COORDINAMENTO TECNICO PER
LA PREVENZIONE DEGLI
ASSESSORATI ALLA SANITA’
DELLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
Decreto Legislativo n.
626/94
D O C U M E N T O N. 8
LINEE GUIDA SU TITOLO
I
Il Servizio di
prevenzione
e protezione
Versione definitiva
approvata il 16/07/1996
dalle Regioni e Province
autonome
di Trento e Bolzano e
dagli Istituti centrali.
Aggiornata al 15 Aprile
1998
___________________________________________
Regione referente:
Emilia-Romagna
1.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il D.Lgs
626/94 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutte le aziende, indipendentemente dal settore
di attività, siano esse pubbliche o private (art. 1, comma
1).
Dalla
definizione di lavoratore "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze
di un datore di lavoro ... con rapporto di lavoro subordinato anche speciale"
(art. 2, comma 1, lett. a), si evince che le aziende individuali non hanno
l'obbligo di applicare tali misure precauzionali e pertanto non hanno l'obbligo
di istituire il Servizio di prevenzione e protezione (SPP), mentre invece tale
obbligo sussiste per le aziende familiari.
Il
Servizio di prevenzione e protezione deve, obbligatoriamente, essere organizzato
all'interno dell'azienda nei casi
previsti dall'art. 8, comma 5[1]:
·
aziende industriali
soggette al DPR 175/88 (rischio di incidente
rilevante)
·
centrali termoelettriche
·
impianti e laboratori
nucleari
·
aziende per la
fabbricazione di esplosivi
·
aziende industriali con
oltre 200 dipendenti
·
aziende estrattive con
oltre 50 dipendenti
·
strutture di ricovero e
cura sia pubbliche che private[2].
Si
intende per:
Azienda
industriale: un'impresa che svolge la
propria attività economica in una o più unità produttive, finalizzata alla
produzione e/o trasformazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti,
con l'ausilio di macchine e/o impianti, destinati alla
commercializzazione.
Del resto, la Circolare n.
89 del 27/6/96 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale insiste sullo
stesso concetto, ribadendo come, per individuare quali tipi di aziende vadano
ricondotte all'interno di tale categoria, si debba fare riferimento alla natura
produttiva, piuttosto che a indici o classificazioni formali in cui l'azienda
sia eventualmente inserita a fini statistici, assicurativi, previdenziali, ecc.
Sono quindi escluse le aziende agricole, ma vanno considerate come "industriali"
tutte le aziende che svolgono attività diretta alla produzione di beni
materiali. Sono parimenti escluse le aziende produttrici di
servizi.
Unità
produttiva: stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e
tecnico-funzionale (art. 2, comma 1, punto i).
Per
le aziende industriali con più "unità produttive" territorialmente distribuite,
è naturalmente ammissibile un Servizio di prevenzione e protezione unico, anche
se le unità produttive hanno più di 200 dipendenti. L'azienda può comunque
optare per la soluzione con più SPP, uno per unità
produttiva.
Il
nome ed il curriculum del responsabile del SPP unico, andranno comunicati
all’Azienda Usl e all'Ispettorato del Lavoro competenti sul territorio
dell'unità produttiva per ciascuna di queste (in questo caso può essere
opportuno allegare anche un organigramma dell'assetto organizzativo del SPP).
Tale segnalazione va fatta anche nel caso di SPP esterno
all'azienda.
Per
ragioni organizzative interne alla singola unità produttiva è opportuno comunque
in essa individuare una figura di riferimento il cui nominativo non va
necessariamente segnalato agli organi di vigilanza
locali.
Escludendo le aziende in cui il datore di lavoro decide di svolgere
direttamente i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione (per ora
nei soli casi indicati nell'Allegato I del D.Lgs 626/94) ed in quelle in cui,
obbligatoriamente, il Servizio di prevenzione e protezione deve essere interno
all’azienda (casi indicati nell'art. 8 c. 5 del D.Lgs 626/94), in tutti gli
altri casi il datore di lavoro può rivolgersi a strutture e consulenti esterni a
cui affidare la responsabilità del SPP.
In
tal caso appare comunque opportuno designare un collaboratore, preferibilmente
prossimo al datore di lavoro nella scala gerarchica, tenuto conto delle
implicazioni penali che comunque rimangono in capo al datore di lavoro, a cui
affidare la responsabilità del Servizio o, nel caso che la responsabilità sia
affidata all'esterno, cui affidare l'organizzazione dei rapporti col SPP esterno
e le ricadute interne dell'attività dello stesso, a meno che il datore di lavoro
non si faccia carico direttamente di tali oneri.
La
scelta di istituire un SPP interno o di assumere in proprio le funzioni del SPP
da parte del datore di lavoro, non esclude ovviamente la possibilità di
avvalersi di consulenze esterne per particolari
problemi.
2.
SCOPI ED OBIETTIVI
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Il Servizio
di prevenzione e protezione rappresenta un'assoluta novità in quanto istituito
per la prima volta con il D.Lgs 626/94 che, all'art. 2 lettera c), definisce
tale struttura come "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell'azienda, ovvero unità
produttiva".
Se il
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi è interno all'azienda, esso
costituisce uno strumento a disposizione dell'imprenditore per l'esercizio
dell'impresa.
Se invece è
esterno all'azienda costituisce propriamente una collaborazione convenzionata di
professionisti esperti di sicurezza, che usano proprie
strutture.
Lo scopo
primario comunque di tale struttura è quello di promuovere, nel posto di lavoro,
condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità nella vita lavorativa,
proteggendo la salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico,
psichico, sociale e prevenendo malattie ed infortuni, fungendo da consulente
specializzato del datore di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze
(valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione
delle procedure, informazione) relative alla promozione e tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori.
Per
raggiungere questo scopo sono richieste competenze multidisciplinari integrate
in un'apposita organizzazione ed afferenti sostanzialmente a due tipologie di
professionalità: di igiene industriale e di sicurezza con competenze anche in
campo di tecniche di comunicazione e di organizzazione del
lavoro.
L'ultima
competenza necessaria per la più ampia attuazione delle attività di prevenzione,
quella medico sanitaria, è situata nella figura del medico competente, che il
D.Lgs prevede concettualmente al di fuori del SPP, anche se dovrà, per molte
funzioni, cooperare strettamente con lo stesso, come del resto è previsto in
diversi passaggi della legge stessa.
La
competenza in campo ergonomico, si colloca in un’area di "border-line" tra la
competenza di organizzazione del lavoro e quella medico
sanitaria.
Il
Servizio di prevenzione e protezione per realizzare tali finalità deve porsi
alcuni obiettivi fondamentali che sono:
·
individuazione e
caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo, delle situazioni
pericolose e dei rischi
·
individuazione e
caratterizzazione dei soggetti esposti
·
elaborazione della
valutazione dei rischi
·
individuazione ed
attuazione (secondo un programma con ben identificate priorità) di misure di
prevenzione e protezione, che comprendono misure tecniche, impiantistiche,
comportamentali, organizzative, informative e
formative.
