e non più, come avveniva precedentemente, calcolando a ritroso dalla data di conferimento della laurea.

Qualora il richiedente, all’atto di presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, il legislatore ha dato altresì facoltà di scegliere uno qualsiasi di essi per ottenere il riscatto (art. 2, comma 2).

Condizione essenziale è che i periodi richiesti non devono risultare già riscattati o coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, non solo presso il fondo cui è diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali indicati nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997.

E’ opportuno acquisire, a tal fine, autocertificazione dell’interessato, ai sensi del DPR 20 ottobre 1998, n. 403.

Inoltre, la facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi legali sopra indicati, dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli.

1.0.3 La nuova disciplina si applica alle domande presentate all’Istituto a far tempo dal 12 luglio 1997 e non assume rilevanza, a tal fine, la circostanza che il corso sia stato frequentato in epoca anteriore a tale data. Le domande presentate prima del 12 luglio 1997 e ancora da definire saranno, pertanto, trattate con le disposizioni di legge all’epoca vigenti, in virtù di quanto disposto dall’art. 9 del decreto legislativo n. 184.

Le domande di riscatto nelle ex Casse pensioni amministrate dall’Istituto, da presentare nei termini temporali previsti dall’art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dovranno essere corredate da apposita certificazione rilasciata dalla competente Università (dalla quale risulti il titolo e la data in cui sia stato conseguito, la relativa durata legale e la sua collocazione temporale); tale documentazione può essere sostituita con autocertificazione dell’interessato, ai sensi del DPR 20 ottobre 1998, n. 403.

1.1 determinazione degli oneri di riscatto

L’onere di riscatto viene determinato, per le domande presentate dal 12 luglio 1997, in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo di cui alla legge n. 335/1995, tenendo conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva complessiva posseduta dall’interessato, agli effetti dell’art. 1, commi 12 e 13, della stessa legge di riforma (calcolo della pensione secondo il sistema misto e retributivo), e con riferimento alle disposizioni che prevedono la liquidazione delle pensioni esclusivamente con il sistema contributivo.

1.1.1 Sistema di calcolo retributivo.

Se i periodi oggetto di riscatto sono da collocare temporalmente fino al 31 dicembre 1995, questi incideranno sull’anzianità contributiva posseduta dall’interessato alla suddetta data. Pertanto, considerando i periodi riscattati, l’iscritto risulterà destinatario di un trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo (nel caso di anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995) o misto (nel caso di anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla predetta data) ed il relativo onere di riscatto andrà determinato in base alla riserva matematica di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962.

Per calcolare la riserva matematica anzidetta, si determina fittiziamente, al momento della domanda, il beneficio pensionistico teorico relativo agli anni del corso legale di studi oggetto di riscatto, corrispondente alla differenza tra i due importi di pensione determinati sulla base dell’anzianità contributiva dell’iscritto comprensiva e non del periodo da riscattare. La differenza così ottenuta dovrà essere capitalizzata in base ai coefficienti indicati nelle apposite tabelle di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981)

A tale proposito, si precisa che il comma 4 dell’art. 2 del decreto legislativo in argomento prevede l’aggiornamento dei coefficienti attuariali attualmente vigenti per il calcolo della riserva matematica.

Si precisa che, fino a quando non sarà emanato il decreto ministeriale relativo ai nuovi coefficienti attuariali, in base ad un orientamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso per motivi di uniformità con il regime generale INPS, trovano applicazione le tariffe contenute nel citato D.M. del 19.2.1981. Pertanto, ai soli fini del calcolo dell’onere di riscatto, anche per gli iscritti a questo Istituto, vanno utilizzate le tabelle distintamente considerate per uomini e donne.

Poiché l’onere di riscatto deriva dalla capitalizzazione della quota differenziale di pensione come sopra individuata, le modifiche intervenute negli ultimi anni nel calcolo della pensione incidono sul procedimento di determinazione di tale onere.

