|
LEGGE
20
maggio
1970,
n.
300
(Statuto
dei
lavoratori)
Norme
sulla
tutela
della
libertà
e
dignità
del
lavoratori,
della
libertà
sindacale
e
dell'attività
sindacale
nel
luoghi
di
lavoro
e
norme
sul
collocamento.
Titolo
I
-
Della
libertà
e
dignità
del
lavoratore
ART.
1.
-
Libertà
di
opinione.
ART.
2.
-
Guardie
giurate.
ART.
3.
-
Personale
di
vigilanza.
ART.
4.
-
Impianti
audiovisivi.
ART.
5.
-
Accertamenti
sanitari.
ART.
6.
-
Visite
personali
di
controllo.
ART.
7.
-
Sanzioni
disciplinari.
ART.
8.
-
Divieto
di
indagini
sulle
opinioni.
ART.
9.
-
Tutela
della
salute
e
dell'integrità
fisica.
ART.
10.
-
Lavoratori
studenti.
ART.
11.
-
Attività
culturali,
ricreative
e
assistenziali.
ART.
12.
-
Istituti
di
patronato.
ART.
13.
-
Mansioni
del
lavoratore.
Titolo
II
-
Della
libertà
sindacale
ART.
14.
-
Diritto
di
associazione
e
di
attività
sindacale.
ART.
15.
-
Atti
discriminatori.
ART.
16.
-
Trattamenti
economici
collettivi
discriminatori.
ART.
17.
-
Sindacati
di
comodo.
ART.
18.
Reintegrazione
nel
posto
di
lavoro
Titolo
III
-
Dell'attività
sindacale
ART.
19.
-
Costituzione
delle
rappresentanze
sindacali
aziendali.
ART.
20.
-
Assemblea.
ART.
21.
-
Referendum.
ART.
22.
-
Trasferimento
dei
dirigenti
delle
rappresentanze
sindacali
aziendali.
ART.
23.
-
Permessi
retribuiti.
ART.
24.
-
Permessi
non
retribuiti.
ART.
25.
-
Diritto
di
affissione.
ART.
26.
-
Contributi
sindacali.
ART.
27.
-
Locali
delle
rappresentanze
sindacali
aziendali.
Titolo
IV
-
Disposizioni
varie
e
generali
ART.
28.
-
Repressione
della
condotta
antisindacale.
ART.
29.
-
Fusione
delle
rappresentanze
sindacali
aziendali.
ART.
30.
-
Permessi
per
i
dirigenti
provinciali
e
nazionali.
ART.
31
-
Aspettativa
dei
lavoratori
chiamati
a
funzioni
pubbliche
elettive
o
a
ricoprire
cariche
sindacali
provinciali
e
nazionali.
ART.
32.
-
Permessi
ai
lavoratori
chiamati
a
funzioni
pubbliche
elettive
Titolo
V
-
Norme
sul
collocamento
ART.
33.
-
Collocamento.
ART.
34.
-
Richieste
nominative
di
manodopera.
Titolo
VI
-
Disposizioni
finali
e
penali
ART.
35.
-
Campo
di
applicazione.
ART.
36.
-
Obblighi
dei
titolari
di
benefici
accordati
dallo
Stato
e
degli
appaltatori
di
opere
pubbliche.
ART.
37.
-
Applicazione
ai
dipendenti
da
enti
pubblici.
ART.
38.
-
Disposizioni
penali.
ART.
39.
-
Versamento
delle
ammende
al
Fondo
adeguamento
pensioni.
ART.
40.
-
Abrogazione
delle
disposizioni
contrastanti.
ART.
41
-
Esenzioni
fiscali.
TITOLO
I
DELLA
LIBERTA'
E
DIGNITA'
DEL
LAVORATORE
ART.
1
-
Libertà
di
opinione.
I
lavoratori,
senza
distinzione
di
opinioni
politiche,
sindacali
e
di
fede
religiosa,
hanno
diritto,
nei
luoghi
dove
prestano
la
loro
opera,
di
manifestare
liberamente
il
proprio
pensiero,
nei
rispetto
dei
principi
della
costituzione
e
delle
norme
della
presente
legge.
ART.
2
-
Guardie
giurate.
Il
datore
di
lavoro
può
impiegare
le
guardie
particolari
giurate,
di
cui
agli
artt.
133
e
seguenti
del
T.U.
approvato
con
R.D.
18
giugno
1931,
n.
773,
soltanto
per
scopi
di
tutela
del
patrimonio
aziendale.
Le
guardie
giurate
non
possono
contestare
ai
lavoratori
azioni
o
fatti
diversi
da
quelli
che
attengono
alla
tutela
del
patrimonio
aziendale.
È
fatto
divieto
al
datore
di
lavoro
di
adibire
alla
vigilanza
sull'attività
lavorativa
le
guardie
di
cui
al
primo
comma,
le
quali
non
possono
accedere
nei
locali
dove
si
svolge
tale
attività,
durante
lo
svolgimento
della
stessa,
se
non
eccezionalmente
per
specifiche
e
motivate
esigenze
attinenti
ai
compiti
di
cui
al
primo
comma.
In
caso
di
inosservanza
da
parte
di
una
guardia
particolare
giurata
delle
disposizioni
di
cui
al
presente
articolo,
l'Ispettorato
del
lavoro
ne
promuove
presso
il
questore
la
sospensione
dal
servizio,
salvo
il
provvedimento
di
revoca
della
licenza
da
parte
del
prefetto
nei
casi
più
gravi.
ART.
3
-
Personale
di
vigilanza.
I
nominativi
e
le
mansioni
specifiche
del
personale
addetto
alla
vigilanza
dell'attività
lavorativa
debbono
essere
comunicati
ai
lavoratori
interessati.
ART.
4
-
Impianti
audiovisivi.
È
vietato
l'uso
di
impianti
audiovisivi
e
di
altre
apparecchiature
per
finalità
di
controllo
a
distanza
dell'attività
dei
lavoratori.
Gli
impianti
e
le
apparecchiature
di
controllo
che
siano
richiesti
da
esigenze
organizzative
e
produttive
ovvero
dalla
sicurezza
del
lavoro,
ma
dai
quali
derivi
anche
la
possibilità
di
controllo
a
distanza
dell'attività
dei
lavoratori,
possono
essere
installati
soltanto
previo
accordo
con
le
rappresentanze
sindacali
aziendali,
oppure,
in
mancanza
di
queste,
con
la
commissione
interna.