Quanto
sopra può essere riproposto in un modello semplificato distinguendo obiettivi
funzionali e di esito (Figura 1).
Figura
1 - Obiettivi del Servizio prevenzione e
protezione
![]()
Il
D.Lgs 626/94 peraltro, individua all'art. 9 i compiti del Servizio in questione
che coincidono con gli obiettivi funzionali e di esito riportati nella Figura
2.
Figura
2 - Compiti del Servizio prevenzione e
protezione
![]()
Vanno
sottolineati a questo punto due ulteriori aspetti di fondamentale
importanza:
·
il Servizio di prevenzione
e protezione è una struttura che il datore di lavoro utilizza per il
raggiungimento degli obiettivi indicati;
·
i componenti del Servizio
sono tenuti al segreto professionale relativamente al processo produttivo, fatte
salve naturalmente le informazioni che devono essere socializzate per conseguire
gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori.
Per
mettere il SPP in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle
necessarie conoscenze, il datore di lavoro deve fornire allo stesso tutte le
informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi, ed
in tal senso egli crea un flusso permanente di informazioni verso tale struttura
che contenga quanto indicato dal comma 2 dell'art. 9 (Figura
3).
Figura
3 - Informazioni necessarie al Servizio prevenzione e
protezione
![]()
Tutte
le informazioni devono essere documentate affinché il Servizio di prevenzione e
protezione sia veramente messo in grado di operare.
Appare però evidente la necessità che tale attività documentale non si
traduca in un danno per il datore di lavoro che potrebbe vedere svelati segreti
e conoscenze sui processi lavorativi.
In
tal senso la documentazione potrà essere opportunamente classificata con
procedure che consentano al datore di lavoro la massima garanzia e tutela della
riservatezza.
3.
FUNZIONI ED
ATTIVITA’
Per
realizzare lo scopo e gli obiettivi prima definiti, devono essere precisate, in
modo operativo, le funzioni e le attività
del Servizio di prevenzione e protezione.
Le
funzioni, dal punto di vista operativo, sono:
1. analisi della
situazione e definizione dei problemi
2. progettazione degli
interventi e contestuale formulazione al datore di
lavoro delle esigenze di intervento preventivo in tutte le sue
articolazioni
3. controllo nella
realizzazione degli interventi programmati
4. attività di
informazione nei confronti dei lavoratori
5. valutazione di
efficacia e di efficienza.
1. L'analisi della situazione e
la definizione dei problemi comprende l'identificazione e la valutazione dei
bisogni dell'azienda/unità produttiva dal punto di vista della sicurezza e della
salute dei lavoratori, nonché dell'ambiente, il riconoscimento e la
classificazione dei problemi secondo un ordine di priorità, l'analisi delle loro
conseguenze sulla sicurezza e la salute e sull'azienda in generale; tale analisi
va condotta in modo partecipato, non solo garantendo il ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e la partecipazione del medico competente, ove
presente, ma anche la partecipazione col più ampio coinvolgimento di tutti i
lavoratori, in quanto portatori di esperienze e conoscenze di insostituibile
importanza.
2. La seconda funzione comprende
la progettazione di programmi di prevenzione e controllo dei rischi e dei
problemi identificati nella fase precedente. Tale funzione si realizza
attraverso attività rivolte a diversi obiettivi che sono selezionati a seconda
della natura del posto di lavoro. In questo modo potranno essere compresenti,
prevalenti o addirittura esclusive attività di sicurezza, di igiene industriale,
sanitarie, ergonomiche, psicologiche, organizzative, ecc. Questa funzione
prevede anche la presentazione al datore di lavoro del programma stesso,
comprese indicazioni operative ed opzioni che tengano conto anche del rapporto
costi benefici. Spetta poi al datore di lavoro la decisione di mettere in atto
quanto sopra, in modo integrale o parziale, con piena assunzione di ogni
responsabilità nel merito.
3. La terza funzione è il
momento effettivamente operativo in cui il Servizio di prevenzione e protezione
controlla la realizzazione di tutto quanto è stato definito in precedenza,
realizzazione che, peraltro, come appena detto, non è a suo carico, ma diretta
dal datore di lavoro o eventualmente dal dirigente o preposto. Per supportare
tale funzione è fondamentale conoscere ed adottare metodi, strumenti e procedure
finalizzati alla sorveglianza degli ambienti di
lavoro.
4. La quarta funzione consiste
nell'attuazione e gestione dei necessari flussi informativi verso i lavoratori
anzitutto, ma anche verso dirigenti, quadri intermedi ecc. per la miglior
gestione dei processi preventivi.
5. La quinta funzione viene
realizzata per verificare se le azioni adottate a scopo preventivo per il
controllo dei rischi e per lo sviluppo delle condizioni di lavoro ottimali dal
punto di vista della sicurezza e della salute sono state efficaci e hanno avuto
successo. A questo scopo occorre adottare, nell'ambito di una strategia di
valutazione, metodi ed indicatori concretamente
applicabili.
Le
attività individuabili nell'ambito delle cinque funzioni sopra indicate possono
essere sintetizzate come di seguito:
1. esame della
documentazione e fonti informative preliminari
2. sopralluogo e
orientamento preliminare all'interno dell'azienda
3. sopralluoghi
ulteriori approfonditi in merito a problemi emersi nella fase
2
4. stima dei
problemi di salute e sicurezza e dei rischi
5. recupero delle
esperienze e considerazioni dei lavoratori
interessati
6. eventuale
esecuzione di rilievi e campionamenti ambientali
7. individuazione
delle misure preventive (in tutti i sensi) da
attuare
8. definizione delle
procedure di sicurezza
9. stesura del
programma attuativo con indicazione delle opzioni tecniche e del rapporto costi
benefici e sua presentazione al datore di lavoro
10. progettazione delle
attività di tipo informativo, calibrate per i diversi interlocutori e
destinatari
11. effettuazione delle
attività di tipo informativo
12. collaborazione alla
progettazione delle attività di tipo formativo
13. sorveglianza e
controllo della sistematica applicazione di quanto indicato ai punti
precedenti.
Queste attività sono di fatto quelle che il SPP dovrà gestire
sistematicamente, anche se sono di particolare rilevanza in sede di prima
applicazione del processo di valutazione dei rischi. Poi le stesse attività
continueranno se pure con intensità e frequenza diversa da quella iniziale. Nel
prosieguo dell'attività del SPP, diventerà particolarmente strategica anche
l'attività di consulenza nella pianificazione e progettazione dei luoghi di
lavoro, nell'acquisto e gestione delle attrezzature, dei dispositivi di
protezione individuale, nonché l'attività di supporto nella gestione dei
rapporti, a livello tecnico, con gli organi preposti alla vigilanza e
controllo.