Più particolarmente, si vuole dire che se i periodi oggetto di riscatto si collocano temporalmente entro il 31 dicembre 1992 (vale a dire anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 503/92), occorre far riferimento alla quota A della pensione, da calcolarsi con il sistema retributivo qualunque sia l’anzianità contributiva posseduta alla predetta data. In questo caso, per stabilire la quota teorica di pensione relativa al periodo da riscattare al momento della domanda, si dovrà moltiplicare la retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda di riscatto, rapportata ad anno e con esclusione degli emolumenti accessori, per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo fino al 31 dicembre 1992, comprensivo e non del riscatto.

Per i periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dal 1° gennaio 1993, occorre invece far riferimento alla quota B della pensione ed in questo caso per stabilire la quota teorica di pensione relativa al periodo da riscattare al momento della domanda, si dovrà moltiplicare il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo successivo al 31 dicembre 1992, comprensivo e non del riscatto, per la retribuzione media annua contributiva determinata alla data di presentazione della domanda, secondo l’ampiezza del periodo di riferimento indicata dall’art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 503/1992, modificato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 335/1995. Si ricorda che, dal 1° gennaio 1996, al fine di individuare la predetta retribuzione media annua contributiva, andranno indicati anche gli importi del trattamento accessorio eventualmente percepiti a partire dalla data medesima (art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314).

Per quanto concerne le fattispecie che comportano la determinazione dell’onere per periodi oggetto di riscatto da liquidarsi con il sistema retributivo, si menziona, come esempio, il caso del dipendente, in possesso di un’anzianità di servizio inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, il quale riscatti un periodo collocato anteriormente al 1° gennaio 1996 e tale che, sommato a quello esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni. Si tratta, infatti, di ipotesi in cui il calcolo della pensione complessiva è effettuato esclusivamente con il sistema retributivo.

Rientra nelle predette fattispecie anche l’ipotesi in cui il periodo oggetto di riscatto, collocato antecedentemente al 1° gennaio 1996, non comporti il superamento del limite dei 18 anni al 31 dicembre 1995 ed il calcolo della pensione è da effettuarsi con il sistema misto.

Analoga ipotesi da considerare è quella del lavoratore assunto dal 1°gennaio 1996 il quale, per il fatto che riscatta un periodo collocato temporalmente in data anteriore al 31 dicembre 1995, sarà destinatario del calcolo della pensione secondo il sistema misto.

Accredito della retribuzione in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.

I principi dettati dal decreto legislativo n. 503/1992 in ordine all’ampliamento del periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile, comportano che siano stabilite, anche per gli iscritti a questo Istituto, modalità di accredito della retribuzione teorica in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto, qualora questi ricadano nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo dell’onere di riscatto o della liquidazione del trattamento pensionistico.

Al riguardo, tenuto conto che per effetto del decreto legislativo n. 503/1992 il trattamento di pensione è la risultante di due quote da rilevare sulla base di due distinti periodi di riferimento, si precisa che:

- in corrispondenza dei periodi di riscatto che ricadono entro il 31 dicembre 1992, non è necessario accreditare alcuna retribuzione in quanto la stessa è ininfluente ai fini del calcolo della quota A di pensione calcolata alla data della domanda di riscatto, dovendosi tale quota determinare sulla base della retribuzione effettivamente percepita all’atto della presentazione della stessa domanda di riscatto;

La retribuzione da accreditare è, pertanto, così determinata:

    1. si calcola la retribuzione pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, applicando integralmente il procedimento previsto per la liquidazione della pensione;
    2. si determina il quoziente tra la retribuzione pensionabile predetta ed il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni individuato in relazione all’anno solare in cui si collocano le retribuzioni da accreditare in corrispondenza del periodo riscattato, in base ad apposita tabella relativa all’anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto (in allegato si forniscono le tabelle relative agli anni 1998 e 1999).

La retribuzione così ottenuta rappresenta quella da imputare al periodo riscattato.

1.1.2 Sistema di calcolo contributivo.

Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione sarà calcolata con il sistema contributivo, in quanto l’anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato, per espressa disposizione di legge, non più in termini di riserva matematica, ma applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.