In
difetto
di
accordo,
su
istanza
del
datore
di
lavoro,
provvede
l'Ispettorato
del
lavoro,
dettando,
ove
occorra,
le
modalità
per
l'uso
di
tali
impianti.
Per
gli
impianti
e
le
apparecchiature
esistenti,
che
rispondono
alle
caratteristiche
di
cui
al
secondo
comma
del
presente
articolo,
in
mancanza
di
accordo
con
le
rappresentanze
sindacali
aziendali
o
con
la
commissione
interna,
l'Ispettorato
del
lavoro
provvede
entro
un
anno
dall'entrata
in
vigore
della
presente
legge,
dettando
all'occorrenza
le
prescrizioni
per
l'adeguamento
e
le
modalità
di
uso
degli
impianti
suddetti.
Contro
i
provvedimenti
dell'Ispettorato
dei
lavoro,
di
cui
ai
precedenti
secondo
e
terzo
comma,
il
datore
di
lavoro,
le
rappresentanze
sindacali
aziendali
o,
in
mancanza
di
queste,
la
commissione
interna,
oppure
i
sindacati
dei
lavoratori
di
cui
al
successivo
art.
19
possono
ricorrere,
entro
30
giorni
dalla
comunicazione
del
provvedimento,
al
Ministro
per
il
lavoro
e
la
previdenza
sociale.
ART.
5.
-
Accertamenti
sanitari.
Sono
vietati
accertamenti
da
parte
del
datore
di
lavoro
sulla
idoneità
e
sulla
infermità
per
malattia
o
infortunio
del
lavoratore
dipendente.
Il
controllo
delle
assenze
per
infermità
può
essere
effettuato
soltanto
attraverso
i
servizi
ispettivi
degli
istituti
previdenziali
competenti,
i
quali
sono
tenuti
a
compierlo
quando
il
datore
di
lavoro
lo
richieda.
Il
datore
di
lavoro
ha
facoltà
di
far
controllare
la
idoneità
fisica
del
lavoratore
da
parte
di
enti
pubblici
ed
istituti
specializzati
di
diritto
pubblico.
ART.
6.
-
Visite
personali
di
controllo.
Le
visite
personali
di
controllo
sul
lavoratore
sono
vietate
fuorché
nei
casi
in
cui
siano
indispensabili
ai
fini
della
tutela
del
patrimonio
aziendale,
in
relazione
alla
qualità
degli
strumenti
di
lavoro
o
delle
materie
prime
o
dei
prodotti.
In
tali
casi
le
visite
personali
potranno
essere
effettuate
soltanto
a
condizione
che
siano
eseguite
all'uscita
dei
luoghi
di
lavoro,
che
siano
salvaguardate
la
dignità
e
la
riservatezza
del
lavoratore
e
che
avvengano
con
l'applicazione
di
sistemi
di
selezione
automatica
riferiti
alla
collettività
o
a
gruppi
di
lavoratori.
Le
ipotesi
nelle
quali
possono
essere
disposte
le
visite
personali,
nonché,
ferme
restando
le
condizioni
di
cui
al
secondo
comma
del
presente
articolo,
le
relative
modalità
debbono
essere
concordate
dal
datore
di
lavoro
con
le
rappresentanze
sindacali
aziendali
oppure,
in
mancanza
di
queste,
con
la
commissione
interna.
In
difetto
di
accordo
su
istanza
del
datore
di
lavoro,
provvede
l'
ispettorato
del
lavoro.
Contro
i
provvedimenti
dell'ispettorato
del
lavoro
di
cui
al
precedente
comma,
il
datore
di
lavoro,
le
rappresentanze
sindacali
aziendali
o,
in
mancanza
di
queste,
la
commissione
interna,
oppure
i
sindacati
dei
lavoratori
di
cui
al
successivo
art.
19
possono
ricorrere,
entro
30
giorni
dalla
comunicazione
del
provvedimento,
al
Ministro
per
il
lavoro
e
la
previdenza
sociale.
ART.
7.
-
Sanzioni
disciplinari.
Le
norme
disciplinari
relative
alle
sanzioni
alle
infrazioni
in
relazione
alle
quali
ciascuna
di
esse
può
essere
applicata
ed
alle
procedure
di
contestazione
delle
stesse,
devono
essere
portate
a
conoscenza
dei
lavoratori
mediante
affissione
in
luogo
accessibile
a
tutti.
Esse
devono
applicare
quanto
in
materia
é
stabilito
da
accordi
e
contratti
di
lavoro
ove
esistano.
Il
datore
di
lavoro
non
può
adottare
alcun
provvedimento
disciplinare
nei
confronti
del
lavoratore
senza
avergli
preventivamente
contestato
l'addebito
e
senza
averlo
sentito
a
sua
difesa.
Il
lavoratore
potrà
farsi
assistere
da
un
rappresentante
dell'associazione
sindacale
cui
aderisce
o
conferisce
mandato.
Fermo
restando
quanto
disposto
dalla
legge
15
luglio
1966,
n.
604,
non
possono
essere
disposte
sanzioni
disciplinari
che
comportino
mutamenti
definitivi
del
rapporto
di
lavoro;
inoltre
la
multa
non
può
essere
disposta
per
un
importo
superiore
a
quattro
ore
della
retribuzione
base
e
la
sospensione
dal
servizio
e
dalla
retribuzione
per
più
di
dieci
giorni.
In
ogni
caso,
i
provvedimenti
disciplinari
più
gravi
del
rimprovero
verbale
non
possano
essere
applicati
prima
che
siano
trascorsi
cinque
giorni
dalla
contestazione
per
iscritto
del
fatto
che
vi
ha
dato
causa.