Esiste infine un ultimo insieme di attività strettamente legate al
sistema informativo, e alla ricerca ed informazione. Si tratta
di:
·
raccolta e registrazione
di dati sulla situazione di salute generale, sulle patologie professionali e
sugli infortuni nell’azienda;
·
ricerca su problemi di
salute e sicurezza del lavoro dell’azienda;
·
valutazione a lunga
scadenza delle attività del Servizio di prevenzione e protezione dell’azienda e
della loro efficacia
Tutte
le attività di pertinenza del SPP vanno gestite in stretta collaborazione con
altri partner interni o esterni all'azienda, infatti, la grande varietà di
metodologie impiegate richiede implicitamente una collaborazione
multidisciplinare di esperti con competenze diverse, quali medici del lavoro,
igienisti del lavoro, psicologi, ergonomi, tecnici della sicurezza,
ecc.
E'
inoltre importante sottolineare la necessità di verificare sistematicamente la
qualità e di standardizzare i metodi usati nella realizzazione di ognuna delle
attività del Servizio di prevenzione e protezione.
4.
RISORSE UMANE:
COMPETENZE E CAPACITÀ NECESSARIE
Le
funzioni, le attività ed i compiti del Servizio di prevenzione e protezione
definite dal D.Lgs 626/94 richiedono l'individuazione di un metodo generale per
l'attuazione di quanto previsto dal legislatore. Il prerequisito per attuare
quanto sopra è quello di disporre di adeguate risorse e competenze che però
devono essere integrate da un forte approccio
metodologico.
Tale
metodologia è estremamente importante poiché il Servizio di prevenzione e
protezione influisce sui pericoli attraverso gli esiti delle proprie
attività.
Le
competenze e le capacità di cui verranno tracciati sommari profili sono
ovviamente reperibili, a seconda delle disponibilità ed opportunità, all'interno
dell’organizzazione aziendale ovvero all'esterno a seconda delle valutazioni del
datore di lavoro.
A. Il responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione è caratterizzato da due aree di competenza: una gestionale ed una
tecnico-specifica, fra loro integrate.
La prima area attiene a
capacità organizzative, relazionali ed amministrative cioè alla capacità di
programmare, pianificare, comunicare (con vari soggetti) gli obiettivi, di
reperire, sviluppare, gestire e motivare le risorse
umane.
Nell'area
tecnico-specifica invece possono essere rappresentate varie competenze culturali
che concorrono a definire più in generale la prevenzione.
In particolare si può
trattare di conoscenze ricavate dall'igiene industriale o dalla sicurezza sul
lavoro, dall'ergonomia e dalle tecniche di analisi dell'organizzazione del
lavoro nonché da altre discipline correlate per aziende e/o unità produttive che
si caratterizzano per particolari pericoli e/o rischi e naturalmente dalla
profonda conoscenza delle norme di legge e delle norme di buona
tecnica.
Va ricordato che il
responsabile del SPP non è definito nel D.Lgs 626/94 né dirigente, né
preposto[3], né
tantomeno è assoggettato a responsabilità penale in quanto non menzionato nel
titolo IX del decreto, relativo alle sanzioni conseguenti alle violazioni delle
norme.
Il problema della sua
eventuale responsabilità in caso di infortunio sul lavoro, sarà valutato dalla
magistratura sulla base della sua collocazione interna o esterna all'azienda e
di un'attenta analisi del processo che ha portato al verificarsi
dell'infortunio. Se il responsabile aveva mancato di individuare un pericolo, e
di conseguenza individuare le necessarie misure preventive, non fornendo al
datore di lavoro l'informazione necessaria per attuare le stesse, potrebbe
essere chiamato a rispondere, ovviamente in concorso con il datore di lavoro,
dell'evento; ove invece il responsabile aveva correttamente individuato il
problema e indicate le soluzioni, ma il datore di lavoro o il dirigente o il
preposto non ha dato seguito alle sue indicazioni, egli dovrebbe essere
sollevato da qualsiasi responsabilità nel merito dell'evento. Sarà naturalmente
l’Autorità giudiziaria a pronunciarsi su questioni di questo
tipo.
B. Gli altri componenti del SPP saranno
caratterizzati in base alle loro competenze tecniche specifiche, che possono
essere tra loro differenti (igienista industriale, tecnico della sicurezza,
ecc.); sicuramente terreni di conoscenza/competenza comuni a tutte le figure
sono quelli della legislazione, delle norme di buona tecnica e delle tecniche di
comunicazione.
C. Altre figure di supporto possono essere di
volta in volta individuate a seconda della complessità e specificità dei
problemi di prevenzione emersi dalla valutazione del rischio e dal programma di
prevenzione e protezione scaturito da questo nonché dal piano di informazione e
formazione necessario per sostenerlo. Tali figure possono naturalmente (ed in
genere lo saranno) essere anche esterne al SPP o addirittura all'azienda stessa
(anche nel caso di un SPP aziendale).
5.
STRUTTURA E DIMENSIONE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Appare molto difficile fornire indicazioni univoche e ben motivate per la
struttura e dimensione dei SPP, in quanto troppe sono le variabili che
influenzano questi due parametri.
Infatti come è difficile, per non dire impossibile, suggerire in linea
generale una dimensione quantitativa, che potrebbe essere puntualmente però
motivata almeno in riferimento alla tipologia produttiva (settori o comparti) e
alle dimensioni aziendali, ugualmente è quanto mai difficile fornire indicazioni
"strutturali" sul SPP valide in via generale, scollegate dalla scelta del
contesto organizzativo della/e azienda/e da dover servire, senza una scelta a
monte relativa alla "filosofia" che lega l'iniziativa di prevenzione alla
promozione della qualità del processo produttivo (di beni e
servizi).
Se le
competenze e le capacità necessarie sono tuttavia quelle indicate al precedente
capitolo 4, la definizione caso per caso (cioè azienda per azienda) del numero
di persone e del modo di organizzarle, dipende da molti fattori
quali:
1. il comparto/settore produttivo, quale generico
indicatore delle numerosità e complessità dei problemi da
affrontare;
2. il numero di lavoratori addetti, le dimensioni
aziendali, l’eventuale articolazione su più sedi distinte, quali valori
quantitativi su cui plasmare il SPP;
3. il divario da colmare tra ciò che è già stato
fatto (strutture, cultura, organizzazione) per la prevenzione e ciò che è
previsto dalla complessiva normativa vigente; un grande divario comporta la
necessità di consistenti investimenti e tra questi anche in personale tecnico
specializzato per finalità di prevenzione;
4. le caratteristiche di gravità ed estensione del profilo
di rischio dell'azienda che supera la generica attribuzione dei
rischi per comparto, per entrare invece nella dimensione dei problemi
individuali di quella impresa;
5. l’esistenza e consistenza di esperti interni
monotematici qualificati che caratterizza l'organico produttivo; questi
specialisti possono infatti integrare conoscenze e competenze su singoli fattori
di rischio (esempio peculiare è il settore di fisica sanitaria in un'azienda
ospedaliera) da essere di fatto, anche se part-time, potenziali costituenti del
Servizio di prevenzione e protezione, la cui opera di coordinamento può
sostituire competenze interne e a tempo pieno del
SPP;
6. Lo stato di
avanzamento applicativo del modello di
"Qualità Totale"; la dimensione di dotazione organica e di competenze
professionali da prevedere nel SPP non può infatti essere considerata in modo
neutrale rispetto alla "concezione" strategica d'impresa esistente (o che si
intende promuovere) nel rapporto tra produzione e prevenzione; è infatti noto
come approcci di "qualità totale" integrano nella promozione della qualità del
processo produttivo sia la prevenzione che le esigenze di qualità del prodotto.