La retribuzione di riferimento cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data di presentazione dell’istanza di riscatto, per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria a questo Istituto; qualora si rinvengano meno di dodici mensilità, si procederà alla media di quelle esistenti, rapportandole poi ad anno intero.

Nell’individuare i dodici mesi meno remoti nei quali ricercare la retribuzione contributiva non sono, pertanto, da considerare:

Sulla retribuzione di riferimento, come sopra individuata, sarà applicata l’aliquota contributiva vigente alla data della domanda e, per la quantificazione dell’onere, il contributo, così calcolato su base annua, sarà rapportato al periodo oggetto di riscatto.

Accredito della retribuzione in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.

La retribuzione, presa a base di calcolo dell’onere e rapportata al periodo riscattato, è accreditata sulla posizione assicurativa dell’iscritto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.

Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi, afferente ai periodi oggetto di riscatto, ha effetto, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto legislativo in esame, dalla data della domanda di riscatto in poi.

A quest’ultimo riguardo, si rammenta che in base all’art. 7, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 274, per le domande di riscatto presentate a mezzo lettera raccomandata, si considera come data di presentazione quella di spedizione.

Per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997 ai fini del riscatto di periodi collocati temporalmente a partire dal 1° gennaio 1996 da valorizzare con il sistema di calcolo contributivo, il relativo onere sarà determinato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 184/1997, con riferimento alla data di presentazione della domanda.

Si ricorda che, nei casi di trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, l’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che i periodi di studio riscattati non concorrono al raggiungimento dell’anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni, ferma restando la loro valutazione nella determinazione del montante contributivo.

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In sintesi, relativamente ai periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dal 1° gennaio 1996, si opererà come segue:

  1. qualora il dipendente sia in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (sistema retributivo del calcolo della pensione), la determinazione dell’onere di riscatto avverrà comunque con le modalità indicate dall’art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il periodo corrispondente inciderà sull’anzianità contributiva complessiva utile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico;
  2. qualora l’iscritto sia in possesso di un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (sistema misto del calcolo della pensione), l’onere di riscatto per il corrispondente periodo sarà determinato secondo le norme del sistema contributivo, in quanto, in un sistema di calcolo pensionistico pro-rata, i periodi che si collocano temporalmente dal 1° gennaio 1996 in poi incidono sull’importo del trattamento di pensione solo incrementando il montante individuale contributivo;
  3. qualora si tratti di neo-assunto dal 1° gennaio 1996 (sistema contributivo del calcolo della pensione), l’onere di riscatto verrà determinato con il calcolo contributivo sopra specificato.

 

In via esemplificativa, vengono presi in considerazione due casi di riscatto, per illustrare il procedimento da seguire ai fini del calcolo del relativo onere.

 

Primo caso

Domanda di riscatto del corso legale di laurea di anni 4, periodo 1° novembre 1993-31 ottobre 1997, presentata in data 1° dicembre 1998 da dipendente assunto in servizio il 15 novembre 1998.

    1. La collocazione temporale del periodo oggetto di riscatto comporta che, ai fini della pensione, esso è da valutarsi in parte secondo il procedimento della quota B del sistema retributivo (1° novembre 1993-31 dicembre 1995) ed in parte secondo il sistema contributivo (1° gennaio 1996-31 ottobre 1997).

      L’onere per il periodo da riscattare che si colloca in quota B dovrà, pertanto, essere determinato in base alla riserva matematica di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962.

    2. A tal fine, per la determinazione della quota di pensione corrispondente al periodo da riscattare che si colloca in quota B, calcolata alla data di presentazione della domanda, dovrà stabilirsi la retribuzione media pensionabile del periodo di riferimento di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 ed all’art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la media pensionabile annua, e quest’ultima dovrà poi essere moltiplicata per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di riscatto ed il 1° novembre 1993, comprensivo e non del solo periodo di riscatto di cui alla stessa quota B.
    3. Ne consegue che necessita, quindi, determinare le retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza dell’intero periodo oggetto di riscatto.

