Il Testo
Unico su maternità e paternità
Il diritto dei genitori a liberare il proprio tempo per dedicarlo alla cura dei figli, ad esempio, è un diritto che, dopo la legge 53 del 2000, la legge sui cosiddetti congedi parentali, ha trovato forma ulteriore nel Decreto legislativo 26 marzo 2001, il Testo unico che ha messo ordine in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.
La normativa armonizzata nel Testo
unico offre una serie di opportunità da conoscere e valutare per la migliore
utilizzazione possibile, a turno o insieme, dei tempi per stare con i figli
e per occuparsi dei familiari in situazioni di necessità.
La legge 53/2000, modificando e in parte abrogando le norme contenute nella
legge 1204/71, riconosce al padre lavoratore dipendente il diritto autonomo
al congedo parentale, anche nel caso in cui la madre non ne abbia diritto (ad
esempio la disoccupata o la colf) ed estende il diritto al congedo parentale,
seppure in forma limitata, anche alle lavoratrici autonome.
Il Testo unico (Testo unico sulla maternità e paternità, Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, dora in avanti Tu, ndr) assume, amplia e sviluppa il concetto, perno della nuova normativa, della possibilità per il padre di occuparsi dei propri figli (articolo 32). Il diritto tutelato è quello alla paternità e maternità responsabili nellottica del benessere del minore, il vincolo coniugale non è assolutamente richiesto. Pertanto entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale per i primi otto anni di ciascun figlio/a, per un periodo complessivo massimo di dieci mesi secondo questa modulazione: alla madre lavoratrice, dopo il termine del congedo di maternità, per un periodo, frazionato o continuativo, massimo di 6 mesi; al padre lavoratore, per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi ovvero di 7 mesi, qualora usufruisca del congedo parentale per un periodo, frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi: in questo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori diventa 11 mesi.
Lopportunità di poter usufruire di un mese in più di congedo ha la precisa finalità di incentivare il lavoratore padre a usufruire del congedo parentale.
Una innovazione importante è data dalla possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori: inoltre il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri di cui allart. 39 del Tu (non è possibile lipotesi inversa, fatto salvo il caso del parto plurimo per le ore di raddoppio di cui si dirà in seguito).
Mentre con la legge 53/2000, con il Tu e con il decreto legislativo 115/2003 (il decreto correttivo del Testo unico, ndr) viene esteso il diritto al congedo parentale alle madri lavoratrici autonome per i figli nati dal 1° gennaio 2000, limitatamente a tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, continuano a essere escluse dal diritto le lavoratrici a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari (colf). Questa esclusione è grave e immotivata, specie in un contesto di ampliamento del diritto.
Per usufruire del congedo parentale bisogna avere un rapporto di lavoro in atto: il congedo non spetta, quindi, alle lavoratrici sospese o disoccupate, in quanto è necessario che nel periodo suddetto sia prevista effettiva prestazione lavorativa, salva lipotesi del part time verticale e lipotesi di sospensione del rapporto per aspettativa politica o sindacale (sentenza Cassazione, sezione lavoro, n. 3112 del 3-3-2001).
Genitore solo
Il Testo unico prevede che in caso di genitore solo il congedo parentale,
continuativo o frazionato, può essere pari a 10 mesi (articolo 1, comma
1, lettera c). Ricordiamo che il periodo massimo di congedo parentale utilizzabile
dalla madre lavoratrice è di 6 mesi, quello del padre lavoratore può
arrivare a 7 mesi, con un bonus creato dal legislatore per incentivare i padri
a usufruire del diritto/dovere allaccudimento dei figli. Il genitore
solo si trova quindi a poter disporre di un periodo di congedo che è
senzaltro più lungo del periodo individuale previsto, ma più
corto della somma dei periodi a disposizione di entrambi i genitori.
I casi di genitore solo contemplati inizialmente dallInps nella circolare 109/2000 erano:
morte di un genitore;
abbandono da parte di un genitore;
affidamento del figlio/a con provvedimento formale a un solo genitore.