Omogeneamente caratterizzata da tale "filosofia", la dotazione organica
del SPP potrebbe essere un po' più limitata, caratterizzata soprattutto da
personale laureato, potendo contare su una rete diffusa ed integrata di
"esperti" caratterizzati da una qualità di "mestiere" spendibile sia nel
miglioramento della produzione, sia nel miglioramento della qualità del lavoro e
della qualità dei comportamenti e del saper fare con finalità di prevenzione;
ciò presuppone ovviamente una parziale riconversione-completamento professionale
che non può che derivare da chiare ed inequivocabili scelte strategiche
aziendali.
Come
emerge in particolare da quest'ultimo punto il problema non è solo di dimensione
quantitativa del SPP ma anche di dimensione qualitativa (quali figure
professionali?).
Un'ultima considerazione riguarda la collocazione del SPP
nell'architettura dell'organigramma e funzionigramma aziendale: date le sue
funzioni e caratteristiche, la collocazione che appare più opportuna è in
posizione di staff rispetto al datore di lavoro o comunque alle più alte
gerarchie aziendali, in modo da dare a questa
struttura - che per i suoi compiti essenzialmente "consulenziali",
per il suo ruolo di "staff" e non di "line" (quindi di scarso peso gerarchico),
per le sue caratteristiche di problematicità (è verosimile che possa entrare in
conflitto con le esigenze produttive, e quindi con le figure che tali esigenze
presidiano), appare debole in termini di "peso specifico" all'interno
dell'azienda, e forte solo dell'autorevolezza tecnico-scientifica del suo
responsabile (o dei suoi collaboratori) - una
"forza" riflessa che le deriva dall'essere in staff (e quindi in
forma di rapporto privilegiato, almeno in termini di relazioni e comunicazioni)
con le più alte gerarchie aziendali.
Quindi il SPP dovrebbe contare sulla sua intrinseca autorevolezza e
sull'autorità che gli deriva dalla contiguità con gli alti vertici aziendali o
con la stessa proprietà.
In
allegato (All. 2) si riporta un esempio metodologico che può fornire sia i
criteri per il dimensionamento di un SPP sia gli indicatori per la valutazione
complessiva dello stesso.
6. MODELLI DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Non
potendo quindi fornire indicazioni sulla dimensione e la struttura attuabili in
linea generale (e ritenendo che nessuno possa proporle, almeno con serietà e
rigore), possiamo però, alla luce della nuova normativa, indicare diversi
possibili modelli del Servizio di prevenzione e
protezione.
A tal
fine occorre attentamente valutare la loro applicabilità in diverse situazioni e
la loro capacità di rispondere alla necessità di fornire il miglior servizio
possibile, nel modo più efficace, sia per i lavoratori che per le aziende.
I
seguenti modelli, la loro realizzabilità, vantaggi e svantaggi sono stati così
analizzati:
·
Servizio "autarchico" di
prevenzione e protezione interno
all'azienda.
Questo modello che
opera dall'interno dell'azienda è soprattutto applicabile nelle aziende di media
e grande dimensione, sicuramente in quelle che impiegano più di 1000 lavoratori
nello stesso luogo, ma probabilmente anche in quelle con almeno 500 addetti, e
sono in grado di avere una équipe a tempo pieno con una composizione
multidisciplinare.
La forza di questo
modello di servizio interno consiste, al di là del fatto di poter contare su
un'équipe a tempo pieno: negli stretti legami tra il servizio e gli altri
settori dell'azienda (come la direzione, le unità produttive, i rappresentanti
per la sicurezza eletti dai lavoratori) e nell'accesso all'informazione
sull'attività dell'azienda, con i piani per la modifica o per la realizzazione
di nuovi posti lavoro, dell'organizzazione del lavoro, dei cicli produttivi e
delle attrezzature, ecc.
Un limite di questo
modello è che esso richiede un alto numero di lavoratori impiegati nella stessa
azienda.
·
Servizio di prevenzione e
protezione interno all'azienda con supporti
esterni.
Riteniamo
questa la soluzione migliore per le aziende industriali con più di 200 addetti
(per legge tenute ad avere il SPP interno) ma con meno di 1000 addetti (o 500,
vedi punto precedente). In questo caso il SPP non avrà al suo interno tutte le
competenze necessarie, ma sarà più snello e agile, e sarà supportato da
un'adeguata rete di competenze esterne.
·
Servizio di prevenzione e
protezione per gruppi di
aziende.
Organizzato
congiuntamente da diverse aziende di piccola e media dimensione generalmente
localizzate nella stessa area geografica.
L'amministrazione ed il
finanziamento del servizio possono essere garantiti congiuntamente dalle aziende
del gruppo interessato.
Il vantaggio di questo
modello è la vicinanza con il posto di lavoro e la diretta proprietà da parte
delle aziende, che sono i clienti del servizio, e la sua flessibilità nel
rispondere ai diversi bisogni delle piccole e medie
aziende.
Ammesso che la
popolazione di lavoratori di cui occuparsi sia sufficientemente ampia, un'équipe
a tempo pieno, ben equipaggiata e multidisciplinare, può essere organizzata in
modo assai simile a quella dei servizi delle grandi
aziende.
I problemi evidenziati
per questo modello sono invece legati al fatto che l'attività viene condotta
dall'esterno delle aziende, e ciò potrebbe causare problemi, particolarmente se
le aziende sono disperse in una vasta area geografica; si possono incontrare
ostacoli anche nel tentativo di rispondere a bisogni molto diversificati dato il
grande numero di clienti.
·
Servizi di Prevenzione e
Protezione orientati per settore (o comparto
produttivo).
E' questo un modello di
servizio specificatamente organizzato per un particolare settore dell'attività
economica, come potrebbe essere quello delle costruzioni, quello alimentare,
quello agricolo, ecc.
La copertura geografica
di tale servizio può variare, a seconda del comparto in questione, da un'area
circoscritta, fino ad una dimensione regionale o
interregionale.
La forza di questo
modello consiste nella possibilità di organizzare servizi grandi, ben
equipaggiati e con buon personale, dotati, se necessario, di mezzi mobili, con
la possibilità di concentrarsi su specifici problemi del singolo comparto, e con
la possibilità di portare avanti programmi di prevenzione o azioni di promozione
attraverso l'intero comparto.
I problemi possono
derivare dal carattere esterno del servizio e, in alcuni casi, dalla
localizzazione remota rispetto all'azienda.
Non vi è tuttavia
dubbio sul fatto che in questo modello, come nel primo, è fortemente aumentata
la possibilità di integrare l'attività di prevenzione con il processo
produttivo, seguendo in questa integrazione logiche organizzative di "Total
Quality".
Per
raggiungere la massima copertura di lavoratori e di aziende da parte del
Servizio di prevenzione e protezione, nessuno dei modelli citati precedentemente
da solo è forse sufficiente, ma può essere necessaria la combinazione di due (o
più) differenti opzioni per offrire un servizio
completo.