Salvo
analoghe
procedure
previste
dai
contratti
collettivi
di
lavoro
e
ferma
restando
la
facoltà
di
adire
l'autorità
giudiziaria,
il
lavoratore
al
quale
sia
stata
applicata
una
sanzione
disciplinare
può
promuovere,
nei
venti
giorni
successivi,
anche
per
mezzo
dell'associazione
alla
quale
sia
iscritto
ovvero
conferisca
mandato,
la
costituzione,
tramite
l'ufficio
provinciale
del
lavoro
e
della
massima
occupazione,
di
un
collegio
di
conciliazione
ed
arbitrato,
composto
da
un
rappresentante
di
ciascuna
delle
parti
e
da
un
terzo
membro
scelto
di
comune
accordo
o,
in
difetto
di
accordo,
nominato
dal
direttore
dell'ufficio
del
lavoro.
La
sanzione
disciplinare
resta
sospesa
fino
alla
pronuncia
da
parte
del
collegio.
Qualora
il
datore
di
lavoro
non
provveda,
entro
dieci
giorni
dall'invito
rivoltogli
dall'ufficio
del
lavoro,
a
nominare
il
proprio
rappresentante
in
seno
al
collegio
di
cui
al
camma
precedente,
la
sanzione
disciplinare
non
ha
effetto.
Se
il
datore
di
lavoro
adisce
l'
autorità
giudiziaria,
la
sanzione
disciplinare
resta
sospesa
fino
alla
definizione
del
giudizio.
Non
può
tenersi
conto
ad
alcun
effetto
delle
sanzioni
disciplinari
decorsi
due
anni
dalla
loro
applicazione.
ART.
8.
-
Divieto
di
indagini
sulle
opinioni.
E'
fatto
divieto
al
datore
di
lavoro,
ai
fini
dell'assunzione,
come
nel
corso
dello
svolgimento
del
rapporto
di
lavoro,
di
effettuare
indagini,
anche
a
mezzo
di
terzi,
sulle
opinioni
politiche,
religiose
o
sindacali
del
lavoratore,
nonché
su
fatti
non
rilevanti
ai
fini
della
valutazione
dell'attitudine
professionale
del
lavoro.
ART.
9.
-
Tutela
della
salute
e
dell'integrità
fisica.
I
lavoratori,
mediante
loro
rappresentanze,
hanno
diritto
di
controllare
l'applicazione
delle
norme
per
la
prevenzione
degli
infortuni
e
delle
malattie
professionali
e
di
promuovere
la
ricerca,
l'elaborazione
e
l'attuazione
di
tutte
le
misure
idonee
a
tutelare
la
loro
salute
e
la
loro
integrità
fisica.
ART.
10.
-
Lavoratori
studenti.
I
lavoratori
studenti,
iscritti
e
frequentanti
corsi
regolari
di
studio
in
scuole
di
istruzione
primaria,
secondaria
e
di
qualificazione
professionale,
statali,
pareggiate
o
legalmente
riconosciute
o
comunque
abilitate
al
rilascio
di
titoli
di
studio
legali,
hanno
diritto
a
turni
di
lavoro
che
agevolino
la
frequenza
ai
corsi
e
la
preparazione
agli
esami
e
non
sono
obbligati
a
prestazioni
di
lavoro
straordinario
o
durante
i
riposi
settimanali.
I
lavoratori
studenti,
compresi
quelli
universitari,
che
devono
sostenere
prove
di
esame,
hanno
diritto
a
fruire
di
permessi
giornalieri
retribuiti.
Il
datore
di
lavoro
potrà
richiedere
la
produzione
delle
certificazioni
necessarie
all'esercizio
dei
diritti
di
cui
al
primo
e
secondo
comma.
ART.
11.
-
Attività
culturali,
ricreative
e
assistenziali.
Le
attività
culturali,
ricreative
ed
assistenziali
promosse
nell'azienda
sono
gestite
da
organismi
formati
a
maggioranza
dai
rappresentanti
dei
lavoratori.
Le
rappresentanze
sindacali
aziendali,
costituite
a
norma
dell'art.
19,
hanno
diritto
di
controllare
la
qualità
del
servizio
di
mensa
secondo
modalità
stabilite
dalla
contrattazione
collettiva.
ART.
12.
-
Istituti
di
patronato.
Gli
istituti
di
patronato
e
di
assistenza
sociale,
riconosciuti
dal
Ministero
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale,
per
l'adempimento
dei
compiti
di
cui
al
decreto
legislativo
del
Capo
provvisorio
dello
Stato
29
luglio
1947,
n.
804,
hanno
diritto
di
svolgere,
su
un
piano
di
parità,
la
loro
attività
all'interno
dell'azienda,
secondo
le
modalità
da
stabilirsi
con
accordi
aziendali.
ART.
13.
-
Mansioni
del
lavoratore.
L'art.
2103
del
codice
civile
è
sostituito
dal
seguente:
"Il
prestatore
di
lavoro
deve
essere
adibito
alle
mansioni
per
le
quali
è
stato
assunto
o
a
quelle
corrispondenti
alla
categoria
superiore
che
abbia
successivamente
acquisito
ovvero
a
mansioni
equivalenti
alle
ultime
effettivamente
svolte,
senza
alcuna
diminuzione
della
retribuzione.
Nel
caso
di
assegnazione
a
mansioni
superiori
il
prestatore
ha
diritto
al
trattamento
corrispondente
all'attività
svolta,
e
l'assegnazione
stessa
diviene
definitiva,
ove
la
medesima
non
abbia
avuto
luogo
per
sostituzione
di
lavoratore
assente
con
diritto
alla
conservazione
del
posto,
dopo
un
periodo
fissato
dai
contratti
collettivi,
e
comunque
non
superiore
a
tre
mesi.
Egli
non
può
essere
trasferito
da
una
unità
produttiva
ad
un'altra
se
non
per
comprovate
ragioni
tecniche,
organizzative
e
produttive.
Ogni
patto
contrario
è
nullo."
TITOLO
II
DELLA
LIBERTA'
SINDACALE
ART.
14.
-
Diritto
di
associazione
e
di
attività
sindacale.
Il
diritto
di
costituire
associazioni
sindacali,
di
aderirvi
e
di
svolgere
attività
sindacale,
è
garantito
a
tutti
i
lavoratori
all'interno
dei
luoghi
di
lavoro.
ART.
15.
-
Atti
discriminatori.
