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In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il
conferimento della qualifica di preposto ad un soggetto va fatta, più che in base
a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni
effettivamente svolte nell'impresa.
Tale deve considerarsi chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione
di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da potere loro impartire
ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire e da dover essere per
ciò stesso, tenuto, a norma dell'art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547,
all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al
controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.
Il controllo che il datore di lavoro deve esercitare sull'operato dei
dipendenti perchè non si verifichino infortuni sul lavoro, essendo
finalizzato a tutelare l'integrità psico - fisica del lavoratore, non può
risolversi nella messa a disposizione di questi ultimi dei presidi
antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve costituire una
delle particolari attività dell'imprenditore, gravando su questo l'onere di
fare cultura sul rispetto delle norme antinfortunistiche, di svolgere
continua, assidua azione pedagogica, con il ricorso, se del caso, anche a
sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle
citate disposizioni.
L'art. 4, lett. c) D.P.R. 547/1955 impone pure ai preposti l'obbligo di
disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza
ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione e, quindi, essendo
stato il ricorrente ritenuto, - in punto di fatto - investito di tale
qualifica, legittimamente egli è stato considerato destinatario dell'obbligo
di controllo del rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
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Il
ricorso riguarda la condanna di un caposquadra il quale aveva omesso di
disporre ed esigere che i singoli lavoratori usassero i mezzi di protezione
posti a loro disposizione, e ciò in particolare in riferimento ad un singolo
lavoratore il quale non aveva usato i guanti di protezione prima di afferrare
due lastre in ferro a temperatura elevata, procurandosi così ustioni di primo
grado ad un dito della mano sinistra.
La sentenza di merito, in base alle indagini dell'Ispettorato del lavoro e
alle dichiarazioni dell'Ispettore verbalizzante, riteneva accertato
che:
- in base all'organigramma della
società, il responsabile della sicurezza all'interno dell'azienda aveva
specificamente delegato al caposquadra imputato la vigilanza in ordine
all'effettivo e corretto uso dei mezzi di protezione per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
- fra i compiti del caposquadra rientravano
quello di sovrintendere ai lavori dando le opportune direttive ai
lavoratori e quello di accertarsi che gli addetti al settore affidatogli
usassero i mezzi di protezione;
- il soggetto con la qualifica di
caposquadra deve essere annoverato fra i preposti di cui all'art. 4
D.P.R. 547/1955 e, dunque, fra i destinatari delle norme di prevenzione
antinfortunistica;
- il legale rappresentante della
società, datore di lavoro, aveva fornito i propri dipendenti di idonei
guanti di protezione che il lavoratore infortunato aveva negligentemente
omesso di usare prima di afferrare la lastra di ferro, ancora calda, che
gli aveva procurato le ustioni;
- all'imputato caposquadra era
addebitabile il fatto di non aver controllato e preteso che il
lavoratore poi infortunatosi usasse i guanti di protezione, venendo così
meno all'obbligo di far rispettare la norma di prevenzione infortuni che
imponeva l'uso di detti guanti.
Il caposquadra ricorreva
affermando che a lui erano state devolute solamente mansioni di gestione
delle lavorazioni del settore affidatogli e di controllo della manutenzione
degli impianti.
La Suprema Corte confermava il giudizio di merito con gli argomenti di cui
alle massime soprariportate, ritenendo altresì accertato con giudizio di
fatto insindacabile in sede di legittimità che fosse stata conferita
specifica e regolare delega.
Quanto all'elemento della "supremazia", era già stato chiarito che
"chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza
rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni
o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto,
ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ad attuare le prescritte
misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, non avendo
rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un
diverso ed autonomo titolo, dello stesso obbligo. (Nella fattispecie
l'imputato, nonostante formalmente unica intestataria dell'impresa fosse la
moglie, è stato ritenuto contitolare sulla base delle dimensioni modeste
dell'impresa, dell'inesistenza di altra attività lavorativa al momento
dell'incidente ed in particolare dell'avere egli assunto ed istruito
l'infortunato, che mai aveva avuto rapporti con la donna)" [Cassazione
penale, sez. IV, 20 gennaio 1998, n. 2277, Cichetti e altro, in Ced
Cassazione 1998].