La scelta
del modello dovrebbe essere basata sulla realistica capacità di dare
soddisfazione ai bisogni delle aziende e dei lavoratori in questione e di
assicurare la più ampia copertura, senza, tuttavia, compromettere
professionalità e qualità.
7.
SUPPORTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Oltre
alla consulenza tecnico-scientifica i Servizi di prevenzione e protezione
dipendono in modo vitale dalla possibilità di accedere ad informazioni
tecnico-scientifiche su problemi di prevenzione nei luoghi di lavoro e a dati
sulle condizioni di rischio e di salute a livello nazionale e di singole
aziende.
I
sistemi informativi locali, regionali e nazionali dovrebbero fornire
informazioni sulla forza lavoro e sui lavoratori occupati, sui pericoli e
rischi, anche rilevanti, presenti a livello di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, prodotti e anche nell'ambito di attività individuate per comparto
produttivo, sulla situazione attuale e sulle tendenze degli infortuni sul
lavoro, sulle patologie professionali e su quelle correlate col lavoro e, dove è
possibile, sui dati di monitoraggio ambientale e biologico nonché sulle
soluzioni di bonifica sperimentate con efficacia e del loro impatto
organizzativo.
Questi dati sono importanti come riferimenti per stimare la situazione
dei rischi nell’azienda in cui il Servizio è
interessato.
Il
Servizio ha bisogno, inoltre, di dati a livello di azienda, sui cicli
produttivi, sui piani di ristrutturazione, sulle condizioni di salute dei
lavoratori e sui livelli di assenteismo per motivi di salute, sugli infortuni e
sulle malattie professionali. L'accesso a tali dati dovrebbe essere organizzato
in forma sistematica e su base permanente per assicurare un flusso tempestivo
verso il Servizio su tutti gli aspetti più rilevanti per le finalità dallo
stesso perseguite.
Poiché, inoltre, solo i Servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di
lavoro più grandi sono autosufficienti per tutti i tipi di attività delineati,
la maggior parte di questi, per realizzare propriamente tutti i compiti, ha
bisogno del supporto di esperti esterni.
Questi ultimi potrebbero essere utilizzati come supporto di tipo
informativo, di ricerca e di formazione ma anche essere integrati per completare
l'arco delle competenze del personale del Servizio.
Le
aree di competenza che più frequentemente sono necessarie sono diverse e
ricoprono il campo dell'igiene della tossicologia, dell'analisi di sicurezza,
della tecnologia di controllo, dell'ergonomia, ecc.
Fondamentale quindi è la scelta di tali supporti secondo criteri che
certificano l’adeguatezza delle capacità nonché l'efficienza e l'efficacia dei
risultati.
Riportiamo di seguito alcuni dei possibili criteri cui attenersi per una scelta
ragionata di supporti e consulenze esterne cui rivolgersi, facendo presente che
tali criteri possono essere utilizzati anche per la scelta di una struttura
esterna cui affidare la funzione di SPP:
·
quante persone la
compongono e con quali qualifiche professionali
·
da quanto tempo è attiva
sul mercato, che esperienza ha, per chi ha lavorato
·
se ha mai operato nel
settore produttivo in questione e per quanto tempo
·
il gruppo o i singoli
componenti sono associati o iscritti a società scientifiche o
professionali
·
partecipa abitualmente a
corsi di formazione/aggiornamento
·
dispone delle attrezzature
e/o supporti necessari
·
svolge o ha svolto
attività didattica, formativa, pubblicistica, ecc.
·
è accreditata o
certificata presso/da enti o strutture pubbliche o
private
·
è disponibile la
documentazione già prodotta dalla struttura relativa al problema (es.
valutazione di rischi) su cui viene attivata la
collaborazione
·
è in grado di esplicitare
gli standard ed i criteri di riferimento per le sue
attività.
RIFERIMENTI
AD ALTRE MONOGRAFIE
L'argomento oggetto della
presente monografia è ripreso anche in altre, dove ne sono sviluppati aspetti
particolari, e precisamente:
• anzitutto c'è un forte
collegamento con il documento n. 1, essendo la valutazione dei rischi uno
dei compiti principali del Servizio di prevenzione e protezione aziendale, e col
n. 2, viste le implicazioni, in
campo di informazione, consultazione e partecipazione, dell'attività del
Servizio di prevenzione e protezione aziendale;
• nel documento n.
3 si pone particolare attenzione
al problema della formazione del responsabile e degli addetti del Servizio di
prevenzione e protezione aziendale;
• nel documento n.
4 è affrontato il problema della
redazione dei piani di emergenza, che attiene ovviamente ai compiti del Servizio
di prevenzione e protezione aziendale;
• nel documento n.
7 sono affrontate le specificità
del Servizio di prevenzione e protezione aziendale nell'ambito della Pubblica
Amministrazione;
• nel documento n.
9 sono contenuti alcuni
riferimenti al rapporto tra Servizio di prevenzione e protezione aziendale e
medico competente.
Allegati
Allegato
1 - Ipotesi di modulistica per
gli adempimenti procedurali previsti dal D.Lgs 626/94 in ordine al
SPP.
1.1 Comunicazione all’Azienda Usl e
all'Ispettorato del Lavoro del nominativo e curriculum del responsabile del
SPP.
1.2 Comunicazione all'Azienda Usl del
datore di lavoro con cui dichiara di assumere direttamente il compito di
responsabile del SPP.
1.3 Schema del verbale di riunione
periodica di prevenzione.
Allegato
2 - Indicatori, criteri e
standard per la costituzione e valutazione dei Servizi di prevenzione e
protezione aziendali (Fonte modificata: Rapporto della riunione di esperti
dell'OMS uff. europeo tenutasi a Turku, Finlandia,
13/09/85).
Allegato
3 - Le procedure di sicurezza:
definizioni e facsimile di strumento informativo per la loro
gestione.
Allegato
4 -
Ipotesi di soluzioni
organizzative per l'applicazione del D.Lgs 626/94 nelle Aziende USL e
Ospedaliere.
Allegato
1.1
all’Azienda
Usl di_______________________
all'Ispettorato del Lavoro
di _______________
Oggetto:
Designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
aziendale ai sensi degli artt. 4, comma 4, e 8, commi 2, 3 del D.Lgs
626/94.
Il Sig.
_____________________________titolare / rappresentante
legale
della ditta:
_______________________________________________
esercente:
________________________________________________
COMUNICA
che: a far data dal
_____/_____/________
il
Sig._____________________________________________
|
dipendente di questa
ditta: |
|
|
consulente
esterno: |
|
ricopre la funzione
di
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
In tale funzione
egli:
· esercita i poteri di
direzione e vigilanza degli addetti al Servizio;
· garantisce il corretto ed
effettivo espletamento dei compiti a cui il Servizio deve adempiere (art. 9
D.Lgs 626/94)
· partecipa alla riunione
periodica di prevenzione dei rischi
DICHIARA
che il Sig.