È
nullo
qualsiasi
patto
od
atto
diretto
a:
a)
subordinare
l'occupazione
di
un
lavoratore
alla
condizione
che
aderisca
o
non
aderisca
ad
una
associazione
sindacale
ovvero
cessi
di
farne
parte;
b)
licenziare
un
lavoratore,
discriminarlo
nella
assegnazione
di
qualifiche
o
mansioni,
nei
trasferimenti,
nei
provvedimenti
disciplinari,
o
recargli
altrimenti
pregiudizio
a
causa
della
sua
affiliazione
o
attività
sindacale
ovvero
della
sua
partecipazione
ad
uno
sciopero.
Le
disposizioni
di
cui
al
comma
precedente
si
applicano
altresì
ai
patti
o
atti
diretti
a
fini
di
discriminazione
politica
o
religiosa.
ART.
16.
-
Trattamenti
economici
collettivi
discriminatori.
È
vietata
la
concessione
di
trattamenti
economici
di
maggior
favore
aventi
carattere
discriminatorio
a
mente
dell'art.
15.
Il
pretore,
su
domanda
dei
lavoratori
nei
cui
confronti
è
stata
attuata
la
discriminazione
di
cui
al
comma
precedente
o
delle
associazioni
sindacali
alle
quali
questi
hanno
dato
mandato,
accertati
i
fatti,
condanna
il
datore
di
lavoro
al
pagamento,
a
favore
del
Fondo
adeguamento
pensioni,
di
una
somma
pari
all'importo
dei
trattamenti
economici
di
maggior
favore
illegittimamente
corrisposti
nel
periodo
massimo
di
un
anno.
ART.
17.
-
Sindacati
di
comodo.
È
fatto
divieto
ai
datori
di
lavoro
e
alle
associazioni
di
datori
di
lavoro
di
costituire
o
sostenere,
con
mezzi
finanziari
o
altrimenti,
associazioni
sindacali
di
lavoratori.
ART.
18.
-
Reintegrazione
nel
posto
di
lavoro.
Ferma
restando
l'esperibilità
delle
procedure
previste
dall'art.
7
della
legge
15
luglio
1966,
n.
604,
il
giudice,
con
la
sentenza
con
cui
dichiara
inefficace
il
licenziamento
ai
sensi
dell'art.
2
della
legge
predetta
o
annulla
il
licenziamento
intimato
senza
giusta
causa
o
giustificato
motivo
ovvero
ne
dichiara
la
nullità
a
norma
della
legge
stessa,
ordina
al
datore
di
lavoro
di
reintegrare
il
lavoratore
nel
posto
di
lavoro.
Il
lavoratore
ha
diritto
al
risarcimento
del
danno
subito
per
il
licenziamento
di
cui
sia
stata
accertata
la
inefficacia
o
l'invalidità
a
norma
del
comma
precedente.
In
ogni
caso,
la
misura
del
risarcimento
non
potrà
essere
inferiore
a
cinque
mensilità
di
retribuzione,
determinata
secondo
i
criteri
di
cui
all'art.
2121
del
codice
civile.
Il
datore
di
lavoro
che
non
ottempera
alla
sentenza
di
cui
al
comma
precedente
è
tenuto
inoltre
a
corrispondere
al
lavoratore
le
retribuzioni
dovutegli
in
virtù
del
rapporto
di
lavoro
dalla
data
della
sentenza
stessa
fino
a
quella
della
reintegrazione.
Se
il
lavoratore
entro
trenta
giorni
dal
ricevimento
dell'invito
del
datore
di
lavoro
non
abbia
ripreso
servizio,
il
rapporto
si
intende
risolto.
La
sentenza
pronunciata
nel
giudizio
di
cui
al
primo
comma
è
provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi
di
licenziamento
dei
lavoratori
di
cui
all'art.
22,
su
istanza
congiunta
del
lavoratore
e
del
sindacato
cui
questi
aderisce
o
conferisca
mandato,
il
giudice,
in
ogni
stato
e
grado
del
giudizio
di
merito,
può
disporre
con
ordinanza,
quando
ritenga
irrilevanti
o
insufficienti
gli
elementi
di
prova
forniti
dal
datore
di
lavoro,
la
reintegrazione
del
lavoratore
nel
posto
di
lavoro.
L'ordinanza
di
cui
al
comma
precedente
può
essere
impugnata
con
reclamo
immediato
al
giudice
medesimo
che
l'ha
pronunciata.
Si
applicano
le
disposizioni
dell'art.
178,
terzo,
quarto,
quinto
e
sesto
comma
del
codice
di
procedura
civile.
L'ordinanza
può
essere
revocata
con
la
sentenza
che
decide
la
causa.
Nell'ipotesi
di
licenziamento
dei
lavoratori
di
cui
all'art.
22,
il
datore
di
lavoro
che
non
ottempera
alla
sentenza
di
cui
al
primo
camma
ovvero
all'ordinanza
di
cui
al
quarto
comma,
non
impugnata
o
confermata
dal
giudice
che
l'ha
pronunciata,
è
tenuto
anche,
per
ogni
giorno
di
ritardo,
al
pagamento
a
favore
del
Fondo
adeguamento
pensioni
di
una
somma
pari
all'importo
della
retribuzione
dovuta
al
lavoratore.
TITOLO
III
DELL'ATTIVITA'
SINDACALE
ART.
19.
-
Costituzione
delle
rappresentanze
sindacali
aziendali.
Rappresentanze
sindacali
aziendali
possano
essere
costituite
ad
iniziativa
dei
lavoratori
in
ogni
unità
produttiva
nell'ambitodelle
associazioni
sindacali
che
siano
firmatarie
di
contratti
collettivi
di
lavoro
applicati
nella
unità
produttiva.
Nell'ambito
di
aziende
con
più
unità
produttive
le
rappresentanze
sindacali
possono
istituire
organi
di
coordinamento.
ART.
20.
-
Assemblea.
I
lavoratori
hanno
diritto
di
riunirsi,
nella
unità
produttiva
in
cui
prestano
la
loro
opera,
fuori
dell'orario
di
lavoro,
nonché
durante
l'orario
di
lavoro,
nei
limiti
di
dieci
ore
annue,
per
le
quali
verrà
corrisposta
la
normale
retribuzione.
Migliori
condizioni
possono
essere
stabilite
dalla
contrattazione
collettiva.