Nella recente circolare n. 8 del 2003, lInps amplia la casistica e include la situazione di non riconoscimento del figlio/a da parte di un genitore.
La situazione di fatto di ragazza madre, ragazzo padre o genitore single in senso lato, per lInps non realizza di per sé la condizione di genitore solo; questa condizione deve essere specificamente supportata dallesplicita dichiarazione di non riconoscimento del figlio/a, così come nella sentenza di separazione il bambino/a deve effettivamente risultare affidato unicamente a uno dei due genitori.
È ovvio che, se il riconoscimento da parte dellaltro genitore avviene successivamente, si interrompe il diritto al periodo più lungo e viene nuovamente distribuito il congedo parentale tra il padre e la madre, calcolando il periodo già usufruito da uno dei due non più solo. LInps, in nota alla circolare, fa una serie di esempi.
Si ricorda che il limite complessivo tra i due genitori si eleva a 11 mesi solo nel caso in cui il padre usufruisca di un periodo di congedo pari almeno a 3 mesi. Il patronato Inca Cgil continua a sostenere la non giustificabilità dellesclusione dalla definizione di genitore solo della fattispecie che si presenta quando uno dei due genitori sia affetto da grave infermità, tanto più se di lunga durata e invalidante. I casi che si dovessero verificare meritano di essere coltivati in contenzioso per affermare il diritto del genitore sano al godimento di tutti e 10 i mesi di congedo parentale complessivo. Altri casi hanno interessato lInca come, ad esempio, un padre detenuto per un lungo periodo o un padre lavoratore allestero con difficoltà al rientro in Italia.
Parto gemellare o plurigemellare
LInps, applicando lart. 32 del Testo unico che testualmente recita
ciascun genitore per ciascun figlio, afferma che ogni genitore ha
diritto per ogni figlio, indipendentemente quindi dal loro numero, ai periodi
di congedo parentali previsti. Ciò vale non solo per i figli naturali,
ma anche per gli adottati o gli affidati. Non essendovi mai stata incertezza
su questo punto è necessario pretenderne lapplicazione anche in
caso di nascite numerose, mentre si coglie loccasione per ricordare che
per il congedo di maternità, ex astensione obbligatoria, non è
invece prevista la pluralità dei congedi.
Frazionabilità
Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato
(in mesi o giorni). Nei periodi di congedo parentale si computano anche gli
eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadono al loro interno. Vale
precisare a proposito della frazionabilità che tra un periodo e laltro
di fruizione del congedo è necessaria, perché non vengano computati
nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche,
leffettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel
caso di fruizione di congedo dal lunedì al venerdì (settimana
corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva
a quella di fruizione del congedo né nella fruizione delle ferie.
Ciò non significa che immediatamente dopo un periodo di congedo non possano essere ammessi periodi di ferie o di fruizione di altri congedi o permessi e sia necessario continuare nella fruizione del congedo parentale. Significa che due differenti frazioni di congedo intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, comportano di comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo anche i giorni festivi e i sabati cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri tipi di congedo o permessi.
Trattamento economico
Il periodo di sei mesi entro i tre
anni
Lart. 34 del Tu prevede che le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto
a una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, esclusi i
ratei delle mensilità aggiuntive, per un periodo massimo complessivo
tra i genitori di sei mesi, fino al compimento dei tre anni del figlio. Tale
periodo è coperto da contribuzione figurativa con laccredito ai
sensi dellart. 8 della legge 155/81, cioè con riferimento alla
media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro
nellanno solare in cui si collocano i periodi.
Il Tu, per il calcolo dellindennità per il congedo parentale, aveva aggiornato il criterio previsto dalla legge 1204/71 e dal suo regolamento, Dpr 1026/76, indicando come riferimento la retribuzione media globale giornaliera del mese o del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente il periodo considerato. Nulla da eccepire. Adesso però lInps (circolare n. 8/2003) indica come parametro, nel caso in cui il congedo parentale sia subentrato immediatamente dopo il congedo di maternità, la retribuzione precedente il congedo di maternità. Si va quindi indietro di cinque mesi: questa indicazione va vagliata attentamente.