      Dovrà, pertanto, essere individuata la retribuzione media pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, riferita al periodo di servizio svolto, che è costituita, nel caso specifico, dalla media delle retribuzioni percepite nei mesi di novembre e dicembre 1998, comprensive anche dell’eventuale trattamento accessorio

    4. Per la determinazione delle retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza del periodo oggetto di riscatto, dovrà essere attribuita al predetto periodo la retribuzione media dei mesi di novembre e dicembre 1998 di cui sopra, svalutata, in base ai coefficienti di variazione del costo della vita come specificato in circolare, per gli anni dal 1993 al 1996, atteso che tale retribuzione non è soggetta ad adeguamento per l’anno di presentazione della domanda e per quello immediatamente precedente.
    5. Successivamente, si dovrà procedere alla determinazione della quota di pensione relativa al periodo da riscattare collocato in quota B, secondo il procedimento indicato al punto 2).
    6. L’onere del riscatto del periodo in quota B è dato dalla capitalizzazione della quota di pensione come determinata al punto 5), sulla base dei coefficienti attuariali del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981.
    7. Per la determinazione dell’onere per il riscatto del periodo da valutarsi ai fini pensionistici secondo il sistema contributivo, dovrà applicarsi l’aliquota contributiva obbligatoria vigente alla data di presentazione della domanda sulla retribuzione di riferimento, la quale non è altro che quella media spettante nei mesi di novembre e dicembre 1998, comprensiva del rateo di 13° mensilità, moltiplicata per dodici. Per la quantificazione dell’onere, il contributo, così calcolato su base annua, dovrà essere rapportato al periodo 1° gennaio 1996 – 31 ottobre 1997, oggetto di riscatto.
    8. La retribuzione teorica da accreditare in corrispondenza del periodo di riscatto da valutarsi con il sistema contributivo è la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell’onere, ovviamente rapportata al periodo riscattato.
    9. L’onere complessivo di riscatto sarà dato dalla somma degli oneri parziali risultanti ai punti 6) e 7).

 

Secondo caso

Domanda di riscatto del corso legale di laurea di anni 4, periodo 1° novembre 1990-31 ottobre 1994, presentata in data 1° dicembre 1998 da dipendente assunto in servizio il 19 aprile 1995.

    1. La collocazione temporale del periodo oggetto di riscatto prima del 1° gennaio 1996, comporta che, ai fini pensionistici, esso è da valutarsi interamente con il sistema retributivo e, precisamente, secondo il procedimento della quota A per il periodo 1° novembre 1990-31 dicembre 1992 e secondo il procedimento della quota B per il periodo 1° gennaio 1993-31 ottobre 1994.

      L’onere per il periodo da riscattare sarà, pertanto, interamente determinato in base alla riserva matematica di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962.

    2. La quota di pensione alla data di presentazione della domanda, relativa al periodo da riscattare collocato in quota A, sarà calcolata moltiplicando la retribuzione spettante al dipendente all’atto di presentazione della domanda stessa, rapportata ad anno e con esclusione degli emolumenti accessori, per il valore differenziale dell’aliquota di rendimento corrispondente al periodo da riscattare fino al 31 dicembre 1992 e l’aliquota di rendimento corrispondente all’anzianità contributiva pari a zero.
    3. Come precisato in circolare, non si presenta necessario accreditare alcuna retribuzione in corrispondenza del periodo di cui al punto 2), risultando la stessa ininfluente nel calcolo della quota A.
    4. Per la determinazione della quota di pensione corrispondente al periodo da riscattare che si colloca in quota B, calcolata alla data di presentazione della domanda, dovrà stabilirsi la retribuzione media pensionabile del periodo di riferimento di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 ed all’art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la media pensionabile annua, e quest’ultima dovrà poi essere moltiplicata per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda ed il 1° gennaio 1993, comprensivo e non del solo periodo di riscatto di cui alla stessa quota B.
    5. Per quanto concerne la determinazione delle retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza del periodo oggetto di riscatto ricadente in quota B, si rinvia al procedimento illustrato per il caso precedente ai punti 3) e 4), afferenti la individuazione della retribuzione media pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, riferita al periodo di servizio svolto, e la determinazione delle retribuzioni da accreditare.
    6. Dovrà procedersi, quindi, alla determinazione della quota di pensione relativa al periodo da riscattare collocato in quota B, secondo il procedimento indicato al punto 4) del presente caso.
    7. L’onere del riscatto è dato dalla capitalizzazione della somma delle quote di pensione afferenti i periodi da riscattare collocati in quota A ed in quota B (v. punti 2 e 6).