Le
riunioni
-
che
possono
riguardare
la
generalità
dei
lavoratori
o
gruppi
di
essi
-
sono
indette,
singolarmente
o
congiuntamente,
dalle
rappresentanze
sindacali
aziendali
nell'unità
produttiva,
con
ordine
del
giorno
su
materie
di
interesse
sindacale
o
del
lavoro
e
secondo
l'ordine
di
precedenza
delle
convocazioni,
comunicate
al
datore
di
lavoro.
Alle
riunioni
possono
partecipare,
previo
preavviso
al
datore
di
lavoro,
dirigenti
esterni
del
sindacato
che
ha
costituito
la
rappresentanza
sindacale
aziendale.
Ulteriori
modalità
per
l'esercizio
del
diritto
di
assemblea
possono
essere
stabilite
dai
contratti
collettivi
di
lavoro,
anche
aziendali.
ART.
21.
-
Referendum.
Il
datore
di
lavoro
deve
consentire
nell'ambito
aziendale
lo
svolgimento,
fuori
dell'orario
di
lavoro,
di
referendum,
sia
generali
che
per
categoria,
su
materie
inerenti
all'attività
sindacale,
indetti
da
tutte
le
rappresentanze
sindacali
aziendali
tra
i
lavoratori,
con
diritto
di
partecipazione
di
tutti
i
lavoratori
appartenenti
alla
unità
produttiva
e
alla
categoria
particolarmente
interessata.
Ulteriore
modalità
per
lo
svolgimento
del
referendum
possono
essere
stabilite
dai
contratti
collettivi
di
lavoro
anche
aziendali.
ART.
22.
-
Trasferimento
dei
dirigenti
delle
rappresentanze
sindacali
aziendali.
Il
trasferimento
dell'unità
produttiva
dei
dirigenti
delle
rappresentanze
sindacali
aziendali
di
cui
al
precedente
art.
19,
dei
candidati
e
dei
membri
di
commissione
interna
può
essere
disposto
solo
previo
nulla
osta
delle
associazioni
sindacali
di
appartenenza.
Le
disposizioni
di
cui
al
comma
precedente
ed
ai
commi
quarto,
quinto,
sesto
e
settimo
dell'art.
18
si
applicano
sino
alla
fine
del
terzo
mese
successivo
a
quello
in
cui
è
stata
eletta
la
commissione
interna
per
i
candidati
nelle
elezioni
della
commissione
stessa
e
sino
alla
fine
dell'anno
successivo
a
quello
in
cui
è
cessato
l'incarico
per
tutti
gli
altri.
ART.
23.
-
Permessi
retribuiti.
I
dirigenti
delle
rappresentanze
sindacali
aziendali
di
cui
all'art.
19
hanno
diritto,
per
l'espletamento
del
loro
mandato,
a
permessi
retribuiti.
Salvo
clausole
più
favorevoli
dei
contratti
collettivi
di
lavoro
hanno
diritto
ai
permessi
di
cui
al
primo
comma
almeno:
a)
un
dirigente
per
ciascuna
rappresentanza
sindacale
aziendale
nelle
unità
produttive
che
occupano
fino
a
200
dipendenti
della
categoria
per
cui
la
stessa
è
organizzata;
b)
un
dirigente
ogni
300
o
frazione
di
300
dipendenti
per
ciascuna
rappresentanza
sindacale
aziendale
nelle
unità
produttive
che
occupano
fino
a
3.000
dipendenti
della
categoria
per
cui
la
stessa
è
organizzata;
c)
un
dirigente
ogni
500
o
frazione
di
500
dipendenti
della
categoria
per
cui
è
organizzata
la
rappresentanza
sindacale
aziendale
nelle
unità
produttive
di
maggiori
dimensioni,
in
aggiunta
al
numero
minimo
di
cui
alla
precedente
lett.
b).
I
permessi
retribuiti
di
cui
al
presente
articolo
non
potranno
essere
inferiori
a
otto
ore
mensili
nelle
aziende
di
cui
alle
lett.
b)
e
c)
del
comma
precedente;
nelle
aziende
di
cui
alla
lett.
a)
i
permessi
retribuiti
non
potranno
essere
inferiori
ad
un'ora
all'anno
per
ciascun
dipendente.
Il
lavoratore
che
intende
esercitare
il
diritto
di
cui
al
primo
comma
deve
darne
comunicazione
scritta
al
datore
di
lavoro
di
regola
24
ore
prima,
tramite
le
rappresentanze
sindacali
aziendali.
ART.
24.
-
Permessi
non
retribuiti.
I
dirigenti
sindacali
aziendali
di
cui
all'art.
23
hanno
diritto
a
permessi
non
retribuiti
per
la
partecipazione
a
trattative
sindacali
o
a
congressi
e
convegni
di
natura
sindacale,
in
misura
non
inferiore
a
otto
giorni
all'anno.
I
lavoratori
che
intendano
esercitare
il
diritto
di
cui
al
comma
precedente
devono
darne
comunicazione
scritta
al
datore
di
lavoro
di
regola
tre
giorni
prima,
tramite
le
rappresentanze
sindacali
aziendali.
ART.
25.
-
Diritto
di
affissione.
Le
rappresentanze
sindacali
aziendali
hanno
diritto
di
affiggere,
su
appositi
spazi,
che
il
datore
di
lavoro
ha
l'obbligo
di
predisporre
in
luoghi
accessibili
a
tutti
i
lavoratori
all'interno
dell'unità
produttiva,
pubblicazioni,
testi
e
comunicati
inerenti
a
materie
di
interesse
sindacale
e
del
lavoro.
ART.
26.
-
Contributi
sindacali.
I
lavoratori
hanno
diritto
di
raccogliere
contributi
e
di
svolgere
opera
di
proselitismo
per
le
loro
organizzazioni
sindacali
all'interno
dei
luoghi
di
lavoro,
senza
pregiudizio
del
normale
svolgimento
dell'attività
aziendale.
ART.
27.
-
Locali
delle
rappresentanze
sindacali
aziendali.
Il
datore
di
lavoro
nelle
unità
produttive
con
almeno
200
dipendenti
pone
permanentemente
a
disposizione
delle
rappresentanze
sindacali
aziendali,
per
l'esercizio
delle
loro
funzioni,
un
idoneo
locale
comune
all'interno
della
unità
produttiva
o
nelle
immediate
vicinanze
di
essa.