La consulenza legale dellInca nazionale, rileggendo la giurisprudenza sia di Cassazione che costituzionale, con il conforto di una sentenza della Corte di giustizia della Cee (sentenza Gillespie, 13-2-1996, causa C-342/93), rileva che ove si adottasse il criterio prospettato dallInps, si realizzerebbe una violazione di norme costituzionali in quanto si riserverebbe alle lavoratrici madri fruitrici del congedo parentale in continuità con lastensione obbligatoria un trattamento economico meno favorevole di quello che spetterebbe al padre lavoratore che salvo i noti ed eccezionali casi è escluso dalla possibilità di astenersi nel periodo post partum.
Inoltre, è ormai consolidato il principio secondo cui la maternità non può costituire occasione per perdere una retribuzione che la lavoratrice avrebbe certamente goduto se non si fosse dovuta astenere a causa del suo stato. Se la retribuzione di riferimento per calcolare l80% dellindennità si allontana, la lavoratrice rischia di non veder considerati gli aumenti salariali attribuiti in virtù di norme contrattuali intervenute nel corso del periodo di astensione. Se invece, dopo il periodo di congedo obbligatorio, la lavoratrice riprende lattività lavorativa, anche per un solo giorno, viene presa a riferimento la retribuzione relativa alla ripresa di attività, anche se il giorno o i giorni di ripresa del lavoro cadono nello stesso mese in cui è iniziato il congedo parentale.
In caso di fruizione frazionata del congedo parentale si prende a riferimento la retribuzione del mese precedente, benché le frazioni di congedo siano intervallate da giorni lavorativi. La retribuzione va naturalmente divisa per i giorni lavorati o comunque retribuiti, tenendo presente i casi di settimana corta.
Periodi oltre i sei mesi entro i
tre anni e tra i tre e gli otto anni
Per i restanti periodi di congedo parentale, sia quelli successivi ai sei mesi
entro i tre anni del bambino sia tutti i periodi usufruibili dai tre agli otto
anni, lindennità spetta nella stessa misura del 30%, ma a condizione
che il reddito personale del richiedente (reddito riferito allanno in
cui inizia lastensione), sia inferiore a 2,5 volte limporto del
trattamento minimo del Fpld dellAgo (per il 2003 euro 13.068,90; per
il 2004 euro 13.395,85). Come si può notare, è il reddito
dellanno in cui inizia la prestazione quello rilevante ai fini del diritto.
Ne consegue, ogni qualvolta il periodo possa essere a cavaliere di due anni
solari, la necessità di valutare lopportunità di interrompere
(anche per un solo giorno riprendendo il lavoro) il periodo di congedo al fine
di effettuare una nuova ricerca del diritto in un anno diverso da quello di
inizio, anche in considerazione dellesclusione della prestazione dal computo
del reddito.
Ai fini del computo del reddito si considerano tutte le entrate assoggettabili a Irpef con esclusione della casa di abitazione, del trattamento di fine rapporto, degli arretrati a tassazione separata e della stessa indennità per congedo parentale.
Tali periodi vengono accreditati figurativamente con un valore retributivo riferito al 200% dellimporto dellassegno sociale (per il 2003 euro 179,50 settimanali; per il 2004 euro 183,98 settimanali) proporzionato ai periodi di astensione, salva la facoltà da parte dellinteressata/o di integrazione con riscatto ai sensi dellarticolo 13 della legge 1338/62 o con versamenti volontari. Sono coperti da questo tipo di contribuzione figurativa ridotta anche i periodi di congedo parentale per i quali non spetta il trattamento economico.
Per i pubblici dipendenti i diversi contratti prevedono che i primi 30 giorni di congedo parentale complessivamente fruiti dai genitori in qualunque momento sono interamente retribuiti. In tale condizione si evidenzia che detto periodo verrà coperto da normale contribuzione obbligatoria.
Ricordiamo che sono escluse dai congedi
parentali le lavoratrici a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e
familiari.