 

2. RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL’ESTERO E DI ASPETTATIVA.

    1. L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997 ha esteso, a decorrere dal 12 luglio 1997, ai regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria la facoltà di riscatto di periodi di lavoro effettuati all’estero che non siano altrimenti utili a pensione, così come previsto dall’art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114.

      Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 25 luglio 1998 è stato pubblicato il Regolamento n. 1606/98, che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e modifica, altresì, il Regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.

      In conseguenza di tale estensione, dal 25 ottobre 1998 – data di entrata in vigore del cennato regolamento – è riconosciuta anche ai pubblici dipendenti la possibilità di cumulare i periodi assicurativi considerati dalle diverse legislazioni nazionali appartenenti alla Comunità europea ai fini dell’acquisizione e conservazione del diritto alle prestazioni, facendo così venire meno la necessità del riscatto oneroso per la valutazione di tali periodi.

      A tale riguardo, saranno impartite istruzioni non appena gli organi di indirizzo dell’Istituto avranno fornito direttive di carattere generale.

      In attesa, si rinvia la trattazione della materia in esame ad una successiva circolare in cui verranno disciplinate tutte le ipotesi di valorizzazione dei periodi di lavoro comunque prestati presso Stati esteri.

    2. L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 184/1997 consente ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333, di chiedere il riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di aspettativa medesima, sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa.

Si precisa che la legge n. 26/1980 contiene norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato, il cui coniuge, anch’esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all’estero.

Tale facoltà, successivamente, è stata estesa, con la legge n. 333/1985, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non statali.

Si osserva che, poiché l’aspettativa riguarda i soli dipendenti dello Stato, la predetta facoltà di riscatto in via generale non è applicabile gli iscritti alle ex Casse pensioni amministrate dall’Istituto, a meno che non abbiano servizi precedenti prestati alle dipendenze dello Stato.

Fanno peraltro eccezione, in quanto dipendenti statali, gli iscritti alla Cassa per gli ufficiali giudiziari, per gli aiutanti ufficiali giudiziari e per i coadiutori, nonché i segretari comunali iscritti alla ex CPDEL ed i dipendenti di enti pubblici riguardati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70. Per questi ultimi, infatti, in attuazione di quanto disposto dall’art. 22 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, la possibilità di essere posti in aspettativa per seguire il coniuge chiamato a prestare servizio all’estero viene disciplinata con le stesse norme già dettate dalla legge n. 26/1980.

Anche per questo tipo di riscatto, l’onere sarà determinato secondo le nuove modalità indicate dall’art. 2, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo in esame, come sopra dettagliatamente specificate.

Si precisa che l’esercizio della facoltà di riscatto può riguardare anche periodi di aspettativa effettuati prima del 12 luglio 1997, fermo restando che qualora l’istanza di riscatto sia stata presentata anteriormente, verrà d’ufficio differita a tale data.

  1. ALTRE TIPOLOGIE DI RISCATTO

3.1 Le modalità di riscatto contenute ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 sopra illustrate, trovano applicazione in tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo e dell’onere, si applica l’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

A questo proposito, pertanto, oltre ai periodi previsti dagli artt. 2 e 3 del decreto legislativo in esame, sono da considerare, con riferimento a quanto disposto con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564:

- i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro sia interrotto o sospeso in base a norme di legge o di contratto e che risultino privi di copertura assicurativa (art. 5);

Al riguardo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca, nonché le tipologie di ingresso al mercato del lavoro, ammessi al riscatto in base al citato articolo;

- i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa (art. 7);

-i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei confronti degli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico (art. 8, come integrato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278).