Nelle
unità
produttive
con
un
numero
inferiore
di
dipendenti
le
rappresentanze
sindacali
aziendali
hanno
diritto
di
usufruire,
ove
ne
facciano
richiesta,
di
un
locale
idoneo
per
le
loro
riunioni.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
VARIE
E
GENERALI
ART.
28.
-
Repressione
della
condotta
antisindacale.
Qualora
il
datore
di
lavoro
ponga
in
essere
comportamenti
diretti
ad
impedire
o
limitare
l'esercizio
della
libertà
e
della
attività
sindacale
nonché
del
diritto
di
sciopero,
su
ricorso
degli
organismi
locali
delle
associazioni
sindacali
nazionali
che
vi
abbiano
interesse,
il
pretore
del
luogo
ove
è
posto
in
essere
il
comportamento
denunziato,
nei
due
giorni
successivi,
convocate
le
parti
ed
assunte
sommarie
informazioni,
qualora
ritenga
sussistente
la
violazione
di
cui
al
presente
comma,
ordina
al
datore
di
lavoro,
con
decreto
motivato
ed
immediatamente
esecutivo,
la
cessazione
del
comportamento
illegittimo
e
la
rimozione
degli
effetti.
L'efficacia
esecutiva
del
decreto
non
può
essere
revocata
fino
alla
scadenza
con
cui
il
tribunale
definisce
il
giudizio
instaurato
a
norma
del
comma
successivo.
Contro
il
decreto
che
decide
sul
ricorso
è
ammessa,
entro
15
giorni
dalla
comunicazione
del
decreto
alle
parti,
opposizione
davanti
al
tribunale
che
decide
con
sentenza
immediatamente
esecutiva.
Il
datore
di
lavoro
che
non
ottempera
al
decreto,
di
cui
al
primo
comma,
o
alla
sentenza
pronunciata
nel
giudizio
di
opposizione
è
punito
ai
sensi
dell'art.
650
del
codice
penale.
L'autorità
giudiziaria
ordina
la
pubblicazione
della
sentenza
penale
di
condanna
nei
modi
stabiliti
dall'art.
36
del
codice
penale.
ART.
29.
-
Fusione
delle
rappresentanze
sindacali
aziendali.
Quando
le
rappresentanze
sindacali
aziendali
di
cui
all'art.
19
si
siano
costituite
nell'ambito
di
due
o
più
delle
associazioni
di
cui
alle
lett.
a)
e
b)
del
primo
comma
dell'articolo
predetto,
nonché
nella
ipotesi
di
fusione
di
più
rappresentanze
sindacali,
i
limiti
numerici
stabiliti
dall'art.
23,
secondo
comma,
si
intendono
riferiti
a
ciascuna
delle
associazioni
sindacali
unitariamente
rappresentante
nella
unità
produttiva.
Quando
la
formazione
di
rappresentanze
sindacali
unitarie
consegua
alla
fusione
delle
associazioni
di
cui
alle
lett.
a)
e
b)
del
primo
comma
dell'art.
19,
i
limiti
numerici
della
tutela
accordata
ai
dirigenti
di
rappresentanze
sindacali
aziendali,
stabiliti
in
applicazione
dell'art.
23,
secondo
comma,
ovvero
del
primo
comma
del
presente
articolo,
restano
immutati.
ART.
30.
-
Permessi
per
i
dirigenti
provinciali
e
nazionali.
I
componenti
degli
organi
direttivi,
provinciali
e
nazionali,
delle
associazioni
di
cui
all'art.
19
hanno
diritto
a
permessi
retribuiti,
secondo
le
norme
dei
contratti
di
lavoro,
per
la
partecipazione
alle
riunioni
degli
organi
suddetti.
ART.
31
-
Aspettativa
dei
lavoratori
chiamati
a
funzioni
pubbliche
elettive
o
a
ricoprire
cariche
sindacali
provinciali
e
nazionali.
I
lavoratori
che
siano
eletti
membri
del
Parlamento
nazionale
o
di
assemblee
regionali
ovvero
siano
chiamati
ad
altre
funzioni
pubbliche
elettive
possono,
a
richiesta,
essere
collocati
in
aspettativa
non
retribuita,
per
tutta
la
durata
del
loro
mandato.
La
medesima
disposizione
si
applica
ai
lavoratori
chiamati
a
ricoprire
cariche
sindacali
provinciali
e
nazionali.
I
periodi
di
aspettativa
di
cui
ai
precedenti
commi
sono
considerati
utili,
a
richiesta
dell'interessato,
ai
fini
del
riconoscimento
del
diritto
e
della
determinazione
della
misura
della
pensione
a
carico
della
assicurazione
generale
obbligatoria
di
cui
al
R.D.L.
4
ottobre
1935,
n.
1827,
e
successive
modifiche
ed
integrazioni,
nonché
a
carico
di
enti,
fondi,
casse
e
gestioni
per
forme
obbligatorie
di
previdenza
sostitutive
della
assicurazione
predetta,
o
che
ne
comportino
comunque
l'esonero.
Durante
i
periodi
di
aspettativa
l'interessato,
in
caso
di
malattia,
conserva
il
diritto
alle
prestazioni
a
carico
dei
competenti
enti
preposti
alla
erogazione
delle
prestazioni
medesime.
Le
disposizioni
di
cui
al
terzo
e
al
quarto
comma
non
si
applicano
qualora
a
favore
dei
lavoratori
siano
previste
forme
previdenziali
per
il
trattamento
di
pensione
e
per
malattia,
in
relazione
all'attività
espletata
durante
il
periodo
di
aspettativa.
ART.
32.
-
Permessi
ai
lavoratori
chiamati
a
funzioni
pubbliche
elettive.
I
lavoratori
eletti
alla
carica
di
consigliere
comunale
o
provinciale
che
non
chiedano
di
essere
collocati
in
aspettativa
sono,
a
loro
richiesta,
autorizzati
ad
assentarsi
dal
servizio
per
il
tempo
strettamente
necessario
all'espletamento
del
mandato,
senza
alcuna
decurtazione
della
retribuzione.
