Come "usare" bene le
ASL e gli altri organi competenti
Quando
nell’attività di RLS si riscontrano dei problemi presenti nell’azienda e
relativi alla salute e sicurezza, che possono riguardare vari aspetti, dalle
macchine ai video terminali, dal microclima all’ergonomia, la prima azione da
intraprendere è quella di aprire un confronto con l’azienda stessa a partire
dalla richiesta di informazioni al RSPP (Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione).
In una corretta applicazione del D.Lgs. 626/94, dovrebbe già essere nota la
valutazione dei rischi ed il relativo "documento di valutazione dei
rischi", che deve contenere la radiografia di tutta l’azienda, a partire
dal processo produttivo sino agli interventi di bonifica e risoluzione delle
condizioni di rischio. Difatti l’obiettivo della valutazione non è fare
accademia, ma eliminare i rischi o quantomeno ridurli al livello
più basso possibile.
Ricordiamo che il RLS deve essere informato preventivamente rispetto alla
valutazione dei rischi e agli interventi conseguenti (articolo 19 comma 1),
quindi l’azione deve essere sempre preventiva.
Inoltre ogni anno (nelle aziende superiori a 15 dipendenti) deve tenersi la
riunione periodica per esaminare obbligatoriamente almeno i seguenti tre temi:
la valutazione dei rischi, l’idoneità dei DPI e i programmi di formazione e
informazione dei lavoratori (articolo 11).
Se nonostante lo sforzo di prevenzione, o a causa di una cattiva o incompleta
valutazione dei rischi si evidenziano dei problemi, la questione deve essere
posta al datore di lavoro e al RSPP, chiedendo (meglio con una segnalazione
scritta) gli interventi che l’azienda intende mettere in atto ed i tempi per la
relativa attuazione.
Di fronte a mancate risposte, od a risposte evasive e che tendono solo a
prendere tempo per non fare nulla, l’azione prioritaria è quella di coinvolgere
tutta la struttura sindacale e l’insieme dei lavoratori dell’azienda o del
reparto in questione. Rammentiamo che il RLS non deve essere mai
"solo" ma godere sempre della fiducia e del sostegno dei lavoratori
come di tutta la RSU. Quindi è utile tenere incontri, riunioni ed informare
costantemente tutti i lavoratori della situazione mediante appositi comunicati.
In queste fasi il
ruolo dell’ASL può essere quello dell’assistenza, come previsto dall’articolo
24, ovvero il RLS può rivolgersi ai relativi sportelli ambiente, costituiti in
tutte le ASL, per chiedere informazioni e ragguagli rispetto ai problemi
riscontrati. Ottimo sarebbe avere un costante rapporto con gli operatori dei
servizi di prevenzione delle ASL, e non solo al momento nel quale ci si imbatte
in problemi, sia per avere suggerimento per una corretta applicazione della
normativa, sia per avere indicazioni per operare un costante miglioramento
della situazione.
Se si crea una condizione di frequente scambio di opinioni, in quanto è anche
interesse della ASL avere delle indicazioni sulle condizioni dentro le aziende,
questo sistema di relazioni permette di avere una partecipazione attiva ed
informata, e di costruire delle procedure consolidate.
Nei casi dove non vi siano precedenti rapporti con la ASL, e i problemi
aziendali siano rilevanti e non risolvibili, è facoltà del RLS far ricorso
all’organo competente per segnalare la situazione (art. 19 comma 1 lett. o).
L’organo di
controllo per eccellenza è l’ASL, è chiaro che di fronte a questioni specifiche
come l’antincendio, è bene rivolgersi ai vigili del fuoco. Ha un ruolo di
vigilanza anche l’Ispettorato del Lavoro, rispetto ad alcuni rischi
particolarmente rilevanti. Il DPCM n. 412 del 14/10/97 ha individuato nelle
attività nel settore delle costruzioni o del genio civile (connesse a
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere
fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie, e in cassoni in aria compressa
e lavori subacquei) quelle di competenza anche dello stesso Ispettorato.
La segnalazione
alla ASL fatta dal RLS essendo prevista da una norma di legge, ha una valenza
superiore rispetto ad altre segnalazioni (per esempio del singolo lavoratore o
del sindacato), anzi il mancato intervento della ASL, o di altro organo
competente, potrebbe configurarsi come omissione di atti d’ufficio, ed in caso
di incidente il magistrato potrebbe chiamare la ASL a rispondere per non aver
fatto nulla.
E’ chiaro che la segnalazione va sempre fatta in forma scritta, evidenziando
che è firmata da un RLS e che giunge dopo diversi interventi operati
direttamente in azienda (dei quali si allegano le copie: richieste all’azienda,
verbali di incontro e riunioni, comunicati, ecc.).