Recentemente si è sottolineato che "il soggetto con funzioni e qualifica
di caposquadra deve essere annoverato tra i preposti, ed è destinatario delle
norme antinfortunistiche ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 547/1955:
chiunque assuma una posizione di preminenza tale da poter impartire ordini,
istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire è perciò tenuto ad attuare le
prescritte misure di sicurezza e ad esigere che siano rispettate,
indipendentemente dalla presenza di altri soggetti gravati dello stesso
obbligo a diverso titolo" [Corte di Cassazione, sezione IV penale, 28
maggio 1999 n. 6824, Pres. Lisciotto, Rel. Bognanni, P.m. Fannalli (Conf.),
ric. Di Fucci].
Per quanto riguarda invece l'aspetto delle mansioni effettivamente svolte, è
stato rilevato che "l'attribuzione ad un soggetto della qualità di
"preposto", ai fini del suo assoggettamento agli obblighi previsti
dall'art. 4, D.P.R. n. 547/1955, va fatta, più che in base alle formali
qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente
svolte nell'ambito dell'impresa. (nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza impugnata che, in un'azione regresso proposta dall'Inail contro il
datore di lavoro ex art. 11, D.P.R. n. 1124/1965, nell'accertare la
colpevolezza del comportamento tenuto da uno degli altri dipendenti in
occasione dell'infortunio sul lavoro in questione, aveva valorizzato
l'obbligo del medesimo, capo - operaio e quindi "preposto", di
esigere un comportamento prudente dai suoi compagni di lavoro)"
[Cassazione civile, sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7669, Soc. India c. Inail,
in Giust. civ. Mass. 1996,1196].
Il preposto deve svolgere un compito specifico inerente alle mansioni di
vigilanza antifortunistica, del tutto differenti da quelle della normale
attività lavorativa, perché, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 547/1955 e
dell'art. 1 comma 4 bis, D.Lgs. 626/1994 il preposto ha il compito di
"sovrintendere alle attività", e quindi "ha solamente il
dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i
dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in
modo da non creare pericoli per sé e per gli altri" (e, in più, "è
tenuto a collaborare con l'imprenditore e, quindi, a fargli presenti le
carenze in tema di prevenzione, riscontrate nel luogo di lavoro")"
(Cass. 26 giugno 1996, Fera, in Dir. prat. lav., 1996, 33, 2387).
Dunque l'art. 4, D.P.R. n. 547/1955 individua anche il preposto tra i destinatari
delle norme antinfortunistiche, "il quale, però, non si sostituisce alle
mansioni direttive dell'imprenditore e tanto meno assume, da solo, l'obbligo
di predisporre, di far realizzare e di pretendere in concreto l'utilizzazione
delle misure protettive imposte dalla legge; in altri termini il preposto
condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue
reali mansioni, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e
di protezione del personale impiegato, ma soltanto con poteri di
sorveglianza, per cui egli non è tenuto a predisporre i mezzi
antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro,
e con obblighi di vigilanza affinché gli ordini vengano regolarmente
eseguiti; l'omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un
sinistro dal mancato uso di tali cautele" (Cassazione Penale, 6 luglio
1988. n. 7999, Chierici ed altro, in motivazione).
Il Preposto è dunque una figura aziendale che si differenzia da quelle del
datore di lavoro e del dirigente, e perciò non è legittimamente possibile
porre a carico del preposto compiti spettanti esclusivamente al datore di
lavoro o al dirigente che lo rappresenta: "il capo-squadra, ha mansioni
normalmente limitate alla sorveglianza sull'andamento dell'attività
lavorativa, ha solamente il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino
le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione
e si comportino in modo da non creare pericoli per sè e per gli altri, con la
conseguenza che una responsabilità del preposto è inconcepibile allorché
l'infortunio sia dipeso, non da omessa e insufficiente vigilanza nel senso
suddetto, ma dalla mancanza degli strumenti, misure, cautele e accorgimenti
antinfortunistici la cui predisposizione e attuazione spetta al datore di
lavoro o al soggetto specificamente competente cui quest'ultimo abbia
conferito apposita ed espressa delega".
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