I
lavoratori
eletti
alla
carica
di
sindaco
o
di
assessore
comunale,
ovvero
di
presidente
di
giunta
provinciale
o
di
assessore
provinciale,
hanno
diritto
anche
a
permessi
non
retribuiti
per
un
minimo
di
trenta
ore
mensili.
TITOLO
V
NORME
SUL
COLLOCAMENTO
ART.
33.
-
Collocamento.
La
commissione
per
il
collocamento,
di
cui
all'art.
26
della
legge
29
aprile
1949,
n.
264,
è
costituita
obbligatoriamente
presso
le
sezioni
zonali,
comunali
e
frazionali
degli
Uffici
provinciali
del
lavoro
e
della
massima
occupazione,
quando
ne
facciano
richiesta
le
organizzazioni
sindacali
dei
lavoratori
più
rappresentative.
Alla
nomina
della
commissione
provvede
il
direttore
dell'Ufficio
provinciale
del
lavoro
e
della
massima
occupazione,
il
quale,
nel
richiedere
la
designazione
dei
rappresentanti
dei
lavoratori
e
dei
datori
di
lavoro,
tiene
conto
del
grado
di
rappresentatività
delle
organizzazioni
sindacali
e
assegna
loro
un
termine
di
15
giorni,
decorso
il
quale
provvede
d'ufficio.
La
commissione
è
presieduta
dal
dirigente
della
sezione
zonale,
comunale,
frazionale,
ovvero
da
un
suo
delegato,
e
delibera
a
maggioranza
dei
presenti,
in
caso
di
parità
prevale
il
voto
del
presidente.
La
commissione
ha
il
compito
di
stabilire
e
di
aggiornare
periodicamente
la
graduatoria
delle
precedenze
per
l'avviamento
al
lavoro,
secondo
i
criteri
di
cui
al
quarto
comma
dell'art.
15
della
legge
29
aprile
1949,
n.
264.
Salvo
il
caso
nel
quale
sia
ammessa
la
richiesta
nominativa,
la
sezione
di
collocamento,
nella
scelta
del
lavoratore
da
avviare
al
lavoro,
deve
uniformarsi
alla
graduatoria
di
cui
al
comma
precedente,
che
deve
essere
esposta
al
pubblico
presso
la
sezione
medesima
e
deve
essere
aggiornata
ad
ogni
chiusura
dell'ufficio
con
la
indicazione
degli
avviati.
Devono
altresì
essere
esposte
al
pubblico
le
richieste
numeriche
che
pervengono
dalle
ditte.
La
commissione
ha
anche
il
compito
di
rilasciare
il
nulla
osta
per
l'avviamento
al
lavoro
ad
accoglimento
di
richieste
nominative
o
di
quelle
di
ogni
altro
tipo
che
siano
disposte
dalle
leggi
o
dai
contratti
di
lavoro.
Nei
casi
di
motivata
urgenza,
l'avviamento
è
provvisoriamente
autorizzato
dalla
sezione
di
collocamento
e
deve
essere
convalidato
dalla
commissione
di
cui
al
primo
comma
del
presente
articolo
entro
dieci
giorni.
Dei
dinieghi
di
avviamento
al
lavoro
per
richiesta
nominativa
deve
essere
data
motivazione
scritta
su
apposito
verbale
in
duplice
copia,
una
da
tenere
presso
la
sezione
di
collocamento
e
l'altra
presso
il
direttore
dell'Ufficio
provinciale
del
lavoro.
Tale
motivazione
scritta
deve
essere
immediatamente
trasmessa
al
datore
di
lavoro
richiedente.
Nel
caso
in
cui
la
commissione
neghi
la
convalida
ovvero
non
si
pronunci
entro
venti
giorni
dalla
data
della
comunicazione
di
avviamento,
gli
interessati
possono
inoltrare
ricorso
al
direttore
dell'Ufficio
provinciale
del
lavoro,
il
quale
decide
in
via
definitiva,
su
conforme
parere
della
commissione
di
cui
all'art.
25
della
legge
29
aprile
1949,
n.
264.
I
turni
di
lavoro
di
cui
all'art.
16
della
legge
29
aprile
1949,
n.
264,
sono
stabiliti
dalla
commissione
e
in
nessun
caso
possono
essere
modificati
dalla
sezione.
Il
direttore
dell'Ufficio
provinciale
del
lavoro
annulla
d'ufficio
i
provvedimenti
di
avviamento
e
di
diniego
di
avviamento
al
lavoro
in
contrasto
con
le
disposizioni
di
legge.
Contro
le
decisioni
del
direttore
dell'Ufficio
provinciale
del
lavoro
è
ammesso
ricorso
al
Ministro
per
il
lavoro
e
la
previdenza
sociale.
Per
il
passaggio
del
lavoratore
dall'azienda
nella
quale
è
occupato
ad
un'altra
occorre
il
nulla
osta
della
sezione
di
collocamento
competente.
Ai
datori
di
lavoro
che
non
assumono
i
lavoratori
per
il
tramite
degli
uffici
di
collocamento,
sono
applicate
le
sanzioni
previste
dall'art.
38
della
presente
legge.
Le
norme
contenute
nella
legge
29
aprile
1949,
n.
264,
rimangono
in
vigore
in
quanto
non
modificate
dalla
presente
legge.
ART.
34.
-
Richieste
nominative
di
manodopera.
A
decorrere
dal
novantesimo
giorno
all'entrata
in
vigore
della
presente
legge,
le
richieste,
nominative
di
manodopera
da
avviare
al
lavoro
sono
ammesse
esclusivamente
per
i
componenti
del
nucleo
familiare
del
datore
di
lavoro,
per
i
lavoratori
di
concetto
e
per
gli
appartenenti
a
ristrette
categorie
di
lavoratori
altamente
specializzati.
da
stabilirsi
con
decreto
del
Ministro
per
il
lavoro
e
la
previdenza
sociale,
sentita
la
commissione
centrale
di
cui
alla
legge
29
aprile
1949,
n.
264.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI
FINALI
E
PENALI
ART.
35.
-
Campo
di
applicazione.
Per
le
imprese
industriali
e
commerciali,
le
disposizioni
dell'art.
18
del
titolo
III,
ad
eccezione
del
primo
comma
dell'art.