______________________________
è in possesso del/i
seguente/i titolo/i di studio:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Si occupa di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro dal ___/___/_____
è in possesso di
attitudini e capacità adeguate a svolgere la funzione di responsabile del
Servizio di prevenzione e protezione in quanto, oltre alla esperienza acquisita
direttamente, ha frequentato corsi formativi specifici
quali:
a)
_______________________________________________________
(argomento - durata - ente
organizzatore)
b)
_______________________________________________________
c)
_______________________________________________________
Allega inoltre il
curriculum professionale
Data
_____/____/______
Il Titolare/Rappresentante
legale
della
ditta
___________________________
Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza Sig. _______________
______________________________
è stato consultato in data: ___/___/___
ha espresso il seguente
parere:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Per conferma dell’avvenuta informazione
Il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
__________________________
Allegato
1.2
all’Azienda
Usl di ____________________
Oggetto: svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione protezione dai
rischi ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 626/94.
Il sottoscritto
______________________________________________
datore di lavoro della
Ditta ___________________________________
esercente
_________________________________________________
rientrando nei casi
previsti nell'allegato I del D.Lgs 626/94
COMUNICA
di svolgere direttamente i
compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi richiamati
nell'art 9 del D.Lgs 626/94.
1. Dichiara di possedere le capacità per svolgere
correttamente tali compiti in quanto ha conoscenza:
• dei rischi per le materie prime utilizzate, prodotti intermedi della lavorazione, prodotti finali;
• dei rischi connessi con le
lavorazioni effettuate nelle varie fasi del ciclo
produttivo;
• dei rischi derivanti dall'uso
delle macchine e degli impianti utilizzati per la
produzione;
• dei rischi e delle
lavorazioni per le quali vige l'obbligo di sorveglianza
sanitaria;
• delle misure preventive e
protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti, nel rispetto della
normativa vigente;
• delle attività e processi che
richiedono l'elaborazione di procedure di
sicurezza;
• dei programmi di informazione
e formazione dei lavoratori in riferimento alle attività
svolte.
Dichiara altresì di
avvalersi, per lo svolgimento di tali compiti, della collaborazione/consulenza
di:
_____________________________________________________________________
2. Dichiara di aver proceduto agli
adempimenti di cui all’art. 4,
|
|
|
commi 1, 2 e
3 |
ovvero
|
|
|
commi 1 e
11 |
(barrare la voce che
interessa)
3. Comunica che il fenomeno infortunistico negli ultimi tre
anni è così sintetizzabile:
|
Anno |
Lavoratori anno
(1) |
Ore lavorate
(2) |
Numero infortuni
(3) |
Durata totale
(4) |
Indice di incidenza
(5) |
Indice di frequenza
(6) |
Indice di gravità
(7) |
|
199... |
|
|
|
|
|
|
|
|
199... |
|
|
|
|
|
|
|
|
199... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda
(1) Media aritmetica tra il numero dei
lavoratori in forza al 1° gennaio e quello dei lavoratori in forza al 31
dicembre dell’anno.
(2) Totale delle ore lavorate
nell’anno.
(3) Solo quelli che hanno comportato
un’assenza dal lavoro superiore a 1 giorno (compreso quello dell’infortunio
stesso) e che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera o), del D.Lgs 626/94
devono essere annotati nell’apposito registro.
(4) Totale delle giornate complessive
di assenza dal lavoro per gli infortuni di cui al punto
(3).
(5) Calcolata secondo la formula: n.
infortuni x 1000/n. lavoratori anno.
(6) Calcolato secondo la formula: n.
infortuni x 1.000.000/n. ore lavorate.
(7) Calcolato secondo la formula: n.
gg. di durata totale x 1.000/n. ore lavorate.
Le cause più frequenti di
infortunio sono state le seguenti:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Comunica che le denunce di malattia professionale nel corso degli
ultimi tre anni sono state complessivamente (n.)_________ come conseguenza di:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Allega attestato di frequenza al corso di
formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (obbligatorio dal
1/1/97)
Data ___/___/___
Il Titolare / Rappresentante legale
della ditta
__________________________
Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza Sig.
___________________________
è stato informato in data:
___/___/___
|
|
Per conferma
dell’avvenuta informazione Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza |
|
|
|
Allegato
1.3
VERBALE
DI RIUNIONE PERIODICA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(art. 11, comma 5, D.Lgs
626/94)
L'anno ______
il giorno _________ del mese di: _______________
presso
_________________________________________________
in applicazione all'art 11 comma 1 del D.Lgs. 626/94, convocati nelle forme di legge, sono intervenuti:
|
Datore
di lavoro/suo rappresentante |
|
Sig. |
|
|
|
|
|
|
|
Responsabile del
SPP |
|
Sig. |
|
|
|
|
|
|
|
Medico
competente (se previsto) |
|
Sig. |
|
|
|
|
|
|
|
Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza |
|
Sig. |
|
|
|
|
|
|
|
Consulente esterno
(qualora esistente) |
|
Sig. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sig. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sig. |
|
Argomenti
trattati:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Problemi
emersi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Soluzioni
possibili:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Incarichi affidati e
scadenze previste:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
I
partecipanti:
Sig.
______________________________
Sig.
______________________________
Sig.
______________________________
Sig.
______________________________
Sig.
______________________________
|
|
Il
Verbalizzante |
|
|
|
Inserto
a verbale: sui punti sotto elencati
il Sig. ___________________ ,
nella sua qualità di
___________________________,
esprime le seguenti osservazioni o pareri
difformi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Allegato
2
INDICATORI,
CRITERI E STANDARD PER LA COSTITUZIONE
E
VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
AZIENDALI
(Fonte
modificata: Rapporto della riunione di esperti dell'OMS uff. europeo tenutasi a
Turku, Finlandia, 13/09/85)
Nella Tabella 1 e nella
Figura 1 che seguono, sono rispettivamente elencati e messi in relazione gli
indicatori, i criteri, i pericoli degli ambienti di lavoro e gli elementi che
concorrono alla costituzione del Servizio.
L'utilità di tale modello
sta nella possibilità che non solo a priori, ma costantemente, sussista una
modalità di valutazione per analizzare, comprendere, nonché stimare la capacità tecnica di intervento nel
ridurre i rischi della struttura del SPP.
Tabella
1 - Alcuni indicatori e criteri per la valutazione di servizi di prevenzione e
protezione
|
INDICATORE |
CRITERIO |
|
1.
Efficienza: Produttività
Controllabilità Funzionalità |
Rapporto fra risorse
(input) e prodotti
(output) |
|
2.
Efficacia |
Conseguimento delle
modificazioni previste |
|
3.
Accessibilità |
Possibilità per
l'utente di usare il servizio, tempi, localizzazione,
costi |
|
4.
Adeguatezza |
Rapporto fra bisogni
esistenti e programmi attuati |
|
5.
Qualità
tecnico/scientifiche |
Disponibilità di
attrezzature e competenze di tipo tecnico
organizzativo |
|
6.
Continuità |
Possibilità di un
rapporto stabile con gli stessi
operatori |
|
7.
Accettabilità |
Atteggiamento
positivo degli utenti, dei committenti, delle autorità e del personale
tecnico |
|
8.