Risulta evidente che l’atto di segnalazione all’organo competente è l’ultima
cosa che si deve fare, quando tutti gli altri strumenti sono stati tentati, sia
perché la filosofia della normativa è quella della partecipazione e del comune
fine della salute per tutte le parti in gioco, sia perché l’intervento esterno
è comunque una sconfitta "politica" dell’attività di tutela, come nei
film americani il "7° cavalleggeri" arrivava per salvare i coloni
ormai circondati dagli indiani.
Il suggerimento che si può dare è :
1. avere un rapporto costante con il servizio di prevenzione della ASL
2. far capire all’azienda che questa possibilità esiste e che non esitereste ad
utilizzarla, ma che non è vostra intenzione precipitare le cose fintanto che
l’azienda dimostra buona volontà.
Ma se il rapporto
con l’azienda non risponde a questi criteri positivi e perdurano condizioni di
rischio per i lavoratori nonostante tutti gli interventi di pressione attuati,
è bene perseguire con determinazione questa opzione di segnalazione, fino ad
arrivare al magistrato se necessario.
Nel caso di un sopralluogo della ASL, il datore di lavoro deve consegnarvi una
copia del verbale (la prescrizione) predisposto dall’organo di vigilanza (art.
19 comma 1 lett. f).
Allegate vi sono una scheda riassuntiva e le competenze previste dal D.Lgs.
626/94.
D.Lgs. 626/94 - COMPETENZE ASL, ISPETTORATO DEL
LAVORO E ALTRI
In relazione al
D.Lgs. 626/94, le competenze previste per le ASL e per l’Ispettorato del
lavoro, e di altri soggetti che le integrano o modificano, possono essere
riassunte nella seguente tabella.
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vigilanza (art. 23) |
informazione consulenza (art. 24)* |
comitati di coordinamento regionale e provinciale (art. 27) |
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ASL |
Titolare
della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro |
Le
Regioni forniscono informazione e assistenza attraverso gli sportelli
ambiente delle ASL |
Presente
nel comitato (DPCM 5/12/1997) |
|
Ispettorato del Lavoro |
Vigilanza
rispetto ad attività comportanti rischi particolarmente elevati (DPCM n.412
del 14/10/1997)** previa informazione al dipartimento di prevenzione dell’ASL |
Ministero
del Lavoro per mezzo dell’Ispettorato |
Presente
nel comitato (DPCM 5/12/1997) |
* Incompatibilità fra
attività di vigilanza e quella di consulenza.
** il DPCM n.412 del 14 ottobre 1997 indica come attività comportanti rischi
particolarmente elevati:
attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in
particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura
e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio
e smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l’impiego di esplosivi. Lavori mediante cassoni in aria compressa e
lavori subacquei.
Competenze esplicitamente
previste nel D.Lgs. 626/94
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Registro
infortuni a disposizione dell’organo di vigilanza (art. 4 comma 5 lett. o). |
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Il datore di
lavoro trasmette all’organo di vigilanza, quando è contemporaneamente RSPP,
la dichiarazione attestante le sue capacità, una attestante gli adempimenti
dell’art. 4, una relazione sull’andamento degli infortuni e l’attestato di
frequenza del corso di formazione (art. 10 comma 2). |
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Avverso il
giudizio del medico competente è ammesso ricorso all’organo di vigilanza
entro 30 gg. (art 17 comma 4). |
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Incompatibilità
della funzione di medico competente con la attività di vigilanza (art.17
comma 7). |
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RLS: riceve
informazioni dagli organi di vigilanza, formula osservazioni in occasione di
visite delle autorità competenti, può far ricorso alle autorità competenti
(art. 19 comma 1 lettere f) i) o). |
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Le misure
specifiche adottate in presenza di vincoli urbanistici o architettonici sono
autorizzate dall’organo di vigilanza (art. 31 comma 4) |
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Cancerogeni.
Il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza, al più presto,
il verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare
esposizione anomale dei lavoratori e delle misure adottate per ridurre al
minimo le conseguenze (art. 67 comma 3) |
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Registro esposti
ai cancerogeni (lavoratori, attività svolta, agente cancerogeno e ove noto
esposizione). |
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Agenti
biologici. Utilizzo microrganismi gruppo 2 o 3. Il datore di lavoro comunica
all’organo di vigilanza competente per territorio: nome e indirizzo
dell’azienda e del titolare, il documento di valutazione dei rischi previsto
nell’art.78 comma 5 (più approfondito di quello previsto per tutti gli altri
settori - art. 76 comma 1) e le successive modificazioni. |