27,
della
presente
legge
si
applicano
a
ciascuna
sede,
stabilimento,
filiale,
ufficio
o
reparto
autonomo
che
occupa
più
di
quindici
dipendenti.
Le
stesse
disposizioni
si
applicano
alle
imprese
agricole
che
occupano
più
di
cinque
dipendenti.
Le
norme
suddette
si
applicano,
altresì,
alle
imprese
industriali
e
commerciali
che
nell'ambito
dello
stesso
comune
occupano
più
di
quindici
dipendenti
ed
alle
imprese
agricole
che
nel
medesimo
ambito
territoriale
occupano
più
di
cinque
dipendenti.
Le
norme
suddette
si
applicano,
altresì,
alle
imprese
industriali
e
commerciali
che
nell'ambito
dello
stesso
comune
occupano
più
di
quindici
dipendenti
ed
alle
imprese
agricole
che
nel
medesimo
ambito
territoriale
occupano
più
di
cinque
dipendenti
anche
se
ciascuna
unità
produttiva,
singolarmente
considerata,
non
raggiunge
tali
limiti.
Ferme
restando
le
norme
di
cui
agli
artt.
1
8,
9,
14,
15,
16
e
17,
i
contratti
collettivi
di
lavoro
provvedono
ad
applicare
i
principi
di
cui
alla
presente
legge
alle
imprese
di
navigazione
per
il
personale
navigante.
ART.
36.
-
Obblighi
dei
titolari
di
benefici
accordati
dallo
Stato
e
degli
appaltatori
di
opere
pubbliche.
Nei
provvedimenti
di
concessione
di
benefici
accordati
ai
sensi
delle
vigenti
leggi
dello
Stato
a
favore
di
imprenditori
che
esercitano
professionalmente
un'attività
economica
organizzata
e
nei
capitolati
di
appalto
attinenti
all'esecuzione
di
opere
pubbliche,
deve
essere
inserita
la
clausola
esplicita
determinante
l'obbligo
per
il
beneficiario
o
appaltatore
di
applicare
o
di
far
applicare
nei
confronti
dei
lavoratori
dipendenti
condizioni
non
inferiori
a
quelle
risultanti
dai
contratti
collettivi
di
lavoro
della
categoria
e
della
zona.
Tale
obbligo
deve
essere
osservato
sia
nella
fase
di
realizzazione
degli
impianti
o
delle
opere
che
in
quella
successiva,
per
tutto
il
tempo
in
cui
l'imprenditore
benefica
delle
agevolazioni
finanziarie
e
creditizie
concesse
dallo
Stato
ai
sensi
delle
vigenti
disposizioni
di
legge.
Ogni
infrazione
al
suddetto
obbligo
che
sia
accertata
dall'Ispettorato
del
lavoro
viene
comunicata
immediatamente
ai
Ministri
nella
cui
amministrazione
sia
stata
disposta
la
concessione
del
beneficio
o
dell'appalto.
Questi
adotteranno
le
opportune
determinazioni,
fino
alla
revoca
del
beneficio,
e
nei
casi
più
gravi
o
nel
caso
di
recidiva
potranno
decidere
l'esclusione
del
responsabile,
per
un
tempo
fino
a
cinque
anni,
da
qualsiasi
ulteriore
concessione
di
agevolazione
finanziarie
o
creditizie
ovvero
da
qualsiasi
appalto.
Le
disposizioni
di
cui
ai
commi
precedenti
si
applicano
anche
quando
si
tratti
di
agevolazioni
finanziarie
o
creditizie
ovvero
di
appalti
concessi
da
enti
pubblici,
ai
quali
l'ispettorato
del
lavoro
comunica
direttamente
le
infrazioni
per
l'adozione
delle
sanzioni.
ART.
37.
-
Applicazione
ai
dipendenti
da
enti
pubblici.
Le
disposizioni
della
presente
legge
si
applicano
anche
ai
rapporti
di
lavoro
e
di
impiego
dei
dipendenti
da
enti
pubblici
che
svolgono
esclusivamente
o
prevalentemente
attività
economica.
Le
disposizioni
della
presente
legge
si
applicano
altresì
ai
rapporti
di
impiego
dei
dipendenti
dagli
altri
enti
pubblici,
salvo
che
la
materia
sia
diversamente
regolata
da
norme
speciali.
ART.
38.
-
Disposizioni
penali.
Le
violazioni
degli
artt.
2,
4,
5,
6,
8
e
15
primo
comma,
lett.
a),
sono
punite,
salvo
che
il
fatto
non
costituisca
più
grave
reato,
con
l'ammenda
da
lire
100.000
a
lire
un
milione
o
con
l'arresto
da
15
giorni
ad
un
anno.
Nei
casi
più
gravi
le
pene
dell'arresto
e
dell'ammenda
sono
applicate
congiuntamente.
Quando,
per
le
condizioni
economiche
del
reo,
l'ammenda
stabilita
nel
primo
comma
può
presumersi
inefficace
anche
se
applicata
nel
massimo,
il
giudice
ha
facoltà
di
aumentarla
fino
al
quintuplo.
Nei
casi
previsti
dal
secondo
comma,
l'autorità
giudiziaria
ordina
la
pubblicazione
della
sentenza
penale
di
condanna
nei
modi
stabiliti
dall'art.
36
del
codice
penale.
ART.
39.
-
Versamento
delle
ammende
al
Fondo
adeguamento
pensioni.
L'importo
delle
ammende
è
versato
al
Fondo
adeguamento
pensioni
dei
lavoratori.
ART.
40.
-
Abrogazione
delle
disposizioni
contrastanti.
Ogni
disposizione
in
contrasto
con
le
norme
contenute
nella
presente
legge
è
abrogata.
Restano
salve
le
condizioni
dei
contratti
collettivi
e
degli
accordi
sindacali
più
favorevoli
ai
lavoratori.
ART.
41
-
Esenzioni
fiscali.
Tutti
gli
atti
e
documenti
necessari
per
la
attuazione
della
presente
legge
e
per
l'esercizio
dei
diritti
connessi,
nonché
tutti
gli
atti
e
documenti
relativi
ai
giudizi
nascenti
dalla
sua
applicazione
sono
esenti
da
bollo,
imposte
di
registro
o
di
qualsiasi
altra
specie
e
da
tasse.
|