Impatto |
Effetto globale
sulla salute e sulla sicurezza determinato dall'attività in
esame |
Nello specifico le risorse
del Servizio di prevenzione e protezione sono costituite da elementi
fondamentali quali i finanziamenti, il personale, le strutture e le attrezzature
nonché le tecnologie utilizzabili.
Le
risorse sono trasformate in output, cioè in prodotti, attraverso i processi del
Servizio. I prodotti sono a loro volta analizzabili in offerta e domanda: da un
lato, quindi ci si riferisce alla quantità, al tipo ed alla qualità dei servizi
e dall'altro alla domanda che effettivamente proviene dalle aziende, dai posti
di lavoro e dai lavoratori.
I
rapporti tra gli elementi di un Servizio di prevenzione e protezione sono
essenziali nell'analisi e nella valutazione per la definizione di "parametri"
adeguati che sono rappresentati nella Figura 1: pericoli in ambienti di lavoro,
elementi dei servizi di prevenzione e protezione oggetto di valutazione e loro
interrelazioni.
Quelli elencati nella fascia destra della figura si riferiscono agli
aspetti tecnici del Servizio. Il rapporto tra risorse e processo riflette le
caratteristiche del modello organizzativo (controllabilità), mentre il rapporto fra
processo e prodotti riflette la funzionalità del
Servizio.
Per
quanto riguarda la domanda, è fondamentale la relazione con l'offerta, che si
valuta in termini di accessibilità. Il rapporto tra risorse e
prodotti è chiamato produttività.
I risultati sono correlati con i prodotti attraverso l'efficacia e quest'ultima è correlata con le
risorse attraverso l'efficienza,
che è spesso il parametro tecnico più importante.
I
parametri elencati nella fascia sinistra della Figura 1 mostrano il rapporto tra
i vari elementi del servizio con il suo obiettivo essenziale e, in particolare,
con la prevenzione dei pericoli negli ambienti di
lavoro.
L'offerta è correlata con i pericoli negli ambienti di lavoro attraverso
la sufficienza e l’appropriatezza a seconda se viene esaminata
la quantità dell'offerta o il tipo e la qualità. La domanda è correlata con i
pericoli negli ambienti di lavoro attraverso la copertura.
Infine, il più importante parametro è il rapporto tra gli esiti del
Servizio e i pericoli negli ambienti di lavoro, cioè la loro minimizzazione
(diminuzione del rischio), poiché
questo rapporto riflette gli esiti di un Servizio di prevenzione e protezione
nei termini del suo principale obiettivo di
programma.
Se
questo schema concettuale e i suoi principi vengono accettati, la criticità
principale diviene quella di scegliere gli indicatori, cioè le definizioni
operative di questi parametri per la costituzione del
Servizio.
La
flessibilità di questo modello consente diverse modalità di utilizzo: se
l'obiettivo è valutare la rilevanza della politica di prevenzione, allora vanno
valutate l'efficienza e l'efficacia del Servizio di prevenzione e protezione e
le sue capacità di ridurre i rischi; se l'obiettivo, invece, è valutare la
necessità di dotazioni organiche e strumentali del Servizio per raggiungere gli
obiettivi già definiti dalla politica di prevenzione, la valutazione dovrà
essere rivolta verso gli altri parametri mostrati nella Figura
1.
Figura
1 - Pericoli in ambienti di lavoro, elementi dei servizi di prevenzione e
protezione oggetto di valutazione e loro interrelazioni
![]()
Salute
dei
lavoratori
![]()
Pericoli
negli
ambienti
di![]()
lavoro

![]()
Efficienza

Risorse:
![]()
-
finanziamenti
Produttività
![]()
-
organico
-
locali
-
tecnologia
Controllabilità
![]()
Processo
Funzionalità

Prodotti
Sufficienza
Offerta:
![]()
quantità
Efficacia
![]()
Appropriatezza
tipo
![]()
qualità
Accessibilità

Copertura
Domanda:
aziende
lavoratori
![]()
![]()
![]()
Diminuzione del
rischio
![]()
Esiti
Allegato
3
LE
PROCEDURE DI SICUREZZA: DEFINIZIONI E FACSIMILE
DI
STRUMENTO
INFORMATIVO PER LA LORO GESTIONE
Definizione: procedura è
l'insieme delle istruzioni operative documentate che definiscono le modalità di
esecuzione di attività inerenti la pianificazione, la gestione ed il controllo
di funzioni, attività, processi che incidono, o possono incidere, sulla
sicurezza dei lavoratori e l'igiene dell'ambiente di lavoro. Deve essere redatta
in modo semplice, chiaro e comprensivo.
Quando
occorre: nelle situazioni in cui
la mancanza di istruzioni dettagliate e precise potrebbe determinare condizioni
di rischio per la sicurezza dei lavoratori e l'igiene dell'ambiente di
lavoro.
Chi la
deve elaborare: il Servizio di
prevenzione e protezione in collaborazione con chi ha esperienza e conoscenza
dei rischi connessi con l'attività o il processo che incide o può incidere sulla
sicurezza dei lavoratori e l'igiene dell'ambiente di
lavoro.
Chi la
deve applicare: gli addetti dell'impresa
e le terze persone che agiscono per suo conto, nell'esecuzione delle attività
che incidono o possono incidere sulla sicurezza dei lavoratori e l'igiene
dell'ambiente di lavoro.
Modifiche: queste
devono essere riesaminate e approvate dagli stessi organismi e funzioni che
hanno redatto la prima emissione e formalizzato la prima approvazione. Gli
organismi designati devono avere accesso alle informazioni di base su cui
fondare il controllo e l'approvazione. Deve essere istituito un elenco generale
dei documenti o un sistema equivalente di controllo, per identificare l'ultima
edizione onde evitare l'utilizzazione di documenti superati. Dopo un certo
numero di modifiche la procedura deve essere nuovamente
riemessa.
(FACSIMILE
DI
PROCEDURA)
AZIENDA
_____________________________________________________
Stabilimento di:
_____________________________________________________
PROCEDURA
N°______________________________________
Relativa alle norme da
seguire per:
____________________________________________________________________
(funzione - attività -
processo)
EMESSA DA:
___________________________________________________
PREPARATA DA:
___________________________________________________
DESTINATARI:
___________________________________________________
Data di prima emissione:
____________________
Data successivi
aggiornamenti: _______________
1.
PREMESSA
(es. la presente procedura
regolamenta le operazioni da eseguire per stabilire l'effettivo stato di
conservazione degli oggetti costituenti l'impianto e l’idoneità al loro
ulteriore impiego in condizioni di sicurezza
2. OGGETTO
DELLE ISPEZIONI:
(es. sono
soggette a ispezioni le seguenti attrezzature)
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
EMESSA
DA:
Serv.__________________________________________
(firma)
APPROVATA DA:
Serv.__________________________________________
(firma)
ULTIMA REVISIONE:
data:__________________
pag.
_____________________________
di
_______________________________
3. COMPETENZE E
AZIONI
la gestione “dell'oggetto"
viene attuata dal ____________________
(es. responsabile di
reparto, responsabile di manutenzione, ecc.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La sequenza delle azioni
da compiere è la seguente:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
ALLEGATI
·
scheda riportante gli
estremi di identificazione “dell'oggetto"
·
informazioni sulla
ispezionabilità e sul tipo di intervento
preferenziale
·
periodicità prevista per
gli interventi di ispezione.
5. ARCHIVIAZIONE DEI
RISULTATI
Per ogni provvedimento
effettuato, l'esecutore provveda ad emettere un verbale del lavoro svolto
riportante:
·
situazione
riscontrata
·
problemi emersi in
difformità alla procedura
·
osservazioni/suggerimenti.
EMESSA
DA:
Serv.__________________________________________
(firma)
APPROVATA DA:
Serv.__________________________________________
(firma)
ULTIMA REVISIONE:
data:__________________
pag.
_____________________________
di
_______________________________
Allegato
4
IPOTESI
DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs 626/94 NELLE AZIENDE USL
E OSPEDALIERE
Considerato il panorama di impegno cui un'azienda ospedaliera o
un’Azienda Usl ed il suo direttore generale devono far fronte, si pone con forza
il problema di individuare delle risposte organizzative
adeguate.
Il
punto di partenza é l'istituzione-attivazione del Servizio di prevenzione e protezione
aziendale, cioè dell'indispensabile supporto tecnico per gestire
tutte le attività previste e contestualmente la scelta dei medici competenti. Ciò fatto il complesso
dei processi previsti dal D.Lgs 626/94 potrà
avviarsi.
Le
possibili scelte organizzative sono molteplici, ma quelle più sensate e
praticabili si riducono a due:
1.
attivare un proprio
servizio interno, aziendale, capace di affrontare tutto l'insieme delle
problematiche di igiene e sicurezza del lavoro, ed individuare dei propri medici
competenti all'interno dell'azienda (soluzione totalmente
interna);
2.
attivare un proprio
servizio interno, ma molto limitato ed essenziale da integrare con la
consulenza-collaborazione di un servizio esterno (soluzione
mista).
Nella
soluzione totalmente interna il
personale potrebbe essere reperito ricercandolo all'interno del servizio
attività tecniche, della direzione sanitaria del presidio ospedaliero, dei
servizi afferenti al dipartimento di prevenzione, del servizio di fisica
sanitaria, o eventualmente di altri servizi o settori (es. personale dei
laboratori, delle radiologie, ecc.) ove fossero presenti tecnici preparati e
motivati disponibili ad una riconversione.
Naturalmente, in linea generale ma soprattutto per i servizi del
dipartimento di prevenzione, occorrerebbe un'attenta valutazione della
conseguenza del trasferimento di alcune unità di personale al costituendo SPP
aziendale, in modo da non indebolirli almeno quantitativamente. Qualitativamente
infatti sarà, in un primo momento inevitabile se si vuol selezionare gente già
preparata; tale personale, dovrà comunque essere reintegrato nei servizi di
provenienza, con l'acquisizione di nuovi assunti.
Il
personale da collocare nel SPP deve avere competenze e conoscenze (di base o da
costruire) in termini di:
• sicurezza
del lavoro
• igiene del
lavoro
• ergonomia e
organizzazione
• tecniche di
comunicazione
•
normativa.
Per un ospedale delle dimensioni di 1000 posti letto, la dotazione organica
consigliabile potrebbe essere indicativamente così
individuata:
• 1
ingegnere
• 1 chimico
laureato o un laureato esperto in igiene
industriale
• 2 periti
per l'igiene industriale
• 2 periti
per la sicurezza
• 2
ASV
• 1 unità
amministrativa.
Qualora, come sembrerebbe logico, venissero collocate nel SPP anche le
funzioni e le attività relative alla radioprotezione dovrebbero confluire nel
servizio stesso anche gli operatori che attualmente compongono il servizio di
fisica sanitaria (o completamente integrati nel SPP o come un settore
relativamente autonomo ma inserito nel SPP).
Per
quel che concerne lo svolgimento delle funzioni del medico competente,
dovrebbero essere sufficienti due medici competenti, di cui almeno uno in
possesso della qualifica di medico autorizzato, oppure un medico competente più
il medico autorizzato per la radioprotezione, con il supporto di due ASV e una
unità amministrativa.
Nel
complesso, quindi, il pool dell'unità operativa che dovrà farsi carico delle
funzioni tecniche di prevenzione e sicurezza e di medicina del lavoro in un
ospedale di 1000 posti letto dovrebbe avere questa
composizione:
• personale
laureato: 1 ingegnere, 1 chimico, 2 medici
• personale
diplomato: 4 periti, 4 ASV
• personale
amministrativo: 2 unità
• più,
auspicabilmente, il personale dell'attuale servizio di fisica
sanitaria.
Naturalmente questo gruppo di persone dovrà poter contare sulla
collaborazione di altri operatori presenti all'interno della
struttura.
Il
Responsabile del SPP, le cui funzioni sono chiaramente specificate dal D.Lgs
626/94, dovrà essere scelto tra il personale laureato tecnico, in quanto le
funzioni e competenze di medicina del lavoro sono chiaramente attribuite al
medico competente dalla norma stessa.
Per
la soluzione mista basta sottrarre
al modello sopra proposto alcune attribuzioni e funzioni (e quindi le relative
risorse in termini di attrezzature e personale) e collocarle nell'ambito della
sfera del supporto e della consulenza esterna, mantenendo però il governo del
processo preventivo e di tutte le delicate relazioni e rapporti che sottende
all'interno dell'Azienda Usl o Ospedaliera: all'esterno quindi vengono appaltate
solo una certa quantità, minore o maggiore, di prestazioni consulenziali
specialistiche.
[1]
In base al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 27/8/97 n. 338, art.
6, anche le strutture penitenziarie devono istituire all'interno il proprio
Servizio di prevenzione e protezione, con proprio personale
dipendente.
[2] Le case di riposo per anziani, nell'ipotesi in cui prevedano il ricovero solo di anziani autosufficienti - anche se hanno in loco un servizio sanitario diretto a prestazioni di emergenza e di carattere previdenziale - non sono ricomprese tra le strutture di ricovero e cura, e non sono quindi tenute ad istituire il Servizio di prevenzione e protezione interno (Circolare n. 172 del 20/12/96 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale). E' quindi chiaro che se, al contrario, tali case di riposo prevedono il ricovero di anziani non autosufficienti e sono quindi dotate di un servizio sanitario diretto a prestazioni terapeutiche costanti, rientrano tra le strutture di ricovero e cura e devono avere il Servizio di prevenzione e protezione interno.
[3] Naturalmente non esiste nessuna formale incompatibilità tra l’essere dirigente o preposto ad una specifica funzione “x” e l’assumere anche la funzione di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. In questo caso, la persona mantiene ovviamente lo status (e le responsabilità) di dirigente o preposto per la specifica funzione “x”, ma non viene a configurarsi tale status (e responsabilità) per la funzione di “responsabile del Servizio di prevenzione e protezione”.